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Document 32014R0480

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

OJ L 138, 13.5.2014, p. 5–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/oj

13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 37, paragrafo 13, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, l'articolo 41, paragrafo 3, l'articolo 42, paragrafi 1 e 6, l'articolo 61, paragrafo 3, l'articolo 68, paragrafo 1, l'articolo 101, l'articolo 125, paragrafi 8 e 9, l'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e l'articolo 144, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Nella parte II, il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano ora nell'ambito di un quadro comune («fondi strutturali e di investimento europei» o «fondi SIE»). Inoltre la parte III dello stesso regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano al FEASR e al FEAMP, mentre la parte IV dello stesso regolamento reca disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Il presente regolamento stabilisce pertanto disposizioni applicabili a tutti i fondi SIE, nonché disposizioni applicabili esclusivamente al FESR e al Fondo di coesione o al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP.

(2)

È necessario stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria che la Commissione può applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità compresa nei programmi finanziati dai fondi SIE.

(3)

Dette rettifiche finanziarie possono essere applicate soltanto se è contemporaneamente soddisfatta una serie di condizioni. Il livello di rettifica finanziaria dovrebbe essere definito sulla base di tassi forfettari correlati a un coefficiente calcolato in rapporto al livello di completamento materiale dell'operazione e di assorbimento finanziario. I fattori esterni — diversi dai fattori che escludono la rettifica finanziaria — che abbiano contribuito a carenze gravi nel raggiungimento entro il 2023 dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbero essere valutati caso per caso e potrebbero giustificare un tasso di rettifica più basso di quello altrimenti applicabile sulla base del coefficiente.

(4)

Nelle disposizioni sui criteri di determinazione del livello delle rettifiche finanziarie da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, dovrebbe essere trattata separatamente la dotazione speciale riservata all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

(5)

Norme specifiche dovrebbero chiarire le disposizioni relative all'acquisto di terreni con il supporto di strumenti finanziari.

(6)

Un quadro coerente che associ in un'unica operazione le sovvenzioni di supporto tecnico e uno strumento finanziario impone che ciò sia consentito unicamente ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale.

(7)

Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire i criteri di selezione di detti organismi e il loro ruolo, le loro competenze e le loro responsabilità.

(8)

Per garantire una sana gestione finanziaria degli strumenti finanziari che forniscono garanzie, i contributi erogati dai programmi dovrebbero essere calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi, tenendo conto di un opportuno coefficiente di moltiplicazione.

(9)

Per garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari avvenga in conformità al diritto applicabile, è opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla gestione e al controllo, audit compreso, di tali strumenti.

(10)

Per garantire una sana gestione finanziaria dei contributi del programma agli strumenti finanziari, le eventuali revoche di tali contributi dovrebbero opportunamente riflettersi nelle pertinenti domande di pagamento.

(11)

Per garantire un calcolo coerente degli abbuoni di interesse e degli abbuoni delle commissioni di garanzia capitalizzati ammissibili, è opportuno stabilire norme specifiche per tale calcolo.

(12)

Per promuovere un'assegnazione rapida ed efficiente dei fondi all'economia reale e una sana gestione finanziaria, garantendo nel contempo una remunerazione ragionevole degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è opportuno stabilire i criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

(13)

In conformità al principio di sana gestione finanziaria, nel calcolo del contributo pubblico si dovrebbe tener conto delle entrate generate dalle operazioni.

(14)

È necessario stabilire il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di un'operazione tenendo conto dei periodi di riferimento applicabili al settore dell'operazione, della redditività normalmente attesa per il tipo di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o della regione interessati.

(15)

È opportuno fissare i periodi di riferimento per settore sulla base dei dati storici, registrati e conservati, relativi ai progetti generatori di entrate del periodo di programmazione 2007-2013.

(16)

È necessario definire i costi e le entrate da considerare nel calcolo delle entrate nette attualizzate e le condizioni per determinare un valore residuo e il tasso di attualizzazione finanziaria.

(17)

La proposta di un tasso di attualizzazione del 4 % come parametro indicativo di riferimento dovrebbe basarsi sull'attuale tasso di rendimento a lungo termine di un portafoglio internazionale di investimenti, calcolato come rendimento medio delle attività del 3 % aumentato dell'1 %, percentuale quest'ultima che corrisponde al calo subito dal rendimento medio dei titoli di Stato a lungo termine nel territorio dell'Unione successivamente alla fissazione del tasso di attualizzazione finanziaria per il periodo di programmazione 2007-2013.

(18)

Il principio «chi inquina paga» impone che i costi ambientali dell'inquinamento e della prevenzione siano sostenuti dai responsabili dell'inquinamento e che i metodi di addebito riflettano tutti i costi, compresi quelli di capitale e dei servizi ambientali, i costi ambientali dell'inquinamento e delle misure preventive attuate e i costi legati alla scarsità delle risorse utilizzate.

(19)

Per ridurre gli oneri amministrativi, si dovrebbe consentire ai beneficiari, per il calcolo dei costi indiretti, di utilizzare i metodi esistenti e i tassi corrispondenti stabiliti nell'ambito di altre politiche dell'Unione, laddove si tratti di operazioni e beneficiari di tipo simile.

(20)

Per garantire che le operazioni sostenute dai fondi SIE per le quali è ammessa, relativamente ai costi indiretti, l'applicazione di un tasso forfettario stabilito nell'ambito di altre politiche dell'Unione siano simili alle operazioni finanziate nell'ambito di tali altre politiche, occorre definire le categorie di intervento e le priorità o misure d'investimento in cui esse rientrano.

(21)

È opportuno stabilire la metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti. L'analisi della qualità a cura di esperti indipendenti costituisce un requisito preliminare per la presentazione di un grande progetto alla Commissione da parte di uno Stato membro secondo la procedura di notifica di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(22)

Lo Stato membro che decida di ricorrere alla procedura di notifica dovrebbe stabilire se il grande progetto debba essere valutato da esperti indipendenti, supportati dall'assistenza tecnica della Commissione, oppure da altri esperti indipendenti d'intesa con la Commissione.

(23)

La capacità, la competenza e l'imparzialità degli esperti indipendenti incaricati dell'analisi della qualità dei grandi progetti sono alcuni dei principali fattori da cui dipendono la buona qualità e l'affidabilità dell'esito dell'analisi. È quindi opportuno fissare alcuni criteri relativi agli esperti indipendenti in modo da garantire che la loro attività di analisi della qualità sia affidabile e di elevato livello qualitativo. Tutti gli esperti indipendenti dovrebbero soddisfare questi requisiti, indipendentemente dal fatto che nella loro attività siano supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione o dall'assistenza tecnica di uno Stato membro. Prima di ricercare l'intesa della Commissione sulla scelta degli esperti indipendenti lo Stato membro dovrebbe farsi carico di verificare che gli esperti indipendenti soddisfino questi requisiti.

(24)

Considerato che soltanto i grandi progetti giudicati positivamente dagli esperti indipendenti possono essere selezionati per essere presentati alla Commissione mediante la procedura di notifica, occorre fissare criteri chiari al riguardo. È necessario inoltre delineare le fasi del processo di analisi e i relativi parametri di valutazione della qualità, al fine di garantire che l'analisi della qualità di tutti i grandi progetti si fondi sullo stesso approccio metodologico e sia eseguita in modo da contribuire al miglioramento della qualità dei grandi progetti sottoposti ad analisi.

(25)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 impone all'autorità di gestione di istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti. È necessario quindi redigere un elenco dei dati da registrare e conservare in tale sistema.

