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Document 21972A0722(03)
Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation - Protocol No 1 concerning the treatment applicable to certain products - Protocol No 2 concerning products subject to special arrangements to take account of differences in the cost of agricultural products incorporated therein - Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Protocol No 4 concerning certain provisions relating to Ireland - Protocol No 5 concerning the treatment that may be applied by Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves - Final Act - Joint Declarations - Unilateral Declarations
Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera - Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti - Protocollo n. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda - Protocollo n. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera - Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti - Protocollo n. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda - Protocollo n. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
GU L 300 del 31.12.1972, p. 189–280
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(31.12)L300 pag. 191 - 282
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1972/2840(1)/oj
Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera - Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti - Protocollo n. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati - Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda - Protocollo n. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 31/12/1972 pag. 0189 - 0280
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L300 pag. 0191
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L300 pag. 0191
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 3 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 2 pag. 0191
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 2 pag. 0191
++++ ACCORDO tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , da un lato , LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA , dall'altro , DESIDEROSE di consolidare e di estendere , in occasione dell'allargamento della Comunità economica europea , le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera e di assicurare , nel rispetto di condizioni eque di concorrenza , lo sviluppo armonioso del loro commercio , allo scopo di contribuire all'opera della costruzione europea , RISOLUTE pertanto ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi , conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio , DICHIARANDOSI pronte ad esaminare , in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell'evoluzione della Comunità , la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni , quando si riveli utile estenderle , nell'interesse delle loro economie , a settori non contemplati dal presente accordo , HANNO DECISO , nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo puo essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali , DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO : Articolo 1 Il presente accordo ha lo scopo di : a ) promuovere , mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci , lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera e di favorire in tal modo nella Comunità e in Svizzera il progresso dell'attività economica , il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione , l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria , b ) assicurare condizioni eque di concorrenza negli scambi tra le Parti contraenti , c ) contribuire in tal modo , eliminando gli ostacoli agli scambi , allo sviluppo armonioso ed all'espansione del commercio mondiale . Articolo 2 L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svizzera : i ) compresi nei capitoli da 25 a 99 della Nomenclatura di Bruxelles , esclusi i prodotti di cui all'allegato I ; ii ) compresi nel protocollo n . 2 , tenuto conto delle modalità particolari ivi previste . Articolo 3 1 . Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e la Svizzera . 2 . I dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente : _ il 1 aprile 1973 ogni dazio è portato all'80 % del dazio di base ; _ le successive quattro riduzioni , del 20 % ciascuna , si effettuano : il 1 gennaio 1974 il 1 gennaio 1975 il 1 gennaio 1976 il 1 luglio 1977 . Articolo 4 1 . Le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale . Le Parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale . 2 . La Danimarca , l'Irlanda , la Norvegia e il Regno Unito possono mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1976 un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale , in caso di applicazione dell'articolo 38 dell' " Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati " stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord . 3 . La Svizzera puo mantenere temporaneamente , rispettando le condizioni dell'articolo 18 , dazi corrispondenti all'elemento fiscale contenuto nei dazi doganali all'importazione per i prodotti figuranti nell'allegato II . Il Comitato misto di cui all'articolo 29 verifica le condizioni d'applicazione del precedente comma , in particolare in caso di modifica dell'importo dell'elemento fiscale . Esso esamina la situazione con riguardo alla trasformazione di tali dazi in tasse interne prima del 1 gennaio 1980 o di qualsiasi altra data che esso ritenesse opportuno fissare tenendo conto delle circostanze . Articolo 5 1 . Per ogni prodotto , il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 3 ed al protocollo n . 1 , è il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1972 . 2 . Se , dopo il 1 gennaio 1972 , si rendono applicabili delle riduzioni di dazi , derivanti dagli accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra ( 1964 _ 1967 ) i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1 . 3 . I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 3 ed al protocollo n . 1 , sono applicati , arrotondando al primo decimale . Con riserva della futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39 , paragrafo 5 dell' " Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati " , stabilito ed adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee ed il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale irlandese , l'articolo 3 ed il protocollo n . 1 sono applicati , arrotondando al quarto decimale . Articolo 6 1 . Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione è introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera . 2 . Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione , introdotte negli scambi tra la Comunità e la Svizzera a partire dal 1 gennaio 1972 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo . Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota sia , il 31 dicembre 1972 , superiore a quella effettivamente applicata il 1 gennaio 1972 , viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo . 3 . Le tasse di effetto equivalente a dei dazi doganali all'importazione sono gradualmente soppresse secondo il seguente calendario : _ ogni tassa è portata , al più tardi entro il 1 gennaio 1974 , al 60 % dell'aliquota applicata il 1 gennaio 1972 ; _ le tre successive riduzioni , del 20 % ciascuna , sono effettuate : il 1 gennaio 1975 il 1 gennaio 1976 il 1 luglio 1977 . Articolo 7 1 . Nessun dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa di effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità e la Svizzera . I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono soppressi il 1 gennaio 1974 al più tardi . 2 . Per i prodotti di cui all'allegato III , le Parti contraenti possono adottare , secondo le modalità di loro scelta , le misure che ritengono necessarie per la realizzazione della loro politica d'approvvigionamento . Articolo 8 Il protocollo n . 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a taluni prodotti . Articolo 9 Il protocollo n . 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli . Articolo 10 1 . Nel caso di adozione di una regolamentazione specifica , in conseguenza dell'attuazione della propria politica agricola o in caso di modificazione della regolamentazione esistente , la Parte contraente in causa puo adattare , per i prodotti che ne formano oggetto , il regime risultante dall'accordo . 2 . In tali casi , la Parte contraente in causa tiene opportunamente conto degli interessi dell'altra Parte contraente . Le Parti contraenti possono a tal fine procedere a consultazioni in sede di Comitato misto . Articolo 11 Il protocollo n . 3 determina le regole di origine . Articolo 12 La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente , applicabili ai Paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita o sospenderne l'applicazione , notifica tale riduzione o sospensione al Comitato misto , almeno , per quanto possibile , trenta giorni prima della sua entrata in vigore . Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possano risultare . Articolo 13 1 . Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svizzera . 2 . Le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse il 1 gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione , entro il 1 gennaio 1975 . Articolo 14 1 . La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci tariffarie nn . 27.10 , 27.11 , 27.12 , ex 27.13 ( paraffina , cera di petrolio o di minerali bituminosi e residui paraffinosi ) e 27.14 della Nomenclatura di Bruxelles in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi , in occasione di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o in sede di definizione di una politica energetica comune . In questo caso la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi della Svizzera ; essa informa a tal fine il Comitato misto che si riunisce secondo le condizioni di cui all'articolo 31 . 2 . La Svizzera si riserva di procedere in modo analogo se si verificano per essa situazioni comparabili . 3 . Fermi restando i paragrafi 1 e 2 , l'accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicabili all'importazione dei prodotti petroliferi . Articolo 15 1 . Le Parti contraenti si dichiarano pronte a favorire , nel rispetto delle loro politiche agricole , l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'accordo . 2 . In materia veterinaria , sanitaria e fitosanitaria , le Parti contraenti applicano le loro regolamentazioni in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure aventi l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi . 3 . Le Parti contraenti esaminano , secondo le condizioni di cui all'articolo 31 , le difficoltà che possono manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano nella ricerca delle soluzioni che potrebbero essere loro apportate . Articolo 16 A partire dal 1 luglio 1977 , i prodotti originari della Svizzera non possono beneficiare , all'importazione nella Comunità , di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri della Comunità si accordano tra loro . Articolo 17 L'accordo non osta al mantenimento o alla instaurazione di unioni doganali , di zone di libero scambio o di regimi di traffici di frontiera , purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo , ed in particolare , le disposizioni concernenti le regole di origine . Articolo 18 Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca , direttamente o indirettamente , una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente . I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne , che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate , direttamente od indirettamente . Articolo 19 I pagamenti relativi agli scambi di merci , così come il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Svizzera , non sono soggetti ad alcuna restrizione . Le Parti contraenti si astengono da ogni restrizione valutaria o amministrativa riguardante la concessione , il rimborso e l'accettazione dei crediti a breve e medio termine , relativi a transazioni commerciali alle quali partecipi un residente . Articolo 20 L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione , all'esportazione e al transito , giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali , o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale , né osta alle regolamentazioni riguardanti l'oro e l'argento . Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria , né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti . Articolo 21 Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure : a ) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza ; b ) che riguardano il commercio di armi , munizioni o materiale bellico o la ricerca , lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi , sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari ; c ) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale . Articolo 22 1 . Le Parti contraenti si astengono da ogni misura suscettibile di compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo . 2 . Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo . Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte ha mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo , essa puo adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27 . Articolo 23 1 . Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo , nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera : i ) ogni accordo tra imprese , ogni decisione di associazioni di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire , restringere o falsare il gioco della concorrenza , per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci ; ii ) lo sfruttamento abusivo , da parte di una o più imprese , di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo ; iii ) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza , favorendo talune imprese o talune produzioni . 2 . Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica è incompatibile con il presente articolo , essa puo adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27 . Articolo 24 Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad una attività produttiva esercitata all'interno del territorio di una delle Parti contraenti e quando questo aumento è dovuto : _ alla riduzione , parziale o totale , nella Parte contraente importatrice , dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto , prevista nell'accordo , _ ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi , impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilimente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte importatrice , la Parte contraente interessata puo adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27 . Articolo 25 Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente , essa puo adottare le misure appropriate contro tali pratiche conformente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio , nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27 . Articolo 26 In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale , la Parte contraente interessata puo adottare le misure appropriate , nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27 . Articolo 27 1 . Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti suscettibili di provocare le difficoltà di cui agli articoli 24 e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali , essa ne informa l'altra Parte contraente . 2 . Nei casi di cui agli articoli da 22 a 26 , prima di adottare le misure ivi previste , oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3 , lettera d ) , la Parte contraente in causa fornisce al Comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione , al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti . Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo . Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato misto e formano oggetto , in sede di questo , di consultazioni periodiche soprattutto al fine della loro soppressione , non appena le condizioni lo permettano . 3 . Per l'attuazione del paragrafo 2 , sono applicabili le seguenti disposizioni : a ) Per quanto riguarda l'articolo 23 , ciascuna Parte contraente puo adire il Comitato misto se reputa che una determinata pratica è incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23 , paragrafo 1 . Le Parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e , se occorre , per l'eliminazione della pratica incriminata . Se la Parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Comitato misto , oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stato adito , la Parte contraente interessata puo adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi , ed in particolare puo procedere ad una revoca di concessioni tariffarie . b ) Per quanto riguarda l'articolo 24 , le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame al Comitato misto , che puo adottare ogni decisione utile per porvi termine . Se il Comitato misto o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà nel termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica , la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato . Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci di cui trattasi le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati . c ) Per quanto riguarda l'articolo 25 , si procede ad una consultazione in sede di Comitato misto prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate . d ) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono un esame preventivo , la Parte contraente interessata puo applicare senza indugio , nelle situazioni di cui agli articoli 24 , 25 e 26 , nonché nel caso di aiuti all'esportazione , aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi , le misure conservatorie strettamente necessarie per rimediare alla situazione . Articolo 28 In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o in quella della Svizzera , la Parte contraente interessata puo adottare le misure di salvaguardia necessarie . Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente . Articolo 29 1 . E istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione . A tal fine , esso formula raccomandazioni . Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo . L'applicazione di tali decisioni è effettuata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme . 2 . Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo , le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e , a richiesta di una di esse , si consultano in sede di Comitato misto . 3 . Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno . Articolo 30 1 . Il Comitato misto è composto , da un lato , da rappresentanti della Comunità e dall'altro , da rappresentanti della Svizzera . 2 . Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo . Articolo 31 1 . La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo le modalità che saranno previste nel suo regolamento interno . 2 . Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del suo presidente , per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo . Esso si riunisce , inoltre , ogniqualvolta lo esiga una necessità particolare , a richiesta di una delle Parti contraenti , secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno . 3 . Il Comitato misto puo decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti . Articolo 32 1 . Quando una Parte contraente ritiene utile , nell'interesse delle economie delle due Parti contraenti , sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo , estendendole a dei settori non compresi in quest'ultimo , presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata . Le Parti contraenti possono incaricare il Comitato misto di esaminare tale richiesta e di formulare , se del caso , delle raccomandazioni , in particolare allo scopo di avviare negoziati . 2 . Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o alla approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie . Articolo 33 Gli allegati e i protocolli annessi all'accordo fanno parte integrante di quest'ultimo . Articolo 34 Ogni Parte contraente puo denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente . L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica . Articolo 35 L'accordo si applica , da un lato , ai territori in cui il trattato che istituisce la Comunità economica europea è applicabile nei modi previsti dal trattato stesso e , dall'altro , al territorio della Confederazione svizzera . Articolo 36 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese , francese , inglese , italiana , norvegese , olandese e tedesca , ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede . Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie . Esso entra in vigore il 1 gennaio 1973 , a condizione che prima di tale data le Parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Dopo questa data , il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica . La data ultima per tale notifica è il 30 novembre 1973 . Le disposizioni applicabili il 1 aprile 1973 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo , se questa ultima ha luogo dopo tale data . Udfaerdiget i Bruxelles , den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds . Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig . Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two . Fait à Bruxelles , le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze . Fatto a Bruxelles , il ventidue luglio millenovecentosettantadue . Gedaan te Brussel , de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig . Utferdiget i Brussel , tjueandre juli nitten hundre og syttito . Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen For Raadet for De Europeiske Fellesskap Fuer die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera ALLEGATO I Elenco dei prodotti previsti all'articolo 2 dell'accordo N . della Nomenclatura * Designazione delle merci di Bruxelles ex 35.01 * Caseine , caseinati ed altri derivati delle caseine ex 35.02 * Albumine , albuminati ed altri derivati delle albumine : * _ Albumine : * _ altre : * _ Ovoalbumina e lattoalbumina : * _ essiccate ( in fogli , scaglie , cristalli , polveri , ecc . ) * _ altre 45.01 * Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato , granu - * lato o polverizzato 54.01 * Lino greggio , macerato , stigliato , pettinato o trattato altrimenti , ma non * filato ; stoppe e cascami di lino ( compresi gli sfilacciati ) 57.01 * Canapa ( cannabis sativa ) , greggia , macerata , stigliata , pettinata o trattata * altrimenti , ma non filata ; stoppe e cascami di canapa ( compresi gli sfilac - * ciati ) ALLEGATO II Elenco dei prodotti previsti all'articolo 4 dell'accordo N . della * * Elemento tariffa doganale * Designazione delle merci * protettore svizzera * * da sopprimere * * Fr . s . * * per 100 kg * * peso lordo 2707 . * Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami * di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti * analoghi a tenore della nota 2 del capitolo 27 : * _ non frazionati : 10 * _ per motori * _ 12 * _ per altri usi * _ * _ frazionati : * _ prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla * prima dei 200 C ( benzolo , toluolo , xilolo , ecc . ) : 20 * _ per motori * _ 22 * _ per altri usi * _ * _ altri oli e prodotti della distillazione , come gli oli car - * bolici , creosotici , naftalinici , antracenici , ecc . : 30 * _ per motori * _ 32 * _ per altri usi * _ 2709 . * Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi : 10 * _ per motori * _ 20 * _ per altri usi * _ 2710 . * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli * greggi ) ; preparazioni non nominate né comprese altrove , * contenenti in peso una proporzione di olio di petrolio o di * minerali bituminosi superiore o pari al 70 % e delle quali * questi oli costituiscono l'elemento base : * _ per motori : * _ prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla * prima dei 210 C : 10 * _ benzina e sue frazioni ( etere di petrolio , gasolina , * _ * ecc . ) 12 * _ white spirit * _ * _ altri prodotti e distillati : 20 * _ olio Diesel * _ 22 * _ petrolio * _ 24 * _ altri * _ * _ per altri usi : * _ prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla * prima dei 210 C : 30 * _ benzina e sue frazioni ( etere di petrolio , gasolina , * ecc . ) * _ 32 * _ white spirit 40 * _ prodotti con punto di ebollizione superiore ai 135 C * e dei quali meno del 90 % in volume distilla prima * dei 210 C e più del 65 % in volume prima dei 250 * C ( petrolio ) * _ * * Fr . s . * * per 100 kg * * peso lordo * _ prodotti di cui meno del 20 % in volume distilla pri - * ma dei 300 C ( oli minerali lubrificanti , oli di pa - * raffina , oli di vaselina e simili ) : 50 * _ non mescolati * _ 52 * _ mescolati * _ 60 * _ altri distillati e prodotti , come gasolio , ecc . * _ 64 * _ grassi minerali lubrificanti * _ 70 * _ oli per il riscaldamento * _ 2711 . * Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi : 10 * _ per motori * _ 20 * _ per altri usi * _ 2901 . * Idrocarburi : * _ non aromatici : * _ gassosi o liquefatti : * _ altri : 12 * _ per motori * _ ex 30 * _ aromatici : * _ usati per la propulsione di motori * _ 2904 . * Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , * nitrosati : ex 10 * _ alcole metilico ( metanolo ) : * usato come carburante per motori * _ ex 30 * _ alcoli propilici e altri monoalcoli superiori : * usati come carburanti per motori * _ 3706.01 * Pellicole cinematografiche , impressionate e sviluppate , com - * per metro * portanti soltanto la registrazione del suono , negative o posi - * tive * _ 3707 . * Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate , * mute o comportanti contemporaneamente la registrazione * dell'immagine e quella del suono , negative o positive : * _ altre , d'una larghezza di : 20 * _ 35 mm e più * _ 22 * _ meno di 35 mm * _ ex 3814.01 * Preparati antidetonanti , antiossidanti , additivi peptizzanti , * miglioratori di viscosità , additivi anticorrosivi , ed altri simili * additivi preparati per oli minerali : * usati come carburanti per motori * _ ex 3818.01 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili : * usati come carburanti per motori * _ 3819 . * Prodotti chimici e preparati delle industrie chimiche o delle * industrie connesse ( compresi quelli consistenti in misture di * prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; pro - * dotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie con - * nesse , non nominati né compresi altrove : ex 38 * _ alchilarili in miscele : * usati come carburanti per motori * _ ex 50 * _ altri : * usati come carburanti per motori * _ * * Fr . s . * * per 100 kg * * peso lordo 8406 . * Motori a scoppio od a combustione interna , a stantuffi : * _ per automobili : ex 20 * _ per motori Diesel : * per autoveicoli delle voci nn . 