Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 184 del 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/13


DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2015

che sostituisce l'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II della direttiva 2008/98/CE stabilisce un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

(2)

L'operazione R1 di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE si applica ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia. Gli impianti di incenerimento destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani vi rientrano solo se la loro efficienza energetica raggiunge la soglia determinata applicando la formula di efficienza energetica (formula R1) di cui all'allegato II della direttiva 2008/98/CE.

(3)

Da prove tecniche è emerso che le condizioni climatiche locali nell'Unione influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani.

(4)

Una relazione del Centro comune di ricerca della Commissione europea ha dimostrato che al fine di raggiungere la parità di condizioni nell'Unione è ragionevole prevedere una compensazione per gli impianti di incenerimento che risentono dell'impatto delle condizioni climatiche locali con un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) applicabile alla formula R1. Questo fattore va basato sul documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

(5)

Con l'applicazione di un CCF alcuni impianti di incenerimento raggiungerebbero la soglia relativa alla formula R1 e diventerebbero dunque automaticamente impianti di incenerimento. Ciononostante, l'applicazione di un tale fattore di correzione deve restare un incentivo affinché gli impianti di incenerimento raggiungano un'elevata efficienza nella produzione di energia dai rifiuti, in linea con gli obiettivi e la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.

(6)

Il CCF applicabile alla formula R1 va basato sulle condizioni climatiche relative al sito degli impianti di incenerimento.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2008/98/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2008/98/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Nell'allegato II della direttiva 2008/98/CE il testo riportato qui di seguito è aggiunto sotto la nota a piè di pagina (*):

«Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:

1.

CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell'Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).

Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell'impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell'anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell'HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di “d” (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.»


Top