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Document JOL_2004_378_R_NS002

2004/870/CE: 2004/870/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan

OJ L 378, 23.12.2004, p. 2–2 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ L 378, 23.12.2004, p. 22–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 378/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan

(2004/870/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione, (1)

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato in nome della Comunità un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan.

(2)

L'accordo è stato firmato in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

(3)

A norma dell'articolo 177 del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo deve favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio.

(4)

Per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 23 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 16 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL


(1)  GU C 17 del 22.1.1999, pag. 6.


ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI gli ottimi rapporti e i vincoli di amicizia e di cooperazione tra la Comunità europea, in prosieguo denominata «Comunità», e la Repubblica islamica del Pakistan, in prosieguo denominata «Pakistan»;

RICONOSCENDO quanto sia importante rafforzare ulteriormente detti vincoli e intensificare le relazioni tra la Comunità e il Pakistan;

RIBADENDO l'importanza che la Comunità e il Pakistan attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

RICORDANDO la dichiarazione di Vienna del 1993 e il programma d’azione della conferenza mondiale sui diritti dell’uomo, la dichiarazione di Copenaghen del 1995 sullo sviluppo nel settore sociale e il relativo programma d’azione, la dichiarazione di Pechino del 1995 e il programma d’azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 e la strategia internazionale per il quarto decennio di sviluppo;

CONSIDERANDO che l’accordo firmato il 16 novembre 1976 tra la Comunità e il Pakistan ha gettato le basi per una stretta cooperazione fra le parti;

COMPIACIUTI per i risultati ottenuti grazie all’accordo;

MOSSI dalla comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni nei settori di comune interesse su basi di parità, non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità;

RICONOSCENDO la grande importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico;

RICONOSCENDO la necessità di sostenere le iniziative del Pakistan in materia di sviluppo, specialmente quelle volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere e più svantaggiate della popolazione;

CONSIDERANDO l'importanza attribuita dalla Comunità e dal Pakistan alla promozione di una crescita demografica equilibrata, all’eliminazione della povertà, alla tutela dell'ambiente e all’uso sostenibile delle risorse naturali, e riconoscendo il nesso esistente tra ambiente e sviluppo;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli a uno sviluppo sostenuto e alla diversificazione degli scambi tra la Comunità e il Pakistan e di intensificare la cooperazione in materia di scambi commerciali, economia, investimenti, scienza, tecnologia e cultura;

TENENDO CONTO del loro impegno di condurre gli scambi ai sensi dell’accordo che istituisce l’OMC;

RICONOSCENDO le esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo nel quadro dell’OMC;

CONSIDERANDO la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti diretti;

CONSAPEVOLI del loro comune desiderio di sviluppare e intensificare la cooperazione regionale e il dialogo Nord-Sud;

RITENENDO che le relazioni fra di essi si siano sviluppate al di là dell'ambito di applicazione dell’accordo concluso nel 1986;

LA COMUNITÀ EUROPEA:

Guy VERHOFSTADT

Primo ministro del Regno del Belgio

Romano PRODI

Presidente della Commissione delle Comunità europee

IL GOVERNO DEL PAKISTAN:

Generale Pervez MUSHARRAF

Capo dell'esecutivo della Repubblica islamica del Pakistan

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Fondamenti

Il rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è alla base delle politiche interna e internazionale della Comunità e della Repubblica islamica del Pakistan e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

Obiettivi

L'accordo si prefigge essenzialmente di approfondire e sviluppare, attraverso il dialogo e il partenariato, i vari aspetti della cooperazione tra le parti nei settori che rientrano nelle rispettive competenze e con i seguenti obiettivi:

1.

creare condizioni favorevoli all’incremento e allo sviluppo del commercio nei due sensi fra le parti, ai sensi dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

2.

sostenere le iniziative del Pakistan finalizzate a uno sviluppo globale e sostenibile, comprese le politiche di sviluppo economico e sociale che tengono conto delle fasce povere e svantaggiate della popolazione, in particolare le donne, nonché alla gestione sostenibile delle risorse naturali;

3.

promuovere gli investimenti e i vincoli economici, tecnici e culturali nell’interesse di entrambe le parti;

4.

aumentare la capacità economica del Pakistan di interagire in modo più efficace con la Comunità.

Articolo 3

Cooperazione commerciale

1.   Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano a condurre gli scambi ai sensi dell’accordo che istituisce l’OMC.

2.   Ciascuna parte accetta di informare l’altra dell’apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei prodotti di quest’ultima.

Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, le parti esaminano attentamente, facendo in modo che si possano tenere consultazioni, le osservazioni dell’altra parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

3.   Le parti si impegnano inoltre a promuovere, nell’ambito delle rispettive legislazioni, l’espansione e la diversificazione degli scambi fra di esse. La cooperazione in questo campo mira a sviluppare e a diversificare il commercio nei due sensi cercando il modo di migliorare l’accesso al mercato.

4.   Le parti si adoperano per:

a)

eliminare gli ostacoli agli scambi e adottare misure volte a migliorare la trasparenza, in particolare sopprimendo, a tempo debito, gli ostacoli non tariffari, in funzione del lavoro svolto al riguardo dall’OMC;

b)

migliorare, nei limiti delle rispettive competenze, la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore doganale, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali nonché la prevenzione, l’indagine e la repressione delle infrazioni doganali, comprese le pratiche fraudolente, tenendo conto del lavoro svolto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

c)

continuare a esaminare le questioni relative al transito e alla riesportazione;

d)

scambiare informazioni sugli sbocchi commerciali reciprocamente vantaggiosi, sulla cooperazione statistica e sulle questioni relative alla concorrenza;

e)

garantire una tutela adeguata dei dati personali.

5.

a)

Il Pakistan adotta tutte le misure necessarie per favorire un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, ai sensi delle norme internazionali.

b)

Per la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, e fatti salvi gli impegni assunti nel quadro dell’accordo TRIPS, il Pakistan aderisce alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto, ai sensi delle disposizioni pertinenti di dette convenzioni:

i)

convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, riveduta da ultimo a Stoccolma (atto di Stoccolma, 1967);

ii)

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, riveduto da ultimo a Stoccolma (atto di Stoccolma, 1967);

iii)

protocollo relativo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989);

iv)

trattato di cooperazione in materia di brevetti (Unione PTC), modificato nel 1984;

c)

si potrà fornire un’assistenza tecnica per consentire al Pakistan di rispettare gli impegni e gli obblighi suddetti.

6.   Nei limiti delle rispettive competenze, le parti decidono di adoperarsi per migliorare gli scambi di informazioni e l’accesso ai rispettivi mercati delle commesse pubbliche su basi di reciprocità.

Articolo 4

Cooperazione allo sviluppo

1.   Le parti riconoscono che la Comunità può contribuire alle iniziative del Pakistan finalizzate a uno sviluppo economico sostenibile e al progresso sociale della popolazione.

I progetti e i programmi della cooperazione allo sviluppo si concentreranno sulla sanità, sull’istruzione, sullo sviluppo delle risorse umane, in particolare per quanto riguarda le donne, sul benessere della popolazione, sull’ambiente e sullo sviluppo rurale, e saranno destinati specificamente alle fasce più povere e svantaggiate della popolazione.

In considerazione di quanto precede, in conformità delle politiche e delle normative comunitarie e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la cooperazione, le parti decidono di sviluppare la cooperazione nell’ambito di una strategia chiara e di un dialogo volto a concordare le priorità d’intervento, ricercando efficacia e sostenibilità.

2.   Le parti riconoscono la necessità di rivolgere maggiore attenzione, intensificando la cooperazione, alla lotta contro la tossicomania e l’AIDS, tenendo conto del lavoro svolto al riguardo dagli organismi internazionali. Le parti sono decise a collaborare per la prevenzione, il controllo e la riduzione della tossicomania e dell’AIDS, in particolare mediante il potenziamento delle strutture sanitarie e il sostegno alle principali attività di educazione sanitaria.

Articolo 5

Cooperazione nel settore dell’ambiente

1.   Le parti riconoscono la necessità di tener conto della tutela dell’ambiente come parte integrante della cooperazione economica e allo sviluppo. Esse sottolineano inoltre l’importanza delle questioni ambientali e la loro volontà di collaborare per tutelare e migliorare l’ambiente, insistendo in modo particolare sull’inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria, sull’erosione, sulla deforestazione e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e tenendo conto del lavoro svolto nei consessi internazionali.

Si rivolgerà particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;

b)

tutela e conservazione delle foreste naturali;

c)

prevenzione dell’inquinamento industriale;

d)

tutela dell’ambiente urbano.

2.   La cooperazione nel settore mirerà principalmente a:

a)

potenziare e migliorare le istituzioni responsabili della tutela dell’ambiente;

b)

sviluppare la legislazione e migliorare le norme;

c)

sviluppare la ricerca, la formazione e l’informazione;

d)

eseguire studi e programmi pilota e fornire assistenza tecnica.

Articolo 6

Cooperazione economica

1.   Le parti si impegnano, compatibilmente con le rispettive politiche e finalità e con i mezzi finanziari disponibili, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa. Esse determinano di comune accordo, con vantaggi per entrambe e nei limiti delle rispettive competenze, una strategia di cooperazione che definisca i settori e le priorità dei programmi e delle attività di cooperazione economica.

