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Document 32015R0329
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/329 of 2 March 2015 derogating from Union provisions on animal and public health as regards the introduction into the European Union of food of animal origin destined for EXPO Milano 2015 in Milan (Italy) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015 , recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015 , recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 58 del 3.3.2015, p. 52–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2015
3.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/329 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2015
recante deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano (Italia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in particolare l'articolo 9, secondo comma,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (3), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Italia ospiterà l'esposizione universale «EXPO Milano 2015», che si terrà a Milano dal 1o maggio al 31 ottobre 2015. «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» è il tema al centro della manifestazione. Si prevede che circa 150 paesi parteciperanno a «EXPO Milano 2015» e che, tenuto conto del tema, dovranno essere introdotti nell'Unione prodotti alimentari, anche di origine animale, provenienti da paesi terzi. |
(2) |
L'autorizzazione ad esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto delle preoccupazioni per la sanità pubblica e animale. Non tutti i paesi partecipanti a «EXPO Milano 2015» sono tuttavia pienamente autorizzati a esportare prodotti di origine animale nell'Unione. È quindi opportuno stabilire alcune deroghe alle attuali condizioni sanitarie all'importazione al fine di autorizzare l'introduzione di tali prodotti esclusivamente ai fini dell'utilizzo a «EXPO Milano 2015». |
(3) |
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sanità animale, l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale che comportano un rischio di introduzione di malattie animali nell'Unione, come carni fresche e prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte e altri prodotti di origine animale, è autorizzata solo se sono rispettate tutte le pertinenti garanzie in materia di sanità animale previste dalla normativa dell'Unione sulle importazioni. Lo stesso vale per i prodotti di origine animale in transito nell'Unione a condizione che siano trasportati in un paese terzo. Perché ne siano autorizzati l'importazione o il transito nell'Unione, i prodotti di origine animale devono provenire dai paesi terzi espressamente elencati nella normativa pertinente in materia di sanità animale applicabile alle importazioni ed essere stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti da tale normativa. |
(4) |
Per proteggere lo status dell'Unione in relazione alla sanità animale, solo i prodotti di origine animale che soddisfano le prescrizioni dell'Unione in materia di sanità animale applicabili alle importazioni o al transito dovrebbero quindi essere autorizzati all'introduzione nell'Unione ai fini dell'utilizzo a «EXPO Milano 2015». |
(5) |
Tenuto conto dei rischi legati all'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale non conformi alle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica come pure della necessità di tutelare la salute pubblica, occorre assicurare che tali prodotti siano conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del paese terzo di origine e che siano idonei al consumo umano in tale paese. Ciò comporterebbe gli stessi rischi cui il consumo di tali prodotti esporrebbe i viaggiatori dell'Unione nel paese terzo in questione. Le autorità italiane competenti hanno inoltre fornito garanzie volte ad evitare che i rischi summenzionati possano incidere negativamente sulla salute umana all'interno dell'Unione. |
(6) |
Le autorità italiane devono pertanto provvedere affinché nessun prodotto non conforme sia consumato e commercializzato al di fuori di «EXPO Milano 2015». |
(7) |
Considerati i notevoli rischi per la sanità pubblica connessi ai molluschi bivalvi, l'introduzione nell'Unione di molluschi bivalvi in qualsiasi forma destinati ad «EXPO Milano 2015» dovrebbe essere consentita solo se tali prodotti soddisfano le prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni previste dalla normativa pertinente dell'Unione. Per tale motivo detti prodotti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(8) |
Tenuto conto dei rischi per la sanità pubblica e animale rappresentati dai prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in relazione ai quali, conformemente all'articolo 22 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4), sono state o saranno adottate misure speciali di protezione o di salvaguardia a causa di preoccupazioni per la sanità pubblica e animale, è opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(9) |
