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Document 31995D0563

95/563/CE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000)

OJ L 321, 30.12.1995, p. 25–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/563/oj

31995D0563

95/563/CE: Decisione del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 30/12/1995 pag. 0025 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 1995

relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II - Sviluppo e distribuzione) (1996-2000)

(95/563/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles nei giorni 10 e 11 dicembre 1993, ha adottato quale riferimento per l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri il Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione»; che il Libro bianco esprime a favore di un'impostazione dello sviluppo industriale fondata sulla competitività globale, in quanto fattore atto a promuovere la crescita e l'occupazione e che esso sancisce, in particolare al capitolo 5, punto C, la rilevanza economica del settore audiovisivo;

(2) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Corfù nei giorni 24 e 25 giugno 1994, ha preso atto del rapporto del «Gruppo Bangemann» intitolato «L'Europa e la società dell'informazione globale - Raccomandazione al Consiglio europeo», riconoscendo in particolare all'industria audiovisiva dei programmi un'importanza strategica sotto il profilo dei contenuti;

(3) considerando che il Consiglio «Industria-Telecomunicazioni» del 28 settembre 1994, ha accolto con favore la comunicazione del 19 luglio 1994 della Commissione intitolata «La via europea verso la società dell'informazione in Europa - piano d'azione» e ha ribadito la necessità di migliorare la competitività dell'industria europea dell'audiovisivo;

(4) considerando che il Consiglio ha preso atto, in data 17 giugno 1994, del Libro verde «Scelte strategiche per lo sviluppo dell'industria dei programmi audiovisivi»;

(5) considerando che la Commissione ha consultato gli operatori del settore sulle scelte tratteggiate nel Libro verde suddetto, in particolare organizzando una «Conferenza europea dell'audiovisivo», svoltasi a Bruxelles dal 30 giugno al 2 luglio 1994; che da tale consultazione è emersa una forte richiesta a favore di un programma rafforzato di sostegno all'industria europea dell'audiovisivo, in particolare nel settore dello sviluppo e della distribuzione;

(6) considerando che il Parlamento europeo ha esaminato nella risoluzione del 6 maggio 1994 (4) i problemi dell'audiovisivo in seguito alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività legislative (5) («Televisione senza frontiere»), nel quadro della preparazione della Conferenza europea sull'audiovisivo, e che esso ha dichiarato che «le priorità definite in particolare nel corso del dibattito sulla modifica del programma MEDIA, vale a dire la preproduzione, la distribuzione e la formazione, costituiscono gli obiettivi essenziali che occorre conseguire per permettere il formarsi di reti europee sistematiche e solide»;

(7) considerando che il 14 settembre 1994 il Comitato economico e sociale ha formulato un parere sul Libro verde e ha dichiarato che «programmi impostati su scala europea come MEDIA potrebbero avere un'incidenza positiva sullo sviluppo di strutture di programmi e di mezzi di produzione europei»;

(8) considerando che la Commissione ha attuato il «Programma d'azione per incentivare lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995)», adottato con decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (1), che comporta in particolare azioni destinate a sostenere lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee;

(9) considerando che il Consiglio, nella sua riunione del 5 novembre 1993, dopo aver preso atto della comunicazione della Commissione del 23 luglio 1993, relativa al rapporto di valutazione del programma MEDIA dopo due anni di attuazione, ha giudicato opportuno studiare le misure necessarie per permettere l'avvio del programma MEDIA II oltre il 1995;

(10) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Essen il 9 e 10 dicembre 1994, ha invitato la Commissione a presentare proposte in vista di un nuovo programma MEDIA;

(11) considerando che l'articolo 128, paragrafo 4 del trattato impone alla Comunità di tener conto degli aspetti culturali nella sua azione in base ad altre disposizioni del trattato medesimo e che occorre fare in modo che la partecipazione al presente programma rispecchi la diversità culturale europea;

(12) considerando che è necessario tener conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo;

(13) considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con il programma MEDIA, occorre intervenire soprattutto a monte e a valle della produzione (nelle fasi di preproduzione e di postproduzione); che è opportuno promuovere un contesto favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI);

(14) considerando che l'emergere di un mercato europeo dell'audiovisivo richiede lo sviluppo di opere europee, vale a dire di opere originarie di Stati membri dell'Unione, quali definite nell'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE;

(15) considerando che l'industria audiovisiva dei programmi, per poter essere competitiva, deve servirsi di tecnologie nuove nelle fasi di sviluppo dei programmi;

(16) considerando l'opportunità di migliorare le condizioni di distribuzione di opere cinematografiche europee sul mercato, soprattutto europeo; che è necessario incentivare la cooperazione tra distributori, diffusori e produttori e sostenere le iniziative concertate che consentano azioni comuni per una programmazione europea;

