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Document 22004A0320(03)

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento - Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici - Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale - Atto finale

OJ L 84, 20.3.2004, p. 13–197 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 054 P. 3 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 076 P. 13 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 076 P. 13 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 053 P. 79 - 265

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/239(2)/oj

Related Council decision

22004A0320(03)

Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento - Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici - Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale - Atto finale

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 20/03/2004 pag. 0013 - 0197


Accordo di stabilizzazione e di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte,

e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

in appresso denominata "ex Repubblica jugoslava di Macedonia",

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1o gennaio 1998;

CONSIDERANDO che le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,

- sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

- promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

- promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunità definita nelle conclusioni del Consiglio, del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.

Articolo 4

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

1. L'associazione verrà realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentirà di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.

Articolo 6

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II DIALOGO POLITICO

Articolo 7

Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

Il dialogo politico favorisce in particolare:

- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,

- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Articolo 8

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

Articolo 9

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.

2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali,

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.

TITOLO III COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 11

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

Articolo 12

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Non appena sarà stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tale convenzione sono:

- il dialogo politico,

- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni dell'OMC,

- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo,

- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali.

La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.

Articolo 13

Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 14

Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia può promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

TITOLO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 15

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotto sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 16

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23.

3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 17

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base,

- il 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base,

- il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 20

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 21

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

Articolo 22

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

Articolo 23

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.

CAPITOLO II AGRICOLTURA E PESCA

Articolo 24

Definizione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 (1).

Articolo 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1650 tonnellate, espresse in peso carcasse.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantità che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.

Articolo 28

Prodotti della pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea del 50 % del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.

Articolo 29

1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1o gennaio 2003 la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 30

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 32

Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.

Articolo 33

Divieto di discriminazione fiscale

1. Le parti si astengono dall'introdurre, qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 34

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 35

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.

Articolo 36

Dumping

1. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso.

Articolo 37

Clausole di salvaguardia generale

1. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

2. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.

Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

Articolo 38

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure

b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 39

Monopoli di Stato

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 40

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Articolo 41

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 42

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

Articolo 43

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 44

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 45

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,

- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 46

Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari,

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.

CAPITOLO II STABILIMENTO

Articolo 47

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una società comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

d) per "stabilimento" si intende:

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. Le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunità;

e) per "attività" si intendono quelle economiche;

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della ex Repubblica jugoslava di Macedonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive legislazioni;

i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 48

1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue società.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:

i) per lo stabilimento di società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii) per l'attività delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualità di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio;

c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.

Articolo 49

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

Articolo 50

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 51

1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 52

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

Articolo 53

1. Una società comunitaria o una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa,

- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative,

- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 54

Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato settore o in una determinata industria nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oppure

- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase del periodo transitorio,

ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e

iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 55

1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 56

1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti:

1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo.

2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

3) In applicazione dei principi del paragrafo 2, le parti:

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

6) Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

Articolo 58

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 59

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 60

1. Durante la prima fase, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 62

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 61.

Articolo 63

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e società o cittadini della Comunità.

Articolo 64

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 65

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 66

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 67

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 68

1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunità. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverrà in due fasi.

3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata è indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunità europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario.

Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio.

4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.

Articolo 69

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

Ciascuna delle parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica,

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e

- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformità della pertinente normativa interna della Comunità.

6. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Articolo 70

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86.

Articolo 71

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII.

Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 72

Appalti pubblici

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.

Articolo 73

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, le parti si adoperano per:

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità,

- concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità,

- promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,

- incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).

TITOLO VII GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Articolo 74

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

Articolo 75

Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche,

- la redazione della normativa,

- una maggiore efficienza delle istituzioni,

- la formazione del personale,

- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

3. La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento";

- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 76

Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione

1. Le parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

- la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali,

- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

2. Le parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

Articolo 77

Lotta al riciclaggio del denaro

1. Le parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

Articolo 78

Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

1. Le parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

- tratta di esseri umani,

- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,

- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- contrabbando,

- traffico illecito di armi,

- terrorismo.

La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le parti.

2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale,

- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità,

- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative,

- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

Articolo 79

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 80

1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Articolo 81

Politica economica

1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a:

- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo,

- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione.

3. Su richiesta delle autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilità del denaro e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo 82

Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore.

2. A tal fine, le parti possono cooperare in particolare per:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato,

- sviluppare e mantenere la capacità nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualità, utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne,

- fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato,

- consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo,

- garantire il carattere riservato dei dati personali.

3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.

Articolo 83

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee,

- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari,

- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari,

- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge,

- traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

2. Le parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

- creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali,

- scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile,

- uniformazione dei documenti di revisione contabile,

- formazione e consulenze.

Articolo 84

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti,

- l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale,

- una migliore tutela degli investimenti.

