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Document 32015R0451

Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico

C/2015/9013

OJ L 79, 30.3.2016, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/451/oj

30.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/451 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 806/2014 istituisce il Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo») di proprietà del Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato»).

(2)

I principi e i criteri generali per la strategia di investimento del Fondo dovrebbero definire gli elementi essenziali e fondanti della strategia di investimento che dovrà essere adottata dal Comitato. Gli obiettivi di investimento dovrebbero costituire uno di questi elementi. In linea con il requisito di prudenza e sicurezza a cui deve essere improntata la strategia di investimento del Comitato, l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di proteggere il valore del Fondo e soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Tuttavia, a causa della natura intrinseca degli investimenti, delle mutevoli condizioni di mercato e dei tassi di interesse, anche le attività più liquide e sicure possono avere rendimenti negativi. A tale riguardo, una perdita sul portafoglio non dovrebbe comportare una violazione degli obiettivi di investimento.

(3)

Il regolamento (UE) n. 806/2014 dispone che gli importi detenuti nel Fondo siano investiti in obbligazioni degli Stati membri oppure di organizzazioni intergovernative, o in attività altamente liquide di elevato merito creditizio, tenendo conto del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2), che definisce le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate e stabilisce i requisiti per la loro composizione. Pertanto, le attività ammissibili per gli investimenti del Fondo e i criteri per la composizione del portafoglio dovrebbero essere definiti con riferimento al regolamento delegato (UE) 2015/61. Il fatto che un'attività risulti ammissibile per gli investimenti non dovrebbe tuttavia condurre il Comitato ad una decisione automatica di investimento. Il Comitato dovrebbe infatti procedere sempre ad una valutazione delle attività ammissibili. Nel valutare la prudenza di un singolo investimento dovrebbe essere presa in considerazione la sua interazione con l'intero portafoglio titoli. Ad esempio, un'attività volatile con una correlazione negativa con il portafoglio potrebbe essere giudicata troppo rischiosa di per sé, ma avere un effetto di diversificazione positivo sul portafoglio nel suo complesso. Ai fini di tale valutazione, il Comitato dovrebbe scegliere tra i diversi livelli (emittente, classe di attività, titolo) e fonti di informazione che gli consentano di valutare la liquidità, l'affidabilità creditizia e la compatibilità con gli obiettivi di investimento.

(4)

È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione settoriale. Per poter applicare la diversificazione settoriale è necessario definire cosa sia un «settore». Per motivi pratici dovrebbero essere utilizzati livelli elevati di classificazione settoriale. Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (3) definisce i settori istituzionali che possono essere utilizzati per diversificare gli investimenti del Fondo per tipo di soggetto economico. Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce inoltre una classificazione statistica delle attività economiche il cui livello più alto (sezione) può essere utilizzato come base per stabilire i criteri di diversificazione del Comitato. Infine, data la missione del Fondo, dovrebbero essere limitate le esposizioni nei confronti del settore finanziario non solo di tipo diretto ma anche di tipo indiretto.

(5)

È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione geografica. Al fine di assicurare una sufficiente diversificazione geografica, il Comitato dovrebbe utilizzare criteri facilmente individuabili, vale a dire i principi di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 806/2014, che implicano il calcolo delle quote dei contributi degli enti stabiliti in ciascuno Stato membro partecipante. Tali quote, basandosi sulle dimensioni degli enti creditizi e delle imprese di investimento che erogano il contributo, ed essendo adeguate al loro profilo di rischio, saranno correlate positivamente alle dimensioni e alla profondità dei mercati finanziari corrispondenti. Dato che altre considerazioni possono giustificare investimenti supplementari in un dato Stato membro partecipante, dovrebbe essere introdotta una riserva di capitale per consentire al Comitato di disporre di un ulteriore margine di discrezionalità, garantendo al tempo stesso una diversificazione minima in un numero sufficiente di Stati membri partecipanti. Inoltre tali quote, non potendo essere calcolate per gli investimenti in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, dovrebbero essere soggette a limitazioni che saranno stabilite dal Comitato in proporzione a quelle per gli Stati membri partecipanti, sulla base delle somiglianze tra i paesi.

