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Document 32004D0478R(01)

Rettifica della decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all’adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi (GU L 160 del 30.4.2004)

OJ L 212, 12.6.2004, p. 60–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/478/corrigendum/2004-06-12/oj

12.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/60


Rettifica della decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/478/CE si legge come segue: 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativo all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi

(2004/478/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 55 del suddetto regolamento 178/2002 prevede che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: l'Autorità) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

(2)

Il progetto di piano generale è stato oggetto di consultazioni con l'Autorità ed è stato discusso in maniera approfondita con gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, previsto dall'articolo 55 del suddetto regolamento 178/2002 e figurante nell'allegato, è istituito dalla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

PIANO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE CRISI RIGUARDANTI GLI ALIMENTI/I MANGIMI

1.   Ambito di applicazione del piano generale per la gestione delle crisi riguardanti gli alimenti/i mangimi

La sezione 3 del Capo IV del regolamento 178/2002 prevede nuovi metodi di gestione dei rischi nel settore degli alimenti e dei mangimi: l'istituzione, da parte della Commissione, di un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità e l'adozione di un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti/dei mangimi, il quale specifica, in particolare, le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi. Il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti/dei mangimi è qui di seguito denominato il «piano generale.»

I tre articoli di tale sezione sono interconnessi:

L'articolo 55 prevede l'elaborazione, da parte della Commissione e in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, di un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, il quale indica le situazioni di crisi, nonché le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.

L'articolo 56 prevede l'istituzione di un'unità di crisi da parte della Commissione.

L'articolo 57 specifica i compiti dell'unità di crisi.

In particolare, in base all'articolo 55, il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

Inoltre l'articolo 56 prevede che la Commissione istituisca un'unità di crisi «qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54».

Di conseguenza il piano generale specifica:

le situazioni di crisi

l'iter di applicazione del piano generale

l'istituzione di una rete di coordinatori di crisi

le procedure pratiche per la gestione di una crisi:

il ruolo dell'unità di crisi

il funzionamento pratico dell'unità di crisi (composizione, sistemi operativi, azioni)

il raccordo tra l'unità di crisi ed il processo decisionale

il termine della crisi

le procedure di gestione in caso di potenziale rischio serio

la strategia di comunicazione

i principi relativi alla trasparenza.

Le procedure di gestione introdotte dal piano generale costituiscono linee guida applicabili agli Stati membri, all'Autorità ed alla Commissione.

2.   situazioni di crisi

2.1.   Situazioni di crisi che implicano un rischio serio — diretto o indiretto — per la salute umana

Le situazioni di crisi sono quelle in cui sono coinvolti fattori critici a un livello tale da portare la Commissione a ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite disposizioni esistenti o tramite la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

L'esperienza passata dimostra che di norma le situazioni implicanti dei rischi possono essere adeguatamente gestite attraverso le procedure esistenti. Di conseguenza le situazioni effettivamente definibili come «crisi» saranno assai limitate, se non addirittura eccezionali.

In particolare si tratta dei seguenti fattori critici:

la situazione implica un serio rischio — diretto o indiretto — per la salute umana e/o è percepito o divulgato come tale

e

il rischio si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare

e

la potenziale ampiezza del rischio per più Stati membri e/o paesi terzi è notevole.

Il piano generale prevede la creazione di un'unità di crisi laddove il rischio diretto o indiretto sia considerato serio. Di conseguenza in quasi la totalità dei casi il piano generale prevede la creazione di un'unità di crisi.

2.2.   Situazioni di crisi in cui sussiste un rischio potenzialmente serio

È importante che il piano tenga conto di casi in cui il rischio è potenziale ma potrebbe evolversi verso un rischio serio difficilmente prevenibile, eliminabile o riducibile tramite la sola applicazione degli articoli 53 and 54. In questo caso non si dovrebbe creare un'unità di crisi, ma ricorrere ad adeguate disposizioni che consentano un'efficace gestione di questo tipo di situazioni.

3.   Iter di applicazione del piano generale

Le informazioni che eventualmente condurranno all'applicazione del piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti/dei mangimi, e, qualora necessario, alla creazione di un'unità di crisi, potranno provenire da:

Notifiche di allarme rapido (Sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari ed i mangimi)

Informazioni fornite dagli Stati membri (altri tipi di notifica, informazioni fornite in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, ecc.)

