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Document 42015X0703(01)

Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038]

GU L 172 del 3.7.2015, p. 1–249 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/83/oj

3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 07 del regolamento — data di entrata in vigore: 22 gennaio 2015

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche e prove

6.

Modifiche del tipo di veicolo

7.

Estensioni delle omologazioni

8.

Conformità della produzione

9.

Conformità in servizio

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Disposizioni transitorie

13.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Appendice 1:

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è soddisfacente

Appendice 2:

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è insoddisfacente o indisponibile

Appendice 3:

Controllo della conformità in servizio

Appendice 4:

Procedimento statistico delle prove relative alla conformità in servizio per le emissioni allo scarico

Appendice 5:

Responsabilità relative alla conformità in servizio

Appendice 6:

Prescrizioni per i veicoli che utilizzano un reagente per il sistema di post-trattamento dei gas di scarico

Allegati

Allegato 1:

Caratteristiche del motore e del veicolo e informazioni relative all'effettuazione delle prove

Allegato 2:

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo in relazione alle emissioni di inquinanti gassosi dal motore in applicazione del regolamento n. 83

Allegato 3:

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4a:

Prova di tipo I

Allegato 5:

Prova di tipo II (controllo delle emissioni di monossido di carbonio al regime minimo)

Allegato 6:

Prova di tipo III (controllo delle emissioni di gas dal basamento)

Allegato 7:

Prova di tipo IV (determinazione delle emissioni evaporative dei veicoli con motore ad accensione comandata)

Allegato 8:

Prova di tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo)

Allegato 9:

Prova di tipo V (descrizione della prova di resistenza per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

Allegato 10:

Specifiche dei carburanti di riferimento

Allegato 10a:

Specifiche relative ai carburanti di riferimento gassosi

Allegato 11:

Sistema diagnostico di bordo (OBD) dei veicoli a motore

Allegato 12:

Omologazione ECE dei veicoli alimentati a GPL o a gas naturale (GN)/biometano

Allegato 13:

Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli con sistema a rigenerazione periodica

Allegato 14:

Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli ibridi elettrici (HEV)

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore.

Stabilisce inoltre le regole legate alla conformità in servizio, alla durata dei dispositivi antinquinamento e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD).

1.1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg (1).

Su richiesta del costruttore, l'omologazione rilasciata in forza del presente regolamento può essere estesa dai veicoli di cui sopra ai veicoli di categoria M1, M2, N1e N2 con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti elementi:

2.1.1.

inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento secondo quanto prescritto dalla tabella A4a/3 dell'allegato 4a del presente regolamento; e

2.1.2.

caratteristiche del motore e del veicolo definite nell'allegato 1 del presente regolamento;

2.2.

«massa di riferimento», la massa a vuoto del veicolo maggiorata di una massa forfettaria di 100 kg per le prove eseguite conformemente agli allegati 4a e 8 del presente regolamento;

2.2.1.

«massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia senza la massa forfettaria del conducente di 75 kg, passeggeri o carico, ma con il serbatoio di carburante pieno al 90 %, il normale corredo di attrezzi e la ruota di scorta, se del caso;

2.2.2.

«massa in ordine di marcia», la massa descritta al punto 2.6 dell'allegato 1 del presente regolamento e, per i veicoli progettati e fabbricati per il trasporto di più di 9 persone (oltre al conducente), la massa di una persona di accompagnamento (75 kg) se, tra i 9 o più sedili, uno è riservato a tale persona;

2.3.

«massa massima», la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo (tale massa può essere maggiore della massa massima autorizzata dall'amministrazione nazionale);

2.4.

«inquinanti gassosi», le emissioni gassose allo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi in biossido di azoto (NO2) equivalente e idrocarburi, presupponendo un rapporto di:

a)

C1H2,525 per il gas di petrolio liquefatto (GPL);

b)

C1H4 per il gas naturale (GN) e il biometano;

c)

C1H1,89O0,016 per la benzina (E5);

d)

C1H1,93O0,033 per la benzina (E10);

e)

C1H1,86O0,005 per il diesel (B5);

f)

C1H1,86O0,007 per il diesel (B7);

g)

C1H2,74O0,385 per l'etanolo (E85);

h)

C1H2,61O0,329 per l'etanolo (E75);

2.5.

«particolato inquinante», i componenti dei gas di scarico prelevati, mediante i filtri descritti nell'appendice 4 dell'allegato 4a del presente regolamento, dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C);

2.5.1.

«numero delle particelle», il numero complessivo di particelle di diametro superiore a 23 nm presenti nei gas di scarico diluiti dopo essere state condizionate per rimuovere il materiale volatile, come descritto nell'appendice 5 dell'allegato 4a del presente regolamento;

2.6.

«emissioni allo scarico»,

a)

per i motori ad accensione comandata, le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato;

b)

per i motori ad accensione spontanea, le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e il numero di particelle;

2.7.

«emissioni evaporative», i vapori di idrocarburi provenienti dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo a motore e diversi da quelli emessi allo scarico;

2.7.1.

«perdite dovute allo sfiato del serbatoio», le emissioni di idrocarburi causate dalle variazioni di temperatura nel serbatoio del carburante (assumendo un rapporto di C1H2,33);

2.7.2.

«perdite per sosta a caldo (hot soak)», le emissioni di idrocarburi provenienti dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo fermo dopo un periodo di funzionamento (assumendo un rapporto di C1 H2,20);

2.8.

«basamento del motore», gli spazi interni o esterni al motore in collegamento con la coppa dell'olio tramite condutture interne o esterne dalle quali possono fuoriuscire gas e vapori;

2.9.

«dispositivo di avviamento a freddo», un dispositivo che arricchisce temporaneamente la miscela aria-carburante dei motori per agevolarne la messa in moto;

2.10.

«dispositivi ausiliari di avviamento», i dispositivi o gli accorgimenti che facilitano l'avviamento del motore senza arricchire la miscela aria-carburante, ad esempio candele di preriscaldamento, modifiche della fasatura di iniezione e così via;

2.11.

«cilindrata del motore»:

2.11.1.

il volume nominale del motore a cilindri nel caso dei motori a pistone alternativo;

2.11.2.

il doppio del volume nominale della camera di combustione di ogni pistone nel caso dei motori a pistone rotativo (Wankel);

2.12.

«dispositivi antinquinamento», quei componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni allo scarico e le emissioni evaporative;

2.13.

«sistema diagnostico di bordo (OBD)», un sistema diagnostico per il controllo delle emissioni in grado di individuare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

2.14.

«prove sui veicoli in circolazione», le prove e la valutazione della conformità in servizio effettuate ai sensi del punto 9.2.1 del presente regolamento;

2.15.

«manutenzione e utilizzazione corrette» ai fini di un veicolo da sottoporre a prova, che tale veicolo soddisfa i criteri di accettazione di un veicolo selezionato di cui al punto 2 dell'appendice 3 del presente regolamento;

2.16.

«impianto di manipolazione (defeat device)», ogni elemento di progetto che rileva la temperatura, la velocità del veicolo, il regime di giri del motore, la marcia innestata, la depressione nel collettore o qualsiasi altro parametro al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni, in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si riscontrano durante il normale funzionamento e la normale utilizzazione del veicolo; un elemento rispondente a tali caratteristiche può non essere considerato un impianto di manipolazione se:

2.16.1.

l'impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di far funzionare in modo sicuro il veicolo; oppure

2.16.2.

l'impianto funziona esclusivamente quando è necessario per l'avviamento del motore; oppure

2.16.3.

le condizioni sono sostanzialmente comprese nei procedimenti di prova di tipo I o VI;

2.17.

«famiglia di veicoli», un gruppo di tipi di veicolo identificato da un veicolo capostipite ai fini dell'allegato 12 del presente regolamento;

2.18.

«biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

2.19.

«omologazione di un veicolo», l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda le condizioni seguenti: (2)

2.19.1.

limitazione delle emissioni allo scarico del veicolo, delle emissioni evaporative, delle emissioni dal basamento, durata dei dispositivi antinquinamento, limitazione delle emissioni inquinanti dopo un avviamento a freddo e sistema diagnostico di bordo dei veicoli alimentati a benzina senza piombo o che possono essere alimentati sia a benzina senza piombo che a GPL o GN/biometano (omologazione B);

2.19.2.

limitazione delle emissioni inquinanti gassose e di particolato, durata dei dispositivi antinquinamento e sistema diagnostico di bordo dei veicoli alimentati a carburante diesel (omologazione C) o che possono essere alimentati sia a diesel che a biodiesel, oppure a biocarburante;

2.19.3.

limitazione delle emissioni inquinanti gassose del motore, delle emissioni dal basamento, durata dei dispositivi antinquinamento, limitazione delle emissioni dopo un avviamento a freddo e diagnostica di bordo dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano (omologazione D);

2.20.

«sistema a rigenerazione periodica», un dispositivo antinquinamento (ad esempio convertitore catalitico, filtro antiparticolato) che richiede un processo di rigenerazione periodica a intervalli inferiori a 4 000 km di funzionamento normale del veicolo. Nei cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione è ammesso il superamento dei limiti di emissione. Se nella prova di tipo I si innesca almeno una volta la rigenerazione del dispositivo antinquinamento e tale rigenerazione si è già verificata almeno una volta durante il ciclo di preparazione del veicolo, il sistema si considera un sistema a rigenerazione continua che non richiede un procedimento di prova particolare. L'allegato 13 del presente regolamento non si applica ai sistemi a rigenerazione continua.

Su richiesta del costruttore, il procedimento di prova specifico per i sistemi a rigenerazione periodica non si applica al dispositivo a rigenerazione se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione dati che confermano che nei cicli in cui si verifica la rigenerazione le emissioni rimangono inferiori ai limiti di cui al punto 5.3.1.4 applicati per la categoria di veicoli in esame previo consenso del servizio tecnico.

2.21.

Veicoli ibridi

2.21.1.

Definizione generale di veicoli ibridi (VI):

«veicolo ibrido (VI)» veicolo munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di accumulo dell'energia.

2.21.2.

Definizione di veicoli ibridi elettrici (HEV):

«veicolo ibrido elettrico (HEV)» veicolo, anche eventualmente ricavante energia da un carburante di consumo solo per la ricarica del dispositivo di accumulo dell'energia/potenza elettrica, che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di potenza/energia accumulata presenti a bordo del veicolo stesso:

a)

un carburante di consumo,

b)

batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di accumulo dell'energia/potenza elettrica.

2.22.

Per «veicolo monocarburante» si intende un veicolo concepito essenzialmente per funzionare con un unico tipo di carburante.

2.22.1.

Per «veicolo monocarburante a gas» si intende un veicolo concepito essenzialmente per funzionare a GPL, a GN/biometano o a idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio per la benzina della capacità massima di 15 litri.

2.23.

Per «veicolo bicarburante» si intende un veicolo munito di due distinti sistemi di immagazzinamento del carburante e realizzato in modo da funzionare con un solo carburante alla volta. L'impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità e nella durata.

2.23.1.

Per «veicolo bicarburante a gas» si intende un veicolo che può funzionare a benzina (in modalità a benzina) e anche a GPL, a GN/biometano o a idrogeno (in modalità a gas).

2.24.

Per «veicolo alimentato da carburante alternativo» si intende un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferiche oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali.

2.25.

Per «veicolo policarburante» si intende un veicolo, munito di un unico sistema di immagazzinamento del carburante, che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti.

2.25.1.

Per «veicolo policarburante a etanolo» si intende un veicolo policarburante che può funzionare a benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all'85 % da etanolo (E85).

2.25.2.

Per «veicolo policarburante a biodiesel» si intende un veicolo policarburante che può funzionare a carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel.

2.26.

Per «veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali» si intendono veicoli diesel della categoria M1 che possono essere:

a)

veicoli per uso speciale con massa di riferimento superiore a 2 000 kg (3);

b)

veicoli con massa di riferimento superiore a 2 000 kg progettati per il trasporto di sette o più occupanti, compreso il conducente, ad eccezione dei veicoli della categoria M1G; (3);

c)

veicoli con massa di riferimento superiore a 1 760 kg costruiti specificamente per scopi commerciali e adibiti al trasporto di sedie a rotelle all'interno del veicolo.

2.27.

Nell'ambito del rapporto di efficienza in uso di un sistema di monitoraggio (IUPRM), per «avviamento a freddo» si intende che la temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore è inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.

2.28.

Per «motore a iniezione diretta» si intende un motore che può operare in una modalità in cui il carburante è immesso nell'aria aspirata dopo che quest'ultima è passata attraverso le valvole di aspirazione.

2.29.

Per «gruppo propulsore elettrico» si intende un sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, uno o più dispositivi di condizionamento della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l'energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo.

2.30.

Per «veicolo esclusivamente elettrico» si intende un veicolo che per la sua propulsione utilizza esclusivamente un gruppo propulsore elettrico.

2.31.

Per «veicolo a idrogeno con pile a combustibile» si intende un veicolo che funziona con pile a combustibile che convertono l'energia chimica dell'idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo.

2.32.

Per «potenza netta» si intende la potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al corrispondente regime del motore con i dispositivi ausiliari, verificata in base ai dettami del regolamento n. 85 e determinata alle condizioni atmosferiche di riferimento.

2.33.

Per «potenza massima netta» si intende il valore massimo della potenza netta misurato con il motore a pieno carico.

2.34.

Per «potenza massima su 30 minuti» si intende la potenza massima netta di un sistema di trazione elettrico alla tensione continua (CC) stabilita al punto 5.3.2 del regolamento n. 85.

2.35.

Per «avviamento a freddo» si intende che la temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore è inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni allo scarico, le emissioni dal basamento, le emissioni evaporative, la durata dei dispositivi antinquinamento e il sistema diagnostico di bordo (OBD) deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante all'autorità di omologazione.

3.1.1.   Inoltre, il costruttore è tenuto a presentare le seguenti informazioni:

a)

nel caso dei veicoli muniti di motori ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 dell'allegato 11 del presente regolamento, se tale percentuale fosse presente fin dall'inizio della prova di tipo I descritta nell'allegato 4a del presente regolamento, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi;

b)

informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche operative e di funzionamento del sistema OBD, compreso un elenco di tutte le parti principali del sistema di controllo delle emissioni del veicolo che sono monitorate dal sistema OBD;

c)

una descrizione della spia di malfunzionamento utilizzata dal sistema OBD per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto;

d)

una dichiarazione in cui il costruttore attesta che il sistema OBD è conforme alle disposizioni indicate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7 del presente regolamento, relative all'efficienza in uso in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;

e)

un piano che descriva i criteri tecnici dettagliati e la giustificazione per l'aggiornamento del numeratore e del denominatore di ciascun monitor per il quale è richiesto il rispetto delle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punti 7.2 e 7.3 del presente regolamento, nonché per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale nelle condizioni delineate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7.7 del presente regolamento;

f)

una descrizione delle disposizioni adottate per evitare la manomissione o la modifica del computer di controllo delle emissioni;

g)

se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui all'appendice 2 dell'allegato 11 del presente regolamento;

h)

se del caso, copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione delle omologazioni e l'individuazione dei fattori di deterioramento.

3.1.2.   Per quanto riguarda le prove di cui al punto 3 dell'allegato 11 del presente regolamento, al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo o della famiglia di veicoli munito del sistema OBD da omologare. Se il servizio tecnico ritiene che tale veicolo non sia pienamente rappresentativo del tipo o della famiglia di veicoli descritti nell'allegato 11, appendice 2, del presente regolamento, occorre presentare alla prova un veicolo alternativo e se necessario un ulteriore veicolo, ai sensi del punto 3 dell'allegato 11 del presente regolamento.

3.2.   Il modello della scheda informativa riguardante le emissioni di gas allo scarico, le emissioni evaporative, la durata e il sistema diagnostico di bordo (OBD) figura nell'allegato 1 del presente regolamento. Le informazioni di cui alla voce 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere incluse nell'appendice 1 «Dati relativi al sistema OBD» della notifica relativa all'omologazione il cui modello figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

3.2.1.   Se del caso, deve essere presentata copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione dell'omologazione e l'individuazione dei fattori di deterioramento.

3.3.   Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione di cui al punto 5 del presente regolamento.

3.3.1.   La domanda di cui al punto 3.1 del presente regolamento va redatta conformemente al modello della scheda informativa di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3.3.2.   Ai fini del punto 3.1.1, lettera d), il costruttore deve utilizzare il modello di certificato di conformità alle prescrizioni relative all'efficienza in uso del sistema OBD contenuto nell'appendice 2 dell'allegato 2 del presente regolamento.

3.3.3.   Ai fini del punto 3.1.1, lettera e), l'autorità di omologazione che rilascia l'autorizzazione deve mettere a disposizione delle autorità di omologazione, su richiesta, le informazioni cui si fa riferimento nella medesima lettera e).

3.3.4.   Ai fini del punto 3.1.1, lettere d) ed e), del presente regolamento, le autorità di omologazione non devono rilasciare l'omologazione del veicolo se le informazioni presentate dal costruttore non sono tali da soddisfare le prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7 del presente regolamento. I punti 7.2, 7.3 e 7.7 dell'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento si applicano in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili. Per valutare l'attuazione delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, le autorità di omologazione devono tenere conto dello stato della tecnologia.

3.3.5.   Ai fini del punto 3.1.1, lettera f), del presente regolamento, le disposizioni adottate per evitare la manomissione e la modifica del computer di controllo delle emissioni devono comprendere un sistema di aggiornamento basato sull'utilizzo di un programma o di una taratura approvati dal costruttore.

3.3.6.   Per le prove specificate nella tabella A, il costruttore deve presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.3.7.   La domanda di omologazione dei veicoli policarburante deve essere conforme alle prescrizioni aggiuntive indicate nei punti 4.9.1 e 4.9.2 del presente regolamento.

3.3.8.   Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente dopo l'omologazione non invalidano automaticamente l'omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema di controllo dell'inquinamento.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il tipo di veicolo presentato all'omologazione conformemente alla presente modifica soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5 del presente regolamento, l'omologazione del tipo di veicolo deve essere concessa.

4.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione.

Le prime due cifre di tale numero indicano la serie di modifiche in forza della quale è stata rilasciata l'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.3.   L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti l'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 2 del regolamento.

4.3.1.   Nel caso in cui il presente testo venga modificato ad esempio con l'introduzione di nuovi valori limite, alle parti contraenti l'accordo deve essere comunicato quali tipi di veicolo già omologati sono conformi alle nuove disposizioni.

4.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1;

4.4.3.

il marchio di omologazione deve contenere, dopo il numero di omologazione, un altro carattere che permetta di distinguere i valori limite di emissione per i quali è stata rilasciata l'omologazione. Tale lettera dovrebbe essere scelta in base alla tabella A3/1 dell'allegato 3 del presente regolamento.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in questo caso i numeri del regolamento e dell'omologazione e gli altri simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha concesso l'omologazione in base al presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1 del presente regolamento.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere posizionato sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa.

4.7.1.   Nell'allegato 3 del presente regolamento figurano alcuni esempi di configurazione del marchio di omologazione.

4.8.   Prescrizioni aggiuntive per i veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano

4.8.1.   Le prescrizioni aggiuntive riguardanti i veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano sono riportate nell'allegato 12 del presente regolamento.

4.9.   Prescrizioni aggiuntive per l'omologazione dei veicoli policarburante

4.9.1.   Per l'omologazione di un veicolo policarburante a etanolo o a biodiesel, il costruttore del veicolo deve descrivere la capacità del veicolo di adattarsi a qualsiasi miscela di benzina ed etanolo (composta fino all'85 % da etanolo) o diesel e biodiesel reperibile sul mercato.

4.9.2.   Per i veicoli policarburante, il passaggio da un carburante di riferimento all'altro tra una prova e l'altra deve essere effettuato senza intervenire manualmente sulle regolazioni del motore.

4.10.   Prescrizioni relative all'omologazione del sistema OBD

4.10.1.   Il costruttore deve fare sì che tutti i veicoli siano dotati di sistema OBD.

4.10.2.   Il sistema OBD deve essere progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l'identificazione dei tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intera durata di vita del veicolo.

4.10.3.   Il sistema OBD deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento nelle normali condizioni di utilizzo.

4.10.4.   Quando il sistema OBD è sottoposto a prova con un componente difettoso conformemente all'appendice 1 dell'allegato 11 del presente regolamento, la spia di malfunzionamento del sistema OBD deve attivarsi. La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi durante la prova anche con livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l'OBD precisati nell'allegato 11 del presente regolamento.

4.10.5.   Il costruttore deve assicurarsi che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni in materia di efficienza in uso indicate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7 del presente regolamento in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili.

4.10.6.   Il costruttore deve mettere rapidamente a disposizione delle autorità nazionali e degli operatori indipendenti i dati non cifrati relativi all'efficienza in uso che devono essere registrati e presentati dal sistema OBD di un veicolo conformemente a quanto disposto dall'allegato 11, appendice 1, punto 7.6 del presente regolamento.

5.   SPECIFICHE E PROVE

Costruttori in piccole serie

In alternativa alle prescrizioni del presente punto, i costruttori di autoveicoli la cui produzione annua a livello mondiale è inferiore a 10 000 esemplari possono ottenere l'omologazione sulla base delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nella tabella sottostante.

Atto legislativo

Prescrizioni

Codice dei regolamenti della California (California Code of Regulations),, titolo 13, punti 1961(a) e 1961(b)(1)(C)(1) applicabili agli autoveicoli modello 2001 e successivi, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 e 1975, pubblicato da Barclays Publishing.

L'omologazione viene rilasciata ai sensi del Codice dei regolamenti della California (California Code of Regulations), applicabile ai modelli più recenti di veicoli leggeri.

Le prove relative alle emissioni nell'ambito dei controlli tecnici di cui all'allegato 5 del presente regolamento e le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni relative all'OBD di cui punto 5 dell'allegato 11 del presente regolamento saranno ancora richieste per ottenere l'omologazione CE riguardo alle emissioni a norma del presente punto.

Le autorità di omologazione devono notificare alle altre autorità di omologazione delle parti contraenti i dettagli di ciascuna omologazione concessa in base a questo punto.

5.1.   Generalità

5.1.1.   I componenti che possono influire sull'emissione di inquinanti devono essere progettati, costruiti e montati in modo in modo che il veicolo, in condizioni normali di utilizzo e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, soddisfi le disposizioni del presente regolamento.

5.1.2.   Le misure tecniche adottate dal costruttore devono garantire che le emissioni gassose allo scarico e le emissioni evaporative risultino effettivamente limitate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, per tutta la normale durata di vita del veicolo e in condizioni normali di utilizzo dello stesso. Tali misure devono riguardare anche la sicurezza dei tubi flessibili utilizzati nei sistemi di controllo delle emissioni e dei relativi raccordi e collegamenti, che devono essere costruiti in modo conforme al progetto originario. Nel caso delle emissioni allo scarico, queste disposizioni si considerano soddisfatte se sono osservate le disposizioni dei punti 5.3.1 e 8.2 del presente regolamento. Nel caso delle emissioni evaporative, queste condizioni si considerano soddisfatte se sono osservate le disposizioni dei punti 5.3.4 e 8.4 del presente regolamento.

5.1.2.1.   È vietato l'impiego di un impianto di manipolazione.

5.1.3.   Orifizi dei bocchettoni dei serbatoi di benzina

5.1.3.1.   Fatto salvo il punto 5.1.3.2 del presente regolamento, l'orifizio di entrata del serbatoio della benzina o dell'etanolo deve essere progettato in modo da evitare che il serbatoio possa essere riempito con una pistola di erogazione di diametro esterno pari o superiore a 23,6 mm.

5.1.3.2.   Il punto 5.1.3.1 del presente regolamento non si applica nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

5.1.3.2.1.

il veicolo è progettato e costruito in modo tale che nessuno dei componenti destinati al controllo delle emissioni inquinanti possa essere danneggiato dall'uso di benzina con piombo; e

5.1.3.2.2.

il veicolo riporta in modo evidente, leggibile e indelebile il simbolo della benzina senza piombo specificato nella norma ISO 2575-1982, collocato in posizione immediatamente visibile alla persona che riempie il serbatoio di carburante. Sono ammesse altre indicazioni aggiuntive.

5.1.4.   Devono essere adottate le misure necessarie ad impedire emissioni evaporative eccessive e la fuoriuscita di carburante dovute all'assenza del tappo del serbatoio del carburante. Tale obiettivo può essere conseguito nel modo seguente:

5.1.4.1.

utilizzando un tappo inamovibile ad apertura e chiusura automatiche;

5.1.4.2.

ricorrendo a caratteristiche costruttive che permettano di evitare eccessive emissioni evaporative quando manca il tappo del serbatoio; oppure

5.1.4.3.

ricorrendo ad altri accorgimenti che sortiscano lo stesso effetto. Ad esempio: un tappo del serbatoio collegato al veicolo con una catenella o in altro modo, oppure dotato di un'apertura azionata dalla chiave di accensione del veicolo. In questo caso la chiave deve potere essere estratta dal tappo solo in posizione di chiusura.