Al fine di ridurre i rischi connessi all'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale che non soddisfano tutte le prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, è opportuno che tali prodotti siano oggetto di misure rigorose di controllo, siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini di «EXPO Milano 2015», di modo che si eviti la loro commercializzazione nell'Unione. |
(10) |
Al fine di consentire che possano essere introdotti nell'Unione, evitando nel contempo che siano immessi sul suo mercato, tali prodotti dovrebbero essere vincolati al regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (5) fino a quando non siano stati consumati in loco sul sito di «EXPO Milano 2015» o fino a quando i loro eventuali resti non siano stati smaltiti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) come materiali di categoria 1 o riesportati. Se necessario, prima che tali prodotti siano vincolati al regime di ammissione temporanea, la loro circolazione dal punto in cui sono stati introdotti nell'Unione all'Italia dovrebbe avvenire nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (7). Il consumo o la distruzione di tali prodotti deve essere considerato una riesportazione conformemente all'articolo 582, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(11) |
Per garantire che i prodotti non conformi non siano immessi sul mercato dell'Unione, essi dovrebbero inoltre essere trasportati direttamente a «EXPO Milano 2015» o, se necessario per motivi logistici, trasportati in depositi doganali specificamente riconosciuti secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE per il loro magazzinaggio intermedio prima della consegna finale a «EXPO Milano 2015». |
(12) |
Al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti di origine animale non conformi, le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (8) (in seguito denominato «il sistema TRACES») per registrare i dati pertinenti relativi ai prodotti dal momento della loro introduzione nell'Unione al momento del loro consumo sul sito espositivo di «EXPO Milano 2015» o del loro smaltimento dopo la conclusione della manifestazione. |
(13) |
Al fine di informare il personale e i visitatori di «EXPO Milano 2015» dei possibili rischi derivanti dal consumo di prodotti non conformi e di garantire che tali prodotti non siano consumati e commercializzati al di fuori del sito di «EXPO Milano 2015» a causa dei rischi che possono comportare per la sanità pubblica, le autorità italiane dovrebbero segnalare che determinati prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi non rispettano le norme di sanità pubblica dell'Unione ma solo quelle del relativo paese terzo di origine e che il consumo e la commercializzazione di tali prodotti al di fuori del sito espositivo di «EXPO Milano 2015» sono vietati. |
(14) |
Poiché «EXPO Milano 2015» sarà una manifestazione temporanea, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi solo per un periodo di tempo limitato. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento prevede una deroga alle disposizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale che disciplinano l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale o di alimenti contenenti tali prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015 quale indicato all'allegato I, punto 1 («sito espositivo di EXPO Milano 2015»).
Il presente regolamento non si applica ai molluschi bivalvi di cui all'allegato I, punto 2.1., del regolamento (CE) n. 853/2004 o agli alimenti derivati da tali animali.
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo 22 della direttiva 97/78/CE e in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Prescrizioni relative ai prodotti destinati al sito espositivo di EXPO Milano 2015
Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di prodotti di origine animale o di alimenti contenenti tali prodotti in provenienza da paesi terzi o da stabilimenti a partire dai quali le importazioni nell'Unione di tali prodotti o alimenti contenenti tali prodotti sono vietate a norma della legislazione dell'Unione, esclusivamente ai fini del loro utilizzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015 e a condizione che tali prodotti:
a) |
provengano da un paese terzo che partecipa ufficialmente a EXPO Milano 2015 e siano destinati allo stand espositivo di tale paese terzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015; e |
b) |
siano imballati in contenitori o imballaggi sigillati che non consentono alcuna fuoriuscita del contenuto e siano contrassegnati con la dicitura «for exclusive destination EXPO Milano 2015» (esclusivamente a destinazione EXPO Milano 2015) in rosso e bianco e a caratteri leggibili proporzionati alle dimensione dei medesimi contenitori o imballaggi; e |
c) |
nel caso siano elencati nell'allegato II, soddisfino tutte le seguenti condizioni:
|
d) |
nel caso non siano elencati nell'allegato II, soddisfino tutte le seguenti condizioni:
|
Articolo 3
Introduzione dei prodotti