8702.10/22 , esclusi stan - * tuffi o pistoni e anelli per guarnizione o segmenti * _ ex 22 * _ altri : * per autoveicoli delle voci nn . 8702.10/22 , esclusi stan - * tuffi o pistoni e anelli per guarnizione o segmenti * _ 8702 . * Vetture automobili con qualsiasi motore , per il trasporto di * persone ( comprese le vetture da sport ed i filobus ) o di * merci : * _ autovetture ( automobili per il trasporto di persone ) del * peso unitario di : 10 * _ 800 kg o meno * 29,_ 12 * _ più di 800 , sino a 1200 kg * 38,_ 14 * _ più di 1200 , sino a 1600 kg * 41,_ 16 * _ più di 1600 kg * 59,_ * _ vetture per i trasporti in comune di persone ( torpedoni , * autobus , filobus ) e per i trasporti di merci , del peso uni - * tario di : 20 * _ 800 kg o meno * _ 21 * _ più di 800 , sino a 1200 kg * _ 22 * _ più di 1200 , sino a 1600 kg * _ ex 8704.01 * Telai degli autoveicoli compresi nelle voci da 8701 a 8703 , * con motore : * per autoveicoli delle voci 8702.10/22 * secondo le * * voci * * 8702.10/22 8705 . * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci da 8701 a * 8703 , comprese le cabine del conducente : ex 12 * _ altre : * _ * per autoveicoli delle voci 8702.10/22 8706 . * Parti , pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi * nelle voci da 8701 a 8703 : * _ altri : * _ per altri autoveicoli : ex 20 * _ parti di carrozzeria * per autoveicoli delle voci 8702.10/22 , eccetto por - * tabagagli , cornici per targhe e portasci * _ * _ alberi articolati , d'un peso unitario di : ex 26 * _ 25 kg o meno : * per autoveicoli delle voci 8702.10/22 * _ ex 34 * _ altri * per autoveicoli delle voci 8702.10/22 , eccetto cin - * ture di sicurezza , ruote portanti finite ( anche con * pneumatici ) , radiatori ad acqua , tappeti di caucciù * vulcanizzato , non indurito e coprivolante per auto - * veicoli d'ogni sorta * _ ALLEGATO III Elenco dei prodotti previsti all'articolo 7 dell'accordo N . della Nomenclatura * Designazione delle merci di Bruxelles ex 26.03 * Ceneri e residui ( diversi da quelli della voce n . 26.02 ) contenenti metallo * o composti metallici : * _ contenenti alluminio * _ contenenti piombo * _ contenenti rame * _ residui di zinco provenienti dalla galvanizzazione a caldo ( zinco duro ) ex 74.01 * Metalline o matte di nichelio , speiss di nichelio ed altri prodotti intermedi * affinato ) ; cascami di lavorazione e rottami di rame : * _ cascami di lavorazione e rottami di rame ex 75.01 * Metalline o matte di nichelio , speiss di nichelio ed altri prodotti intermedi * della metallurgia del nichelio ; nichelio greggio ( esclusi gli anodi della voce * 75.05 ) ; cascami di lavorazione e rottami di nichelio : * _ cascami di lavorazione e rottami di nichelio ex 76.01 * Alluminio greggio ; cascami di lavorazione e rottami di alluminio : * _ cascami di lavorazione e rottami di alluminio ex 78.01 * Piombo greggio ( anche argentifero ) ; cascami di lavorazione e rottami di * piombo : * _ cascami di lavorazione e rottami di piombo ex 79.01 * Zinco greggio ; cascami di lavorazione e rottami di zinco : * _ cascami di lavorazione e rottami di zinco PROTOCOLLO N . 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti SEZIONE A REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SVIZZERA Articolo 1 1 . I dazi doganali all'importazione nella Comunità , nella sua composizione originaria , dei prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune , ad eccezione della voce n . 48.09 ( lastre per costruzioni , di pasta di carta , di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati , anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili ) , sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente : * Prodotti di cui alle voci e sottovoci * 48.01 C II , 48.01 E , 48.07 B , 48.13 e * Altri prodotti Calendario * 48.15 B * Percentuali dei dazi di base * Aliquote dei dazi applicabili * applicabili * in percentuale 1 aprile 1973 * 11,5 * 95 1 gennaio 1974 * 11 * 90 1 gennaio 1975 * 10,5 * 85 1 gennaio 1976 * 10 * 80 1 luglio 1977 * 8 * 65 1 gennaio 1979 * 6 * 50 1 gennaio 1980 * 6 * 50 1 gennaio 1981 * 4 * 35 1 gennaio 1982 * 4 * 35 1 gennaio 1983 * 2 * 20 1 gennaio 1984 * 0 * 0 2 . I dazi doganali all'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono gradualmente soppressi secondo il calendario seguente : Calendario * Percentuali dei dazi di base applicabili 1 aprile 1973 * 85 1 gennaio 1974 * 70 1 gennaio 1975 * 55 1 gennaio 1976 * 40 1 luglio 1977 * 20 1 gennaio 1979 * 15 1 gennaio 1980 * 15 1 gennaio 1981 * 10 1 gennaio 1982 * 10 1 