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Document 32015R2334

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2015, recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto

    GU L 329 del 15.12.2015, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2016; abrogato da 32016R0132

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2334/oj

    15.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2334 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2015

    recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, lettere c), k), l), m) e n), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

    visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di carni suine.

    (2)

    La situazione del settore suinicolo dell'Unione si è deteriorata per tutto il 2014 e il 2015. Date le caratteristiche specifiche del mercato delle carni suine, che comporta un sistema di adattamento tardivo del settore dell'allevamento al calo della domanda di suini da macello, la produzione di suini nell'Unione è aumentata, mentre le esportazioni sono diminuite notevolmente a seguito della perdita della Russia come mercato di esportazione. Di conseguenza, il mercato si trova attualmente ad affrontare una costante pressione sui prezzi che va al di là di quella dei normali periodi ciclici. I prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione sono stati inferiori alla soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dalla metà di agosto 2015 e hanno un notevole impatto negativo sui margini nel settore suinicolo. Il persistere della difficile situazione del mercato compromette la stabilità finanziaria di molte aziende. Per ristabilire l'equilibrio del mercato e consentire la ripresa dei prezzi risulta necessario ritirare temporaneamente dal mercato le carni suine. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di carni suine e fissarne anticipatamente l'importo.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (3) ha fissato norme comuni per l'attuazione dei regimi di aiuti all'ammasso privato.

    (4)

    A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

    (5)

    Per agevolare la gestione della misura, i prodotti del settore delle carni suine dovrebbero essere classificati in categorie in funzione delle analogie nel livello dei costi di ammasso.

    (6)

    Tenuto conto della necessità di offrire pari opportunità agli operatori, dovrebbe essere possibile presentare domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammesse a beneficiare dell'aiuto a decorrere dal 4 gennaio 2016.

    (7)

    Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare i quantitativi minimi di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.

    (8)

    È opportuno fissare una cauzione per garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi contrattuali e che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.

    (9)

    Le esportazioni di prodotti del settore delle carni suine contribuiscono a ripristinare l'equilibrio del mercato. È quindi auspicabile applicare l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 se il periodo di ammasso è abbreviato e laddove i prodotti svincolati dall'ammasso siano destinati all'esportazione. È opportuno stabilire gli importi giornalieri da applicare ai fini della riduzione dell'importo dell'aiuto prevista nell'articolo citato.

    (10)

    Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 e per ragioni di coerenza e trasparenza per gli operatori, è necessario esprimere in numero di giorni il periodo di due mesi ivi indicato.

    (11)

    L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 826/2008 stabilisce le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. È opportuno stabilire norme specifiche sulla frequenza delle notifiche con riguardo ai quantitativi richiesti nell'ambito del presente regolamento.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di carni suine in conformità all'articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.   L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi sono fissati nell'allegato.

    3.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

    Articolo 2

    Presentazione delle domande

    1.   Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 possono essere presentate a partire dal 4 gennaio 2016.

    2.   Le domande si riferiscono a un periodo di ammasso di 90, 120 e 150 giorni.

    3.   Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato e indica il codice NC applicabile all'interno di tale categoria.

    4.   Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 t per i prodotti disossati e di 15 t per gli altri prodotti.

    Articolo 3

    Cauzioni

    L'importo della cauzione, per tonnellata di prodotto, da costituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 826/2008 è pari al 20 % degli importi dell'aiuto fissati nelle colonne 3, 4 e 5 della tabella di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

    1.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.

    2.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, gli importi giornalieri sono quelli fissati nella colonna 6 della tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 5

    Frequenza delle notifiche dei quantitativi richiesti

    Due volte alla settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, secondo le seguenti modalità:

    a)

    ogni lunedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente;

    b)

    ogni giovedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

    (3)  Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).


    ALLEGATO

    Categorie di prodotti

    Prodotti per i quali è concesso l'aiuto

    Importo dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/tonnellata)

    Importi giornalieri (EUR/t/giorno)

    90 giorni

    120 giorni

    150 giorni

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Categoria 1

    ex 0203 11 10

    Mezzene, presentate senza piede anteriore, coda, rognoni, diaframma e midollo spinale (1)

    Carcasse intere di animali fino a 20 kg

    274

    291

    307

    0,54

    Categoria 2

    ex 0203 12 11

    Prosciutti

    304

    318

    332

    0,47

    ex 0203 12 19

    Spalle

     

     

     

     

    ex 0203 19 11

    Parti anteriori

     

     

     

     

    ex 0203 19 13

    Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)  (3)

     

     

     

     

    Categoria 3

    ex 0203 19 55

    Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2)  (3)

    335

    350

    364

    0,49

    Categoria 4

    ex 0203 19 15

    Pancette, tali quali o in taglio rettangolare

    250

    264

    278

    0,47

    Categoria 5

    ex 0203 19 55

    Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole

    269

    284

    298

    0,48

    Categoria 6

    ex 0203 19 55

    Tagli corrispondenti alle parti centrali («middles»), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)

    272

    288

    304

    0,53

    Categoria 7

    ex 0209 10 11

    Lardo con o senza cotenna (5)

    168

    175

    182

    0,24


    (1)  Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene presentate secondo il taglio «Wiltshire», cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

    (2)  Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

    (3)  La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

    (4)  La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

    (5)  Tessuto adiposo fresco situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; nel caso si presenti con la cotenna, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.


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