(26)

Alcuni dati sono pertinenti soltanto per determinati tipi di operazioni o per alcuni fondi SIE; è pertanto opportuno specificare l'applicabilità delle prescrizioni in materia di dati. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabiliscono prescrizioni specifiche da prendere in considerazione per quanto riguarda la registrazione e la conservazione dei dati su singoli partecipanti a operazioni finanziate dal FSE.

(27)

L'elenco dei dati dovrebbe tener conto degli obblighi relativi alla predisposizione di relazioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, in modo da garantire che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza, compresi quelli necessari per preparare le domande di pagamento, i conti e le relazioni sullo stato di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di procedere agevolmente alla loro aggregazione e riconciliazione. Nella compilazione dell'elenco si dovrebbe tenere conto del fatto che determinati dati di base in formato elettronico relativi alle operazioni sono necessari per garantire un'efficace gestione finanziaria delle operazioni e il rispetto dell'obbligo di pubblicare informazioni di base relative alle operazioni. Per programmare e svolgere efficacemente le verifiche e l'attività di audit sono necessari alcuni altri dati.

(28)

L'elenco dei dati da registrare e conservare dovrebbe lasciare impregiudicate le caratteristiche tecniche o la struttura dei sistemi informatizzati istituiti dalle autorità di gestione e non dovrebbe predeterminare il formato dei dati registrati e conservati, salvo espresse indicazioni contenute nel presente regolamento. L'elenco dei dati dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati gli strumenti attraverso i quali i dati vengono inseriti o generati all'interno del sistema; in alcuni casi i dati compresi nell'elenco possono comportare l'inserimento di valori multipli. È tuttavia necessario stabilire alcune norme sulla natura di questi dati, per garantire che l'autorità di gestione possa adempiere le proprie funzioni in materia di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, anche laddove ciò imponga il trattamento dei dati su singoli partecipanti.

(29)

Per consentire il controllo e l'audit della spesa effettuata nell'ambito dei programmi operativi è necessario stabilire i criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata.

(30)

In relazione all'attività di audit condotta a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 è necessario stabilire che la Commissione e gli Stati membri devono impedire qualsiasi divulgazione o accesso non autorizzati a dati personali e occorre precisare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(31)

L'autorità di audit ha la responsabilità degli audit delle operazioni. Per garantire che l'ambito e l'efficacia degli audit siano adeguati e che essi vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit dovrebbero rispettare.

(32)

È necessario fissare nel dettaglio la base di campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit cui l'autorità di audit dovrebbe attenersi in sede di definizione o approvazione del metodo di campionamento, anche per quanto concerne la definizione dell'unità di campionamento, alcuni criteri tecnici da applicare al campione e, se necessario, i fattori da considerare ai fini dell'acquisizione di ulteriori campioni.

(33)

L'autorità di audit dovrebbe redigere il parere di audit sui conti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che gli audit sui conti abbiano un ambito e contenuti adeguati e vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che detti audit dovrebbero soddisfare.

(34)

Per garantire certezza del diritto e parità di trattamento di tutti gli Stati membri nell'applicazione delle rettifiche finanziarie nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario stabilire i criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, definire le principali fattispecie di tali carenze e i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

(35)

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1303/2013:

a)

disposizioni che integrano la parte II di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP (di seguito «fondi SIE»), per quanto riguarda:

i)

i criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

ii)

la disciplina degli strumenti finanziari relativamente ai seguenti profili:

norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari,

norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari,

norme relative alla gestione e al controllo di determinati strumenti finanziari, inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit,

norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento,

norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia,

norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché norme per il rimborso dei costi e delle commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito;

iii)

il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento;

iv)

il tasso forfettario per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione;

b)

disposizioni che integrano la parte III di tale regolamento, applicabili al FESR e al Fondo di coesione, riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità dei grandi progetti;

c)

disposizioni che integrano la parte IV di tale regolamento, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, per quanto riguarda:

i)

le norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito dall'autorità di gestione;

ii)

i requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari;

iii)

l'ambito e i contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni;

iv)

le norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione;

v)

le norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

CAPO II

DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE II DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AI FONDI SIE

SEZIONE I

Criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

[Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Articolo 2

Determinazione del livello di rettifica finanziaria

[Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un tasso forfettario determinato sulla base del rapporto tra la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento («coefficiente di realizzazione/assorbimento»).

2.   Il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato secondo le seguenti modalità:

a)

il valore finale ottenuto per ciascun indicatore di output e per ciascuna fase di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale;

b)

si calcola la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %;

c)

il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %;

d)

la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità.

3.   Se una priorità ricade in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato separatamente per ciascun fondo SIE e/o per ciascuna categoria di regioni.

Articolo 3

Livello di rettifica finanziaria

[Articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Il livello di rettifica finanziaria è fissato come segue:

a)

nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65 % ma pari o superiore al 60 %, si applica un tasso forfettario del 5 %;

b)

nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60 % ma pari o superiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 10 %;

c)

nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 25 %.

2.   Il tasso forfettario è applicato al contributo del fondo SIE determinato sulla base delle spese dichiarate dallo Stato membro nell'ambito della priorità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, previa applicazione di eventuali altre rettifiche finanziarie.

Per le priorità che ricadono in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il tasso forfettario è applicato a ciascun fondo SIE e/o a ciascuna categoria di regioni.

3.   I fattori esterni, diversi da quelli citati all'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che contribuiscono a una carenza grave nel raggiungimento dei target finali, sono considerati caso per caso. La rettifica forfettaria di cui al paragrafo 1 può essere ridotta nella misura massima del 50 % tenendo conto dell'incidenza attribuita a tali fattori sulla carenza grave.

4.   Laddove l'applicazione del tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 1 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.

SEZIONE II

Strumenti finanziari

Articolo 4

Norme specifiche in materia di acquisto di terreni

[Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEASR possono sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo non superiore al 10 % del contributo del programma erogato al destinatario finale. Nel caso delle garanzie, tale percentuale si applica all'importo del prestito sottostante o degli altri strumenti di rischio.

2.   Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano, il limite di cui al paragrafo 1 è del 20 %.

3.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità di gestione può derogare ai limiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per operazioni a tutela dell'ambiente.

Articolo 5

Combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari

[Articolo 37, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Le sovvenzioni di supporto tecnico possono essere associate a strumenti finanziari in una singola operazione a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 soltanto ai fini della preparazione tecnica del futuro investimento a beneficio del destinatario finale che sarà sostenuto attraverso tale operazione.

Articolo 6

Norme specifiche sul ruolo, sulle competenze e sulle responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari

[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. Essi provvedono a che:

a)

i destinatari finali che ricevono sostegno dagli strumenti finanziari siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;

b)

i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, dall'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per il FEASR e da un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 per il FEAMP (di seguito «regolamento FEAMP»);

c)

gli strumenti finanziari forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza;

d)

la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, richiamato all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sia proporzionata ai rischi assunti da tali investitori e limitata al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.

2.   Dato che la responsabilità finanziaria diretta dell'autorità di gestione nei confronti degli organismi che attuano gli strumenti finanziari o dei destinatari finali e la sua responsabilità per qualsiasi altro debito od obbligazione dello strumento finanziario non può superare l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario a norma dei pertinenti accordi di finanziamento, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari garantiscono che l'autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.