Le partite di prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
sono introdotte nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE o in eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi, e |
b) |
sono notificate al posto d'ispezione frontaliero di entrata almeno due giorni lavorativi prima del loro arrivo. |
Articolo 4
Compiti del posto d'ispezione frontaliero di entrata e delle autorità doganali competenti
1. Il posto d'ispezione frontaliero di entrata svolge i seguenti compiti:
a) |
esegue un controllo documentario e un controllo d'identità secondo quanto previsto all'articolo 4 della direttiva 97/78/CE; |
b) |
controlla se le partite di prodotti di cui all'articolo 2 provenienti da uno dei paesi terzi che partecipano a EXPO Milano 2015 sono destinate allo stand espositivo di detto paese terzo sul sito espositivo di EXPO Milano 2015; e |
c) |
rilascia un documento veterinario comune di entrata (DVCE) mediante il sistema TRACES, destinato all'unità veterinaria locale TRACES Milano Città IT03603 di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE («unità veterinaria locale Milano Città IT03603») o, nel caso in cui i prodotti siano dapprima spediti a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2, all'unità TRACES competente per tale deposito doganale; |
d) |
provvede affinché le partite siano inviate direttamente al sito espositivo di EXPO Milano 2015 o a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2; |
e) |
autorizza il transito delle partite non disciplinate dall'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (10) a condizione che queste siano inviate direttamente al sito espositivo di EXPO Milano 2015 o a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2; |
f) |
respinge o distrugge i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 2. |
2. Il posto d'ispezione frontaliero di entrata e le autorità doganali competenti assicurano:
a) |
che i prodotti siano vincolati al regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 576, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2454/93 fino a quando non siano stati consumati sul sito espositivo di EXPO Milano 2015 o distrutti secondo quanto previsto all'articolo 7, punti 10 e 11; |
b) |
se necessario, che la circolazione dei prodotti dal punto di entrata nell'Unione all'Italia, prima del vincolo al regime di ammissione temporanea, avvenga nell'ambito del regime di transito esterno di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92. |
Articolo 5
Compiti dei posti d'ispezione frontalieri competenti per i depositi doganali di cui all'allegato I
Se le partite sono state inviate a un deposito doganale di cui all'allegato I, punto 2, i posti d'ispezione frontalieri competenti per i depositi doganali interessati:
a) |
provvedono affinché le partite siano inviate direttamente dal deposito doganale di cui all'allegato I al sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
b) |
provvedono affinché le partite siano trasportate al sito espositivo di EXPO Milano 2015 sotto la supervisione delle autorità competenti in veicoli o contenitori sigillati da tali autorità; |
c) |
provvedono affinché il veterinario ufficiale presso il deposito doganale informi, tramite il sistema TRACES, l'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 dell'arrivo previsto della partita al sito espositivo; |
d) |
annotano e registrano le informazioni ricevute attraverso il sistema TRACES sull'arrivo della partita dall'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 al sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
e) |
registrano i dati di cui all'allegato IV, punto A, in relazione alla partita inviata al sito espositivo di EXPO Milano 2015. |
Articolo 6
Compiti dell'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015
L'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 svolge i seguenti compiti:
a) |
esegue un controllo documentario e un controllo d'identità al momento dell'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 2 al sito espositivo di EXPO Milano 2015 e verifica l'integrità dei sigilli e la corrispondenza tra la partita ricevuta e le informazioni figuranti nel DVCE nel sistema TRACES; |
b) |
assicura che la partita sia effettivamente introdotta nel sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
c) |
informa il posto d'ispezione frontaliero di entrata o il posto d'ispezione frontaliero competente per il deposito doganale di spedizione, mediante il sistema TRACES, dell'arrivo della partita al sito espositivo di EXPO Milano 2015 e dell'integrità della partita in questione; |
d) |
registra tutti i dati di cui all'allegato IV, punto B, riguardanti le partite ricevute; |
e) |
garantisce che gli alimenti siano utilizzati esclusivamente a fini di esposizione e/o degustazione in loco. |
Articolo 7
Compiti dell'unità veterinaria locale Milano Città IT03603 dopo l'arrivo dei prodotti al sito espositivo di EXPO Milano 2015