Informazioni fornite dall'Autorità

Relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV)

Informazioni fornite dalla rete epidemiologica dell'UE

Informazioni fornite da paesi terzi o da organismi internazionali

Qualsiasi altra fonte (gruppi di consumatori, industria, altri protagonisti, media ecc…).

Qualora l'analisi delle informazioni sui rischi porti la Commissione a ritenere che possano realizzarsi le condizioni previste dalle sezioni 2,1 o 2.2, la Commissione contatta in via preliminare lo Stato membro o gli Stati membri interessati, al fine di esaminare la situazione, nonché l'Autorità, al fine di richiedere informazioni sul rischio dato.

Sulla base della valutazione di tutte le informazioni pertinenti disponibili, la Commissione decide se sono soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni 2,1 o 2.2.

4.   Istituzione di una rete di coordinatori di crisi

Ciascuno Stato membro, l'Autorità e la Commissione designano un coordinatore di crisi ed il suo sostituto al livello appropriato. I nomi dei coordinatori e dei loro sostituti nonché le informazioni necessarie per contattarli saranno notificati alla Commissione.

A breve scadenza dalla loro designazione, la Commissione organizza delle riunioni dei coordinatori. Durante la prima riunione, la Commissione distribuisce un manuale comprendente un elenco completo dei coordinatori e dei loro sostituti nonché le informazioni necessarie per contattarli. Inoltre il manuale contiene un elenco dei laboratori comunitari di riferimento. Le modalità pratiche relative all'operazione verranno discusse adeguatamente, in modo da assicurare — fra le altre cose - che in caso di crisi ciascun coordinatore possa essere contattato entro un breve lasso di tempo, o che possa essere realizzata un'efficace cooperazione riguardo alla strategia di comunicazione del rischio (cfr. sezione 7). I principali soggetti interessati verranno consultati in merito ai risultati delle riunioni che li riguardano.

Tali modalità pratiche dovrebbero garantire un rapido passaggio all'azione. Se necessario, esse verranno allegate al piano generale.

5.   Procedure pratiche per la gestione di una crisi implicante un serio rischio — diretto o indiretto — per la salute umana

5.1.   Insediamento dell'unità di crisi

Qualora l'analisi dell'informazione sui rischi porti la Commissione a ritenere che potrebbero realizzarsi le condizioni di cui alla sezione 2.1, segnatamente la possibilità di un rischio serio, la Commissione contatta in via preliminare gli Stati membri interessati, al fine di esaminare la situazione, nonché l'Autorità, al fine di richiedere informazioni sul rischio in questione.

Sulla base della valutazione di tutte le informazioni pertinenti disponibili, la Commissione insedia un'unità di crisi qualora si ritengano soddisfatte le condizioni di cui alla sezione 2.1.

La Commissione informa immediatamente gli Stati membri e l'Autorità della creazione di un'unità di crisi.

La decisione di insediare un'unità di crisi rende applicabili le sezioni 5, 7 e 8 del piano generale da tutte le parti interessate (Commissione, Autorità, Stati membri).

5.2.   Ruolo dell'unità di crisi

La cellula di crisi è incaricata di raccogliere e valutare tutti i dati rilevanti e di individuare le opzioni disponibili per gestire la crisi.

Essa svolge anche un ruolo d'informazione per l'opinione pubblica riguardo ai rischi in questione e le misure prese a riguardo.

Si tratta di uno strumento supplementare volto ad assicurare un'efficace gestione della crisi grazie a un migliore coordinamento e alla rapidità d'azione. Conseguentemente tutti i membri dell'unità di crisi devono cooperare al fine di raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti disponibili; inoltre essi collaborano alla valutazione dei dati raccolti e individuare le opzioni più adeguate per la gestione dei rischi. I membri dell'unità di crisi cooperano inoltre riguardo alla comunicazione e individuano i migliori modi per informare il pubblico in maniera trasparente.

Per contro, l'unità di crisi non è responsabile né per l'adozione di decisioni sulla gestione del rischio né per l'applicazione della legislazione (aspetti relativi al controllo).

I suoi meccanismi di funzionamento non sostituiscono le procedure applicabili nel quadro dell'esercizio delle competenze spettanti alla Commissione, agli Stati membri o all'Autorità.