2.   Le parti decidono di collaborare per conseguire i seguenti vasti obiettivi:

a)

creare in Pakistan un contesto economico favorevole alla competitività agevolando l'accesso al know-how e alla tecnologia comunitari, anche a livello di progettazione, imballaggio e norme, quali le norme di tutela dei consumatori e le norme ambientali, di nuovi materiali e di nuovi prodotti;

b)

agevolare i contatti tra gli operatori economici e adottare altre misure atte a promuovere gli scambi commerciali, lo sviluppo del mercato e gli investimenti;

c)

agevolare gli scambi di informazioni sulle politiche relative alle imprese e alle piccole e medie imprese (PMI), in particolare al fine di migliorare il contesto commerciale e di favorire i contatti tra le PMI, onde promuovere gli scambi e aumentare le possibilità di cooperazione industriale;

d)

migliorare la formazione alla gestione in Pakistan onde preparare gli operatori commerciali a interagire in modo efficace con le imprese europee;

e)

promuovere il dialogo tra il Pakistan e la Comunità sulla politica energetica e sui trasferimenti di tecnologia;

f)

sviluppare e migliorare le comunicazioni, l’informazione, la tecnologia, l’agricoltura, la pesca, il settore minerario e il turismo.

3.   Le parti decidono di utilizzare i seguenti strumenti per conseguire i loro obiettivi:

a)

scambi di informazioni e di idee;

b)

studi;

c)

assistenza tecnica;

d)

programmi di formazione;

e)

contatti fra istituti di ricerca e centri di formazione, agenzie specializzate e organizzazioni commerciali;

f)

promozione degli investimenti e delle joint-venture;

g)

sviluppo istituzionale delle agenzie e delle amministrazioni pubbliche e private;

h)

accesso alle banche dati dell’altra parte e creazione di nuove banche dati;

i)

gruppi di studio e seminari;

j)

scambi di esperti.

4.   Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano ad aumentare gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, creando un clima più propizio agli investimenti privati, instaurando condizioni più favorevoli ai trasferimenti di capitale e promuovendo, all'occorrenza, la conclusione di convenzioni per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e il Pakistan.

Articolo 7

Industria e servizi

1.   Le parti agevolano:

a)

l’individuazione dei settori industriali sui quali concentrare la cooperazione e dei mezzi per promuovere la cooperazione industriale;

b)

l’espansione e la diversificazione della base produttiva del Pakistan nei settori dell’industria e dei servizi, comprese la modernizzazione e la riforma del settore pubblico, orientando le attività di cooperazione verso le piccole e medie imprese e agevolandone l’accesso alle fonti di capitale, ai mercati e alla tecnologia, col proposito specifico di promuovere gli scambi tra le parti nonché l’accesso ai mercati dei paesi terzi.

2.   Le parti agevolano, nell’ambito delle rispettive competenze, l’accesso alle informazioni e ai capitali disponibili onde favorire i progetti e le operazioni tali da promuovere la cooperazione fra le imprese, quali le joint-venture, i subappalti, i trasferimenti di tecnologia, le licenze, la ricerca applicata e le concessioni.

Articolo 8

Agricoltura, allevamento e pesca

Le parti decidono di collaborare per sviluppare i settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca. A tal fine, esse si impegnano a esaminare le possibilità di formare joint-venture per la creazione di unità di trasformazione alimentare, di aumentare gli sbocchi commerciali e di collaborare nella ricerca agricola.

Articolo 9

Turismo

Le parti decidono di collaborare nel settore del turismo mediante misure specifiche, tra cui scambi di informazioni e studi, programmi di formazione e la promozione degli investimenti e delle joint-venture nelle industrie che lavorano per il settore turistico.

Articolo 10

Energia

Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e si impegnano a intensificare la cooperazione, soprattutto per quanto riguarda la produzione, il risparmio e l’uso razionale dell’energia. Questa cooperazione ampliata comprenderà la pianificazione energetica, l’uso dell’energia non convenzionale e la valutazione delle implicazioni ambientali.

Articolo 11

Cooperazione regionale

1.   Le parti convengono che la cooperazione tra di esse potrà estendersi ad azioni avviate nell'ambito degli accordi di cooperazione conclusi con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con il presente accordo.

