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Document 32008D0934

2008/934/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008 , concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 7637] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 333, 11.12.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 75 - 78

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/934/oj

11.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze elencate nell’allegato della presente direttiva.

(3)

Entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati ritirano volontariamente, conformemente all’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il proprio sostegno all’iscrizione di tali sostanze.

(4)

La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e i commenti degli altri Stati membri, ed è giunta alla conclusione che gli articoli ter e septies non sono applicabili. Di conseguenza è applicabile l’articolo 11 sexies.

(5)

Le sostanze elencate nell’allegato della presente decisione non devono quindi essere iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

Tuttavia, giacché la mancata iscrizione di tali sostanze non si basa sulla presenza di chiare indicazioni di effetti nocivi ai sensi dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002.

(7)

L’eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(8)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (4), conformemente alla procedura accelerata prevista dagli articoli da 13 a 22 del regolamento in questione.

(9)

Tale procedura consente ai notificanti la cui sostanza non è stata iscritta in seguito al loro ritiro di presentare una nuova domanda limitandosi a specificare i dati aggiuntivi necessari per rispondere alle domande specifiche che hanno portato all’adozione della decisione di rifiuto di iscrizione. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione nella quale vengono indicati tali dati.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri ritirano l’autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze elencate nell’allegato.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, termina il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

Elenco delle sostanze attive di cui all’articolo 1

Sostanza attiva

Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il

Acetoclor

14 dicembre 2005

Acrinatrin

8 ottobre 2007

Asulam

28 luglio 2006

Bitertanol

23 marzo 2006

Bupirimate

7 agosto 2007

Carbetammide

31 agosto 2006

Carboxin

28 luglio 2006

Cloropicrin

19 aprile 2006

Cletodim

19 aprile 2006

Ciclossidim

28 febbraio 2007

Ciproconazolo

15 settembre 2006

Dazomet

8 ottobre 2007

Diclofop-metile

10 settembre 2007

Dietofencarb

24 ottobre 2007

Ditianon

5 febbraio 2007

Dodina

29 marzo 2007

Etalfluralin

4 ottobre 2007

Etridiazolo

7 agosto 2007

Fenazaquin

23 giugno 2006

Fenbuconazolo

12 maggio 2006

Fenbutatin ossido

20 aprile 2007

Fenossicarb

4 ottobre 2007

Fluazifop-P

10 settembre 2007

Flufenoxuron

8 novembre 2007

Fluometuron

31 agosto 2007

Fluquinconazolo

22 dicembre 2005

Flurocloridone

27 ottobre 2006

Flutriafol

9 novembre 2006

Guazatina

8 novembre 2007

Exitiazox

18 maggio 2006

Imexazol

8 ottobre 2007

Isoxaben

9 novembre 2006

Poliacetaldeide (Metaldeide)

1 settembre 2006

Metosulam

8 ottobre 2007

Miclobutanil

29 marzo 2006

Orizalin

4 ottobre 2007

Ossifluorfen

4 ottobre 2007

Paclobutrazol

7 dicembre 2006

Pencicuron

1 giugno 2006

Procloraz

18 giugno 2007

Propargite

8 ottobre 2007

Piridaben

7 agosto 2007

Quinmerac

6 luglio 2007

Sintofen

8 novembre 2007

tau-Fluvalinato

18 giugno 2007

Tebufenozide

9 giugno 2006

Teflutrin

4 maggio 2007

Terbutilazina

8 ottobre 2007

Tiobencarb

21 luglio 2006


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