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Document 31999D0695
1999/695/EC: Commission Decision of 15 September 1999 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case No IV/36.748 - REIMS II) (notified under document number C(1999) 2596) (Text with EEA relevance)
1999/695/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 1999, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso IV/36.748 - REIMS II) [notificata con il numero C(1999) 2596] (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/695/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 1999, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso IV/36.748 - REIMS II) [notificata con il numero C(1999) 2596] (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 275, 26.10.1999, p. 17–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
1999/695/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 1999, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso IV/36.748 - REIMS II) [notificata con il numero C(1999) 2596] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 26/10/1999 pag. 0017 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1999 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso IV/36.748 - REIMS II) [notificata con il numero C(1999) 2596] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/695/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, visto il regolamento n. 17 deI Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare gli articoli 6 e 8, vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione volta ad ottenere un'esenzione presentate il 31 ottobre 1997, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, e le notificazioni supplementari presentate il 12 gennaio 1998, 2 febbraio 1998 e 28 settembre 1998, visto il contenuto essenziale della domanda e della notificazione pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17(3), sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, considerando quanto segue: A. I FATTI I. INTRODUZIONE (1) Il 31 ottobre 1997 è stato notificato alla Commissione, conformemente al regolamento n. 17, un accordo sulle spese terminali tra operatori postali (il "REIMS II") per ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE. A seguito dell'adesione all'accordo di diversi altri operatori postali, le informazioni contenute in tale notificazione sono state integrate e modificate con lettere, rispettivamente, del 12 gennaio 1998 e 2 febbraio 1998. Infine, è stato notificato alla Commissione, con lettera del 28 settembre 1998, un primo accordo aggiuntivo. Con lettera del 30 luglio 1998, le parti hanno poi precisato che la loro domanda si basava anche sulle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE (articolo 53). II. LE PARTI (2) Alla data della notificazione, tredici operatori postali pubblici ("OPP") avevano firmato il REIMS II. Successivamente hanno aderito altri tre OPP, cosicché le parti comprendono ora gli OPP di tutti gli Stati membri della Comunità, esclusi i Paesi Bassi, e gli OPP di Norvegia e Islanda: si tratta di Austrian Post, La Poste/De Post (Belgio), Post Danmark, Finland Post, La Poste (Francia), Deutsche Post, Hellenic Posts ELTA, Iceland Post, An Post (Irlanda), Poste Italiane, Entreprise des Postes & Télécommunications (Lussemburgo), Norway Post, CTT Correios de Portugal, Correos y Telegrafos (Spagna), Sweden Post e The Post Office (Regno Unito). Le parti sono gli operatori postali ufficiali nei loro rispettivi Stati. (3) Finora solo due Stati membri dell'UE (Svezia e Finlandia) hanno completamente liberalizzato il settore postale. In tutti gli altri paesi interessati gli OPP dispongono, a norma di legge, di un settore riservato, nel quale hanno il diritto esclusivo di prestare servizi postali. L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio(4) (la "direttiva postale"), prevede che: "1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove questa esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo. 2. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale la posta transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza possono continuare ad essere riservate nei limiti di prezzo e di peso stabiliti al paragrafo 1." Una parte almeno dei servizi postali (in particolare, servizi di posta espresso) è perciò aperta alla concorrenza in tutti i paesi interessati. Ciascuna delle parti è di gran lunga l'operatore postale più importante nel proprio paese e alcune di esse raggiungono un fatturato considerevole. Nel 1997, ad esempio, il più importante di questi operatori, Deutsche Post AG, ha raggiunto un fatturato di 27,136 miliardi di DEM (13,874 miliardi di EUR). III. I MERCATI DI CUI TRATTASI (4) L'accordo notificato riguarda i mercati della posta normale (contrapposta a quella espresso) transfrontaliera tra i paesi interessati, ossia la posta spedita da uno di questi paesi a uno degli altri. Più specificamente, l'accordo copre tutti gli invii postali indicati dall'articolo 8 della Convenzione postale universale (cfr. considerando 7 in appresso), esclusi i cosiddetti "sacchi M"(5). Questa definizione comprende oggetti che pesano in generale fino a 2 chilogrammi(6). Secondo uno studio fatto recentemente eseguire dalla Commissione(7), il mercato comunitario della posta transfrontaliera comprende 5,5 miliardi di invii postali (1996), con un valore stimato di 1-1,2 miliardi di EUR (65 % del mercato transfrontaliero totale). L'importanza della posta transfrontaliera varia da paese a paese. Negli Stati membri più piccoli essa corrisponde generalmente ad una percentuale più alta del mercato postale complessivo rispetto agli Stati membri di maggiori dimensioni. In media, è stato stimato che la posta transfrontaliera corrisponde a molto meno del 10 % del mercato postale complessivo(8) della Comunità. (5) Il mercato rilevante può essere ulteriormente suddiviso in due parti: il mercato della posta transfrontaliera, sul quale gli OPP e le imprese private raccolgono la posta dai clienti nel paese di origine per recapitarla in altri paesi, e un sottomercato della posta transfrontaliera in entrata, sul quale gli OPP offrono servizi di distribuzione della posta transfrontaliera agli OPP e alle imprese postali private. (6) Per motivi storici (compresa l'esistenza di monopoli nazionali), la posta transfrontaliera è sempre stata tradizionalmente di competenza degli OPP. Le imprese private sono tuttavia entrate nel mercato della posta transfrontaliera in uscita grazie ai servizi di reimpostazione. Questo termine indica le attività delle imprese che raccolgono la posta nel paese A e la trasportano nel paese B dove viene immessa nel normale flusso postale. Si distingue solitamente tra tre categorie di servizi di reimpostazione(9): "reimpostazione ABC" (il destinatario finale della posta risiede nel paese C), "reimpostazione ABB" (il destinatario finale della posta risiede nel paese B) e "reimpostazione ABA" (il destinatario finale della posta risiede nel paese A). Almeno alcuni degli OPP forniscono anche servizi di reimpostazione. IV. PRECEDENTI 1. Spese terminali (7) Quasi tutti gli Stati del mondo sono membri dell'Unione postale universale (UPU), che fu fondata nel 1874. L'UPU organizza un congresso ogni cinque anni nel quale viene riesaminata la Convenzione postale universale (convenzione UPU) che stabilisce il quadro delle relazioni operative tra amministrazioni postali. Ai sensi della convenzione UPU, i membri dell'UPU convengono di fornire servizi nazionali di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata. (8) Prima del 1969 le amministrazioni postali non effettuavano compensazioni reciproche dirette per la distribuzione della posta internazionale poiché si presumeva che ciascun invio postale comportasse a sua volta una risposta, il che riequilibrava in generale il traffico. Tale presunzione di equilibrio si è tuttavia dimostrata infondata e di fatto si è constatato lo sviluppo di squilibri. (9) L'UPU ha reagito a questa situazione introducendo, nel 1969, un sistema di remunerazione dei costi di smistamento e recapito della posta transfrontaliera nel paese di destinazione. Gli oneri da pagare per tali servizi sono comunemente indicati come "spese terminali". Il metodo utilizzato consisteva nel fissare una tariffa per chilogrammo uguale per tutti gli operatori postali interessati. Questo sistema era insoddisfacente dato che non rispecchiava correttamente la struttura dei costi dei singoli operatori. Inoltre il metodo era intrinsecamente viziato in quanto ignorava il costo effettivo del recapito, essendo di solito più economico recapitare un invio del peso di 1 kg che cinquanta lettere di 20 g ciascuna. (10) Le pecche del sistema hanno indotto le amministrazioni postali di vari paesi europei ad elaborare una formula diversa nell'ambito della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni ("CEPT"), sottogruppo dell'UPU. In esito alle discussioni è stato messo a punto nel 1987 un metodo ("sistema CEPT") in base al quale la remunerazione da pagare si compone di due elementi, una tariffa per singolo invio [0,147 DSP(10)] e una tariffa per chilogrammo (1,491 DSP), equivalente, per una lettera standard(11), ad un importo di spese terminali di 0,205 EUR. Rispetto al precedente livello di remunerazione secondo il sistema UPU, il sistema CEPT ha comportato aumenti notevoli per la maggior parte della posta in questione, senza peraltro riflettere i costi reali di distribuzione nel paese di destinazione. (11) Nel 1993, a seguito di un reclamo presentato dalla Conferenza internazionale dei corrieri espresso (IECC), la Commissione, in una comunicazione degli addebiti, esprimeva il parere secondo cui il sistema CEPT era contrario all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto fissava una tariffa uniforme per il recapito della posta internazionale in arrivo. La Commissione ha ritenuto inoltre che l'articolo 81, paragrafo 3, non fosse applicabile, perché le spese terminali concordate non si basavano sui costi ed ha quindi espresso il parere secondo cui il metodo di calcolo delle spese terminali doveva essere interamente basato sui costi o quanto meno comportare una maggiore approssimazione ai costi, quale potrebbe essere una percentuale delle tariffe interne del paese di destinazione. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi successivi (descritti nei paragrafi che seguono), la Commissione decise allora di non adottare una decisione di divieto nel caso in esame. L'approccio così adottato dalla Commissione è stato confermato dal Tribunale di primo grado con sentenza del 16 settembre 1998 nella causa T-110/95 (IECC/Commissione)(12). 2. Il primo accordo REIMS (REIMS I) (12) Il 2 giugno 1995, quattordici OPP hanno concluso un accordo per la remunerazione della distribuzione obbligatoria della posta transfrontaliera ("REIMS I"), che è stato nuovamente firmato in versione emendata da sedici OPP il 13 dicembre 1995. Le parti comprendevano OPP di tutti gli Stati membri della Comunità, esclusa la Spagna, e gli OPP di Norvegia e Islanda. Nel dicembre 1995, è stata presentata alla Commissione una domanda di attestazione negativa o di esenzione(13). (13) In base all'accordo REIMS I, le spese terminali dovevano essere collegate per la prima volta alle tariffe nazionali a livello europeo(14). Le spese terminali dovevano essere portate gradualmente, applicando aumenti annuali all'80 % delle tariffe nazionali, partendo dalla remunerazione versata secondo il sistema CEPT. L'aumento sarebbe stato del 15 % nel 1997 e nel 1998 e del 20 % nel 1999 e nel 2000(15). Un ultimo aumento nel 2001 avrebbe portato le spese terminali al livello definitivo (vale a dire l'80 % delle tariffe nazionali). Tali aumenti erano strettamente collegati a specifici miglioramenti della qualità del servizio. Un operatore postale che non corrispondesse agli obiettivi fissati non poteva aumentare le sue spese terminali. (14) La validità dell'accordo REIMS I era subordinata all'adesione dell'OPP spagnolo entro il 31 maggio 1997. Non essendo stata soddisfatta tale condizione, l'accordo REIMS I è decaduto il 30 settembre 1997. V. L'ACCORDO REIMS II 1. Adesione (15) L'adesione all'accordo è aperta ad operatori pubblici e privati di un servizio postale universale obbligatorio, purché si assumano l'obbligo, o si impegnino ad assumerlo, di prestare detto servizio alle altre parti. 2. Contenuto dell'accordo a) Obiettivi dell'accordo (16) Secondo le parti, i principali obiettivi dell'accordo REIMS II sono : 1) offrire alle parti un'equa remunerazione per il recapito della posta transfrontaliera, che rispecchi più fedelmente i costi reali di distribuzione di ciascuna parte, e 2) migliorare la qualità del servizio postale transfrontaliero. b) Spese terminali aa) Principi (17) L'accordo REIMS II collega le spese terminali alle tariffe postali nazionali del paese di destinazione e alla qualità del servizio fornito dall'operatore postale che distribuisce la posta. Ai sensi dell'accordo, le spese terminali devono crescere durante un periodo transitorio fino a raggiungere (salvo penali che saranno imposte se non è soddisfatto il requisito di realizzazione dell'obiettivo della qualità del servizio) un massimo dell'80 % delle tariffe interne nel 2001. (18) Le parti riconoscono che al momento non sono in grado di dimostrare che l'80 % delle tariffe interne corrisponde ai costi di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata. Esse sostengono che ciò dipende dalle differenze dei costi sostenuti dalle singole parti e dalla mancanza di un sistema di contabilità dei costi che consenta loro di calcolare con precisione il costo di ogni singolo servizio. Le parti confermano tuttavia che la cifra scelta costituisce un'approssimazione abbastanza attendibile dei costi effettivamente sostenuti dagli operatori. In tale contesto, sono stati presentati i dati relativi a vari operatori per sostenere le conclusioni delle parti. bb) Tariffe interne come riferimento (19) Le tariffe interne di solito sono distinte per classi di peso (ad esempio 20, 50 e 100 g per le lettere). Secondo l'accordo, queste diverse tariffe sono convertite, sulla base di una struttura standard, in tariffe cosiddette lineari ai fini del calcolo delle spese terminali. Nel procedere in tal modo, l'accordo distingue tre categorie: lettere fino al formato C5 e con un peso massimo di 100 g; formati piatti fino al formato C4 e con un peso massimo di 500 g; piccoli pacchi di ogni forma fino ai limiti di peso e dimensione fissati dall'UPU. (20) Basti un esempio ad illustrare quest'impostazione. In base alla struttura standard utilizzata nell'accordo, 1 t (o più precisamente 999,9 kg) di corrispondenza comprende 68336 oggetti, di cui l'83,01 % è costituito da lettere del peso fino a 20 g, il 15,71 % da lettere del peso tra 20 e 50 g e l'1,28 % da lettere del peso compreso tra 50 e 100 g. Una lettera media pesa quindi 14,63 g. Cifre e calcoli simili sono forniti per i formati piatti ed i piccoli pacchi. Le tariffe lineari sono calcolate sulla base di questa struttura standard. (21) Le modifiche delle tariffe interne saranno prese in considerazione per calcolare le spese terminali soltanto se sono notificate entro il 1o settembre dell'anno che precede l'anno considerato. cc) Livelli delle spese terminali (22) L'accordo distingue quattro livelli di spese terminali: - Livello 1. Posta prioritaria presentata in sacchi misti (che possono contenere lettere, formati piatti e piccoli pacchi). Le spese terminali per tale posta saranno, alla fine, l'80 % delle tariffe interne IVA esclusa(16). - Livello 2. L'OPP ricevente può accordare riduzioni sulla remunerazione del livello 1 sulla base della ripartizione/preparazione del lavoro postale (ad esempio mediante una precernita secondo il formato o la destinazione). Gli stessi sconti devono essere accordati a tutti gli OPP speditori a parità di condizioni. Le parti dovranno informare l'IPC(17), entro il 31 dicembre 1998, riguardo alle percentuali e alle condizioni di tali sconti. - Livello 3. Le parti sono obbligate ad accordarsi reciproco accesso alle "tariffe interne generalmente disponibili" (come le tariffe cumulative per l'invio a mezzo posta di pubblicità diretta, stampe o periodici) nel paese di destinazione. Questo livello di remunerazione (che sarà normalmente inferiore agli altri) è di particolare importanza per il notevole volume di posta commerciale transfrontaliera. - Posta non prioritaria. Per la posta definita "non prioritaria" saranno applicate spese terminali inferiori del 10 % rispetto a quelle del livello 1(18). (23) Le spese terminali a cui una parte ha diritto non saranno mai in ogni caso (e previa deduzione delle penali) inferiori a quelle calcolate secondo il sistema CEPT, ad eccezione dei paesi nei quali l'80 % delle tariffe interne dell'OPP ricevente è inferiore alla tariffa CEPT. In tali paesi, le spese terminali non dovranno mai essere inferiori all'80 % delle tariffe interne. dd) Periodo transitorio (24) Le spese terminali dovevano essere aumentate (salvo penali applicabili se non è soddisfatto il requisito stabilito in materia di qualità del servizio) durante un periodo transitorio, nel modo seguente: 1997: livello CEPT + 15 %(19) 1998: 55 % delle tariffe interne 1999: 65 % delle tariffe interne 2000: 70 % delle tariffe interne 2001: 80 % delle tariffe interne. (25) Il periodo transitorio deve consentire agli operatori postali ed ai loro clienti di adattarsi al nuovo sistema, evitando di perturbare il mercato con aumenti tariffari bruschi ed improvvisi per la posta transfrontaliera in uscita. (26) Per il periodo fino alla fine del 1999, le spese terminali saranno calcolate sulla base delle tariffe interne applicate, al più tardi, il 1o settembre 1997. Gli aumenti successivi (o quelli che potranno ancora verificarsi) non sono perciò presi in considerazione(20). ee) Qualità del servizio (27) L'accordo REIMS II introduce un sistema di norme di qualità del servizio per la posta di livello 1 (e livello 2) onde migliorare tale qualità. Le norme sono definite come percentuale della posta transfrontaliera in entrata (proveniente da un particolare OPP) da recapitare entro il giorno lavorativo successivo a quello del suo arrivo ("G") nell'ufficio di scambio dell'OPP ricevente(21), purché vi giunga entro l'ultimo orario d'arrivo (Latest Arrival Time, "LAT"), il tempo critico d'arrivo (Critical Entry Time, "CET") e/o il tempo critico di controllo (Critical Tag Time, "CTT")(22). Una norma dell'80 % G + 1 ad esempio significa che l'80 % della posta in entrata dovrà essere recapitata al destinatario finale entro un giorno lavorativo dal suo arrivo. I criteri che regolano la fissazione del LAT, del CET e del CTT sono stabiliti dall'IPC previa consultazione delle parti(23). (28) La prestazione (quanto al recapito della posta transfrontaliera in entrata) di ogni parte è misurata con sistemi diagnostici elaborati dall'IPI. Tali valutazioni sono già iniziate e i primi dati disponibili sono quelli relativi al 1997. (29) Per stabilire norme di qualità del servizio, le parti sono state suddivise in tre gruppi; secondo le parti, questa divisione si basa su fattori geografici e demografici. Il gruppo C comprende gli OPP spagnoli e greci(24), il gruppo B gli OPP di Germania, Francia, Italia, Portogallo e Regno Unito. Tutte le altre parti appartengono al gruppo A. Nel 1998 il gruppo A doveva raggiungere il 90 %, il gruppo B l'85 %, il gruppo C l'80 % G+1. Gli obiettivi di qualità per il 1999 e il 2000 sono rispettivamente il 95 %, il 90 % e l'85 %. (30) I livelli di qualità del servizio e il raggruppamento devono essere riveduti e rinegoziati prima del 31 dicembre 2000. (31) Si applica un sistema di penali (curva di penali) se i livelli di qualità convenuti non sono raggiunti(25). Il livello delle spese terminali che altrimenti sarebbe dovuto è ridotto dell'1,5 % (se la parte avrà realizzato il 90-100 % dell'obiettivo stabilito) e del 3,5 % (se la parte avrà realizzato l'80-90 % dell'obiettivo stabilito) rispettivamente per ciascun punto percentuale che manchi alla realizzazione, da parte dell'OPP considerato, dell'obiettivo di qualità del servizio(26). Nella peggiore delle ipotesi (cioè se il risultato effettivamente realizzato dell'OPP considerato non supera l'80 % dell'obiettivo), le penali ridurranno così del 50 % le spese terminali a cui l'OPP ha diritto. ff) Norme transitorie particolari per gli OPP di Grecia, Italia, Spagna e Portogallo (32) Sono state previste disposizioni particolari per alcune parti allo scopo di facilitare la transizione al nuovo sistema di spese terminali. Queste disposizioni si applicano alla posta inviata da e per Grecia, Spagna e Italia. Gli OPP interessati possono tuttavia porre fine alle disposizioni transitorie e aderire al regime normale di spese terminali. Disposizioni particolari esistono anche per le cartoline postali spedite dal Portogallo. 