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Document 21997A0825(01)

Accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Protocollo d'intesa sull'accesso al mercato

OJ L 233, 25.8.1997, p. 33–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

Related Council decision

21997A0825(01)

Accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Protocollo d'intesa sull'accesso al mercato

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 25/08/1997 pag. 0033 - 0071
L 147 18/05/1998 pag. 2


ACCORDO sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, la reciproca espansione e un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in appresso denominata «Comunità») e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

DECISI a tenere nella massima considerazione le gravi difficoltà economiche e sociali in cui versa attualmente l'industria tessile dei paesi importatori ed esportatori, in particolare per eliminare i rischi concreti di perturbazioni del mercato dei prodotti tessili e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, siglato a Lussemburgo il 29 aprile 1997, in particolare l'articolo 15;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

IL GOVERNO DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce il regime applicabile al commercio dei prodotti tessili originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia elencati nell'allegato I.

TITOLO I REGIME QUANTITATIVO

Articolo 2

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto è soggetto al regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti a norma del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia viene informata di tutte le eventuali modifiche alle suddette norme d'origine, che non riducono nessuno dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente accordo.

Le procedure per il controllo dell'origine dei prodotti di cui sopra figurano nell'appendice A.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, al momento della sua entrata in vigore le esportazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non saranno soggette né a limiti quantitativi né a misure di effetto equivalente. Successivamente, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 8.

2. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, alle esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti si applicherebbe un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nell'appendice A.

3. All'entrata in vigore del presente accordo, alle esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II, non soggetti a limiti quantitativi, si applicherà il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2.

4. Previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14, alle esportazioni dei prodotti di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, potrà essere applicato, una volta entrato in vigore il presente accordo, il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 oppure un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

Articolo 4

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia riconoscono il carattere particolare e differenziato, corrispondente a un aspetto specifico della cooperazione industriale e commerciale, delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento, trasformazione o lavorazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Le suddette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 8 purché vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano soggette al regime specifico di cui all'allegato III.

Articolo 5

Le esportazioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o di altri manufatti confezionati a mano con i tessuti suddetti e di prodotti artigianali che fanno parte del folclore tradizionale non sono soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, purché questi prodotti, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

Articolo 6

Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette a limiti quantitativi fissati a norma dello stesso purché si dichiari che sono destinate ad essere riesportate, tali quali o previa trasformazione, nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo per uso interno dei prodotti importati nella Comunità alle condizioni di cui sopra è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e di un attestato di origine secondo le disposizioni dell'appendice A.

2. Se le autorità competenti della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, le suddette autorità comunicano entro quattro settimane alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, a seconda dei casi, per quello successivo.

Articolo 7

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 8, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, nel corso di un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una percentuale del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

I quantitativi anticipati sono detratti dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo in misura non superiore al 9 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 1, 2 e 3, fino al 7 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 7 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III a qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati fino al 10 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabili ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I.

5) L'aumento registrato in una qualsiasi categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare il 17 %.

6) Le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notificano preventivamente, con almeno 15 giorni di anticipo, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 8

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I possono essere assoggettate a limiti quantitativi secondo le modalità di cui ai paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo instaurato, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencati nell'allegato I, originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, supera, rispetto al volume totale delle importazioni effettuate l'anno precedente nella Comunità dei prodotti di questa categoria, indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- 1 % per le categorie di prodotti del gruppo I,

- 5 % per le categorie di prodotti del gruppo II,

- 10 % per le categorie di prodotti del gruppo III,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 onde concordare un livello di restrizione adeguato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a limitare le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità per un periodo provvisorio di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di consultazioni.

Il limite provvisorio viene fissato al 25 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario che precede quello in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni, oppure, se questa percentuale è più elevata, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2.

4. Se le parti contraenti non riescono a trovare una soluzione soddisfacente entro il termine specificato all'articolo 14, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo a un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario che precede quello in cui le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato, previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14, onde soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo è determinato in conformità delle disposizioni dell'appendice C.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali indicate nel paragrafo 2 sono state raggiunte per un calo del volume totale delle importazioni nella Comunità e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

7. Se si applicano i paragrafi 2, 3 e 4, la Comunità autorizza l'importazione di prodotti appartenenti alla categoria in questione spediti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prima che fosse presentata la richiesta di consultazioni.