Di conseguenza, l'adozione di decisioni relative alla gestione delle crisi avviene in base a specifiche procedure già in vigore (segnatamente le procedure relative alla comitologia).

Ciascuno Stato membro rimane responsabile per la gestione dei controlli ufficiali sul proprio territorio. Le modalità specifiche da essi adottate per coordinare i necessari controlli urgenti permangono. La Direzione generale Salute e tutela dei consumatori è responsabile per l'invio di missioni urgenti da parte dell' UAV, se necessario.

Analogamente, l'Autorità rimane responsabile per la gestione delle procedure finalizzate a fornire un parere scientifico qualora venga richiesto urgentemente un parere scientifico da parte del comitato scientifico o di uno dei suoi gruppi scientifici.

5.3.   Funzionamento pratico dell'unità di crisi

Composizione

L'unità di crisi è composta dai coordinatori di crisi (o dai loro sostituti) della Commissione e dell'Autorità, dal (dai) coordinatore(i) di crisi degli Stati membri direttamente interessati e da altri rappresentanti della Commissione, dell'Autorità e dello (degli) Stato(i) membro(i) direttamente interessato(i). L'Autorità fornisce l'assistenza tecnica e scientifica necessaria.

L'obiettivo dell'unità di crisi è agevolare un'azione rapida ed efficiente. I suoi membri partecipano a riunioni regolari e di emergenza dell'unità di crisi e devono dare prova di un alto livello di competenza e impegno. Essi devono essere capaci di assumersi le proprie responsabilità; è dunque necessario nominare persone in possesso di un alto livello di responsabilità nel settore prodotti alimentari/mangimi.

L'unità di crisi potrebbe inoltre ritenere necessario avvalersi della competenza di altre persone — funzionari o privati cittadini — per gestire la crisi, nonché richiedere l'assistenza di tali persone, su base continua o ad hoc. Si potrebbero ad esempio invitare esperti comunitari o laboratori nazionali di riferimento a fare parte dell'unità di crisi qualora si rivelasse necessaria la loro competenza in materia di analisi di laboratorio.

Le persone responsabili per la comunicazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari in seno alla Commissione e all'Autorità vengono associate al lavoro dell'unità di crisi.

Procedure pratiche per il funzionamento dell'unità di crisi

Il coordinatore di crisi della Commissione (o il suo sostituto) presiede l'unità di crisi. In particolare la presidenza assicura il collegamento tra il lavoro dell'unità di crisi ed il processo decisionale. Egli è assistito da uno o più esperti tecnici della materia provenienti dalla/dalle unità competente(i) della Commissione.

La presidenza assicura il funzionamento regolare dell'unità di crisi e la distribuzione dei compiti tra i membri, tenendo conto della loro competenza.

Non appena possibile, dopo la decisione di instaurare un'unità di crisi, la presidenza invita il coordinatore dell'Autorità ed i coordinatori degli Stati membri direttamente interessati dalla crisi ad una prima riunione dell'unità di crisi. La presidenza può specificare un limite massimo per il numero di persone accompagnanti.

Il coordinatore dell'Autorità ed i coordinatori degli Stati membri coinvolti nella crisi garantiscono un'adeguata partecipazione alle riunioni dell'unità di crisi, in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità. In termini concreti ciò significa che il coordinatore di crisi (o il suo sostituto) partecipa a tutte le riunioni ed è accompagnato dagli esperti competenti in materia.

Se del caso, l'Autorità assicura la fornitura di assistenza scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda lo stato delle conoscenze scientifiche (raccolta e valutazione di tutte le informazioni scientifiche rilevanti per il rischio in questione).

L'unità di crisi è responsabile per il mantenimento di stretti contatti con i principali soggetti interessati, segnatamente qualora sia necessario condividere le informazioni.

Strutture di funzionamento

La Commissione assicura il segretariato per le riunioni dell'unità di crisi (verbali ecc.) e mette a disposizione dell'unità di crisi tutte le risorse umane e materiali necessarie per il suo regolare funzionamento (in particolare sale di riunione, mezzi di comunicazione, ecc).

Al fine di trasmettere e diffondere le informazioni, in particolare le richieste di informazioni rivolte allo/agli Stato(i) membro(i) ed i flussi di informazioni provenienti dallo/dagli Stato(i) membro(i), l'unità di crisi ricorre ai mezzi tecnici della rete RASFF.