3.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari sono responsabili del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non sono tuttavia responsabili del rimborso degli importi di cui al primo comma a condizione che dimostrino che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di fondi, al livello degli intermediari finanziari o dei destinatari finali;

b)

gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno rispettato il paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità;

c)

gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 7

Criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari

[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:

a)

diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;

b)

adeguata solidità economica e finanziaria;

c)

adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;

d)

esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;

e)

uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

f)

accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

2.   Nel selezionare un organismo di cui al paragrafo 1, l'autorità di gestione tiene in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui seguenti criteri:

a)

validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi;

b)

livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo;

c)

termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa;

d)

capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma;

e)

capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente;

f)

nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse.

3.   Un organismo che attua un fondo di fondi, compresa la BEI, qualora a sua volta affidi compiti di esecuzione a un intermediario finanziario, garantisce che i requisiti e i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatti da tale intermediario finanziario.

Articolo 8

[Articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Norme specifiche sulle garanzie offerte mediante strumenti finanziari

Nel caso in cui gli strumenti finanziari forniscano garanzie, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a)

deve essere ottenuto un idoneo coefficiente di moltiplicazione tra l'importo del contributo del programma accantonato a copertura di perdite previste e impreviste su nuovi prestiti o altri strumenti di condivisione dei rischi coperti dalle garanzie e il valore dei corrispondenti nuovi prestiti erogati o altri strumenti di condivisione del rischio;

b)

il coefficiente di moltiplicazione è stabilito attraverso una prudente valutazione ex ante dei rischi concernente lo specifico prodotto di garanzia offerto, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, della strategia di investimento dello strumento finanziario e dei principi di economia e di efficienza. La valutazione ex ante dei rischi può essere oggetto di riesame qualora ciò sia giustificato da successive condizioni di mercato;

c)

il contributo del programma impegnato per onorare le garanzie riflette tale valutazione ex ante dei rischi;

d)

se l'intermediario finanziario o l'entità che beneficia delle garanzie non ha erogato a favore dei destinatari finali l'importo programmato dei nuovi prestiti o degli altri strumenti di condivisione del rischio, la spesa ammissibile è ridotta in misura proporzionale.

Articolo 9

Gestione e controllo degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero

[Articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione garantisce che:

a)

l'operazione sia conforme alla legislazione applicabile, al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella fase di valutazione e selezione dell'operazione sia durante la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario;

b)

gli accordi di finanziamento contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c)

le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e l'attuazione degli strumenti finanziari in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il FEASR;

d)

i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:

i)

siano conservati, relativamente all'operazione, dall'autorità di gestione, dall'intermediario finanziario o dall'organismo che attua il fondo di fondi nel caso di uno strumento finanziario attuato attraverso un fondo di fondi, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;

ii)

siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:

i)

i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;

ii)

ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

iii)

i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

iv)

i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

v)

i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;

vi)

i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

vii)

i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;

viii)

le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili;

ix)

le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;

x)

gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

xi)

le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;

xii)

le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

xiii)

le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

2.   Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FESR, del FSE, del Fondo di coesione e del FEAMP, le autorità di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per le operazioni che comportano il sostegno dei programmi a strumenti finanziari nel quadro del FEASR, gli organismi di audit garantiscono che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

3.   Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano attuati dalla BEI a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013:

a)

l'autorità di gestione conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di procedere alle verifiche sul posto delle operazioni ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

l'autorità di audit conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione l'incarico di effettuare gli audit dell'operazione.

L'autorità di audit redige il proprio parere di audit sulla base delle informazioni fornite dall'impresa incaricata.

4.   In assenza di un quadro comune istituito dalla Commissione, quale richiamato al paragrafo 3, l'autorità di gestione e l'autorità di audit presentano alla Commissione, per approvazione, rispettivamente il metodo proposto per l'esecuzione delle verifiche sul posto e il metodo proposto per gli audit.

Articolo 10

Norme per la revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e gli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento

[Articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, solo se i contributi non siano già stati inclusi in una domanda di pagamento quale richiamata all'articolo 41 del medesimo regolamento. Per quanto concerne gli strumenti finanziari sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, i contributi possono, tuttavia, essere revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese corrispondenti.

Articolo 11

Sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia

[Articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Gli abbuoni di interesse e gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale degli obblighi di pagamento attualizzati per le finalità e i periodi previsti da tale articolo e in conformità ai pertinenti accordi di finanziamento.

2.   Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

Articolo 12

Criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni

[Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   L'autorità di gestione calcola i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ai seguenti criteri basati sui risultati di cui all'articolo 42, paragrafo 5, di tale regolamento:

a)

l'erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;

b)

le risorse restituite a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia;

c)

la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l'impatto dell'investimento, e

d)

il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del programma.

2.   L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Il comitato di sorveglianza riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati nell'anno di calendario precedente.

Articolo 13

Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione

[Articolo 42, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Per un organismo che attua un fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono superare:

a)

il 3 % per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, l'1 % per i successivi dodici mesi e successivamente lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo, e

b)

lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

2.   Per gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari che forniscono capitale azionario, prestiti, garanzie e microcredito, anche associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento non possono superare:

a)

una remunerazione di base da calcolarsi secondo le seguenti modalità:

i)

per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 2,5 % l'anno per i primi 24 mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e successivamente l'1 % l'anno dei contributi del programma impegnati a norma del pertinente accordo di finanziamento a favore dello strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del pertinente accordo di finanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso dei contributi all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

ii)

per uno strumento finanziario, in tutti gli altri casi, lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

b)

una remunerazione basata sui risultati da calcolarsi secondo le seguenti modalità:

i)

per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 2,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di write-off o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

ii)

per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

iii)

per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, l'1,5 % l'anno dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'impegno fino alla scadenza del contratto di garanzia, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

iv)

per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, l'1,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di microcredito, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;

v)

per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo 0,5 % dell'importo della sovvenzione pagato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento a vantaggio dei beneficiari finali.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a un organismo che attua uno strumento finanziario che fornisce garanzie ancorché lo stesso organismo attui un fondo di fondi, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.

3.   L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non può superare i seguenti limiti:

a)

per un fondo di fondi, il 7 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi;

b)

per uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario, il 20 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

c)

per uno strumento finanziario che fornisce prestiti, l'8 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

d)

per uno strumento finanziario che fornisce garanzie, il 10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

e)

per uno strumento finanziario che fornisce microcredito, il 10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

f)

per uno strumento finanziario che fornisce sovvenzioni, abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia in conformità all'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il 6 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

4.   Se lo stesso organismo attua un fondo di fondi e uno strumento finanziario, gli importi dei costi e delle commissioni di gestione ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 2, e i limiti di cui al paragrafo 3 non possono essere cumulati in relazione agli stessi contributi del programma o alle stesse risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma.

5.   Se la maggioranza del capitale investito negli intermediari finanziari che forniscono capitale azionario proviene da investitori privati o da investitori pubblici che operano secondo il principio dell'economia di mercato e il contributo del programma è fornito a condizioni di parità con gli investitori privati, i costi e le commissioni di gestione devono essere conformi alle condizioni di mercato e non possono superare i costi e le commissioni di gestione pagabili dagli investitori privati.

6.   Le soglie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere superate se a riscuoterle sia un organismo che attua lo strumento finanziario associando, se del caso, tale attuazione a quella di un fondo di fondi, ove l'organismo sia stato selezionato mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia dimostrato la necessità di costi e commissioni di gestione più elevati.

Articolo 14

Rimborso di costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito

[Articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da rimborsare come spese ammissibili in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 1303/2013 sono calcolati al termine del periodo di ammissibilità come totale dei costi e delle commissioni di gestione attualizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità per il periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento e conformemente ai pertinenti accordi di finanziamento.

