EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0488

Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 138, 13.5.2014, p. 75–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/488/oj

13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/75


REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi per il cadmio in diversi prodotti alimentari.

(2)

Il 30 gennaio 2009 il gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo di esperti scientifici CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sul cadmio negli alimenti (3). In tale parere l'EFSA ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo per il cadmio. Nel proprio documento «Statement on tolerable weekly intake for cadmium» (4) l'EFSA ha tenuto conto della valutazione del rischio svolta recentemente dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA) (5) e ha confermato per la TWI il valore di 2,5 μg/kg di peso corporeo.

(3)

Nel proprio parere scientifico sul cadmio negli alimenti, il gruppo di esperti CONTAM ha concluso che l'esposizione alimentare media al cadmio nei paesi europei è prossima o leggermente superiore alla TWI di 2,5 μg/kg di peso corporeo. Alcuni sottogruppi della popolazione possono presentare un valore superiore alla TWI e pari a circa il doppio della stessa. Il gruppo di esperti CONTAM ha inoltre concluso che, sebbene sia improbabile il verificarsi di effetti negativi sulla funzionalità renale in un individuo esposto a tale livello, l'esposizione al cadmio tra la popolazione andrebbe comunque ridotta.

(4)

Secondo il parere scientifico sul cadmio negli alimenti del gruppo di esperti CONTAM, i gruppi di alimenti che contribuiscono in modo prevalente all'esposizione alimentare al cadmio, principalmente a seguito del consumo elevato, sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli ortaggi, la frutta a guscio e le leguminose, le radici amilacee o le patate e la carne e i prodotti a base di carne. Le maggiori concentrazioni di cadmio si sono riscontrate in prodotti quali le alghe marine, il pesce e i frutti di mare, il cioccolato e gli alimenti per usi dietetici speciali, nonché in funghi, semi oleosi e frattaglie commestibili.

(5)

In una valutazione riveduta dell'esposizione, svolta dall'EFSA nella propria relazione scientifica «Cadmium dietary exposure in the European population» (6) con l'ausilio della nuova banca dati sintetica sui consumi alimentari, che contiene dati quantitativi aggiornati sui consumi alimentari nei diversi Stati membri e nelle diverse fasce di età della popolazione, sono presentate informazioni più particolareggiate per fascia di età sui prodotti alimentari specifici che contribuiscono all'esposizione. Per gli adulti l'esposizione è riconducibile soprattutto a radici amilacee e tuberi, cereali e alimenti a base di cereali, ortaggi e derivati. Per i bambini e gli adolescenti le fonti principali di esposizione sono radici amilacee e tuberi, cereali e alimenti a base di cereali e zuccheri e dolciumi, mentre per i lattanti e i bambini in tenera età l'apporto proviene in prevalenza da radici amilacee e tuberi, cereali e alimenti a base di cereali, ortaggi e derivati, latte e prodotti caseari e alimenti per lattanti e bambini piccoli. La valutazione riveduta dell'esposizione indica che l'esposizione totale è il risultato non di pochi alimenti di grande impatto ma dell'effetto cumulativo di molteplici gruppi di cibi.

(6)

Sono stati stabiliti tenori massimi per il cadmio in un ampio numero di alimenti. compresi i cereali, gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari. Per alcuni alimenti che hanno un ruolo importante nell'esposizione di determinati gruppi di popolazione (cioccolato e prodotti a base di cacao, alimenti per lattanti e bambini) non sono ancora stati stabiliti tenori massimi. Risulta quindi necessario stabilire tenori massimi di cadmio per tali alimenti.

(7)

I tenori massimi dei contaminanti vengono stabiliti sulla base del principio del livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) sia per i prodotti per i quali sono già stati stabiliti tenori massimi per il cadmio (quali gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari), sia per i prodotti per i quali i tenori massimi vengono introdotti (quali i prodotti a base di cacao e cioccolato) con l'ausilio dei dati di occorrenza e dei modelli di consumo alimentare dei cittadini dell'Unione europea.