Azioni dell'unità di crisi

In conformità con il summenzionato articolo 57, l'unità di crisi provvede alle seguenti azioni:

Azioni inerenti alla raccolta dei dati scientifici pertinenti nonché tutte le informazioni scientifiche atte a consentire la gestione del rischio in questione nella maniera più efficace possibile. In particolare:

Condivisione delle informazioni scientifiche in possesso dei vari membri dell'unità di crisi.

Se necessario, i membri vengono incaricati di raccogliere ulteriori informazioni scientifiche.

Se necessario, è assicurato il coordinamento delle azioni necessarie per colmare i gap scientifici.

Se necessario, i membri vengono incaricati di contattare le organizzazioni internazionali, i principali soggetti interessati ed i paesi terzi al fine di assicurare che tutte le informazioni pertinenti vengano rese disponibili e condivise.

Se necessario, l'unità di crisi può richiedere l'assistenza dei laboratori comunitari di riferimento.

L'assegnazione di compiti inerenti alla raccolta di dati scientifici tiene conto della competenza specifica dell'Autorità e dei meccanismi di condivisione dei dati scientifici già sviluppati dall'autorità in questi settori (reti dell'Autorità)

L'assegnazione di compiti inerenti alla raccolta di dati scientifici può inoltre prevedere, se necessario, l'assistenza di altre reti gestite dalla Commissione, come il sistema di allerta e risposta rapida (SARR) per quanto riguarda le malattie umane o il sistema codificato di notifica delle malattie animali (ADNS) per quanto riguarda la salute degli animali, o le reti operative nel settore della ricerca e gestite dalla DG Ricerca.

Azioni inerenti alla raccolta di altri dati pertinenti (dati diversi dai dati scientifici di cui sopra). In particolare:

Condivisione di tutti gli altri dati pertinenti disponibili (risultati di controlli ufficiali, risultati di analisi svolte da laboratori di controllo ufficiali, dati ottenuti da paesi terzi ecc).

Se necessario, ai membri vengono assegnati compiti inerenti alla raccolta di ulteriori dati.

Se necessario, ai membri vengono assegnati compiti inerenti all'allacciamento di contatti con le organizzazioni internazionali, con i principali soggetti interessati e con i paesi terzi al fine di assicurare che tutte le informazioni pertinenti vengano rese disponibili e condivise.

Azioni inerenti alla valutazione delle informazioni disponibili. In particolare:

Condivisione delle valutazioni già svolte dai membri, in particolare dall'Autorità, o di valutazioni provenienti da altre fonti

Organizzazione della valutazione dei rischi, tenendo conto del ruolo specifico dell'Autorità nel fornire sostegno scientifico e tecnico all'unità di crisi, ferma restando la possibilità di richiedere un'opinione scientifica formale all'Autorità.

Se del caso, ricorso al sostegno tecnico dei laboratori comunitari di riferimento per quanto riguarda gli aspetti analitici.

Azioni inerenti all'individuazione delle opzioni a disposizione per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana e aggiornamento di tali opzioni sulla base delle nuove informazioni disponibili e dell'evolversi della situazione. In particolare:

I membri dell'unità di crisi collaborano per individuare le opzioni disponibili.

Essi stilano un documento comune sulle azioni disponibili. Per ciascuna opzione tale documento contiene la giustificazione della scelta, e segnatamente i risultati della valutazione dei dati disponibili.

Azioni correlate all'organizzazione della comunicazione rivolta all'opinione pubblica sul tema dei rischi implicati e dei dati disponibili.

Questo punto è trattato alla sezione 7.

Si rileva che per tutte queste azioni l'unità di crisi può richiedere l'assistenza, su base continua o ad hoc, di persone specifiche, qualora la loro competenza sia considerata necessaria.

5.4.   Collegamento tra l'unità di crisi ed il processo decisionale

Azioni relative alla gestione della crisi

Le azioni volte a gestire una crisi comprendono tutte le azioni necessarie per impedire, ridurre ed eliminare i rischi in questione: alcune cadranno sotto la responsabilità dell'unità di crisi, mentre altre saranno di responsabilità della Commissione e/o degli Stati membri. Si rileva che tali azioni non recano pregiudizio alla possibilità offerta alla Commissione dall'articolo 53, paragrafo 2 di adottare in via provvisoria misure in caso di emergenze, previa consultazione degli Stati membri interessati e invio di informazioni agli altri Stati membri.

