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Document 32014D0472
Decision No 472/2014/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the European Year for Development (2015)
Decisione (UE) n. 472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)
Decisione (UE) n. 472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)
GU L 136 del 9.5.2014, p. 1–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 136/1 |
DECISIONE (UE) N. 472/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 210, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013 (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà, come previsto dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La lotta alla povertà nel mondo contribuisce a creare un mondo più stabile, più pacifico, più prospero e più equo, che rispecchi l'interdipendenza tra i paesi più ricchi e quelli più poveri. |
(2) |
Come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 dal titolo «Un programma per il cambiamento: il futuro della politica di sviluppo dell'UE», la cooperazione allo sviluppo consiste inoltre nel promuovere lo sviluppo umano e la valorizzazione dell'uomo in tutte le sue dimensioni, compresa quella culturale. |
(3) |
L'Unione fornisce assistenza per la cooperazione allo sviluppo dal 1957 ed è attualmente il principale donatore di aiuti pubblici allo sviluppo a livello mondiale. |
(4) |
Il trattato di Lisbona ha iscritto la politica di sviluppo nell'azione esterna dell'Unione a sostegno dell'interesse dell'Unione in un mondo stabile e prospero. La politica di sviluppo contribuisce inoltre ad affrontare altre sfide globali e ad attuare la Strategia Europa 2020 definita nella Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». |
(5) |
L'Unione svolge un ruolo di primo piano nel formulare e attuare il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a rafforzare le sinergie tra le politiche diverse da quelle di aiuto e gli obiettivi di sviluppo, in modo da garantire che le politiche dell'Unione rispondano alle esigenze di sviluppo dei paesi in via di sviluppo o, per lo meno, non siano contrarie all'obiettivo di eliminazione della povertà. |
(6) |
Nel 2000 la comunità internazionale si è impegnata a prendere misure concrete per combattere la povertà entro il 2015, con l'adozione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), che sono stati accettati dall'Unione e dagli Stati membri. |
(7) |
La dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» (3), che rimane la base più completa per la cooperazione allo sviluppo dell'Unione, contiene l'invito all'Unione a contribuire al rafforzamento del ruolo dei nuovi Stati membri quali nuovi donatori. |
(8) |
Il mondo ha subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, tra cui spostamenti rilevanti nell'equilibrio politico ed economico mondiale. Sulla scena mondiale sono andati affermandosi nuovi attori, tra cui soggetti privati e non governativi. Sebbene buona parte del prodotto interno lordo mondiale sia generata nelle economie sviluppate e in quelle emergenti, la crescita mondiale è già fortemente trainata da queste ultime, le quali incidono in misura notevole sull'economia internazionale. |
(9) |
Un sostegno costante alla cooperazione allo sviluppo è indispensabile in un mondo in rapido cambiamento. Ancora oggi la povertà di reddito estrema colpisce circa un miliardo e trecento milioni di persone e per un numero ancora maggiore i bisogni di sviluppo umano rimangono insoddisfatti e le disparità tra paesi sono aumentate nella maggior parte del mondo. L'ambiente naturale subisce una crescente pressione e i paesi in via di sviluppo sono particolarmente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici. Tali sfide, universali e interconnesse, vanno affrontate con un'azione comune a tutti i paesi. |
(10) |
Le discussioni sul quadro post-2015 sono state avviate: sulla base della comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» e delle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 sul Programma di cambiamento, che hanno già determinato un importante riposizionamento delle politiche di sviluppo dell'Unione, la Commissione ha definito la propria posizione nella comunicazione, del 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» e nelle conclusioni del 25 giugno 2013 il Consiglio ha adottato l'«Agenda globale post 2015», al fine di colmare le lacune del quadro di sviluppo attuale e di definire un'impostazione comune per riunire i temi dell'eliminazione della povertà e della sostenibilità in un contesto internazionale più vasto. |
(11) |