(6)

È opportuno definire dei criteri che precisino ulteriormente la diversificazione proporzionale. È prudente per il Comitato limitare l'esposizione nei confronti di una particolare emissione o di un particolare emittente e utilizzare scadenze diverse al fine di soddisfare i propri obiettivi di investimento. Per quanto riguarda le singole emissioni, la commercial paper viene emessa con un numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) corrispondente allo specifico investimento realizzato dall'investitore (in termini di durata, importo e altre caratteristiche), così che l'investitore possiede il 100 % del titolo anche se non possiede il 100 % dell'intero programma di commercial paper. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione in sede di definizione dei limiti all'esposizione rispetto a una particolare emissione. Inoltre, poiché una quota significativa dell'importo complessivo dei contributi al Fondo può essere costituita da impegni di pagamento irrevocabili, il Comitato dovrebbe tenere conto anche delle garanzie reali costituite per gli impegni di pagamento irrevocabili in fase di monitoraggio del proprio rischio di concentrazione complessivo.

(7)

Data la necessità di istituire una strategia di investimento prudente e sicura, il Comitato dovrebbe limitare l'utilizzo di prodotti derivati. Al fine di ridurre al minimo il rischio di controparte, il Comitato dovrebbe utilizzare solo derivati compensati mediante una controparte centrale autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Anche effettuare operazioni con determinate banche centrali potrebbe essere compatibile con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di controparte, a condizione che altri rischi, quali il rischio di credito, siano tenuti sotto controllo in modo appropriato. Dato che generalmente i derivati sono emessi da enti creditizi e da altri soggetti indicati all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il divieto generale di investire in attività emesse da tali soggetti previsto da detta disposizione non dovrebbe applicarsi all'uso di derivati.

(8)

Il Comitato dovrebbe cercare di coprire il rischio di cambio attraverso una combinazione delle monete degli Stati membri partecipanti al Fondo, sulla base della capacità finanziaria del Fondo e delle erogazioni previste tenendo conto delle informazioni, delle ipotesi e degli scenari di stress al momento disponibili. La portata della copertura, e, di conseguenza, dell'esposizione in valuta residua, dovrebbe essere calibrata in modo che il rischio di cambio del Fondo sia limitato ad un livello appropriato e compatibile con i suoi obiettivi di investimento.

(9)

Riguardo alla gestione dei rischi, il Comitato dovrebbe utilizzare le buone pratiche e creare capacità e funzioni interne per metterle in atto. Un'adeguata misurazione del rischio dovrebbe costituire un elemento essenziale di tale processo.

(10)

Sebbene il potere di decidere in merito all'attuazione degli investimenti e, di conseguenza, di esternalizzare una parte delle proprie operazioni di investimento, rientri tra le prerogative del Comitato, è opportuno evitare qualsiasi potenziale conflitto con il comportamento prudente e sicuro che il Comitato dovrebbe mantenere e con i suoi obiettivi di investimento complessivi, in considerazione dell'interesse pubblico che riveste la capacità del Fondo di svolgere in qualsiasi momento i propri compiti. Pertanto il Comitato dovrebbe affidare operazioni di investimento solo a imprese che non perseguono finalità di lucro. Ciò non dovrebbe impedire ai fornitori di servizi e al Comitato di acquistare i servizi necessari da altri terzi ai fini dell'esecuzione. Inoltre il Comitato dovrebbe mantenere la responsabilità ed esercitare la sorveglianza in ogni momento, a prescindere da qualsiasi decisione di esternalizzazione. Per quanto concerne le migliori pratiche commerciali in materia di esternalizzazione nell'ambito del settore finanziario, il Comitato dovrebbe, per quanto possibile, tenere conto delle migliori pratiche esistenti, quali ad esempio gli orientamenti sull'esternalizzazione («Guidelines on Outsourcing») del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (14 dicembre 2006).

(11)

Fino all'adozione della sua prima strategia di investimento, il Comitato dovrebbe poter applicare l'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 in virtù dei depositi presso le banche centrali. Analogamente, dovrebbe poter determinare i limiti percentuali in materia di concentrazione geografica, come stabilito nel presente regolamento, sulla base di stime finché non saranno disponibili i dati reali necessari a tali calcoli.

