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Document JOL_2009_323_R_0012_01

Decisione 2009/916/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009 , relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

OJ L 323, 10.12.2009, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/12


DECISIONE 2009/916/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure per proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.

(2)

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) che autorizza, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione di tale risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione della Somalia ad entrare nelle acque territoriali della Somalia e ad utilizzare, in conformità al diritto internazionale applicabile, tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Dette disposizioni sono state rinnovate per altri dodici mesi ad opera della risoluzione 1846 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 2 dicembre 2008.

(3)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).

(4)

In base all’articolo 11 dell’azione comune 2008/851/PESC, lo status delle forze dirette dall’Unione europea e del loro personale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o che operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato.

(5)

A seguito dell’autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, in conformità dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles.

(6)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta» è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta»

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

CONSIDERANDO:

le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008),

le lettere della Repubblica delle Seychelles in data 2 aprile 2009 e 21 agosto 2009 che chiedono la presenza della forza navale dell’UE nel proprio territorio,

l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’Unione europea, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1.   Il presente accordo si applica alle forze dirette dall’Unione europea e al relativo personale.

2.   Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante, inclusi le sue acque e il suo spazio aereo.

3.   Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«forze dirette dall’Unione europea» (EUNAVFOR), i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione dell’Unione europea «Atalanta», i loro mezzi navali, i loro aeromobili, le loro attrezzature e i loro mezzi di trasporto;

b)

«operazione», la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare a seguito del mandato derivante dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e da tutte le successive risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalle lettere d’invito della Repubblica delle Seychelles in data 2 aprile 2009 e 21 agosto 2009;

c)

«comandante dell’operazione», il comandante dell’operazione;

d)

«comandante della forza dell’UE», il comandante nel teatro delle operazioni;

e)

«comandi militari dell’UE», i comandi militari e i loro elementi, a prescindere dalla loro ubicazione, posti sotto l’autorità di comandanti militari dell’UE che esercitano il comando o il controllo militare dell’operazione;

f)

«contingenti nazionali», le unità, i mezzi navali, gli aeromobili e gli elementi, incluse le pattuglie di protezione dei mezzi navali a bordo delle navi mercantili, che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e agli Stati terzi che partecipano all’operazione;

g)

«personale EUNAVFOR», il personale civile e militare assegnato all’EUNAVFOR, nonché il personale schierato per la preparazione dell’operazione, il personale che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR e il personale in missione per uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro dell’operazione, in servizio, salvo disposizioni diverse del presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante, con l’eccezione del personale assunto in loco e del personale assunto da fornitori commerciali internazionali;

h)

«personale assunto in loco», il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;

i)

«installazioni», tutti i locali, gli alloggi e i terreni richiesti per l’EUNAVFOR e per il relativo personale;

j)

«Stato d’origine», lo Stato che mette a disposizione dell’EUNAVFOR un contingente nazionale, inclusi gli Stati membri dell’Unione europea e gli Stati terzi che partecipano all’operazione;

k)

«acque», le acque interne, le acque arcipelagiche e il mare territoriale dello Stato ospitante e lo spazio aereo sopra tali acque;

l)

«corrispondenza ufficiale», tutta la corrispondenza relativa all’operazione e alle sue funzioni.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   L’EUNAVFOR e il relativo personale rispettano le leggi e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’operazione.

2.   L’EUNAVFOR informa regolarmente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale EUNAVFOR stazionati nel territorio dello Stato ospitante, nonché degli estremi dei mezzi navali, degli aeromobili e delle unità operanti nelle acque dello Stato ospitante o che effettuano scali nei suoi porti.

Articolo 3

Identificazione

1.   Il personale EUNAVFOR presente nel territorio terrestre dello Stato ospitante deve recare con sé in ogni momento il passaporto o la carta d’identità militare.

2.   I veicoli, gli aeromobili, i mezzi navali e gli altri mezzi di trasporto dell’EUNAVFOR recano contrassegni d’identificazione e/o targhe distintivi EUNAVFOR che sono comunicati preventivamente alle competenti autorità dello Stato ospitante.

3.   L’EUNAVFOR ha il diritto di esporre la bandiera dell’Unione europea e contrassegni, quali insegne militari, titoli e simboli ufficiali, sulle sue installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto. Le uniformi del personale EUNAVFOR recano un emblema distintivo EUNAVFOR. Su decisione del comandante della forza dell’UE, sulle installazioni, sui veicoli e altri mezzi di trasporto e sulle uniformi dell’EUNAVFOR possono essere esposte bandiere o insegne nazionali dei contingenti nazionali costitutivi dell’operazione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1.   Ad eccezione degli equipaggi dei mezzi navali e degli aeromobili dell’EUNAVFOR, il personale EUNAVFOR può entrare nel territorio dello Stato ospitante soltanto previa esibizione dei documenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Per l’ingresso, l’uscita o la permanenza sul territorio dello Stato ospitante il personale EUNAVFOR è esonerato dalle norme in materia di passaporti e visti, dalle ispezioni dei servizi per l’immigrazione e dai controlli doganali.

2.   Il personale EUNAVFOR è esonerato dall’applicazione delle regolamentazioni dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce alcun diritto alla residenza o al domicilio permanente nel territorio dello Stato ospitante.

3.   Al momento dell’ingresso nell’aeroporto o nel porto dello Stato ospitante, l’EUNAVFOR rispetta le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante in materia di salute pubblica e ambientale. A tal fine può essere concluso un accordo sulle modalità di attuazione di cui all’articolo 18.

4.   Allo Stato ospitante è fornito, a titolo informativo, un elenco generale delle risorse dell’EUNAVFOR in ingresso nel suo territorio. Tali risorse recano segni distintivi dell’EUNAVFOR. Le risorse e i mezzi di trasporto dell’EUNAVFOR che entrano, transitano o escono dal territorio dello Stato ospitante a supporto dell’operazione sono esonerati da qualsiasi obbligo di esibizione di inventari o di altri documenti doganali nonché da ogni ispezione.

5.   Il personale EUNAVFOR, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, è autorizzato alla guida di veicoli a motore, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale, internazionale o militare in corso di validità.

6.   Ai fini dell’operazione, lo Stato ospitante concede all’EUNAVFOR e al personale EUNAVFOR la libertà di circolazione e di spostamento nel proprio territorio, comprese le sue acque e il suo spazio aereo. La libertà di circolazione nelle acque dello Stato ospitante comprende la libertà di fermata e ancoraggio in qualsiasi circostanza.

7.   Ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR può svolgere, nel territorio dello Stato ospitante, inclusi il suo mare territoriale e il suo spazio aereo, il lancio, l’appontaggio o il recupero di aeromobili o apparecchiature militari di qualunque tipo, previa autorizzazione dell’autorità dello Stato ospitante responsabile della sicurezza aerea.

8.   Ai fini dell’operazione, i sommergibili dell’EUNAVFOR non sono tenuti a navigare in superficie e ad esibire la loro bandiera nel mare territoriale dello Stato ospitante.

Ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR e i mezzi di trasporto che noleggia possono utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi. L’EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di ragionevoli contributi finanziari per i servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per le forze armate dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell’EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Le installazioni, i mezzi navali e gli aeromobili dell’EUNAVFOR sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi senza il consenso del comandante della forza dell’UE.

2.   Le installazioni dell’EUNAVFOR, il loro mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3.   L’EUNAVFOR, i suoi beni e risorse, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell’immunità giurisdizionale di ogni genere.

4.   Gli archivi e i documenti dell’EUNAVFOR sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5.   La corrispondenza ufficiale dell’EUNAVFOR è inviolabile.

6.   Per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e le installazioni utilizzate dall’EUNAVFOR ai fini dell’operazione, l’EUNAVFOR, nonché i suoi fornitori di mezzi o servizi, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga. L’EUNAVFOR non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti quale corrispettivo di servizi richiesti e prestati.

7.   Lo Stato ospitante consente l’ingresso e l’uscita per gli articoli destinati all’operazione e li esonera dal pagamento di tutti i dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi richiesti e prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale EUNAVFOR concessi dallo Stato ospitante

1.   Il personale EUNAVFOR non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2.   I documenti, la corrispondenza e i beni del personale EUNAVFOR godono dell’inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 6.

3.   Il personale EUNAVFOR gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in qualsiasi circostanza.

Lo Stato d’origine o l’istituzione UE interessata, secondo i casi, possono rinunciare all’immunità dalla giurisdizione penale per il personale EUNAVFOR. Tale rinuncia deve sempre essere fatta per iscritto.

4.   I membri del personale EUNAVFOR godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell’avvio del procedimento dinanzi al giudice, il comandante della forza dell’UE e l’autorità competente dello Stato d’origine o l’istituzione UE certificano al suddetto giudice se l’atto in questione è stato compiuto dal membro del personale EUNAVFOR nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.

Se l’atto è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applicano le disposizioni dell’articolo 15. Se l’atto non è stato compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può proseguire. La certificazione da parte del comandante della forza dell’UE e dell’autorità competente dello Stato d’origine o dell’istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla.

Il membro del personale EUNAVFOR che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l’immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all’azione in giudizio principale.

5.   Il personale EUNAVFOR non può essere obbligato a rendere testimonianza. Tuttavia, l’EUNAVFOR e gli Stati d’origine si sforzano di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell’EUNAVFOR coinvolti in incidenti in relazione ai quali persone sono state trasferite in virtù di un accordo tra l’Unione europea e lo Stato ospitante sulle condizioni di trasferimento di presunti pirati e rapinatori a mano armata e dei loro beni dall’EUNAVFOR allo Stato ospitante.

6.   Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale EUNAVFOR, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale EUNAVFOR, certificati dal comandante della forza dell’UE come necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili i membri del personale EUNAVFOR non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o ad ogni altra misura restrittiva.

7.   L’immunità di un membro del personale EUNAVFOR dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati d’origine.

8.   Il personale dell’EUNAVFOR è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell’EUNAVFOR, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.

9.   I membri del personale EUNAVFOR sono esentati da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall’EUNAVFOR o dagli Stati d’origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante.

Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, consente l’ingresso e l’esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l’immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, per gli oggetti destinati all’uso personale di membri del personale EUNAVFOR.

I membri del personale EUNAVFOR sono esonerati dall’ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati ad uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. In tal caso, l’ispezione avviene solo alla presenza del membro del personale EUNAVFOR interessato o di un rappresentante autorizzato dell’EUNAVFOR.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell’operazione.

Articolo 8

Giurisdizione penale

Le autorità competenti dello Stato d’origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante tutti i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d’origine su tutti i membri del personale EUNAVFOR soggetti alla pertinente legge dello Stato d’origine. Ove possibile lo Stato ospitante si sforza di agevolare l’esercizio della giurisdizione da parte delle autorità competenti dello Stato d’origine.

Articolo 9

Uniforme e armi

1.   L’uso dell’uniforme è disciplinato dalle regole adottate dal comandante della forza dell’UE.

2.   In mare, il personale militare dell’EUNAVFOR, nonché il personale di polizia che accompagna persone arrestate dall’EUNAVFOR, possono portare armi e munizioni purché gli ordini ricevuti lo consentano, limitandosi strettamente alle esigenze operative.

3.   Nel territorio terrestre delle Seychelles, il personale EUNAVFOR può portare armi, purché gli ordini ricevuti lo consentano, all’interno del perimetro militare e in transito nel perimetro o tra le sue navi e aeromobili, nonché quando accompagna detenuti sospettati di pirateria. In qualsiasi altra occasione le armi possono essere portate unicamente previa autorizzazione ai sensi della legge delle Seychelles sulle armi da fuoco e le munizioni.

Articolo 10

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1.   Lo Stato ospitante accetta, su richiesta, di assistere l’EUNAVFOR a trovare installazioni adeguate.

2.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, mette a disposizione a titolo gratuito le installazioni di cui è proprietario, nella misura in cui le installazioni in questione siano richieste per lo svolgimento di attività amministrative e operative dell’EUNAVFOR ad eccezione degli oneri dovuti per i servizi pubblici e del carburante.

3.   Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, contribuisce alla preparazione, alla costituzione, all’esecuzione e al supporto dell’operazione. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all’operazione alle stesse condizioni previste per l’assistenza e il supporto alle forze armate dello Stato ospitante.

4.   La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall’EUNAVFOR nello Stato ospitante è determinata da tali contratti.

5.   Il contratto può disporre che la procedura di composizione delle controversie di cui all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall’applicazione del contratto.

6.   Lo Stato ospitante agevola l’attuazione dei contratti conclusi dall’EUNAVFOR con soggetti commerciali ai fini dell’operazione.

Articolo 11

Modifiche delle installazioni

1.   L’EUNAVFOR, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, è autorizzata a costruire o modificare le installazioni in funzione delle sue necessità operative.

2.   Lo Stato ospitante non chiede alcun indennizzo all’EUNAVFOR per tali costruzioni o modifiche.

Articolo 12

Decesso di membri del personale EUNAVFOR

1.   Il comandante della forza dell’UE ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio della salma di un membro del personale EUNAVFOR, nonché dei suoi effetti personali.

2.   Sulla salma dei membri del personale EUNAVFOR non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di cui la persona deceduta ha la cittadinanza e la presenza di un rappresentante dell’EUNAVFOR e/o dello Stato di cui la persona deceduta ha la cittadinanza.

3.   Lo Stato ospitante e l’EUNAVFOR cooperano per quanto possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale EUNAVFOR.

Articolo 13

Sicurezza dell’EUNAVFOR e polizia militare

1.   Lo Stato ospitante adotta tutte le misure idonee ad assicurare la sicurezza e l’incolumità dell’EUNAVFOR e del suo personale.

2.   Il comandante della forza dell’UE può istituire un’unità di polizia militare per il mantenimento dell’ordine nelle installazioni dell’EUNAVFOR.

3.   All’esterno di tali installazioni, l’unità di polizia militare può, in consultazione e cooperazione con la polizia militare o la polizia dello Stato ospitante, intervenire anche per garantire il mantenimento dell’ordine e della disciplina tra il personale EUNAVFOR.

4.   Il personale EUNAVFOR che transita nel territorio dello Stato ospitante per accompagnare le persone arrestate dall’EUNAVFOR è autorizzato ad usare i necessari mezzi di coercizione fisica nei confronti di tali persone.

Articolo 14

Comunicazioni

1.   L’EUNAVFOR può installare e utilizzare stazioni radio trasmittenti e riceventi, nonché sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all’utilizzazione delle frequenze idonee. L’accesso allo spettro delle frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

2.   L’EUNAVFOR ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all’interno delle installazioni dell’EUNAVFOR e tra di esse, inclusa la posa di cavi e linee di terra ai fini dell’operazione.

3.   All’interno delle proprie installazioni l’EUNAVFOR può prendere le disposizioni necessarie per l’inoltro della corrispondenza postale indirizzata al personale EUNAVFOR o da esso spedita.

Articolo 15

Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite

1.   L’EUNAVFOR e il relativo personale non sono responsabili per i danni o le perdite riguardanti beni civili o pubblici causati da azioni intraprese dall’EUNAVFOR nell’esercizio di funzioni ufficiali o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell’EUNAVFOR.

2.   Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni civili o pubblici non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell’EUNAVFOR sono trasmesse all’EUNAVFOR tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, oppure alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall’EUNAVFOR.

3.   Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, la richiesta di indennizzo è presentata a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell’EUNAVFOR e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.

4.   Se la controversia non può essere composta nell’ambito della commissione per le richieste di indennizzo, essa:

a)

è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell’UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR;

b)

è sottoposta ad un’istanza arbitrale, per le richieste di indennizzo di un importo superiore a quello di cui alla lettera a); le decisioni dell’istanza arbitrale sono vincolanti.

5.   L’istanza arbitrale è composta di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall’EUNAVFOR e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall’EUNAVFOR. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l’EUNAVFOR non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l’arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il comandante dell’operazione o della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e dell’istanza arbitrale, le procedure applicabili all’interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

Articolo 16

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell’EUNAVFOR e delle competenti autorità dello Stato ospitante.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte esclusivamente per via diplomatica tra i rappresentanti dell’UE e dello Stato ospitante.

Articolo 17

Disposizioni varie

1.   Quando il presente accordo fa riferimento ai privilegi, alle immunità e ai diritti dell’EUNAVFOR e del relativo personale, il governo dello Stato ospitante è responsabile dell’attuazione e del rispetto di detti privilegi, immunità e diritti da parte delle sue autorità locali competenti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell’UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all’EUNAVFOR.

Articolo 18

Modalità di attuazione

Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il comandante dell’operazione o della forza dell’UE e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

Articolo 19

Entrata in vigore e cessazione

1.   Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell’ultimo elemento dell’EUNAVFOR e dell’ultimo membro del personale dell’EUNAVFOR, secondo quanto notificato dall’EUNAVFOR. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con preavviso scritto di sei mesi.

2.   In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 8, all’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all’articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9, e 10, all’articolo 10, paragrafo 2, all’articolo 11, all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 e all’articolo 15 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale EUNAVFOR è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dalla sua esecuzione prima della cessazione.

Fatto a Victoria, Seychelle, in duplice esemplare, in lingua inglese, addì 10 novembre 2009.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica delle Seychelles


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