5.1.5.   Prescrizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico

5.1.5.1.   Ogni veicolo dotato di computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da impedirne la modifica, a meno che detta modifica non sia autorizzata dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche, se esse sono necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'adeguamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici informatici o i parametri operativi riprogrammabili devono essere protetti dalla manomissione e devono garantire un livello di protezione pari almeno a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO DIS 15031-7 del 15 marzo 2001 (SAE J2186 dell'ottobre 1996). Tutti i circuiti di memoria di taratura asportabili devono essere rivestiti di resina, racchiusi in un contenitore sigillato o protetti da un algoritmo elettronico e devono poter essere sostituiti soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi. Questo tipo di protezione è ammessa solo per gli elementi direttamente associati alla regolazione delle emissioni o alla prevenzione del furto del veicolo.

5.1.5.2.   I parametri computerizzati di funzionamento del motore devono poter essere modificati soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi (ad es. componenti di computer saldati o rivestiti di resina, o rivestimento sigillato o saldato).

5.1.5.3.   Nel caso di pompe di iniezione meccaniche montate su motori ad accensione spontanea, i costruttori devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la manomissione della regolazione della portata massima di carburante nel veicolo in circolazione.

5.1.5.4.   Il costruttore può inoltrare all'autorità di omologazione una domanda di esenzione da una di tali prescrizioni per i veicoli che, verosimilmente, non richiedono tale protezione. I criteri che l'autorità di omologazione prende in considerazione nel valutare una domanda di esenzione includono, a mero titolo esemplificativo, la disponibilità corrente dei circuiti di memoria per il miglioramento delle prestazioni, la capacità del veicolo di produrre prestazioni elevate e il probabile volume di vendite dello stesso.

5.1.5.5.   I costruttori che utilizzano sistemi di codifica computerizzati programmabili (ad esempio Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM — Memoria ROM elettrica, programmabile, cancellabile) devono impedire la riprogrammazione non autorizzata. I costruttori devono adottare strategie sofisticate per prevenire la manomissione e funzioni di protezione dalla scrittura che rendano necessario l'accesso elettronico a un computer con sede presso il costruttore. L'autorità di omologazione autorizza i metodi che garantiscono un livello adeguato di protezione dalla manomissione.

5.1.6.   Deve essere possibile ispezionare il veicolo per i controlli tecnici al fine di determinare le sue prestazioni in relazione ai dati raccolti conformemente al punto 5.3.7. Se l'ispezione richiede una procedura speciale, tale procedura deve essere descritta dettagliatamente nel libretto di manutenzione (o in un documento equivalente). La procedura speciale non deve richiedere l'uso di attrezzature speciali diverse da quelle fornite a corredo del veicolo.

5.2.   Procedura di prova

La tabella A illustra le varie possibilità previste per l'omologazione di un veicolo.

5.2.1.   I veicoli muniti di motore ad accensione comandata e i veicoli ibridi elettrici muniti di motore ad accensione comandata devono essere sottoposti alle seguenti prove:

 

tipo I (verifica delle emissioni medie allo scarico dopo un avviamento a freddo);

 

tipo II (emissione di monossido di carbonio al regime minimo);

 

tipo III (emissione di gas dal basamento);

 

tipo IV (emissioni evaporative);

 

tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento);

 

tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo);

 

prova sul sistema OBD;

 

prova della potenza del motore.

5.2.2.   I veicoli con motore ad accensione comandata e i veicoli ibridi elettrici con motore ad accensione comandata alimentato a GPL o GN/biometano (monocarburante o bicarburante) devono essere sottoposti alle seguenti prove (conformemente alla tabella A):

 

tipo I (verifica delle emissioni medie allo scarico dopo un avviamento a freddo);

 

tipo II (emissione di monossido di carbonio al regime minimo);

 

tipo III (emissione di gas dal basamento);

 

tipo IV (emissioni evaporative), se del caso;

 

tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento);

 

tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo), se del caso;

 

prova sul sistema OBD;

 

prova della potenza del motore.

5.2.3.   I veicoli con motore ad accensione spontanea e i veicoli ibridi elettrici con motore ad accensione spontanea devono essere sottoposti alle seguenti prove:

 

tipo I (verifica delle emissioni medie allo scarico dopo un avviamento a freddo);

 

tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento);

 

prova sul sistema OBD.

Tabella A

Prescrizioni

Applicabilità delle prescrizioni di prova per le omologazioni e le estensioni

Categoria del veicolo

Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi

Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi

Monocarburante

Bicarburante (5)

Policarburante (5)

Policarburante

Monocarburante

Carburante di riferimento

Benzina (E5/E10) (11)

GPL

GN/biometano

Idrogeno (ICE) (9)

Benzina (E5/E10) (11)

Benzina (E5/E10) (11)

Benzina (E5/E10) (11)

Benzina (E5/E10) (11)

Diesel (B5/B7) (11)

Diesel (B5/B7) (11)

GPL

GN/biometano

Idrogeno (ICE) (9)

Etanolo (E85)

Biodiesel

Gas inquinanti

(prova di tipo I)

 (8)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti) (8)

(entrambi i carburanti)

(solo B5/B7) (6)  (11)

Massa del particolato e numero di particelle

(prova di tipo I)

 (10)

(solo benzina) (10)

(solo benzina) (10)

(solo benzina) (10)

(entrambi i carburanti) (10)

(solo B5/B7) (6)  (11)

Emissioni al minimo

(prova di tipo II)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(solo benzina)

(entrambi i carburanti)

Emissioni dal basamento

(prova di tipo III)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Emissioni evaporative

(prova di tipo IV)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Durata

(prova di tipo V)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Sì (solo B5/B7) (6)  (11)

Emissioni a bassa temperatura

(prova di tipo VI)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

 (7)

(entrambi i carburanti)

Conformità in servizio

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

Sì (solo B5/B7) (6)  (11)

Diagnostica di bordo

5.3.   Descrizione delle prove

5.3.1.   Prova di tipo I (verifica delle emissioni allo scarico dopo un avviamento a freddo)

5.3.1.1.   La figura 1 presenta le varie possibilità per la prova di tipo I. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1.

5.3.1.2.   Il veicolo è esaminato su un banco dinamometrico provvisto di un sistema che simuli resistenza e inerzia.

5.3.1.2.1.   Si esegue senza interruzione una prova della durata totale di 19 minuti e 40 secondi, costituita da due parti, 1 e 2. Con il consenso del costruttore, il prelievo può essere interrotto per non più di 20 secondi tra la fine della parte 1 e l'inizio della parte 2 al fine di facilitare la regolazione dell'attrezzatura di prova.

5.3.1.2.1.1.   Nel caso dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano sottoposti alla prova di tipo I vanno rilevate le variazioni nella composizione del GPL o del GN/biometano, come descritto nell'allegato 12 del presente regolamento. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN/biometano vanno sottoposti a prova per entrambi i carburanti; nella prova con alimentazione a GPL o GN/biometano vanno rilevate le variazioni nella composizione del GPL o GN/biometano, come descritto nell'allegato 12 del presente regolamento.

5.3.1.2.1.2.   In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.1.2.1.1, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è montato solo a fini di emergenza o per l'avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo I, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

5.3.1.2.2.   La parte 1 della prova è costituita da quattro cicli urbani elementari. Ogni ciclo urbano elementare comprende quindici fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione ecc.).

5.3.1.2.3.   La parte 2 della prova è costituita da un ciclo extraurbano. Il ciclo extraurbano comprende tredici fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione ecc.).

5.3.1.2.4.   Durante la prova i gas di scarico sono diluiti e un campione proporzionale viene raccolto in uno o più sacchi. I gas di scarico del veicolo oggetto della prova sono diluiti, prelevati e analizzati applicando il procedimento descritto qui appresso; viene misurato il volume totale dello scarico diluito. Vengono registrate non soltanto le emissioni di monossido di carbonio, di idrocarburi e di ossidi di azoto, ma anche le emissioni di particolato prodotto dai veicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

5.3.1.3.   La prova è eseguita applicando il procedimento di prova di tipo I descritta nell'allegato 4a del presente regolamento. Per la raccolta e per l'analisi dei gas si devono applicare i metodi prescritti dalle appendici 2 e 3 dell'allegato 4a del presente regolamento. Per la campionatura e l'analisi del particolato vanno applicati i metodi prescritti dalle appendici 4 e 5 dello stesso allegato.

5.3.1.4.   Fatte salve le prescrizioni del punto 5.3.1.5, la prova deve essere ripetuta tre volte. I risultati di ciascuna prova devono essere moltiplicati per un opportuno fattore di deterioramento indicato al punto 5.3.6, tabella 3, e, nel caso dei sistemi a rigenerazione periodica definiti al punto 2.20, anche per i fattori Ki ricavati dall'allegato 13 del presente regolamento. Le masse risultanti dalle emissioni gassose e la massa del particolato ottenuta devono risultare inferiori ai limiti indicati nella tabella 1:

Tabella 1

Limiti per le emissioni

 

Massa di riferimento

(RM) (kg)

Valori limite

Massa di monossido di carbonio (CO)

Massa di idrocarburi

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa degli ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa di particolato

(PM)

Numero di particelle

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (12)

CI

PI (12)  (13)

CI

M

Tutti

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Tutti

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

PI

accensione comandata.

CI

accensione spontanea.

5.3.1.4.1.   Per ciascuno degli inquinanti di cui al punto 5.3.1.4 è tuttavia ammesso che una delle tre masse ottenute superi, al massimo del 10 %, il limite prescritto per il veicolo considerato, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Se i limiti prescritti sono superati per più di un inquinante, è irrilevante il fatto che tale superamento si verifichi nel corso della stessa prova o in prove diverse.

5.3.1.4.2.   Quando le prove sono eseguite con carburanti gassosi, la massa di emissioni gassose che ne risulta deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella 1 per i veicoli a benzina.

5.3.1.5.   Il numero di prove prescritte al punto 5.3.1.4 può essere ridotto qualora ricorrano le condizioni qui appresso definite, dove V1 è il risultato della prima prova e V2 il risultato della seconda prova per ciascun inquinante o per l'emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione.

5.3.1.5.1.   Se il risultato ottenuto per ciascun inquinante o per l'emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o pari a 0,70 L (vale a dire V1 ≤ 0,70 L), è sufficiente una sola prova.

5.3.1.5.2.   Se il requisito di cui al punto 5.3.1.5.1 non è soddisfatto, vengono eseguite soltanto due prove se per ciascun inquinante o per l'emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione sono rispettate le seguenti condizioni:

V1 ≤ 0,85 L e V1 + V2 ≤ 1,70 L e V2 ≤ L.

Figura 1

Diagramma di flusso per l'omologazione di tipo I

Image

5.3.2.   Prova di tipo II (controllo delle emissioni di monossido di carbonio al regime minimo)

5.3.2.1.   Questa prova è eseguita su tutti i veicoli con motore ad accensione comandata come segue:

5.3.2.1.1.

i veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN/biometano sono sottoposti alla prova di tipo II per entrambi i carburanti;

5.3.2.1.2.

In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.2.1.1, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è montato solo a fini di emergenza o per l'avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo II, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

5.3.2.2.   Per la prova di tipo II descritta nell'allegato 5 del presente regolamento, al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico deve essere quello indicato dal costruttore del veicolo. In ogni caso, il tenore massimo di monossido di carbonio non deve superare lo 0,3 % vol.

Al minimo accelerato, il tenore in volume di monossido di carbonio dei gas di scarico non deve superare lo 0,2 %, con il motore ad almeno 2 000 min– 1 e il valore lambda a 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.

5.3.3.   Prova di tipo III (controllo delle emissioni di gas dal basamento)

5.3.3.1.   La prova va eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1, salvo quelli dotati di motore ad accensione spontanea.

5.3.3.1.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN dovrebbero essere sottoposti alla prova di tipo III soltanto per la benzina.

5.3.3.1.2.   In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.3.1.1, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è montato solo a fini di emergenza o per l'avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo III, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

5.3.3.2.   Quando la prova è eseguita in conformità all'allegato 6 del presente regolamento, il sistema di ventilazione del basamento del motore non deve consentire alcuna emissione di gas dal basamento nell'atmosfera.

5.3.4.   Prova di tipo IV (determinazione delle emissioni evaporative dei veicoli con motore ad accensione comandata)

5.3.4.1.   La prova va eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1, ad eccezione dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea e dei veicoli a GPL o a GN/biometano.

5.3.4.1.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN/biometano dovrebbero essere sottoposti alla prova di tipo IV solo per la benzina.

5.3.4.2.   Quando la prova è eseguita in conformità all'allegato 7 del presente regolamento, le emissioni evaporative devono essere inferiori a 2 g/prova.

5.3.5.   Prova di tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo)

5.3.5.1.   La prova va eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1, salvo quelli dotati di motore ad accensione spontanea.

Tuttavia, quando presentano domanda di omologazione per veicoli ad accensione spontanea, i costruttori devono fornire all'autorità di omologazione informazioni comprovanti che il dispositivo di post-trattamento degli NOX raggiunge una temperatura sufficientemente alta da funzionare in modo efficiente entro i 400 secondi successivi ad un avviamento a freddo a – 7 °C come descritto nella prova di tipo VI.

Inoltre, il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione informazioni sulla strategia di funzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), comprese informazioni sul funzionamento alle basse temperature.

Tali informazioni devono includere anche una descrizione degli eventuali effetti sulle emissioni.

L'autorità di omologazione non deve rilasciare l'omologazione se le informazioni fornite non sono sufficienti a dimostrare che il dispositivo di post-trattamento raggiunge effettivamente, entro il termine indicato, una temperatura sufficiente ad assicurarne un funzionamento efficiente.

5.3.5.1.1.   Il veicolo è esaminato su un banco dinamometrico provvisto di un sistema che simuli resistenza e inerzia.

5.3.5.1.2.   La prova consiste nei quattro cicli urbani elementari della parte 1 della prova di tipo I. La parte 1 è descritta al punto 6.1.1 dell'allegato 4a del presente regolamento e illustrata nella figura A4a/1 del medesimo allegato. La prova a bassa temperatura ambiente dura complessivamente 780 secondi; deve essere eseguita senza interruzioni e inizia con l'avviamento del motore.

5.3.5.1.3.   La prova a bassa temperatura ambiente deve essere eseguita a una temperatura ambiente di 266 K (– 7 °C). Prima che la prova venga eseguita, il veicolo deve essere condizionato in modo uniforme per garantire la riproducibilità dei risultati di prova. Il condizionamento e gli altri procedimenti devono essere eseguiti secondo le modalità descritte nell'allegato 8 del presente regolamento.

5.3.5.1.4.   Durante la prova i gas di scarico vengono diluiti e se ne preleva un campione proporzionale. I gas di scarico del veicolo oggetto della prova sono diluiti, prelevati e analizzati applicando il procedimento descritto nell'allegato 8 del presente regolamento; si misura il volume complessivo dei gas di scarico diluiti, nonché la quantità di monossido di carbonio e idrocarburi in essi contenuta.

5.3.5.2.   Fatte salve le disposizioni dei punti 5.3.5.2.2 e 5.3.5.3, la prova va eseguita tre volte. La massa di monossido di carbonio e idrocarburi così ottenuta deve essere inferiore ai valori limite indicati nella tabella 2.

Tabella 2

Limite per le emissioni allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova diavviamento a freddo

Temperatura di prova 266 K (– 7 °C)

Categoria del veicolo

Classe

Massa del monossido di carbonio

(CO)

L1 (g/km)

Massa di idrocarburi (HC)

L2

(g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

30

3,2

5.3.5.2.1.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.3.5.2, non più di uno dei tre risultati ottenuti per ciascun inquinante può superare al massimo del 10 % il limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati di prova sia inferiore al limite prescritto. Se i limiti prescritti sono superati per più di un inquinante, è irrilevante il fatto che tale superamento si verifichi nel corso della stessa prova o in prove diverse.

5.3.5.2.2.   Il numero delle prove prescritte dal punto 5.3.5.2 può essere aumentato fino a 10 su richiesta del costruttore, a condizione che la media aritmetica dei primi tre risultati sia inferiore al 110 % del valore limite. In questo caso vale unicamente la condizione che la media aritmetica dei 10 risultati di prova prove sia inferiore al valore limite.

5.3.5.3.   Il numero delle prove di cui al punto 5.3.5.2 può essere ridotto sulla base del disposto dei punti 5.3.5.3.1 e 5.3.5.3.2.

5.3.5.3.1.   È sufficiente un'unica prova se, per ciascuno degli inquinanti considerati, nella prima prova si ottiene un risultato inferiore o pari a 0,70 L.

5.3.5.3.2.   Qualora non si ottenga il risultato prescritto dal punto 5.3.5.3.1, sono sufficienti due prove se, per ciascuno degli inquinanti considerati, il risultato della prima prova è inferiore o pari a 0,85 L, la somma dei primi due risultati è inferiore o pari a 1,70 L e il risultato della seconda prova è inferiore o pari a L.

(V1 ≤ 0,85 L e V1 + V2 ≤ 1,70 L e V2 ≤ L).

5.3.6.   Prova di tipo V (descrizione della prova di resistenza per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

5.3.6.1.   Questa prova va eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1 ai quali si applica la prova di cui al punto 5.3.1. La prova rappresenta una durata di 160 000 km percorsi su pista, su strada o su banco dinamometrico seguendo il programma descritto nell'allegato 9 del presente regolamento.

5.3.6.1.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN dovrebbero essere sottoposti alla prova di tipo V soltanto per la benzina. In tal caso il fattore di deterioramento rilevato con la benzina senza piombo si applica anche per il GPL o il GN.

5.3.6.2.   In deroga a quanto prescritto dal punto 5.3.6.1, il costruttore può scegliere di utilizzare i fattori di deterioramento della tabella 3 in alternativa alla prova di cui al punto 5.3.6.1.

Tabella 3

Fattori di deterioramento

Categoria del motore

Fattori di deterioramento assegnati

CO

THC

NMHC

NOx

HC + NOx

Particolato

(PM)

Accensione comandata

1,5

1,3

1,3

1,6

1,0

Accensione spontanea

 

 

 

 

 

 

5.3.6.3.   A richiesta del costruttore il servizio tecnico può eseguire la prova di tipo I prima che sia completata la prova di tipo V applicando i fattori di deterioramento indicati nella tabella. Conclusa la prova di tipo V, il servizio tecnico può modificare i risultati dell'omologazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento sostituendo i fattori di deterioramento della tabella precedente con quelli misurati nell'ambito della prova di tipo V.

5.3.6.4.   In mancanza di fattori di deterioramento assegnati per i veicoli con motore ad accensione spontanea, i costruttori devono utilizzare i procedimenti indicati per la prova di durata eseguita sull'intero veicolo o mediante invecchiamento al banco per determinare i fattori di deterioramento.

5.3.6.5.   I fattori di deterioramento sono determinati utilizzando la procedura di cui al punto 5.3.6.1 oppure i valori indicati nella tabella 3 del punto 5.3.6.2. I fattori sono impiegati per stabilire la conformità alle prescrizioni dei punti 5.3.1 e 8.2.

5.3.7.   Dati relativi alle emissioni da utilizzare per i controlli tecnici

5.3.7.1.   Questa prescrizione si applica a tutti i veicoli con motore ad accensione comandata per i quali venga richiesta l'omologazione ai sensi del presente regolamento.

5.3.7.2.   Nell'ambito delle prove effettuate in conformità all'allegato 5 del presente regolamento (prova di tipo II) con motore al minimo normale vanno registrati:

a)

il contenuto di monossido di carbonio rispetto al volume di gas di scarico emessi; e

b)

il regime di rotazione del motore durante la prova, comprese eventuali tolleranze.

5.3.7.3.   Nell'ambito delle prove con motore al «minimo accelerato» (vale a dire > 2 000 min– 1) vanno registrati:

a)

il contenuto di monossido di carbonio rispetto al volume di gas di scarico emessi;

b)

il valore lambda e

c)

il regime di rotazione del motore durante la prova, comprese eventuali tolleranze.

Il valore lambda va calcolato nel modo seguente mediante l'equazione di Brettschneider semplificata:

Formula

dove:

[ ]

=

concentrazione in % v/v

K1

=

fattore di conversione dalla misurazione con assorbimento di infrarossi non dispersivo (NDIR) alla misurazione con un rilevatore del tipo a ionizzazione di fiamma (FID) (fornito dal costruttore dell'apparecchiatura di misurazione)

Hcv

=

rapporto atomico idrogeno/carbonio:

a)

per la benzina (E5): 1,89

b)

per la benzina (E10): 1,93

c)

per il GPL: 2,53

d)

per il GN/biometano: 4,0

e)

per l'etanolo (E85): 2,74

f)

per l'etanolo (E75): 2,61

Ocv

=

rapporto atomico ossigeno/carbonio:

a)

per la benzina (E5): 0,016

b)

per la benzina (E10): 0,033

c)

per il GPL: 0,0

d)

per il GN/biometano: 0,0

e)

per l'etanolo (E85): 0,39

f)

per l'etanolo (E75): 0,329

5.3.7.4.   Va misurata e registrata la temperatura dell'olio del motore al momento della prova.

5.3.7.5.   Occorre compilare la tabella del punto 2.2 dell'addendum dell'allegato 2 del presente regolamento.

5.3.7.6.   Il costruttore deve confermare che il valore lambda registrato all'atto della prova di omologazione di cui al punto 5.3.7.3 è corretto e che sarà rappresentativo dei veicoli in produzione per i 24 mesi successivi alla concessione dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione. Deve essere effettuata una valutazione sulla base di ispezioni e studi condotti sui veicoli in produzione.

5.3.8.   Prova sul sistema diagnostico di bordo (OBD)

Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1. Occorre seguire la procedura descritta al punto 3 dell'allegato 11 del presente regolamento.

6.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ne ha concessa l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:

6.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischino di avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

6.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione va notificata, insieme all'elenco delle modifiche, alle parti contraenti che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

6.3.   L'autorità di omologazione competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

7.   ESTENSIONI DELLE OMOLOGAZIONI

7.1.   Estensioni in relazione alle emissioni allo scarico (prove di tipo I, II e VI)

7.1.1.   Veicoli con massa di riferimento diversa

7.1.1.1.   L'omologazione è estesa unicamente a veicoli con una massa di riferimento che richieda l'uso delle due classi di inerzia equivalente immediatamente superiori o di qualsiasi classe di inerzia equivalente inferiore.

7.1.1.2.   Per i veicoli della categoria N, l'omologazione è estesa unicamente a veicoli con massa di riferimento inferiore, se le emissioni del veicolo già omologato sono conformi ai limiti prescritti per il veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.

7.1.2.   Veicoli con rapporto totale di trasmissione diverso

7.1.2.1.   L'omologazione può essere estesa a veicoli con rapporto di trasmissione diverso soltanto purché siano soddisfatte determinate condizioni.

7.1.2.2.   Per stabilire se l'omologazione può essere estesa, per ciascuno dei rapporti di trasmissione usati nelle prove di tipo 1 e di tipo 6 si determina la proporzione

Formula

dove, a una velocità del motore di 1 000 min– 1, V1 indica la velocità del tipo di veicolo omologato e V2 quella del tipo di veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.

7.1.2.3.   Se per ciascun rapporto di trasmissione E ≤ 8 %, l'estensione è concessa senza ripetere le prove di tipo I e VI.

7.1.2.4.   Se per almeno un rapporto di trasmissione E > 8 % e se per ciascun rapporto E ≤ 13 %, le prove di tipo I e VI devono essere ripetute. Le prove possono essere effettuate in un laboratorio scelto dal costruttore, previo assenso del servizio tecnico. Il verbale delle prove va inviato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

7.1.3.   Veicoli con massa di riferimento e rapporti di trasmissione diversi

L'omologazione può essere estesa a veicoli con massa di riferimento e rapporti di trasmissione diversi purché siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte ai punti 7.1.1. e 7.1.2.

7.1.4.   Veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica

L'omologazione di un tipo di veicolo munito di sistema a rigenerazione periodica è estesa ad altri veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica in cui i parametri descritti più avanti sono identici o conformi alle tolleranze indicate. L'estensione può riferirsi unicamente a misure specifiche del sistema a rigenerazione periodica definito.

7.1.4.1.   Ai fini dell'estensione dell'omologazione, sono parametri identici:

a)

motore;

b)

processo di combustione;

c)

sistema a rigenerazione periodica (catalizzatore, filtro antiparticolato);

d)

costruzione (tipo di involucro, tipo di metallo nobile, tipo di substrato, densità delle celle);

e)

tipo e principio di funzionamento;

f)

sistema di dosaggio e additivi;

g)

volume ± 10 %; e

h)

ubicazione (temperatura ± 50 °C a 120 km/h o differenza del 5 % rispetto alla temperatura/pressione massima).

7.1.4.2.   Uso dei fattori Ki per veicoli con massa di riferimento diversa

I fattori Ki, determinati mediante i procedimenti di cui all'allegato 13, punto 3, del presente regolamento per l'omologazione di un tipo di veicolo dotato di sistema a rigenerazione periodica possono essere usati per altri veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 7.1.4.1 e che hanno una massa di riferimento compresa nelle due classi di inerzia equivalente superiori o in qualsiasi classe di inerzia equivalente inferiore.

7.1.5.   Domanda di estensione ad altri veicoli

Le estensioni concesse in applicazione dei punti da 7.1.1 a 7.1.4.2 non possono essere ulteriormente estese ad altri veicoli.