L'anno 2015 dovrebbe essere un anno emblematico e cruciale, l'ultimo anno per conseguire gli OSM concordati in comune, offrendo in tal modo un'opportunità unica per fare il punto degli impegni internazionali. L'anno 2015 sarà anche l'anno in cui devono essere prese importanti decisioni internazionali sul quadro di sviluppo che sostituirà gli obiettivi di sviluppo del millennio nei prossimi decenni. |
(12) |
L'anno 2015 è anche l'anno in cui presentare i risultati della politica di sviluppo dell'Unione a seguito dell'applicazione dei principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul programma di cambiamento. |
(13) |
L'anno 2015 sarà altresì l'anno in cui si svolgeranno importanti eventi internazionali in alcuni Stati membri, come l'Esposizione universale «Nutrire il pianeta, energia per la vita», che si terrà a Milano e fornirà un'opportunità particolare per discutere le politiche di sviluppo a livello globale e svolgere attività di sensibilizzazione del pubblico sullo sviluppo sostenibile e sulle questioni correlate. |
(14) |
Nella risoluzione sul programma di cambiamento il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proclamare il 2015 Anno europeo per lo sviluppo, esprimendo l'auspicio di innalzare in questo modo il profilo della cooperazione allo sviluppo. |
(15) |
L'anno 2015 dovrebbe essere pertanto designato come l'Anno europeo per lo sviluppo («Anno europeo») al fine di fornire la giusta opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'orientamento attuale della politica di sviluppo dell'Unione. Occorre fornire informazioni su come un'Unione che guarda all'esterno possa contribuire a garantire la sostenibilità su scala mondiale. Occorre quindi accrescere anche la consapevolezza dell'interdipendenza globale e chiarire che lo sviluppo è qualcosa di più del semplice aiuto. |
(16) |
La chiave del successo dell'azione dell'Unione per lo sviluppo è l'ampiezza del sostegno da parte dei responsabili politici e dei cittadini e la sua capacità di dimostrare l'utilizzo efficace ed efficiente dei fondi pubblici per il conseguimento di risultati in materia di sviluppo. L'Anno europeo dovrebbe pertanto fungere da catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, anche attraverso i dibattiti politici pubblici e l'educazione allo sviluppo, dare impulso all'iniziativa e favorire lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali, la società civile, il settore privato, le parti sociali e gli enti internazionali e le organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo. Dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli interessati per promuovere e sostenere ulteriori azioni e iniziative a livello dell'Unione e degli Stati membri, in associazione con i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo e i loro rappresentanti. |
(17) |
L'Anno europeo dovrebbe contribuire alla sensibilizzazione su tutte le forme di discriminazione di genere cui sono confrontate le donne e le ragazze in diverse regioni, in particolare in termini di accesso all'istruzione, al lavoro e ai sistemi sanitari, nonché in relazione al matrimonio forzato, allo sfruttamento sessuale, alla mutilazione genitale e ad altre pratiche irregolari. |
(18) |
Il sondaggio speciale Eurobarometro 392, dal titolo «Solidarity that spans the globe: Europeans and development aid», pubblicato nell'ottobre 2012, ha indicato che l'85 % dei cittadini dell'Unione erano a favore di aiutare le popolazioni nei paesi partner. Come affermato in tale sondaggio, malgrado l'attuale contesto economico, più di sei cittadini su dieci ritengono che gli aiuti umanitari a favore della popolazione nei paesi partner debbano essere aumentati. Allo stesso tempo, dal sondaggio è emerso chiaramente che vi è una scarsa conoscenza della cooperazione allo sviluppo dell'Unione, il che richiede una migliore comunicazione. |
(19) |
Un coordinamento efficiente tra tutte le parti coinvolte a livello unionale, nazionale, regionale e locale è un requisito fondamentale per l'efficacia dell'Anno europeo. I partner regionali e locali hanno, in questo caso, un ruolo particolare da svolgere nel promuovere la politica di sviluppo dell'Unione. |
(20) |
I diversi contesti culturali e socioeconomici nazionali e le diverse sensibilità richiedono un decentramento di alcune delle attività dell'Anno europeo a livello nazionale, conformemente all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere coordinata con la Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici dell'Anno europeo. Per creare sinergie e assicurare il successo dell'Anno europeo per lo sviluppo, è di primaria importanza lo stretto coordinamento tra le attività della Commissione e quelle degli Stati membri. |
(21) |