1) Grecia 1.1. Posta in uscita (33) Le spese terminali per la posta prioritaria nel 1998 dovevano corrispondere al 40 % della tariffa interna, livello che doveva essere portato al 45 % nel 1999, al 50 % nel 2000, al 60 % nel 2001, al 70 % al 2002 ed infine all'80 % nel 2003. Se in base a queste regole l'OPP greco dovesse pagare spese terminali superiori a quelle delle parti cui non si applicano le disposizioni transitorie, dette spese terminali saranno allora ricondotte al livello di quelle delle parti. 1.2. Posta in entrata (34) Quanto alla posta in entrata, sono fissati obiettivi progressivi di qualità del servizio che, se realizzati, provocheranno aumenti delle spese terminali che le altre parti dovranno pagare all'OPP greco. L'obiettivo per il 1998 era il 50 % che, se realizzato, si sarebbe tradotto in un aumento delle spese terminali del 7 %. I dati corrispondenti per gli obiettivi di qualità del servizio (e gli aumenti delle spese terminali) sono 60 % (10 %) per il 1999, 70 % (15 %) per il 2000, 80 % (15 %) per il 2001 e 85 % (20 %) per il 2002. Nel 2003 le spese terminali saranno portate all'80 % delle tariffe interne, se l'OPP della Grecia riuscirà a mantenere il livello di qualità del servizio dell'anno precedente (85 %). 2) Spagna 2.1. Posta in uscita (35) Le spese terminali per la posta prioritaria e per le cartoline postali aumenteranno di determinate percentuali all'anno, a partire dall'attuale tariffa CEPT del 1998(27). Se gli obiettivi di qualità del servizio degli OPP riceventi sono realizzati, le spese terminali che questi dovranno ricevere dall'OPP spagnolo aumenteranno rispettivamente del 10 % nel 1999 e nel 2000 e del 15 % nel 2001, 2002 e 2003. Tali aumenti non possono portare le spese terminali ad un livello superiore a quello dovuto all'OPP considerato dalle altre parti non soggette alle disposizioni transitorie. Dal 2004 in poi tali spese terminali saranno aumentate di un terzo della differenza residua tra il livello raggiunto nel 2003 e il livello finale previsto dall'accordo REIMS II (cioè 80 % delle tariffe interne). Di conseguenza, le spese terminali raggiungeranno il livello normale nel 2006. 2.2. Posta in entrata (36) Per la posta prioritaria in entrata, l'OPP spagnolo riceverà l'attuale tariffa CEPT, fintantoché questa sarà superiore all'80 % della tariffa interna interurbana spagnola. 3) Italia 3.1. Posta in uscita (37) Le spese terminali per la posta prioritaria e le cartoline postali che l'OPP italiano dovrà pagare alle altre parti aumenteranno ogni anno, purché gli operatori riceventi soddisfino gli obiettivi specifici in fatto di qualità del servizio. Le spese terminali dovevano aumentare ogni anno delle seguenti percentuali: nel 1998 del 15 %, nel 1999 e nel 2000 del 20 %. Se gli OPP riceventi non avessero soddisfatto gli obiettivi fissati ma avessero migliorato la qualità del servizio in una certa misura(28), l'aumento doveva essere limitato al 5 % nel 1998 e al 7 % nel 1999 e nel 2000. Tali aumenti non possono portare le spese terminali ad un livello superiore a quello dovuto all'OPP considerato dalle altre parti non soggette alle disposizioni transitorie. Un ultimo aumento, il 1o gennaio 2001, porterà le spese terminali dovute dall'OPP italiano al livello finale previsto dall'accordo REIMS II (cioè 80 % delle tariffe interne). 3.2. Posta in entrata (38) Per la posta in entrata proveniente dalle altre parti valgono le stesse regole descritte sopra per la posta in uscita. 4) Cap system (39) È stato elaborato un sistema di limitazione (denominato "cap system") per garantire che gli OPP di Grecia, Spagna e Italia non abusino dei vantaggi loro accordati dalle disposizioni transitorie sopra descritte. In base a tale sistema, i flussi di posta in uscita verso altre parti del REIMS II sono classificati in: cartoline postali, stock e nuovi flussi. Le "cartoline postali" non sono soggette al "cap system" e possono quindi beneficiare delle spese terminali inferiori fissate per gli OPP in questione dalle disposizioni transitorie. Lo "stock" comprende il volume corrente di tutta la posta, escluse le cartoline postali, con un'aggiunta annuale del 5 % ("tasso di crescita naturale")(29). Anche lo "stock" beneficia delle spese terminali inferiori. I "nuovi flussi" sono definiti come la quantità di posta (escluse le cartoline postali) eccedente il volume dello "stock" (previa aggiunta del tasso di crescita naturale). Questo volume di posta sarà soggetto alle normali spese terminali previste per gli OPP riceventi dall'accordo REIMS II. (40) Il sistema di limitazione non si applicherà alla posta scambiata tra i paesi cui si applicano le disposizioni transitorie, cioè Grecia, Spagna e Italia. c) Articoli 25 e 49, paragrafo 4, della convenzione UPU (41) L'articolo 25 della convenzione UPU stabilisce le modalità di trattamento della posta interna spedita all'estero (reimpostazione). L'articolo 49, paragrafo 4, riguarda le spese terminali per la posta cumulativa in entrata. Scaduto il periodo transitorio, gli articoli 25 e 49, paragrafo 4, della convenzione UPU non saranno più applicati tra le parti. d) Durata dell'accordo (42) L'accordo è stato concluso per un periodo di tempo indeterminato. Ogni parte può tuttavia recedere dall'accordo in qualsiasi momento. Tale recesso ha efficacia alla fine del primo anno civile successivo a quello del preavviso. In circostanze eccezionali qualsiasi parte può recedere dall'accordo mediante preavviso di sei mesi. e) Rapporto con altri accordi (43) L'accordo REIMS II, modificato dall'accordo aggiuntivo, prevede che le parti siano libere di concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle spese terminali, mediante i quali possono stabilire condizioni diverse, in particolare livelli diversi di spese terminali. Se una parte conclude con un'altra o altre parti un accordo per spese terminali inferiori, essa è tuttavia obbligata (fatte salve le disposizioni sulle penalità e le norme transitorie particolari di cui ai considerando da 32 a 40) ad estendere a tutte le altre parti lo stesso trattamento, purché le operazioni siano equivalenti. VI. MODIFICHE E CHIARIMENTI DOPO LA NOTIFICA (44) Dopo un esame preliminare dell'accordo, la Commissione ha precisato alle parti i vari aspetti che a suo parere dovevano essere modificati, adattati o chiariti prima di poter prendere in considerazione l'adozione di una posizione favorevole al riguardo. (45) Le parti hanno allora preparato un primo accordo aggiuntivo all'accordo REIMS II ("Accordo aggiuntivo"), che è stato firmato da undici delle sedici parti del REIMS II il 22 settembre 1998, mentre le altre cinque parti l'hanno firmato successivamente(30). Detto accordo aggiuntivo contiene le modifiche e precisazioni specificate in appresso. 1. Relazione tra le spese terminali e la qualità del servizio (46) Ai sensi dell'accordo REIMS II inizialmente notificato, le spese terminali potevano aumentare anche se la qualità del servizio fornito dagli OPP di fatto diminuiva. L'accordo modificato stabilisce ora il principio che, durante il periodo transitorio, le spese terminali non aumentino se la qualità del servizio diminuisce. Per stabilire se ciò avviene, la prestazione in termini di qualità del servizio in un determinato anno è confrontata con la media della stessa prestazione fornita dalla medesima parte negli anni precedenti, a partire dal 1997. Non vi sarà alcun margine di interpretazione. Questa regola non si applica agli OPP soggetti a speciali disposizioni transitorie, né sarà applicabile se la qualità del servizio di un OPP diminuisce, pur continuando a corrispondere al livello stabilito dall'accordo. Le spese terminali potranno altresì aumentare se (e nella misura in cui) sarà possibile dimostrare che il deterioramento della qualità del servizio fornito da una parte è causato da iniziative particolari intraprese da quella stessa parte per migliorare il suo sistema di distribuzione ed è soltanto temporaneo. La decisione relativa al soddisfacimento di tali condizioni spetta in ultima analisi alla Commissione, che potrà demandarla ad un esperto. (47) Infine, le parti che non avevano soddisfatto gli obiettivi di qualità del servizio fissati per il 1998 potevano, in via eccezionale, aumentare le proprie spese terminali nel 1998 del 15 % rispetto al livello CEPT (ma non superando il 50 % delle tariffe interne) se avevano realizzato il loro obiettivo di qualità del servizio nel 1997. 2. Livello 3 (48) Le parti hanno chiarito che l'accordo REIMS II le obbliga ad accordarsi reciproco accesso al livello 3. Per facilitare tale accesso, dovranno, per quanto possibile, attenuare nei confronti delle altre parti le regolamentazioni interne non giustificate ed atte ad ostacolarne, in pratica, l'accesso alle tariffe interne. Nei casi in cui le regolamentazioni interne siano state stabilite dallo Stato, le parti si adopreranno per eliminarle in cooperazione con le autorità nazionali competenti. (49) Tutte le tariffe e le condizioni per l'accesso al livello 3 saranno a disposizione di tutte le parti tramite una banca dati gestita dall'IPC che le parti aggiorneranno senza indugio ogni qualvolta modificheranno le loro tariffe e condizioni. 