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Document 32006D0964

2006/964/CE: Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù

OJ L 397, 30.12.2006, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 166 - 166

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/964/oj

Related international agreement

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù

(2006/964/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 24 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo del Canada un accordo che rinnova il programma di cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù.

(2)

A nome della Comunità, la Commissione ha negoziato un accordo con il governo del Canada in conformità alle direttive stabilite nell’allegato di detta decisione.

(3)

La Comunità e il Canada si ripromettono di trarre reciproci vantaggi da detta cooperazione che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri e il governo del Canada e fornire un valore aggiunto europeo.

(4)

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità in data 5 dicembre 2006.

(5)

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù è approvato a nome della Comunità.

2.   Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La delegazione della Comunità europea al comitato misto di cui all'articolo 6 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentate di ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a procedere alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell’istruzione superiore, della formazione e della gioventù

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL CANADA,

dall’altra,

in seguito denominati collettivamente «le parti»,

RILEVANDO che la dichiarazione sulle relazioni tra la Comunità europea e il Canada, adottata dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dal governo canadese il 22 novembre 1990, fa espresso riferimento al rafforzamento della collaborazione reciproca in diversi settori che interessano direttamente il benessere presente e futuro dei cittadini, quali gli scambi e i progetti comuni nel campo dell'istruzione e della cultura, tra cui gli scambi universitari e giovanili;

RILEVANDO che la dichiarazione politica UE-Canada e il piano d’azione comuni adottati il 17 dicembre 1996 impegnano le parti a favorire i contatti a tutti i livelli tra i cittadini, specie tra i giovani, al fine di rinnovare i legami basati sulla condivisione di culture e valori, e che il piano d'azione comune allegato alla dichiarazione esorta le parti a rafforzare ulteriormente la cooperazione tramite l'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell’istruzione superiore e della formazione, ratificato nel 1996;

RILEVANDO che l’agenda di partenariato UE-Canada adottata il 18 marzo 2004 in occasione del vertice UE-Canada fa riferimento alla necessità di ricercare nuovi mezzi per favorire la creazione di legami tra i nostri rispettivi popoli, in particolare ampliando il campo dei programmi di scambi per giovani tra la Comunità europea e il Canada ed esplorando i modi per rafforzare e allargare il campo della cooperazione tra la CE e il Canada al momento del rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, ratificato nel marzo 2001;

RILEVANDO che la dichiarazione comune adottata al vertice UE-Canada del 19 giugno 2005 fa altresì riferimento all'intenzione dei dirigenti europei e canadesi di rinnovare, rafforzare ed allargare il campo dell'accordo che rinnova un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, ratificato nel 2001, in particolare con l'aggiunta della cooperazione riguardante la gioventù, per rafforzare la cooperazione universitaria e lo scambio transatlantico tra i nostri cittadini;

CONSIDERANDO il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei poteri legislativi delle province e dei territori del Canada nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

CONSIDERANDO che l'adozione e l'applicazione degli accordi del 1996 e del 2001 sull'istruzione superiore e la formazione concretizzano gli impegni assunti nelle dichiarazioni UE-Canada e che la cooperazione ha avuto effetti molto positivi per entrambe le parti;

RICONOSCENDO il contributo essenziale che l'istruzione superiore e la formazione danno allo sviluppo di risorse umane capaci di partecipare ad un'economia globale basata sulle conoscenze;

RICONOSCENDO che la cooperazione nel campo dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù deve completare altre iniziative analoghe di cooperazione tra la Comunità europea e il Canada;

RICONOSCENDO l'importanza di tener conto del lavoro svolto nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione da organizzazioni internazionali attive in questi settori, come l'OCSE, l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

CONSTATANDO che le parti hanno un interesse comune alla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù, nel quadro della più vasta cooperazione esistente tra la Comunità europea e il Canada;

PREVEDENDO di trarre un vantaggio reciproco dalla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù;

RICONOSCENDO la necessità di ampliare l'accesso alle attività promosse nell'ambito del presente accordo, specie quelle condotte nei settori della formazione e della gioventù;