2.   Pur senza escludere alcun settore, le parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle seguenti azioni:

a)

assistenza tecnica (servizi di esperti esterni e formazione di personale tecnico in alcuni aspetti pratici dell'integrazione);

b)

promozione del commercio intraregionale;

c)

sostegno alle istituzioni regionali, nonché a progetti e iniziative comuni di competenza di organizzazioni regionali, quali l’Associazione dell’Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC) e l’Organizzazione di cooperazione economica (ECO);

d)

sostegno agli studi riguardanti le questioni regionali/subregionali, compresi, tra l'altro, i trasporti, le comunicazioni, le questioni ambientali e la salute degli esseri umani e degli animali.

Articolo 12

Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia

Compatibilmente con le rispettive politiche e competenze, le parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse, vale a dire attraverso programmi di formazione e di ricerca congiunta, contatti fra le istituzioni, scambi di informazioni e seminari. Le parti cercheranno di favorire i trasferimenti di know-how e gli scambi di informazioni sui progetti di ricerca, in particolare nei seguenti settori: ambiente, tecnologia dell’informazione, telecomunicazioni, tecnologia spaziale, biotecnologia e biologia marina.

Articolo 13

Precursori chimici della droga e riciclaggio del denaro sporco

1.   Compatibilmente con le rispettive competenze e con le disposizioni giuridiche pertinenti, le parti decidono di collaborare per impedire lo sviamento dei precursori chimici della droga. Esse riconoscono inoltre la necessità di adoperarsi per combattere il riciclaggio del denaro sporco.

2.   Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di ricorrere a misure speciali volte a combattere la coltivazione, la produzione e il commercio illecito di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a misure di prevenzione e di riduzione della tossicomania. La cooperazione in questo settore potrà comprendere:

a)

l’assistenza per la formazione e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

b)

misure volte a promuovere altre forme di sviluppo economico;

c)

scambi di informazioni pertinenti, fatta salva un’adeguata protezione dei dati personali.

Articolo 14

Sviluppo delle risorse umane

Le parti convengono che lo sviluppo delle risorse umane è parte integrante dello sviluppo economico e sociale.

Le parti riconoscono che sviluppando l’istruzione e le competenze e migliorando il tenore di vita delle fasce più povere e svantaggiate della popolazione, in particolare le donne e i bambini, si contribuirà a creare un contesto economico e sociale favorevole.

Le parti ricordano quanto sia importante attenersi alle norme di base internazionalmente riconosciute in materia di lavoro, contenute negli strumenti pertinenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro, competente per l’elaborazione e l’applicazione di queste norme, che sono un fattore determinante di progresso economico e sociale. Esse riconoscono altresì che la crescita e lo sviluppo economici promossi dallo sviluppo e dall’ulteriore liberalizzazione del commercio contribuiscono all’osservanza di queste norme.

Le parti si impegnano a promuovere dette norme e a favorire la discussione tra i segretariati dell’OMC e dell’OIL.

La Comunità fornirà assistenza ai programmi volti a sostenere le iniziative del Pakistan in materia, compresi quelli avviati dall’OIL.

Articolo 15

Informazione, cultura e comunicazione

Le parti collaboreranno, nell’ambito delle rispettive competenze, nei settori dell'informazione, della cultura e delle comunicazioni per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse, anche attraverso studi e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in settori quali le telecomunicazioni, la società dell'informazione e le applicazioni multimediali, che contribuiscono a stimolare lo sviluppo economico e il commercio.

Le parti ritengono che la cooperazione in questo settore, nell’ambito delle rispettive competenze, potrebbe agevolare:

a)

l’elaborazione di una normativa e di una politica in materia di telecomunicazioni;

b)

lo sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, comprese le comunicazioni mobili;

c)

la società dell’informazione, compresa la promozione del sistema globale di navigazione via satellite;

d)

le tecnologie multimediali per le telecomunicazioni;

e)

le reti e le applicazioni telematiche (trasporti, sanità, istruzione, ambiente);

f)

la promozione degli investimenti e delle joint-venture.

Articolo 16

Aspetti istituzionali

1.   Le parti decidono di creare una commissione mista incaricata di:

a)

garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

b)

stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

c)

formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Saranno inserite disposizioni relative alla presidenza delle riunioni e alla creazione di sottogruppi.

2.   La commissione mista è composta da rappresentanti di entrambe le parti con un grado sufficientemente alto. Essa si riunisce di norma ogni anno, alternativamente a Bruxelles e a Islamabad, a una data fissata di comune accordo. Le parti potranno indire di concerto riunioni straordinarie.

3.   La commissione mista può istituire sottogruppi specializzati per assisterla nello svolgimento dei propri compiti e coordinare l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi nel quadro dell'accordo.

4.   L'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista è concordato tra le parti.

5.   Le parti decidono altresì di affidare alla commissione mista il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi settoriali già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra la Comunità e il Pakistan.

