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Document 32015D0799

Decisione (UE) 2015/799 del Consiglio, del 18 maggio 2015, che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 127 del 22.5.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/799/oj

22.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/20


DECISIONE (UE) 2015/799 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2015

che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia («la convenzione») dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») è stata adottata il 7 luglio 1995 nel corso della conferenza internazionale convocata dall'IMO a Londra.

(2)

La convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2012.

(3)

La convenzione rappresenta un contributo significativo al settore della pesca a livello internazionale promuovendo la sicurezza delle persone e delle cose in mare, contribuendo pertanto anche alla tutela dell'ambiente marino. È pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano attuate nel più breve tempo possibile.

(4)

La pesca in mare è una delle professioni più pericolose, per cui formazione e qualifiche adeguate sono uno strumento essenziale per ridurre il numero di incidenti. L'imbarco dell'equipaggio a bordo di pescherecci battenti bandiera degli Stati membri non dovrebbe in alcun caso pregiudicare la sicurezza marittima.

(5)

Nell'ambito degli accordi di partenariato con paesi terzi per una pesca sostenibile («accordi»), è importante che l'equipaggio a bordo dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro possieda qualifiche professionali adeguate, comprovate da certificati riconosciuti dallo Stato di bandiera, in modo da rendere possibili le assunzioni alle condizioni stabilite negli accordi. Nell'applicare la convenzione, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell'Unione, compresi possibili effetti negativi sulla conclusione e sull'attuazione degli accordi. I paesi terzi interessati dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad aderire alla convenzione.

(6)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la sicurezza in mare e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché il miglioramento delle qualifiche professionali dell'equipaggio a bordo dei pescherecci. L'Unione sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(7)

La regola 7 del capo I dell'allegato della convenzione rientra nella competenza esclusiva dell'Unione per quanto concerne le norme dell'Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie di equipaggi dei pescherecci e incide sulle norme del trattato e sul diritto derivato dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella misura in cui siano interessati cittadini dell'Unione che possiedono i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo.

(8)

L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.

(9)

Alcuni Stati membri non hanno ancora aderito alla convenzione, mentre altri lo hanno già fatto. Si invitano gli Stati membri che abbiano pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdino navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione o in cui si trovino istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, ad aderire alla convenzione se ancora non lo hanno fatto.

(10)

Finché tutti gli Stati membri che hanno pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdino navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione o istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, non abbiano aderito alla convenzione, ciascuno Stato membro parte della convenzione dovrebbe applicare la flessibilità prevista nella convenzione stessa per garantire la compatibilità giuridica con il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni della regola 10 del capo I dell'allegato della convenzione relativa alle equivalenze, al fine di allineare l'applicazione della convenzione alla direttiva 2005/36/CE.

(11)

Nel riconoscere, conformemente alla direttiva 2005/36/CE, le qualifiche professionali dei lavoratori migranti provenienti da Stati membri che non sono parti della convenzione, ciascuno Stato membro parte della convenzione dovrebbe garantire che le qualifiche professionali dei lavoratori interessati siano state valutate e siano risultate conformi agli standard minimi stabiliti dalla convenzione.

(12)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri ad aderire alla convenzione, nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 7 luglio 1995, per le parti di competenza dell'Unione.

Nel riferire al segretario generale dell'IMO ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, gli Stati membri, se del caso, facendo riferimento alla regola 10 del capo I dell'allegato della convenzione, forniscono informazioni sulle pertinenti disposizioni nazionali relative al riconoscimento dei certificati di competenza degli equipaggi a bordo dei pescherecci coperti dalla convenzione, tenendo conto degli obblighi derivanti dal pertinente diritto dell'Unione relativo al riconoscimento delle qualifiche.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdano navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione, o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, e che ancora non hanno aderito alla convenzione, si impegnano ad adottare le misure necessarie per depositare presso il segretario generale dell'IMO il loro strumento di adesione alla convenzione entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 23 maggio 2017. Entro il 23 maggio 2018 la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui esamina lo stato di avanzamento della procedura di adesione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

M. SEILE


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).


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