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Document 32015R1329

Regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 206 del 1.8.2015, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1329/oj

1.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/21


REGOLAMENTO (UE) 2015/1329 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5 e l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 965/2012 (2) della Commissione stabilisce requisiti per l'esercizio in sicurezza degli aeromobili. Occorre modificarlo per consentire l'operazione di aeromobili registrati in un paese terzo da parte di vettori aerei abilitati a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

È necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri per adeguarsi al quadro normativo modificato. Occorre quindi prevedere la possibilità di applicare un periodo transitorio appropriato.

(3)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea presentato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II (parte ARO), l'allegato III (parte ORO) e l'allegato IV (parte CAT) del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.

2.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del punto ORO.AOC.110, lettera d), di cui al punto 2), lettera b), punto ii), dell'allegato a partire dal 25 agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).


ALLEGATO

L'allegato II, l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato II (Parte ARO), il punto ARO.OPS.110 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L'approvazione di una presa a noleggio a scafo nudo è sospesa o revocata nei casi in cui:

1)

il certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile è sospeso o revocato;

2)

l'aeromobile figura nell'elenco degli operatori soggetti a restrizioni operative o è registrato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sorveglianza di detto Stato sono soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

Quando viene chiesto all'autorità competente di approvare preventivamente un contratto per la presa a noleggio a scafo nudo a norma del punto ORO.AOC.110, lettera d), essa assicura un appropriato coordinamento con lo Stato di registrazione dell'aeromobile nella misura necessaria ad adempiere alle responsabilità di sorveglianza dell'aeromobile.»;

2)

l'allegato III (Parte ORO) è modificato come segue:

a)

al punto ORO.AOC.100 c), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

tutti gli aeromobili utilizzati hanno un certificato di aeronavigabilità (CofA) in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o sono noleggiati a scafo nudo in conformità al punto ORO.AOC.110, lettera d); e»;

b)

il punto ORO.AOC.110 è modificato come segue:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'operatore certificato in conformità alla presente parte non può prendere a noleggio un aeromobile incluso nell'elenco di operatori soggetti a restrizioni operative, registrato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sorveglianza di detto Stato sono soggetti a un divieto operativo o da un operatore soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«Noleggio a scafo nudo (Dry lease-in)

d)

Il richiedente un'approvazione per la presa a noleggio a scafo nudo di un aeromobile registrato in un paese terzo dimostra all'autorità competente che:

1)

è sorta una necessità operativa che non può essere soddisfatta noleggiando un aeromobile registrato nell'UE;

2)

la durata del noleggio a scafo nudo non supera sette mesi per ogni periodo di 12 mesi consecutivi;

3)

è assicurata la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 1321/2014; e

4)

l'aeromobile è equipaggiato in conformità alle norme UE in materia di operazioni di volo.»;

c)

il punto ORO.AOC.130 è sostituito dal seguente:

«ORO.AOC.130   Controllo dei dati relativi al volo — velivoli

a)

L'operatore stabilisce e mantiene un programma di controllo dei dati relativi al volo, che viene integrato nel suo sistema di gestione, per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.

b)

Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la fonte o le fonti dei dati.»;

3)

l'allegato IV (parte CAT) è modificato come segue:

a)

al punto CAT.IDE.A.100, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Gli strumenti ed equipaggiamenti prescritti dal presente Capo sono approvati in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, con l'eccezione dei seguenti:

1)

fusibili di ricambio;

2)

torce portatili individuali;

3)

un orologio di precisione;

4)

il porta carte;

5)

i kit di pronto soccorso;

6)

il kit di pronto soccorso medico;

7)

i megafoni;

8)

gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione;

9)

le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio; e

10)

i dispositivi di sicurezza per bambini.

b)

Gli strumenti ed equipaggiamenti non prescritti dal presente Capo che non necessitano di un'approvazione in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:

1)

le informazioni fornite da questi strumenti, equipaggiamenti o accessori non possono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta per conformarsi all'allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 o ai punti CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 e CAT.IDE.A.345; e

2)

gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità del velivolo, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»;

b)

al punto CAT.IDE.H.100, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Gli strumenti ed equipaggiamenti prescritti dal presente Capo sono approvati in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, con l'eccezione dei seguenti:

1)

fusibili di ricambio;

2)

torce portatili individuali;

3)

un orologio di precisione;

4)

il porta carte;

5)

il kit di pronto soccorso;

6)

i megafoni;

7)

gli equipaggiamenti di sopravvivenza e di segnalazione;

8)

le ancore galleggianti e gli equipaggiamenti per ormeggio; e

9)

i dispositivi di sicurezza per bambini.

b)

Gli strumenti ed equipaggiamenti non prescritti dal presente Capo che non necessitano di un'approvazione in conformità ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare le seguenti disposizioni:

1)

le informazioni fornite da questi strumenti, equipaggiamenti o accessori non possono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta per soddisfare l'allegato 1 al regolamento (CE) n. 216/2008 o i punti CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 e CAT.IDE.H.345; e

2)

gli strumenti ed equipaggiamenti non devono incidere sull'aeronavigabilità dell'elicottero, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»


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