È opportuno che, oltre agli Stati membri, la partecipazione alle attività da finanziare nell'ambito dell'Anno europeo sia aperta ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione. Si dovrebbe incoraggiare il coordinamento con le misure nazionali, in particolare con i programmi nazionali di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Il livello e la forma di partecipazione all'Anno europeo dovrebbero restare a discrezione di ciascuno Stato membro. |
(22) |
Si dovrebbero assicurare la coerenza e la complementarità con la legislazione e azioni dell'Unione, in particolare con lo strumento di cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), compreso il programma DEAR e il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e altri strumenti di finanziamento dell'Unione per l'azione esterna, se attinenti alla politica di sviluppo. |
(23) |
Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. |
(24) |
Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle attività previste per l'Anno europeo, è importante svolgere una serie di azioni preparatorie nel 2014. |
(25) |
La Commissione ha già adottato varie misure per promuovere le politiche di sviluppo e informare i cittadini circa la sua cooperazione allo sviluppo. Tali misure in corso dovrebbero essere per quanto possibile utilizzate per l'Anno europeo. |
(26) |
La responsabilità primaria di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle questioni relative allo sviluppo è di competenza degli Stati membri. L'azione a livello dell'Unione integra e completa le iniziative intraprese a livello nazionale, regionale e locale a questo riguardo, come sottolineato nella dichiarazione politica firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione dal titolo «Insieme per comunicare l'Europa». |
(27) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali d'informazioni e di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di buone prassi a livello dell'Unione, ma, a motivo della portata dell'Anno europeo, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
Il 2015 è proclamato «Anno europeo per lo sviluppo» («Anno europeo»).
Il motto dell'Anno europeo è «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro».
Articolo 2
Obiettivi
Gli obiettivi dell'Anno europeo sono i seguenti:
a) |
informare i cittadini dell'Unione circa la cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri, sottolineando i risultati che l'Unione, di concerto con gli Stati membri, ha conseguito come attore mondiale e che continuerà a conseguire in linea con le ultime discussioni sul quadro globale post-2015; |
b) |
promuovere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini dell'Unione e delle parti interessate in materia di cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda la formulazione e attuazione delle politiche; nonché |
c) |
aumentare la consapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo dell'Unione, non solo per i beneficiari dell'assistenza allo sviluppo ma anche per i cittadini dell'Unione, e giungere a una più vasta comprensione della coerenza delle politiche per lo sviluppo nonché promuovere un senso di responsabilità, solidarietà e opportunità tra i cittadini dell'Europa e dei paesi in via di sviluppo in un mondo sempre più mutevole e interdipendente. |
Articolo 3
Misure
1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi dell'Anno europeo comprendono le seguenti misure, che possono essere organizzate a livello unionale, nazionale, regionale o locale, come specificato nell'allegato, e nei paesi partner, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5:
a) |
campagne di comunicazione per diffondere messaggi chiave indirizzati al grande pubblico e a gruppi più specifici, in particolare i giovani e altri gruppi destinatari chiave, anche attraverso i media sociali; |
b) |
l'organizzazione di conferenze, eventi e iniziative con tutte le parti interessate, per promuovere la partecipazione attiva e il dibattito, e per sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli; |
c) |
misure concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo, in particolare mediante l'educazione allo sviluppo, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze e di buone prassi tra amministrazioni nazionali, regionali o locali e altre organizzazioni; e |
d) |
lo svolgimento di studi e indagini e la diffusione dei loro risultati. |
2. La Commissione può individuare altre misure che contribuiscano agli obiettivi dell'Anno europeo e può consentire l'uso di riferimenti all'Anno europeo e al motto per promuovere tali misure, purché contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi.