DESIDERANDO rinnovare la base per il proseguimento della cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Il presente accordo istituisce un quadro di cooperazione tra la Comunità europea ed il Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1.

per «istituto d'istruzione superiore» si intende qualsiasi ente che in base alle leggi o prassi vigenti dell’una o dell’altra parte rilasci qualifiche o diplomi d'istruzione superiore, quale che ne sia la denominazione;

2.

per «istituto di formazione» si intende qualsiasi istituzione pubblica, a partecipazione pubblica o privata che, quale che ne sia la denominazione, in base alle leggi o prassi vigenti dell’una o dell’altra parte programmi o realizzi attività di istruzione o formazione professionale, perfezionamento professionale, aggiornamento professionale o riqualificazione professionale contribuendo al rilascio di titoli riconosciuti dalle autorità competenti;

3.

per «studenti» si intendono le persone che frequentano corsi o programmi di studio o di formazione dispensati da istituti di istruzione superiore o di formazione come definiti sopra e riconosciuti o sostenuti finanziariamente dalle autorità competenti;

4.

per «gioventù» si intendono i settori d'attività collegati all’apprendimento non formale e informale in cui intervengono organizzazioni e altre associazioni della gioventù, nonché operatori giovanili, dirigenti giovanili e altri soggetti che agiscono per o con i giovani.

Articolo 3

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali del presente accordo sono:

a)

favorire la reciproca comprensione fra i popoli dell’Unione europea e il Canada con una più diffusa conoscenza delle loro lingue, culture e istituzioni;

b)

migliorare la qualità delle risorse umane sia nella Comunità europea sia in Canada, facilitando l'acquisizione delle competenze necessarie per far fronte alle sfide poste dall'economia globale basata sulla conoscenza.

2.   Gli obiettivi specifici del presente accordo sono:

a)

conferire alla cooperazione transatlantica nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù una più forte dimensione europea e canadese a valore aggiunto;

b)

contribuire agli scambi transatlantici tra i cittadini dell'Unione europea e del Canada;

c)

contribuire allo sviluppo degli istituti d'istruzione superiore e di formazione, delle strutture e delle organizzazioni del settore della gioventù;

d)

favorire e/o rafforzare la cooperazione tra gli operatori dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù nella Comunità europea e in Canada;

e)

contribuire allo sviluppo professionale delle persone raggiungendo in pari tempo gli obiettivi generali dell'accordo;

f)

sviluppare le possibilità di dialogo e di scambi riguardo alla politica e alle attività a favore dei giovani.

3.   Gli obiettivi operativi del presente accordo sono:

a)

sostenere la collaborazione tra gli istituti d'istruzione superiore e di formazione al fine di promuovere e sviluppare programmi comuni di studio e/o di formazione e la mobilità degli studenti;

b)

migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli studenti favorendo la trasparenza, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei periodi di studio e di formazione e, ove opportuno, la trasferibilità dei crediti;

c)

sostenere la collaborazione tra gli organismi pubblici e privati dei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù per stimolare il dibattito e lo scambio di esperienze sulle politiche interessate;

d)

sostenere la mobilità transatlantica degli operatori (compresi gli operatori in formazione) per migliorare la comprensione e la conoscenza specializzata reciproche delle questioni attinenti alle relazioni tra l'Unione europea e il Canada;

e)

sostenere la collaborazione tra strutture e organismi giovanili nonché tra operatori, dirigenti giovanili e altri attori del settore per promuovere gli scambi di buone pratiche e la creazione di reti.

Articolo 4

Principi

La cooperazione nel quadro del presente accordo si basa sui principi seguenti:

1)

il pieno rispetto delle competenze degli Stati membri della Comunità europea e dei poteri legislativi delle province e dei territori del Canada nei settori dell'istruzione e della formazione, come pure dell'autonomia degli istituti d'istruzione superiore e di formazione;

2)

l'equilibrio complessivo dei benefici tratti delle attività svolte nel quadro del presente accordo;

3)

l'ampia partecipazione dei vari Stati membri della Comunità europea e delle province e territori del Canada;

4)

il riconoscimento, in tutta la sua portata, della diversità culturale, sociale ed economica della Comunità europea e del Canada;