Articolo 17

Clausola evolutiva

Le parti possono migliorare, di concerto, il presente accordo al fine di sviluppare la cooperazione e di completarla mediante accordi su settori o attività specifici.

Ciascuna delle parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare il presente accordo.

Articolo 18

Altri accordi

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con il Pakistan nell'ambito della cooperazione economica e allo sviluppo o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica e allo sviluppo con questo paese.

Il presente accordo lascia impregiudicata l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi.

Articolo 19

Mancata esecuzione dell’accordo

1.   Qualora una parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi assunti ai sensi del presente accordo, può adottare le misure del caso.

2.   Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all’altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3.   Nella scelta delle misure, si dovranno privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise verranno comunicate senza indugio all’altra parte e, se quest’ultima lo richiede, saranno oggetto di consultazioni.

Articolo 20

Agevolazioni

Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, le autorità del Pakistan concedono ai funzionari e agli esperti della CE, incaricati di attuare la cooperazione, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle loro attività. Disposizioni particolareggiate al riguardo figureranno in uno scambio di lettere a parte.

Articolo 21

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio del Pakistan.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati I e II del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 23

Entrata in vigore e rinnovo

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2.   Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato automaticamente di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

Articolo 24

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e urdu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

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Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addì ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

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Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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ALLEGATO I

DICHIARAZIONI INTERPRETATIVE RELATIVE ALL’ARTICOLO 19: MANCATA ESECUZIONE DELL’ACCORDO

a)

Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che per casi particolarmente urgenti di cui all’articolo 19 dell'accordo s’intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle due parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:

in una denuncia dell’accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale,

nell’inosservanza degli elementi fondamentali dell’accordo di cui all’articolo 1.

b)

Le parti convengono che le «misure del caso» di cui all’articolo 19 sono misure adottate ai sensi del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in uno dei casi particolarmente urgenti ai sensi dell’articolo 19, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Le parti convengono che, ai fini del presente accordo, la «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» include in particolare la protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso collegati, i brevetti, i disegni industriali, i marchi di fabbrica e di servizi, i programmi informatici, le topografie dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, la protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate sul know-how.


ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELLA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

DEL GOVERNO DEL PAKISTAN,

dall'altra,

riuniti a Islamabad, addì 24 novembre 2001, per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo,

hanno, al momento di firmare il presente accordo di cooperazione,

adottato i seguenti testi:

accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul partenariato e sullo sviluppo;

allegato I

Dichiarazioni interpretative relative all'articolo 19: mancata esecuzione dell'accordo;

allegato II

Dichiarazione congiunta sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

adottato la dichiarazione seguente acclusa al presente atto finale:

dichiarazione della Comunità europea e della Repubblica islamica del Pakistan.

I plenipotenziari della Comunità europea e della Repubblica islamica del Pakistan hanno preso atto delle dichiarazioni seguenti:

 

dichiarazione della Repubblica islamica del Pakistan relativa alla dichiarazione sugli accordi di riammissione;

 

dichiarazione unilaterale della Comunità in occasione della firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente atto finale.

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addì ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

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Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

La Comunità europea ricorda l'importanza che i suoi Stati membri attribuiscono a una cooperazione efficace con i paesi terzi per agevolare la riammissione dei cittadini di questi ultimi che si trovano in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro.

La Repubblica islamica del Pakistan s’impegna a concludere accordi di riammissione con gli Stati membri dell’Unione europea che ne facciano richiesta.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SUGLI ACCORDI DI RIAMMISSIONE

Nell'accettare l'impegno «di concludere accordi di riammissione con gli Stati membri dell'Unione europea che ne fanno richiesta», la Repubblia islamica del Pakistan ribadisce che ciò significa soltanto che il Pakistan è disposto a intavolare negoziati onde concludere accordi di riammissione reciprocamente accettabili con gli Stati membri dell'Unione europea che lo richiedono. Attualmente, non esiste nessun accordo di questo tipo tra il Pakistan e gli Stati membri dell'Unione europea. Tuttavia, su richiesta degli Stati membri dell'UE, il Pakistan è disposto ad avviare negoziati o a intensificare quelli già in corso. Il Pakistan considera questi negoziati indipendenti dagli altri eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi o in fase di negoziato con gli Stati membri dell'UE o con la Commissione europea. Inoltre, il Pakistan non accetta alcun testo non negoziato per questi accordi di riammissione bilaterali.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL PAKISTAN

La dichiarazione comune delle parti dell’accordo, relativa alla conclusione degli accordi di riammissione, lascia del tutto impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri prevista dalle disposizioni del titolo IV (articolo 63) della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea.




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