Articolo 4
Coordinamento con gli Stati membri
1. La Commissione invita gli Stati membri a nominare, ciascuno, un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione di tale Stato membro all'Anno europeo. Gli Stati membri informano la Commissione di tale nomina.
2. I coordinatori nazionali, in stretto coordinamento con la Commissione, si consultano e collaborano con un'ampia gamma di parti interessate, compresa la società civile e il settore privato, i parlamenti nazionali, le parti sociali e, se del caso, le agenzie nazionali, lo Stato federale o il livello di governo subnazionale, incluse le autorità regionali e locali e, all'occorrenza, i paesi e territori d'oltremare (PTOM) o i punti di contatto per i pertinenti programmi dell'Unione.
3. La Commissione invita gli Stati membri a trasmetterle, entro il 1o settembre 2014, il programma di lavoro che specifica in dettaglio le attività nazionali previste per l'Anno europeo, in base agli obiettivi dell'Anno europeo e i dettagli delle misure indicati nell'allegato.
4. Prima di approvare i programmi di lavoro, la Commissione verifica che tali attività siano conformi, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 (7), agli obiettivi dell'Anno europeo.
Articolo 5
Partecipazione
La partecipazione alle attività dell'Anno europeo da finanziare tramite il bilancio dell'Unione è aperta agli Stati membri e ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi istituiti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione.
Articolo 6
Coordinamento a livello dell'Unione e attuazione
1. La Commissione applica la presente decisione a livello dell'Unione, in particolare adottando le necessarie decisioni di finanziamento conformemente ai regolamenti che istituiscono gli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna relativi alle azioni in questione, ossia lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), lo strumento europeo di vicinato, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), lo strumento di assistenza preadesione, istituito dal regolamento (UE) n. 31/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («strumenti per finanziare l'azione esterna»).
2. La Commissione, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), collabora strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e con gli organismi e le associazioni attive nel settore dello sviluppo a livello dell'Unione.
3. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare l'attuazione dell'Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua realizzazione concreta a livello nazionale e unionale. La Commissione può invitare a tali riunioni in qualità di osservatori rappresentanti della società civile e delle autorità regionali e locali nonché deputati del Parlamento europeo.
4. La Commissione convoca riunioni di tutte le parti interessate coinvolte nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione perché la assistano in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello dell'Unione. I coordinatori nazionali sono invitati a tali riunioni.
5. La Commissione dà precedenza all'Anno europeo nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e delle delegazioni dell'UE nei paesi partner. I partner di sviluppo dei paesi terzi sono sostenuti dalle delegazioni dell'UE, mentre i PTOM sono sostenuti mediante adeguati canali istituzionali affinché partecipino alle attività connesse all'Anno europeo, indipendentemente dal fatto che tali attività si svolgano nell'Unione o nei paesi terzi.
6. Il SEAE e le delegazioni dell'UE integrano appieno l'Anno europeo nelle rispettive attività di informazione e comunicazione in corso.
Articolo 7
Coerenza e complementarità
Conformemente ai regolamenti che istituiscono gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna pertinenti alle azioni interessate, la Commissione si accerta che le misure previste dalla presente decisione siano coerenti con altre eventuali misure nazionali e regionali o dell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo e che integrino pienamente le attuali misure unionali, nazionali e regionali.
Articolo 8
Disposizioni specifiche in materia di sostegno finanziario e non finanziario
1. Le misure a livello di Unione menzionate nella parte A dell'allegato danno luogo a una procedura di appalto o alla concessione di sovvenzioni finanziate dall'Unione conformemente ai titoli V e VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Le misure a livello dell'Unione, di cui alla parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dall'Unione.
3. La Commissione può concedere il cofinanziamento a ciascun coordinatore nazionale secondo la procedura di cui alla parte C dell'allegato.
4. Se del caso, e fatti salvi i rispettivi obiettivi e bilanci, i programmi esistenti che contribuiscono alla promozione dello sviluppo possono sostenere l'Anno europeo. Inoltre, nei programmi di lavoro nazionali è possibile tenere conto degli sforzi eccezionali degli Stati membri nella gestione di eventi internazionali legati allo sviluppo o di filoni operativi internazionali sullo sviluppo.
