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Document 32005D0516

2005/516/: Decisione della Commissione, del 22 aprile 2005, che istituisce il comitato consultivo europeo per la ricerca in materia di sicurezza

OJ L 191, 22.7.2005, p. 70–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 145 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 145 - 147

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/516/oj

22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2005

che istituisce il comitato consultivo europeo per la ricerca in materia di sicurezza

(2005/516/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha istituito nel 2003 un gruppo di personalità nel campo della ricerca in materia di sicurezza, avente il compito principale di proporre i principi e le priorità di un programma europeo di ricerca in materia di sicurezza (PERS).

(2)

A seguito della relazione «Ricerca per un'Europa sicura», presentata nel 2004 dal gruppo di personalità, la Commissione, nella sua comunicazione del 7 settembre 2004 intitolata «Ricerca in materia di sicurezza — Le tappe future» (1), ha proposto l'istituzione di un comitato consultivo per la ricerca in materia di sicurezza (CCRS).

(3)

È necessario istituire il CCRS e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il CCRS deve contribuire al contenuto e all'attuazione del PERS.

(5)

Il CCRS deve essere costituito da esperti dei diversi settori interessati: utilizzatori, industria e organismi di ricerca. Secondo i campi in cui opera, il CCRS deve essere composto di due gruppi aventi ruoli distinti ma complementari.

(6)

Occorre disciplinare la divulgazione di informazioni da parte dei membri del CCRS, fatte salve le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza, di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE/CECA/Euratom della Commissione (2).

(7)

È opportuno fissare la durata di applicazione della presente decisione. La Commissione esaminerà a tempo debito l'opportunità di una proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Comitato consultivo

È istituito presso la Commissione, con effetto dal 1o luglio 2005, il comitato consultivo per la ricerca in materia di sicurezza (di seguito «CCRS»).

Articolo 2

Compiti

La Commissione può consultare il CCRS per qualunque questione relativa al contenuto e alla messa in atto del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza (in prosieguo «PERS»), da realizzare nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità europea.

Il CCRS opera avendo piena cognizione del contesto della politica europea, in particolare delle attività di ricerca svolte a livello nazionale e di quelle a sostegno delle iniziative in materia di politica europea della ricerca.

In particolare, ma senza limitarsi a questo, il CCRS formula raccomandazioni alla Commissione in ordine ai seguenti aspetti:

a)

i compiti strategici, i campi d'azione principali e le priorità del PERS, basandosi sulla relazione «Ricerca per un'Europa sicura» del Gruppo di personalità e tenendo conto della creazione dell'Agenzia europea per la difesa nonché delle attività nazionali e intergovernative;

b)

le capacità tecnologiche di cui devono dotarsi i soggetti interessati in Europa e la strategia da adottare per rafforzare la base tecnologica dell'industria europea e quindi accrescerne la competitività;

c)

gli aspetti strategici e operativi del PERS, tenendo conto dell'esperienza e dei risultati ottenuti grazie all'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza (3), dai servizi della Commissione attivamente interessati alle questioni della sicurezza, anche nell'ambito del programma quadro di ricerca della Comunità europea, e da altri gruppi di esperti o consulenti;

d)

le questioni connesse all'attuazione del programma, quali lo scambio di informazioni classificate e i diritti di proprietà intellettuale;

e)

l'ottimizzazione del ricorso alle infrastrutture pubbliche di ricerca e valutazione nel quadro del PERS;

f)

una strategia di comunicazione mirante a far conoscere il PERS e a fornire informazioni sui programmi di ricerca dei soggetti interessati.

I presidenti di ciascuno dei gruppi del CCRS di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono segnalare alla Commissione l'opportunità di consultare il CCRS su altre questioni.

Articolo 3

Nomina dei membri del CCRS

1.   I membri del CCRS sono nominati dalla Commissione tra specialisti e strateghi d'alto livello competenti nelle materie di cui all'articolo 2.

2.   La nomina è ad personam e non sono nominati membri supplenti. I membri del comitato agiscono a titolo personale e prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere istruzioni di sorta dall'esterno. Essi non divulgano le informazioni che il comitato abbia acquisito nel corso della sua attività, se la Commissione ritiene che tali informazioni abbiano carattere riservato.

3.   La durata del mandato dei membri del comitato non supera la durata di applicazione della presente decisione. Essi restano in carica fino a quando non siano sostituiti ovvero fino a scadenza del mandato.

4.   I membri che non sono più in grado di contribuire validamente ai lavori del comitato, che si dimettono o che non rispettano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti dalla Commissione per il periodo restante del loro mandato.

5.   L'elenco dei membri del CCRS e delle successive nomine è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie «C».

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il CCRS si compone di due gruppi:

a)

un gruppo che si occupa dei requisiti della domanda di ricerca in materia di sicurezza;

b)

un gruppo che si occupa dei requisiti della catena di fornitura di tecnologia.

2.   I membri del CCRS eleggono un presidente per ciascun gruppo.

3.   D'intesa con la Commissione possono essere costituiti sottogruppi ad hoc incaricati di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito da uno dei gruppi del CCRS o da entrambi. Essi sono sciolti non appena hanno portato a compimento il loro mandato.

4.   Per trattare punti particolari dell'ordine del giorno, la Commissione può invitare esperti od osservatori, comprese persone appartenenti a servizi della Commissione con una specifica competenza, a orientare i lavori del CCRS o a partecipare a sottogruppi ad hoc, se questo è ritenuto utile o necessario.

5.   I gruppi del CCRS si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Essi possono avvalersi dei servizi di segretariato della Commissione e tenere riunioni congiunte in modo da assicurare la coerenza e il coordinamento delle loro attività. Le riunioni congiunte sono copresiedute dai presidenti dei gruppi del CCRS.

6.   I gruppi del CCRS adottano, in base a una proposta della Commissione, le regole che ne disciplinano lo svolgimento dell'attività, incluso un regolamento di procedura.

7.   È istituito un Intranet ad accesso ristretto, per mezzo del quale sono diffusi documenti di lavoro, conclusioni, verbali e ogni altro documento pertinente.

Articolo 5

Rimborso delle spese

Le spese di viaggio sostenute dai membri e dagli esperti in relazione alle attività del CCRS sono rimborsate dalla Commissione, a norma delle disposizioni applicabili. I membri e gli esperti non sono remunerati per i servizi prestati.

Articolo 6

Divulgazione di informazioni

Il regolamento di procedura del CCRS disciplina la divulgazione di informazioni da parte dei membri del CCRS.

Chiunque partecipi alle attività del CCRS si astiene dal divulgare le informazioni alle quali abbia avuto accesso.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2004) 590 definitivo.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/94/CE, Euratom (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 66).

(3)  COM(2004) 72 definitivo.


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