Articolo 85

Cooperazione industriale

1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro la trasparenza, nonché l'attività delle imprese.

Articolo 86

Piccole e medie imprese

Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 87

Turismo

La cooperazione tra le parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.

Articolo 88

Dogane

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine,

- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti,

- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU),

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci,

- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Articolo 89

Fiscalità

Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.

Articolo 90

Cooperazione nel settore sociale

1. In materia di occupazione, le parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.

4. Le parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

Articolo 91

Istruzione e formazione

1. Le parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorità.

2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.

3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 92

Cooperazione culturale

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

Articolo 93

Informazione e comunicazione

La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni più specialistiche.

Articolo 94

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.

Articolo 95

Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

Le parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

- elaborazione di politiche,

- aspetti giuridici e normativi,

- potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato,

- ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale,

- cooperazione internazionale,

- cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione,

- coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

Articolo 96

Società dell'informazione

Le parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

Articolo 97

Tutela dei consumatori

Le parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunità,

- una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti,

- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

Articolo 98

Trasporti

1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:

- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture,

- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo,

- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità,

- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile,

- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

2. I settori di cooperazione prioritari sono:

- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei,

- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali,

- il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali,

- il trasporto combinato strada-ferrovia,

- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale,

- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo,

- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni,

- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

Articolo 99

Energia

1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.

2. La cooperazione prevede in particolare:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito,

- gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how,

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia,

- definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilità e cooperazione tra imprese del settore.

Articolo 100

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 101

Sviluppo regionale e locale

Le parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

Articolo 102

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1. Le parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:

- scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico,

- organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche,

- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico,

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Articolo 103

Ambiente e sicurezza nucleare

1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità dell'ambiente.

2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci,

- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici,

- produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali,

- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche,

- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989),

- impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura,

- tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità,

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana,

- valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica,

- ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie,

- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce,

- cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente,

- istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore.

3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprende i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo,

- controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze,

- esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe,

- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

- miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione,

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali,

- gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive,

- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso,

- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.

TITOLO IX COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 104

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 105

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni.

Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.

Articolo 106

Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

Articolo 107

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 108

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 109

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 110

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase.

Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni.

Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

Articolo 111

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 112

Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 113

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 114

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 115

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 116

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 117

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra società e filiali di tale paese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 118

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 119

Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.

Articolo 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Articolo 121

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 122

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 123

Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Articolo 124

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 125

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 126

Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 127

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.

Articolo 128

Accordo interinale

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.

(1) ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".

INDICE DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

Importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità

(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità

(di cui all'articolo 18, paragrafo 3)

I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

- il 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Definizione CE di prodotti di "BABY BEEF"

(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV a

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV b

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV c

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V a

Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

(di cui all'articolo 28, paragrafo 1)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V b

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità

(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

Stabilimento: servizi finanziari

(di cui al titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49)

Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

i) assicurazione sulla vita;

ii) assicurazione generale;

2) riassicurazione e retrocessione;

3) intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

1) assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;

2) ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3) leasing finanziario;

4) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5) fideiussioni e scoperti;

6) compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:

a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),

b) valuta estera,

c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,

d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

e) titoli trasferibili,

f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

7) partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;

8) intermediazione di credito;

9) gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;

10) servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;

11) servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali;

12) fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

(di cui all'articolo 71)

1. L'articolo 71, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989),

- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), atto di (Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 71, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979),

- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),

- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),

- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).

3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

>SPAZIO PER TABELLA>

Protocollo n. 1

sui tessili e sui capi d'abbigliamento

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

Articolo 2

1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.

3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

Articolo 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Articolo 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

I dazi doganali all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 63 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 56 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 49 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 42 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 28 % del dazio di base;

- il 1o gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 21 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 14 % del dazio di base;

- il 1o gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

Elenco dei prodotti per i quali vengono ridotte le aliquote del dazio

500710

500720

500790

510610

510620

510710

510720

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Protocollo n. 2

sui prodotti siderurgici

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nel capitolo 72 della tariffa doganale comune, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia, contemplati da detto capitolo.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunità vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

1) all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;

2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 69 del presente accordo, le Parti riconoscono che occorre che ciascuna parte affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro due anni, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la sua industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 69 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato CECA.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione,

- il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli impianti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. Ciascuna delle Parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto, con l'altra Parte, di informazioni, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4.

6. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 8 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

Articolo 6

Le disposizioni degli articoli 19, 20 e 34 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le Parti.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi.

2. Le Parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso.

3. L'allegato I del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valuterà periodicamente la necessità. Con decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, quindi, si potrà modificare l'allegato o abolire il sistema di duplice controllo.