2.   I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce microcredito non possono superare l'1 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

3.   I costi e le commissioni di gestione capitalizzati da pagare successivamente al periodo di ammissibilità relativamente a uno strumento finanziario che fornisce capitale azionario non possono superare l'1,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dal termine del periodo di ammissibilità fino al rimborso dell'investimento, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.

4.   Eventuali risorse residue rimaste nel conto di garanzia al termine del periodo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o derivanti dall'imprevista liquidazione dello strumento finanziario prima della scadenza di detto periodo sono utilizzate conformemente all'articolo 45 di tale regolamento.

SEZIONE III

Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di operazioni che generano entrate nette

Articolo 15

Metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate

[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Ai fini dell'applicazione del metodo di cui all'articolo 61, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate nette attualizzate dell'operazione sono calcolate detraendo i costi attualizzati dalle entrate attualizzate e, se del caso, aggiungendo il valore residuo dell'investimento.

2.   Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione.

3.   Le entrate e i costi sono determinati applicando il metodo incrementale che consiste nel confrontare le entrate e i costi nello scenario comprendente il nuovo investimento con le entrate e i costi nello scenario senza il nuovo investimento.

Se un'operazione è costituita da un nuovo asset, le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento.

4.   Se l'imposta sul valore aggiunto non è un costo ammissibile a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il calcolo delle entrate nette attualizzate si basa su importi che escludono l'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 16

Determinazione delle entrate

[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, le entrate sono determinate come segue:

a)

ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica;

b)

le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica;

c)

se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.

Articolo 17

Determinazione dei costi

[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Ai fini del calcolo delle entrate nette attualizzate, si considerano i seguenti costi sostenuti durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2:

a)

costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione;

b)

costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione;

c)

costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.

Articolo 18

Valore residuo dell'investimento

[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.

2.   Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Attualizzazione dei flussi di cassa

[Articolo 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Nel calcolo dei costi e delle entrate sono presi in considerazione soltanto i flussi di cassa destinati a essere erogati o incassati nell'ambito dell'operazione. I flussi di cassa sono stabiliti per ogni anno in cui vengono erogati o riscossi nell'ambito dell'operazione nel periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2.   Sono escluse dal calcolo voci contabili non di cassa, quali l'ammortamento, eventuali riserve per costi di sostituzione futuri e le riserve per sopravvenienze passive.

3.   I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione finanziaria del 4 % in termini reali come parametro di riferimento indicativo per le operazioni di investimento pubblico cofinanziate dai fondi SIE.

4.   Gli Stati membri possono utilizzare un tasso di attualizzazione finanziaria diverso dal 4 % se motivano la scelta di tale parametro e garantiscono una sua applicazione coerente a operazioni simili nello stesso settore.

5.   Valori diversi dal 4 % possono essere giustificati sulla base:

a)

delle specifiche condizioni macroeconomiche dello Stato membro interessato e delle tendenze e congiunture macroeconomiche internazionali, oppure

b)

della natura dell'investitore o della struttura di attuazione, quali i partenariati pubblico-privato; oppure

c)

della natura del settore interessato.

6.   Al fine di stabilire i tassi di attualizzazione finanziaria specifici, gli Stati membri stimano il rendimento medio a lungo termine di un paniere di investimenti alternativi e privi di rischi, nazionali o internazionali, a seconda di quelli che siano ritenuti i più pertinenti. Le informazioni sui diversi tassi di attualizzazione finanziaria sono messi a disposizione dei beneficiari.

SEZIONE IV

Definizione dei tassi forfettari per i costi indiretti e metodi affini applicabili nell'ambito di altre politiche dell'Unione

Articolo 20

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE) n. 1290/2013

[Articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di operazioni:

a)

operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione (5) e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b)

operazioni sostenute dal FSE comprese nel codice 04 dei campi di intervento di cui alla tabella 6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e che contribuiscono a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013;

c)

operazioni sostenute dal FEASR a norma degli articoli 17, 26 o 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che contribuiscono alla priorità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. Qualora l'operazione sia programmata in conformità agli articoli 17 e 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono prese in considerazione soltanto le operazioni attuate da un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione finanziato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento;

d)

operazioni sostenute dal FEAMP e programmate in conformità agli articoli 28, 37 o all'articolo 41, paragrafo 5, del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 21

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

[Articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

I costi indiretti possono essere calcolati mediante l'applicazione del tasso forfettario stabilito conformemente all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) [regolamento finanziario] per i seguenti tipi di operazioni o progetti facenti parti di un'operazione:

a)

operazioni sostenute dal FESR comprese nei codici 085, 086 o 087 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013;

b)

operazioni sostenute dal FSE comprese nel codice 01 dei campi di intervento di cui alla tabella 6 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 e che contribuiscono a sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1304/2013;

c)

operazioni sostenute dal FEASR a norma degli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento;

d)

l'operazione sostenuta dal FEAMP e programmata in conformità agli articoli 36, 38, all'articolo 39, paragrafo 1, all'articolo 46, paragrafo 1, lettere e) e i), all'articolo 54, all'articolo 79 quater, paragrafo 1, lettera b), del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di affari marittimi e di pesca per il periodo di programmazione 2014-2020.

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE III DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AL FESR E AL FONDO DI COESIONE RELATIVE ALLA METODOLOGIA DA IMPIEGARE PER L'ESECUZIONE DELL'ANALISI DELLA QUALITÀ DEI GRANDI PROGETTI

Articolo 22

Requisiti relativi agli esperti indipendenti che eseguono l'analisi della qualità

[Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   L'analisi della qualità dei grandi progetti di cui all'articolo 101, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è eseguita da esperti indipendenti che:

a)

possiedono una significativa esperienza tecnica concernente tutte le fasi del ciclo del progetto;

b)

possiedono una vasta esperienza internazionale nei settori di investimento interessati;

c)

possiedono competenze significative nell'analisi e nella valutazione dei vantaggi socioeconomici;

d)

possiedono una conoscenza e un'esperienza significative nel campo della legislazione, delle politiche e delle procedure pertinenti dell'Unione;

e)

sono indipendenti da tutte le autorità direttamente o indirettamente coinvolte nell'approvazione, attuazione o conduzione del grande progetto interessato;

f)

non hanno conflitti di interesse ad alcun livello in rapporto al grande progetto;

g)

non hanno alcun interesse commerciale in rapporto al grande progetto;

h)

possiedono la competenza linguistica necessaria.

2.   Lo Stato membro che intenda incaricare esperti indipendenti diversi da quelli supportati dall'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 presenta una richiesta a norma dell'articolo 101, terzo comma, di tale regolamento per ottenere il consenso della Commissione. L'intesa si basa su documenti che dimostrino che gli esperti soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Entro tre mesi dalla presentazione della richiesta la Commissione comunica allo Stato membro se concorda con la proposta relativa agli esperti indipendenti.

Articolo 23

Analisi della qualità dei grandi progetti

[Articolo 101, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Gli esperti indipendenti effettuano la loro valutazione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli esperti indipendenti possono, in relazione a tali informazioni, chiedere le integrazioni da essi ritenute necessarie per l'analisi della qualità.

Lo Stato membro e gli esperti indipendenti possono concordare che tale attività sia integrata da visite in loco.

Ai fini della valutazione gli esperti indipendenti possono, d'intesa con gli Stati membri, consultare la Commissione su questioni relative agli aiuti di Stato.

2.   Gli esperti indipendenti seguono il seguente iter nell'analisi della qualità:

a)

verificano che l'operazione sia un grande progetto ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che il grande progetto non sia un'operazione completata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14, e dell'articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento, e che il grande progetto sia compreso nel pertinente programma operativo;

b)

verificano la completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presentate nel formato di cui all'articolo 101, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c)

valutano la qualità del grande progetto sulla base dei criteri di cui all'allegato II del presente regolamento;

d)

redigono una relazione indipendente di analisi della qualità nel formato di cui all'articolo 102, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nella relazione indipendente di analisi della qualità gli esperti indipendenti formulano e motivano senza ambiguità le loro osservazioni in merito agli elementi richiamati nel presente paragrafo.

3.   La valutazione di un grande progetto nell'ambito dell'analisi della qualità è positiva ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 se gli esperti indipendenti concludono che risultano soddisfatti tutti i criteri di cui all'allegato II del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LA PARTE IV DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, APPLICABILI AL FESR, AL FSE, AL FONDO DI COESIONE E AL FEAMP

SEZIONE I

Dati da registrare e conservare in formato elettronico

Articolo 24

Dati da registrare e conservare in formato elettronico

[Articolo 125, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Il dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è illustrato nell'allegato III del presente regolamento.

2.   I dati, compresi, se del caso, quelli su singoli partecipanti, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit. I dati devono anche poter essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione. Per il FSE i dati sono registrati e conservati in modo da consentire alle autorità di gestione di svolgere i compiti di sorveglianza e valutazione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e agli allegati I e II di detto regolamento.

3.   Se un'operazione è sostenuta da più di un programma operativo, da più di una priorità o da più di un fondo oppure nell'ambito di più di una categoria di regioni, i dati di cui ai campi da 23 a 113 dell'allegato III sono registrati in modo tale da consentire l'estrazione dei dati disaggregati per programma operativo, priorità, fondo o categoria di regioni. Deve essere inoltre possibile l'estrazione dei dati sugli indicatori di cui ai campi da 31 a 40 dell'allegato III disaggregati per priorità di investimento e per sesso, se del caso.

SEZIONE II

Pista di controllo e uso dei dati raccolti durante gli audit

Articolo 25

Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo

[Articolo 125, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti:

a)

la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza del programma operativo;

b)

per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

c)

per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;

d)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;

e)

per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente la convalida dei costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;

f)

la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

g)

per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati;

h)

la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati sull'operazione;

i)

fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 3, e gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013, la pista di controllo consente la riconciliazione tra i dati relativi agli indicatori di output dell'operazione e i target finali, i dati comunicati e il risultato del programma;

j)

per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2.   L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione

[Articolo 127, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi divulgazione illecita dei dati da essa raccolti nel corso degli audit o qualsiasi accesso non autorizzato ai medesimi.

2.   La Commissione utilizza i dati raccolti nel corso dei propri audit al solo scopo di adempiere le responsabilità che ad essa incombono in forza dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode hanno accesso ai dati raccolti.

3.   I dati raccolti non possono, in assenza di accordo esplicito dello Stato membro che li ha forniti, essere inviati a soggetti diversi da quelli che negli Stati membri o all'interno delle istituzioni dell'Unione devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni conformemente alle norme applicabili.

SEZIONE III

Ambito e contenuti degli audit delle operazioni e dei conti e metodologia per la selezione del campione di operazioni

Articolo 27

Audit delle operazioni

[Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità all'articolo 28 del presente regolamento.

2.   Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che:

a)

l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del programma operativo, non fosse stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del programma operativo, sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;

b)

le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del presente regolamento;

c)

per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del presente regolamento.

Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione.

4.   Gli audit delle operazioni verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo.

5.   Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.

6.   Ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit svolto a norma del paragrafo 1. A tale fine viene utilizzato il modello di relazione di controllo stabilito sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 28

Metodologia per la selezione del campione di operazioni

[Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   L'autorità di audit stabilisce il metodo di selezione del campione («metodo di campionamento») in conformità alle prescrizioni del presente articolo, tenendo conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti INTOSAI, IFAC o IIA.

2.   Oltre alle spiegazioni fornite nella strategia di audit, l'autorità di audit tiene traccia della documentazione e del giudizio professionale impiegati per stabilire i metodi di campionamento relativi alle fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.

3.   Il campione è rappresentativo della popolazione dalla quale è estratto e consente all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013. La popolazione comprende le spese di un programma operativo o di un gruppo di programmi operativi rientranti in un sistema comune di gestione e controllo, incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per un determinato periodo contabile. Il campione può essere selezionato durante o dopo il periodo contabile.

4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un metodo di campionamento è statistico quando garantisce:

i)

una selezione casuale degli elementi del campione;

ii)

l'applicazione della teoria della probabilità per valutare i risultati del campione, compresi la misurazione e il controllo del rischio di campionamento e della precisione prevista e conseguita.

5.   Il metodo di campionamento garantisce che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi.

6.   L'unità di campionamento è individuata dall'autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo.

7.   Se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione di cui al paragrafo 3 ed è sottoposta a un audit separato. L'autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata.

8.   Nei casi in cui si applichi la proporzionalità in materia di controllo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit può escludere gli elementi di cui a tale articolo dalla popolazione da sottoporre a campionamento. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'autorità di audit la sostituisce mediante un'adeguata selezione casuale.

9.   Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit.

Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'autorità di audit può sottoporle ad audit mediante un sottocampionamento, ossia selezionando tali richieste di pagamento o fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale.

In tal caso, le dimensioni appropriate del campione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento.

10.   L'autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto, oppure se la popolazione comprende operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore elevato.

11.   L'autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 %. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % delle spese di cui al paragrafo 3.

12.   Qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'autorità di audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati.

13.   L'autorità di audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale.

14.   Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.

Articolo 29

Audit dei conti

[Articolo 127, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Gli audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono eseguiti dall'autorità di audit per ciascun periodo contabile.

2.   L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'autorità di certificazione e degli audit delle operazioni.

4.   L'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'autorità di certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità.

5.   Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che:

a)

l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;

b)

gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile;

c)

le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione;

d)

i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione.

Le verifiche di cui alle lettere b), c) e d) possono essere eseguite su base campionaria.

SEZIONE IV

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione a carenze sistemiche

Articolo 30

Criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo

[Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   La Commissione fonda la valutazione relativa all'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit dei sistemi a disposizione, test sui controlli compresi, e degli audit delle operazioni.

La valutazione copre l'ambiente di controllo interno del programma, le attività di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di certificazione, la sorveglianza condotta dalle autorità di gestione e di certificazione e le attività di controllo delle autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato IV.

Il soddisfacimento di tali requisiti fondamentali è valutato sulla base delle categorie di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.

2.   Le principali fattispecie di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sono date dai casi in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali di cui alla tabella 1, punti 2, 4, 5, 13, 15, 16 e 18, dell'allegato IV, o due o più degli altri requisiti fondamentali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV sono valutati come rientranti nelle categorie 3 o 4 di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.

Articolo 31

Criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate e criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria

[Articolo 144, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013]

1.   Le rettifiche finanziarie sono applicate alla totalità o a una parte di un programma operativo qualora la Commissione rilevi una o più carenze gravi nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Nonostante il primo comma, laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche in un campione rappresentativo di operazioni, si applicano rettifiche finanziarie estrapolate alla totalità o ad una parte di un programma operativo, consentendo ciò una quantificazione più accurata del rischio per il bilancio dell'Unione. In questo caso i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

2.   Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

l'importanza relativa della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e di controllo nel suo complesso;

b)

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

c)

l'entità del rischio di perdite per il bilancio dell'Unione.