Se si applicano i paragrafi 2 o 4, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti contemplati da contratti conclusi prima dell'introduzione del limite quantitativo, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 9, paragrafo 6, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 9

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione e di importazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i prodotti di cui all'articolo 5 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.

2. Analogamente, la Comunità trasmette alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità comunitarie nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra sono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti tessili dell'allegato I.

5. Qualora dall'analisi delle informazioni scambiate dovessero emergere notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, si possono avviare consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, la Comunità s'impegna a trasmettere alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente sulle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

1. Per garantire il corretto funzionamento del presente accordo, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concordano di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i provvedimenti giuridici e/o amministrativi necessari per combattere le elusioni mediante trasbordo, deviazioni, false dichiarazioni relative al paese o al luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, i quantitativi, l'indicazione dei quantitativi o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o degli importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa si consulta con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Dette consultazioni si tengono il più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prende in via cautelare, su richiesta della Comunità, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, che gli adeguamenti dei limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 8 da concordare in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 possano essere effettuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non riescono a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 8;

b) se è sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

c) se risulta che il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per gli stessi prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, se non sono già soggetti a tali limiti, o di prendere le altre misure del caso.

5. Le parti convengono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa per prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione conformemente alle disposizioni dell'appendice A.

Articolo 11

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sorveglia le sue esportazioni nella Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente a tali problemi. Dette consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui la Comunità ha presentato la richiesta.

2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si adopera per garantire che le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi vengano ripartite nel modo più uniforme possibile su tutto l'anno, tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 12

In caso di denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle parti contraenti.

Articolo 13

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nell'attribuzione delle licenze di esportazione e delle autorizzazioni di importazione o dei documenti di cui alle appendici A e B.

Articolo 14

1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni dev'essere notificata per iscritto all'altra parte contraente;

- alla richiesta di consultazioni fa seguito, entro un termine ragionevole e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica, una relazione che illustra le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

- le parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta, al fine di giungere a una conclusione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

- il summenzionato periodo di un mese può essere prorogato di comune accordo.

2. La Comunità può chiedere consultazioni a norma del paragrafo 1 qualora, in un dato anno di applicazione dell'accordo, sorgano difficoltà sul suo territorio a causa di un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti, si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti contraenti.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio.

Articolo 16

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. Successivamente, l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo viene prorogata automaticamente di un altro anno fino al 31 dicembre 1999, sempreché una delle parti non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1998, che è contraria a tale proroga.

2. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre modifiche del presente accordo.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo dandone notifica con un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti contraenti decidono di tenere consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, le appendici e il protocollo d'intesa sull'accesso al mercato acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Per il Consiglio dell'Unione europea

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

1. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli ("bébés")» comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

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ALLEGATO II

Prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente accordo

(Le designazioni complete dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I)

Categorie:

1

2

4

5

6

7

8

15

16

67

ALLEGATO III

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, si applicano le disposizioni del presente accordo, fatte salve le seguenti disposizioni speciali:

1. Le reimportazioni nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo, a condizione che i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

2. Tenendo presenti gli interessi di entrambe le parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 14 del presente accordo la Comunità può:

a) vagliare la possibilità di trasferire da una categoria ad un'altra, utilizzare anticipatamente o riportare da un anno all'altro, frazioni dei limiti quantitativi specifici;

b) esaminare la possibilità di aumentare i limiti quantitativi specifici.

3. La Comunità, in ogni caso, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 2 entro i seguenti limiti:

a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 25 % del quantitativo stabilito per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'anno successivo non può superare il 13,5 % del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva;

c) l'uso anticipato di limiti quantitativi specifici di un anno nell'anno precedente non può superare il 7,5 % del quantitativo stabilito per l'anno di utilizzazione effettiva.

4. La Comunità informa l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

5. Le autorità competenti della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

6. Per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato, gli organismi abilitati dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilasciano, conformemente all'appendice A del presente accordo, un certificato di origine su cui figura un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 5 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

7. La Comunità comunica all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 5, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

Appendice A

TITOLO I CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della data della su entrata in vigore nella Comunità.

2. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di qualsiasi decisione relativa alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti in questione;

b) la categoria e i codici NC corrispondenti;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione porta a modificare il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le autorità competenti della Comunità concedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione.

Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria che modifica il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo si applica a una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti concordano di avviare consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del presente accordo.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le autorità competenti comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione di prodotti contemplati dal presente accordo, ci si basa provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 14 per concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II ORIGINE

Articolo 2

1. Per essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto nel titolo I del presente accordo, i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia devono essere accompagnati da un certificato di origine dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conforme al modello allegato alla presente appendice.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di tale paese in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti del gruppo III possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai sensi delle norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di circolazione EUR 1 o di un formulario EUR 2 rilasciati in conformità delle disposizioni pertinenti dell'accordo di cooperazione.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia devono accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi o procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Qualora siano previsti criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, in base alla quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette di per sé la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I Esportazione

Articolo 6

Le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 8 del presente accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 7, 10 e 12 del presente accordo, nonché per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del presente accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato alla presente appendice e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e riguarda unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato alla presente appendice. Esse riguardano solo una categoria di prodotti e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le autorità competenti della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di qualsiasi licenza di esportazione già rilasciata.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza stessa.

Sezione II Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le autorità competenti della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione relative a prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le autorizzazioni d'importazione relative a prodotti soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le autorità competenti della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Tuttavia, se le autorità competenti della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti sono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

Articolo 13

1. Se le autorità competenti della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 8 del presente accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 7, 10 e 12 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, le autorità competenti della Comunità informano immediatamente le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e si avvia senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 14 del presente accordo.

2. Le autorità competenti della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione d'importazione per le esportazioni di prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia rilasciate in base alle disposizioni della presente appendice.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 10 del presente accordo, se le autorità competenti della Comunità autorizzano l'importazione di tali prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi corrispondenti fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

TITOLO IV FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del presente accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: 96;

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

01 = Francia

02 = Belgio e Lussemburgo

03 = Paesi Bassi

04 = Germania

05 = Italia

06 = Regno Unito

07 = Irlanda

08 = Danimarca

09 = Grecia

10 = Portogallo

11 = Spagna

30 = Svezia

32 = Finlandia

38 = Austria

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, nel modo seguente: 7 per il 1997;

- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, riservato allo Stato membro dove è previsto lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che l'hanno rilasciato di fornirgli un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze rilasciati a norma del presente articolo devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. Il duplicato reca la data della licenza di esportazione o del certificato di origine orignale.

TITOLO V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia collaborano strettamente all'attuazione delle disposizioni della presente appendice. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire la corretta applicazione della presente appendice, la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciprocamente assistenza per controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma della presente appendice.

Articolo 19

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, a campione oppure ogniqualvolta le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In questi casi, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata la fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nella licenza.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 della presente appendice.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 sono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci già esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dal presente accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della presente appendice.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo a campione descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 della presente appendice o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia risultano o sembrano risultare violazioni o elusioni delle disposizioni del presente accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire, a parere della Comunità, violazioni o elusioni della presente appendice. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informa la Comunità dei risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alle indagini di cui al paragrafo 2 possono presenziare funzionari designati dalla Comunità.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili dall'una o dall'altra parte contraente per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni del presente accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione tessile nella Comunità e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e gli scambi di prodotti tessili del tipo di quelli oggetto del presente accordo tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prima di essere importati nel suo territorio. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione pertinente disponibile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni della presente appendice, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Comunità possono concordare di prendere le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire il ripetersi di tali elusioni o violazioni.

Facsimile del certificato di origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'appendice A

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Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dell'appendice A, modello 1

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Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 dell'appendice A, modello 2

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Appendice B

PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLCLORE ORIGINARI DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

1. L'esenzione di cui all'articolo 5 relativa ai prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

c) prodotti tradizionali del folclore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, fabbricati a mano e indicati in un elenco da concordarsi tra la Comunità e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L'esenzione riguarda solo i prodotti corredati da un certificato conforme al modello allegato alla presente appendice rilasciato dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio. Le competenti autorità della Comunità li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nella presente appendice. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLKLORE». In caso di divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dalla presente appendice raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà all'interno della Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente accordo.

2. Ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni delle parti IV e V dell'appendice A.

Allegato all'appendice B

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Appendice C

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 8 del presente accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 14 del presente accordo.

PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ACCESSO AL MERCATO

Nel contesto dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sul commercio dei prodotti tessili, siglato a Scopje il 16 aprile 1997, le parti hanno convenuto quanto segue:

1) I dazi doganali applicabili nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento non saranno aumentati durante il periodo di validità dell'accordo.

2) Le parti decidono di non introdurre ostacoli non tariffari durante il periodo di validità dell'accordo.

Siglato a Scopje, il 16 aprile 1997.

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