3. Recapito tardivo, posta smarrita o danneggiata (50) Le parti hanno introdotto delle disposizioni, relative al recapito tardivo e alla posta smarrita o danneggiata, che prevedono un adeguato sistema di trattamento e di esame dei reclami, con avviso di ricevuta per ciascun reclamo e limiti di tempo normali per rispondervi. I servizi clientela e l'accesso a tali servizi saranno così migliorati, fra l'altro installando un "numero verde" per i reclami e cooperando con le organizzazioni dei consumatori. 4. Contabilizzazione trasparente dei costi e relazioni annuali (51) Le parti si impegnano ad osservare gli obblighi loro imposti dalla Commissione in virtù dei quali dovranno presentare, entro la fine del 1999, un sistema di contabilità dei costi trasparente, come previsto dall'articolo 14 della direttiva postale, e presentare relazioni annuali sugli sviluppi delle tariffe e dei costi internazionali ed interni e sull'evoluzione dei flussi transfrontalieri, comprese le informazioni per l'accesso al livello 3. 5. Altre questioni (52) Le parti hanno inoltre convenuto di adoperarsi per negoziare i livelli di qualità del servizio ed un sistema di penali per la posta non prioritaria. Per il 1998 ed il 1999, il livello di riferimento doveva essere G + 3 oppure quello già stabilito da una parte (ma in ogni caso non più di G + 4). Infine le parti convengono di adoperarsi al meglio affinché il servizio postale transfrontaliero in uscita sia conforme a determinati livelli stabiliti nell'accordo aggiuntivo. VII. OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI E REAZIONE DELLA COMMISSIONE (53) Il 1o dicembre 1998, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una comunicazione(31) a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella quale espone i dettagli dell'accordo notificato, specificando che intendeva esprimere parere positivo sull'accordo. (54) La Commissione ha ricevuto nel complesso 35 risposte. Solo due dei terzi che hanno presentato osservazioni hanno raccomandato che l'accordo REIMS II venga autorizzato. Tutti gli altri hanno sollevato critiche più o meno decise sull'accordo e tra questi vi era il Post Office del Regno Unito, una delle parti all'accordo REIMS II. Questo OPP ha tuttavia chiarito nel frattempo che, in considerazione del compromesso raggiunto dalle parti per quanto riguarda la durata del periodo transitorio (cfr. considerando 61), continua a sostenere l'accordo. Le osservazioni più rilevanti sono sintetizzate ai punti che seguono. (55) L'obiezione più importante riguarda le conseguenze temporali di un'eventuale esenzione dell'accordo. In base alle scadenze previste dall'accordo REIMS II, le spese terminali dovevano essere aumentate fino al 65 % delle tariffe interne nel 1999, raggiungendo l'importo finale dell'80 % il 1o gennaio 2001. Un numero considerevole di terzi ha dichiarato che un effetto retroattivo di questo genere (come uno di loro lo ha definito) avrebbe seri effetti negativi per i clienti. È stato in particolare obiettato che le scadenze attualmente previste accorcerebbero il periodo transitorio a molto meno di due anni, determinando notevoli aumenti di prezzo in un breve arco di tempo. La maggior parte di coloro che hanno presentato osservazioni a questo proposito ha sostenuto che il periodo transitorio di quattro anni, originariamente previsto dall'accordo REIMS II, andrebbe mantenuto e che tale periodo dovrebbe iniziare a decorrere solo dal momento in cui la Commissione autorizzi l'accordo. (56) In diverse osservazioni si è sostenuto che le spese terminali non si basano sui costi bensì sulle tariffe ed è stato messo in dubbio il fatto che la percentuale dell'80 % delle tariffe interne costituisca effettivamente un'approssimazione attendibile dei costi. (57) Numerosi terzi hanno osservato che le condizioni da rispettare per avere accesso al livello 3 non sono ancora sufficientemente chiare. È stata espressa preoccupazione sul fatto che, in mancanza di livelli di qualità del servizio (e di penali) per questo tipo di posta, vi sarebbero pochi incentivi a fornire un buon servizio. (58) Vari terzi hanno sostenuto che dovrebbero essere previsti livelli di qualità del servizio per il trasporto da punto a punto (e penali per quanto riguarda la posta in uscita), anziché prevedere semplicemente livelli di qualità per gli OPP che ricevono e recapitano la posta transfrontaliera. È stato anche fatto osservare che i livelli di qualità andrebbero applicati anche alla posta non prioritaria e alla posta di livello 3. L'eccezione accordata alle parti (in base alla quale le spese terminali possono essere aumentate in alcune circostanze specifiche anche se peggiora la qualità del servizio) è stata ritenuta pericolosa e suscettibile di abusi. Un numero considerevole di terzi ha affermato che il sistema per misurare la qualità del servizio raggiunta doveva essere controllato attentamente. In particolare è stato sottolineato che miglioramenti puramente "cosmetici" della qualità del servizio potevano essere realizzati facilmente spostando il LAT entro il quale la posta deve giungere all'OPP ricevente. Le norme in merito dovrebbero dunque essere uniformi per tutte le parti interessate e venire applicate per tutta la durata dell'accordo. La misurazione effettiva della qualità dovrebbe essere eseguita in modo indipendente, accurato e rappresentativo. (59) È stato osservato che il sistema relativo al recapito tardivo e alla posta smarrita o danneggiata previsto finora nell'accordo non rappresenta una soluzione pratica o adeguata; sarebbe preferibile un sistema armonizzato (con un sistema di controllo standardizzato). (60) Vari terzi hanno espresso preoccupazione sul fatto che l'OPP olandese rimanga al di fuori dell'accordo, sostenendo che questo determinerebbe una discriminazione, poiché l'OPP olandese pagherebbe spese terminali diverse. Preoccupazione ha suscitato anche la possibilità che le parti del REIMS II trattino per prima la posta in arrivo dai firmatari dell'accordo, il che determinerebbe una qualità inferiore per la posta in arrivo da terzi. (61) Dopo aver esaminato queste osservazioni, la Commissione ha concluso che il periodo transitorio andava prolungato onde evitare gli effetti negativi temuti dai terzi. È stato altresì concluso che l'aumento finale all'80 % delle tariffe interne non dovrebbe essere accettato prima che siano disponibili informazioni sufficienti che consentano alla Commissione di valutare se questo aumento era necessario per allineare le spese terminali ai costi. Le parti sono state informate di queste conclusioni e, in occasione della riunione del 4 marzo 1999, hanno a loro volta comunicato alla Commissione che comprendevano le preoccupazioni alla base dell'approccio adottato dalla Commissione. Le parti hanno annunciato che avrebbero iniziato ad applicare l'accordo il 1o aprile 1999 e che le spese terminali per il 1999 verranno aumentate fino ad un massimo del 55 % delle tariffe interne; hanno inoltre accettato che la durata di un'eventuale esenzione venga limitata al periodo che si concluderà il 31 dicembre 2001, ossia prima che avvenga l'aumento finale all'80 % delle tariffe interne. B. VALUTAZIONE GIURIDICA I. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO SEE 1. Accordo tra imprese (62) Indipendentemente dalla loro forma giuridica, tutte le parti dell'accordo REIMS II svolgono un'attività economica e devono di conseguenza essere considerate imprese ai sensi delle norme di concorrenza del trattato CE(32). L'accordo REIMS II è dunque un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. 2. Restrizione della concorrenza a) Fissazione dei prezzi (63) L'accordo stabilisce le spese terminali che le parti devono reciprocamente pagare sul mercato della posta transfrontaliera in arrivo. Queste spese terminali rappresentano il prezzo che l'OPP del paese di origine paga all'OPP del paese di destinazione per il servizio di recapito della posta transfrontaliera. Di conseguenza l'accordo va considerato un accordo che fissa i prezzi di vendita ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. (64) È vero che l'accordo REIMS II non fissa gli importi effettivamente da pagare ma si limita a stabilire una percentuale. Tuttavia, poiché tale percentuale è collegata alle tariffe interne, l'accordo ha come risultato la fissazione dei prezzi. È vero altresì che le parti sono libere di fissare le proprie tariffe nazionali. In teoria esse potrebbero modificare le spese terminali previste dall'accordo REIMS II cambiando le tariffe interne. Tuttavia, per la maggior parte degli OPP la posta transfrontaliera ha un'importanza limitata rispetto al volume della posta interna. Inoltre, in molti Stati membri qualsiasi modifica delle tariffe interne è soggetta ad approvazione da parte della competente autorità nazionale di regolamentazione. È dunque molto probabile che il livello delle tariffe interne venga determinato soprattutto da considerazioni di carattere nazionale. Di conseguenza, fissando, in un accordo tra di loro, le spese terminali come percentuale delle tariffe interne, le parti eliminano o limitano la propria libertà di stabilire il livello di remunerazione per il recapito della posta transfrontaliera. (65) È necessario riconoscere che l'accordo REIMS II è un accordo di fissazione dei prezzi con caratteristiche non usuali. Esso riguarda il prezzo di un servizio (consegna nel paese di destinazione) di cui l'OPP nel paese di origine ha bisogno onde garantire che la posta raggiunga il destinatario e che l'OPP stesso non è (o non è ancora) in grado di fornire(33). Poiché è ovvio che un operatore postale ha il diritto di ricevere una remunerazione per la consegna di posta in arrivo da un altro paese, è chiaro che questo tipo di accordo è necessario per determinare il livello di tale remunerazione. Ciò potrebbe tuttavia avvenire stipulando un accordo bilaterale con l'OPP del paese verso il quale viene inviata la posta, mediante il quale le due parti concordano le spese terminali da versare. Questo approccio determinerebbe una rete di accordi bilaterali il cui contenuto non sarebbe necessariamente identico(34). L'accordo REIMS II stabilisce spese terminali in maniera uniforme