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Document 31985L0303
Council Directive 85/303/EEC of 10 June 1985 amending Directive 69/335/EEC concerning indirect taxes on the raising of capital
Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali
Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali
GU L 156 del 15.6.1985, p. 23–24
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008L0007
Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 15/06/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0171
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1985 che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (85/303/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE (5); che la direttiva 73/80/CEE (6) ha fissato le aliquote comuni di tali imposte; considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti; considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro; considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti; considerando che al 1o luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue: 1) all'articolo 4, paragrafo 2: - il testo della frase introduttiva è sostituito dal testo seguente: «2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1o luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 %: »; - alla fine, è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti. »; 2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 7 1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1o luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %. L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %. La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti. 2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1. 3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale. »; 3) il testo della frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti: ». Articolo 2 La direttiva 73/80/CEE è abrogata. Articolo 3 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente M. FIORET (1) GU n. C 267 del 6. 10. 1984, pag. 5. (2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 77. (3) GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 21. (4) GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25. (5) GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9. (6) GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15.