Fase 1

La Commi convoca l'unità di crisi entro il lasso di tempo più breve possibile dopo la sua creazione.

L'unità di crisi opera come previsto dalle sezioni 5, 7 e 8.

Fase 2

Le opzioni individuate dall'unità di crisi vengono notificate alla Commissione che a sua volta le notifica immediatamente agli Stati membri.

La Commissione prepara le misure da prendere in caso di necessità. Inoltre può richiedere un parere scientifico urgente all'Autorità, qualora si ritenga necessario un parere scientifico formale dell'Autorità.

Fase 3

Riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali per esaminare ed emettere un parere sulle misure, se necessario.

Se necessario, adozione di misure di emergenza, in particolare sulla base delle procedure previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento 178/2002.

Nel caso di richiesta di un parere scientifico urgente, l'Autorità prende le misure necessarie per assicurare che il parere venga emesso il più presto possibile.

Azioni permanenti da svolgere lungo tutta la durata della crisi

Per tutta la durata della crisi, l'unità di crisi raccoglie e valuta i dati pertinenti e rivaluta i pareri disponibili. Le opzioni aggiornate vengono trasmesse alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione può preparare delle misure modificate da sottoporre al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Per tutta la durata della crisi, il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali tiene riunioni regolari e di emergenza per assicurare che tutte le informazioni pertinenti vengano condivise, segnatamente riguardo all'adozione di tutte le misure necessarie e al seguito da dare all'applicazione delle misure di gestione della crisi (relazioni degli Stati membri interessati presentate e discusse in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali).

Per tutta la durata della crisi, l'unità di crisi mantiene informata l'opinione pubblica ed i principali soggetti interessati sulla base della strategia di comunicazione di cui alla sezione 7 e conformemente ai principi di trasparenza di cui alla sezione 8.

Raccordo tra l'unità di crisi ed il processo decisionale

Dei meccanismi pratici consentono di collegare adeguatamente il lavoro dell'unità di crisi al processo decisionale. In particolare, il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali viene regolarmente aggiornato sul lavoro dell'unità di crisi e l'Autorità è invitata alle riunioni del Comitato permanente. L'unità di crisi viene costantemente informata sulle misure prese nel quadro del processo decisionale al fine di coordinare le informazioni su questo tema.

5.5.   Termine della crisi

Le suddette procedure continuano fino allo scioglimento dell'unità di crisi. Quando la Commissione ritiene, previa consultazione dell'unità di crisi ed in stretta cooperazione con gli Stati membri, tramite il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che il lavoro dell'unità di crisi sia stato completato, giacché il rischio è ormai sotto controllo, essa può sciogliere l'unità di crisi.

5.6.   Valutazione post-crisi

Si procede a una valutazione post-crisi con la partecipazione dei principali soggetti in causa. Dopo la conclusione della crisi si svolge una riunione dei coordinatori di crisi mirata a migliorare le procedure operative per i vari strumenti utilizzati nella gestione della crisi, alla luce della valutazione post-crisi e sulla base delle esperienze raccolte.

6.   Procedure di gestione in caso di potenziale rischio serio

Qualora l'analisi dell'informazione sui rischi porti la Commissione a ritenere che potrebbero realizzarsi le condizioni di cui alla sezione 2.2, la Commissione contatta in via preliminare lo Stato membro o gli Stati membri interessati, al fine di esaminare la situazione, nonché l'Autorità, al fine di richiedere informazioni sul rischio in questione.

Sulla base della valutazione di tutte le informazioni pertinenti disponibili, qualora la Commissione ritenga che siano realizzate le condizioni di cui alla sezione 2.2, essa comunica senza indugio agli Stati membri e all'Autorità che sono applicabili le sezioni 6, 7 ed 8 del piano generale.

Entro il termine più breve possibile dopo la decisione di applicare questa sezione del piano generale, la Commissione svolge le seguenti azioni:

Contatti appropriati con lo o gli Stato(i) membro(i) direttamente interessato(i) e con l'Autorità per richiedere l'attivazione del sistema interno di gestione della crisi. Se necessario, si dovrebbero attivare i meccanismi di condivisione dei dati elaborati dall'Autorità per i casi di emergenza (reti dell'Autorità).