(8)

Il cioccolato e il cacao in polvere venduti al consumatore finale possono contenere alti tenori di cadmio e costituiscono una fonte importante di esposizione umana. Sono consumati frequentemente dai bambini, ad esempio sotto forma di cioccolato o di cacao zuccherato in polvere impiegato nelle bevande a base di cacao. Nel definire i tenori massimi per il cadmio andrebbero considerati i dati di occorrenza per i diversi tipi di cioccolato e di cacao in polvere venduti al consumatore finale. Poiché nei prodotti a base di cacao il tenore di cadmio è correlato al contenuto di cacao, è opportuno stabilire tenori massimi di cadmio differenti per prodotti che contengono percentuali diverse di cacao. Tale approccio dovrebbe garantire che i tenori massimi possano essere rispettati anche da tipi di cioccolato che contengono una maggiore percentuale di cacao.

(9)

In alcune regioni di paesi produttori di cacao i tenori di cadmio nel suolo possono essere elevati per motivi naturali. Di conseguenza, nello stabilire i tenori massimi per il cadmio andrebbero tenuti presenti i dati di occorrenza per i prodotti a base di cacao e cioccolato provenienti da paesi con tenori elevati di cadmio nel suolo.

(10)

Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contribuiscono in misura notevole all'esposizione al cadmio di neonati e bambini in tenera età. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento prodotti a partire da isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino, possono contenere tenori di cadmio superiori a quelli dei prodotti ricavati dal latte, in quanto i semi di soia assorbono naturalmente il cadmio dal suolo. Gli alimenti per lattanti a base di soia costituiscono però un'alternativa importante per i lattanti affetti da intolleranza al lattosio; occorre quindi assicurarne la disponibilità sul mercato in quantità sufficiente. È quindi opportuno stabilire un tenore massimo superiore per i prodotti a base di soia.

(11)

Gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia costituiscono una fonte importante di esposizione al cadmio per i lattanti e i bambini in tenera età. Occorre quindi stabilire un tenore massimo particolare per il cadmio per gli alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e per la prima infanzia.

(12)

Si potrebbe conseguire la riduzione dell'esposizione di un gruppo di consumatori molto vulnerabile mediante l'istituzione di un tenore massimo per certe categorie di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare (ad esempio, alimenti per lattanti destinati a fini medici speciali). In assenza tuttavia di dati atti a giustificare tale tenore massimo, andrebbero raccolti dati di occorrenza in previsione della possibile istituzione di un tenore massimo specifico in futuro.

(13)

Per determinati ortaggi (salsefrica, pastinaca, sedano, rafano) il rispetto dei tenori massimi attuali è difficile e i dati di occorrenza forniti dagli Stati membri indicano che i livelli di fondo naturali sono più elevati e paragonabili a quelli del sedano rapa. Dato che tali alimenti sono consumati in quantità limitate e gli effetti sull'esposizione umana sono trascurabili, è opportuno aumentare i tenori massimi di cadmio per pastinaca, salsefrica, sedano e rafano portandoli al livello vigente per il sedano rapa.

(14)

Determinate specie ittiche sono attualmente esenti dal tenore massimo predefinito per il pesce, pari a 0,05 mg/kg. Per le specie palamita bianca (Sarda sarda), sarago fasciato comune (Diplodus vulgaris), anguilla (Anguilla anguilla), cefalo (Mugil labrosus labrosus), suro o sugarello (Trachurus species), luvaro o pesce imperatore (Luvarus imperialis), sardine del genere Sardinops (Sardinops species) e sogliola cuneata (Dicologoglossa cuneata), i nuovi dati di occorrenza indicano che l'esenzione non è più necessaria e che il tenore massimo predefinito può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca. Non sono quindi più necessari tenori massimi specifici per tali specie ittiche.

(15)

Per le specie tombarello (Auxis species), acciuga (Engraulis species) e pesce spada (Xiphias gladius) i nuovi dati di occorrenza indicano che un tenore massimo inferiore può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca. I tenori massimi per tali specie ittiche andrebbero quindi corretti.

(16)

Per le specie sardina (Sardina pilchardus) e Sicyopterus lagocephalus i dati di occorrenza indicano che il rispetto dei tenori massimi attuali è difficile in quanto i livelli di fondo naturali possono essere superiori. Per entrambe le specie il consumo è basso e ha effetti trascurabili sull'esposizione umana. È quindi opportuno stabilire per queste due specie ittiche tenori massimi più elevati per assicurare l'approvvigionamento del mercato.

(17)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(18)

È opportuno concedere agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare il tempo per adattarsi ai nuovi tenori massimi stabiliti dal presente regolamento per i prodotti a base di cacao e per gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia. La data di applicazione dei tenori massimi di cadmio per tali prodotti alimentari andrebbe pertanto differita.