7.2.   Estensioni in relazione alle emissioni evaporative (prova di tipo IV)

7.2.1.   L'omologazione è estesa a veicoli muniti di sistema di controllo delle emissioni evaporative che rispettano le seguenti condizioni:

7.2.1.1.

il principio base del dosaggio carburante/aria (ad esempio iniezione a punto singolo) è lo stesso;

7.2.1.2.

la forma del serbatoio del carburante nonché il materiale del serbatoio del carburante e dei tubi flessibili per il carburante liquido sono identici;

7.2.1.3.

la prova è eseguita sul veicolo che presenta le caratteristiche peggiori in termini di sezione trasversale e lunghezza approssimativa dei tubi flessibili. Il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione decide se si possano accettare separatori vapore/liquido non identici;

7.2.1.4.

il volume del serbatoio del carburante è lo stesso, con una tolleranza di ± 10 %;

7.2.1.5.

la regolazione della valvola di sfiato del serbatoio è identica;

7.2.1.6.

il sistema di raccolta dei vapori di carburante (forma e volume della trappola, mezzo di raccolta, eventuale filtro dell'aria usato per il controllo delle emissioni per evaporazione ecc.) è identico;

7.2.1.7.

il metodo di spurgo dei vapori di carburante raccolti è identico (ad esempio flusso d'aria, punto di avviamento o volume di spurgo durante il ciclo di precondizionamento); e

7.2.1.8.

il metodo di tenuta e di sfiato del sistema di dosaggio del carburante è identico.

7.2.2.   L'omologazione è estesa a veicoli con:

7.2.2.1.

motore di dimensioni diverse;

7.2.2.2.

potenza del motore diversa;

7.2.2.3.

cambio automatico e manuale;

7.2.2.4.

trasmissione a due e quattro ruote motrici;

7.2.2.5.

carrozzeria di tipo diverso; e

7.2.2.6.

ruote e pneumatici di misura diversa.

7.3.   Estensioni in relazione alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento (prova di tipo V)

7.3.1.   L'omologazione è estesa a tipi di veicolo diversi a condizione che i parametri del veicolo, del motore o del sistema di controllo dell'inquinamento precisati di seguito siano identici o rimangano conformi alle tolleranze prescritte:

7.3.1.1.   Veicolo

Classe di inerzia: le due classi di inerzia immediatamente superiori e qualsiasi classe di inerzia inferiore.

Resistenza totale all'avanzamento alla velocità di 80 km/h: + 5 % al di sopra e qualsiasi valore al di sotto.

7.3.1.2.   Motore

a)

cilindrata (±15 %);

b)

numero e comando delle valvole;

c)

sistema di alimentazione;

d)

tipo di sistema di raffreddamento; e

e)

processo di combustione.

7.3.1.3.   Parametri del sistema di controllo delle emissioni:

a)

numero di convertitori catalitici e di filtri antiparticolato:

i)

numero di convertitori catalitici, filtri ed elementi;

ii)

misura dei convertitori catalitici e dei filtri (volume di monolito ± 10 %);

iii)

tipo di azione catalitica (ossidante, a tre vie, trappola per NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro o altro);

iv)

contenuto di metallo nobile (identico o superiore);

v)

tipo e percentuale di metallo nobile (± 15 %);

vi)

substrato (struttura e materiale);

vii)

densità delle celle; e

viii)

variazione di temperatura non superiore a 50 K all'entrata del convertitore catalitico o del filtro. Questa variazione di temperatura deve essere verificata in condizioni stabilizzate, alla velocità di 120 km/h e con la regolazione del carico prevista per la prova di tipo I.

b)

Iniezione di aria:

i)

con/senza;

ii)

tipo (aria pulsata, pompa per aria, altro).

c)

EGR:

i)

con/senza;

ii)

tipo (raffreddato o non raffreddato, controllo attivo o passivo, ad alta pressione o a bassa pressione).

7.3.1.4.   La prova di durata può essere eseguita utilizzando un veicolo con tipo di carrozzeria, cambio (automatico o manuale), dimensioni delle ruote o dei pneumatici diversi da quelli del tipo di veicolo per il quale si chiede l'omologazione.

7.4.   Estensioni in relazione alla diagnostica di bordo

7.4.1.   L'omologazione è estesa a veicoli diversi con identico sistema motore e identico sistema di controllo delle emissioni, definiti nell'allegato 11, appendice 2, del presente regolamento. L'omologazione è estesa indipendentemente dalle caratteristiche seguenti del veicolo:

a)

accessori del motore;

b)

pneumatici;

c)

inerzia equivalente;

d)

sistema di raffreddamento;

e)

rapporto totale di trasmissione;

f)

tipo di trasmissione; e

g)

tipo di carrozzeria.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Ogni veicolo su cui è apposto il marchio di omologazione prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda i componenti che influiscono sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore, le emissioni dal basamento e le emissioni evaporative. Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

8.1.1.   Le prove di tipo I, II, III, IV e la prova relativa all'OBD vanno eseguite, se del caso, nel modo descritto nella tabella A del presente regolamento. Le procedure specifiche per il controllo della conformità della produzione sono indicate nei punti da 8.2 a 8.6.

8.2.   Controllo della conformità del veicolo per una prova di tipo I

8.2.1.   La prova di tipo I si effettua su un veicolo avente le stesse caratteristiche tecniche descritte nella scheda di omologazione. Nel caso di un'omologazione con una o più estensioni, la prova di tipo I si effettua sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione iniziale o sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione relativo all'estensione in questione.

8.2.2.   Una volta che l'autorità di omologazione ha selezionato i veicoli, il costruttore non può eseguire alcuna regolazione su di essi.

8.2.2.1.   Tre veicoli vengono scelti a caso nella serie e sottoposti alle prove descritte al punto 5.3.1 del presente regolamento. I fattori di deterioramento si utilizzano nello stesso modo. I valori limite sono indicati nella tabella 1 del punto 5.3.1.4.

8.2.2.2.   Se l'autorità di omologazione ritiene che il valore di deviazione standard della produzione indicato dal costruttore sia adeguato, le prove sono effettuate conformemente all'appendice 1 del presente regolamento. Se l'autorità di omologazione ritiene che il valore di deviazione standard della produzione indicato dal costruttore non sia adeguato, le prove sono effettuate conformemente all'appendice 2 del presente regolamento.

8.2.2.3.   La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei veicoli mediante campionamento, quando sia stata decisa l'accettazione per tutti gli inquinanti o il rifiuto per un inquinante, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata decisa l'accettazione per un inquinante, questa non viene modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti

Quando non sia stata decisa l'accettazione per tutti gli inquinanti né il rifiuto per un inquinante, la prova viene ripetuta su un altro veicolo (cfr. fig. 2).

Figura 2

Controllo della conformità del veicolo

Image

8.2.3.   In deroga alle prescrizioni del punto 5.3.1, le prove sono eseguite su veicoli che non hanno percorso alcuna distanza.

8.2.3.1.   Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su veicoli che hanno percorso:

a)

al massimo 3 000 km per i veicoli con motore ad accensione comandata;

b)

al massimo 15 000 km per i veicoli con motore ad accensione spontanea.

Il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti veicoli.

8.2.3.2.   Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio («x» km, dove x ≤ 3 000 km per veicoli muniti di motore ad accensione comandata e x ≤ 15 000 km per veicoli dotati di motore ad accensione spontanea), la procedura è la seguente:

a)

le emissioni di inquinante (tipo I) sono misurate a zero e a «x» km sul primo veicolo sottoposto alla prova;

b)

il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» km è calcolato per ciascun inquinante:

 

emissioni a «x» km/emissioni a zero km;

 

esso potrà essere inferiore a 1; e

c)

i veicoli successivi non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono moltiplicate per il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

i)

i valori ad «x» km per il primo veicolo;

ii)

i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

8.2.3.3.   Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

8.3.   Controllo della conformità del veicolo per una prova di tipo III

8.3.1.   Se occorre effettuare una prova di tipo III, essa viene eseguita su tutti i veicoli selezionati per la prova di conformità della produzione di tipo I di cui al punto 8.2. Si applicano le condizioni di cui all'allegato 6 del presente regolamento.

8.4.   Controllo della conformità del veicolo per una prova di tipo IV

8.4.1.   Se occorre effettuare una prova di tipo IV, essa viene eseguita conformemente all'allegato 7 del presente regolamento.

8.5.   Controllo della conformità del veicolo relativamente al sistema diagnostico di bordo (OBD)

8.5.1.   Se occorre controllare le prestazioni del sistema OBD, il controllo è eseguito conformemente alle prescrizioni seguenti:

8.5.1.1.

Quando l'autorità di omologazione stabilisce che la qualità della produzione sembra insufficiente, dalla serie viene prelevato a caso un veicolo che viene sottoposto alle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.

8.5.1.2.

La produzione è ritenuta conforme se il veicolo soddisfa i requisiti delle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.

8.5.1.3.

Se il veicolo prelevato dalla serie non soddisfa i requisiti di cui al punto 8.5.1.1, dalla serie viene prelevato a caso un altro campione di quattro veicoli che vengono sottoposti alle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento. Le prove possono essere eseguite su veicoli con una percorrenza massima di 15 000 km.

8.5.1.4.

La produzione è ritenuta conforme se almeno tre veicoli soddisfano i requisiti delle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.

8.6.   Controllo della conformità dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano

8.6.1.   Le prove di conformità della produzione possono essere effettuate con un carburante commerciale il cui rapporto C3/C4 sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento nel caso del GPL, oppure il cui indice di Wobbe sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento estremi nel caso del GN. In tal caso all'autorità di omologazione viene presentata un'analisi del carburante.

9.   CONFORMITÀ IN SERVIZIO

9.1.   Introduzione

Il presente paragrafo contiene le prescrizioni relative alla conformità in servizio in materia di emissioni allo scarico e di OBD (compreso l'IUPRM) per i tipi di veicolo omologati a norma del presente regolamento.

9.2.   Verifica della conformità in servizio

9.2.1.   La verifica della conformità in servizio da parte dell'autorità di omologazione è effettuata in base alle informazioni pertinenti di cui dispone il costruttore, con le stesse procedure impiegate per la verifica della conformità della produzione, definite nell'appendice 2 dell'accordo del 1958 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Le relazioni sui controlli in servizio fornite dal costruttore possono essere integrate da informazioni ricavate dalle prove di sorveglianza delle autorità di omologazione e delle parti contraenti.

9.2.2.   Le figure App4/1 e App4/2 dell'appendice 4 del presente regolamento schematizzano la procedura di verifica della conformità in servizio. Il processo relativo alla conformità in servizio è descritto nell'appendice 5 del presente regolamento.

9.2.3.   Nell'ambito delle informazioni fornite per il controllo della conformità in servizio, su richiesta dell'autorità di omologazione il costruttore presenta alla stessa informazioni in merito alle richieste di intervento in garanzia, agli interventi di riparazione in garanzia e ai guasti dell'OBD registrati in occasione della manutenzione programmata, utilizzando a tal fine un formato concordato all'atto dell'omologazione. Le informazioni presentate descrivono in dettaglio la frequenza e la sostanza dei guasti di componenti e sistemi in relazione con le emissioni. Le relazioni vanno presentate almeno una volta l'anno per ciascun modello di veicolo per tutto il periodo fino a un'età massima del veicolo di 5 anni o 100 000 km, secondo il caso che si verifica per primo.

9.2.4.   Parametri che definiscono la famiglia di veicoli in servizio

La famiglia di veicoli in servizio può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, i tipi di veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, almeno i parametri di seguito specificati, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in servizio:

9.2.4.1.

processo di combustione (2 tempi, 4 tempi, rotativo);

9.2.4.2.

numero di cilindri;

9.2.4.3.

configurazione del blocco cilindri (in linea, a V, radiale, a cilindri contrapposti, altro); l'inclinazione o l'orientamento dei cilindri non costituiscono criteri validi;

9.2.4.4.

metodo di alimentazione del motore (ad esempio iniezione indiretta o diretta);

9.2.4.5.

tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio);

9.2.4.6.

metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione);

9.2.4.7.

carburante di alimentazione (benzina, diesel, GN/biometano, GPL ecc.). I veicoli a doppia alimentazione possono far parte di una categoria di veicoli monoalimentati a condizione che uno dei due carburanti utilizzati sia di uso comune;

9.2.4.8.

tipo di convertitore catalitico (catalizzatore a tre vie, trappola per NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro o altro);

9.2.4.9.

tipo di filtro antiparticolato (con o senza);

9.2.4.10.

ricircolo dei gas di scarico (con o senza, raffreddato o non raffreddato); e

9.2.4.11.

cilindrata del motore più potente della famiglia meno il 30 %.

9.2.5.   Informazioni richieste

La verifica della conformità in servizio è effettuata dall'autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere, in particolare, quanto segue:

9.2.5.1.

nome e indirizzo del costruttore:

9.2.5.2.

nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante nelle aree cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore;

9.2.5.3.

nome del modello o dei modelli di veicoli cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore;

9.2.5.4.

se del caso, elenco dei tipi di veicolo cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore, cioè, per le emissioni allo scarico, la famiglia di veicoli in servizio conformemente al punto 9.2.4 e, per l'OBD e l'IUPRM, la famiglia OBD conformemente all'allegato 11, appendice 2, del presente regolamento;

9.2.5.5.

numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia (prefisso VIN);

9.2.5.6.

numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicolo all'interno della famiglia, nonché di tutte le eventuali estensioni dell'omologazione, delle riparazioni non urgenti e dei richiami (per la correzione di difetti in fabbrica);

9.2.5.7.

dettagli delle estensioni delle omologazioni, delle riparazioni non urgenti o dei richiami effettuati per i veicoli cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dall'autorità di omologazione);

9.2.5.8.

arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte;

9.2.5.9.

periodo di produzione cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (ad esempio, veicoli prodotti nell'anno solare 2014);

9.2.5.10.

procedura di controllo della conformità in servizio seguita dal costruttore, comprendente:

a)

metodo di individuazione dei veicoli;

b)

criteri di selezione ed esclusione dei veicoli;

c)

tipi di prove e procedimenti applicati;

d)

criteri applicati dal costruttore per inserire o escludere i veicoli dalla famiglia in servizio;

e)

area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni; e

f)

dimensioni del campione e piano di campionamento.

9.2.5.11.

Risultati della procedura di controllo della conformità in servizio seguita dal costruttore, ivi compresi:

a)

identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:

i)

nome del modello;

ii)

numero di identificazione del veicolo (VIN);

iii)

numero di immatricolazione del veicolo;

iv)

data di fabbricazione;

v)

ragione di utilizzo (se nota); e

vi)

pneumatici montati (solo per le emissioni allo scarico);

b)

motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione;

c)

antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica);

d)

antecedenti di riparazione di ciascun veicolo facente parte del campione (se noti); e

e)

dati di prova, comprendenti:

i)

data in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento;

ii)

luogo in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento; e

iii)

chilometraggio indicato sul contachilometri;

solo per le emissioni allo scarico;

iv)

specifiche del carburante (ad esempio carburante di riferimento per prove o normale carburante in commercio);

v)

condizioni della prova (temperatura, umidità, massa inerziale del dinamometro);

vi)

regolazioni del dinamometro (ad esempio, regolazione della potenza); e

vii)

risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia);

nonché, unicamente per l'IUPRM:

viii)

tutti i dati necessari scaricati dal veicolo; e

ix)

il rapporto di efficienza in uso per ogni sistema di monitoraggio da indicare IUPRM;

9.2.5.12.

registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD;

9.2.5.13.

per il campionamento IUPRM, quanto segue:

a)

la media dei rapporti di efficienza in uso IUPRM di tutti i veicoli selezionati per ciascun sistema di monitoraggio conformemente all'allegato 11, appendice 1, punti 7.1.4 e 7.1.5 del presente regolamento;

b)

la percentuale dei veicoli selezionati che hanno un IUPRM superiore o uguale al valore minimo applicabile al sistema di monitoraggio, conformemente all'allegato 11, appendice 1, punti 7.1.4 e 7.1.5 del presente regolamento.

9.3.   Selezione dei veicoli per la dimostrazione della conformità in servizio

9.3.1.   Le informazioni raccolte dal costruttore sono sufficientemente esaurienti da consentire la valutazione dell'efficienza in servizio per le condizioni di normale utilizzo. Il costruttore sceglie i campioni da sottoporre a prova in almeno due parti contraenti con condizioni di utilizzo dei veicoli considerevolmente diverse. Ai fini della scelta delle parti contraenti si tiene conto di fattori quali le differenze riguardanti i carburanti, le condizioni ambientali, la velocità media su strada e il rapporto tra guida in città e guida in autostrada.

Per le prove relative all'IUPRM del sistema OBD, sono inclusi nel campione di prova solo i veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2.2.1 dell'appendice 3 del presente regolamento.

9.3.2.   Ai fini della scelta delle parti contraenti in cui prelevare i campioni, il costruttore può scegliere i veicoli di una parte contraente considerata particolarmente rappresentativa. In questo caso, il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione che la scelta è rappresentativa (ad esempio, perché il mercato della parte contraente scelta ha il più alto volume annuo di vendite della famiglia). Quando per una famiglia occorre sottoporre a prova più di un lotto di campioni, secondo la definizione contenuta al punto 9.3.5, i veicoli del secondo e del terzo lotto di campioni rispecchiano condizioni di funzionamento diverse da quelle dei veicoli scelti per il primo campione.

9.3.3.   Le prove relative alle emissioni possono essere effettuate presso un laboratorio di prove situato in un mercato o una regione diversi da quelli in cui sono stati scelti i veicoli.

9.3.4.   Le prove relative alla conformità in servizio in materia di emissioni allo scarico sono effettuate dal costruttore in modo continuativo e tengono conto del ciclo di produzione dei vari tipi di veicolo appartenenti alla famiglia di veicoli. Non devono trascorrere più di 18 mesi tra l'inizio di un controllo della conformità in servizio e l'inizio del controllo successivo. Per i tipi di veicolo oggetto di un'estensione dell'omologazione per cui non è stato necessario effettuare una prova sulle emissioni, tale periodo può essere prolungato fino a 24 mesi.

9.3.5.   Dimensione del campione

9.3.5.1.   Nell'applicazione del procedimento statistico definito nell'appendice 4 del presente regolamento, per le emissioni allo scarico, il numero di lotti di campioni dipende dal volume annuo di vendite di una famiglia in servizio nel territorio di un'organizzazione regionale (ad esempio l'Unione europea), come indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Dimensione del campione

Registrazioni

per anno solare (per le prove relative alle emissioni allo scarico)

dei veicoli di una famiglia OBD con uno IUPR nel periodo di campionamento

Numero di lotti di campioni

Fino a 100 000

1

Da 100 001 a 200 000

2

Oltre 200 000

3

9.3.5.2.   Per l'IUPR, il numero di lotti di campione da prelevare è indicato nella tabella 4 e si basa sul numero di veicoli di una famiglia OBD che sono omologati con uno IUPR (sottoposti a campionamento).

Per il primo periodo di campionamento di una famiglia OBD, tutti i tipi di veicolo nella famiglia che sono omologati con uno IUPR sono presi in considerazione per il campionamento. Per i periodi di campionamento successivi, solo i tipi di veicoli che non sono stati precedentemente sottoposti a prove o che sono coperti da omologazioni in materia di emissioni estese dal precedente periodo di campionamento sono presi in considerazione per il campionamento.

Per le famiglie che contano meno di 5 000 immatricolazioni e che sono sottoposte a campionamento nel corso del periodo di campionamento, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è sei. Per tutte le altre famiglie, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è quindici.

Ogni lotto di campioni deve rappresentare adeguatamente l'andamento delle vendite, vale a dire che devono essere rappresentati almeno i tipi di veicoli che presentano un volume di vendite elevato (≥ 20 % del totale della famiglia).

9.4.   In base alla verifica di cui al punto 9.2, l'autorità di omologazione adotta una delle seguenti decisioni e agisce di conseguenza:

a)

decide che un tipo, una famiglia o una famiglia OBD di veicoli in servizio è conforme e non prende ulteriori provvedimenti; oppure

b)

decide che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti e gli richiede ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove;

c)

decide, in base ai dati ricavati dai programmi di prove di sorveglianza dell'autorità di omologazione o della parte contraente, che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e richiede al costruttore ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prova; oppure

d)

decide che il tipo di veicolo in servizio, facente parte di una famiglia di veicoli in servizio o di una famiglia OBD, non è conforme e provvede affinché sia sottoposto a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente regolamento.

Qualora, secondo la verifica dell'IUPRM, i criteri di prova di cui al punto 6.1.2, lettera a) o b), dell'appendice 3 del presente regolamento sono soddisfatti per i veicoli di un lotto di campioni, l'autorità di omologazione deve prendere ulteriori provvedimenti come sopra descritto alla lettera d).

9.4.1.   Qualora siano considerate necessarie prove di tipo I per accertare la conformità dei dispositivi di controllo delle emissioni alle prescrizioni relative all'efficienza dei dispositivi stessi in servizio, tali prove sono effettuate utilizzando un procedimento di prova che soddisfi i criteri statistici di cui all'appendice 4 del presente regolamento.

9.4.2.   Le autorità di omologazione selezionano, in collaborazione con il costruttore, un campione di veicoli con un chilometraggio sufficiente e di cui sia ragionevolmente garantito l'utilizzo in condizioni normali. Il costruttore viene consultato sulla scelta dei veicoli del campione e gli è consentito di assistere alle prove di conferma dei veicoli.

9.4.3.   Il costruttore, sotto la supervisione delle autorità di omologazione, è autorizzato ad effettuare controlli, anche di carattere distruttivo, sui veicoli con livelli di emissioni superiori ai valori limite, al fine di accertare eventuali cause di deterioramento non attribuibili al costruttore stesso (ad esempio l'impiego di benzina con piombo prima della data della prova). Qualora i risultati dei controlli confermino tali cause, i risultati delle prove in questione sono esclusi dal controllo della conformità.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.   L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata in forza del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni indicate al punto 8.1 o se il veicolo o i veicoli in questione non superano le prove di cui al punto 8.1.1.

10.2.   Se una delle parti contraenti che applicano il presente regolamento revoca un'omologazione da essa precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura all'allegato 2 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento inviando copia della scheda di notifica conforme al modello che figura all'allegato 2 del presente regolamento.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Disposizioni generali

12.1.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 07, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 07.

12.1.2.   Le disposizioni relative all'omologazione e alla verifica della conformità della produzione precisate nel presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 06 rimangono applicabili fino alle date indicate ai punti 12.2.1 e 12.2.2.

12.2.   Nuove omologazioni

12.2.1.   Dal 1o settembre 2014 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2015 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai tipi di veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento; e

b)

i limiti preliminari per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.2, tabella A11/2, del presente regolamento.

12.2.2.   Dal 1o settembre 2015 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2016 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4; e

b)

i limiti preliminari per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.2, tabella A11/2, del presente regolamento.

12.2.3.   Dal 1o settembre 2017 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2018 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai tipi di veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4; e

b)

i limiti finali per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.1, tabella A11/1, del presente regolamento.

12.2.4.   Dal 1o settembre 2018 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2019 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4; e

b)

i limiti finali per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.1, tabella A11/1, del presente regolamento.

12.3.   Disposizioni particolari

12.3.1.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a concedere omologazioni a quei veicoli che siano conformi a precedenti serie di modifiche, o ad un qualsiasi livello del regolamento stesso, a condizione che i veicoli siano destinati alla vendita o all'esportazione in paesi che applicano le prescrizioni relative all'interno della propria legislazione nazionale.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e delle autorità che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede che attestano il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  L'omologazione A è annullata. La serie di modifiche 05 del presente regolamento vieta l'uso di benzina con piombo.

(3)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 si trovano nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 — Allegato 3, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(5)  Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.

(6)  Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per il biodiesel saranno proposti in seguito.

(7)  La prova sarà effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato 10.

(8)  Quando il veicolo funziona a idrogeno, vanno determinate solo le emissioni di NOx.

(9)  Il carburante di riferimento è l'«idrogeno per motori a combustione interna» di cui all'allegato 10a.

(10)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle per i veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(11)  Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea possono essere sottoposti a prova con carburanti E5 o E10 e B5 o B7 rispettivamente. Tuttavia:

entro sedici mesi dalle date indicate al punto 12.2.1, le nuove omologazioni devono essere eseguite soltanto con carburanti E10 e B7;

entro le date indicate al punto 12.2.4, tutte le omologazioni di veicoli nuovi devono essere eseguite con carburanti E10 e B7.

(12)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(13)  Fino a tre anni dopo la data di cui ai punti 12.2.1 e 12.2.2 del presente regolamento, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, si applica un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km ai veicoli PI a iniezione diretta a scelta del costruttore.


Appendice 1

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è soddisfacente

1.   La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per la prova di tipo I quando la deviazione standard indicata dal costruttore è soddisfacente.

2.   Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa sia 0,95 (rischio del produttore = 5 %) e la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa sia 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

3.   Per ciascuno degli inquinanti indicati nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 si applica il seguente procedimento (cfr. punto 8.2, figura 2).

Siano:

L

=

logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante;

xi

=

logaritmo naturale della misurazione per il veicolo i-esimo del campione;

s

=

stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni);

n

=

la dimensione del campione preso in considerazione.