(12)

Dato il carattere unico del Fondo, i principi e i criteri generali per la sua strategia di investimento e le regole relative alla sua gestione di cui al presente regolamento potrebbero necessitare una revisione poco dopo la sua entrata in vigore, una volta che il Comitato avrà cominciato ad applicarli. A tal fine il Comitato dovrebbe fornire alla Commissione informazioni adeguate sull'applicazione pratica delle nuove regole un anno dopo l'istituzione del Fondo, fatto salvo l'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016, data in cui il Fondo diventa operativo a norma del regolamento (UE) n. 806/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme che regolano l'investimento da parte del Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato») degli importi detenuti nel Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo») di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

2.   Il presente regolamento non si applica alle garanzie di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato, di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.   «settori istituzionali»: i settori istituzionali così come definiti al paragrafo 1.28 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96;

2.   «settori di attività economica»: le sezioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;

3.   «organismi di diritto pubblico»: gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

4.   «banche centrali del SEBC»: le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 3

Obiettivi di investimento

1.   Il Comitato adotta una strategia di investimento prudente e sicura, allo scopo di tutelare il valore degli importi detenuti nel Fondo e di soddisfare i requisiti di liquidità del Fondo. Il Comitato prende in considerazione sia la capacità finanziaria del Fondo che le erogazioni previste in conformità con la missione del Fondo, quale definita all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014. Il Comitato tiene conto di tutte le informazioni disponibili, le ipotesi adeguate e gli scenari di stress.

2.   La strategia di investimento comprende una definizione della propensione al rischio, che quantifica la perdita potenziale massima tollerabile nell'arco di un determinato periodo di tempo con una probabilità definita.

3.   Gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono investiti in blocco, come un unico insieme di risorse, indipendentemente dalla divisione del Fondo in comparti nazionali di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 4

Attività ammissibili per gli investimenti

1.   Il Comitato stabilisce l'ammissibilità delle attività per gli investimenti in base ai requisiti generali per le attività liquide degli enti creditizi di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 7, lettere (a) e (b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2.   Il Comitato investe gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, esclusivamente in attività che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da (a) ad (e), e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

3.   Al Comitato non si applicano i requisiti relativi agli enti creditizi stabiliti alla seconda frase dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), punto iii), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto iii), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), punto v), e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

4.   Il Comitato effettua un'adeguata valutazione delle attività ammissibili prima di investire in esse, prendendone in esame anche la liquidità, la qualità creditizia e la compatibilità con gli obiettivi di investimento di cui all'articolo 3. Nel valutare la prudenza di un singolo investimento dovrebbe essere presa in considerazione la sua interazione con l'intero portafoglio titoli.

5.   Nel caso in cui un'attività non risulti più ammissibile, il Comitato riduce progressivamente l'esposizione del Fondo nei confronti di tale attività. Fatto salvo l'articolo 3, il Comitato procede alla riduzione entro termini e secondo modalità atti a ridurre al minimo ogni impatto sui prezzi di mercato.

Articolo 5

Composizione del portafoglio

1.   Per quanto concerne la composizione del portafoglio del Fondo, il Comitato rispetta i seguenti requisiti:

a)

almeno il 60 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61;

b)

almeno il 30 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e g), del regolamento delegato (UE) 2015/61;

c)

non oltre il 15 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono trattate in modo equivalente alle attività sottostanti l'organismo.

Articolo 6

Diversificazione settoriale

1.   Gli investimenti realizzati con gli importi detenuti nel Fondo sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale.

2.   Il Comitato limita le esposizioni nei confronti di singoli settori istituzionali e di singoli settori di attività economica.

3.   Il Comitato tiene conto del fatto che le correlazioni tra settori di attività economica possono ridurre l'effettiva diversificazione ottenuta mediante l'applicazione del paragrafo 2.

4.   In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, il Comitato limita anche le esposizioni indirette nei confronti degli emittenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Articolo 7

Diversificazione geografica

1.   Gli investimenti realizzati con gli importi detenuti nel Fondo sono diversificati sotto il profilo geografico, tenendo in considerazione la struttura e la composizione di tutte le spese del Fondo stimate nella parte II del bilancio del Comitato, a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 806/2014.