(17) considerando l'opportunità di migliorare le condizioni di diffusione televisiva delle opere europee sul mercato, soprattutto europeo, e che è necessario incentivare la cooperazione tra radiodiffusori e produttori e sostenere iniziative concertate che consentano azioni comuni per una programmazione europea;

(18) considerando che occorre agevolare la promozione nonché l'accesso al mercato della produzione indipendente europea;

(19) considerando che occorre migliorare la valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo e rispondere alle esigenze del mercato dei programmi in questo settore;

(20) considerando che il sostegno allo sviluppo e alla distribuzione deve tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale nei paesi o nelle regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con area geografica e linguistica ridotta e/o lo sviluppo del settore della produzione indipendente, e in particolare delle PMI;

(21) considerando che nella presente decisione è inserito un importo di riferimento, a norma del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 per tutta la durata del presente programma, lasciando impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

(22) considerando che, in osservanza del principio di sussidiarietà, l'azione della Comunità deve sostenere e completare gli interventi delle autorità competenti negli Stati membri;

(23) considerando che occorrerebbe proseguire ed accentuare l'apertura del programma MEDIA alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi, nonché alla partecipazione di Cipro, Malta e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate agli Stati EFTA, conformemente alle procedure da concordare con tali paesi; che il presente programma dovrebbe peraltro essere aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi contenenti clausole in materia audiovisiva; che le modalità di siffatta partecipazione o cooperazione dovrebbero essere definite dalle parti interessate a tempo debito;

(24) considerando che occorre accordare il sostegno comunitario sulla base di una valutazione a priori, di un controllo e di una valutazione a posteriori,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, un programma di incentivazione dello sviluppo e, all'interno e all'esterno dell'Unione, della distribuzione delle opere audiovisive europee, in prosieguo denominato «programma», volto a rafforzare l'industria audiovisiva europea.

Articolo 2

Il programma si prefigge gli obiettivi seguenti:

1) nel settore dello sviluppo:

- promuovere, apportando assistenza finanziaria e tecnica, lo sviluppo di progetti di produzione presentati da imprese, compresa la valorizzazione del patrimonio audiovisivo, destinati al mercato, soprattutto europeo, e incoraggiare un quadro favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese e incoraggiarne la messa in rete;

- promuovere lo sviluppo di progetti di produzione, compresa la valorizzazione del patrimonio audiovisivo facendo appello alle nuove tecniche di creazione e di animazione, incoraggiare un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese e incoraggiarne la messa in rete;

2) nel settore della diffusione e della distribuzione:

- rafforzare il settore della distribuzione europea nel settore cinematografico e audiovisivo, favorendo la messa in rete dei distributori europei e incoraggiandoli ad investire nella produzione di pellicole cinematografiche europee;

- favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei mediante incentivi alla distribuzione e alla loro programmazione nelle sale, e incoraggiare la messa in rete degli operatori;

- promuovere la circolazione all'interno e all'esterno dell'Unione europea di programmi televisivi europei in grado di interessare un pubblico europeo e mondiale, incoraggiando i produttori europei indipendenti a cooperare con i diffusori europei per la produzione di tali programmi;

- sostenere attivamente il multilinguismo delle opere audiovisive e cinematografiche;

- agevolare lo sviluppo della produzione indipendente europea e il suo accesso al mercato mediante l'attuazione di servizi e di azioni di promozione.

Gli obiettivi del programma devono contribuire:

- al rafforzamento della competitività dell'industria audiovisiva europea sul mercato, soprattutto europeo, mediante sostegno allo sviluppo di progetti aventi un effettivo potenziale di diffusione;

- al rispetto della diversità linguistica e culturale europea;

- alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo;

- allo sviluppo delle potenzialità dei paesi o regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area geografica e linguistica limitata;

- allo sviluppo di un settore di produzione e di distribuzione indipendenti e in particolare delle PMI.

Articolo 3

I beneficiari di un sostegno comunitario quale previsto all'articolo 2 devono assicurare una parte sostanziale del finanziamento. Il finanziamento comunitario non può superare il 50 % dei costi delle operazioni.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 265 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, le imprese beneficiarie del programma devono essere detenute e continuare ad esserlo, sia direttamente sia mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o cittadini di Stati membri.

Articolo 4

Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma sono concessi sotto forma di prestiti, di anticipi rimborsabili, o di sovvenzioni quali definiti in allegato. I rimborsi delle somme erogate nel quadro del programma, al pari di quelli provenienti dalle azioni condotte nel quadro del programma MEDIA (1991-1995), saranno destinati al programma MEDIA II.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma secondo le modalità previste nell'allegato.

In tale compito essa è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, per ottenere il parere, un progetto delle misure da adottare riguardante:

- le modalità di esecuzione delle azioni previste in allegato;

- il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per l'approvazione e la selezione dei progetti, nonché la scelta finale delle organizzazioni intermedie;

- i problemi riguardanti la ripartizione interna annua del programma, anche tra le azioni previste nel settore della diffusione e della distribuzione;

- le modalità di controllo e di valutazione delle azioni.