4.   Si calcola per il campione il risultato statistico della prova che quantifica la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

Formula

5.   Successivamente:

5.1.

se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicato nella tabella App1/1, l'inquinante è accettato;

5.2.

se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicato nella tabella App1/1, l'inquinante è rifiutato; altrimenti si sottopone alla prova un ulteriore veicolo e si riapplica il calcolo al campione maggiorato di un'unità.

Tabella App1/1

Numero di accettazione per la dimensione del campione

Numero totale dei veicoli sottoposti a prova (dimensione effettiva del campione)

Numero di accettazione

Numero di rifiuto

3

3,327

– 4,724

4

3,261

– 4,79

5

3,195

– 4,856

6

3,129

– 4,922

7

3,063

– 4,988

8

2,997

– 5,054

9

2,931

– 5,12

10

2,865

– 5,185

11

2,799

– 5,251

12

2,733

– 5,317

13

2,667

– 5,383

14

2,601

– 5,449

15

2,535

– 5,515

16

2,469

– 5,581

17

2,403

– 5,647

18

2,337

– 5,713

19

2,271

– 5,779

20

2,205

– 5,845

21

2,139

– 5,911

22

2,073

– 5,977

23

2,007

– 6,043

24

1,941

– 6,109

25

1,875

– 6,175

26

1,809

– 6,241

27

1,743

– 6,307

28

1,677

– 6,373

29

1,611

– 6,439

30

1,545

– 6,505

31

1,479

– 6,571

32

– 2,112

– 2,112


Appendice 2

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è insoddisfacente o indisponibile

1.   La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I quando la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore è insoddisfacente o indisponibile.

2.   Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa sia 0,95 (rischio del produttore = 5 %) e la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa sia 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

3.   I valori degli inquinanti di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento sono considerati logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformati nei loro logaritmi naturali. Siano m0 e m rispettivamente le dimensioni minima e massima del campione (m0 = 3 e m = 32) e sia n il numero del campione preso in considerazione.

4.   Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono x1, x2 …, xi e L è il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

d1 = x1 – L

Formula

e

Formula

5.   La tabella App2/1 indica i valori dei numeri di accettazione (An) e di rifiuto (Bn) per la dimensione del campione. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto Formula e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate:

per mo ≤ n ≤ m

i)

serie accettate se

Formula

ii)

serie rifiutate se

Formula

iii)

eseguire un'altra misurazione se

Formula

6.   Osservazioni

Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova sono utili le seguenti formule ricorrenti:

Formula

Formula

Formula

Tabella App2/1

Dimensione minima del campione = 3

Dimensione del campione

(n)

Numero di accettazione

(An)

Numero di rifiuto

(Bn)

3

– 0,80381

16,64743

4

– 0,76339

7,68627

5

– 0,72982

4,67136

6

– 0,69962

3,25573

7

– 0,67129

2,45431

8

– 0,64406

1,94369

9

– 0,61750

1,59105

10

– 0,59135

1,33295

11

– 0,56542

1,13566

12

– 0,53960

0,97970

13

– 0,51379

0,85307

14

– 0,48791

0,74801

15

– 0,46191

0,65928

16

– 0,43573

0,58321

17

– 0,40933

0,51718

18

– 0,38266

0,45922

19

– 0,35570

0,40788

20

– 0,32840

0,36203

21

– 0,30072

0,32078

22

– 0,27263

0,28343

23

– 0,24410

0,24943

24

– 0,21509

0,21831

25

– 0,18557

0,18970

26

– 0,15550

0,16328

27

– 0,12483

0,13880

28

– 0,09354

0,11603

29

– 0,06159

0,09480

30

– 0,02892

0,07493

31

0,00449

0,05629

32

0,03876

0,03876


Appendice 3

Controllo della conformità in servizio

1.   INTRODUZIONE

La presente appendice fissa i criteri di cui ai punti 9.3 e 9.4 del presente regolamento relativi ai veicoli da sottoporre a prova e le procedure di controllo della conformità in servizio.

2.   CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono indicati nei punti da 2.1 a 2.8 della presente appendice per quanto concerne le emissioni allo scarico e nei punti da 2.1 a 2.5 della presente appendice per l'IUPRM. Le informazioni necessarie sono ottenute mediante l'esame del veicolo e un colloquio con il proprietario/conducente.

2.1.   Il veicolo deve appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e deve essere accompagnato da un certificato di conformità a norma dell'accordo del 1958. Il veicolo deve essere immatricolato e utilizzato nel paese di una parte contraente.

2.2.   Il veicolo deve aver percorso almeno 15 000 km o avere almeno sei mesi di età, a seconda di quale condizione si verifichi per ultima, e deve avere percorso meno di 100 000 km o avere meno di cinque anni di età, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

2.2.1.   Per la verifica dell'IUPRM, il campione di prova comprende solo veicoli:

a)

per i quali sono stati raccolti dati sufficienti sul funzionamento per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio.

Per i sistemi di monitoraggio che devono rispettare il rapporto di efficienza in uso nonché tenere traccia e presentare i dati sulla relazione conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.6.1 del presente regolamento, dati sufficienti sul funzionamento del veicolo significa che il denominatore soddisfa i criteri indicati di seguito. Il denominatore, quale definito all'allegato 11, appendice 1, punti 7.3 e 7.5 del presente regolamento, per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio deve avere un valore uguale o superiore a uno dei valori seguenti:

i)

75 per sistemi di monitoraggio del sistema di controllo dell'evaporazione, del sistema dell'aria secondaria e che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.3.2, lettera a), b) o c), del presente regolamento (sistemi di monitoraggio dell'avviamento a freddo, dei sistemi di aria condizionata ecc,); oppure

ii)

25 per sistemi di monitoraggio dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori di ossidazione che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.3.2, lettera d), del presente regolamento; oppure

iii)

150 per i sistemi di monitoraggio di catalizzatore, sensore di ossigeno, EGR, VVT e di tutti gli altri componenti;

b)

che non sono stati manomessi o dotati di parti aggiuntive o modificate che causerebbero la non conformità del sistema OBD ai requisiti dell'allegato 11 del presente regolamento.

2.3.   Deve essere tenuto un registro di manutenzione dal quale risulti che il veicolo è stato revisionato correttamente, ad esempio secondo le istruzioni del costruttore.

2.4.   Non si devono rilevare segni di impiego scorretto (ad esempio: competizioni, sovraccarico, uso di carburante non adatto o altri usi impropri) o di altri interventi (ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Si tiene conto dei dati relativi ai codici di guasto e al chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il veicolo è rimasto in funzione dopo la memorizzazione dei codici di guasto e che non è stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova.

2.5.   Non devono essere state eseguite importanti riparazioni non autorizzate del motore o importanti riparazioni del veicolo.

2.6.   Il contenuto di piombo e il contenuto di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili e non devono esserci elementi che indichino l'uso di un carburante inadeguato. Possono essere effettuati controlli sullo scarico ecc.

2.7.   Non devono esserci elementi che indichino problemi di natura tale da compromettere la sicurezza del personale di laboratorio.

2.8.   Tutti i componenti del sistema antinquinamento del veicolo devono essere conformi al tipo omologato.

3.   DIAGNOSI E MANUTENZIONE

Prima della misurazione delle emissioni allo scarico, i veicoli ammessi alle prove sono sottoposti a diagnosi e agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari secondo il procedimento di cui ai punti da 3.1 a 3.8 della presente appendice.

3.1.   Viene controllata l'integrità dei seguenti elementi: filtro dell'aria, tutti gli organi flessibili di trasmissione, livello di tutti i liquidi, tappo del radiatore, tubi a depressione, cavi elettrici connessi con il sistema antinquinamento; vengono inoltre accertate eventuali manomissioni o regolazioni non corrette dell'accensione, del dosaggio del carburante e/o dei componenti del dispositivo di controllo dell'inquinamento. Tutte le discordanze devono essere annotate.

3.2.   Controllare il corretto funzionamento del sistema OBD. Annotare tutti i dati relativi al cattivo funzionamento contenuti nella memoria OBD ed effettuare le necessarie riparazioni. Se la spia di malfunzionamento dell'OBD registra una anomalia durante il ciclo di precondizionamento, il guasto può essere individuato e riparato. La prova può essere eseguita nuovamente sul veicolo riparato e i risultati sono validi.

3.3.   Il sistema di accensione viene controllato e vengono sostituiti i componenti difettosi, ad esempio, candele, cavi ecc.

3.4.   Viene controllata la compressione. Se il risultato non è soddisfacente, il veicolo è respinto.

3.5.   I parametri del motore sono controllati in base alle specifiche del costruttore e, se necessario, adeguati.

3.6.   Se al veicolo mancano meno di 800 km a un intervento di manutenzione programmata, tale intervento è effettuato in base alle istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro dell'aria possono essere sostituiti su richiesta del costruttore qualunque sia il chilometraggio percorso.

3.7.   All'accettazione del veicolo, il carburante deve essere sostituito con un carburante di riferimento idoneo per la prova sulle emissioni, a meno che il costruttore non accetti un carburante disponibile sul mercato.

3.8.   Nel caso di veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica definita al punto 2.20 del presente regolamento, ci si accerta che il veicolo non si stia avvicinando a un periodo di rigenerazione. (Il costruttore deve poter confermare questa condizione).

3.8.1.   In tale eventualità, si fa funzionare il veicolo fino al termine della rigenerazione. Se durante la misurazione delle emissioni si innesca la rigenerazione, si effettua un'ulteriore prova per verificare che la rigenerazione sia terminata. Successivamente si esegue una nuova prova completa; i risultati della prima e della seconda prova sono scartati.

3.8.2.   In alternativa a quanto disposto dal precedente punto 3.8.1, se il veicolo è prossimo a una rigenerazione il costruttore può chiedere che sia utilizzato un ciclo di condizionamento specifico per assicurare la rigenerazione (tale ciclo può comportare ad esempio l'utilizzo a velocità e con carichi elevati).

Il costruttore può chiedere che la prova sia eseguita subito dopo la rigenerazione o dopo il ciclo di condizionamento indicato dal costruttore e il normale precondizionamento previsto per la prova.

4.   PROVE SUI VEICOLI IN SERVIZIO

4.1.   Qualora si ritenga necessario effettuare un controllo sui veicoli, le prove sulle emissioni svolte ai sensi dell'allegato 4a del presente regolamento sono eseguite sui veicoli selezionati in applicazione dei punti 2 e 3 della presente appendice, previo precondizionamento dei veicoli stessi. Cicli di precondizionamento ulteriori rispetto ai cicli indicati al punto 6.3. dell'allegato 4a del presente regolamento sono consentiti solo se ritenuti rappresentativi di una modalità di guida normale.

4.2.   Sui veicoli dotati di sistema OBD si può controllare il corretto funzionamento in servizio della spia di malfunzionamento ecc., in relazione ai livelli delle emissioni (ad esempio: limiti stabiliti nell'allegato 11 del presente regolamento per l'indicazione di un malfunzionamento), rispetto alle specifiche a cui si riferisce l'omologazione.

4.3.   Per il sistema OBD, il controllo può ad esempio essere inteso a stabilire i livelli di emissione che superano i valori limite applicabili senza indicazione di malfunzionamento, l'attivazione sistematicamente errata della spia di malfunzionamento e, infine, i componenti guasti o deteriorati del sistema OBD.

4.4.   Se il funzionamento di un componente o di un sistema non corrisponde a quello specificato nel certificato di omologazione e/o nel fascicolo informativo per i tipi di veicolo su cui è montato, e se la differenza non è autorizzata ai sensi dell'accordo del 1958, e non vi è alcuna indicazione di malfunzionamento da parte del sistema OBD, detto componente o sistema non deve essere sostituito prima di eseguire le prove di emissione, a meno che si constati che il componente o il sistema è stato manomesso o impiegato in modo talmente scorretto che il sistema OBD non può rilevare il malfunzionamento che ne risulta.

5.   VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE RELATIVE ALLE EMISSIONI

5.1.   I risultati delle prove sono oggetto della procedura di valutazione di cui all'appendice 4 del presente regolamento.

5.2.   I risultati delle prove non devono essere moltiplicati per i fattori di deterioramento.

5.3.   Nel caso dei sistemi a rigenerazione periodica definiti al punto 2.20 del presente regolamento, i risultati devono essere moltiplicati per i fattori Ki ottenuti all'epoca del rilascio dell'omologazione.

6.   PIANO DI INTERVENTI CORRETTIVI

6.1.   L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.

6.1.1.   Allorché constati che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea e sussistano le seguenti condizioni:

a)

condizioni di cui al punto 3.2.2 dell'appendice 4 del presente regolamento, quando l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa; oppure

b)

condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 del presente regolamento, quando l'autorità di omologazione ha stabilito che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa.

L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.

6.1.2.   Per l'IUPRM di un particolare sistema di monitoraggio M, le seguenti condizioni statistiche sono soddisfatte in un campione di prova la cui dimensione è determinata conformemente al punto 9.3.5 del presente regolamento:

a)

per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1 conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.5 del presente regolamento, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore a 0,1 o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore a 0,1.

b)

per i veicoli certificati a rapporto pieno conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.4 del presente regolamento, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore al valore Testmin (M) o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore al valore Testmin (M).

Il valore Testmin (M) è pari a:

i)

0, 230 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,26;

ii)

0,460 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,52;

iii)

0,297 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,336;

conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.4 del presente regolamento.

6.2.   Il programma degli interventi necessari deve essere inviato all'autorità di omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al precedente punto 6.1. L'autorità di omologazione dispone di un periodo di 30 giorni lavorativi per approvare o rifiutare il suddetto programma di interventi di ripristino. Tuttavia, qualora il costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di interventi di ripristino, viene concessa una proroga.

6.3.   Gli interventi di ripristino devono applicarsi a tutti i veicoli che potrebbero presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all'omologazione.

6.4.   Il costruttore deve fornire una copia di tutte le notifiche relative al programma di interventi, deve tenere un registro relativo alla campagna di richiamo dei veicoli e deve presentare regolarmente all'autorità di omologazione una relazione sullo stato di avanzamento della stessa.

6.5.   Il programma degli interventi di ripristino deve contenere quanto richiesto ai punti da 6.5.1 a 6.5.11 che seguono. Il costruttore deve assegnare al programma di interventi di ripristino un numero o un nome identificativo unico.

6.5.1.   Una descrizione di tutti i tipi di veicolo compresi nel programma di interventi di ripristino.

6.5.2.   Una descrizione delle modifiche, alterazioni, riparazioni, correzioni, aggiustamenti o qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la conformità del veicolo.

6.5.3.   Una descrizione delle modalità secondo le quali il costruttore informerà i proprietari dei veicoli.

6.5.4.   Una descrizione della manutenzione o dell'impiego corretti, se del caso, che il costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del programma di interventi, nonché la spiegazione dei motivi di tali condizioni. Non possono essere imposti interventi di manutenzione o condizioni di impiego se non è dimostrato che essi sono connessi alla non conformità e agli interventi correttivi.

6.5.5.   Una descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per ottenere il ripristino della conformità. Tale descrizione deve includere la data a partire dalla quale possono essere praticati gli interventi correttivi, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione va eseguita nei modi opportuni, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.

6.5.6.   Una copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo.

6.5.7.   Una descrizione succinta del sistema seguito dal costruttore per garantire un approvvigionamento adeguato dei componenti o dei sistemi necessari ad effettuare la riparazione. Si deve indicare la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per iniziare la campagna.

6.5.8.   Una copia di tutte le istruzioni da inviare alle persone che effettuano la riparazione.

6.5.9.   Una descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino contenuti nel programma sulle emissioni, sul consumo di carburante, sulla guidabilità e sulla sicurezza di ciascun tipo di veicolo, corredata dai dati, dagli studi tecnici ecc. su cui sono basate le conclusioni.

6.5.10.   Qualsiasi altra informazione, relazione o dato ritenuti necessari, entro limiti ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma di interventi correttivi.

6.5.11.   Qualora il programma implichi il richiamo dei veicoli, all'autorità di omologazione deve essere presentata una descrizione delle modalità di registrazione degli interventi. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, deve essere presentato un esemplare della medesima.

6.6.   Può essere chiesto al costruttore di eseguire, sui componenti e sui veicoli che hanno subito una modifica, una riparazione o una sostituzione, prove che siano contenute entro limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia della sostituzione, della riparazione o della modifica proposte.

6.7.   Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli richiamati e riparati con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni. L'autorità di omologazione deve poter consultare tali registri, su richiesta, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi di ripristino.

6.8.   La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature devono essere annotati in un certificato rilasciato dal costruttore al proprietario del veicolo.


Appendice 4

Procedimento statistico delle prove relative alla conformità in servizio per le emissioni allo scarico

1.   La presente appendice descrive il procedimento da seguire per verificare le prescrizioni relative alla conformità in servizio per la prova di tipo I.

2.   Si devono seguire due procedimenti distinti:

a)

uno si applica ai veicoli individuati nel campione che, per un difetto connesso con le emissioni, provocano risultati fuori linea (punto 3 della presente appendice);

b)

l'altro si applica al campione totale (punto 4 della presente appendice).

3.   Procedimento da seguire in presenza di fonti di emissioni fuori linea nel campione

3.1.   Con un campione minimo di tre veicoli e un campione massimo stabilito in base al procedimento di cui al punto 4 della presente appendice, un veicolo è estratto a caso dal campione e sottoposto a prove per stabilire se è fonte di emissioni fuori linea.

3.2.   Un veicolo è considerato fonte di emissioni fuori linea quando ricorrono le condizioni di cui al punto 3.2.1 che segue.

3.2.1.   Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati nella tabella 1 al punto 5.3.1.4 del presente regolamento, è considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo il cui valore limite applicabile per un qualsiasi inquinante regolamentato è superato di un fattore 1,5.

3.2.2.   Nel caso specifico di un veicolo la cui emissione misurata di un qualsiasi inquinante regolamentato si situa nella «regione intermedia» (1).

3.2.2.1.   se il veicolo soddisfa le condizioni di cui al presente punto, deve essere stabilita la causa dell'eccesso di emissioni e dal campione è estratto a caso un altro veicolo;

3.2.2.2.   se più veicoli soddisfano le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione e il costruttore stabiliscono se l'eccesso di emissioni è dovuto o no alla stessa causa in entrambi i veicoli;

3.2.2.2.1.   se l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera rifiutato e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3 del presente regolamento;

3.2.2.2.2.   se l'autorità di omologazione e il costruttore non concordano sulla causa dell'eccesso di emissioni di un veicolo o sul fatto che le cause siano le stesse per più di un veicolo, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione;

3.2.2.3.   se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati più veicoli e l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che le cause sono diverse, dal campione è estratto a caso un altro veicolo, sempreché non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione;

3.2.2.4.   se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che soddisfa le condizioni di cui al presente punto e il cui eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice;

3.2.2.5.   se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, vi si aggiunge un altro veicolo ed è quest'ultimo ad essere scelto;

3.2.2.6.   ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione maggiorato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.

3.2.3.   Nel caso specifico di un veicolo la cui emissione misurata di un qualsiasi inquinante regolamentato si situa nella «regione di rifiuto» (2).

3.2.3.1.   se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione stabilisce la causa dell'eccesso di emissioni e dal campione è estratto a caso un altro veicolo;

3.2.3.2.   se più veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto e l'autorità di omologazione stabilisce che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il costruttore è informato del fatto che il campione è considerato rifiutato nonché delle ragioni di tale decisione e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3 del presente regolamento;

3.2.3.3.   se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono individuati più veicoli e l'autorità di omologazione stabilisce che le cause sono diverse, dal campione è estratto a caso un altro veicolo, sempreché non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione;

3.2.3.4.   se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che soddisfa le condizioni di cui al presente punto e il cui eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice;

3.2.3.5.   se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, vi si aggiunge un altro veicolo ed è quest'ultimo ad essere scelto;

3.2.3.6.   ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione maggiorato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.

3.2.4.   Ogniqualvolta si constata che un veicolo non è fonte di emissioni fuori linea, dal campione è estratto a caso un altro veicolo.

3.3.   Se viene individuata una fonte di emissioni fuori linea, vengono determinate le cause dell'eccesso di emissioni.

3.4.   Se si constata che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea per la stessa ragione, il campione si considera rifiutato.

3.5.   Se un solo veicolo è fonte di emissioni fuori linea, o se lo sono più veicoli ma per ragioni differenti, il campione è maggiorato di un veicolo, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.

3.5.1.   Se, con il campione maggiorato, si constata che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea per la medesima ragione, il campione si considera rifiutato.

3.5.2.   Se in un campione di dimensione massima viene constatata la presenza di non più di una fonte di emissioni fuori linea per la medesima ragione, il campione si considera accettato in conformità delle prescrizioni di cui al punto 3 della presente appendice.

3.6.   Ogniqualvolta il campione viene maggiorato in conformità del precedente punto 3.5, si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 alla dimensione maggiorata del campione.

4.   Procedimento da seguire in assenza di una valutazione separata delle fonti di emissioni fuori linea contenute nel campione

4.1.   Con un campione minimo di tre veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa sia 0,95 (rischio del produttore: 5 %) e che la probabilità che un lotto sia accettato con il 75 % di produzione difettosa sia 0,15 (rischio del consumatore: 15 %).

4.2.   Per ciascuno degli inquinanti di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento, il procedimento utilizzato è il seguente (cfr. figura App4/2).

dove:

L

=

valore limite dell'inquinante;

xi

=

valore della misurazione dell'i-esimo veicolo del campione;

n

=

dimensione del campione preso in considerazione.

4.3.   Si calcola per il campione il risultato statistico della prova che quantifica il numero di veicoli non conformi, vale a dire xi > L.

4.4.   Successivamente:

a)

se il risultato statistico della prova è pari al valore del numero di accettazione relativo alla dimensione del campione indicata nella tabella App4/1, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

b)

se il risultato statistico della prova è superiore o pari al valore del numero di rifiuto relativo alla dimensione del campione indicata nella tabella App4/1, si giunge al rifiuto per l'inquinante;

c)

altrimenti si sottopone a prova un veicolo supplementare e si applica il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

Nella tabella che segue i numeri di accettazione e di rifiuto sono calcolati in base alla norma internazionale ISO 8422:1991.

5.   Si considera che un campione abbia superato la prova quando esso risponde ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 della presente appendice.

Tabella App4/1

Tabella di accettazione/rifiuto — Piano di campionamento per attributi

Dimensione totale del campione (n)

Numero di accettazione

Numero di rifiuto

3

0

4

1

5

1

5

6

2

6

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

4

8

11

5

9

12

5

9

13

6

10

14

6

11

15

7

11

16

8

12

17

8

12

18

9

13

19

9

13

20

11

12

Figura App4/1

Verifica della conformità in servizio — procedura

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Figura App4/2

Verifica della conformità in servizio — selezione e prova dei veicoli

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(1)  Per ogni veicolo, la «regione intermedia» è determinata come segue: il veicolo presenta le condizioni di cui al punto 3.2.1 e inoltre il valore misurato per lo stesso inquinante regolamentato è inferiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento.

(2)  Per ogni veicolo, la «regione di rifiuto» è determinata come segue: il valore misurato per un inquinante regolamentato è superiore a un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento.


Appendice 5

Responsabilità relative alla conformità in servizio

1.   La procedura di verifica della conformità in servizio è illustrata nella figura App5/1.

2.   Il costruttore fornisce tutte le informazioni necessarie a rispettare le prescrizioni del presente allegato. L'autorità di omologazione può prendere in considerazione anche le informazioni ricavate dai programmi di sorveglianza.

3.   L'autorità di omologazione effettua tutte le procedure e le prove necessarie ad accertare il rispetto delle prescrizioni relative alla conformità in servizio (fasi da 2 a 4).

4.   In caso di difformità o disaccordo nella valutazione delle informazioni fornite, l'autorità di omologazione chiede chiarimenti al servizio tecnico che ha effettuato la prova di omologazione.

5.   Il costruttore predispone un piano di interventi di ripristino e lo attua, previa approvazione dell'autorità di omologazione (fase 5).

Figura App5/1

Processo di controllo della conformità in servizio

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Appendice 6

Prescrizioni per i veicoli che utilizzano un reagente per il sistema di post-trattamento dei gas di scarico

1.   INTRODUZIONE

La presente appendice stabilisce le prescrizioni relative ai veicoli che utilizzano un reagente nel sistema di post-trattamento per ridurre le emissioni.

2.   INDICAZIONE DEL REAGENTE

2.1.   Sul cruscotto del veicolo è installato un indicatore specifico che segnala al conducente il basso livello e l'esaurimento del reagente nell'apposito serbatoio.

3.   SISTEMA DI AVVERTIMENTO DEL CONDUCENTE

3.1.   Il veicolo è dotato di un sistema di avvertimento costituito da allarmi visivi, il quale segnala al conducente il basso livello di reagente, la necessità di effettuare il rifornimento entro poco tempo, o la presenza nel serbatoio di un reagente di qualità diversa da quella prescritta dal costruttore. Il sistema di avvertimento può emettere anche un segnale acustico per avvisare il conducente.

