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Document 32014R1100

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2014 della Commissione, del 17 ottobre 2014 , che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2015 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

OJ L 300, 18.10.2014, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1100/oj

18.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1100/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2014

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2015 nell'ambito dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, superiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2015. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di esportazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione sono, per alcuni gruppi di prodotti e contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili per l'anno contingentale 2015. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle quantità richieste fissando un coefficiente di attribuzione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1187/2009.

(4)

Tenuto conto del termine previsto all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la fissazione dei coefficienti di attribuzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 del medesimo allegato.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.

Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, da ripartire tra i richiedenti mediante l'applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 del suddetto allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativi disponibili per il 2015

(in kg)

Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1

Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

0,3350820

 

16-Uruguay

3 446 000

0,1897723

 

7

Blue Mould

17-Uruguay

350 000

0,0910273

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050 000

0,2367531

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100 000

0,2110757

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025 000

0,1326998

 

22

Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

 

4,9125750

22-Uruguay

380 000

 

12,6666666

25

Swiss or Emmentaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

 

1,6433382

25-Uruguay

2 420 000

 

2,0166666


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