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Document 32006R1831

Regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la doramectina (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 131 - 133

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1831/oj

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la doramectina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza doramectina figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. Tale sostanza figura inoltre nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai suini, agli ovini e ai cervidi, comprese le renne, per muscoli, reni e fegato, esclusi gli ovini che producono latte destinato al consumo umano. È opportuno modificare la voce relativa alla doramectina nel suddetto allegato per estenderla a tutti i mammiferi da produzione alimentare per muscoli, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione (GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 66).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2.   Agenti antiparassitari

2.3.   Agenti che combattono gli endo- e gli ectoparassiti

2.3.1.   Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Doramectina

Doramectina

Tutti i mammiferi da produzione alimentare (1)

40 μg/kg

Muscolo

150 μg/kg

Grasso

100 μg/kg

Fegato

60 μg/kg

Rene


(1)  Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»


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