5. La Commissione può concedere un sostegno non finanziario alle attività che sono intraprese da organizzazioni pubbliche e private e che sono conformi all'articolo 3, paragrafo 2.
6. Per essere considerate ammissibili al finanziamento nell'ambito della presente decisione, le misure devono obbligatoriamente fare un uso efficiente della spesa pubblica, apportare un valore aggiunto ed essere orientate ai risultati.
Articolo 9
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e ispezioni efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito della presente decisione.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati a norma della presente decisione.
Articolo 10
Relazioni e valutazione
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle misure previste dalla presente decisione al fine di valutare un'adeguata azione di verifica.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.
(3) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
(6) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).
(9) Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).
(11) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).
(12) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
ALLEGATO
PARTICOLARI DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3
L'attuazione dell'Anno europeo è focalizzata su un'ampia campagna d'informazione e comunicazione a livello dell'Unione, integrata da iniziative intraprese dagli Stati membri. A livello sia nazionale che dell'Unione le iniziative possono anche coinvolgere la società civile, le organizzazioni giovanili, le parti sociali, il settore privato, i parlamenti nazionali e, se del caso, le agenzie nazionali, lo Stato federale o il livello di governo subnazionale, incluse le autorità regionali e locali e altri soggetti interessati al fine di creare un senso di appartenenza fra i principali soggetti.
L'Unione concede un sostegno finanziario nonché l'autorizzazione a utilizzare un logo elaborato dalla Commissione, e altri materiali associati all'Anno europeo, per misure di organismi pubblici o privati, laddove tali organizzazioni garantiscano alla Commissione che tali misure sono attuate nel corso del 2015 e sono suscettibili di contribuire in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.
A. MISURE DIRETTE DELL'UNIONE
Il finanziamento assume la forma di acquisto diretto di beni e servizi nell'ambito di contratti quadro esistenti. Esso può anche essere costituito da sovvenzioni fino all'80 % dei costi definitivi delle attività. Le misure possono consistere in:
a) |
campagne d'informazione e promozionali comprendenti:
|
b) |
altre iniziative:
|
B. MISURE DELL'UNIONE IN REGIME DI CO-FINANZIAMENTO
Gli eventi ad alta visibilità su scala unionale, finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell'Anno europeo che possono essere organizzati in collaborazione con gli Stati membri che detengono la presidenza del Consiglio nel 2015, possono ricevere una sovvenzione dell'Unione fino a un massimo dell'80 % dei costi definitivi delle attività.
C. COFINANZIAMENTO DELLE MISURE DEGLI STATI MEMBRI
Ciascun coordinatore nazionale può presentare una domanda per il cofinanziamento dell'Unione di misure o di un programma di lavoro per promuovere l'Anno europeo. Il programma di lavoro descrive le attività specifiche nazionali che dovranno essere finanziate. In tale ambito, gli Stati membri hanno la facoltà di definire le proprie priorità e iniziative conformemente all'articolo 2 e, se del caso, possono coinvolgere i PTOM.
La domanda di cofinanziamento è corredata di un bilancio dettagliato indicante il costo totale delle misure o del programma di lavoro proposti, nonché l'importo e le fonti dell'eventuale cofinanziamento. Il contributo dell'Unione può coprire fino all'80 % dei costi definitivi delle attività. La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per il cofinanziamento a ciascun coordinatore nazionale, nonché il termine per la presentazione delle domande sulla base di criteri che tengono conto della popolazione e del costo della vita nello Stato membro interessato. Un importo forfettario per Stato membro garantisce un minimo di attività.
Nel determinare tale importo, la Commissione tiene conto dell'esperienza di cooperazione allo sviluppo relativamente breve degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o gennaio 2004. La Commissione tiene conto altresì delle misure presentate congiuntamente o condivise da parecchi Stati membri.
La Commissione assicura una procedura di approvazione trasparente, tempestiva ed efficiente, basata sui principi della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria.