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Document JOL_2009_124_R_0051_01
2009/392/EC: Council Decision of 27 November 2008 on the conclusion, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons regarding the participation, as contracting parties of the Republic of Bulgaria and Romania pursuant to their accession to the European Union#Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, regarding the participation, as contracting parties of the Republic of Bulgaria and Romania pursuant to their accession to the European Union
2009/392/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
Protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
2009/392/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
Protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
OJ L 124, 20.5.2009, p. 51–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/51 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
(2009/392/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto l’atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 5 maggio 2006, i negoziati con la Confederazione svizzera relativi ad un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, sono stati conclusi. |
(2) |
Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2008, e in attesa della sua conclusione definitiva in una data successiva, il presente protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 maggio 2008. |
(3) |
È opportuno concludere il protocollo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, la notifica dell’approvazione conformemente all’articolo 6 del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
L. CHATEL
PROTOCOLLO
dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
LA COMUNITÀ EUROPEA,
rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea, e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito denominati gli «Stati membri», anch’essi rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «la Svizzera»,
dall’altra,
di seguito denominati «parti contraenti»,
VISTO l’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002;
VISTO il protocollo del 26 ottobre 2004 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1o aprile 2006;
VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all’Unione europea in data 1o gennaio 2007;
CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell’accordo;
CONSIDERANDO che l’atto di adesione riconosce al Consiglio dell’Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell’Unione europea, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’accordo.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell’accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri come per le attuali parti contraenti dell’accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.
Articolo 2
Il corpo e l’allegato I dell’accordo sono adattati come segue:
1) |
l’elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente: «LA COMUNITÀ EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, da una parte, e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, dall’altra,»; |
2) |
l’articolo 10 dell’accordo è modificato come segue:
|
3) |
all’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato I dell’accordo, il riferimento all’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 4 bis e 4 ter è sostituito con il riferimento all’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 4 bis, 4 ter e 4 quater. |
Articolo 3
In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’accordo, si applicano i periodi transitori di cui all’allegato I del presente protocollo.
Articolo 4
1. L’allegato II dell’accordo è modificato in conformità dell’allegato 2 del presente protocollo.
2. L’allegato III dell’accordo è adattato dalla decisione del Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’accordo.
Articolo 5
1. Gli allegati 1 e 2 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004, costituisce parte integrante dell’accordo.
Articolo 6
1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.
2. Il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Articolo 7
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di ratificazione o di approvazione.
Articolo 8
Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell’accordo.
Articolo 9
1. Il presente protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. Le versioni in lingua bulgara e rumena dell’accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l’atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’accordo approva le versioni facenti fede dell’accordo nelle nuove lingue.
Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.
V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt.
V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
(1) NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3 ter anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.»;
(3) Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all’articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma del presente accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti del presente accordo con il protocollo del 2004. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre ai permessi di soggiorno concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.»;
ALLEGATO 1
Misure transitorie relative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie
1. La Repubblica di Bulgaria
La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Bulgaria e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere.
I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini bulgari.
La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.
Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.
2. Romania
La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Romania né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.
I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini rumeni.
La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.
Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.
ALLEGATO 2
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue.
1) |
Sotto il titolo «Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
|
2) |
Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»: «Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.» |
3) |
Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»: «Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.» |
4) |
Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117…», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136…», «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150 …», dopo «12003 TN 02/02 A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, …», e al punto «4.77: Decisione n. 192 …»: «Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.» |
5) |
Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all’allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall’entrata in vigore del presente protocollo. |
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ADATTAMENTO DELL’ALLEGATO III ALL’ACCORDO
Le parti contraenti dichiarano che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell’accordo, l’allegato III deve essere adattato quanto prima per integrarvi, tra l’altro, la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2006/100/CE, e le nuove voci svizzere.
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA
La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti consisteranno in 282 permessi a lungo termine e 1 006 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 2 011 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.