3.   Tenendo conto di questi elementi, il livello di rettifica finanziaria è così stabilito:

a)

si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

b)

si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

c)

si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

d)

si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel sistema di gestione e di controllo sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

4.   Laddove l'applicazione di un tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 3 risultasse sproporzionata il livello di rettifica è ridotto.

5.   Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

Articolo 32

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014 per quanto riguarda il dettaglio dei dati registrati e conservati di cui all'allegato III, ad eccezione dei campi di dati da 23 a 40, da 71 a 78 e da 91 a 105. Per quanto concerne questi campi di dati nell'allegato III, l'articolo 24 si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

(6)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Settore

Periodo di riferimento (anni)

Ferrovie

30

Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque

30

Strade

25-30

Gestione dei rifiuti

25-30

Porti e aeroporti

25

Trasporto urbano

25-30

Energia

15-25

Ricerca e innovazione

15-25

Banda larga

15-20

Infrastrutture d'impresa

10-15

Altri settori

10-15


ALLEGATO II

Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti di cui all'articolo 23

1.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Prove di una capacità tecnica, giuridica, finanziaria e amministrativa sufficiente ai fini della gestione del progetto nella fase attuativa e in quella operativa.

2.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Prove del fatto che il progetto è ammissibile al finanziamento sulla base di requisiti correlati all'ubicazione o all'area interessata dal progetto.

3.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013

3.1.   Correttezza del calcolo dei costi totali e del costo ammissibile totale, tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, livello di dettaglio sufficiente, adeguatezza della logica applicata al calcolo dei costi sia in termini di costo complessivo per il conseguimento degli obiettivi previsti sia in termini di costi unitari, se del caso.

3.2.   Prove del fatto che il progetto è ammissibile al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o del Fondo di coesione, a seconda dei casi, e che il finanziamento è previsto solo per quegli elementi che sono conformi alle norme in materia di ammissibilità di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alle norme in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro.

3.3.   Prove del fatto che il sostegno pubblico al progetto non costituisce un aiuto di Stato o, nel caso di un aiuto di Stato, dimostrazione del fatto che l'aiuto di Stato è stato preso opportunamente in considerazione nel calcolo del contributo pubblico totale al progetto.

4.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013

4.1.   Affidabilità dell'analisi della domanda (o del piano aziendale in caso di investimenti produttivi), fondata su stime realistiche e in linea con le principali tendenze demografiche e gli sviluppi del settore interessato, tale da motivare la necessità del progetto e la capacità complessiva delle sue strutture.

4.2.   Adeguatezza della qualità dell'analisi delle opzioni su cui si è basato lo Stato membro per concludere che l'analisi ha riguardato le principali alternative e che per l'attuazione è stata scelta, in modo motivato, l'opzione migliore.

4.3.   Adeguatezza della tecnologia proposta per il progetto e della capacità del beneficiario finale di garantirne la sostenibilità o, in caso di insufficiente capacità del beneficiario finale, previsione di misure sufficienti all'innalzamento di tale capacità ai livelli necessari.

4.4.   Fondatezza della conclusione secondo cui il progetto è fattibile e può essere attuato nel periodo previsto per il progetto o, al più tardi, entro la fine del periodo di ammissibilità quale definito all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013

5.1.   Per quanto concerne l'analisi costi-benefici, corretto rispetto della prescritta metodologia di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e corretta applicazione del metodo di calcolo delle entrate nette di cui all'articolo 61 di tale regolamento e agli articoli da 15 a 19 del presente regolamento.

5.2.   Fondatezza della conclusione secondo cui il progetto è economicamente e finanziariamente sostenibile e ha effetti socioeconomici positivi tali da giustificare il livello di sostegno nella misura prevista nell'ambito del FESR o del Fondo di coesione.

6.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013

6.1.   Contributo acclarato agli obiettivi delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare agli obiettivi legati alla strategia Europa 2020; prove del fatto che siano stati presi in considerazione i rischi legati ai cambiamenti climatici, le esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi e prove dell'attuazione o della previsione di misure adeguate a garantire la resilienza del progetto alla variabilità dei cambiamenti climatici.

6.2.   Prove della corretta applicazione del principio «chi inquina paga» e del principio dell'azione preventiva.

6.3.   Conformità del progetto alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per i progetti elencati nell'allegato I di tale direttiva e per i progetti elencati nell'allegato II della medesima direttiva per i quali le autorità competenti abbiano concluso, attraverso la procedura di screening di cui all'articolo 4, che è necessaria una procedura VIA come per i progetti elencati nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE:

a)

la sintesi non tecnica della valutazione dell'impatto ambientale è conforme all'articolo 5 e all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE ed è stata oggetto di consultazioni pubbliche;

b)

si sono tenute le consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri nel rispetto degli articoli 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE e

c)

la decisione dell'autorità competente è stata adottata conformemente agli articoli 8 e 9 della direttiva 2011/92/UE, oppure

d)

nei casi in cui la procedura VIA si sia conclusa con una decisione giuridicamente vincolante, nelle more della concessione dell'autorizzazione in conformità agli articoli 8 e 9 della direttiva 2011/92/UE, è disponibile un impegno scritto degli Stati membri ad agire tempestivamente per garantire la concessione dell'autorizzazione al più tardi prima dell'inizio dei lavori.

6.4.   Conformità del progetto alla direttiva 2011/92/UE per i progetti elencati nell'allegato II di tale direttiva per i quali le autorità competenti abbiano concluso, attraverso la procedura di screening di cui all'articolo 4, che non fosse necessaria una procedura VIA:

a)

le autorità competenti hanno adottato e messo a disposizione del pubblico la decisione di screening, e

b)

nel caso in cui la decisione di screening non faccia riferimento ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE, sono state fornite le informazioni pertinenti di cui all'articolo 4 e all'allegato III di tale direttiva.

6.5.   Se del caso, dimostrata non applicabilità della direttiva 2011/92/UE.

6.6.   In caso di progetto che tragga origine da un piano o da un programma (soggetto alle prescrizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)) diverso dal programma operativo, dimostrata coerenza del progetto con il piano o il programma.

6.7.   In caso di mancato adempimento delle condizionalità ex ante generali relative alla legislazione in materia di ambiente e, a seconda dei casi, delle eventuali pertinenti condizionalità ex ante tematiche relative ai settori dei rifiuti e dell'acqua e al settore dei trasporti (requisiti della VAS) di cui all'articolo 19 e all'allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere dimostrato il collegamento con il piano d'azione concordato.

6.8.   Conformità del progetto alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6):

a)

nel caso di un progetto che possa avere incidenze significative su siti Natura 2000 (conformemente all'articolo 6, paragrafo 3), è stata effettuata e completata l'opportuna valutazione prima della concessione dell'autorizzazione per il progetto;

b)

nel caso di un progetto con incidenze negative significative su siti Natura 2000, sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, compresi l'informazione o il parere della Commissione.

6.9.   Adeguatezza delle informazioni su altre misure di integrazione della dimensione ambientale, quali audit ambientale, gestione ambientale e sorveglianza ambientale specifica, tale da dimostrare l'idoneità delle misure rispetto alle esigenze individuate.