5)

il rafforzamento della collaborazione tra la Comunità europea e il Canada e complementarità rispetto ai programmi bilaterali condotti tra gli Stati membri della Comunità europea e il Canada e agli altri programmi ed iniziative della Comunità europea e del Canada nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

Articolo 5

Cooperazione

La cooperazione è attuata per mezzo delle azioni specificate nell'allegato, che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo 6

Comitato misto

1.   E' istituito un comitato misto, comprendente rappresentanti di entrambe le parti.

2.   Il comitato misto ha le seguenti funzioni:

a)

esamina la cooperazione prevista nel quadro del presente accordo;

b)

riferisce alle parti sul grado, lo status e l'efficacia della cooperazione conformemente agli obiettivi e ai principi del presente accordo;

c)

condivide informazioni sulle evoluzioni recenti, le politiche, le nuove tendenze e le pratiche innovative riguardanti l'istruzione superiore, la formazione e la gioventù.

3.   Il comitato misto si riunisce per quanto possibile ogni due anni, alternativamente nell'Unione europea e in Canada. Altre riunioni possono essere decise di comune accordo.

4.   Le decisioni del comitato misto sono prese per consenso. I verbali delle riunioni sono concordati dalle persone designate da ciascuna delle parti per esercitare congiuntamente la presidenza delle riunioni; sono messi a disposizione, unitamente alla relazione, del comitato misto di cooperazione istituito dall'accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica del 1976 tra le Comunità europee e il Canada, nonché dei ministri interessati di ciascuna delle parti.

Articolo 7

Controllo e valutazione

La cooperazione è sottoposta, nei modi appropriati, a un controllo e a una valutazione effettuati su base cooperativa tra le parti, in modo da permettere, se necessario, il riorientamento delle attività di cooperazione in funzione delle necessità o delle opportunità che si manifestino nel corso della loro realizzazione.

Articolo 8

Finanziamento

1.   Le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità di fondi e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alle politiche e ai programmi della Comunità e del Canada. Il finanziamento avviene sulla base di una corrispondenza complessiva dei fondi tra le parti.

2.   Ciascuna delle parti parte eroga fondi a diretto beneficio:

per la Comunità europea, dei cittadini di uno Stato membro o di persone ufficialmente riconosciute come residenti permanenti dalla legislazione di uno Stato membro,

per il Canada, dei cittadini e residenti permanenti, quali definiti dalla legge canadese.

3.   Le spese sostenute dal comitato misto o per suo conto sono a carico della parte rappresentata dal membro che ha sostenuto le spese. Le spese diverse dalle indennità di viaggio e direttamente connesse alle riunioni del comitato misto sono a carico della parte ospitante.

Articolo 9

Entrata del personale

Ciascuna parte adotta tutte le misure opportune e s'impegna al meglio delle sue possibilità per agevolare l'entrata e l'uscita dal proprio territorio del personale e degli studenti partecipanti alle attività di cooperazione nel quadro del presente accordo, nonché del materiale e delle attrezzature utilizzate nell'ambito delle stesse attività, in conformità delle leggi e dei regolamenti rispettivi.

Articolo 10

Altri accordi

1.   Il presente accordo non pregiudica altre forme di cooperazione che possano svolgersi nel quadro di altri accordi tra le parti.

2.   Il presente accordo non pregiudica accordi bilaterali esistenti o futuri tra singoli Stati membri della Comunità europea e il Canada nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 11

Territori cui si applica l’accordo

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso fissate, e, dall'altro, al territorio del Canada.

Articolo 12

Clausole finali

1.   Ciascuna delle parti notifica all'altra per iscritto il suo consenso a essere vincolata dal presente accordo. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l’ultima delle parti ha notificato all’altra il suo consenso.

2.   Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di otto anni e può essere prorogato per accordo scritto tra le parti.