per tutte le parti, corrispondenti ad una certa percentuale delle tariffe interne. È vero che l'accordo (modificato dall'accordo aggiuntivo) consente espressamente alle parti di sottoscrivere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle spese terminali, ma è tuttavia alquanto improbabile che le parti facciano uso di questa possibilità in quanto la conclusione dell'accordo REIMS II elimina qualsiasi incentivo a concludere accordi separati tra le parti. Ciò sembra essere confermato dal fatto che, per quanto risulta alla Commissione, esiste solo un accordo bilaterale o multilaterale di questo tipo tra parti del REIMS II, ossia il Nordic Agreement che è stato concluso molto prima dell'accordo REIMS II. È interessante notare che, a quanto risulta, nessuna altra parte dell'accordo REIMS II ha aderito a tale accordo. La Commissione conclude di conseguenza che, malgrado la clausola specifica dell'accordo che consente accordi bilaterali o multilaterali tra le parti, l'accordo REIMS II riduce in pratica in maniera considerevole l'incentivo a concludere accordi di questo tipo, che potrebbero determinare tariffe diverse eventualmente più favorevoli dal punto di vista del consumatore. (66) In considerazione del fatto che le parti del REIMS II gestiscono la maggior parte della posta transfrontaliera tra i rispettivi paesi, anche la restrizione della concorrenza sopra descritta deve essere considerata rilevante. b) Adesione limitata (67) L'adesione all'accordo REIMS II è limitata agli operatori postali (pubblici o privati) che forniscono un servizio universale obbligatorio. Ciò potrebbe essere interpretato come una preclusione nei confronti di altri operatori dal beneficiare delle medesime tariffe rispetto alle parti dell'accordo REIMS II. Tuttavia, nessuna disposizione dell'accordo impedisce che le parti concludano accordi identici o simili sulle spese terminali con dei terzi. La condizione per l'adesione all'accordo REIMS II non sembra perciò costituire una restrizione della concorrenza. 3. Effetti sugli scambi (68) L'accordo REIMS riguarda la remunerazione per servizi di posta transfrontaliera in entrata tra OPP e ha dunque per definizione un effetto sugli scambi tra Stati membri e tra le parti contraenti ai sensi dell'accordo SEE. Vista l'importanza delle parti del REIMS II sul mercato della posta transfrontaliera in entrata tra i rispettivi paesi, questo effetto deve essere considerato rilevante. In questo contesto occorre altresì ricordare che l'utenza imprese produce la maggior parte della posta transfrontaliera e che tale posta è in generale correlata agli scambi tra Stati membri. Anche se l'aumento delle spese terminali non implica necessariamente un aumento simile delle tariffe generali, è probabile che queste aumentino, almeno per alcuni tipi di posta. Un aumento delle tariffe della posta internazionale avrebbe chiaramente un effetto negativo sugli scambi tra Stati membri. II. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE 1. Miglioramento della distribuzione delle merci/promozione del progresso tecnico o economico (69) È chiaro che i livelli CEPT delle spese terminali determinavano spesso una remunerazione per il recapito della posta transfrontaliera che non copriva i costi. Il conseguente disavanzo sulla posta transfrontaliera in arrivo ha dunque dovuto essere coperto da parte degli OPP con gli utili ottenuti mediante la fornitura di servizi di posta interna o di posta transfrontaliera in uscita. Questo sovvenzionamento interno non sarebbe sostenibile nel lungo periodo, in particolare vista la crescente liberalizzazione del settore postale. Non ci sono dubbi riguardo al fatto che gli operatori postali abbiano diritto a ricevere una remunerazione per il recapito della posta transfrontaliera che copra i costi di tale attività. Il cambiamento verso un sistema maggiormente basato sui costi determina una posizione finanziaria più sicura e consente perciò agli operatori postali di mantenere e migliorare il servizio. Si tratta di un vantaggio che potrebbe essere considerato un miglioramento della fornitura dei servizi in questione come richiesto dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. (70) Il vantaggio più sostanziale che l'accordo dovrebbe apportare consiste in un notevole aumento della qualità dei servizi postali transfrontalieri. Ciò risulta ovvio soprattutto per quanto riguarda l'operatore ricevente, ossia l'OPP che consegna la posta. Mediante il collegamento degli aumenti delle spese terminali con i miglioramenti della qualità del servizio, l'accordo REIMS II produce un forte incentivo per le parti a migliorare le proprie prestazioni. L'operatore ricevente potrà richiedere alle altre parti spese terminali superiori solo se soddisferà gli ambiziosi obiettivi di qualità del servizio fissati nell'accordo. Se ciò non avviene, vengono applicate delle penali che possono ridurre considerabilmente le spese terminali a cui hanno diritto le parti. L'incentivo che si crea dunque per l'operatore ricevente a migliorare la propria qualità non è influenzato dal fatto che la qualità del servizio ottenuta dalle parti venga misurata su base annuale. Anziché rinviare l'incentivo per migliorare la qualità dei servizi postali, questo sembrerebbe essere il metodo più logico per garantire che le spese terminali pagabili per un determinato anno corrispondano alla qualità del servizio ottenuta in tale anno. (71) Per stabilire obiettivi di qualità del servizio, le parti hanno creato(35) diversi gruppi ai quali si applicano soglie diverse. Poiché l'accordo prevede speciali misure transitorie per tutti gli OPP del gruppo C, vi sono in effetti solo due gruppi, A e B. Le parti hanno tuttavia spiegato che questa distinzione si basa su criteri demografici e geografici, nel senso che il gruppo A consiste di parti situate in paesi relativamente piccoli o che hanno un'ampia parte della propria popolazione concentrata in un'area relativamente piccola. Anche se questa divisione (che in base all'accordo deve essere rivista nel prossimo futuro) è apparentemente il risultato di un compromesso tra le parti, non sembra sia stata effettuata in modo arbitrario. Ad ogni modo occorre ricordare che l'obiettivo stabilito per gli OPP del gruppo B è alto (90 % G+1 nel 1999). Questa distinzione non influenza dunque l'incentivo a migliorare la qualità del servizio. (72) Anche le specifiche regole transitorie per alcune delle parti si basano sul principio che gli aumenti delle spese terminali sono collegati ad un miglioramento della qualità del servizio. In considerazione dei problemi particolari che devono affrontare gli OPP interessati, la Commissione ritiene che il fatto che queste regole transitorie prevedano un aumento più lento delle spese terminali (e quindi, indirettamente, della qualità del servizio) non sembra dar luogo ad obiezioni. (73) È vero che il collegamento tra gli aumenti delle spese terminali e il miglioramento della qualità del servizio realizzato dall'accordo REIMS II dipende molto dal sistema di misurazione della qualità del servizio. Come sottolineato nelle osservazioni di alcuni terzi, è importante accertare che questo sistema funzioni correttamente. La Commissione è stata avvertita del rischio che un "miglioramento" della qualità del servizio possa essere ottenuto semplicemente anticipando l'orario entro il quale la posta deve giungere all'OPP ricevente. Essa ha di conseguenza valutato se questo rischio potrebbe concretizzarsi in pratica, constatando che le parti hanno stabilito regole solo per quanto riguarda il LAT(36), che non può essere anteriore alle ore 16,00 e alle 15,00, rispettivamente, nei principali uffici di scambio e nelle unità postali. Le parti hanno confermato, in risposta ad una domanda della Commissione, che qualsiasi invio che rispetti il LAT stabilito verrà perciò considerato in orario ai sensi dell'accordo REIMS II, indipendentemente dal fatto che tale invio abbia rispettato o meno anche il CET e/o il CTT che alcune delle parti eventualmente applicano. (74) In effetti, non sono stati concordati livelli specifici di qualità del servizio per quanto riguarda la posta per la quale venga utilizzato l'accesso al livello 3. Tuttavia, l'essenza stessa dell'accesso al livello 3 è il fatto che tale posta venga trattata, per tutti gli intenti e a tutti gli scopi, come la posta interna. Qualora ci siano obiettivi di qualità del servizio per la posta interna, essi saranno dunque applicabili anche alla relativa posta transfrontaliera in arrivo. (75) L'accordo contribuirà anche al miglioramento della qualità complessiva del recapito della posta transfrontaliera. L'articolo 3.8 dell'accordo REIMS II (introdotto dall'accordo aggiuntivo) obbliga gli operatori speditori a compiere tutti i possibili sforzi per raggiungere, per la posta prioritaria in uscita, una qualità del servizio conforme ai livelli fissati all'allegato 7. Secondo queste disposizioni, le parti mirano a raggiungere un livello dell'85 % G+1 entro il 2002, il che significa che l'85 % della posta prioritaria transfrontaliera in uscita dovrebbe arrivare nell'ufficio di scambio dell'operatore ricevente entro un giorno dall'impostazione(37). (76) La conclusione secondo la quale l'accordo REIMS II potrebbe determinare notevoli miglioramenti per quanto riguarda la posta transfrontaliera non è influenzata dal fatto che non tutti gli OPP dell Unione europea e del SEE (o di altri paesi) partecipano all'accordo. Poiché l'Ufficio postale olandese ha deciso di non aderire all'accordo, esso non sarà ovviamente applicabile alla posta transfrontaliera scambiata tra i Paesi Bassi e le parti dell'accordo REIMS II. Ciò non influisce tuttavia sulla probabilità che l'accordo produca vantaggi per la posta transfrontaliera scambiata tra le parti dell'accordo REIMS II. 2. Vantaggi per i consumatori (77) I miglioramenti sopra descritti (ed in particolare la migliore qualità del servizio per la posta transfrontaliera) apporterebbero vantaggi anche per i consumatori. Per i motivi esposti nei considerando in appresso, la Commissione ritiene che