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Document 32009D0289

2009/289/CE: Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009 , relativa alla concessione di assistenza reciproca alla Lettonia

OJ L 79, 25.3.2009, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 268 - 269

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/289/oj

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2009

relativa alla concessione di assistenza reciproca alla Lettonia

(2009/289/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119,

vista la raccomandazione della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

In un contesto di fabbisogno di finanziamento esterno molto elevato, i mercati dei capitali e finanziari lettoni sono stati di recente oggetto di pressioni, che riflettono un deterioramento generale del clima sui mercati e crescenti preoccupazioni in merito alla salute dell’economia lettone dati i gravi squilibri dovuti ad un ampio disavanzo e debito esterno, all’indebolimento della finanza pubblica e ad elevati tassi di inflazione dei costi e dei prezzi. Il settore bancario lettone registra gravi problemi di liquidità e di fiducia. Il livello delle riserve valutarie estere è sceso poiché la Banca centrale è intervenuta per preservare l’ancoraggio della valuta.

(2)

Il Consiglio esamina periodicamente le politiche economiche attuate dalla Lettonia, in particolare nel contesto dei programmi di convergenza e del programma nazionale di riforma della Lettonia, nonché nel quadro delle relazioni sulla convergenza.

(3)

Il fabbisogno di finanziamento esterno complessivo della Lettonia fino al primo trimestre del 2011 è stimato a 7,5 miliardi di euro.

(4)

Le autorità lettoni hanno richiesto un sostegno finanziario considerevole all’UE e ad altri paesi e istituzioni finanziarie internazionali per sostenere la bilancia dei pagamenti.

(5)

Esiste una grave minaccia per la bilancia dei pagamenti lettone che giustifica la concessione urgente di un concorso reciproco da parte della Comunità in cooperazione con l’FMI ed altre parti. Inoltre, in considerazione dell’urgenza della questione, é necessario consentire un’eccezione al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I comma 3 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, annesso al trattato sull’Unione europea ed ai Trattati che istituiscono le Comunità europee.

(6)

Il pacchetto di sostegno finanziario sarebbe subordinato ad un forte impegno da parte delle autorità lettoni ad attuare un programma ambizioso di riforme di bilancio, strutturali e del sistema finanziario per facilitare gli aggiustamenti esterni ed interni necessari, stabilizzare l’economia e ristabilire la credibilità della politica economica. La Commissione verificherà attentamente ad intervalli regolari, in collaborazione con il CEF, che le condizioni di politica economica cui è subordinata la concessione dell’assistenza reciproca siano pienamente rispettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede assistenza reciproca alla Lettonia.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


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