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Document 32016D0775

Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della Commissione, del 18 maggio 2016, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/2810

OJ L 128, 19.5.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/776/oj

19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/775 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 septies, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE prevede una riserva speciale di quote da accantonare per taluni operatori aerei.

(2)

Un'ulteriore riserva speciale è stata istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione (2) tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea.

(3)

Sia per l'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE sia per la riserva speciale istituita dall'articolo 3 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è opportuno definire entro il 30 giugno 2016 il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

(4)

In entrambi i casi, il calcolo del parametro di riferimento sulla base delle domande presentate ha prodotto una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro da assegnare agli operatori aerei conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Il parametro di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE quale stabilito dalla decisione 2011/638/UE della Commissione (3) si applica anche all'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea in virtù dell'allegato V, sezione 10, parte I, paragrafo 1, lettera a), punto ix), dell'atto di adesione della Croazia.

(5)

Conformemente all'articolo 3 septies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE resta quello utilizzato per l'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, e definito dalla decisione 2011/638/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.

2.   Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE ai fini dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.

Articolo 2

I calcoli relativi al numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135).

(3)  Decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 20).


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