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Document 32009D0097

2009/97/CE: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

OJ L 36, 5.2.2009, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 32 - 35

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/97(1)/oj

5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

(2009/97/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in previsione di un accordo tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse.

(2)

A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un memorandum di cooperazione con l’ICAO per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse, in conformità delle direttive di negoziato di cui all’allegato I e alla procedura ad hoc di cui all’allegato II della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(3)

Con riserva della sua eventuale conclusione in data successiva, è opportuno firmare e applicare in via provvisoria il memorandum di cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del memorandum di cooperazione tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale memorandum.

Il testo del memorandum è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il memorandum a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, il memorandum è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


TRADUZIONE

MEMORANDUM DI COOPERAZIONE

tra l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse

L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE (ICAO)

e

LA COMUNITÀ EUROPEA (CE),

in appresso denominate «le parti»,

RICORDANDO la convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (di seguito la «convenzione di Chicago»), in particolare l’allegato 17 — Sicurezza (di seguito l’«allegato 17»);

TENENDO PRESENTE la risoluzione A35-9 dell’assemblea dell’ICAO, che invitava il segretario generale a continuare il programma universale dei controlli di sicurezza (USAP), in cui sono previsti controlli di sicurezza regolari, obbligatori, sistematici e armonizzati in tutti gli Stati contraenti della convenzione di Chicago (di seguito gli «Stati contraenti»);

RICORDANDO il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (1) (di seguito il «regolamento (CE) n. 2320/2002»), e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2) (di seguito il «regolamento (CE) n. 300/2008»), che sostituirà il regolamento (CE) n. 2320/2002 al momento dell’adozione delle misure di attuazione necessarie;

PRENDENDO ATTO del regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (3), in particolare l’articolo 16, che prevede che la Commissione prenda in considerazione i controlli di sicurezza programmati o effettuati recentemente da organizzazioni intergovernative per garantire l’efficacia complessiva delle varie attività di ispezione e di controllo della sicurezza;

TENENDO CONTO dell’applicazione della legislazione comunitaria pertinente, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4); e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (di seguito la «decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom»), in particolare le sezioni 10 e 26, nonché delle sue modifiche (5),

TENENDO PRESENTE che la maggior parte delle norme contenute nell’allegato 17 sono contemplate anche dal regolamento (CE) n. 2320/2002 e che la Commissione europea effettua ispezioni negli Stati dell’Unione europea (di seguito «UE») per controllare l’applicazione del suddetto regolamento;

CONSIDERANDO che il programma di controlli dell’ICAO e il programma di ispezioni della Commissione europea sono principalmente intesi a rafforzare la sicurezza aerea, valutando l’applicazione delle norme adottate da ciascuna parte, individuando le eventuali carenze e, a seconda del caso, provvedendo a rettificarle;

CONSIDERANDO che è auspicabile instaurare una cooperazione reciproca nell’ambito dei controlli e delle ispezioni riguardanti la sicurezza aerea e le questioni connesse, in modo da garantire un impiego più proficuo delle risorse limitate ed evitare la ripetizione delle stesse attività, preservando tuttavia l’universalità e l’integrità del programma USAP dell’ICAO;

CONSIDERANDO che la Commissione europea è dotata di poteri d’esecuzione che le consentono di garantire l’attuazione della legislazione comunitaria sulla sicurezza dell’aviazione civile;

CONSIDERANDO che il consiglio dell’ICAO ha indicato, in occasione della 176a sessione, che occorreva incentrare, per quanto possibile, i controlli della sicurezza aerea dell’ICAO sulla capacità di uno Stato di assicurare un’adeguata supervisione nazionale; ha inoltre chiesto al segretario generale di ricercare meccanismi di cooperazione ed esaminare in che modo ottenere un uso ottimale delle risorse nelle regioni in cui esistono programmi di controllo obbligatori istituiti dalle autorità di governo regionali,

1.   Disposizioni generali

1.1.   Le norme contenute nell’allegato 17 che non sono contemplate dalla legislazione comunitaria non rientrano nell’ambito di applicazione del presente memorandum di cooperazione.

1.2.   Per quanto concerne le norme contenute nell’allegato 17 e contemplate dalla legislazione comunitaria, l’ICAO valuta le ispezioni condotte dalla Commissione europea presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE per verificare se gli Stati contraenti tenuti ad applicare la legislazione comunitaria sulla sicurezza dell’aviazione civile rispettino le suddette norme in conformità del punto 3 del presente memorandum di cooperazione.

