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Document 31999F0235
1999/235/JHA: Joint Position of 29 March 1999 defined by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the proposed United Nations convention against organised crime
1999/235/GAI: Posizione comune del 29 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
1999/235/GAI: Posizione comune del 29 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
GU L 87 del 31.3.1999, p. 1–2
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In force
1999/235/GAI: Posizione comune del 29 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 31/03/1999 pag. 0001 - 0002
POSIZIONE COMUNE del 29 marzo 1999 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (1999/235/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2 e l'articolo K.5, riconoscendo l'importanza della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro tutte le forme gravi di criminalità internazionale, come previsto all'articolo K.1 del trattato; considerando che gli Stati membri giudicano la lotta contro la criminalità organizzata una questione di interesse comune; considerando che il Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997 ha approvato il piano d'azione elaborato dal Gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata, che contiene proposte di ampio respiro sul rafforzamento della lotta contro la criminalità organizzata; considerando che si deve tener conto delle misure già adottate dall'Unione europea o in corso di preparazione o di adozione ai fini dell'attuazione del piano d'azione summenzionato, in particolare l'azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (1); considerando che i provvedimenti adottati per l'elaborazione e la negoziazione di una convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata; considerando che nelle conclusioni del 5 ottobre 1998 il Consiglio ha invitato la presidenza a proporre una o più posizioni comuni, a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, in relazione al progetto di convenzione delle Nazioni Unite e ai relativi protocolli; considerando che è auspicabile contribuire il più possibile alla negoziazione della convenzione proposta e evitare incompatibilità tra la convenzione proposta e gli strumenti istituiti nell'Unione, HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sostengono l'elaborazione della proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e degli eventuali protocolli. Gli Stati membri chiedono che nel progetto di convenzione vengano incluse disposizioni atte a rendere quanto più possibile efficaci la prevenzione e il perseguimento della criminalità organizzata e le relative indagini. 2. Gli Stati membri assicurano che le disposizioni del progetto di convenzione relative all'obbligo di considerare passibili di azioni penali particolari attività siano compatibili in particolare con gli articoli 1 e 2 dell'azione comune 98/733/GAI. 3. Nella misura in cui sono interessate le altre disposizioni del progetto di Convenzione, esso dovrebbe applicarsi quanto più ampiamente possibile alle attività delle organizzazioni criminali e alla cooperazione internazionale volta a combattere tali organizzazioni. In linea di principio, le pertinenti disposizioni del progetto di convenzione dovrebbero contemplare le attività di persone, che agiscono di concerto per commettere gravi crimini facenti parte di una qualsiasi organizzazione criminale dotata di struttura e che sia, o sia stata, istituita per un certo periodo di tempo. Esse non dovrebbero essere limitate a gruppi con una struttura altamente elaborata o natura permanente, come le organizzazioni di tipo mafioso; non è inoltre necessario che le organizzazioni abbiano ruoli formalmente definiti per i loro affiliati o continuità di appartenenza. 4. Le disposizioni da includere nel progetto di convenzione sulla cooperazione internazionale dovrebbero fornire adeguate garanzie in materia di tutela dei diritti dell'uomo ed agevolare una siffatta cooperazione. Esse dovrebbero applicarsi ai casi in cui, essendo l'indagine in una fase preliminare, uno Stato membro richiesto non può stabilire con certezza se un particolare reato sia collegato alla criminalità organizzata. Potrebbe inoltre essere utile specificare taluni criteri atti a definire i collegamenti con la criminalità organizzata. 5. Per quanto riguarda le misure volte a combattere il riciclaggio di denaro, la convenzione dovrebbe essere estesa ad una vasta gamma di reati e, in particolare, essere coerente con le 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale. 6. Le disposizioni del progetto di convenzione relative ai proventi di reato dovrebbero essere coerenti con e tener conto dell'azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (2). 7. Le pertinenti disposizioni del progetto di convenzione potrebbero, se del caso, essere redatte prendendo a modello la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988. Esse dovrebbero inoltre tenere pienamente conto della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990. Articolo 2 Nei negoziati relativi alla proposta convenzione delle Nazioni Unite e agli eventuali protocolli gli Stati membri coordinano per quanto possibile, su iniziativa della presidenza, le loro posizioni e si adoperano per trovare punti di convergenza su tutte le questioni che possono avere una notevole incidenza sugli interessi dell'Unione. La Commissione è pienamente associata a tali lavori. Se del caso, a seconda di come si svilupperanno i negoziati, si prenderà in considerazione quali ulteriori iniziative sia necessario adottare. Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni della proposta convenzione delle Nazioni Unite e gli eventuali protocolli non siano incompatibili con gli strumenti adottati nell'ambito dell'Unione. Articolo 4 Il Consiglio si sforza, se del caso, di stabilire ulteriori posizioni comuni sul progetto di convenzione, in particolare con riferimento ad eventuali protocolli. Articolo 5 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1999. Per il Consiglio Il presidente F. MÜNTEFERING (1) GU L 351 del 29. 12. 1998, pag. 1. (2) GU L 333 del 9. 12. 1998, pag. 1.