(19)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   I tenori massimi di cadmio di cui ai punti 3.2.19 e 3.2.20 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2015 possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.

2.   I tenori massimi di cadmio di cui al punto 3.2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima del 1o gennaio 2019 possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cadmium in food (Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sul cadmio negli alimenti). EFSA Journal (2009) 980, 1-139.

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), Scientific Opinion on tolerable weekly intake for cadmium (Parere scientifico sulla dose settimanale tollerabile per il cadmio). EFSA Journal 2011; 9(2):1975. [19 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1975. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(5)  WHO Food Additives Series 64, 73a riunione del comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (CMEAA), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2011.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Cadmium dietary exposure in the European population (L'esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea). EFSA Journal 2012; 10(1):2551. [37 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2551. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

La parte 3.2 (Cadmio) è sostituita dalla seguente:

«3.2

Cadmio

 

3.2.1

Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a radice e tubero, ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, ortaggi a stelo, funghi e alghe (27)

0,050

3.2.2

Ortaggi a radice e tubero (esclusi sedano rapa, pastinaca, salsefrica e rafano), ortaggi a stelo (escluso il sedano) (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate

0,10

3.2.3

Ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, sedano, sedano rapa, pastinaca, salsefrica, rafano e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20

3.2.4

Funghi, esclusi quelli elencati al punto 3.2.3 (27)

1,0

3.2.5

Cereali, esclusi fumento e riso

0,10

3.2.6

Chicchi di frumento, grani di riso

Crusca di frumento e germi di frumento destinati al consumo diretto

Semi di soia

0,20

3.2.7

Prodotti specifici a base di cacao e cioccolato elencati di seguito (49)

 

Cioccolato al latte contenente < 30 % di sostanza secca totale di cacao

0,10 a partire dal 1o gennaio 2019

Cioccolato contenente < 50 % di sostanza secca totale di cacao; cioccolato al latte contenente ≥ 30 % di sostanza secca totale di cacao

0,30 a partire dal 1o gennaio 2019

Cioccolato contenente ≥ 50 % di sostanza secca totale di cacao;

0,80 a partire dal 1o gennaio 2019

Cacao in polvere venduto al consumatore finale o presente come ingrediente nel cacao zuccherato in polvere venduto al consumatore finale (bevande al cacao)

0,60 a partire dal 1o gennaio 2019

3.2.8

Carni (escluse le frattaglie) di bovini, ovini, suini e pollame (6)

0,050

3.2.9

Carne di cavallo, escluse le frattaglie (6)

0,20

3.2.10

Fegato di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6)

0,50

3.2.11

Reni di bovini, ovini, suini, pollame e cavallo (6)

1,0

3.2.12

Muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate ai punti 3.2.13, 3.2.14 e 3.2.15

0,050

3.2.13

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24) (25):

sgombro (Scomber species), tonno e tonnetto (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species), Sicyopterus lagocephalus

0,10

3.2.14

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24) (25):

tombarello (Auxis species)

0,15

3.2.15

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24) (25):

 

acciuga (Engraulis species)

 

pesce spada (Xiphias gladius)

 

sardina (Sardina pilchardus)

0,25

3.2.16

Crostacei (26): muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura), muscolo delle appendici

0,50

3.2.17

Molluschi bivalvi (26)

1,0

3.2.18

Cefalopodi (senza visceri) (26)

1,0

3.2.19

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, (8) (29)

 

alimenti in polvere per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,010 a partire dal 1o gennaio 2015

alimenti liquidi per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino

0,005 a partire dal 1o gennaio 2015

alimenti in polvere per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,020 a partire dal 1o gennaio 2015

alimenti liquidi per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino

0,010 a partire dal 1o gennaio 2015

3.2.20

Alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini (3) (29)

0,040 a partire dal 1o gennaio 2015

3.2.21

Integratori alimentari (39) esclusi gli integratori alimentari elencati al punto 3.2.22

1,0

3.2.22

Integratori alimentari (39) composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

3,0»

2)

nella nota (26) è aggiunta la seguente frase: «Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade».

3)

È aggiunta la nota seguente:

«(49)

Per prodotti specifici a base di cacao e cioccolato si applicano le definizioni di cui all'allegato I, parte A, punti 2, 3 e 4 della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19)».


Top