3.2.   Le segnalazioni del sistema di avvertimento aumentano di intensità all'avvicinarsi dell'esaurimento del reagente e culminano in una segnalazione difficilmente disattivabile o ignorabile. Il sistema non deve poter essere disattivato fino a quando non è stato effettuato il rifornimento del reagente.

3.3.   L'avvertimento visivo mostra un messaggio che indica il basso livello di reagente. L'avvertimento è diverso da quello usato per l'OBD o per segnalare la necessità di sottoporre a manutenzione il motore. L'avvertimento è sufficientemente chiaro affinché il conducente capisca che il livello di reagente è basso (ad esempio «livello di urea scarso», «livello di AdBlue scarso» o «reagente scarso»).

3.4.   Inizialmente non occorre che il sistema di avvertimento rimanga attivato in modo continuo; le segnalazioni, però, devono aumentare di intensità all'avvicinarsi all'esaurimento del reagente e diventare continue quando il livello di reagente si avvicina al punto di attivazione del sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8 della presente appendice. L'avvertimento visualizzato è esplicito (ad esempio «effettuare il rifornimento di urea», «effettuare il rifornimento di AdBlue» o «effettuare il rifornimento di reagente»). La segnalazione continua del sistema di avvertimento può essere temporaneamente interrotta da altri segnali di avvertimento utilizzati per visualizzare messaggi di sicurezza importanti.

3.5.   Il sistema di avvertimento si attiva a una distanza equivalente a una autonomia di guida di almeno 2 400 km prima dell'esaurimento del reagente nel serbatoio.

4.   IDENTIFICAZIONE DI UN REAGENTE NON CORRETTO

4.1.   Il veicolo è dotato di un sistema che permette di verificare se il reagente ha caratteristiche corrispondenti a quelle dichiarate dal costruttore e registrate nell'allegato 1 del presente regolamento

4.2.   Se il reagente contenuto nel serbatoio non è conforme alle caratteristiche minime dichiarate dal costruttore, il sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 della presente appendice si attiva e visualizza un messaggio con un avvertimento adeguato alla situazione (ad esempio «rilevata urea non conforme», «rilevato AdBlue non conforme» o «rilevato reagente non conforme»). Se la qualità del reagente non viene corretta entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8 della presente appendice.

5.   CONTROLLO DEL CONSUMO DI REAGENTE

5.1.   Il veicolo deve essere munito di un sistema che permetta di determinare il consumo di reagente e di consentire l'accesso esterno ai dati sul consumo.

5.2.   L'accesso ai dati riguardanti il consumo medio di reagente e il consumo medio di reagente prescritto per il sistema motore deve essere possibile attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato. I dati disponibili devono riguardare l'ultimo periodo completo di 2 400 km di funzionamento del veicolo.

5.3.   Per monitorare il consumo di reagente si devono controllare almeno i seguenti parametri del veicolo:

a)

il livello di reagente nel serbatoio del veicolo; e

b)

il flusso di reagente o l'iniezione di reagente nel punto più vicino possibile, dal punto di vista tecnico, al punto di iniezione in un sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

5.4.   Ogni differenza superiore al 50 % tra il consumo medio di reagente e il consumo medio di reagente prescritto per il sistema motore nell'arco di 30 minuti di funzionamento del veicolo deve determinare l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3; tale sistema deve far apparire un messaggio di avvertimento adeguato alla situazione (ad esempio «malfunzionamento dosaggio urea», «malfunzionamento dosaggio AdBlue» o «malfunzionamento dosaggio reagente»). Se il consumo di reagente non viene riportato ai valori corretti entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.

5.5.   L'interruzione dell'attività di dosaggio del reagente deve determinare l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 e la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato alla situazione. L'attivazione del sistema di avvertimento non è necessaria qualora tale interruzione sia richiesta dalla centralina del motore (ECU) perché le condizioni operative del veicolo sono tali per cui i livelli di emissioni non richiedono il dosaggio di reagente, sempreché il costruttore abbia segnalato chiaramente all'autorità di omologazione quali sono queste condizioni operative. Se il dosaggio del reagente non viene riportato ai valori corretti entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.

6.   CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI NOX

6.1.   In alternativa al monitoraggio prescritto ai precedenti punti 4 e 5, i costruttori possono usare sensori dei gas di scarico per rilevare direttamente livelli eccessivi di NOx nei gas di scarico.

6.2.   Il costruttore deve dimostrare che l'uso dei sensori di cui al precedente punto 6.1 e di qualsiasi altro sensore nel veicolo determina l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al precedente punto 3, la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato (ad esempio «emissioni troppo elevate: controllare urea», «emissioni troppo elevate: controllare AdBlue», «emissioni troppo elevate: controllare reagente») e l'attivazione del sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.3, quando si verificano le situazioni di cui ai punti 4.2, 5.4 o 5.5.

Ai fini del presente punto, si reputa che si verifichino tali situazioni se è superato il valore limite per l'OBD applicabile alle emissioni di NOx, di cui alle tabelle dell'allegato 11, punto 3.3.2, del presente regolamento.

Le emissioni di NOx durante la prova per dimostrare la conformità a tali prescrizioni non devono superare di oltre il 20 % i valori limite per l'OBD.

7.   MEMORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI GUASTI

7.1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente punto, deve essere registrato un identificativo di parametro (PID) non cancellabile che identifichi il motivo dell'attivazione del sistema di persuasione e la distanza percorsa dal veicolo durante l'attivazione del sistema. Il veicolo deve conservare la registrazione del PID per almeno 800 giorni o 30 000 km di funzionamento. L'accesso al PID deve essere possibile attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato su richiesta di uno scanner generico conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.3.1, del presente regolamento. Le informazioni memorizzate nel PID devono essere connesse al periodo di funzionamento cumulato del veicolo nel corso del quale si è verificata l'attivazione, con una precisione non inferiore a 300 giorni o 10 000 km.

7.2.   Anche i malfunzionamenti del sistema di dosaggio del reagente dovuti a guasti tecnici (ad esempio guasti meccanici o elettrici) sono soggetti alle prescrizioni relative all'OBD di cui all'allegato 11 del presente regolamento.

8.   SISTEMA DI PERSUASIONE DEL CONDUCENTE

8.1.   Il veicolo deve essere dotato di un sistema di persuasione del conducente per far sì che il sistema di controllo delle emissioni sia sempre funzionante durante l'utilizzo del veicolo. Il sistema di persuasione deve essere realizzato in modo che il veicolo non possa funzionare con il serbatoio del reagente vuoto.

8.2.   Il sistema di persuasione deve attivarsi almeno quando il livello di reagente nel serbatoio raggiunge un livello equivalente all'autonomia media di guida del veicolo con il pieno di carburante. Il sistema deve attivarsi anche quando si verificano le anomalie di cui ai punti 4, 5 o 6, se viene utilizzato il monitoraggio degli NOx. Allorché si rilevino l'esaurimento del reagente nel serbatoio e le anomalie di cui ai punti 4, 5 o 6, si applicano le prescrizioni relative alla memorizzazione delle informazioni di cui al punto 7.

8.3.   Il costruttore sceglie il tipo di sistema di persuasione da installare tra quelli descritti ai punti 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 8.3.4 che seguono.

8.3.1.   Un sistema basato sul «mancato riavvio del motore dopo l'inizio del conto alla rovescia» prevede il conto alla rovescia dei riavvii o della distanza residua dopo l'attivazione del sistema di persuasione. Nel conto alla rovescia non rientrano gli avvii del motore comandati dal sistema di controllo del veicolo, come i sistemi di avvio/spegnimento. Questo sistema deve impedire il riavvio del motore quando il reagente nel serbatoio si esaurisce o quando viene superata una distanza equivalente a quella percorribile con un pieno di carburante dopo l'attivazione del sistema di persuasione, se questa condizione si verifica prima.

8.3.2.   Un sistema basato sul mancato riavvio dopo il rifornimento di carburante impedisce il riavvio del veicolo dopo il rifornimento di carburante, se il sistema di persuasione si è attivato.

8.3.3.   Un sistema basato sul blocco del rifornimento di carburante impedisce il rifornimento di carburante bloccando il sistema di erogazione dopo l'attivazione del sistema di persuasione. Il sistema di blocco è progettato in modo tale da evitare la manomissione dello stesso.

8.3.4.   Un sistema basato sulla limitazione delle prestazioni limita la velocità del veicolo dopo l'attivazione del sistema di persuasione. La limitazione della velocità risulta evidente al conducente e riduce in maniera significativa la velocità massima raggiungibile dal veicolo. Essa si attiva gradualmente al riavvio del motore o successivamente allo stesso. Poco prima che venga impedito il riavvio del motore, la velocità del veicolo non deve superare i 50 km/h. Il riavvio del motore viene impedito non appena il reagente nel serbatoio si esaurisce oppure non appena viene superata una distanza equivalente a quella percorribile con un pieno di carburante dopo l'attivazione del sistema di persuasione, se questa condizione si verifica prima.

8.4.   Una volta che il sistema di persuasione si è totalmente attivato impedendo il funzionamento del veicolo, tale sistema può essere disattivato solo immettendo nel serbatoio del reagente una quantità di reagente equivalente a un'autonomia media di 2 400 km, oppure eliminando le anomalie di cui ai punti 4, 5 o 6 della presente appendice. Dopo la riparazione di un guasto che abbia determinato l'attivazione del sistema OBD conformemente al punto 7.2, il sistema di persuasione può essere reinizializzato attraverso la porta seriale dell'OBD (ad esempio per mezzo di uno scanner generico) per consentire il riavvio del veicolo per scopi diagnostici. Il funzionamento del veicolo deve essere ripristinato per non più di 50 km per permettere di confermare l'efficacia della riparazione. Se dopo questa distanza l'anomalia persiste, il sistema di persuasione deve essere totalmente riattivato.

8.5.   Il sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 della presente appendice deve visualizzare un messaggio che indichi chiaramente:

a)

il numero di riavvii ancora disponibili e/o il chilometraggio ancora percorribile; e

b)

le condizioni necessarie per il riavvio del veicolo.

8.6.   Il sistema di persuasione del conducente deve disattivarsi al cessare delle condizioni che sottendono la sua attivazione. Il sistema di persuasione del conducente non deve disattivarsi automaticamente se non è stato eliminato il motivo che ne ha determinato l'attivazione.

8.7.   Una descrizione dettagliata scritta delle caratteristiche operative e di funzionamento del sistema di persuasione del conducente deve essere fornita all'autorità di omologazione in concomitanza con l'omologazione.

8.8.   Nella domanda di omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore deve fornire una dimostrazione del funzionamento del sistema di avvertimento e del sistema di persuasione del conducente.

9.   INFORMAZIONI RICHIESTE

9.1.   Il costruttore fornisce a tutti i proprietari di un veicolo nuovo informazioni scritte sul sistema di controllo delle emissioni, in cui si indichi che il funzionamento non corretto del sistema di controllo delle emissioni comporta la segnalazione del problema al conducente per mezzo del sistema di avvertimento del conducente e la conseguente impossibilità di avviare il veicolo in seguito all'intervento del sistema di persuasione del conducente.

9.2.   Le istruzioni indicano le prescrizioni relative all'impiego e alla manutenzione appropriati dei veicoli e, all'occorrenza, all'uso di reagenti consumabili.

9.3.   Le istruzioni specificano se i reagenti consumabili devono essere rabboccati dal conducente tra i normali intervalli di manutenzione Esse indicano anche il modo in cui il conducente deve riempire il serbatoio di reagente. Le informazioni indicano altresì il consumo probabile di reagente per il tipo specifico di veicolo e la frequenza prevista per i rifornimenti.

9.4.   Le istruzioni precisano che l'utilizzo e il rifornimento di un reagente prescritto conforme alle specifiche corrette sono obbligatori affinché il veicolo sia conforme al certificato di conformità rilasciato per il tipo di veicolo.

9.5.   Le istruzioni specificano che l'uso di un veicolo che non consuma reagente può costituire un reato, se il reagente è necessario per l'abbattimento delle emissioni.

9.6.   Le istruzioni spiegano il funzionamento dei sistemi di avvertimento e di persuasione del conducente, nonché le conseguenze in cui si incorre qualora si ignorino le segnalazioni del sistema di avvertimento e non si reintegri il reagente consumato.

10.   CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO

Il costruttore si assicura che il sistema di controllo delle emissioni continui a svolgere la funzione di abbattimento delle emissioni in tutte le condizioni ambientali comunemente riscontrate nell'Unione europea, specialmente a bassa temperatura ambiente, adottando anche misure per evitare il completo congelamento del reagente contenuto nel serbatoio di un veicolo parcheggiato per un periodo fino a 7 giorni a 258 K (– 15 °C) con il serbatoio di reagente riempito al 50 %. Il costruttore si assicura altresì che in caso di congelamento del reagente, lo stesso sia disponibile per l'uso entro 20 minuti dall'avviamento del veicolo con una temperatura di 258 K (– 15 °C) misurata all'interno del serbatoio di reagente, così da consentire il corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni.


ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEL MOTORE E DEL VEICOLO E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Le seguenti informazioni devono essere fornite, se del caso, in triplice copia e devono comprendere un indice.

Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata e comprendere sufficienti dettagli; devono essere in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   Generalità

0.1.   Marca (nome del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione dell'indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore, se del caso: …

1.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

2.   Masse e dimensioni (3) (in kg e mm) (con riferimento al disegno se del caso): …

2.6.   Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia e con dispositivo di traino, se fornito dal costruttore e se il veicolo è un trattore di categoria diversa dalla categoria M1, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, conducente e accompagnatore, per autobus di linea e gran turismo se muniti dell'apposito sedile) (4) (massima e minima per ogni variante): …

2.8.   Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico dichiarata dal costruttore (5)  (6):

3.   Descrizione dei convertitori di energia e del motopropulsore (7) (per i veicoli con motore a benzina, a gasolio ecc. o anche in combinazione con un altro carburante, ripetere questa voce (8)) …

3.1.   Costruttore del motore: …

3.1.1.   Codice assegnato dal costruttore al motore (apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): …

3.2.   Motore a combustione interna: …

3.2.1.   Descrizione specifica del motore: …

3.2.1.1.   Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi/rotativo (9)

3.2.1.2.   Numero e disposizione dei cilindri: …

3.2.1.2.1.   Alesaggio (10): … mm

3.2.1.2.2.   Corsa (10): … mm

3.2.1.2.3.   Ordine di accensione: …

3.2.1.3.   Cilindrata (11): … cm3

3.2.1.4.   Rapporto volumetrico di compressione (12): …

3.2.1.5.   Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, nel caso dei motori ad accensione comandata, dei segmenti: …

3.2.1.6.   Regime minimo normale (12): …

3.2.1.6.1.   Regime minimo accelerato (12): …

3.2.1.7.   Contenuto in volume di monossido di carbonio nel gas di scarico con motore al minimo (secondo le indicazioni del costruttore, solo per motori ad accensione comandata) (12) … per cento

3.2.1.8.   Potenza massima netta (13): … kW a … min– 1

3.2.1.9.   Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: … min– 1

3.2.1.10.   Coppia massima netta (13): … Nm a: … min– 1 (dichiarata dal costruttore)

3.2.2.   Carburante

3.2.2.1.   Veicoli commerciali leggeri: diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E 85)/biodiesel/idrogeno (14)

3.2.2.2.   Numero di ottano ricerca (RON), senza piombo: …

3.2.2.3.   Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (9)

3.2.2.4.   Tipo di carburante del veicolo: monocarburante/bicarburante/policarburante (9)

3.2.2.5.   Quantità massima di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarata dal costruttore): … % in volume

3.2.4.   Alimentazione

3.2.4.2.   A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (9)

3.2.4.2.1.   Descrizione del sistema: …

3.2.4.2.2.   Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (9)

3.2.4.2.3.   Pompa di iniezione

3.2.4.2.3.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.3.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.3.3.   Mandata massima di carburante (9)  (12) … mm3 corsa o ciclo a un regime del motore di: (9)  (12) … min– 1 oppure curva caratteristica: …

3.2.4.2.3.5.   Curva dell'anticipo di iniezione (12): …

3.2.4.2.4.   Regolatore

3.2.4.2.4.2.   Punto di intervento: …

3.2.4.2.4.2.1.   Punto di intervento sotto carico: … min– 1

3.2.4.2.4.2.2.   Punto di intervento a vuoto: … min– 1

3.2.4.2.6.   Iniettore/i: …

3.2.4.2.6.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.6.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.7.   Sistema di avviamento a freddo …

3.2.4.2.7.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.7.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.7.3.   Descrizione: …

3.2.4.2.8.   Dispositivo di avviamento ausiliario

3.2.4.2.8.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.8.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.8.3.   Descrizione del sistema: …

3.2.4.2.9.   Iniezione a controllo elettronico: sì/no (9)

3.2.4.2.9.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.9.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.9.3.   Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

3.2.4.2.9.3.1.   Marca e tipo di centralina: …

3.2.4.2.9.3.2.   Marca e tipo di regolatore di carburante: …

3.2.4.2.9.3.3.   Marca e tipo di debimetro: …

3.2.4.2.9.3.4.   Marca e tipo di distributore del carburante: …

3.2.4.2.9.3.5.   Marca e tipo di corpo della valvola a farfalla: …

3.2.4.2.9.3.6.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'acqua: …

3.2.4.2.9.3.7.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'aria: …

3.2.4.2.9.3.8.   Marca e tipo di sensore della pressione dell'aria: …

3.2.4.3.   A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (9)

3.2.4.3.1.   Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single point/multipoint)/iniezione diretta/altro (specificare) …

3.2.4.3.2.   Marca o marche: …

3.2.4.3.3.   Tipo o tipi: …

3.2.4.3.4.   Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

3.2.4.3.4.1.   Marca e tipo di centralina: …

3.2.4.3.4.2.   Marca e tipo di regolatore di carburante: …

3.2.4.3.4.3.   Marca e tipo di debimetro: …

3.2.4.3.4.6.   Marca e tipo di microinterruttore: …

3.2.4.3.4.8.   Marca e tipo di valvola a farfalla: …

3.2.4.3.4.9.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'acqua: …

3.2.4.3.4.10.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'aria: …

3.2.4.3.5.   Iniettori: Pressione di apertura (9)  (12): … kPa o diagramma caratteristico: …

3.2.4.3.5.1.   Marca o marche: …

3.2.4.3.5.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.3.6.   Fasatura dell'iniezione: …

3.2.4.3.7.   Sistema di avviamento a freddo: …

3.2.4.3.7.1.   Principio(i) di funzionamento: …

3.2.4.3.7.2.   Limiti di funzionamento/regolazioni (9)  (12)

3.2.4.4.   Pompa di alimentazione …

3.2.4.4.1.   Pressione (9)  (12) … kPa o diagramma caratteristico: …

3.2.5.   Impianto elettrico …

3.2.5.1.   Tensione nominale: … V, terminale a massa positivo/negativo (9)

3.2.5.2.   Generatore

3.2.5.2.1.   Tipo: …

3.2.5.2.2.   Potenza nominale: … VA

3.2.6.   Accensione: …

3.2.6.1.   Marca o marche: …

3.2.6.2.   Tipo o tipi: …

3.2.6.3.   Principio di funzionamento: …

3.2.6.4.   Curva dell'anticipo: (12)

3.2.6.5.   Fasatura iniziale: (12) … gradi prima del PMS …

3.2.7.   Sistema di raffreddamento: a liquido/ad aria (9)

3.2.7.1.   Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: …

3.2.7.2.   Liquido

3.2.7.2.1.   Natura del liquido: …

3.2.7.2.2.   Pompa/e di circolazione: sì/no (9)

3.2.7.2.3.   Caratteristiche: … oppure

3.2.7.2.3.1.   Marca o marche: …

3.2.7.2.3.2.   Tipo o tipi: …

3.2.7.2.4.   Rapporto/i di trasmissione: …

3.2.7.2.5.   Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: …

3.2.7.3.   Aria

3.2.7.3.1.   Ventola: sì/no (9)

3.2.7.3.2.   Caratteristiche: … oppure

3.2.7.3.2.1.   Marca o marche: …

3.2.7.3.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.7.3.3.   Rapporto/i di trasmissione: …

3.2.8.   Sistema di aspirazione: …

3.2.8.1.   Compressore: sì/no (9)

3.2.8.1.1.   Marca o marche:

3.2.8.1.2.   Tipo o tipi:

3.2.8.1.3.   Descrizione del sistema (pressione massima di carico: … kPa, eventuale valvola di sfiato)

3.2.8.2.   Intercooler: sì/no (9)

3.2.8.2.1.   Tipo: aria-aria/aria-acqua (9)

3.2.8.3.   Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 % (soltanto per i motori ad accensione spontanea)

Minimo ammissibile: … kPa

Massimo ammissibile: … kPa

3.2.8.4.   Descrizione e disegni dei tubi di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari ecc.): …

3.2.8.4.1.   Descrizione del collettore di aspirazione (disegni e/o fotografie): …

3.2.8.4.2.   Filtro dell'aria, disegni: … oppure

3.2.8.4.2.1.   Marca o marche: …

3.2.8.4.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.8.4.3.   Silenziatore di aspirazione, disegni … oppure

3.2.8.4.3.1.   Marca o marche: …

3.2.8.4.3.2.   Tipo o tipi: …

3.2.9.   Sistema di scarico …

3.2.9.1.   Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: …

3.2.9.2.   Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: …

3.2.9.3.   Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 % (soltanto per i motori ad accensione spontanea): … kPa

3.2.9.10.   Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: …

3.2.11.   Fasatura delle valvole o dati equivalenti: …

3.2.11.1.   Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti (per il sistema di fasatura variabile, fasatura minima e massima): …

3.2.11.2.   Intervalli di riferimento e/o di regolazione (9)  (12): …

3.2.12.   Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico: …

3.2.12.1.   Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): …

3.2.12.2.   Dispositivi supplementari antinquinamento (se presenti e se non sono trattati sotto altre voci): …

3.2.12.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (9)

3.2.12.2.1.1.   Numero di convertitori catalitici e di elementi (fornire le informazioni richieste di seguito per ciascuna unità separata): …

3.2.12.2.1.2.   Dimensioni e forma del convertitore o dei convertitori catalitici (volume ecc.): …

3.2.12.2.1.3.   Tipo di reazione catalitica: …

3.2.12.2.1.4.   Contenuto totale di metalli preziosi: …

3.2.12.2.1.5.   Concentrazione relativa: …

3.2.12.2.1.6.   Substrato (struttura e materiale): …

3.2.12.2.1.7.   Densità delle celle: …

3.2.12.2.1.8.   Tipo di involucro del convertitore o dei convertitori catalitici: …

3.2.12.2.1.9.   Collocazione del convertitore o dei convertitori catalitici (posizione e quote rispetto al sistema di scarico): …

3.2.12.2.1.10.   Schermo termico: sì/no (9)

3.2.12.2.1.11.   Sistemi a rigenerazione/sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, descrizione: …

3.2.12.2.1.11.1.   Numero di cicli di funzionamento di tipo I, o di cicli equivalenti del motore al banco, tra due cicli in cui si verificano fasi di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo I (distanza «D» nella figura A13/1 dell'allegato 13 del presente regolamento): …

3.2.12.2.1.11.2   Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

3.2.12.2.1.11.3.   Parametri per la determinazione del livello di saturazione richiesto per l'innesco della rigenerazione (temperatura, pressione ecc.): …

3.2.12.2.1.11.4.   Descrizione del metodo usato per inserire il sistema nella procedura di prova descritta al punto 3.1 dell'allegato 13 del presente regolamento: …

3.2.12.2.1.11.5.   Fascia delle normali temperature di funzionamento (K): …

3.2.12.2.1.11.6.   Reagenti consumabili (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.7.   Tipo e concentrazione del reagente necessario per la reazione catalitica (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.8.   Fascia delle normali temperature di esercizio del reagente (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.9.   Norma internazionale (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.10.   Frequenza di rifornimento del reagente: continua/manutenzione (9) (se del caso): …

3.2.12.2.1.12.   Marca del convertitore catalitico: …

3.2.12.2.1.13.   Numero identificativo: …

3.2.12.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (9)

3.2.12.2.2.1.   Tipo …

3.2.12.2.2.2.   Collocazione del sensore di ossigeno: …

3.2.12.2.2.3.   Intervallo di controllo del sensore di ossigeno: (12)

3.2.12.2.2.4.   Marca del sensore di ossigeno: …

3.2.12.2.2.5.   Numero identificativo: …

3.2.12.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (9)

3.2.12.2.3.1.   Tipo (aria pulsata, pompa aria ecc.): …

3.2.12.2.4.   Ricircolo dei gas di scarico (EGR): sì/no (9)

3.2.12.2.4.1.   Caratteristiche (portata ecc.): …

3.2.12.2.4.2.   Sistema raffreddato ad acqua: sì/no (9)

3.2.12.2.5.   Sistema di controllo delle emissioni evaporative: sì/no (9)

3.2.12.2.5.1.   Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: …

3.2.12.2.5.2.   Disegno del sistema di controllo delle emissioni evaporative: …

3.2.12.2.5.3.   Disegno del filtro ai carboni attivi: …

3.2.12.2.5.4.   Massa del carbone attivo: … g

3.2.12.2.5.5.   Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: …

3.2.12.2.5.6.   Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: …

3.2.12.2.6.   Filtro antiparticolato: sì/no (9)

3.2.12.2.6.1.   Dimensioni e forma del filtro antiparticolato (volume): …

3.2.12.2.6.2.   Tipo e progetto del filtro antiparticolato: …

3.2.12.2.6.3.   Collocazione del filtro antiparticolato (quote rispetto al condotto di scarico): …

3.2.12.2.6.4.   Metodo o sistema di rigenerazione. Descrizione e/o disegno: …

3.2.12.2.6.4.1.   Numero di cicli di funzionamento di tipo I, o di cicli equivalenti del motore al banco, tra due cicli in cui si verificano fasi di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo I (distanza «D» nella figura A13/1 dell'allegato 13 del presente regolamento): …

3.2.12.2.6.4.2.   Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

3.2.12.2.6.4.3.   Parametri per la determinazione del livello di saturazione richiesto per l'innesco della rigenerazione (temperatura, pressione ecc.): …

3.2.12.2.6.4.4.   Descrizione del metodo usato per inserire il sistema nella procedura di prova descritta al punto 3.1 dell'allegato 13 del presente regolamento: …

3.2.12.2.6.5.   Marca del filtro antiparticolato: …

3.2.12.2.6.6.   Numero identificativo: …

3.2.12.2.7.   Sistema diagnostico di bordo (OBD): (sì/no) (9)

3.2.12.2.7.1.   Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): …

3.2.12.2.7.2.   Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3.   Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di: …

3.2.12.2.7.3.1.   Motori ad accensione comandata

3.2.12.2.7.3.1.1.   Controllo del catalizzatore: …

3.2.12.2.7.3.1.2.   Individuazione delle accensioni irregolari: …

3.2.12.2.7.3.1.3.   Controllo del sensore di ossigeno: …

3.2.12.2.7.3.1.4.   Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.   Motori ad accensione spontanea

3.2.12.2.7.3.2.1.   Controllo del catalizzatore: …

3.2.12.2.7.3.2.2.   Controllo dei filtri antiparticolato: …

3.2.12.2.7.3.2.3.   Controllo del sistema di alimentazione elettronico: …

3.2.12.2.7.3.2.4.   Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.4.   Criteri di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico): …

3.2.12.2.7.5.   Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): …

3.2.12.2.7.6.   Il costruttore del veicolo è tenuto a comunicare le informazioni supplementari sottoelencate per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche di cui siano depositari il costruttore o i suoi fornitori.

