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Document JOL_2009_124_R_0051_01

2009/392/CE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea
Protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

OJ L 124, 20.5.2009, p. 51–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

(2009/392/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 5 maggio 2006, i negoziati con la Confederazione svizzera relativi ad un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, sono stati conclusi.

(2)

Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2008, e in attesa della sua conclusione definitiva in una data successiva, il presente protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 maggio 2008.

(3)

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, la notifica dell’approvazione conformemente all’articolo 6 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

L. CHATEL


PROTOCOLLO

dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati gli «Stati membri», anch’essi rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «la Svizzera»,

dall’altra,

di seguito denominati «parti contraenti»,

VISTO l’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002;

VISTO il protocollo del 26 ottobre 2004 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1o aprile 2006;

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all’Unione europea in data 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell’accordo;

CONSIDERANDO che l’atto di adesione riconosce al Consiglio dell’Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell’Unione europea, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’accordo.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell’accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri come per le attuali parti contraenti dell’accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.

Articolo 2

Il corpo e l’allegato I dell’accordo sono adattati come segue:

1)

l’elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente:

«LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall’altra,»;

2)

l’articolo 10 dell’accordo è modificato come segue:

a)

dopo il paragrafo 1 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter.   Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo del presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.»;

b)

dopo il paragrafo 2 bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter.   Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione [rispettivamente, codici NACE (1) 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70]. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 ter, 2 ter, 3 ter e 4 quater, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi (2) e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori sopramenzionati.

Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo del presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.

c)

dopo il paragrafo 3 bis è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 ter, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno (3) conformemente alla tabella seguente:

Periodo

Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Fino alla fine del primo anno

362

3 620

Fino alla fine del secondo anno

523

4 987

Fino alla fine del terzo anno

684

6 355

Fino alla fine del quarto anno

885

7 722

Fino alla fine del quinto anno

1 046

9 090

d)

dopo il paragrafo 4 bis è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1 ter e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri.

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2 ter, punto 2. In tal caso, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1 ter, 2 ter e 3 ter fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1 ter è il seguente:

Periodo

Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Fino alla fine del sesto anno

1 126

10 457

Fino alla fine del settimo anno

1 207

11 664»

e)

dopo il paragrafo 5 bis è inserito il paragrafo seguente:

«5 ter.   Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1 ter, 2 ter, 3 ter e 4 quater, segnatamente quelle del paragrafo 2 ter relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo del presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare all’articolo 7.»;

3)

all’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato I dell’accordo, il riferimento all’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 4 bis e 4 ter è sostituito con il riferimento all’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 4 bis, 4 ter e 4 quater.

Articolo 3

In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’accordo, si applicano i periodi transitori di cui all’allegato I del presente protocollo.

Articolo 4

1.   L’allegato II dell’accordo è modificato in conformità dell’allegato 2 del presente protocollo.

2.   L’allegato III dell’accordo è adattato dalla decisione del Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 5

1.   Gli allegati 1 e 2 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

2.   Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004, costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 6

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.

2.   Il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di ratificazione o di approvazione.

Articolo 8

Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell’accordo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.   Le versioni in lingua bulgara e rumena dell’accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l’atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’accordo approva le versioni facenti fede dell’accordo nelle nuove lingue.

Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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(1)  NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3 ter anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.»;

(3)  Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all’articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma del presente accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti del presente accordo con il protocollo del 2004. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre ai permessi di soggiorno concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.»;

ALLEGATO 1

Misure transitorie relative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie

1.   La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Bulgaria e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere.

I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini bulgari.

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

2.   Romania

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Romania né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.

I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini rumeni.

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

ALLEGATO 2

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue.

1)

Sotto il titolo «Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

a)

alla lettera i), riguardante l’allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «Slovacchia — Svizzera»:

 

«Bulgaria — Svizzera

Nulla.

 

Romania — Svizzera

Nessuna convenzione.»;

b)

alla lettera j), riguardante l’allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «Slovacchia — Svizzera»:

 

«Bulgaria — Svizzera

Nulla.

 

Romania — Svizzera

Nessuna convenzione.»

2)

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.»

3)

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.»

4)

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117…», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136…», «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150 …», dopo «12003 TN 02/02 A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, …», e al punto «4.77: Decisione n. 192 …»:

«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.»

5)

Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all’allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall’entrata in vigore del presente protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ADATTAMENTO DELL’ALLEGATO III ALL’ACCORDO

Le parti contraenti dichiarano che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell’accordo, l’allegato III deve essere adattato quanto prima per integrarvi, tra l’altro, la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2006/100/CE, e le nuove voci svizzere.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti consisteranno in 282 permessi a lungo termine e 1 006 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 2 011 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.


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