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Document 32016D0775
Commission Implementing Decision (EU) 2016/775 of 18 May 2016 on the benchmark to allocate greenhouse gas emission allowances free of charge to aircraft operators pursuant to Article 3f(5) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della Commissione, del 18 maggio 2016, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/775 della Commissione, del 18 maggio 2016, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/2810
OJ L 128, 19.5.2016, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 128/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/775 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2016
relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 septies, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE prevede una riserva speciale di quote da accantonare per taluni operatori aerei. |
(2) |
Un'ulteriore riserva speciale è stata istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione (2) tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. |
(3) |
Sia per l'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE sia per la riserva speciale istituita dall'articolo 3 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è opportuno definire entro il 30 giugno 2016 il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei le cui domande sono state presentate alla Commissione a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE. |
(4) |
In entrambi i casi, il calcolo del parametro di riferimento sulla base delle domande presentate ha prodotto una quota annuale per tonnellata-chilometro maggiore della quota annuale per tonnellata-chilometro da assegnare agli operatori aerei conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Il parametro di cui all'articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE quale stabilito dalla decisione 2011/638/UE della Commissione (3) si applica anche all'ulteriore riserva speciale istituita a norma dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE tenendo conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea in virtù dell'allegato V, sezione 10, parte I, paragrafo 1, lettera a), punto ix), dell'atto di adesione della Croazia. |
(5) |
Conformemente all'articolo 3 septies, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE resta quello utilizzato per l'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 3 sexies, paragrafo 4, e definito dalla decisione 2011/638/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.
2. Il parametro di riferimento da applicare per l'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE ai fini dell'articolo 5 della decisione di esecuzione 2014/389/UE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno.
Articolo 2
I calcoli relativi al numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all'articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione di esecuzione 2014/389/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, relativa a emissioni storiche del trasporto aereo aggiuntive e quote aggiuntive assegnate al trasporto aereo per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 135).
(3) Decisione 2011/638/UE della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei a norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 20).