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Document 32002R1092

Regolamento (CE) n. 1092/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

OJ L 164, 22.6.2002, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1092/oj

32002R1092

Regolamento (CE) n. 1092/2002 della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/2002 pag. 0035 - 0036


Regolamento (CE) n. 1092/2002 della Commissione

del 21 giugno 2002

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1002/2002 della Commissione(3).

(2) L'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1002/2002 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

(2) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

(3) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

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