Una volta che le partite di cui all'articolo 2 sono arrivate al sito espositivo di EXPO Milano 2015, l'unità veterinaria locale Milano Città IT03603:
1) |
mantiene aggiornato il registro di cui all'articolo 6, lettera d), con le informazioni sull'uso delle partite; |
2) |
assicura che le partite non presentino danni o alterazioni evidenti in grado di renderle inadatte all'uso proposto; |
3) |
sequestra e distrugge le partite che, per qualsiasi motivo, non possono essere considerate idonee alla degustazione in loco; |
4) |
identifica, presso lo stand espositivo cui sono destinati i prodotti, una persona responsabile dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2; |
5) |
informa la persona responsabile di cui al punto 4 degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 2; |
6) |
individua tutti i luoghi presso il sito espositivo di EXPO Milano 2015 dove i prodotti della partita saranno esibiti o utilizzati per la degustazione in loco; |
7) |
garantisce la piena rintracciabilità delle partite all'interno del sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
8) |
garantisce che i prodotti siano utilizzati esclusivamente a fini di esposizione o degustazione in loco; |
9) |
assicura che nessun prodotto sia venduto o messo a disposizione dei visitatori e del personale di EXPO Milano 2015 per fini diversi da quelli di esposizione o degustazione in loco; |
10) |
assicura che tutte le partite o le parti delle medesime non utilizzate a fini di esposizione o degustazione in loco siano raccolte e smaltite come materiali di categoria 1 in conformità all'articolo 12, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o riesportate verso un paese terzo entro il 31 dicembre 2015; |
11) |
assicura che i contenitori speciali contenenti le partite o parti delle medesime di cui al punto 10 possano lasciare il sito espositivo di EXPO Milano 2015 soltanto se sono ermeticamente sigillati e destinati a un luogo in cui i materiali saranno smaltiti in conformità all'articolo 12, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 1069/2009 o riesportati verso un paese terzo entro il 31 dicembre 2015; |
12) |
a conclusione di EXPO Milano 2015 ed entro il 31 dicembre 2015, informa le autorità doganali competenti del consumo o dello smaltimento dei prodotti. |
Articolo 8
Obblighi di EXPO 2015 S.p.A. e degli espositori di EXPO Milano 2015
1. EXPO 2015 S.p.A.:
a) |
identifica tutti gli espositori presenti a EXPO Milano 2015 e mette a disposizione delle autorità locali competenti elenchi aggiornati di tali espositori; |
b) |
identifica per ogni espositore una persona responsabile dell'attuazione delle misure previste al paragrafo 2; |
c) |
fornisce un supporto logistico per il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento alle strutture in cui essi possono essere trattati in conformità all'articolo 7, punti 10 e 11. |
2. Gli espositori di EXPO Milano 2015:
a) |
forniscono un supporto logistico alle autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 2; |
b) |
assicurano che l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 sia limitato all'esposizione o alla degustazione in loco; |
c) |
su richiesta e sotto la supervisione delle autorità competenti, forniscono spazi separati e mezzi adeguati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 2 non utilizzati per l'esposizione o la degustazione in loco; |
d) |
informano le autorità competenti di qualsiasi violazione o eventuale imminente violazione connessa all'attuazione delle misure stabilite nel presente paragrafo; |
e) |
assicurano che tutti i prodotti di cui all'articolo 2 non utilizzati per l'esposizione o la degustazione in loco siano registrati e smaltiti conformemente all'articolo 7, punti 10 e 11. |
Articolo 9
Informazioni ai visitatori e al personale di EXPO Milano 2015
1. L'autorità italiana competente provvede affinché al personale e ai visitatori di EXPO Milano 2015 siano rese visibili almeno le seguenti informazioni nei locali di EXPO Milano 2015 in cui i prodotti di cui all'articolo 2 sono offerti al pubblico o utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari da offrire al pubblico:
«Questo alimento contiene prodotti di origine animale provenienti da paesi extra-UE e rispetta unicamente le norme di sanità pubblica di tali paesi. Il consumo e la distribuzione di tali prodotti sono vietati al di fuori del sito espositivo di EXPO Milano 2015»
2. EXPO 2015 S.p.A. mette a disposizione delle autorità italiane competenti gli strumenti e gli spazi necessari per rendere visibili le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 1o marzo 2015 al 31 ottobre 2015.
L'articolo 7, punti 10 e 11, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) ed e), continuano tuttavia ad applicarsi fino a quando tutti i prodotti di cui all'articolo 2, o parti di essi, introdotti a norma del presente regolamento siano stati smaltiti conformemente al disposto di tali articoli entro il 31 dicembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(4) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).