Se necessario, richiesta di attivazione dei laboratori competenti e condivisione dei risultati delle analisi da essi svolte.

Contatti o riunioni appropriate con lo o gli Stato(i) membro(i) direttamente interessati e con l'Autorità al fine di assicurare la condivisione di tutte le informazioni pertinenti (dati scientifici, dati di controllo, ecc.).

Azioni relative alla comunicazione (cfr. sezione 7). Si applicano i principi di trasparenza di cui alla sezione 8.

Tali azioni proseguono fino a che il rischio non sia stato valutato più approfonditamente. Qualora il rischio venga giudicato serio e la Commissione ritenga che siano realizzate le condizioni di cui alla sezione 2.1, viene formata un' unità di crisi e si applicano le sezioni 5, 7 ed 8 del piano generale.

Qualora il rischio non si evolva in maniera tale da dichiararlo serio, si applicano le normali disposizioni previste per la gestione dei rischi.

7.   Strategia di comunicazione

L'unità di crisi sviluppa la propria strategia di comunicazione, adattandola al caso in corso, al fine di tenere informata l'opinione pubblica sulle misure prese.

La strategia di comunicazione contempla sia i contenuti del messaggio che i tempi della comunicazione relativa al tema all'ordine del giorno, compresi gli accorgimenti appropriati per la diffusione delle informazioni.

La strategia tiene conto della competenza e delle responsabilità specifiche di ciascuno dei membri dell'unità per organizzare una comunicazione coordinata, coerente e trasparente ad uso dei cittadini. A tal fine, sono in particolare previste le seguenti modalità pratiche:

verranno coinvolte nel lavoro dell'unità di crisi la persona responsabile per la comunicazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi in seno alla Commissione e la persona responsabile per la comunicazione in seno all'Autorità.

gli Stati membri che essendo direttamente interessati dalla crisi sono membri dell'unità di crisi compiono il massimo sforzo per assicurare che la loro comunicazione sia coerente con la strategia di comunicazione coordinata dall'unità di crisi.

gli Stati membri non facenti parte dell'unità di crisi vengono a loro volta associati alla strategia coordinata dall'unità di crisi tramite i loro coordinatori per la gestione delle crisi, al fine di assicurare la coerenza in materia di comunicazione sui rischi.

La strategia dell'unità di crisi prevede in particolare la ricerca di canali di comunicazione appropriati da elaborare sulla base del caso in corso insieme al Parlamento europeo, ai paesi terzi interessati ed ai principali soggetti in causa.

Se necessario la comunicazione sviluppata dall'unità di crisi comprende appositi contatti preliminari con i principali soggetti in causa, segnatamente ogniqualvolta vengano diffuse informazioni in relazione a determinati marchi o denominazioni commerciali.

La strategia di comunicazione tiene conto del ruolo specifico delle organizzazioni che rappresentano i principali soggetti in causa.

La strategia di comunicazione comprende lo sviluppo di appropriati contatti coordinati con i paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti. La strategia di comunicazione prevede inoltre adeguate informazioni volte ad informare i paesi terzi del termine della crisi.

La strategia elaborata per la comunicazione ne assicura la trasparenza concordemente ai principi di cui alla sezione 8.

Qualora la comunicazione avvenga in virtù della sezione 6 del piano generale, è necessario assicurare anche la necessaria coerenza dell'informazione. I contatti e le riunioni previsti da detta sezione implicano, se necessario, l'elaborazione di una strategia di comunicazione sulla base della presente sezione.

8.   Principi di trasparenza

Ogniqualvolta l'unità di crisi diffonde una comunicazione, essa pone grande attenzione a garantire la trasparenza nel quadro dei principi per l'informazione dei cittadini previsti dall'articolo 10 del regolamento 178/2002.

Rimangono comunque applicabili le norme generali relative alla riservatezza. Inoltre le specifiche norme di riservatezza previste dall'articolo 52 del regolamento 178/2002 si applicano agli scambi di informazioni svolti nel quadro del Sistema di allarme rapido per gli alimenti (SARA).

Quando l'unità di crisi comunica i risultati del lavoro svolto dall'Autorità per l'unità di crisi, detti risultati sono soggetti ai principi di trasparenza e riservatezza previsti dagli articoli 38 e 39 del regolamento 178/2002.


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).


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