i consumatori potranno beneficiare di una congrua parte dei vantaggi che deriveranno dall'accordo. (78) Sembra probabile che, a seguito dell'accordo REIMS II, almeno alcuni degli operatori paghino spese terminali notevolmente maggiori e si prevede di conseguenza un aumento dei prezzi della posta transfrontaliera almeno in alcuni dei paesi interessati. Tuttavia, in base alle informazioni raccolte dalla Commissione durante l'esame della questione, è possibile concludere, per una serie di motivi, che gli eventuali aumenti non impediranno ai consumatori di beneficiare di una congrua parte dei vantaggi che l'accordo dovrebbe produrre. (79) Innanzi tutto, nella misura in cui gli aumenti delle spese terminali determineranno un livello delle stesse più vicino ai costi reali della consegna della posta, l'accordo determinerà semplicemente una riduzione della sovvenzione interna che deve essere operata in conseguenza degli attuali accordi. Poiché gli utenti della posta interna o transfrontaliera in uscita non dovrebbero dunque più contribuire (o almeno contribuire in misura inferiore) ai costi della posta transfrontaliera in entrata, gli OPP sarebbero in grado, ove opportuno, di modificare le tariffe della posta interna e transfrontaliera in uscita. (80) In secondo luogo, poiché la Commissione ha insistito sul fatto che le spese terminali possano essere aumentate solo se migliora la qualità del servizio, qualsiasi aumento delle tariffe per la posta transfrontaliera verrebbe accompagnato da miglioramenti del servizio prestato. È possibile prevedere che i consumatori otterranno una congrua parte dei vantaggi se la qualità del servizio migliora, a condizione che l'aumento delle tariffe non sia eccessivo. Come già specificato, è prevista un'unica eccezione in base alla quale le spese terminali possono essere aumentate in caso di peggioramento della qualità. Questo avviene quando a) può essere dimostrato che il peggioramento è dovuto a sforzi particolari compiuti per accelerare la consegna, b) il peggioramento è solo di natura temporanea e c) è stato causato solo dai suddetti sforzi. Un esempio di una situazione di questo tipo potrebbe essere la realizzazione di un nuovo centro di smistamento che potrebbe temporaneamente influenzare la qualità del servizio. È chiaro che i relativi criteri dovranno essere sempre interpretati in maniera rigorosa. Inoltre, come concordato dalle parti nell'accordo aggiuntivo, la decisione finale sul rispetto o meno delle condizioni spetterà alla Commissione (o ad un esperto indipendente da essa nominato). In queste circostanze la Commissione ritiene che l'eccezione non pregiudichi il principio secondo il quale gli aumenti delle spese terminali presuppongono un miglioramento della qualità del servizio. (81) In terzo luogo, la Commissione ha richiesto alle parti di specificare per iscritto tutti gli aumenti delle tariffe della posta transfrontaliera che esse intendono o prevedono di introdurre entro la fine del 2001. È possibile concludere dalla risposta delle parti che tali aumenti saranno in media modesti. La Commissione continuerà inoltre ovviamente a controllare con attenzione l'andamento della questione e a questo scopo la presente decisione prevede per le parti l'obbligo di presentare relazioni in materia(38). Ove opportuno, la Commissione utilizzerà i poteri di cui dispone ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, qualora una delle parti dell'accordo REIMS II introduca aumenti di prezzo che risultino eccessivi e che non sembrino giustificati dai costi. (82) In quarto luogo, l'accordo stesso prevede una possibilità che dovrebbe considerabilmente ridurre gli eventuali effetti finanziari negativi per l'utenza, ossia l'accesso al livello 3. Qualora il livello delle spese terminali fissato ai sensi dell'accordo si basi sulle tariffe interne per la posta prioritaria, l'accesso al livello 3 dà la possibilità di beneficiare delle tariffe interne ridotte. La posta transfrontaliera per la quale gli OPP speditori richiedono tale accesso deve perciò essere trattata come la posta interna. Questa possibilità è particolarmente importante per la posta cumulativa ma anche per gli invii come i giornali quotidiani. È ovvio che un accesso di questo tipo potrebbe facilmente venire ostacolato o addirittura impedito imponendo condizioni inappropriate. Ad esempio, se si facesse dipendere la possibilità di utilizzare l'accesso al livello 3 per i quotidiani dal fatto che il giornale in questione venga stampato nello Stato membro di destinazione, tale accesso sarebbe reso illusorio per le pubblicazioni provenienti da altri Stati. Su richiesta esplicita della Commissione, le parti hanno perciò concordato di eliminare questo tipo di ostacoli per quanto in loro potere. Risulta necessario, in considerazione dell'importanza per gli utenti dell'accesso al livello 3, subordinare la concessione della presente esenzione alla garanzia di un soddisfacente accesso al livello 3(39). (83) In quinto luogo, la Commissione condivide l'opinione espressa da un gran numero di terzi, secondo i quali, dati i ritardi che vi sono stati, le scadenze originariamente previste dall'accordo REIMS II avrebbero potuto determinare notevoli aumenti delle spese terminali in un periodo di tempo molto breve. Ciò avrebbe potuto avere seri effetti negativi per gli interessi dei consumatori e di conseguenza la Commissione ha insistito affinché il periodo transitorio venisse prorogato di un anno. La presente esenzione è dunque soggetta ad una condizione in tal senso(40). Il livello finale delle spese terminali previsto dalle parti non verrebbe dunque raggiunto prima del 1o gennaio 2002. La Commissione ha inoltre insistito sul fatto che il periodo di esenzione termini prima che venga raggiunto tale livello finale. Secondo la Commissione, ciò rappresenta un ragionevole compromesso che dovrebbe assicurare la salvaguardia degli interessi dei consumatori. (84) Anche le disposizioni relative al recapito tardivo e alla posta smarrita o danneggiata introdotte dall'accordo aggiuntivo contribuiranno a riservare ai consumatori una congrua parte dei vantaggi. Sebbene le misure introdotte possano ancora essere migliorate, almeno per alcuni dei paesi interessati esse rappresentano un importante passo in avanti per la tutela dei diritti dei consumatori. (85) Il fatto che l'accordo si applichi solo alla posta transfrontaliera tra le parti non inficia la conclusione di cui sopra: nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle parti di trattare la posta transfrontaliera trasmessa loro da terzi in modo altrettanto rapido della posta transfrontaliera ricevuta dalle parti del REIMS II. 3. Necessità delle restrizioni (86) Per poter ottenere un'esenzione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, la restrizione della concorrenza deve essere indispensabile al raggiungimento dei relativi obiettivi. Ciò presuppone che il livello delle spese terminali concordato dalle parti rifletta effettivamente i costi che la consegna della posta transfrontaliera comporta per l'operatore che la effettua. L'accordo REIMS II non stabilisce un collegamento diretto tra le spese terminali e i costi effettivi bensì esprime le spese terminali in percentuale delle tariffe interne. Ciò è dovuto principalmente al fatto che ancora oggi non esistono sufficienti informazioni affidabili sui costi sostenuti dalle parti interessate. La maggior parte di esse stanno organizzando adeguati sistemi di contabilità dei costi. In mancanza di informazioni affidabili in materia di costi, il principio di collegare le spese terminali alle tariffe interne sembra essere accettabile ed è stato in effetti suggerito dalla Commissione. Anche se in passato le tariffe applicate per i servizi interni sono state inevitabilmente alquanto influenzate da considerazioni di carattere politico, esse rappresentano l'unità di misura più logica per valutare i costi di recapito. (87) La Commissione ritiene che, nelle attuali circostanze, sia indispensabile la conclusione di un accordo che fissi le spese terminali alla medesima percentuale delle tariffe interne e (se non si tiene conto delle speciali misure transitorie decise per alcune delle parti) alle medesime condizioni per tutte le parti, onde ottenere i vantaggi perseguiti. Come illustrato nell'esposizione sommaria dell'antefatto nella parte A(41), il processo di elaborazione dell'accordo REIMS II è stato lungo e laborioso. Dopo l'accordo CEPT adottato più di un decennio fa, risulta che sia stato concluso solo un altro accordo sulle spese terminali tra alcune delle parti dell'accordo ora in esame. È significativo che anche tale accordo (il Nordic Agreement) sia un accordo multilaterale. A differenza degli operatori del settore delle telecomunicazioni, gli OPP del settore postale hanno apparentemente fatto scarso uso di accordi bilaterali sulle spese terminali. La Commissione ritiene che, anche se le parti avrebbero potuto concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle spese terminali, sembra improbabile che trattative di questo tipo avrebbero permesso di raggiungere in maniera altrettanto rapida ed efficiente i vantaggi attesi dal presente accordo. (88) Tuttavia, anche se la Commissione accetta che la conclusione dell'accordo REIMS II possa essere considerata indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, è necessario verificare se il livello effettivamente concordato sia appropriato. Le parti non hanno presentato prove convincenti che permettano di concludere che le spese terminali devono essere fissate all'80 % delle tariffe interne. Al contrario, le parti hanno ammesso che la percentuale dell'80 % è solo un'approssimazione. Non è stato tuttavia accertato che tale cifra rappresenti un'approssimazione suffientemente accurata dei costi. D'altro canto, la Commissione accetta il fatto che il livello delle spese terminali sia stato finora generalmente troppo basso, non consentendo agli operatori di coprire i costi di consegna. In considerazione di queste circostanze la Commissione ritiene che la soluzione più ragionevole sia consentire gli aumenti delle spese terminali assicurando nel contempo che l'aumento finale all'80 % delle tariffe interne possa aver luogo solo dopo che la Commissione avrà avuto la possibilità di riesaminare la questione in base a dati adeguati sulla contabilità dei costi. Limitando l'esenzione al periodo che si conclude il 31 dicembre 2001 la Commissione sarà in grado di valutare l'opportunità dell'aumento finale proposto prima che esso venga attuato. Il livello massimo di spese terminali consentito ai sensi della presente decisione non supererà dunque il 70 % delle tariffe interne, il che non sembra essere irragionevole(42). (89) L'articolo 14 della direttiva postale prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di appropriati sistemi di contabilità nei due anni successivi all'entrata in vigore della direttiva, ossia entro il 10 febbraio 2000. Non esistono tuttavia garanzie sulla disponibilità di dati sufficientemente affidabili, che dovrebbero riferirsi almeno ad un anno completo di calendario, nella seconda metà del 2001, quando verrà probabilmente richiesto alla Commissione di prorogare la presente esenzione e di autorizzare l'aumento all'80 % delle tariffe interne. La direttiva postale è comunque vincolante solo per gli Stati membri della Comunità, non per l'Islanda e la Norvegia. Risulta dunque necessario accordare la presente esenzione a condizione che le parti introducano adeguati sistemi di contabilità entro la fine del 1999(43). 