6.10.   Adeguatezza della stima del costo delle misure adottate per correggere gli impatti negativi sull'ambiente.

6.11.   Conformità del progetto alle pertinenti direttive ambientali settoriali se applicabili, in particolare alla:

a)

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per i progetti che interessano corpi idrici (se del caso, verifica della valutazione per i progetti soggetti alle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva);

b)

direttiva 91/271/CEE del Consiglio (8) per progetti nel settore delle acque reflue urbane;

c)

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e direttive pertinenti applicabili, come la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (10) per progetti nel settore dei rifiuti solidi, e

d)

direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per i progetti che richiedono la concessione di un'autorizzazione a norma di tale direttiva.

7.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013

7.1.   Coerenza e adeguatezza degli obiettivi del progetto rispetto agli obiettivi specifici definiti nell'ambito dei pertinenti assi prioritari dei programmi operativi interessati.

7.2.   Adeguatezza del contributo previsto del progetto rispetto agli indicatori di risultato e di output dell'asse prioritario.

7.3.   Adeguatezza del contributo previsto del progetto allo sviluppo socioeconomico.

7.4.   Prove del fatto che un beneficiario ha adottato misure idonee a garantire l'utilizzo ottimale dell'infrastruttura nella fase operativa.

8.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013

8.1.   Corretta presentazione nel piano di finanziamento della motivazione alla base delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto ad opera dei fondi.

8.2.   Adeguatezza del piano di finanziamento del progetto che ne dimostri la sostenibilità finanziaria rispetto al fabbisogno finanziario annuale necessario per l'attuazione del progetto medesimo.

8.3.   Idoneità e verificabilità degli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio dei progressi compiuti tenendo conto dei rischi individuati.

9.   Criteri di analisi della qualità delle informazioni necessarie a norma dell'articolo 101, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.1.   Validità e realizzabilità del calendario proposto per l'attuazione del grande progetto tenendo conto dei rischi individuati.

9.2.   Qualora la durata di attuazione del progetto sia superiore a quella del periodo di programmazione, idoneità delle fasi individuate e articolazione ottimale dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza.


(1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(2)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(3)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

(4)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(6)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(9)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(10)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(11)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


ALLEGATO III

Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza (di cui all'articolo 24)

I dati sono richiesti per le operazioni finanziate dal FSE, dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FEAMP, salvo diversa indicazione nella seconda colonna.

Campi di dati

Indicazione dei fondi per i quali i dati non sono richiesti

Dati relativi al beneficiario (1)  (2)

1.

Nome o identificativo univoco di ciascun beneficiario

 

2.

Informazioni che attestano se il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o di diritto privato

 

3.

Informazioni che precisano se l'IVA sulle spese sostenute dal beneficiario non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

 

4.

Dati di contatto del beneficiario

 

Dati relativi all'operazione

5.

Nome o identificativo univoco dell'operazione

 

6.

Breve descrizione dell'operazione

 

7.

Data di presentazione della domanda relativa all'operazione

 

8.

Data di inizio quale indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

9.

Termine quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

10.

Data effettiva in cui l'operazione è stata materialmente completata o pienamente realizzata

 

11.

Organismo che rilascia il documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

12.

Data del documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

13.

Informazioni che precisano se l'operazione costituisce un grande progetto e codice CCI

Non applicabile al FSE e al FEAMP

14.

Informazioni che precisano se l'operazione costituisce un piano d'azione comune e codice CCI

Non applicabile al FEAMP

15.

Informazioni che precisano se l'operazione comprende finanziamenti erogati nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP

16.

Informazioni che precisano se il sostegno pubblico a favore dell'operazione costituirà un aiuto di Stato

 

17.

Informazioni che specificano se l'operazione è attuata nel quadro di un partenariato pubblico-privato

Non applicabile al FEAMP

18.

Valuta dell'operazione

 

19.

Codice CCI del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta

 

20.

Priorità del programma/dei programmi nel cui ambito l'operazione è sostenuta

 

21.

Fondo/Fondi da cui l'operazione è sostenuta

 

22.

Categoria della regione interessata

Non applicabile al Fondo di coesione e al FEAMP

Dati sulle categorie di intervento

23.

Codici relativi al campo di intervento

Non applicabile al FEAMP

24.

Codici relativi alla forma di finanziamento

Non applicabile al FEAMP

25.

Codici relativi al tipo di territorio

Non applicabile al FEAMP

26.

Codici relativi ai meccanismi di attuazione territoriale

Non applicabile al FEAMP

27.

Codici relativi all'obiettivo tematico

Non applicabile al FSE e al FEAMP

28.

Codici relativi al tema secondario FSE

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP

29.

Codici relativi all'attività economica

Non applicabile al FEAMP

30.

Codici relativi all'ubicazione

Non applicabile al FEAMP

Dati sugli indicatori

31.

Nome e identificativo univoco di ciascuno degli indicatori di output comuni e specifici per programma che attengono all'operazione oppure, ove ciò sia prescritto dalle norme specifiche del Fondo interessato, nome e identificativo univoco di ciascun indicatore di output comune, disaggregato per genere dei partecipanti

 

32.

Unità di misura per ciascun indicatore di output

 

33.

Valore obiettivo riferito all'indicatore di output, disaggregato per genere ove applicabile

 

34.

Livello di conseguimento di ciascun indicatore di output per ogni anno di calendario, se del caso disaggregato per genere

 

35.

Nome e identificativo univoco di ciascuno degli indicatori di risultato comuni e specifici per programma (3) pertinenti rispetto all'operazione oppure, ove ciò sia prescritto dalle norme specifiche del Fondo interessato, nome e identificativo univoco di ciascun indicatore di risultato comune, se del caso disaggregato per genere

 

36.

Unità di misura per ciascun indicatore di risultato

 

37.

Valore di riferimento per ciascun indicatore di risultato previsto

Non applicabile al FSE

38.

Valore obiettivo per l'indicatore di risultato previsto, se del caso disaggregato per genere

Non applicabile al FESR e al Fondo di coesione

39.

Unità di misura per ciascun target di risultato e per ciascun valore di riferimento

 

40.

Livello di conseguimento di ciascun indicatore di risultato previsto per ogni anno di calendario, se del caso disaggregato per genere

Non applicabile al FESR e al Fondo di coesione

Dati finanziari relativi a ciascuna operazione (nella valuta applicabile all'operazione)

41.

Importo del costo ammissibile totale dell'operazione approvato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

42.

Importo dei costi ammissibili totali che costituiscono spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013

 

43.

Importo del sostegno pubblico quale indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle richieste di pagamento del beneficiario (nella valuta applicabile all'operazione)

44.

Data di ricevimento di ogni richiesta di pagamento del beneficiario

 

45.

Data di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

46.

Importo delle spese ammissibili nella richiesta di pagamento che costituiscono la base per ciascun pagamento al beneficiario

 

47.

Importo della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrispondente alle spese ammissibili che costituiscono la base per ciascun pagamento

 

48.

Importo di ciascun pagamento effettuato a favore del beneficiario sulla base della richiesta di pagamento

 

49.

Entrate nette generate dall'operazione nel corso della sua attuazione non considerate nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e dedotte dalle spese ammissibili

 

50.

Data di inizio delle verifiche sul posto effettuate sulle operazioni a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

 

51.

Data degli audit sul posto effettuati sulle operazioni a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 28 del presente regolamento

 

52.

Organismo che effettua l'audit o la verifica

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base dei costi effettivi (nella valuta applicabile all'operazione)

53.

Spese ammissibili dichiarate alla Commissione, stabilite sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti

 

54.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base dei costi effettivamente rimborsati e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti

 

55.

Tipo di appalto se l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE (4) o della direttiva 2004/18/CE (5) (appalto di lavori/di forniture/di servizi) o della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

 

56.

Importo dell'appalto, se l'aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

57.

ammissibili sostenute e pagate in base a un contratto di appalto, se quest'ultimo è disciplinato dalle Spese disposizioni della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

58.

