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Document 32000D0040

2000/40/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi [notificata con il numero C(1999) 4522] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 13, 19.1.2000, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
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Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 11 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/40(1)/oj

32000D0040

2000/40/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi [notificata con il numero C(1999) 4522] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/2000 pag. 0022 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi

[notificata con il numero C(1999) 4522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

(2) considerando che, secondo l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

(3) considerando che è opportuno stabilire criteri che prevedano metodi di prova e una classificazione sulla base del consumo di energia in conformità della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni(2), nonché adeguare le prescrizioni in materia di consumo energetico in funzione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione del mercato;

(4) considerando che, con decisione 96/703/CE(3), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi, che, conformemente all'articolo 3, scadono il 27 novembre 1999;

(5) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione che stabilisca i criteri applicabili a questo gruppo di prodotti, in modo da permettere ai fabbricanti e agli importatori di frigoriferi di partecipare al sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

(6) considerando che, in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La definizione del gruppo di prodotti "frigoriferi" (di seguito indicato come gruppo di prodotti) è la seguente:

frigoriferi elettrodomestici, conservatori di cibi congelati, congelatori di cibi e le relative combinazioni, alimentati dalla rete elettrica,

esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, quali batterie.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti sono valutate in rapporto ai criteri stabiliti in allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri specifici sono validi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione fino al 1o dicembre 2002. Qualora però, entro tale data, non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri specifici ad esso applicabili, il periodo di validità sarà prorogato fino alla data di adozione della nuova decisione oppure fino al 1o dicembre 2003 al più tardi.

Articolo 4

Il codice assegnato a questo gruppo di prodotti per ragioni amministrative è "012".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

(2) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

(3) GU L 323 del 13.12.1996, pag. 34.

ALLEGATO

CRITERI ECOLOGICI

QUADRO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, un apparecchio deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato, intesi a promuovere:

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili), limitando il consumo di energia;

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di sostanze potenzialmente atte a ridurre lo strato di ozono e di altre sostanze pericolose, limitando il consumo di tali sostanze;

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di sostanze che possono concorrere al surriscaldamento del pianeta.

Inoltre, i criteri incentivano l'applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale ai fini della tutela dell'ambiente) e sensibilizzano i consumatori al problema ambientale.

La marcatura dei componenti di plastica incoraggia infine il riciclaggio dell'apparecchio.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri enunciati nel presente allegato, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, quali EMAS o ISO 14001 (nota: l'applicazione di questi sistemi non è obbligatoria).

CRITERI FONDAMENTALI

1. Risparmio di energia

L'apparecchio deve avere un indice di efficienza energetica inferiore al 42 % secondo la definizione indicata nell'allegato V della direttiva 94/2/CE(1) della Commissione, rilevato usando lo stesso metodo di prova EN 153 e la stessa classificazione in dieci categorie.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/2/CE della Commissione. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di energia effettuate secondo la norma EN 153. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti dalla norma EN 153.

2. Potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion Potential - ODP) dei fluidi frigoriferi e degli agenti schiumogeni

I fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi frigoriferi e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di riduzione dell'ozono.

3. Potenziale di surriscaldamento del pianeta (Global Warming Potential - GWP) dei fluidi frigoriferi e degli agenti schiumogeni

I fluidi frigoriferi contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di surriscaldamento del pianeta (GWP) uguale o inferiore a 15 (calcolato in equivalenti CO2 per un periodo di 100 anni).

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi frigoriferi e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di surriscaldamento del pianeta.

ALTRI CRITERI

4. Prolungamento della durata di vita

Il fabbricante deve garantire che l'apparecchio funzioni per almeno tre anni. Tale garanzia deve essere valida a partire della data di consegna all'acquirente.

La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili e l'assistenza devono essere garantite per un periodo di dodici anni a partire dalla data di cessazione della produzione.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

5. Ritiro e riciclaggio

Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, del frigorifero e dei componenti che vengono sostituiti, ad eccezione degli oggetti contaminati dagli utilizzatori (ad esempio nelle applicazioni mediche o nucleari).

Inoltre il frigorifero deve soddisfare i seguenti criteri:

1) Il fabbricante deve tener conto dello smontaggio del frigorifero e forire istruzioni in materia. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare quanto segue:

- i giunti sono di facile reperimento ed accesso

- gli insiemi elettronici sono di facile reperimento e smontaggio

- il prodotto è facilmente smontabile con attrezzi di uso corrente

- i materiali incompatibili e pericolosi sono separabili

2) Le parti di plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica ai materiali plastici estrusi.

3) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere le seguenti sostanze ritardanti la fiamma:

>SPAZIO PER TABELLA>

4) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti la fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), o qualsiasi combinazione delle frasi R contenente una della frasi sopra indicate, quali sono definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio(2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CEE della Commissione(3).

Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti la fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante la fiamma contenuta nelle parti trattate ha conservato la forma precedente l'applicazione.

5) Il tipo di fluido refrigerante e di agente schiumogeno utilizzato per l'isolamento deve essere indicato sulla targhetta applicata sull'apparecchio, o accanto alla stessa, al fine di facilitarne il futuro eventuale ricupero.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia delle istruzioni di smontaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, e quali sostanze ritardanti la fiamma sono state eventualmente utilizzate nelle parti di plastica di peso superiore a 25 grammi.

6. Istruzioni per l'uso

L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare:

1) Sulla pagina di copertina o sulla prima pagina la seguente frase: "Il presente manuale contiene informazioni sul modo di ridurre al minimo l'impatto ambientale."

2) Raccomandazioni relative all'uso ottimale dell'apparecchio per quanto riguarda il consumo energetico, comprendenti:

2.1. consigli sulla collocazione del frigorifero, indicando tra l'altro lo spazio minimo da lasciare libero attorno per garantire una circolazione d'aria sufficiente, indicando anche che, nel caso in cui il consumatore ne abbia la possibilità, la collocazione dell'apparecchio in un locale non riscaldato o meno riscaldato permette importanti risparmi di energia;

2.2. l'avvertenza al consumatore di non metere l'apparecchio vicino a fonti di calore (quali forni, caloriferi, ecc.) o in un luogo esposto alla luce diretta del sole e, ove del caso, di isolare l'apparecchio da qualsiasi fonte di calore trasmessa dalla parete o dal suolo;

2.3. l'avvertenza che la regolazione del termostato dipende dalla temperatura ambiente e che quindi occorre verificare la temperatura con un termometro idoneo (con indicazioni sul modo di procedere);

2.4. l'avvertenza di non aprire o tenere aperti la porta o il coperchio dell'apparecchio più spesso o più a lungo del necessario, soprattutto per i congelatori verticali;

2.5. l'avvertenza di lasciar raffreddare i cibi prima di riporli nell'apparecchio perché il vapore da essi prodotto contribuisce alla formazione di ghiaccio sul vaporizzatore, precisando tuttavia che il periodo di raffreddamento deve essere il più breve possibile per motivi di igiene e di salute;

2.6. l'avvertenza di evitare che si formi sull'evaporatore uno spesso strato di ghiaccio e di sbrinare frequentemente l'apparecchio per facilitare l'eliminazione del ghiaccio formatosi;

2.7. l'avvertenza di sostituire la guarnizione della porta in caso di malfunzionamento della stessa;

2.8. l'avvertenza di aspettare un certo tempo prima di rimettere in funzione l'apparecchio nel caso in cui sia stato spostato;

2.9. l'avvertenza di tenere puliti il condensatore sul retro dell'apparecchio e lo spazio sotto il frigorifero rimuovendo la polvere e i vapori di cucina;

2.10. l'avvertenza che l'inosservanza di quanto sopra indicato comporta un maggior consumo energetico.

3) L'avvertenza di evitare qualsiasi danno al condensatore (scambiatore di calore) posto sul retro dell'apparecchio o qualsiasi altro evento che produca la fuoriuscita di fluido refrigerante nell'ambiente per i rischi potenziali che ne potrebbero derivare per l'ambiente e per la salute. Il manuale deve specificare che non si devono adoperare oggetti appuntiti (coltelli, cacciaviti, ecc.) per rimuovere il ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare il vaporizzatore.

4) Informazioni sul fatto che l'apparecchio contiene fluidi refrigeranti ed è composto da parti e materiali riutilizzabili o riciclabili.

5) Consigli su come il consumatore può avvalersi dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto con questi requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del manuale di istruzioni.

7. Limitazione delle emissioni sonore

Il rumore aereo emesso dall'apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora, non deve superare 42 dB(A) (re lpW).

Le informazioni sul livello di rumore dell'apparecchio devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e visibile e, a tal fine, devono comparire sull'etichetta indicante il consumo di energia del frigorifero.

La misurazione del livello di rumore e i dati relativi al rumore devono essere conformi a quanto disposto dalla direttiva 86/594/CEE del Consiglio(4), secondo la norma EN 28960.

Questo criterio non si applica ai congelatori orizzontali indicati alla categoria 9: "congelatori domestici orizzontali" di cui all'allegato IV della direttiva 94/2/CE.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

8. Informazioni per i consumatori

Il seguente testo deve essere riportato in modo chiaramente leggibile per il consumatore (possibilmente accanto all'etichetta):

- A questo prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea per il risparmio di energia consentito, per l'idoneità a salvaguardare lo strato di ozono e per la minima incidenza sulla produzione dell'effetto serra.

(1) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.

(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.

(4) GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

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