(5) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(7) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(8) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
(9) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
(10) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
ALLEGATO I
1) Sito espositivo di EXPO Milano 2015
Il sito espositivo di EXPO Milano 2015 (TRACES LVU: Milano Città IT03603)
2) Depositi doganali autorizzati
I depositi doganali autorizzati a norma degli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE dalle autorità italiane competenti e pubblicati sul sito web ufficiale del ministero della Salute italiano:
http://www.salute.gov.it
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera c), punti i) e ii)
Descrizione dei prodotti (1) |
Atti giuridici dell'Unione, comprese le prescrizioni da applicare in materia di transito e i modelli di certificati veterinari da utilizzare |
Carni |
Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato III Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato XI Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (4), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato III |
Preparazioni di carni |
Decisione 2000/572/CE della Commissione (5), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato III |
Prodotti a base di carne |
Decisione 2007/777/CE della Commissione (6), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato IV |
Latte e prodotti a base di latte |
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (7), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato II, parte 3 |
Prodotti composti |
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (8), compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato II |
Uova e ovoprodotti |
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui al suo allegato XI |
Prodotti dell'acquacoltura |
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (9), compreso il modello di certificato veterinario di cui all'appendice IV del suo allegato VI |
(1) I prodotti di cui alla prima colonna della tabella rientrano nel campo di applicazione dei corrispondenti atti dell'Unione elencati nella seconda colonna.
(2) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).
(5) Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).
(6) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(7) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).
ALLEGATO III
Modello di certificato per i prodotti di origine animale o gli alimenti contenenti tali prodotti, destinati a essere spediti a EXPO Milano 2015
ALLEGATO IV
Dati di cui all'articolo 5, lettera e), e all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 7, punto 1)
A. Dati da registrarsi presso i depositi doganali a cura del posto d'ispezione frontaliero competente in conformità all'articolo 5, lettera e)
I seguenti dati sono registrati in conformità all'articolo 5, lettera e):
1) |
data di arrivo al deposito doganale; |
2) |
descrizione dei prodotti; |
3) |
quantità; |
4) |
paese terzo di origine; |
5) |
posto di ispezione frontaliero UE (PIF) di entrata; |
6) |
numero del documento veterinario comune di entrata (DVCE) generato dal sistema TRACES e rilasciato presso il PIF di entrata; |
7) |
numero del sigillo posto dalle autorità sanitarie del paese terzo di origine [articolo 2, lettera b)] e riportato nel certificato sanitario specifico che accompagna le partite di cui all'allegato III del presente regolamento; |
8) |
numero del documento doganale di trasporto con cui le partite sono trasportate dal PIF di entrata al deposito doganale autorizzato; |
9) |
dati di contatto della persona responsabile della partita; |
10) |
data di uscita della partita (o di parte della partita) dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
11) |
numero del documento doganale di trasporto della partita (o di parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
12) |
natura della partita (o di parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
13) |
quantità della partita (o di parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
14) |
numero del DVCE rilasciato per la partita (o parte della partita) spedita dai depositi doganali autorizzati a destinazione del sito espositivo di EXPO Milano 2015. |
B. Dati da registrarsi presso le strutture interne di EXPO Milano 2015 in conformità all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 7, punto 1
I seguenti dati sono registrati in conformità all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 7, punto1:
1) |
data di arrivo al sito espositivo di EXPO Milano 2015; |
2) |
descrizione dei prodotti; |
3) |
quantità; |
4) |
paese terzo di origine; |
5) |
posto di ispezione frontaliero UE (PIF) di entrata o depositi doganali autorizzati da cui i prodotti sono spediti al sito espositivo di EXPO Milano 2015 (se del caso); |
6) |
numero del documento veterinario comune di entrata (DVCE) generato dal sistema TRACES e rilasciato dal PIF di entrata o numero del nuovo DVCE rilasciato dai depositi doganali autorizzati per la partita spedita al sito espositivo di EXPO Milano 2015 (se del caso); |
7) |
numero del documento doganale di trasporto della partita (o parte della partita) spedita al sito espositivo di EXPO Milano 2015 dal PIF di entrata o dai depositi doganali autorizzati; |
8) |
numero del sigillo posto dalle autorità doganali e sanitarie del PIF di entrata o dalle autorità doganali e sanitarie del PIF competente per i depositi doganali autorizzati (se del caso); |
9) |
quantità di prodotti della partita già utilizzati ai fini di EXPO Milano 2015 (vale a dire per esposizione o degustazione in loco); |
10) |
quantità rimanente non ancora utilizzata. |