3.   Il presente accordo può essere modificato per accordo scritto tra le parti.

4.   Le modifiche o le proroghe sono stabilite per iscritto ed entrano in vigore alla data convenuta dalle parti.

5.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle due parti con un preavviso scritto di dodici mesi. La scadenza o la denuncia dell'accordo non incidono sulla validità o sulla durata delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso o sugli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'allegato del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente accordo

Fatto a Helsinki, il 5 dicembre 2006 e redatto in duplice copia in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

ALLEGATO

AZIONI

1.   Istruzione superiore e formazione

1.1.   Le parti forniscono il proprio sostegno a istituti di istruzione superiore e di formazione che costituiscono consorzi misti CE/Canada al fine di realizzare progetti comuni nel campo dell’istruzione superiore e della formazione.

1.2.   Ogni consorzio misto deve essere costituito da un partenariato multilaterale comprendente istituti di almeno due Stati membri della Comunità europea e almeno due province o territori del Canada.

1.3.   Le attività dei consorzi misti devono di norma implicare una mobilità transatlantica degli studenti nel quadro di programmi di studio comuni, un riconoscimento reciproco dei crediti e una preparazione linguistica e culturale, con un obiettivo di parità dei flussi in ciascuna direzione.

1.4.   Le autorità competenti di ciascuna delle parti stabiliscono di comune accordo i temi prioritari che possono essere oggetto di attività di cooperazione dei consorzi misti CE-Canada.

1.5.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli studenti a consorzi misti formati da istituti d'istruzione superiore e/o di formazione professionale che si sono dimostrati in grado di realizzare con ottimi risultati progetti comuni finanziati dalle parti.

2.   Gioventù

Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad attività a cui partecipano strutture, organizzazioni, operatori e dirigenti giovanili e altri attori di questo settore. Le attività possono consistere in seminari, corsi di formazione, visite di osservazione sul lavoro e visite di studio su determinati temi, quali la cittadinanza, la diversità culturale, il lavoro d'interesse collettivo o volontariato e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale.

3.   Azioni complementari

3.1.   Le parti possono sostenere un numero limitato di attività complementari conformemente agli obiettivi del presente accordo, tra cui scambi di esperienze e buone pratiche, la messa in comune di risorse e materiale elettronico nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù.

3.2.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario a misure politicamente orientate in cui intervengano organizzazioni operanti nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù e che possono consistere in studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro, seminari di sviluppo professionale e valutazioni comparative, e riguardare questioni trasversali relative all'istruzione superiore ed alla formazione professionale, compreso il riconoscimento delle qualifiche e il trasferimento di crediti nell'ambito del sistema europeo di trasferimento di crediti (ECTS).

3.3.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario alla mobilità degli operatori (compresi i neolaureati e gli operatori in formazione) desiderosi di seguire studi di breve durata o programmi di formazione destinati a sviluppare le loro competenze specializzate in settori che presentano un interesse particolare per le relazioni CE-Canada, da definirsi dalle parti.

3.4.   Le parti possono fornire un sostegno finanziario ad un'associazione di ex allievi di cui facciano parte studenti che abbiano partecipati a scambi realizzati da consorzi CE-Canada nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale. Tale associazione può essere gestita da una o più organizzazioni designate congiuntamente dalle parti.

Gestione delle azioni

1.   Ciascuna delle parti può sostenere finanziariamente attività previste dall’accordo.

2.   La gestione delle azioni è assicurata dai responsabili di ciascuna delle parti e può consistere nel:

determinare le norme e le procedure di presentazione delle proposte, compresa l'elaborazione di una guida comune ad uso dei candidati;

stabilire il calendario della pubblicazione dei bandi, della presentazione e della selezione delle proposte;

fornire informazioni sulle attività svolte nel quadro dell’accordo e sulla loro realizzazione;

nominare consulenti ed esperti universitari, anche per la valutazione indipendente delle proposte;

raccomandare progetti da finanziare alle autorità competenti di ciascuna delle parti;

nella gestione finanziaria;

procedere in collaborazione al controllo e alla valutazione.

3.   Di norma, la Comunità europea fornirà un sostegno (comprese le borse) ai partner europei dei progetti e il Canada ai partner canadesi.

MISURE DI ASSISTENZA TECNICA

Le parti forniscono fondi per l'acquisto dei servizi necessari all'esecuzione ottimale dell'accordo; in particolare, le parti possono organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti, procedere a valutazioni, produrre pubblicazioni o divulgare informazioni connesse.


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