3.2.12.2.7.6.1.   Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.

3.2.12.2.7.6.2.   Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo riguardo al componente monitorato dal sistema OBD.

3.2.12.2.7.6.3.   Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo di individuazione degli errori e di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e per i singoli componenti che non incidono sulle emissioni, quando il monitoraggio del componente è utilizzato per determinare l'attivazione della spia MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 ID prova $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems» deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

3.2.12.2.7.6.4.   Le informazioni richieste possono essere comunicate, ad esempio, in una tabella come quella che segue, da accludere al presente allegato:

Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri di individuazione dei guasti

Criteri di attivazione della spia MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore

P0420

Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

3°Ciclo

Regime di giri del motore, carico del motore, modalità A/F, temperatura del catalizzatore

Due cicli di tipo I

Tipo I

3.2.12.2.8.   Altri sistemi (descrizione e funzionamento): …

3.2.13.   Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): …

3.2.14.   Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in alter voci): …

3.2.15.   Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (9)

3.2.15.1.   Numero di omologazione (numero di omologazione a norma del regolamento n. 67): …

3.2.15.2.   Centralina elettronica del motore per l'alimentazione a GPL

3.2.15.2.1.   Marca o marche: …

3.2.15.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.15.2.3.   Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.15.3.   Documentazione ulteriore: …

3.2.15.3.1.   Descrizione della protezione del catalizzatore al passaggio da benzina a GPL o viceversa: …

3.2.15.3.2.   Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.)

3.2.15.3.3.   Rappresentazione del simbolo: …

3.2.16.   Sistema di alimentazione a GN: sì/no (9)

3.2.16.1.   Numero di omologazione (numero di omologazione a norma del regolamento n. 110): …

3.2.16.2.   Centralina elettronica del motore per l'alimentazione a GN

3.2.16.2.1.   Marca o marche: …

3.2.16.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.16.2.3.   Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.16.3.   Documentazione ulteriore: …

3.2.16.3.1.   Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GN o viceversa: …

3.2.16.3.2.   Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.): …

3.2.16.3.3.   Rappresentazione del simbolo: …

3.2.18.   Sistema di alimentazione a idrogeno: sì/no (9)

3.2.18.1.   Numero di omologazione del tipo in base al regolamento tecnico internazionale (GTR) sui veicoli a idrogeno e a celle a combustibile, attualmente in via di stesura: …

3.2.18.2.   Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l'alimentazione a idrogeno

3.2.18.2.1.   Marca o marche: …

3.2.18.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.18.2.3.   Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.18.3.   Documentazione ulteriore

3.2.18.3.1.   Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a idrogeno o viceversa: …

3.2.18.3.2.   Configurazione dell'impianto (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione ecc.): …

3.2.18.3.3.   Rappresentazione del simbolo: …

3.3.   Motore elettrico

3.3.1.   Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

3.3.1.1.   Potenza oraria massima: … kW (dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.1.   Potenza massima netta (15): … kW (dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2.   Potenza massima su 30 minuti: (15) … kW (dichiarata dal costruttore)

3.3.1.2.   Tensione di esercizio: … V

3.3.2.   Batteria

3.3.2.1.   Numero di elementi: …

3.3.2.2.   Massa: … kg

3.3.2.3.   Capacità: … A/h (Amp./ora)

3.3.2.4.   Posizione: …

3.4.   Combinazioni di motori o propulsori

3.4.1.   Veicolo ibrido elettrico: sì/no (9)

3.4.2.   Categoria di veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna al veicolo/non a ricarica esterna al veicolo (9)

3.4.3.   Commutatore della modalità di funzionamento: con/senza (8)

3.4.3.1.   Modalità selezionabili …

3.4.3.1.1.   Puro elettrico: sì/no (9)

3.4.3.1.2.   Puro termico: sì/no (9)

3.4.3.1.3.   Modalità ibride: sì/no (se sì, breve descrizione)

3.4.4.   Descrizione del dispositivo di accumulo dell'energia: (batteria, condensatore, volano/generatore…) …

3.4.4.1.   Marca o marche: …

3.4.4.2.   Tipo o tipi: …

3.4.4.3.   Numero identificativo: …

3.4.4.4.   Tipo di coppia elettrochimica: …

3.4.4.5.   Energia: … (batteria: tensione e capacità Ah in 2 h; condensatore: J) …

3.4.4.6.   Caricabatterie: a bordo/esterno/senza (9)

3.4.5.   Macchine elettriche (descrivere separatamente ogni tipo di macchina elettrica)

3.4.5.1.   Marca: …

3.4.5.2.   Tipo: …

3.4.5.3.   Uso principale: motore di trazione/generatore

3.4.5.3.1.   Nell'uso come motore di trazione: monomotore/multimotore (numero): …

3.4.5.4.   Potenza massima: … kW

3.4.5.5.   Principio di funzionamento: …

3.4.5.5.1.   Corrente continua/corrente alternata/numero di fasi: …

3.4.5.5.2.   Eccitazione separata/serie/composto (9)

3.4.5.5.3.   Sincrono/asincrono (9)

3.4.6.   Centralina …

3.4.6.1.   Marca: …

3.4.6.2.   Tipo: …

3.4.6.3.   Numero identificativo: …

3.4.7.   Regolatore di potenza …

3.4.7.1.   Marca: …

3.4.7.2.   Tipo: …

3.4.7.3.   Numero identificativo: …

3.4.8.   Autonomia elettrica del veicolo … km (conformemente all'allegato 9 del regolamento n. 101): …

3.4.9.   Precondizionamento raccomandato dal costruttore:

3.6.   Temperature ammesse dal costruttore

3.6.1.   Sistema di raffreddamento

3.6.1.1.   Raffreddamento a liquido

3.6.1.1.1.   Temperatura massima all'uscita: … K

3.6.1.2.   Raffreddamento ad aria

3.6.1.2.1.   Punto di riferimento: …

3.6.1.2.2.   Temperatura massima al punto di riferimento: … K

3.6.2.   Temperatura massima all'uscita dell'intercooler: … K

3.6.3.   Temperatura massima dei gas di scarico nel punto del condotto o dei condotti di scarico adiacenti alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: … K

3.6.4.   Temperatura del carburante

3.6.4.1.   Minima: … K

3.6.4.2.   Massima: … K

3.6.5.   Temperatura del lubrificante

3.6.5.1.   Minima: … K

3.6.5.2.   Massima: … K

3.8.   Sistema di lubrificazione

3.8.1.   Descrizione del sistema

3.8.1.1.   Ubicazione del serbatoio del lubrificante: …

3.8.1.2.   Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con il carburante ecc.) (9)

3.8.2.   Pompa di lubrificazione

3.8.2.1.   Marca o marche: …

3.8.2.2.   Tipo o tipi: …

3.8.3.   Miscela con il carburante

3.8.3.1.   Percentuale: …

3.8.4.   Refrigeratore dell'olio: sì/no (9)

3.8.4.1.   Disegno/i: …, oppure

3.8.4.1.1.   Marca o marche: …

3.8.4.1.2.   Tipo o tipi: …

4.   Trasmissione (16)

4.3.   Momento d'inerzia del volano motore: …

4.3.1.   Momento d'inerzia supplementare in folle: …

4.4.   Frizione (tipo): …

4.4.1.   Conversione della coppia massima: …

4.5.   Cambio: …

4.5.1.   Tipo (manuale/automatico/continuo) (9)

4.6.   Rapporti di trasmissione …

Indice

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporti finali di trasmissione (rapporti tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per la trasmissione continua

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4, 5, altri

 

 

 

Minimo per la trasmissione continua

 

 

 

Retromarcia

 

 

 

6.   Sospensione …

6.6.   Ruote e pneumatici …

6.6.1.   Combinazione/i ruote-pneumatici

a) …

per tutti i pneumatici, indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità;

b) …

per i pneumatici della categoria Z concepiti per essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, fornire informazioni equivalenti; per le ruote, indicare la/le dimensione/i del cerchio e lo/gli offset.

6.6.1.1.   Assi

6.6.1.1.1.   Asse 1: …

6.6.1.1.2.   Asse 2: …

6.6.1.1.3.   Asse 3: …

6.6.1.1.4.   Asse 4: … ecc.

6.6.2.   Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento (17): …

6.6.2.1.   Assi

6.6.2.1.1.   Asse 1: …

6.6.2.1.2.   Asse 2: …

6.6.2.1.3.   Asse 3: …

6.6.2.1.4.   Asse 4: … ecc.

6.6.3.   Pressione/i raccomandata/e dal costruttore per i pneumatici … kPa

9.   Carrozzeria

9.1.   Tipo di carrozzeria (18): …

9.10.3.   Posti a sedere:

9.10.3.1.   Numero: …


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).

(2)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(3)  Quando esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi.

(4)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata in 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(5)  Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di traino o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

(6)  Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(7)  Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli richiesti.

(8)  I veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio e il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati ai fini della prova come veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

(9)  Cancellare quanto non pertinente.

(10)  Il valore va arrotondato al decimo di millimetro più prossimo.

(11)  Il valore deve essere calcolato con π = 3,1416 e arrotondato al cm3 più prossimo.

(12)  Specificare la tolleranza.

(13)  Determinata conformemente ai requisiti del regolamento n. 85.

(14)  Cancellare quanto non pertinente (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).

(15)  Determinata conformemente ai requisiti del regolamento n. 85.

(16)  I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(17)  Indicare l'uno o l'altro.

(18)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Appendice 1

Informazioni sulle condizioni di prova

1.   Candele

1.1.   Marca: …

1.2.   Tipo: …

1.3.   Distanza tra gli elettrodi: …

2.   Bobina di accensione

2.1.   Marca: …

2.2.   Tipo: …

3.   Lubrificante usato: …

3.1.   Marca: …

3.2.   Tipo: (indicare la percentuale di olio nella miscela se il lubrificante e il carburante sono miscelati) …

4.   Informazioni sulla regolazione del carico dinamometrico (ripetere le informazioni per ogni prova al banco dinamometrico): …

4.1.   Tipo di carrozzeria del veicolo (variante/versione): …

4.2.   Tipo di cambio (manuale/automatico/continuo) (1)

4.3.   Informazioni sulla regolazione del dinamometro a curva di assorbimento di potenza fissa (se utilizzato): …

4.3.1.   Metodo alternativo di regolazione del carico dinamometrico utilizzato (sì/no (1))

4.3.2.   Massa di inerzia (kg): …

4.3.3.   Potenza effettiva assorbita a 80 km/h comprese le perdite di attrito in marcia del veicolo sul banco dinamometrico (kW): …

4.3.4.   Potenza effettiva assorbita a 50 km/h comprese le perdite di attrito in marcia del veicolo sul banco dinamometrico (kW): …

4.4.   Informazioni sulla regolazione del dinamometro a curva di assorbimento di potenza variabile (se utilizzato): …

4.4.1.   Informazioni sulla decelerazione a ruota libera (coast down) sulla pista di prova: …

4.4.2.   Marca e tipo di pneumatici: …

4.4.3.   Dimensioni dei pneumatici (anteriori/posteriori): …

4.4.4.   Pressione dei pneumatici (anteriori/posteriori) (kPa): …

4.4.5.   Massa di prova del veicolo, compreso il conducente (kg): …

4.4.6.   Dati sulla decelerazione a ruota libera su strada (se del caso)

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Tempo medio corretto di decelerazione a ruota libera (s)

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

4.4.7.   Potenza media corretta su strada (se del caso)

V (km/h)

Potenza corretta (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 


(1)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

Image

Image

Addendum alla notifica di omologazione n. … concernente l'approvazione di un veicolo relativamente alle emissioni di scarico ai sensi del regolamento n. 83, serie di modifiche 07

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Massa del veicolo in ordine di marcia: …

1.2.   Massa di riferimento del veicolo: …

1.3.   Massa massima del veicolo: …

1.4.   Numero di posti a sedere (compreso quello del conducente): …

1.6.   Tipo di carrozzeria:

1.6.1.

Per M1, M2: berlina, due volumi, familiare, coupé, decappottabile, veicolo multiuso (1)

1.6.2.

Per N1, N2: autocarro, furgone (1)

1.7.   Ruote motrici: anteriori, posteriori, 4 × 4 (1)

1.8.   Veicolo esclusivamente elettrico: sì/no (1)

1.9.   Veicolo ibrido elettrico: sì/no (1)

1.9.1.   Categoria di veicolo ibrido elettrico: ricarica esterna al veicolo (OVC)/ricarica non esterna al veicolo (NOVC) (1)

1.9.2.   Commutatore della modalità di funzionamento: con/senza (1)

1.10.   Identificazione del motore: …

1.10.1.   Cilindrata del motore: …

1.10.2.   Sistema di alimentazione del carburante: iniezione diretta/iniezione indiretta (1)

1.10.3.   Carburante raccomandato dal costruttore: …

1.10.4.   Potenza massima: … kW … min– 1

1.10.5.   Compressore: sì/no (1)

1.10.6.   Sistema di accensione: accensione spontanea/accensione comandata (1)

1.11.   Gruppo propulsore (per un veicolo esclusivamente elettrico o un veicolo ibrido elettrico) (1)

1.11.1.   Potenza massima netta: … kW, da: … a … min– 1

1.11.2.   Potenza massima su 30 minuti: … kW

1.11.3.   Coppia massima netta: … Nm, a … min– 1

1.12.   Batteria di trazione (per un veicolo esclusivamente elettrico o un veicolo ibrido elettrico)

1.12.1.   Tensione nominale: … V

1.12.2.   Capacità (in 2 h): … Ah

1.13.   Trasmissione

1.13.1.   Manuale, automatica o continua (1)  (2): …

1.13.2.   Numero di rapporti del cambio: …

1.13.3.   Rapporti totali di trasmissione (compresa la circonferenza di rotolamento dei pneumatici sotto carico): velocità del veicolo per 1 000 min– 1 (km/h)

Prima: … Sesta: …

Seconda: … Settima: …

Terza: … Ottava: …

Quarta: … Overdrive: …

Quinta: …

1.13.4.   Rapporto finale di trasmissione: …

1.14.   Pneumatici: …

1.14.1.   Tipo: …

1.14.2.   Dimensioni: …

1.14.3.   Circonferenza di rotolamento sotto carico: …

1.14.4.   Circonferenza di rotolamento dei pneumatici usati per la prova di tipo I

2.   Risultati della prova

2.1.   Risultati delle prove relative alle emissioni allo scarico: …

Classificazione delle emissioni: serie di modifiche 07

Numero di omologazione se il veicolo non è capostipite (3)

Risultato prova di tipo I

Prova

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC+NOx

(mg/km)

Particolato

(mg/km)

Particolato

(#/km)

Misurato (4)  (5)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Valore medio misurato (M) (4)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki  (4)  (6)

 

 

 

 

 

 (7)

 

 

Valore medio calcolato con Ki (M.Ki) (5)

 

 

 

 

 

 (8)

 

 

DF (4)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore medio finale calcolato con Ki e DF (M.Ki.DF) (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore limite

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione della ventola di raffreddamento del motore durante la prova:

Altezza da terra del bordo inferiore: … cm

Posizione laterale del centro della ventola: … cm

Destra/sinistra della linea centrale del veicolo (1) Informazioni sulla strategia di rigenerazione

D

numero di cicli di funzionamento tra due (2) cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

d

numero di cicli di funzionamento necessari per la rigenerazione: …

Tipo II: … per cento

Tipo III: …

Tipo IV: … g/prova

Tipo V: …

Prova di durata: sull'intero veicolo/mediante invecchiamento al banco/nessuna (1)

Fattore di deterioramento (DF): calcolato/assegnato (1)

Specificare i valori (DF): …

Tipo VI:

Tipo VI

CO (mg/km)

THC (mg/km)

Valore misurato

 

 

2.1.1.   Per i veicoli bicarburante, la tabella del tipo I deve essere riprodotta per ciascun carburante. Per i veicoli policarburante, quando la prova di tipo I deve essere effettuata con i due carburanti conformemente alla tabella A del presente regolamento, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente all'allegato 12, punti 3.1.4 e 3.1.5, del presente regolamento, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

Prova sul sistema OBD

2.1.2.   Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): …

2.1.3.   Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: …

2.1.4.   Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di: …

2.1.4.1.   Individuazione delle accensioni irregolari (10): …

2.1.4.2.   Controllo del catalizzatore (10): …

2.1.4.3.   Controllo del sensore di ossigeno (10): …

2.1.4.4.   Altri componenti controllati dal sistema OBD (10): …

2.1.4.5.   Controllo del catalizzatore (11): …

2.1.4.6.   Controllo del filtro antiparticolato (11): …

2.1.4.7.   Controllo dell'attuatore del sistema di alimentazione elettronica (11): …

2.1.4.8.   Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

2.1.5.   Criteri di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico): …

2.1.6.   Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): …

2.2.   Dati relativi alle emissioni da utilizzare per i controlli tecnici

Prova

Valore CO

(% v/v)

Lambda (12)

Regime del motore

(min – 1)

Temperatura dell'olio del motore

(°C)

Prova al minimo

 

n.d.

 

 

Prova al minimo accelerato

 

 

 

 

2.3.   Convertitori catalitici: sì/no (1)

2.3.1.   Convertitore catalitico d'origine sottoposto a prova conformemente a tutte le prescrizioni pertinenti della presente regolamento sì/no (1)

2.4.   Risultati della prova relativa all'opacità del fumo (1)  (13)

2.4.1.   A regimi costanti: cfr. verbale di prova n. … del servizio tecnico

2.4.2.   Prove in accelerazione libera

2.4.2.1.   Valore misurato del coefficiente di assorbimento: … m– 1

2.4.2.2.   Valore corretto del coefficiente di assorbimento: … m– 1

2.4.2.3.   Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento sul veicolo: …

3.   Osservazioni: …


(1)  Cancellare o barrare quanto non pertinente (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).

(2)  Nel caso dei veicoli muniti di cambio automatico, indicare tutti i dati tecnici pertinenti.

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).

(4)  Se applicabile.

(5)  Arrotondare a 2 decimali.

(6)  Arrotondare a 4 decimali.

(7)  Non applicabile.

(8)  Valore medio calcolato aggiungendo valori medi (M.Ki) calcolati per THC e NOx.

(9)  Arrotondare a 1 decimale in più del valore limite.

(10)  Per i veicoli con motore ad accensione spontanea.

(11)  Per i veicoli con motore ad accensione comandata.

(12)  Formula lambda: cfr. punto 5.3.7.3 del presente regolamento.

(13)  Misurazioni dell'opacità del fumo da effettuarsi conformemente alle disposizioni del regolamento n. 24.

Appendice 1

Informazioni relative al sistema OBD

Come indicato al punto 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 del presente regolamento, i dati di cui alla presente appendice sono forniti dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova.

Le seguenti informazioni devono essere messe a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di parti, di dispositivi di diagnosi o di attrezzature di prova che ne faccia richiesta.

1.

Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.

2.

Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente monitorato dal sistema OBD.

3.

Elenco completo dei componenti controllati nel quadro della strategia di individuazione dei guasti e di attivazione dell'MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco degli opportuni parametri secondari misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD, nonché elenco di tutti i codici d'uscita OBD e dei formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e per i singoli componenti che non incidono sulle emissioni, quando il controllo del componente è utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 ID prova $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems» deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

Tali informazioni possono essere fornite in forma di tabella, come quella che segue.

Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri di individuazione dei guasti

Criteri di attivazione della spia MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore

P0420

Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

3°Ciclo

Regime di giri del motore, carico del motore, modalità A/F, temperatura del catalizzatore

Due cicli di tipo I

Tipo I

Appendice 2

Certificato del costruttore riguardante la conformità alle prescrizioni relative all'efficienza in uso del sistema OBD

(Costruttore):

(Indirizzo del costruttore):

certifica che

1.

i tipi di veicolo indicati nell'allegato del presente Certificato sono conformi alle disposizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7, del presente regolamento relative all'efficienza in uso del sistema OBD in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;

2.

il/i piano/i che descrivono i criteri tecnici dettagliati per l'aggiornamento del numeratore e del denominatore di ciascun sistema di monitoraggio, allegati al presente certificato, sono corretti e completi per tutti i tipi di veicolo a cui si applica il presente certificato.

Fatto a [… luogo]

Il [… data]

[Firma del rappresentante del costruttore]

Allegati:

a)

elenco dei tipi di veicolo a cui si applica il presente certificato;

b)

piano/i che descrive/descrivono i criteri tecnici dettagliati per l'incremento del numeratore e del denominatore di ciascun sistema di monitoraggio, nonché piano/i per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Nel marchio di omologazione rilasciato e apposto su un veicolo conformemente al punto 4 del presente regolamento, il numero del marchio di omologazione è accompagnato da un carattere alfabetico assegnato in base alla tabella A3/1 del presente allegato, che indichi la categoria e la classe del veicolo alle quali si limita l'omologazione.

Il presente allegato mostra l'aspetto del marchio e offre un esempio degli elementi di cui è composto.

Il seguente grafico schematico riporta la configurazione generale, le proporzioni e il contenuto del marchio. Vengono individuati il significato dei caratteri numerici e alfanumerici e si fa riferimento alle fonti per l'identificazione delle alternative corrispondenti per ciascun caso di omologazione.

Image

(1)

Il grafico seguente è un esempio pratico degli elementi che compongono il marchio.

(2)

Numero del paese in base alla nota a piè di pagina di cui al punto 4.4.1 del presente regolamento.

Conformemente alla tabella A3/1 del presente allegato.

Image

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo conformemente al punto 4 del presente regolamento, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nel Regno Unito (E 11) in forza del regolamento n. 83 con il numero di omologazione 2439. Il marchio indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente ai requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 07. La lettera (X) indica inoltre che il veicolo rientra nella categoria N1, classe II, che soddisfa le norme sulle emissioni e sui sistemi OBD di cui alla tabella A3/1.

Tabella A3/1

Lettere relative a carburante, motore e categoria di veicolo

Carattere

Categoria e classe di veicolo

Tipo di motore

Norma relativa alle emissioni

Norma OBD

T

M, N1 classe I

CI

A

Limiti provvisori per l'OBD (cfr. tabella A11/3)

U

N1 classe II

CI

A

Limiti provvisori per l'OBD (cfr. tabella A11/3)

V

N1 classe III, N2

CI

A

Limiti provvisori per l'OBD (cfr. tabella A11/3)

W

M, N1 classe I

PI

CI

A

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

X

N1 classe II

PI

CI

A

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

Y

N1 classe III, N2

PI

CI

A

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZA

M, N1 classe I

PI

CI

B

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZB

N1 classe II

PI

CI

B

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZC

N1 classe III, N2

PI

CI

B

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZD

M, N1 classe I

PI

CI

B

Limiti finali per l'OBD (cfr. tabella A11/1)

ZE

N1 classe II

PI

CI

B

Limiti finali per l'OBD (cfr. tabella A11/1)

ZF

N1 classe III, N2

PI

CI

B

Limiti finali per l'OBD (cfr. tabella A11/1)

Legenda relativa alla normativa sulle emissioni

A

Prescrizioni relative alle emissioni conformemente ai limiti indicati nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento, ma con l'ammissione dei valori preliminari per il numero di particelle nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata, come spiegato nella nota 2 di detta tabella.