2.   Le esposizioni verso le attività ammissibili di cui all'articolo 4 di emittenti stabiliti in un dato Stato membro partecipante, come quota delle esposizioni totali del Fondo, non rappresentano più di 1,2 volte la quota di contributi ex ante versati, in conformità dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, dagli enti autorizzati nello Stato membro corrispondente.

3.   Le esposizioni verso le attività ammissibili di cui all'articolo 4 di emittenti stabiliti in un determinato Stato membro non partecipante o in un dato paese terzo, espresse in percentuale del totale delle esposizioni del Fondo, sono sufficientemente diversificate sotto il profilo geografico, tenendo conto di criteri quali le dimensioni dell'economia, lo spessore e la liquidità del mercato finanziario e le ulteriori opportunità di investimento, anche in termini di diversificazione del rischio.

Detta esposizione non supera in ogni caso il limite massimo stabilito al paragrafo 2.

Articolo 8

Diversificazione a livello di emittente e di emissione

1.   Il Comitato fissa un massimale del 30 % per quanto concerne la quota di ogni singola emissione in cui possono essere investiti gli importi detenuti nel Fondo. Tale massimale può essere superato solo nel caso in cui, data la natura dell'investimento, l'acquisto di qualsiasi importo di un titolo di un determinato investimento comporti la proprietà del 100 % del corrispondente numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).

2.   Il Comitato fissa un massimale del 30 % per quanto concerne la quota del totale delle emissioni di ogni singolo emittente in cui possono essere investiti gli importi detenuti nel Fondo.

Articolo 9

Criteri supplementari in materia di diversificazione

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, il Comitato si adopera per diversificare gli investimenti sotto il profilo delle scadenze.

2.   Al momento di decidere in merito alla diversificazione, il Comitato tiene conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, della liquidità e delle altre caratteristiche della garanzia di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 10

Derivati

1.   Il Comitato utilizza i derivati esclusivamente ai fini della gestione dei rischi, compresa la gestione del rischio di mercato e del rischio di liquidità. Il Comitato può adottare orientamenti per precisare gli usi ammissibili dei derivati.

2.   Il Comitato utilizza esclusivamente derivati compensati mediante:

a)

una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del medesimo; oppure

b)

una banca centrale, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso tale banca centrale o verso l'amministrazione centrale del relativo paese almeno nella classe di merito di credito 1, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non si applica all'uso di derivati da parte del Comitato a norma del presente articolo.

Articolo 11

Valuta

1.   Il Comitato copre il rischio di cambio in euro o valute di Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro al fine di limitare il rischio di cambio residuale per il Fondo.

2.   Se del caso, per gestire il rischio di cambio tra le diverse valute di cui al paragrafo 1, il Comitato tiene conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 12

Principi generali supplementari

1.   Per tutte le decisioni di investimento, il Comitato tiene conto delle possibili ripercussioni sulla qualità creditizia del Fondo al fine di preservare le proprie prerogative per quanto riguarda sia i mezzi di finanziamento alternativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 73 del regolamento (UE) n. 806/2014, sia l'accesso ai meccanismi di finanziamento in relazione alla disponibilità immediata di mezzi finanziari aggiuntivi, come previsto dall'articolo 74 del medesimo.

2.   Fatto salvo l'articolo 3, il Comitato effettua tutte le operazioni connesse con gli investimenti del Fondo in modo da limitare gli effetti sui prezzi di mercato, anche in situazioni di tensione dei mercati.

3.   Poiché un investimento o un disinvestimento immediato degli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, potrebbe provocare ripercussioni sul mercato, il Comitato può tollerare alcune divergenze temporanee rispetto ai principi e ai criteri generali per la strategia di investimento del Fondo.

Articolo 13

Riesame della strategia

Il Comitato procede al riesame della strategia di investimento con cadenza annuale.

Articolo 14

Amministrazione

1.   Il Comitato adotta un quadro di governance che garantisca un'efficace attuazione della strategia di investimento e che includa l'assegnazione dei ruoli, delle responsabilità e delle deleghe necessarie.