Articolo 8

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione di determinati prodotti siderurgici dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nelle Comunità europee

Articolo 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente "accordo" e "Comunità"), le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'appendice I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell'appendice II, rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto del sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunità.

4. Inoltre, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare problemi alla fine dell'anno, l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti.

5. Non è richiesto alcun documento di esportazione per le merci già spedite prima dell'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la loro destinazione iniziale non fosse una destinazione extracomunitaria e purché i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di tale documento.

6. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

8. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e ai facsimile delle firme utilizzati. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di questi dati.

9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.

Articolo 2

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma dell'articolo 1.

I dati in questione vengono trasmessi alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell'appendice I. I dati in questione vengono trasmessi alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

Articolo 3

All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.

Articolo 4

Per tutte le comunicazioni, si prega rivolgersi:

- per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG Commercio E/2 e DG 0Imprese C/2);

- per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla sua Missione presso le Comunità europee, al ministero degli Esteri e al ministero dell'Economia.

APPENDICE 1 DELL'ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A UN DUPLICE CONTROLLO

Tutta la voce NC 7208

Tutta la voce NC 7209

Tutta la voce NC 7210

Tutta la voce NC 7211

Tutta la voce NC 7212

I restanti allegati tecnici verranno aggiunti in una fase successiva e rispecchieranno quelli attualmente in vigore.

Protocollo n. 3

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità

Articolo 1

1. La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

- modificare i dazi indicati negli allegati I e II,

- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, oppure

- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.

Articolo 3

La Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

ALLEGATO I

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità lituana di prodotti agricoli trasformati originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, elencati nella tabella seguente

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

>SPAZIO PER TABELLA>

Protocollo n. 4

sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);

i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

a) i prodotti interamente ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

I materiali originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

Cumulo nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia

I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con le loro navi;

g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sgusciatura, la snocciolatura e la sbucciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si consideri che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. Se merci originarie esportate dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia verso un altro paese vengono reimportate, esse sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:

a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 1o gennaio 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione:

a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'Accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della CE o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIOR", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "D O P O L N I T E L N O I Z D A D E N O"

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "D U P L I K A T"

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

4. La Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della CE e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Verifica delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1. La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Attuazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni speciali

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i) sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2) prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

a) i prodotti interamente ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b) i prodotti ottenuti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- filamenti conduttori elettrici;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(2);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 gradi in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR. 1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità competenti delle Parti possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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ALLEGATO IV

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Protocollo n. 5

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori della Comunità europea e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente,

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,

- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,

- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale,

- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti, o

- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domanda di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'"autorità richiedente";

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo, che possa essere interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 114 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

Atto finale

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari dell'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il ... 2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo, i suoi allegati I-VII, ossia:

>SPAZIO PER TABELLA>

e i seguenti protocolli:

>SPAZIO PER TABELLA>

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 44 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 46 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 71 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 118 dell'accordo.

I plenipotenziari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia hanno preso atto delle dichiarazioni di seguito elencate e allegate al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale delle Comunità e dei suoi Stati membri relativa agli articoli 27 e 29

Dichiarazione unilaterale delle Comunità relativa all'articolo 76.

Fatto a Lussemburgo, addì ...

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 34

Le Comunità europee e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consapevoli dell'impatto che l'improvvisa abolizione della tassa dell'1 % applicata allo sdoganamento delle merci importate, potrebbe avere sul bilancio del paese, decidono, in via eccezionale, di mantenere tale tassa fino al 1o gennaio 2002 o fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Qualora, nel frattempo, tale tassa venga ridotta o abolita nei confronti di un paese terzo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad applicare immediatamente il medesimo trattamento alle merci di origine comunitaria.

Il contenuto della presente dichiarazione congiunta non pregiudica la posizione delle Comunità europee in sede di negoziati di adesione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia all'Organizzazione mondiale del commercio.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 40

Dichiarazione d'intenti delle parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia:

1) La Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

2) La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.

3) Considerato quanto precede, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 44

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 46

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57

Le parti decidono di adoperarsi per applicare quanto prima le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel settore dei trasporti, in merito a un sistema di ecopunti, attraverso la conclusione dell'accordo pertinente, sotto forma di scambio di lettere, quanto prima e comunque non dopo la conclusione dell'accordo interinale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 71

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 118

a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale,

- nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

b) Le parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 118 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 118, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

DICHIARAZIONI UNILATERALI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI RELATIVA AGLI ARTICOLI 27 E 29

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio modificato, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

- a norma dell'articolo 29, paragrafo 2 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli,

- in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 76

Per quanto riguarda la riammissione, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di cittadini di altri paesi e di apolidi, la politica della Comunità europea in materia di rimpatrio si basa sui seguenti elementi principali:

- va privilegiato il ritorno volontario,

- il rimpatrio nel pese di origine rappresenta il principio fondamentale.

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