B

Prescrizioni relative alle emissioni conformemente ai limiti indicati nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento, comprese le prescrizioni relative al numero di particelle per i veicoli con motore ad accensione comandata e all'utilizzo di carburante di riferimento E10 e E7 (se del caso).


ALLEGATO 4a

Prova di tipo I

(Controllo delle emissioni allo scarico dopo un'accensione a freddo)

1.   APPLICABILITÀ

Il presente allegato sostituisce il precedente allegato 4 del presente regolamento.

2.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive la procedura per la prova di tipo I definita al punto 5.3.1 del presente regolamento. Quando si utilizza GPL o GN/biometano quale carburante di riferimento, si applicano anche le disposizioni dell'allegato 12 del presente regolamento.

3.   CONDIZIONI DI PROVA

3.1.   Condizioni ambientali

3.1.1.   Durante la prova la temperatura della camera di prova deve essere compresa tra 293 K e 303 K (20 °C e 30 °C). L'umidità assoluta dell'aria (H) nella camera di prova o dell'aria di aspirazione del motore deve essere tale per cui:

5,5 ≤ H ≤ 12,2 (g H2O/kg di aria secca)

Deve essere determinata l'umidità assoluta (H).

Devono essere altresì determinate le seguenti temperature:

temperatura dell'aria ambiente della camera di prova;

temperature del sistema di diluizione e campionamento, come richiesto per i sistemi di misurazione delle emissioni di cui al presente allegato, appendici da 2 a 5;

deve essere determinata la pressione atmosferica.

3.2.   Veicolo di prova

3.2.1.   Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche. Esso deve inoltre essere stato sottoposto a rodaggio e aver percorso almeno 3 000 km prima della prova.

3.2.2.   Il dispositivo di scarico non deve presentare perdite che rischino di ridurre la quantità dei gas raccolti, che deve essere quella uscente dal motore.

3.2.3.   Il laboratorio può verificare l'ermeticità del sistema di aspirazione, per accertare che la carburazione non sia alterata da una presa d'aria accidentale.

3.2.4.   Le regolazioni del motore e dei comandi del veicolo sono quelle previste dal costruttore. Questa prescrizione si applica in particolare alle regolazioni del minimo (regime di rotazione e contenuto di CO nel gas di scarico), del dispositivo di avviamento a freddo, nonché dei sistemi di depurazione dei gas di scarico.

3.2.5.   Il veicolo da sottoporre a prova, o un veicolo equivalente, deve essere munito, se del caso, di un dispositivo che permetta di misurare i parametri caratteristici necessari per regolare il banco dinamometrico conformemente al disposto del punto 5 del presente allegato.

3.2.6.   Il servizio tecnico incaricato delle prove può verificare che il veicolo abbia prestazioni conformi alle specifiche del costruttore e che esso sia utilizzabile per la guida normale; in particolare, che esso sia in grado di avviarsi sia a freddo che a caldo.

3.2.7.   Le luci di marcia diurna del veicolo, quali definite alla sezione 2 del regolamento n. 48, devono essere accese durante il ciclo di prova. Il veicolo sottoposto a prova deve essere dotato del sistema di luci di marcia diurna che presenta il consumo di energia elettrica più elevato tra i sistemi di luci di marcia diurna montati dal costruttore sui veicoli appartenenti al gruppo rappresentato dal tipo di veicolo approvato. Il costruttore deve fornire la documentazione tecnica appropriata alle autorità di omologazione.

3.3.   Carburante di prova

3.3.1.   Per le prove deve essere usato il carburante di riferimento appropriato descritto nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

3.3.2.   I veicoli alimentati sia a benzina che a GPL o a GN/biometano devono essere sottoposti a prova, conformemente all'allegato 12 del presente regolamento, con il carburante o i carburanti di riferimento specificati nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

3.4.   Installazione del veicolo

3.4.1.   Il veicolo deve essere sostanzialmente orizzontale durante la prova per evitare una distribuzione anormale del carburante.

3.4.2.   Si indirizza sul veicolo una corrente d'aria a velocità variabile. La velocità della soffiante deve essere compresa nella fascia operativa che va da 10 km/h ad almeno la velocità massima del ciclo di prova utilizzato. La velocità lineare dell'aria all'uscita della soffiante deve equivalere alla velocità del rullo corrispondente ± 5 km/h nella fascia operativa compresa fra 10 e 50 km/h. Oltre i 50 km/h, la velocità lineare dell'aria deve essere pari alla velocità del rullo corrispondente ± 10 km/h. Per le velocità inferiori a 10 km/h, la velocità dell'aria può essere pari a zero.

La velocità dell'aria di cui sopra è data da un valore medio di nove punti di misurazione, i quali:

a)

nel caso di soffianti con bocchette rettangolari, siano ubicati al centro dei diversi rettangoli che dividono la bocchetta della soffiante in nove aree (dividendone gli angoli sia orizzontalmente che verticalmente in tre parti uguali). La zona centrale non va misurata (come illustrato dal diagramma seguente);

Image

b)

nel caso di soffianti con bocchette circolari, la bocchetta va divisa in otto archi uguali da linee verticali, orizzontali e con un'angolazione di 45°. I punti di misurazione sono ubicati lungo l'asse centrale di ciascun arco (22,5°) a un raggio di due terzi rispetto al centro (come illustrato dal diagramma seguente).

Image

Tali misurazioni devono essere effettuate senza che il veicolo o elementi di ostruzione di altro genere siano posti di fronte all'impianto di ventilazione.

L'apparecchio utilizzato per misurare la velocità lineare dell'aria va posizionato tra 0 e 20 cm dalla bocchetta.

La soffiante selezionata deve avere le seguenti caratteristiche:

a)

superficie: almeno 0,2 m2;

b)

altezza da terra del bordo inferiore: circa 0,2 m;

c)

distanza dalla parte anteriore del veicolo: circa 0,3 m.

L'altezza e la posizione laterale della ventola di raffreddamento possono essere modificate se il costruttore ne fa richiesta e se l'autorità di omologazione lo ritiene opportuno.

Nei casi sopra descritti, la posizione e la configurazione della ventola di raffreddamento devono essere annotate nel verbale di prova per l'omologazione e usate per le prove di conformità della produzione e di conformità in servizio.

4.   APPARECCHIATURE DI PROVA

4.1.   Banco dinamometrico

Le prescrizioni concernenti il banco dinamometrico sono riportate nell'appendice 1 del presente allegato.

4.2.   Sistema di diluizione dei gas di scarico

Le prescrizioni concernenti il sistema di diluizione dei gas di scarico sono riportate nell'appendice 2 del presente allegato.

4.3.   Campionamento e analisi delle emissioni gassose

Le prescrizioni per l'apparecchiatura necessaria al campionamento e all'analisi delle emissioni gassose sono riportate nell'appendice 3 del presente allegato.

4.4.   Apparecchiatura di misurazione delle emissioni di particolato

Le prescrizioni per l'apparecchiatura necessaria al campionamento e alla misurazione delle emissioni di particolato sono riportate nell'appendice 4 del presente allegato.

4.5.   Apparecchiatura di misurazione del numero di particelle delle emissioni

Le prescrizioni per l'apparecchiatura necessaria al campionamento e alla misurazione del numero di particelle delle emissioni sono riportate nell'appendice 5 del presente allegato.

4.6.   Apparecchiatura generale della camera di prova

Le seguenti temperature devono essere misurate con una tolleranza di ±1,5 K:

a)

aria ambiente della camera di prova;

b)

aria di aspirazione del motore;

c)

temperature del sistema di diluizione e campionamento, come richiesto per i sistemi di misurazione delle emissioni di cui al presente allegato, appendici da 2 a 5.

La pressione atmosferica deve poter essere misurata con un'approssimazione di ± 0,1 kPa.

L'umidità assoluta (H) deve poter essere misurata con un'approssimazione di ± 5 %.

5.   MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO SU STRADA

5.1.   Procedura di prova

La procedura per la misurazione della resistenza all'avanzamento su strada è descritta nell'appendice 7 del presente allegato.

La procedura non è richiesta se il carico del banco dinamometrico deve essere impostato in base alla massa di riferimento del veicolo.

6.   PROCEDIMENTO PER LA PROVA DELLE EMISSIONI

6.1.   Ciclo di prova

Il ciclo di funzionamento è costituito da una parte 1 (ciclo urbano) e una parte 2 (ciclo extraurbano), come illustrato nella figura A4a/1. Durante la prova completa il ciclo urbano elementare viene riprodotto quattro volte, seguito dalla parte 2.

6.1.1.   Ciclo urbano elementare

La parte 1 del ciclo di prova comprende 4 volte il ciclo urbano elementare, così come definito nella tabella A4a/1, illustrato nella figura A4a/2 e sintetizzato come segue.

Scomposizione in fasi:

 

Tempo (s)

per cento

 

Minimo

60

30,8

35,4

Decelerazione a frizione disinnestata

9

4,6

 

Cambi di velocità

8

4,1

 

Accelerazioni

36

18,5

 

Movimento a velocità costante

57

29,2

 

Decelerazioni

25

12,8

 

Totale

195

100

 

Scomposizione in base all'uso delle varie marce:

 

Tempo (s)

per cento

 

Minimo

60

30,8

35,4

Decelerazione a frizione disinnestata

9

4,6

 

Cambi di velocità

8

4,1

 

Prima

24

12,3

 

Seconda

53

27,2

 

Terza

41

21

 

Totale

195

100

 

Informazioni generali

Velocità media durante la prova:

19 km/h

Tempo di funzionamento effettivo:

195 s

Distanza teorica percorsa a ogni ciclo:

1,013 km

Distanza equivalente per i 4 cicli:

4,052 km

6.1.2.   Ciclo extraurbano

La parte 2 del ciclo di prova è rappresentata dal ciclo extraurbano, così come definito nella tabella A4a/2, illustrato nella figura A4a/3 e sintetizzato come segue.

Scomposizione in fasi:

 

Tempo (s)

per cento

Minimo

20

5,0

Decelerazione a frizione disinnestata

20

5,0

Cambi di velocità

6

1,5

Accelerazioni

103

25,8

Movimento a velocità costante

209

52,2

Decelerazioni

42

10,5

Totale

400

100

Scomposizione in base all'uso delle varie marce:

 

Tempo (s)

per cento

Minimo

20

5,0

Decelerazione a frizione disinnestata

20

5,0

Cambi di velocità

6

1,5

Prima

5

1,3

Seconda

9

2,2

Terza

8

2

Quarta:

99

24,8

Quinta

233

58,2

Totale

400

100

Informazioni generali

Velocità media durante la prova:

62,6 km/h

Tempo di funzionamento effettivo:

400 s

Distanza teorica percorsa a ogni ciclo:

6 955 km

Velocità massima:

120 km/h

Accelerazione massima:

0,833 m/s2

Decelerazione massima:

– 1 389 m/s2

6.1.3.   Uso del cambio

6.1.3.1.   Se la velocità massima che si può raggiungere con la prima marcia è inferiore a 15 km/h, si usano la seconda, la terza e la quarta per il ciclo urbano (parte 1) e la seconda, la terza, la quarta e la quinta per il ciclo extraurbano (parte 2). La seconda, la terza e la quarta si possono inoltre usare per il ciclo urbano (parte 1) e la seconda, terza, quarta e quinta per il ciclo extraurbano (parte 2) se le istruzioni del costruttore raccomandano la partenza in piano in seconda o se nelle stesse è specificato che la prima è unicamente un rapporto per percorsi misti, per la marcia fuori strada o per il traino.

Per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima prescritti per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve essere azionato a fondo fino a che venga nuovamente raggiunta la curva prescritta. Gli scarti rispetto al ciclo di prova devono essere annotati nel verbale di prova.

I veicoli dotati di cambio a comando semiautomatico vengono provati selezionando i rapporti normalmente utilizzati per la circolazione su strada, e la leva del cambio viene azionata secondo le istruzioni del costruttore.

6.1.3.2.   I veicoli dotati di cambio a comando automatico vengono provati selezionando il rapporto più elevato («Drive», marcia avanti). L'acceleratore viene azionato in modo da ottenere un'accelerazione il più possibile regolare, tale da consentire al cambio di selezionare i vari rapporti nel loro ordine normale. Per questi veicoli, inoltre, non si applicano i punti di cambio di velocità indicati nelle tabelle A4a/1 e A4a/2 del presente allegato; l'accelerazione deve continuare per tutto il periodo rappresentato dalla linea retta che collega la fine di ogni periodo di funzionamento al minimo con l'inizio del successivo periodo di velocità costante. Si applicano le tolleranze di cui ai punti 6.1.3.4 e 6.1.3.5.

6.1.3.3.   I veicoli muniti di overdrive che può essere inserito dal conducente vengono provati con l'overdrive disinserito per il ciclo urbano (parte 1) ed inserito per il ciclo extraurbano (parte 2).

6.1.3.4.   Si tollera uno scarto di ± 2 km/h tra la velocità indicata e la velocità teorica durante l'accelerazione, a velocità costante, e durante la decelerazione quando si usano i freni del veicolo. Qualora il veicolo deceleri più rapidamente del previsto senza che si usino i freni, ci si attiene solamente alle prescrizioni del punto 6.4.4.3. Ai cambiamenti di fase, si accettano tolleranze sulla velocità superiori a quelle prescritte, a condizione che la durata degli scarti constatati non superi mai 0,5 s per volta.

6.1.3.5.   Le tolleranze sui tempi sono di ± 1,0 s. Tali tolleranze si applicano sia all'inizio sia alla fine di ogni periodo di cambio di velocità per il ciclo urbano (parte 1) e per le operazioni 3, 5 e 7 del ciclo extraurbano (parte 2). Si noti che il tempo concesso di due secondi comprende il tempo di cambio marcia più un margine per la ripresa del ciclo.

6.2.   Preparazione della prova

6.2.1.   Regolazione della curva di assorbimento di potenza del banco e dell'inerzia

6.2.1.1.   Carico definito grazie alla prova su strada del veicolo

Il banco dinamometrico deve essere regolato in modo tale che l'inerzia complessiva delle masse rotanti simuli l'inerzia e le altre forze di carico su strada che agiscono sul veicolo durante la guida su strada. I metodi per la definizione di tale carico sono descritti al punto 5 del presente allegato.

Banco a curva di assorbimento di potenza definita: il freno deve essere regolato per assorbire la potenza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h; si registra la potenza assorbita a 50 km/h.

Banco a curva di assorbimento di potenza regolabile: il freno deve essere regolato per assorbire la potenza esercitata sulle ruote motrici, a velocità costanti di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.

6.2.1.2.   Carico definito dalla massa di riferimento del veicolo

Con l'accordo del costruttore, si può applicare il metodo seguente.

Regolare il freno in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h, in conformità alla tabella A4a/3.

Se l'inerzia equivalente corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza il valore maggiore più vicino alla massa di riferimento del veicolo.

Nel caso di veicoli diversi dalle autovetture private, con massa di riferimento superiore a 1 700 kg, o di veicoli con trazione permanente su tutte le ruote, moltiplicare per un fattore 1,3 i valori di potenza indicati nella tabella A4a/3.

6.2.1.3.   Il metodo usato e i valori ottenuti (inerzia equivalente, parametro caratteristico di regolazione) vengono indicati nel verbale di prova.

6.2.2.   Cicli di prova preliminari

Dovrebbero essere effettuati, se del caso, cicli di prova preliminari per stabilire come utilizzare al meglio i comandi dell'acceleratore e dei freni al fine di ottenere un ciclo che si avvicini al ciclo teorico entro i limiti prescritti per l'esecuzione del ciclo.

6.2.3.   Pressione dei pneumatici

La pressione dei pneumatici deve essere quella specificata dal costruttore e vigente durante la prova preliminare su strada per la regolazione dei freni. Sui banchi a due rulli la pressione dei pneumatici può essere aumentata al massimo del 50 per cento. La pressione vigente deve figurare nel verbale di prova.

6.2.4.   Determinazione delle emissioni di particolato di fondo

Il livello di particolato di fondo dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare l'aria di diluizione filtrata attraverso il filtro antiparticolato. L'aria proviene dallo stesso punto del campione di particolato. Una misurazione può essere effettuata prima o dopo la prova. È possibile correggere le misurazioni del particolato sottraendo il contributo del particolato di fondo dal sistema di diluizione. Il contributo di particolato di fondo ammissibile deve essere ≤ 1 mg/km (o massa equivalente sul filtro). Nel caso in cui il particolato di fondo ecceda tale livello, la viene utilizzata la cifra di riferimento di 1 mg/km (o massa equivalente sul filtro). Qualora risulti un valore negativo dalla sottrazione del contributo del particolato di fondo, il particolato deve essere considerato pari a zero.

6.2.5.   Determinazione del numero di particelle di fondo

La sottrazione del numero di particelle di fondo può essere determinata attraverso il campionamento dell'aria di diluizione che proviene da un punto, a valle dei filtri di particelle e idrocarburi, nel sistema di misurazione del numero di particelle. La correzione delle misurazioni del numero di particelle di fondo non è consentita a fini di omologazione ma, a richiesta del costruttore, può essere effettuata per verificare la conformità della produzione se si dimostra che il contributo della galleria è significativo.

6.2.6.   Selezione del filtro antiparticolato

Viene impiegato un filtro singolo antiparticolato sia per la fase urbana, sia per la fase extraurbana del ciclo combinato.

I filtri antiparticolato doppi, da impiegarsi uno per la fase urbana e l'altro per la fase extraurbana, possono essere utilizzati senza filtri di sicurezza solo nei casi in cui si prevede che altrimenti il calo di pressione del filtro campione fra l'inizio e la fine della prova di emissioni sia superiore a 25 kPa.

6.2.7.   Preparazione del filtro antiparticolato

6.2.7.1.   Prima della prova i filtri di campionamento del particolato devono essere condizionati per un minimo di 2 ore e un massimo di 80 ore in una vaschetta aperta, protetta dalla polvere, posta in una camera climatizzata (temperatura, umidità). Dopo questo condizionamento si pesano i filtri vergini che vengono conservati fino al momento dell'impiego. Se i filtri non vengono utilizzati entro un'ora dal loro prelievo dalla camera di pesatura essi devono essere ripesati.

6.2.7.2.   Il limite di un'ora può essere sostituito da un limite di otto ore qualora si verifichino una o entrambe le seguenti condizioni:

6.2.7.2.1.

un filtro stabilizzato è posto e conservato in un supporto sigillato con le estremità tappate, oppure

6.2.7.2.2.

un filtro stabilizzato è posto in un supporto sigillato che viene immediatamente introdotto in un dispositivo di prelievo nel quale non passa alcun flusso.

6.2.7.3.   Il sistema di prelievo del particolato deve essere poi avviato e predisposto per il campionamento.

6.2.8.   Preparativi per la misurazione del numero di particelle

6.2.8.1.   Il sistema di diluizione e l'apparecchiatura di misurazione delle particelle devono essere avviati e predisposti per l'esecuzione del campionamento.

6.2.8.2.   Prima della prova o delle prove è necessario confermare il corretto funzionamento del contatore di particelle e del separatore di particelle volatili del sistema di campionatura delle particelle conformemente ai punti 2.3.1 e 2.3.3 dell'appendice 5 del presente allegato.

Il risultato del contatore di particelle viene verificato a una concentrazione di particelle prossima allo zero prima di ciascuna prova e, con cadenza quotidiana, a concentrazioni di particelle elevate utilizzando aria ambiente.

Qualora l'ingresso sia provvisto di filtro antiparticolato ad alta efficienza (HEPA), la prova è tesa a verificare l'ermeticità dell'intero sistema di campionatura di particelle.

6.2.9.   Controllo degli analizzatori di gas

Gli analizzatori delle emissioni dei gas devono essere azzerati e calibrati. Se utilizzati, è necessario svuotare i sacchetti di campionamento.

6.3.   Procedura di condizionamento

6.3.1.   Per la misurazione del particolato a fini di precondizionamento del veicolo, si deve eseguire la parte 2 del ciclo descritto al punto 6.1 del presente allegato non oltre 36 ore e almeno 6 ore prima della prova. Si eseguono tre cicli consecutivi. La regolazione del dinamometro deve essere quella indicata al punto 6.2.1 del presente allegato.

Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata a iniezione indiretta possono essere precondizionati con i cicli di guida della parte 1 e della parte 2.

6.3.2.   In un laboratorio di prova che sia a rischio di contaminazione di una prova su un veicolo a bassa emissione di particolato a causa dei residui di una prova precedente su un veicolo a elevata emissione di particolato, a fini di precondizionamento dell'apparecchiatura di campionamento è consigliabile effettuare un ciclo di guida alla velocità costante di 120 km/h della durata di 20 minuti, seguito da tre cicli consecutivi di parte 2 con un veicolo a bassa emissione di particolato.

Dopo questo precondizionamento e prima della prova i veicoli vanno tenuti in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K.

Su richiesta del costruttore, la prova viene eseguita entro un termine massimo di 30 ore dopo che il veicolo ha funzionato alla sua temperatura normale.

6.3.3.   Nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata funzionante a GPL o a GN/biometano, o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL o a GN/biometano, tra le prove con il primo carburante di riferimento gassoso e quelle con il secondo carburante di riferimento gassoso il veicolo deve essere precondizionato prima della prova con il secondo carburante di riferimento. Il precondizionamento è effettuato con il secondo carburante di riferimento eseguendo un ciclo di precondizionamento comprendente una volta la parte 1 (parte urbana) e due volte la parte 2 (parte extraurbana) del ciclo di prova descritto al punto 6.1 del presente allegato. Su richiesta del costruttore e previo accordo del servizio tecnico, il ciclo di precondizionamento può essere esteso. La regolazione del dinamometro deve essere quella indicata al punto 6.2 del presente allegato.

6.4.   Procedura di prova

6.4.1.   Messa in moto del motore

6.4.1.1.   Il motore viene messo in moto usando gli appositi dispositivi di avviamento, conformemente alle raccomandazioni del costruttore contenute nel libretto di istruzioni per i veicoli di serie.

6.4.1.2.   Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del motore.

6.4.1.3.   Se è previsto l'uso di GPL o GN/biometano quale carburante, il motore può essere avviato a benzina e commutato a GPL o GN/biometano dopo un periodo di tempo predeterminato, non modificabile dal conducente. La lunghezza di tale periodo di tempo non deve superare i 60 secondi.

6.4.2.   Minimo

6.4.2.1.   Cambio manuale o semiautomatico, cfr. tabelle A4a/1 e A4a/2 del presente allegato.

6.4.2.2.   Cambio automatico

Dopo che è stato messo nella posizione iniziale, il selettore non deve più essere azionato durante l'intera prova, tranne nel caso specificato al punto 6.4.3.3 del presente allegato, oppure se il selettore può azionare l'eventuale overdrive.

6.4.3.   Accelerazioni

6.4.3.1.   Le fasi di accelerazione vengono effettuate con un'accelerazione il più possibile costante durante tutta la durata della fase.

6.4.3.2.   Se un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il tempo supplementare necessario viene sottratto, se possibile, al tempo previsto per il cambio di velocità, o altrimenti al periodo di velocità costante successivo.

6.4.3.3.   Cambi automatici

Se un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il selettore di velocità deve essere azionato secondo le prescrizioni stabilite per i cambi manuali.

6.4.4.   Decelerazioni

6.4.4.1.   Tutte le decelerazioni del ciclo urbano elementare (parte 1) vengono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore e mantenendo la frizione innestata. Quest'ultima viene disinnestata, senza che si tocchi la leva del cambio, alla più alta fra le seguenti velocità: 10 km/h oppure la velocità corrispondente al regime minimo del motore.

Tutte le decelerazioni del ciclo extraurbano (parte 2) vengono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore e mantenendo la frizione innestata. Quest'ultima viene disinnestata, lasciando la marcia inserita, quando la velocità è scesa a 50 km/h nell'ultima decelerazione.

6.4.4.2.   Se la decelerazione richiede più tempo del previsto per la fase corrispondente, si ricorre ai freni del veicolo per poter rispettare il ciclo.

6.4.4.3.   Se la decelerazione richiede meno del tempo previsto per la fase corrispondente, si ricupera il ciclo teorico mediante un periodo a velocità costante o al minimo, senza soluzione di continuità con l'operazione successiva.

6.4.4.4.   Al termine del periodo di decelerazione (arresto del veicolo sui rulli) del ciclo urbano elementare, il cambio viene portato in folle, con la frizione innestata.

6.4.5.   Velocità costante

6.4.5.1.   Si deve evitare il «pompaggio» o la chiusura del comando dell'acceleratore durante il passaggio dall'accelerazione alla fase di velocità costante successiva.

6.4.5.2.   Durante i periodi a velocità costante si mantiene fissa la posizione dell'acceleratore.

6.4.6.   Campionamento

Il prelievo dei campioni comincia (BS) prima della procedura di messa in moto del motore o al suo inizio e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte 2, fine del prelievo — ES) o, nel caso della prova di tipo VI, dell'ultimo periodo di minimo dell'ultimo ciclo urbano elementare (parte 1).

6.4.7.   Durante la prova, si deve registrare la velocità in funzione del tempo o rilevarla con il sistema di acquisizione dati, per poter controllare la validità dei cicli eseguiti.

