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Document 32004R0666

Regolamento (CE) n. 666/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

OJ L 104, 8.4.2004, p. 109–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/666/oj

32004R0666

Regolamento (CE) n. 666/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 08/04/2004 pag. 0109 - 0109


Regolamento (CE) n. 666/2004 della Commissione

del 7 aprile 2004

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1),

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 5, 6 e 7 aprile 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 5, 6 e 7 aprile 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

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