La Procedura di aggiudicazione seguita qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

59.

Nome o identificativo univoco del contraente qualora l'aggiudicazione sia disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE o della direttiva 2014/23/UE

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tabelle standard di costi unitari (importi nella valuta applicabile all'operazione)

60.

Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

61.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di tabelle standard di costi unitari

 

62.

Definizione di un'unità da utilizzare ai fini della tabella standard di costi unitari

 

63.

Numero di unità consegnate secondo quanto indicato nella richiesta di pagamento per ciascuna voce unitaria

 

64.

Costo unitario di una singola unità per ciascuna voce unitaria

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di pagamenti forfettari (importi nella valuta applicabile all'operazione)

65.

Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

66.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di importi forfettari

 

67.

Per ciascuna somma forfettaria, deliverables (output o risultati) concordati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno come base per l'erogazione dei pagamenti forfettari

 

68.

Per ciascuna somma forfettaria, importo concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno

 

Dati relativi alle spese nella richiesta di pagamento del beneficiario sulla base di tassi forfettari (nella valuta applicabile all'operazione)

69.

Importo delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

70.

Spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente alle spese ammissibili dichiarate alla Commissione stabilite sulla base di un tasso forfettario

 

Dati relativi ai recuperi di importi dal beneficiario

71.

Data di ciascuna decisione di recupero

 

72.

Importo del sostegno pubblico interessato da ciascuna decisione di recupero

 

73.

Spese totali ammissibili interessate da ciascuna decisione di recupero

 

74.

Data di ricevimento di ogni importo rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero

 

75.

Importo del sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario in seguito a una decisione di recupero (senza interessi o penali)

 

76.

Spesa totale ammissibile corrispondente al sostegno pubblico rimborsato dal beneficiario

 

77.

Importo del sostegno pubblico non recuperabile in seguito a una decisione di recupero

 

78.

Spesa totale ammissibile corrispondente al sostegno pubblico non recuperabile

 

Dati relativi alle domande di pagamento presentate alla Commissione (in EUR)

79.

Data di presentazione di ciascuna domanda di pagamento comprendente spese ammissibili derivanti dall'operazione

 

80.

Importo complessivo delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate per l'esecuzione dell'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

81.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativa all'operazione, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

82.

Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo complessivo dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

83.

Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente all'importo complessivo dei contributi del programma erogati agli strumenti finanziari, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

84.

Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagati come spese ammissibili ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

85.

Se l'operazione è uno strumento finanziario, importo totale della spesa pubblica corrispondente all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagati come spese ammissibili ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

86.

Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo incluso in ciascuna domanda di pagamento

 

87.

Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo dell'anticipo incluso in una domanda di pagamento che sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario entro tre anni dal pagamento dell'anticipo

 

88.

Nel caso di aiuti di Stato cui si applichi l'articolo 131, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, importo versato al beneficiario nel quadro dell'operazione come anticipo incluso in una domanda di pagamento che non sia stato coperto da spese sostenute dal beneficiario e per il quale non sia ancora trascorso il periodo di tre anni

 

89.

Importo delle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al FEAMP

90.

Importo della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, incluso in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione, al FEAMP

Dati sui conti trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (in EUR)

91.

Data di presentazione di ciascuna contabilità comprendente spese nell'ambito dell'operazione

 

92.

Data di presentazione dei conti in cui sono incluse le spese finali dell'operazione dopo il suo completamento [se la spesa totale ammissibile è pari o superiore a 1 000 000 EUR (articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013)]

 

93.

Importo totale delle spese ammissibili dell'operazione registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

94.

Importo totale della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuta per l'esecuzione dell'operazione, corrispondente all'importo complessivo delle spese ammissibili registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

95.

Importo totale dei pagamenti effettuati al beneficiario a norma dell'articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrispondente all'importo complessivo delle spese ammissibili registrate dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, inserito nei conti

 

96.

Spesa totale ammissibile dell'operazione ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

97.

Spesa pubblica complessiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrispondente alla spesa totale ammissibile ritirata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

98.

Spesa totale ammissibile dell'operazione recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

99.

Spesa pubblica complessiva corrispondente alla spesa totale ammissibile dell'operazione recuperata nel corso del periodo contabile, inserita nei conti

 

100.

Spesa totale ammissibile dell'operazione da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

101.

Spesa pubblica complessiva dell'operazione corrispondente alla spesa totale ammissibile da recuperare al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

102.

Per l'operazione inclusa in ciascuna contabilità, importo totale ammissibile delle spese recuperato a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel corso del periodo contabile

 

103.

Per l'operazione inclusa in ciascuna contabilità, spesa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 1303/2013, corrispondente all'importo totale ammissibile delle spese recuperato a norma dell'articolo 71 di tale regolamento nel corso del periodo contabile

 

104.

Importo totale ammissibile della spesa dell'operazione non recuperabile al termine del periodo contabile, inserito nei conti

 

105.

Spesa pubblica complessiva dell'operazione corrispondente all'importo totale ammissibile della spesa non recuperabile al termine del periodo contabile, inserita nei conti

 

Dati relativi a particolari tipi di spese soggette a massimali

106.

Importo delle spese sostenute e pagate nell'ambito del FESR, cofinanziate dal FSE a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP

107.

Importo delle spese sostenute e pagate nell'ambito del FSE, cofinanziate dal FESR a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non applicabile al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP

108.

Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013

 

109.

Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013

Non applicabile al FESR, al Fondo di coesione e al FEAMP

110.

Importo delle spese sostenute e pagate al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013

Non applicabile al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP

111.

Importo delle spese sostenute e pagate per l'acquisto di terreni a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

 

112.

Importo dei contributi in natura all'operazione a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

 

113.

Importo delle spese sostenute e pagate in paesi terzi coperti dallo strumento di assistenza preadesione o dallo strumento europeo di vicinato per le operazioni di CTE

Non applicabile al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP


(1)  Nel caso della CTE i beneficiari comprendono il beneficiario capofila e gli altri beneficiari.

(2)  Il beneficiario comprende, se del caso, gli altri organismi che nell'ambito dell'operazione sostengono spese trattate come spese sostenute dal beneficiario.

(3)  Per il FSE gli indicatori comuni di risultato comprendono gli indicatori di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1304/2013.

(4)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(6)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


ALLEGATO IV

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo e loro classificazione in relazione al loro efficace funzionamento di cui all'articolo 30

Tabella 1:

Requisiti fondamentali

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo

Organismi/autorità interessati

Campo di applicazione

1

Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo

Autorità di gestione

Ambiente di controllo interno

2

Selezione appropriata delle operazioni

Autorità di gestione

Attività di gestione e di controllo

3

Informazioni adeguate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione alle operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione adeguate

Autorità di gestione

5

Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo

Autorità di gestione

Attività di gestione e di controllo/Sorveglianza

6

Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

Attività di gestione e di controllo

8

Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati

Autorità di gestione

9

Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo

Autorità di certificazione

Ambiente di controllo interno

10

Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento

Autorità di certificazione

Attività di gestione e di controllo/Sorveglianza

11

Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico

Autorità di certificazione

Attività di gestione e di controllo

12

Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati

Autorità di certificazione

13

Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti annuali

Autorità di certificazione

14

Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti in materia

Autorità di audit

Ambiente di controllo interno

15

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

Attività di controllo

16

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

17

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

18

Procedure adeguate per la fornitura di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit


Tabella 2:

Classificazione dei requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e di controllo in relazione al loro funzionamento

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.


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