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Regolamento (CE) n. 2254/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine
Commission Regulation (EC) No 2254/1999 of 25 October 1999 amending Regulation (EEC) No 2385/91 laying down detailed rules for certain special cases regarding the definition of sheep meat and goat meat producers and producer groups
Regolamento (CE) n. 2254/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine
OJ L 275, 26.10.1999, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 2254/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 26/10/1999 pag. 0009 - 0010
REGOLAMENTO (CE) N. 2254/1999 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce in quali circostanze debbano considerarsi produttori in zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; lo stesso regolamento prevede, in particolare, che si prendano in considerazione soltanto gli imprenditori le cui aziende siano situate in determinate zone; (2) il regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2143/96(4), ha determinato l'elenco delle suddette zone geografiche; (3) alla luce di un esame successivo, risulta opportuno ampliare l'elenco delle zone geografiche che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2385/91; (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La sezione della parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2385/91 relativa alle zone geografiche della comunità autonoma di Valencia è sostituita dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle domande presentate relativamente al 1999 e alle successive campagne di commercializzazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7. (2) GU L 30 del 3.2.1994, pag. 9. (3) GU L 219 del 7.8.1991, pag. 15. (4) GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 10. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>