Peraltro il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, per parere, l'esame di qualsiasi contributo comunitario superiore a 300 000 ecu all'anno per quanto riguarda lo sviluppo e a 500 000 ecu all'anno per quanto riguarda la distribuzione. Tale limite potrà essere modificato dal comitato alla luce dell'esperienza.

3. Il comitato formula un parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di due mesi;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

4. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione concernente l'attuazione del programma.

Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il rappresentante della Commissione informa il comitato, regolarmente e in tempo utile, sui contributi finanziari concessi nell'ambito del programma (importi, durata, ripartizione, beneficiari).

Articolo 6

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

Tale programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta, e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate ai paesi dell'EFTA, conformemente alle procedure da convenire con tali paesi.

Esso è inoltre aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di cooperazione contenenti clausole in materia audiovisiva.

Le modalità di tale partecipazione o cooperazione saranno fissate al momento opportuno tra le parti interessate.

Articolo 7

1. La Commissione garantisce che le azioni previste dalla decisione siano oggetto di una valutazione a priori, di un controllo e di una valutazione a posteriori.

2. I beneficiari selezionati presentano annualmente una relazione alla Commissione.

3. Al termine delle realizzazioni dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui sono stati attuati e l'impatto della loro realizzazione, onde misurare se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati all'origine.

4. Dopo due anni e sei mesi dall'attuazione del programma e entro i sei mesi successivi a tale periodo, la Commissione, dopo aver adito il comitato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione sui risultati ottenuti, corredata, all'occorrenza, da ogni misura di adeguamento del programma.

Nell'ambito di tale relazione, la Commissione valuta i risultati comparati dei sistemi previsti ai punti 1.2.1 a) e b) dell'allegato per quanto riguarda gli obiettivi del programma. Essa sottopone al comitato, secondo la procedura dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente direttiva, proposte adeguate in merito alla parte rispettiva di ognuno dei sistemi alle relative modalità di applicazione per il seguito del programma.

5. Al termine dell'esecuzione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto sull'attuazione e sui risultati del programma.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

(1) GU n. C 108 del 29. 4. 1995, pag. 8.

(2) GU n. C 166 del 3. 7. 1995, pag. 191.

(3) GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 24.

(4) GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 561.

(5) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(1) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 37.

ALLEGATO

1. AZIONI DA REALIZZARE

Le azioni proposte si prefiggono gli obiettivi seguenti:

1.1. Nel settore dello sviluppo

Migliorare le condizioni di sviluppo (preproduzione) di opere di fantasia, documentari e cartoni animati, in vista dell'accesso al mercato europeo e internazionale, vale a dire:

- sostenere lo sviluppo di opere di fantasia, documentari e cartoni animati (cinema, televisione) presentati da imprese per un pubblico europeo e internazionale, fornendo assistenza (tecnica e/o finanziaria) alle tecniche di scrittura (atelier, équipe di sceneggiatori, ecc.), al montaggio finanziario e alla definizione del piano di commercializzazione; promuovere un contesto favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese che presentano insiemi di progetti di sviluppo che abbiano un potenziale di impatto sul mercato, soprattutto europeo e incentivarne la messa in rete;

- promuovere un contesto favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese, del settore delle nuove tecnologie e dell'animazione che presentano progetti di sviluppo nella prospettiva del mercato, soprattutto europeo, e incentivarne la messa in rete.

1.2. Nel settore della distribuzione/diffusione

1.2.1. Distribuzione cinematografica e video

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono attuate le seguenti iniziative:

a) un sistema di sostegno rimborsabile per i distributori cinematografici e gli editori video di opere cinematografiche e audiovisive europee.

Tale sistema è destinato:

- a favorire la messa in rete dell'insieme dei distributori e editori europei che abbiano strategie comuni sul mercato, soprattutto europeo,

- ad incoraggiare in particolare i distributori ad investire nei costi di promozione e distribuzione adeguati per i film europei, indipendentemente dal loro bilancio di produzione;

- ad incoraggiare l'edizione e la distribuzione video di opere europee;

- a sostenere attivamente il multilinguismo delle opere europee (doppiaggio, sottotitoli e produzione multilingue);

b) un sistema di sostegno ai distributori europei proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei fuori del rispettivo territorio nazionale, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda dei paesi.

Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

- nella produzione di film europei aventi un potenziale di distribuzione sul mercato, in particolare europeo,

- nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità.

Nel corso del primo anno di applicazione del programma, la Commissione fa una relazione di valutazione sulla possibili modalità, il costo e l'impatto del sistema di cui alla lettera b), che essa presenta al comitato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al fine di determinare le condizioni di applicazione operativa del sistema che avrà carattere sperimentale per un periodo di due anni.

Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, la Commissione valuta i risultati comparati dei sistemi di cui alle lettere a) e b) alla luce degli obiettivi del programma. Essa presenta al comitato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, proposte idonee in ordine alla parte rispettiva di ciascun sistema, alle loro modalità di applicazione per il seguito del programma, provvedendo affinché sia preservato un adeguato equilibrio tra i due sistemi.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere disposizioni intese a distinguere i progetti a seconda della loro categoria di bilancio.

Un sostegno particolare è concesso ai film di difficile accesso al mercato che presentino un interesse ai fini del mantenimento della diversità culturale europea;

c) un sostegno adeguato, secondo modalità da definire conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, è inoltre destinato ad incoraggiare gli esercenti a proporre una programmazione significativa di film europei nelle sale commerciali di prima visione con una durata minima di programmazione.

1.2.2. Diffusione televisiva

- Incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (di fantasia, documentari, cartoni animati) che implichino la partecipazione di almeno due diffusori di più Stati membri appartenenti di preferenza a zone linguistiche diverse ed incoraggiare la diffusione di tale opere;

- sostenere attivamente il multilinguismo di tali opere (doppiaggio, sottotitoli e produzione multilingue).

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere disposizioni miranti a distinguere i progetti a seconda della loro categoria di bilancio.

Un sostegno particolare è accordato alle opere audiovisive che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità culturale europea.

1.2.3. Promozione e accesso al mercato

Migliorare le condizioni di accesso dei produttori e distributori indipendenti al mercato europeo e internazionale attraverso la promozione, l'assistenza e il collegamento delle imprese in particolare nel quadro di manifestazioni commerciali (mercati, fiere, festival e altre forme di incontri) organizzate a livello europeo e internazionale.

2.

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

2.1. Metodologia

Per la realizzazione del programma, la Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulterà altresì i partner interessati.

La Commissione garantirà che la partecipazione dei professionisti al programma sia equilibrata sul piano geografico e rispecchi la diversità culturale europea, rivolgendo particolare attenzione alle esigenze specifiche dei paesi con scarsa capacità di produzione e/o con un'area linguistica e geografica limitata, nonché allo sviluppo del settore della produzione e della distribuzione indipendenti e in particolare delle PMI.

2.2. Finanziamento

2.2.1. Contributo comunitario

Il finanziamento comunitario non supererà il 50 % del costo delle azioni previste e sarà concesso sotto forma di anticipi rimborsabili, di prestiti o di sovvenzioni. Il resto sarà apportato segnatamente dai partner dell'industria.

Per quanto riguarda il sostegno al multilinguismo delle opere il contributo comunitario avverrà sotto forma di sovvenzioni.

2.2.2. Valutazione a priori, controllo e valutazione a posteriori

Prima di approvare una richiesta di sostegno comunitario, la Commissione la valuta attentamente per giudicarne la conformità con la presente decisione e con le condizioni di cui ai punti 2 e 3 del presente allegato.

Fatto salvo l'articolo 3 della presente decisione, il sostegno comunitario non supera il minimo ritenuto necessario per un progetto.

Le richieste di sostegno comunitario devono comportare, all'occorrenza:

- un piano finanziario che enumeri tutti i componenti del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Commissione;

- un calendario provvisorio dei lavori;

- qualsiasi altra informazione utile richiesta dalla Commissione.

2.2.3. Disposizioni finanziarie e controllo finanziario

La Commissione determina le norme per gli impegni e i pagamenti relativi alle azioni avviate in conformità con la presente decisione, in base alle disposizioni appropriate della normativa finanziaria.

2.3. Applicazione

La Commissione attua il programma conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della presente decisione.

2.3.1. Per la realizzazione del programma, soprattutto per la selezione tecnica dei progetti, il controllo e la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e le azioni di messa in rete, la Commissione farà in modo di disporre delle competenze di esperti riconosciuti del settore audiovisivo nel campo dello sviluppo e della distribuzione.

Essa può ricorrere a tal fine, se necessario, ad organizzazioni intermedie che, sulla base della loro esperienza professionale, le forniscano assistenza e formulino proposte riguardanti la scelta dei beneficiari, fatte salve altre modalità di selezione. Tali organizzazioni saranno scelte previo bando di gara, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari di finanziamenti del programma, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

2.3.2. Inoltre la Commissione e gli Stati membri organizzano lo scambio delle informazioni utili per l'attuazione del programma e adottano le disposizioni necessarie, in particolare attraverso la prosecuzione delle attività dei MEDIA-desks, per assicurare la promozione del programma e per incoraggiare la massima partecipazione di professionisti alle sue azioni e garantire un permanente avvicendamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri in vista della complementarità delle azioni di tale programma con le misure nazionali di sostegno.

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