1.3.   L’attuazione delle valutazioni dell’ICAO nella Comunità europea è discussa su richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta l’anno.

1.4.   Gli ispettori dell’ICAO possono occasionalmente prendere parte, in qualità di osservatori, alle ispezioni che la Commissione europea effettua presso gli aeroporti, previa ricezione da parte della Commissione europea del consenso esplicito dello Stato membro interessato.

2.   Informazioni da fornire all’ICAO sulle ispezioni effettuate dalla Commissione europea nella Comunità europea

2.1.   In conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, le seguenti informazioni classificate come «RESTREINT UE» sono fornite al personale autorizzato dell’ICAO:

A.

le regole e le norme comuni nel settore della sicurezza aerea adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002 o a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 300/2008; nonché

B.

per quanto concerne le ispezioni condotte dalla Commissione europea presso le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE:

a)

le informazioni generali sulla programmazione delle ispezioni della Commissione europea, tra cui il calendario delle ispezioni da effettuarsi presso le autorità nazionali competenti, con eventuali modifiche o cambiamenti, non appena tali informazioni sono disponibili;

b)

lo stato d’avanzamento delle ispezioni effettuate presso le autorità nazionali competenti e negli aeroporti, le date di presentazione delle relazioni finali d’ispezione e le date di ricezione dei piani d’azione trasmessi dallo Stato interessato;

c)

i metodi di ispezione della Commissione europea;

d)

la relazione concernente l’ispezione effettuata presso le autorità nazionali competenti, come pure il piano d’azione presentato in seguito a tale ispezione dallo Stato interessato, in cui sono indicate le misure e i tempi con cui s’intende ovviare alle eventuali carenze rilevate; nonché

e)

azioni di follow-up adottate dalla Commissione europea in seguito all’ispezione effettuata presso l’autorità nazionale competente.

2.2.   L’ICAO consente l’accesso alle informazioni comunitarie classificate fornite dalla Commissione europea nell’ambito della presente cooperazione al personale autorizzato nei limiti di quanto è necessario che esso conosca per l’espletamento dei suoi compiti. Il personale autorizzato non divulga a terzi le suddette informazioni. L’ICAO mette in atto tutti i dispositivi giuridici e interni necessari per proteggere la riservatezza delle informazioni fornite dalla Commissione europea.

2.3.   La Commissione europea e l’ICAO concordano ulteriori procedure per la protezione delle informazioni classificate fornite dalla Commissione europea in conformità del presente memorandum di cooperazione. Le suddette procedure prevedono la possibilità per la Commissione europea di verificare le misure di protezione adottate dall’ICAO.

3.   Valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea

3.1.   Le valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea consistono in un’analisi delle prescrizioni che la Commissione europea deve rispettare e delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se opportuno, funzionari dell’ICAO si recano alla Commissione europea, negli uffici della direzione generale dell’Energia e dei trasporti a Bruxelles (Belgio).

3.2.   L’ICAO e la Commissione europea fissano di comune accordo, mediante uno scambio di lettere, il mandato preciso e le modalità pratiche per lo svolgimento delle valutazioni dell’ICAO relative al sistema d’ispezione della Commissione europea nel campo della sicurezza aerea.

4.   Risoluzione delle controversie

4.1.   Qualsiasi divergenza o controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente memorandum di cooperazione è risolta mediante negoziato tra le parti.

4.2.   Nessun elemento del presente memorandum di cooperazione o ad esso afferente implica una rinuncia delle parti ai loro privilegi e immunità, qualunque essi siano.

5.   Altri accordi

5.1.   Il presente memorandum di cooperazione non sostituisce né pregiudica altre forme di cooperazione tra le parti.

6.   Revisione - Entrata in vigore

6.1.   Le parti rivedono l’attuazione del presente memorandum di cooperazione alla fine dell’attuale fase del programma USAP, o prima, se una delle parti lo ritiene necessario.

6.2.   In attesa dell’entrata in vigore, il presente memorandum di cooperazione è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

6.3.   Il presente memorandum di cooperazione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima delle due notifiche mediante le quali le parti si sono comunicate il completamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Montreal il settimo giorno di settembre dell’anno duemilaotto, in due originali, in lingua inglese.

Per la Comunità Europea

Per l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)  GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(5)  Decisioni 2005/94/CE, Euratom, 2006/70/CE, Euratom e 2006/548/CE, Euratom.


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