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Document 32002D0525

2002/525/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2238]

OJ L 170, 29.6.2002, p. 81–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 89

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/525/oj

32002D0525

2002/525/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2238]

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0081 - 0084


Decisione della Commissione

del 27 giugno 2002

che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2002) 2238]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare, in base al progresso tecnico e scientifico, talune sostanze pericolose vietate dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.

(2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.

(3) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente devono beneficiare o continuare a beneficiare di un'esenzione dal divieto d'impiego, poiché per essi l'uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile.

(4) Talune esenzioni dal divieto d'impiego, riguardanti determinati materiali o componenti, devono essere limitate sia nell'ambito di applicazione sia nella durata, di guisa che le sostanze pericolose siano eliminate nei veicoli non appena il loro uso potrà essere evitato.

(5) Il cadmio presente negli accumulatori dei veicoli elettrici deve beneficiare di un'esenzione fino al 31 dicembre 2005, in quanto entro questa data, secondo gli attuali dati tecnici e scientifici e la valutazione ambientale complessiva, saranno disponibili sostanze sostitutive e sarà garantita la disponibilità dei veicoli elettrici. L'analisi della progressiva sostituzione del cadmio deve comunque essere proseguita, tenendo conto della disponibilità di veicoli elettrici. La Commissione, pubblicherà i risultati raggiunti e, qualora i risultati lo giustifichino, potrà proporre una proroga del termine previsto per l'eliminazione del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici.

(6) L'esenzione relativa all'impiego del piombo nel rivestimento interno dei serbatoi di carburante deve essere soppressa, in quanto è già possibile evitare l'uso di tale sostanza in questi componenti.

(7) Poiché è manifestamente impossibile raggiungere l'assenza completa di metalli pesanti, certi valori di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinati materiali e componenti devono essere tollerati, purché le sostanze pericolose non siano state introdotte intenzionalmente.

(8) La direttiva 2000/53/CE deve essere modificata in conformità.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato, istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(2), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione(3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché il cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici non venga immesso sul mercato dopo il 31 dicembre 2005.

Nel quadro della valutazione ambientale complessiva già avviata, la Commissione continua ad analizzare la progressiva sostituzione del cadmio, tenendo conto della necessità di assicurare la disponibilità di veicoli elettrici. Essa porta a termine l'analisi e ne pubblica i risultati entro il 31 dicembre 2004; se i risultati ne dimostrano la necessità, essa può proporre una proroga dei termini ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(3) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

>SPAZIO PER TABELLA>

Note:

- È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente(1).

- È ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente(2).

- Fino al 1o luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente(3).

- È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

- Fino al 1o luglio 2007 anche i nuovi pezzi di ricambio destinati alla riparazione(4) di parti di veicoli cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), godono delle stesse esenzioni.

(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici". La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Cfr. nota 1.

(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche."

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