EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1763

Regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

OJ L 315, 14.10.2004, p. 14–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 30.5.2006, p. 440–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 33 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 33 - 43

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1763/oj

14.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2004 DEL CONSIGLIO

dell’11 ottobre 2004

che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/694/PESC relativa all’adozione di ulteriori misure a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (1),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. L’ICTY ha la facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l’istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace.

(2)

Il 28 agosto 2003, la risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza dell’ONU ha chiesto all’ICTY di completare il mandato entro il 2010 e a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l’ICTY, di fornire tutta l’assistenza necessaria e, in particolare, di consegnare all’ICTY tutti gli imputati latitanti.

(3)

La posizione comune 2004/694/PESC prevede che alcuni fondi e risorse economiche siano congelati per contribuire all'attuazione effettiva del mandato dell'ICTY. Queste misure restrittive dovrebbero essere utilizzate in modo tale da controllare tutte le transazioni che riguardano i fondi e le risorse economiche delle persone imputate dall'ICTY che sono ancora latitanti e neutralizzare ogni forma di sostegno che esse potrebbero ricevere dall’interno della Comunità.

(4)

Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria nell’ambito della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5)

Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

(6)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(7)

Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio a adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche, nei confronti di paesi terzi. Le misure previste nel presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere siffatto obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

a)

contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

c)

valori mobiliari e titoli di credito, compresi partecipazioni e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni non garantite e contratti derivati, negoziati a livello pubblico o privato;

d)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

e)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;

f)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

g)

documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

h)

qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

2)

per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, variazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

3)

per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

4)

per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche accusate dall’ICTY elencate nell’allegato I, o da esse detenuti.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche elencate nell’allegato I.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:

a)

i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un privilegio costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima del 14 ottobre 2004 o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti privilegiati o riconosciuti validi nella sentenza, entro i limiti definiti dalle leggi e dalle normative applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti;

c)

il privilegio o la sentenza non sono a vantaggio di una persona, entità o organismo figurante nell'allegato I;

d)

il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro in questione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

i)

interessi o altri profitti legati a tali conti; ovvero

ii)

pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2, non impedisce operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi sul conto della persona o dell'entità che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 7

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3.   Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 8

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o il rifiuto di renderli disponibili, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che vi è stata negligenza.

Articolo 9

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso in relazione al presente regolamento, in particolare quelle concernenti i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 10

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC; e

b)

modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche delle stesse.

Articolo 12

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d)

a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 2

1)

Ante GOTOVINA. Data di nascita: 12 ottobre 1955. Luogo di nascita: isola di Pasman, Zara, Repubblica di Croazia.

2)

Radovan KARADŽIĆ. Data di nascita: 19 giugno 1945. Luogo di nascita: Savnik, Serbia e Montenegro.

3)

Ratko MLADIĆ. Data di nascita: 12 marzo 1942. Luogo di nascita: Kalinovik, Bosnia Erzegovina.


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement/Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Rue des Petits Carmes/Karmelietenstraat 19

B-1000 Bruxelles/Brussel

Service public fédéral des finances/Federale Overheidsdienst Financiën

Administration de la trésorerie/Administratie van de Thesaurie

Avenue des Arts/Kunstlaan 30

B-1040 Bruxelles/Brussel

Télécopieur/fax (32-2) 233 74 65

Courriel/e-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen/National Agency for Enterprise and Construction

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

GERMANIA

Per il congelamento dei fondi:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax: (49-89) 350163 3800

Per le merci:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 9 08-0

Fax: (49-6196) 9 08-800

ESTONIA

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (372-6) 680 500

Faks: (372-6) 680 501

GRECIA

A.

Congelamento delle attività

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30-210) 33 32 786

Fax (30-210) 33 32 810

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση: Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 33 32 786

Φαξ (30-210) 33 32 810

B.

Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: 1 Kornaroy Str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 32 86 401-3

Fax (30-210) 32 86 404

B.

Περιορισμοί εισαγωγών-εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση: Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 32 86 401-3

Φαξ (30-210) 32 86 404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33-1) 44 74 48 93

Télécopieur (33-1) 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Téléphone (33-1) 44 87 72 85

Télécopieur (33-1) 53 18 96 37

Ministère des affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Téléphone (33-1) 43 17 44 52

Télécopieur (33-1) 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Téléphone (33-1) 43 17 45 16

Télécopieur (33-1) 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 6716666

Fax: 00353 1 6798882

Department of Foreign Affairs

United Nations Section

79-80 St Stephens Green

Dublin 2

Ireland

Tel.: 00353 1 4780822

Fax: 00353 1 4082165

ITALIA

Ministero degli Affari esteri

Direzione generale per i paesi dell'Europa

Ufficio III

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

Tel. (39) 06 36 91 22 78

Fax (39) 06 323 58 33

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CIPRO

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Tel. 357 22 889 115

Fax 357 22 667498

Address: Apelli Street 1

1403 Nicosia, Cyprus

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 7016 201

Fakss (371) 7828 121

LITUANIA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 2362444; 2362516; 2362593

Faks. (+370) 5 2313090

El. paštas: urm@urm.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Šermukšnių st. 3

LT-01106 Vilnius, Lietuva

Tel. (+370) 5 271 74 47

Pasitikėjimo tel. (+370) 5 261 62 05

Faks. (+370) 5 262 18 26

El. paštas: info@fntt.lt

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 46

Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 27 12

Télécopieur (352) 47 52 41

UNGHERIA

Ministry of Interior

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Hungary

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

Belügyminisztérium

József Attila utca 2/4.

H-1051 Budapest

Magyarország

Tel. +36 (1) 441-1000

Fax +36 (1) 441-1437

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 245705

Fax: +356 21 25 15 20

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel. 0031 703428997

Fax 0031 703427984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+43-1) 404 20-00

Fax (+43-1) 40420-73 99

POLONIA

Autorità di coordinamento:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 523 9427 lub 9348

Fax (+48 22) 523 8329

Congelamento delle attività:

 

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 694 59 70 lub 694 34 12 lub 826 01 87

Fax (+48 22) 694 54 50

Assistenza giudiziaria:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Postępowania Przygotowawczego – Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Polska

Tel. (+48 22) 521 24 61 lub 521 24 661

Fax (+48 22) 621 70 06

Circolazione delle persone:

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Straż Graniczna

02-514 Warszawa

Tel. (+48 22) 845 40 71

Fax (+48 22) 844 62 87

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of justice)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 369 52 00

Telefaks + 386 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs)

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Slovenia

Tel. + 386 1 478 20 00

Telefaks + 386 1 478 23 40 in 478 23 41

E-pošta: info.mzz@gov.si

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

Štefanovičova 5

P. O. Box 82

817 02 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421-2) 59 58 1111

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P. (358-9) 16 00 5

F. (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

Riksförsäkringsverket (RFV)

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

REGNO UNITO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44 20) 7270 5977/5323

Fax: (44 20) 7270 5430

E-Mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-Mail: relex-sanctions@cec.eu.int


Top