2.   Il Comitato adotta norme di controllo interno al fine di verificare la conformità tra la strategia di investimento, la sua attuazione e le norme stabilite nel presente regolamento.

3.   La sessione esecutiva del Comitato informa la sua sessione plenaria in merito ai risultati dell'attuazione della strategia di investimento.

4.   Il Comitato adotta le regole e procedure interne necessarie all'applicazione del presente regolamento.

5.   Il Comitato può istituire, all'interno della sessione plenaria, una commissione che lo assista nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Gestione dei rischi

1.   Il Comitato rispetta i principi di sana gestione finanziaria e del rischio.

2.   Il Comitato quantifica tutti i rischi utilizzando metodi di misurazione adeguati alla gestione e al controllo dei diversi tipi di rischio.

3.   Il Comitato applica molteplici metodi di misurazione del rischio per ciascun tipo di rischio, rileva elementi sia attuali che prospettici e utilizza informazioni di tipo sia quantitativo che qualitativo, in modo da evitare un eccessivo affidamento su un unico metodo di misurazione del rischio.

4.   Il Comitato integra le regolari misurazioni del rischio con prove di stress e analisi di scenari al fine di individuare le aree ad alto rischio e di valutare gli effetti combinati di shock finanziari.

Articolo 16

Esternalizzazione

1.   Il Comitato in sessione esecutiva può decidere in merito all'esternalizzazione totale o parziale di attività specifiche attribuite al Comitato dall'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.

2.   Il Comitato può affidare le attività di cui al paragrafo 1 solamente a uno o più enti di diritto pubblico, alle banche centrali del SEBC, a istituzioni internazionali istituite a norma del diritto internazionale pubblico o ad enti istituiti a norma del diritto dell'Unione, purché questi abbiano una prassi consolidata nella gestione di investimenti simili e fatta salva la facoltà del fornitore di servizi di avvalersi dei servizi prestati da terzi.

3.   Il mandato conferito dal Comitato al prestatore di servizi per la realizzazione degli investimenti indica chiaramente almeno i requisiti in materia di durata, scadenza, universo ammissibile e benchmarking, e stabilisce un quadro per quanto concerne la presentazione di relazioni periodiche al Comitato.

4.   Qualsiasi contratto stipulato tra il Comitato e un fornitore di servizi per le attività di cui al paragrafo 1 include clausole che disciplinano i diritti di annullamento del Comitato, le catene dell'esternalizzazione e i casi di inadempimento da parte del prestatore di servizi.

5.   La sessione esecutiva del Comitato informa la sessione plenaria in merito alle decisioni imminenti in materia di esternalizzazione.

6.   Il Comitato, ove esternalizzi totalmente o parzialmente le attività di cui al paragrafo 1, resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e del presente regolamento.

7.   Qualora decida di esternalizzare le attività di cui al paragrafo 1, il Comitato fa riferimento alle migliori pratiche commerciali in materia di esternalizzazione nel settore finanziario.

8.   Il Comitato, nel caso in cui esternalizzi totalmente o parzialmente le attività di cui al paragrafo 1, provvede in ogni momento a che:

a)

l'esternalizzazione non comporti la delega della sua responsabilità;

b)

l'esternalizzazione non escluda la responsabilità del Comitato ai sensi dell'articolo 45 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, né la sua indipendenza ai sensi dell'articolo 47 del medesimo;

c)

l'esternalizzazione non abbia per effetto di privare il Comitato dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;

d)

il prestatore di servizi applichi meccanismi di continuità operativa equivalenti a quelli del Comitato;

e)

il Comitato conservi le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti e la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; il Comitato vigili su tali funzioni e gestisca tali rischi in maniera continuativa;

f)

il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti per quanto concerne i servizi esternalizzati;

g)

il prestatore di servizi tutela le informazioni riservate relative al Comitato.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.   Prima di adottare la sua prima strategia di investimento, il Comitato può depositare tutti gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, presso le banche centrali di uno o più Stati membri.

2.   Prima di effettuare i calcoli necessari per determinare per la prima volta le quote di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il Comitato può basarsi su stime per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Articolo 18

Relazione

Il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


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