6.4.8.   Nel sistema di campionatura delle particelle, queste devono essere continuamente misurate. Le concentrazioni medie di particelle devono essere determinate integrando i segnali degli analizzatori nel ciclo della prova.

6.5.   Procedure post-prova

6.5.1.   Controllo degli analizzatori dei gas

Deve essere controllato il dato registrato relativamente ai gas di azzeramento e calibrazione degli analizzatori utilizzati per la misurazione continua. La prova è considerata accettabile se la differenza tra i risultati della misurazione prima e dopo la prova è inferiore al 2 % del valore del gas di calibrazione.

6.5.2.   Pesatura del filtro antiparticolato

I filtri di riferimento devono essere pesati entro 8 ore dalla pesatura del filtro utilizzato per la prova. Il filtro antiparticolato contaminato utilizzato per la prova deve essere introdotto nella camera di pesatura entro un'ora dalle analisi condotte sui gas di scarico. Il filtro della prova deve essere condizionato per almeno 2 ore e non più di 80 ore e successivamente pesato.

6.5.3.   Analisi del sacco

6.5.3.1.   L'analisi dei gas di scarico contenuti nel sacco viene effettuata il più presto possibile e comunque non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova.

6.5.3.2.   Prima di analizzare un campione, si azzera l'analizzatore sul campo da usare per ciascuna sostanza inquinante utilizzando il gas di azzeramento opportuno.

6.5.3.3.   Gli analizzatori vengono quindi regolati in conformità alle curve di taratura con appositi gas di calibrazione che presentino concentrazioni nominali comprese tra il 70 e il 100 per cento del campo considerato.

6.5.3.4.   Si controlla dunque nuovamente lo zero degli analizzatori e se il valore rilevato si discosta di oltre il 2 % del campo considerato dal valore ottenuto durante la regolazione prescritta al punto 6.5.3.2 del presente allegato, si ripete l'operazione per l'analizzatore in questione.

6.5.3.5.   Si analizzano quindi i campioni.

6.5.3.6.   Dopo l'analisi, devono essere verificati nuovamente i valori di azzeramento e calibrazione usando gli stessi gas. Se questi nuovi valori non si discostano più del ± 2 % da quelli ottenuti durante la regolazione prescritta al punto 6.5.3.3 del presente allegato, i risultati dell'analisi vengono considerati validi.

6.5.3.7.   Per tutte le operazioni descritte nel presente punto i flussi e le pressioni dei vari gas devono essere identici a quelli per la taratura degli analizzatori.

6.5.3.8.   Il valore adottato per le concentrazioni di ciascuno degli inquinanti misurati nei gas deve essere quello letto dopo che l'apparecchio di misurazione si è stabilizzato. Le emissioni massiche di idrocarburi dei motori ad accensione spontanea vengono calcolate in base al valore integrato rilevato sul rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID), corretto tenendo conto dell'eventuale variazione del flusso, come prescritto al punto 6.6.6 del presente allegato.

6.6.   Calcolo delle emissioni

6.6.1.   Determinazione del volume

6.6.1.1.   Calcolo del volume nel caso dei sistemi a diluizione variabile con controllo di portata costante tramite orifizio o tubo di Venturi

Si registrano in continuo i parametri relativi al flusso volumetrico e si calcola il volume totale sulla durata della prova.

6.6.1.2.   Calcolo del volume nel caso dei sistemi a pompa volumetrica

Il volume dei gas di scarico diluiti misurato nei sistemi a pompa volumetrica viene calcolato con la formula:

V = Vo · N

dove:

V

=

volume precedente la correzione dei gas di scarico diluiti in l/prova,

Vo

=

volume di gas spostato dalla pompa volumetrica nelle condizioni di prova in l/giro;

N

=

numero di giri della pompa durante la prova.

6.6.1.3.   Correzione del volume ricondotto alle condizioni normali

Il volume dei gas di scarico diluiti viene ricondotto alle condizioni normali mediante la formula seguente:

Formula

(1)

dove:

Formula

(2)

PB

=

pressione barometrica nella camera di prova in kPa;

P1

=

depressione all'ingresso della pompa volumetrica rispetto alla pressione ambientale (kPa);

Tp

=

temperatura media dei gas di scarico diluiti che entrano nella pompa volumetrica durante la prova (K).

6.6.2.   Massa totale degli inquinanti gassosi e del particolato emessi

La massa M di ciascun gas inquinante emesso dal veicolo durante la prova si determina calcolando il prodotto della concentrazione volumica per il volume di gas considerato in base ai valori di massa volumica qui di seguito indicati nelle condizioni di riferimento summenzionate:

monossido di carbonio (CO):

d = 1,25 g/l

idrocarburi:

 

per la benzina (E5) (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/1

per la benzina (E10) (C1H1,93O0,033)

d = 0,645 g/1

per il diesel (B5) (C1Hl,86O0,005)

d = 0,622 g/1

per il diesel (B7) (C1Hl,86O0,007)

d = 0,623 g/1

per il GPL (CH2,525)

d = 0,649 g/l

per il GPL (CH2,525)

d = 0,649 g/l

per il GN/biometano (C1H4)

d = 0,714 g/l

per l'etanolo (E85) (C1H2,74O0,385)

d = 0,932 g/l

per l'etanolo (E75) (C1H2,61O0,329)

d = 0,886 g/l

ossidi di azoto (NOx):

d = 2,05 g/1

6.6.3.   Per calcolare le emissioni massiche di sostanze inquinanti si utilizza l'equazione seguente:

Formula

(3)

dove:

Mi

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km;

Vmix

=

volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K e 101,33 kPa);

Qi

=

massa volumica della sostanza inquinante i in g/l in condizioni di temperatura e di pressione normali (273,2 K e 101,33 kPa);

kh

=

fattore di correzione in funzione dell'umidità usato per il calcolo delle emissioni massiche di ossidi di azoto. La correzione non è invece prevista per HC e CO;

Ci

=

concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione;

d

=

distanza corrispondente al ciclo di funzionamento in km.

6.6.4.   Correzione per la concentrazione dell'aria di diluizione

La concentrazione della sostanza inquinante nei gas di scarico diluiti viene corretta dalla quantità di inquinante contenuto nell'aria di diluizione secondo la formula seguente:

Formula

(4)

dove:

Ci

=

concentrazione della sostanza inquinante i nel gas di scarico diluito, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione;

Ce

=

concentrazione della sostanza inquinante i misurata nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm;

Cd

=

concentrazione di i misurata nell'aria usata per la diluizione, espressa in ppm;

DF

=

fattore di diluizione.

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

 

Per ogni carburante di riferimento, escluso l'idrogeno:

Formula

 

Per un carburante di composizione CxHyOz la formula generale è:

Formula

I fattori di diluizione per i carburanti di riferimento oggetto del presente regolamento sono i seguenti:

Formula

per la benzina (E5)

(5a)

Formula

per la benzina (E10)

(5b)

Formula

per il diesel (B5)

(5c)

Formula

per il diesel (B7)

(5d)

Formula

per il GPL

(5e)

Formula

per il GN/biometano

(5f)

Formula

per l'etanolo (E85)

(5g)

Formula

per l'etanolo (E75)

(5h)

Formula

per l'idrogeno

(5i)

dove:

CCO2

=

concentrazione di CO2 nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % vol,

CHC

=

concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm di carbonio equivalente,

CCO

=

concentrazione di CO nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm,

CH2O

=

concentrazione di H2O nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % vol,

CH2O-DA

=

concentrazione di H2O nell'aria utilizzata per la diluizione, espressa in % vol,

CH2

=

concentrazione di idrogeno nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm.

La concentrazione di idrocarburi non metanici è calcolata come segue:

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4)

dove:

CNMHC

=

concentrazione corretta di NMHC nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente,

CTHC

=

concentrazione di THC nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente, dopo aver sottratto la quantità di THC presente nell'aria di diluizione,

CCH4

=

concentrazione di CH4 nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente, dopo aver sottratto la quantità di CH4 presente nell'aria di diluizione,

Rf CH4

=

fattore di risposta al metano del FID, definito nell'appendice 3, punto 2.3.3, del presente allegato.

6.6.5.   Calcolo del fattore di correzione di NO in funzione dell'umidità

Per correggere gli effetti dell'umidità sui risultati ottenuti per gli ossidi di azoto, si deve applicare la seguente formula:

Formula

(6)

in cui:

Formula

dove:

H

=

umidità assoluta, espressa in g di acqua per kg di aria secca,

Ra

=

umidità relativa dell'aria ambiente,espressa in %,

Pd

=

pressione di vapore di saturazione alla temperatura ambiente, espressa in kPa,

PB

=

pressione atmosferica nella camera di prova, espressa in kPa.

6.6.6.   Determinazione di HC per i motori ad accensione spontanea

Per determinare le emissioni massiche di HC per i motori ad accensione spontanea, si calcola la concentrazione media di HC con la formula seguente:

Formula

(7)

dove:

Formula

=

integrale del valore registrato durante la prova (con t2-t1) dall'analizzatore FID riscaldato,

Ce

=

concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti, misurata in ppm di carbonio. Ci si utilizza direttamente al posto di CHC in tutte le equazioni considerate.

6.6.7.   Determinazione del particolato

L'emissione di particolato Mp (g/km) viene calcolata con la seguente equazione:

Formula

se i gas di prelievo sono evacuati all'esterno della galleria;

Formula

se i gas di prelievo sono riciclati all'interno della galleria;

dove:

Vmix

=

volume dei gas di scarico diluiti (cfr. punto 6.6.1 del presente allegato) in condizioni normali,

Vep

=

volume dei gas di scarico passati attraverso i filtri per la raccolta del particolato in condizioni normali,

Pe

=

massa di particolato depositato nel filtro o nei filtri,

d

=

distanza corrispondente al ciclo di funzionamento in km,

Mp

=

emissione di particolato in g/km.

In caso di correzione del livello di fondo del particolato dal sistema di diluizione, tale correzione deve essere determinata conformemente al punto 6.2.4 del presente allegato. In tal caso, la massa di particolato (g/km) viene calcolata applicando la seguente formula:

Formula

se i gas di prelievo sono evacuati all'esterno della galleria;

Formula

se i gas di prelievo sono riciclati all'interno della galleria;

dove:

Vap

=

volume di aria nella galleria passata attraverso i filtri per la raccolta del particolato di fondo in condizioni normali,

Pa

=

massa di particolato depositato nel filtro per la raccolta del particolato di fondo,

DF

=

fattore di diluizione determinato in base al punto 6.6.4 del presente allegato.

Se la correzione del livello di fondo del particolato dà come risultato una massa del particolato negativa (in g/km), il risultato relativo alla massa del particolato sarà considerato pari a zero g/km.

6.6.8.   Determinazione del numero di particelle

Per il calcolo del numero di particelle emesse si applica la seguente equazione:

Formula

dove:

N

=

numero di particelle emesse, espresso in particelle per km,

V

=

volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K e 101,33 kPa),

K

=

fattore di taratura per correggere le misurazioni del contatore del numero di particelle rispetto al livello dello strumento di riferimento, se tale fattore non è applicato automaticamente nel contatore del numero di particelle. Se il fattore di taratura è applicato automaticamente nel contatore del numero di particelle, nell'equazione che precede si attribuisce a k il valore 1,

Formula

=

concentrazione media di particelle del gas di scarico diluito corretto, espressa in particelle per cm3, risultante dalla prova delle emissioni, compresa l'intera durata del ciclo di guida. Se il risultato della concentrazione volumetrica media Formula del contatore del numero di particelle non viene prodotto a condizioni standard (273,2 K e 101,33 kPa), le concentrazioni dovrebbero essere corrette in riferimento a tali condizioni Formula,

Formula

=

fattore di riduzione della concentrazione media di particelle nel separatore di particelle volatili, specifico per i parametri di diluizione usati per la prova,

d

=

distanza corrispondente al ciclo di funzionamento in km,

Formula

=

viene calcolata con la formula seguente:

Formula

dove:

Ci =

una misurazione differenziata della concentrazione di particelle nel gas di scarico diluito uscito dal contatore di particelle, corretta rispetto alla coincidenza ed espressa in particelle per cm3,

n =

numero complessivo di misurazioni differenziate della concentrazione di particelle effettuate durante il ciclo di funzionamento,

n

viene calcolata con la formula seguente:

n = T · f

dove:

T

=

durata del ciclo di funzionamento in secondi,

f

=

frequenza di registrazione dei dati del contatore di particelle espressa in Hz.

6.6.9.   Tolleranza relativa a emissioni massiche da veicoli muniti di sistemi a rigenerazione periodica

Nel caso dei veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica di cui all'allegato 13 del presente regolamento:

6.6.9.1.   Le disposizioni dell'allegato 13 del presente regolamento si applicano esclusivamente a fini della misurazione della massa del particolato e non del numero di particelle.

6.6.9.2.   Per il campionamento delle emissioni di particolato durante una prova nell'ambito della quale il veicolo è sottoposto a rigenerazione programmata, la temperatura superficiale del filtro non deve superare i 192 °C.

6.6.9.3.   Per il campionamento delle emissioni di particolato durante una prova nell'ambito della quale l'apparecchiatura di rigenerazione si trovi in una condizione di carico stabilizzata (ovvero, il veicolo non sia sottoposto a rigenerazione), è consigliabile che il veicolo abbia completato > 1/3 del chilometraggio fra le rigenerazioni programmate o che sia stato scaricato dall'apparecchiatura di rigenerazione periodica.

Per verificare la conformità alla produzione, il costruttore può assicurare che ciò sia compreso nel dato relativo al coefficiente di evoluzione. In tal caso, il punto 8.2.3.2 del presente regolamento viene sostituito dal punto 6.6.9.3.1 del presente allegato.

6.6.9.3.1.   Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio («x» km, dove x ≤ 3 000 km per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata e x ≤ 15 000 km per i veicoli con motore ad accensione spontanea, e qualora il veicolo si trovi a una distanza > 1/3 fra due rigenerazioni successive), la procedura è la seguente:

a)

le emissioni di inquinante (tipo I) sono misurate a zero e a «x» km sul primo veicolo sottoposto a prova;

b)

il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» km è calcolato per ciascun inquinante:

Formula

Esso potrà essere inferiore a 1,

a)

gli altri veicoli non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono moltiplicate per il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

a)

i valori ad «x» km per il primo veicolo;

b)

i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

Tabella A4a/1

Ciclo di funzionamento urbano elementare al banco dinamometrico (parte 1)

 

Funzionamento

Fase

Accelerazione (m/s2)

Velocità (km/h)

Durata di ciascuna

Progressione tempi (s)

Rapporto da usare con cambio manuale

operazione (s)

fase (s)

1

Minimo

1

0

0

11

11

11

6 s PM + 5 s K1  (1)

2

Accelerazione

2

1,04

0-15

4

4

15

1

3

Velocità costante

3

0

15

9

8

23

1

4

Decelerazione

4

– 0,69

15-10

2

5

25

1

5

Decelerazione a frizione disinnestata

 

– 0,92

10-0

3

 

28

K1  (1)

6

Minimo

5

0

0

21

21

49

16 s PM + 5 s K1  (1)

7

Accelerazione

6

0,83

0-15

5

12

54

1

8

Cambio di velocità

 

 

15

2

 

56

 

9

Accelerazione

0,94

15-32

5

61

2

10

Velocità costante

7

0

32

24

24

85

2

11

Decelerazione

8

– 0,75

32-10

8

11

93

2

12

Decelerazione a frizione disinnestata

 

– 0,92

10-0

3

 

96

K2  (1)

13

Minimo

9

0

0

21

 

117

16 s PM + 5 s K1  (1)

14

Accelerazione

10

0,83

0-15

5

26

122

1

15

Cambio di velocità

 

 

15

2

 

124

 

16

Accelerazione

0,62

15-35

9

133

2

17

Cambio di velocità

 

35

2

135

 

18

Accelerazione

0,52

35-50

8

143

3

19

Velocità costante

11

0

50

12

12

155

3

20

Decelerazione

12

– 0,52

50-35

8

8

163

3

21

Velocità costante

13

0

35

13

13

176

3

22

Cambio di velocità

14

 

35

2

12

178

 

23

Decelerazione

 

– 0,99

35-10

7

 

185

2

24

Decelerazione con frizione disinnestata

– 0,92

10-0

3

188

K2  (1)

25

Minimo

15

0

0

7

7

195

7 s PM (1)


Tabella A4a/2

Ciclo extraurbano (parte 2) per la prova di tipo I

Num. funzionam.

Funzionamento

Fase

Accelerazione (m/s2)

Velocità (km/h)

Durata di ciascuna

Tempo cumulativo (s)

Rapporto da usare con cambio manuale

operazione (s)

fase (s)

1

Minimo

1

0

0

20

20

20

K1  (2)

2

Accelerazione

2

0,83

0-15

5

41

25

1

3

Cambio di velocità

 

15

2

27

4

Accelerazione

0,62

15-35

9

36

2

5

Cambio di velocità

 

35

2

38

6

Accelerazione

0,52

35-50

8

46

3

7

Cambio di velocità

 

50

2

48

8

Accelerazione

0,43

50-70

13

61

4

9

Velocità costante

3

0

70

50

50

111

5

10

Decelerazione

4

– 0,69

70-50

8

8

119

4 s.5 + 4 s.4

11

Velocità costante

5

0

50

69

69

188

4

12

Accelerazione

6

0,43

50-70

13

13

201

4

13

Velocità costante

7

0

70

50

50

251

5

14

Accelerazione

8

0,24

70-100

35

35

286

5

15

Velocità costante (3)

9

0

100

30

30

316

5 (3)

16

Accelerazione (3)

10

0,28

100-120

20

20

336

5 (3)

17

Velocità costante (3)

11

0

120

10

20

346

5 (3)

18

Decelerazione (3)

12

– 0,69

120-80

16

34

362

5 (3)

19

Decelerazione (3)

– 1,04

80-50

8

 

370

5 (3)

20

Decelerazione a frizione disinnestata

1,39

50-0

10

380

K5  (2)

21

Minimo

13

0

0

20

20

400

PM (2)


Tabella A4a/3

Inerzia simulata e requisiti per il carico al banco dinamometrico

Massa di riferimento del veicolo Rm (kg)

Inerzia equivalente

Potenza e forza assorbite dal dinamometro a 80 km/h

Coefficienti della resistenza all'avanzamento su strada

 

kg

kW

N

a (N)

b (N/(km/h)2

RW ≤ 480

455

3,8

171

3,8

0,0261

480 < RW ≤ 540

510

4,1

185

4,2

0,0282

540 < RW ≤ 595

570

4,3

194

4,4

0,0296

595 < RW ≤ 650

625

4,5

203

4,6

0,0309

650 < RW ≤ 710

680

4,7

212

4,8

0,0323

710 < RW ≤ 765

740

4,9

221

5,0

0,0337

765 < RW ≤ 850

800

5,1

230

5,2

0,0351

850 < RW ≤ 965

910

5,6

252

5,7

0,0385

965 < RW ≤ 1 080

1 020

6,0

270

6,1

0,0412

1 080 < RW ≤ 1 190

1 130

6,3

284

6,4

0,0433

1 190 < RW ≤ 1 305

1 250

6,7

302

6,8

0,0460

1 305 < RW ≤ 1 420

1 360

7,0

315

7,1

0,0481

1 420 < RW ≤ 1 530

1 470

7,3

329

7,4

0,0502

1 530 < RW ≤ 1 640

1 590

7,5

338

7,6

0,0515

1 640 < RW ≤ 1 760

1 700

7,8

351

7,9

0,0536

1 760 < RW ≤ 1 870

1 810

8,1

365

8,2

0,0557

1 870 < RW ≤ 1 980

1 930

8,4

378

8,5

0,0577

1 980 < RW ≤ 2 100

2 040

8,6

387

8,7

0,0591

2 100 < RW ≤ 2 210

2 150

8,8

396

8,9

0,0605

2 210 < RW ≤ 2 380

2 270

9,0

405

9,1

0,0619

2 380 < RW ≤ 2 610

2 270

9,4

423

9,5

0,0646

2 610 < RW

2 270

9,8

441

9,9

0,0674

Figura A4a/1

Ciclo di funzionamento per la prova di tipo I

Image

Figura A4a/2

Ciclo urbano elementare per la prova di tipo I

Image

Figura A4a/3

Ciclo extraurbano (parte 2) per la prova di tipo I

Image

(1)  PM = cambio in folle, frizione innestata. K1, K2 = frizione disinnestata con prima o seconda marcia inserita.

(2)  PM = cambio in folle, frizione innestata. K1, K5 = frizione disinnestata con prima o seconda marcia inserita.

(3)  Se il veicolo ha più di cinque marce si possono usare anche altre marce purché si rispettino le raccomandazioni del costruttore.

Appendice 1

Sistema del banco dinamometrico

1.   SPECIFICHE

1.1.   Prescrizioni generali

1.1.1.   Il banco deve consentire di simulare la resistenza all'avanzamento su strada e rientrare in uno dei seguenti due tipi:

a)

banco a curva di assorbimento di potenza definita; le caratteristiche fisiche di questo banco consentono di definire un andamento fisso della curva;

b)

banco a curva di assorbimento di potenza regolabile; su un banco di questo tipo si possono regolare almeno due parametri per modificare l'andamento della curva.

1.1.2.   Per i banchi a simulazione elettrica dell'inerzia si deve dimostrare che essi offrono risultati equivalenti ai sistemi a inerzia meccanica. I metodi per dimostrare tale equivalenza sono descritti nell'appendice 6 del presente allegato.

1.1.3.   Qualora la resistenza totale all'avanzamento su strada non si possa riprodurre al banco tra i valori di 10 e 120 km/h, si raccomanda di usare un banco dinamometrico con le caratteristiche indicate qui di seguito.

1.1.3.1.   La forza assorbita dal freno e dagli attriti interni del banco tra le velocità di 0 e 120 km/h è data dalla seguente formula:

F = (a + b·V2) ± 0,1·F80 (senza che sia negativa)

dove:

F

=

forza totale assorbita dal banco dinamometrico (N),

a

=

valore equivalente alla resistenza al rotolamento (N),

b

=

valore equivalente al coefficiente di resistenza all'aria [N/(km/h)2],

V

=

velocità (km/h),

F80

=

forza alla velocità di 80 km/h (N).

1.2.   Prescrizioni specifiche

1.2.1.   La regolazione del dinamometro deve restare costante nel tempo. Essa non deve provocare vibrazioni percettibili sul veicolo, tali da nuocere al normale funzionamento del medesimo.

1.2.2.   Il banco può avere uno o due rulli. Il rullo anteriore deve trascinare, direttamente o indirettamente, le masse di inerzia e il freno.

1.2.3.   Deve essere possibile misurare e leggere lo sforzo di frenatura indicato con una approssimazione del ±5 %.

1.2.4.   Nel caso dei banchi a curva di assorbimento di potenza definita, l'accuratezza di regolazione a 80 km/h deve essere di ± 5 %. Nel caso dei banchi a curva di assorbimento di potenza regolabile, la regolazione del banco si deve poter adattare alla potenza assorbita su strada con un'approssimazione di ± 5 % a 120, 100, 80, 60 e 40 km/h e di ± 10 % a 20 km/h. Al di sotto di queste velocità, detta regolazione deve conservare un valore positivo.

1.2.5.   L'inerzia totale delle parti rotanti (compresa l'eventuale inerzia simulata) deve essere nota e corrispondere con un'approssimazione di ± 20 kg alla classe di inerzia per la prova.

1.2.6.   La velocità del veicolo deve essere determinata in base alla velocità di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli). Essa deve essere misurata con un'approssimazione di ± 1 km/h a velocità superiori ai 10 km/h.

La distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere misurata in base al movimento di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli).

2.   Procedura di taratura del banco dinamometrico

2.1.   Introduzione

Nel presente punto è descritto il metodo da usare per determinare la forza assorbita da un banco dinamometrico. Per forza assorbita si intende la forza assorbita dagli attriti e quella assorbita dal freno.

Il banco dinamometrico viene lanciato a una velocità superiore alla velocità massima di prova. A quel punto viene disinnestato il dispositivo di lancio e la velocità di rotazione del rullo diminuisce.

L'energia cinetica dei rulli viene dissipata dal freno e dagli attriti. Questo metodo non tiene conto della variazione degli attriti interni dei rulli tra la fase a pieno carico e quella senza carico. Non si tiene neppure conto degli attriti del rullo posteriore quando quest'ultimo è folle.

2.2.   Taratura dell'indicatore di forza a 80 km/h

Per la taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita a 80 km/h si applica la procedura seguente (cfr. anche figura A4a.App1/4):

2.2.1.

Misurare, se non è già stato fatto, la velocità di rotazione del rullo. A tale scopo si può usare una quinta ruota, un contagiri o altro dispositivo.

2.2.2.

Sistemare il veicolo sul banco o applicare un altro metodo per avviare il banco.

2.2.3.

Usare il volano di inerzia o qualsiasi altro sistema per la classe di inerzia da prendere in esame.

Figura A4a.App1/4

Diagramma che indica la forza assorbita dal banco dinamometrico

Image

Legenda:

☐ = F = a + b · V2

• = (a + b · V2) – 0,1 · F80

Δ = (a + b · V2) + 0,1 · F80

2.2.4.

Lanciare il banco a una velocità di 80 km/h.

2.2.5.