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Document 31999R1603

Regolamento (CE) n. 1603/1999 della Commissione del 20 luglio 1999 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

OJ L 189, 22.7.1999, p. 44–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1603/oj

31999R1603

Regolamento (CE) n. 1603/1999 della Commissione del 20 luglio 1999 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 22/07/1999 pag. 0044 - 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 1603/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

(1) considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

(2) considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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