4. Eliminazione della concorrenza (90) Collegando le spese terminali alle tariffe interne e fissando il loro livello finale all'80 % delle stesse, l'accordo REIMS II dovrebbe ridurre in ampia misura la reimpostazione basata sull'arbitraggio delle tariffe postali. Sarebbe tuttavia inopportuno considerare questo fatto come un'eliminazione della concorrenza, in quanto la realizzazione di un sistema di remunerazione basato sui costi ristabilirebbe semplicemente le normali condizioni di concorrenza. III. ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE E ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO SEE (91) A norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE, le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. (92) Le parti sostengono che l'accordo REIMS II è necessario per ottenere una remunerazione basata sui costi per il recapito della posta internazionale che finanzi l'obbligo di servizio universale al quale le parti devono adempiere. Secondo le parti, una rigida applicazione delle norme di concorrenza potrebbe mettere in pericolo l'equilibrio economico e ostacolare la prestazione del servizio di interesse economico generale loro affidato. Le parti non hanno tuttavia fornito alcuna prova che permetta di concludere che l'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE o dell'articolo 53 dell'accordo SEE all'accordo REIMS II sui servizi postali transfrontalieri (che rappresentano in media una parte ridotta della posta trattata dalle parti) comprometterebbe il loro equilibrio economico. Esse non hanno neppure comprovato che l'applicazione di dette disposizioni, compreso il paragrafo 3, ostacolerebbe lo svolgimento dei particolari compiti loro assegnati. Ad ogni modo, è necessario ricordare che l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE costituisce un'eccezione e deve quindi essere interpretato in maniera rigorosa(44) e altrettanto vale per l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE. IV. DURATA DELL'ESENZIONE, CONDIZIONI ED OBBLIGHI (93) A norma dell'articolo 8 del regolamento n. 17, una decisione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri. 1. Durata dell'esenzione (94) Solitamente l'esenzione dura almeno per il periodo necessario affinché l'accordo realizzi appieno i propri effetti. Nel caso di specie la Commissione ha deciso che, eccezionalmente, il periodo di esenzione si concluda prima che venga realizzato l'aumento finale delle spese terminali (dal 70 all'80 % delle tariffe interne). Infatti, anche se la Commissione approva in generale il fatto che le spese terminali vengano aumentate fino ad un livello che copra i costi del servizio prestato, non vi sono attualmente prove sufficienti del fatto che tali spese debbano essere aumentate fino a raggiungere l'80 delle tariffe interne. Poiché la mancanza di prove a questo riguardo è dovuta essenzialmente al fatto che la maggioranza delle parti non dispone ancora di un sistema di contabilità dei costi sufficientemente affidabile e preciso, non sembra irragionevole posporre l'aumento finale finché saranno disponibili tali dati e la Commissione avrà avuto la possibilità di valutarli. L'esenzione sarà perciò limitata al periodo che inizia con la data di entrata in vigore dell'accordo, ossia il 1o aprile 1999, e termina il 31 dicembre 2001. 2. Condizioni a) Attuazione dell'accordo (95) Come già chiarito(45), la Commissione ha ritenuto che fosse necessario modificare le scadenze inizialmente previste dalle parti e prorogare il periodo transitorio di un anno onde evitare, nella misura del possibile, ripercussioni negative immediate sulle tariffe. Le parti hanno accettato questa condizione(46), proponendo il 1o aprile 1999 come data di entrata in vigore dell'accordo. Dato che tale impegno non risulta nel testo dell'accordo, è necessario che la presente decisione preveda una condizione in tal senso. Le spese terminali raggiungeranno dunque il livello massimo del 55 % delle tariffe interne per il resto del 1999, mentre arriveranno al 65 % nel 2000 e al 70 % nel 2001. Le parti modificheranno il proprio accordo al più presto possibile e, al più tardi, entro la scadenza del regolamento finale dei conti relativi alle spese terminali del 1999. b) Accesso al livello 3 (96) L'accesso al livello 3 avrà una notevole importanza per il consumatore. È possibile supporre con una certa sicurezza che la posta cumulativa e altri tipi di posta commerciale rappresentino la parte più importante della posta transfrontaliera. Consentendo agli OPP speditori di beneficiare per questo tipo di posta delle tariffe interne previste dall'operatore che effettua la consegna si farà dunque un passo essenziale per controbilanciare gli effetti negativi dell'accordo. L'articolo 2, paragrafo 6 dell'accordo prevede che tutte le parti accordino l'accesso al livello 3(47). Onde facilitare tale accesso, le parti hanno l'obbligo di rendere meno rigide le condizioni interne per le altre parti qualora tali regolamentazioni non siano giustificate e possano in pratica ostacolare alle altre parti l'accesso alle tariffe interne, oppure (qualora non abbiano la facoltà di farlo) di compiere tutti i necessari passi presso le competenti autorità nazionali per eliminare dette regolamentazioni. Onde garantire che le parti adempiano a questo obbligo e si accordino reciprocamente effettivo accesso al livello 3, è necessario subordinate la decisione dell'esenzione ad una condizione in tal senso. 3. Obblighi a) Sistemi di contabilità dei costi (97) Onde poter valutare se i livelli delle spese terminali concordati dalle parti riflettono effettivamente i costi del recapito della posta transfrontaliera, la Commissione deve poter disporre di dati affidabili ed accurati sui costi. È pertanto opportuno obbligare le parti ad introdurre, entro la fine del 1999, un sistema di contabilità dei costi trasparente che garantisca che tutti gli elementi di costo significativi vengano identificati, quantificati, confrontati e controllati. Tale obbligo dovrebbe garantire che le parti introducano già nel 1999 il sistema di contabilità dei costi appropriato, definito dall'articolo 14 della direttiva postale. b) Relazioni annuali (98) Onde consentire alla Commissione di valutare se l'accordo è applicato in maniera soddisfacente e, in particolare, se le condizioni di cui sopra vengono rispettate, le parti presentano relazioni annuali sull'andamento delle tariffe interne, delle tariffe per la posta transfrontaliera e dei costi, nonché sull'evoluzione dei flussi transfrontalieri entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Tali relazioni contengono anche informazioni sulla realizzazione dell'accesso al livello 3 (compresi tra l'altro esempi di contratti con condizioni per l'accesso al livello 3, conclusi con operatori di altri paesi, nonché di contratti comparabili conclusi con clienti interni). Per le medesime ragioni, le parti informeranno la Commissione sulla modifica apportata per rispettare la condizione di cui al considerando 95, non appena tale modifica sarà stata sottoscritta, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE: Articolo 1 A norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo dell'accordo SEE sono dichiarate inapplicabili per il periodo compreso tra il 1o aprile 1999 e 31 dicembre 2001 all'accordo REIMS II sulle spese terminali, come modificato dall'accordo aggiuntivo. Articolo 2 All'esenzione di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti condizioni e i seguenti obblighi: 1) Condizioni a) L'accordo non è applicato prima del 1o aprile 1999. Il periodo transitorio previsto dall'accordo è prorogato in modo da garantire che le spese terminali per il resto del 1999 non vengano aumentate in misura superiore al 55 % delle tariffe interne e che l'aumento massimo delle spese terminali sia del 65 % delle tariffe interne nel 2000 e del 70 % nel 2001. Le parti modificano il proprio accordo al più presto possibile e, al più tardi, entro la scadenza del regolamento finale dei conti relativi alle spese terminali del 1999. b) Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantirsi reciprocamente l'accesso effettivo al livello 3. Onde facilitare tale accesso, le parti devono rendere meno rigide le condizioni interne per le altre parti, qualora tali regolamentazioni non siano giustificate e possano in pratica ostacolare l'accesso delle altre parti alle tariffe interne, oppure (qualora non abbiano la facoltà di farlo) devono richiedere alle competenti autorità nazionali la soppressione di dette regolamentazioni. 2) Obblighi a) Le parti introducono, entro la fine del 1999, un sistema di contabilità dei costi trasparente, come previsto dalla direttiva 97/67/CE, che garantisca che tutti gli elementi di costo significativi vengano identificati, quantificati, confrontati e controllati. b) Le parti presentano relazioni annuali sull'andamento delle tariffe interne, delle tariffe per la posta transfrontaliera e dei costi, nonché sull'evoluzione dei flussi transfrontalieri entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Tali relazioni contengono anche informazioni sulla realizzazione dell'accesso al livello 3 (compresi tra l'altro esempi di contratti con condizioni per l'accesso al livello 3 conclusi con operatori di altri paesi, nonché di contratti comparabili conclusi con clienti interni). Le parti comunicano alla Commissione la modifica apportata per rispettare la condizione di cui al punto 1, lettera a), non appena tale modifica sarà stata sottoscritta. Articolo 3 I destinatari della presente decisione sono: Post und Telekom Austria AG Postgasse 8 A - 1011 Wien Post Danmark Tietgensgade 37 DK - 1566 Copenaghen V Suomen Posti Oy/Posten Finland Ab Mannerheiminaukio 1A PO Box 102 FIN - 00011 Posti La Poste 4, Quai du Point du Jour F - 92777 Boulogne Billancourt Cedex Deutsche Post AG Generaldirektion Heinrich-von-Stephan-Straße 1 D - 53175 Bonn Hellenic Post - ELTA Apellou 1 GR - 101 88 Athens Iceland Post IS - 150 Reykjavik Poste Italiane SpA Viale Europa, 190 I - 00144 Roma Entreprise des Postes & Télécommunications 8a, avenue Monterey L - 2020 Luxembourg Norway Posten PO Box 1181 Sentrum N - 0107 Oslo CTT Correios de Portugal, SA Rua de S. José, 20 P - 1166 Lisboa Codex Correos y Telégrafos c/Aduana 29 E - 28070 Madrid The Post Office Royal Mail International Headquarters 49 Featherstone Street UK - London EC 1 Y 8SY La Poste/De Post Centre Monnaie/Muntcentrum B - 1000 Bruxelles/Brussel Posten AB Vasagatan 7 SE - 105 00 Stockholm An Post General Post Office O'Connell Street IRL - Dublin 1 Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. (2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5. (3) GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 7. (4) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. (5) Sacchi che contengono posta in miscellanea per un solo destinatario. (6) La definizione comprende anche stampe e invii postali contenenti libri e opuscoli fino ad un massimo di 5 chilogrammi e letteratura per gli ipovedenti fino ad un massimo di 7 chilogrammi. (7) PricewaterhouseCoopers, "Liberalisation of incoming and outgoing intra-Community cross-border mail", dicembre 1998. (8) Lo studio di PricewaterhouseCoopers (menzionato alla nota 7) indica una percentuale del 6,3 %. Lo studio non ha tuttavia considerato la situazione di tutti gli Stati membri della Comunità. (9) Cfr. causa T-110/95, ECC/Commissione, Racc. 1998, pag. II-3605, punto 2. (10) Diritto speciale di prelievo. Nel 1997, 1 DSP era equivalente a 0,824 ECU. (11) Del peso di 14,63 g. (sulla base dei dati utilizzati nel REIMS II). (12) Contro questa sentenza pende un appello dinanzi la Corte di Giustizia (C-449/98 P). (13) Caso IV/35.849. Una comunicazione su questo accordo è stata pubblicata nella GU C 42 del 14.2.1996, pag. 7. (14) I cinque paesi membri dell'Unione postale nordica (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) applicano dal 1989 un sistema in base al quale gli operatori postali pagano una remunerazione per la posta scambiata tra di essi che è pari ad una percentuale (prima il 60 %, poi il 70 %) dell'affrancatura nazionale del paese di recapito. Il livello di remunerazione è collegato alla qualità del servizio fornito per quanto riguarda la posta in entrata e in uscita. Se i livelli della qualità del servizio non sono raggiunti, il pagamento è ridotto. (15) Per la Grecia gli aumenti dovevano essere rispettivamente del 7 %, 11 %, 15 % e 20 %. (16) Nei paesi dove i servizi postali sono stati interamente liberalizzati, dove si applica una tariffa uniforme in tutto il paese e dove l'IVA è applicata ai servizi postali interni, la tariffa interna da utilizzare per il calcolo delle spese terminali deve essere maggiorata di una percentuale equivalente alla metà dell'aliquota IVA, con un massimo del 12,5 %. (17) International Post Corporation, ente con sede a Bruxelles, di cui le parti si avvalgono, fra l'altro, per essere assistite nell'attuazione dell'accordo REIMS II. (18) A titolo di eccezione, le spese terminali per la posta non prioritaria distribuita dal Post Office del Regno Unito saranno soltanto del 5 % inferiori a quelle dovute per la posta prioritaria fino alla fine del 2000, a causa delle basse tariffe interne britanniche per la posta prioritaria. Il Post Office dovrà tuttavia presentare, entro il 31 ottobre 2000, una nuova offerta di spese terminali pagabili dal 1o gennaio 2001. Ancora a titolo di eccezione, gli OPP dell'Islanda, del Lussemburgo e della Grecia (fino alla fine del 2003) e della Spagna (fino alla fine del 2005) sono autorizzati a trattare tutta la posta in arrivo come posta prioritaria e quindi a ricevere spese terminali corrispondenti a quelle della posta prioritaria. (19) Questo aumento si sarebbe applicato solo se l'OPP considerato avesse soddisfatto l'obiettivo relativo alla qualità del servizio. D'altro canto, non si sarebbe applicata alcuna penale. (20) È prevista una deroga per l'OPP lussemburghese nel caso in cui decidesse di applicare nuove tariffe prima del 1o ottobre 1998. Non è stato tuttavia fatto uso della deroga che è divenuta così priva d'oggetto. (21) Il sabato è considerato giorno lavorativo per gli OPP che distribuiscono la posta interna di sabato. (22) II LAT è definito come l'ultimo orario d'atterraggio accettabile che consente il recapito della posta aerea il giorno lavorativo successivo. Il CET è l'ultimo orario accettabile di consegna alla piattaforma di un ufficio di scambio o di una unità di posta aerea che dispone di sportelli muniti di sensori. Il CTT è definito come l'ultimo orario entro il quale i trasponditori devono passare attraverso gli sportelli muniti di sensori. (23) Secondo tali norme, nessuna delle parti può applicare un CTT precedente alle ore 16.00 dal lunedì al sabato nel loro principale ufficio di scambio nella capitale o in un'altra città importante. CTT precedenti in altri uffici di scambio possono essere giustificati per ragioni operative. Infine, il CTT nell'unità di posta aerea può essere precedente alle ore 16.00, ma non alle 15.00. (24) Malgrado questa classificazione, alla Spagna e alla Grecia si applicano disposizioni speciali [cfr. considerando 32 e segg.] (25) Per ora le penali saranno calcolate sulla base della qualità globale del servizio (cioè riguardo a tutta la posta ricevuta, proveniente dalle altre parti) raggiunta da ogni OPP. Dopo il periodo transitorio, le penali si baseranno sulla qualità del servizio raggiunta dall'OPP ricevente in relazione a ogni singolo OPP speditore. (26) Nell'ipotesi che l'obiettivo di qualità del servizio sia che il 90 % della posta transfrontaliera in entrata deve essere recapitata il giorno seguente e che il risultato effettivo sia soltanto dell'87 %. Ciò significa che il 97 % dell'obiettivo è realizzato (87 % è il 97 % di 90). Pertanto la perdita di qualità è del 3 %. Poiché questo dato rientra nella fascia 90 %-100 %, si applica una penale dell'1,5 % per ciascun punto percentuale. La penale è così 3 x 1,5 % = 4,5 % di spese terminali dovute. Ciò significa che l'OPP interessato può addebitare soltanto il 95,5 % (100 % - 4,5 %) delle spese terminali a cui avrebbe altrimenti avuto diritto. Nel 1998 (quando le spese terminali per il livello 1 corrispondevano al 55 % delle tariffe interne), gli OPP avrebbero dunque ricevuto spese terminali pari al 52,5 % delle tariffe interne (ossia al 95,5 % del 55 %). (27) Le stesse spese terminali si applicheranno alle cartoline postali spedite dal Portogallo. (28) L'aumento della qualità del servizio richiesta è di 10 punti percentuali o più se la prestazione è stata inferiore o pari al 55 % (ad esempio dal 31 al 41 % o più), di 5 punti percentuali o più se la prestazione è stata tra il 55 e l'80 % (ad esempio dal 62 al 67 % o più) e di 3 punti percentuali o più se la prestazione è stata pari o superiore all'80 % (ad esempio dall'81 all'84 % o più). (29) L'OPP spagnolo può maggiorare il suo "tasso di crescita naturale" di un altro 5 % nel 1999, 2000 0 2001. (30) L'OPP spagnolo (che è stato l'ultimo ad aderire) ha sottoscritto l'accordo aggiuntivo il 28 gennaio 1999. (31) Cfr. nota 3. (32) Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991 nella causa C-41/90, Höfner e Elser/Macrotron, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21. (33) Un certo parallelismo può essere fatto con gli accordi nel settore delle telecomunicazioni, mediante i quali gli operatori di telecomunicazioni dei diversi paesi concordavano tradizionalmente il prezzo (la cosiddetta "tariffa di contabilizzazione") da addebitare per la terminazione di chiamate internazionali. (34) Si tratta in effetti di quanto è avvenuto nel settore delle telecomunicazioni. Le tariffe di contabilizzazione (cfr. nota 33) applicate da un determinato operatore variavano da paese a paese. (35) Cfr. considerando 29. (36) Cfr. considerando 27. (37) L'obiettivo è leggermente inferiore (80 %) per Grecia, Islanda, Portogallo e Spagna. (38) Cfr. considerando 98. (39) Cfr. considerando 96. (40) Cfr. considerando 95. (41) Cfr. considerando 7 e segg. (42) È necessario ricordare che questa è anche la percentuale utilizzata nel Nordic Agreement. (43) Cfr. considerando 97. (44) Cfr. ad esempio sentenza della Corte di giustizia nella causa C-157/94, Commissione/Paesi Bassi, Racc. 1997, pag. I-5699, punto 37. (45) Cfr. considerando 83. (46) Cfr. lettera delle parti del 4 giugno 1999. (47) L'articolo 2, paragrafo 6, dell'accordo obbliga le parti ad accordare tale accesso alle altre parti. Per quanto riguarda l'accesso per i terzi, cfr. il punto 2.8 della comunicazione postale della Commissione (GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2).