gennaio 1983 * 5 1 gennaio 1984 * 0 3 . In deroga all'articolo 3 dell'accordo , la Danimarca , la Norvegia e il Regno Unito applicano all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 , originari della Svizzera , i dazi doganali seguenti : * Prodotti di cui alle voci e sottovoci * 48.01 C II , 48.01 E , 48.07 B , 48.13 e * Altri prodotti Calendario * 48.15 B * Percentuali dei dazi * Aliquote dei dazi applicabili * applicabili * in percentuale 1 aprile 1973 * 0 * 0 1 gennaio 1974 * 3 * 25 1 gennaio 1975 * 4,5 * 37,5 1 gennaio 1976 * 6 * 50 1 luglio 1977 * 8 * 65 1 gennaio 1979 * 6 * 50 1 gennaio 1980 * 6 * 50 1 gennaio 1981 * 4 * 35 1 gennaio 1982 * 4 * 35 1 gennaio 1983 * 2 * 20 1 gennaio 1984 * 0 * 0 4 . Durante il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1983 , la Danimarca , la Norvegia e il Regno Unito hanno la facoltà di aprire annualmente all'importazione dei prodotti originari della Svizzera , dei contingenti tariffari a dazio nullo il cui importo , figurante nell'allegato A per l'anno 1974 , è uguale alla media delle importazioni effettuate nel corso degli anni dal 1968 al 1971 , aumentata di quattro volte il 5 % in modo cumulativo ; a partire dal 1 gennaio 1975 l'importo di tali contingenti tariffari è aumentato annualmente del 5 % . 5 . L'espressione " la Comunità nella sua composizione originaria " comprende il Regno del Belgio , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica francese , la Repubblica italiana , il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi . Articolo 2 1 . I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti di cui al paragrafo 2 sono gradualmente portati ai livelli sotto indicati , secondo il calendario seguente : Calendario * Percentuali dei dazi di base applicabili 1 aprile 1973 * 95 1 gennaio 1974 * 90 1 gennaio 1975 * 85 1 gennaio 1976 * 75 1 gennaio 1977 * 60 1 gennaio 1978 * 40 con un massimo di riscossione del * 3 % ad valorem ( ad eccezione delle * sottovoci nn . 78.01 A II e 79.01 A ) 1 gennaio 1979 * 20 1 gennaio 1980 * 0 Per le sottovoci n . 78.01 A II e n . 79.01 A di cui alla tabella figurante al paragrafo 2 , le riduzioni tariffarie avvengono , per quanto riguarda la Comunità nella sua composizione originaria , e in deroga all'articolo 5 , paragrafo 3 dell'accordo , arrotondando al secondo decimale . 2 . I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti : N . della tariffa doganale * Designazione delle merci comune ex 73.02 * Ferro-leghe , ad esclusione del ferro-nichelio e dei prodotti di cui al trat - * tato CECA 76.01 * Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio : * A . greggio 78.01 * Piombo greggio ( anche argentifero ) ; cascami e rottami di piombo : * A . greggio : * II . altro 79.01 * Zinco greggio ; cascami e rottami di zinco : * A . greggio 81.01 * Tungsteno ( wolframio ) , greggio o lavorato 81.02 * Molibdeno , greggio o lavorato 81.03 * Tantalio , greggio o lavorato 81.04 * Altri metalli comuni , greggi o lavorati ; cermet , greggi o lavorati : * B . Cadmio * C . Cobalto : * II . lavorato * D . Cromo * E . Germanio * F . Afnio ( celtio ) * G . Manganese * H . Niobio ( colombio ) * IJ . Antimonio * K . Titanio * L . Vanadio * M . Uranio impoverito in U 235 * O . Zirconio * P . Renio * Q . Gallio , indio , tallio * R . Cermets Articolo 3 Le importazioni dei prodotti cui si applica il regime tariffario previsto agli articoli 1 e 2 , ad eccezione del piombo greggio diverso dal piombo d'opera di cui alla sottovoce n . 78.01 A II della tariffa doganale comune sono soggette a dei massimali indicativi annui , superati i quali , i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti secondo le disposizioni che seguono : a ) Tenuto conto della possibilità per la Comunità di sospendere l'applicazione dei massimali per taluni prodotti , i massimali fissati per l'anno 1973 figurano nell'allegato B . Tali massimali sono calcolati considerando che la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda effettuano la prima riduzione tariffaria il 1 aprile 1973 . Per l'anno 1974 l'importo dei massimali corrisponde a quello dell'anno 1973 , ragguagliato su base annuale per la Comunità e maggiorato del 5 % . A partire dal 1 gennaio 1975 l'importo dei massimali è aumentato annualmente del 5 % . Per i prodotti di cui al presente protocollo e non figuranti nell'allegato B , la Comunità si riserva la possibilità di stabilire dei massimali il cui importo sarà uguale alla media delle importazioni effetuate dalla Comunità nel corso degli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici , aumentata del 5 % ; negli anni successivi l'importo di tali massimali è aumentato annualmente del 5 % . b ) Se nel corso di due anni consecutivi , le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 % dell'importo fissato , la Comunità sospende l'applicazione di tale massimale . c ) In caso di difficoltà congiunturali , la Comunità si riserva la possibilità , previe consultazioni in sede di Comitato misto , di prorogare di un anno , l'importo fissato per l'anno precedente . d ) La Comunità notifica al Comitato misto , il 1 dicembre di ogni anno , l'elenco dei prodotti soggetti a massimali l'anno successivo ed i relativi importi . e ) Le importazioni effettuate nel quadro dei contingenti tariffari , aperti conformemente all'articolo 1 , paragrafo 4 , sono ugualmente dedotte dall'importo dei massimali fissati per gli stessi prodotti . f ) In deroga all'articolo 3 dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente protocollo , quando è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente protocollo , la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo essere ristabilita all'importazione del prodotto in causa , fino alla fine dell'anno civile . In tale caso , anteriormente al 1 luglio 1977 : _ la Danimarca , la Norvegia e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione dei dazi doganali sotto indicati : * Percentuali dei dazi della Anni * tariffa doganale comune applicabili 1973 * 0 1974 * 40 1975 * 60 1976 * 80 _ l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi . I dazi doganali risultanti dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono ripristinati il 1 gennaio successivo . g ) Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano , in sede di Comitato misto , la possibilità di rivedere la percentuale di aumento dell'importo dei massimali , tenendo conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunità , nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo . h ) I massimali sono aboliti al termine dei periodi di disarmo tariffario previsti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo . Articolo 4 1 . Fino al 31 dicembre 1975 , la Comunità , nella sua composizione originaria , mantiene un minimo di riscossione di dazi doganali all'importazione dei prodotti seguenti : N . della * * Minimo di tariffa doganale * Designazione delle merci * riscossione comune * * mantenuto 91.01 * Orologi da tasca , da polso e simili ( compresi i contatori di * 0,35 u.c . * tempo dello stesso tipo ) * per pezzo 91.07 * Movimenti finiti per orologi tascabili : * 0,28 u.c . * * per pezzo * A . bilanciere munito di spirale 91.11 * Altre forniture di orologeria : * 0,28 u.c . * * per pezzo * C . Movimenti di orologi tascabili , non finiti : * I . a bilanciere munito di spirale 2 . I dazi doganali di cui al paragrafo 1 sono aboliti in due scaglioni uguali il 1 gennaio 1976 ed il 1 luglio 1977 . In deroga all'articolo 5 , paragrafo 3 dell'accordo i dazi così ridotti sono applicati , arrotondando al secondo decimale . 3 . Le disposizioni dell'accordo sono applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles , a condizione che la Svizzera applichi le disposizioni dell'accordo complementare all' " accordo tra la Comunità economica europea nonché i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera concernente i prodotti dell'orologeria " , del 1967 , firmato a Bruxelles il 20 luglio 1972 . Gli obblighi previsti dall'accordo complementare sono considerati come obblighi ai sensi dell'articol0 22 del presente accordo . SEZIONE B REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE INSVIZZERA DI TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITA Articolo 5 1 . I dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda e compresi nell'allegato C del presente protocollo , sono gradualmente aboliti secondo il seguente calendario : * Percentuali dei dazi di Calendario * base applicabili 1 aprile 1973 * 95 1 gennaio 1974 * 90 1 gennaio 1975 * 85 1 gennaio 1976 * 80 1 luglio 1977 * 65 1 gennaio 1979 * 50 1 gennaio 1980 * 50 1 gennaio 1981 * 35 1 gennaio 1982 * 35 1 gennaio 1983 * 20 1 gennaio 1984 * 0 2 . I dazi doganali all'importazione in Svizzera dei prodotti della voce 44.18 della Nomenclatura di Bruxelles , originari della Comunità nella sua composizione originaria e dell'Irlanda , sono gradualmente aboliti secondo il seguente calendario : * Percentuali dei dazi di Calendario * base applicabili 1 aprile 1973 * 95 1 gennaio 1974 * 90 1 gennaio 1975 * 85 1 gennaio 1976 * 80 1 luglio 1977 * 65 1 gennaio 1979 * 50 1 gennaio 1980 * 40 1 gennaio 1981 * 20 1 gennaio 1982 * 0 3 . In deroga all'articolo 3 dell'accordo , la Svizzera si riserva di applicare , in funzione delle necessità economiche e di considerazioni amministrative , all'importazione dei prodotti indicati nell'allegato C , originari della Danimarca , della Norvegia e del Regno Unito , i seguenti dazi doganali : * Percentuali dei dazi di Calendario * base applicabili 1 aprile 1973 * 0 1 gennaio 1974 * 25 1 gennaio 1975 * 37,5 1 gennaio 1976 * 50 1 luglio 1977 * 65 1 gennaio 1979 * 50 1 gennaio 1980 * 50 1 gennaio 1981 * 35 1 gennaio 1982 * 35 1 gennaio 1983 * 20 1 gennaio 1984 * 0 Articolo 6 Per i prodotti delle voci 44.18 , 48.01 e 48.07 della Nomenclatura di Bruxelles la Svizzera si riserva la possibilità di istituire , in caso di gravi difficoltà , dei massimali indicativi secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente protocollo . Per le importazioni che superano i massimali possono essere ristabiliti dazi doganali non superiori a quelli applicabili nei confronti dei paesi terzi . ALLEGATO A Elenco dei contingenti tariffari per l'anno 1974 DANIMARCA , NORVEGIA , REGNO UNITO N . della * * Importo ( in tonnellate ) tariffa doganale * Designazione delle merci comune * * Danimarca * Norvegia * Regno Unito Capitolo 48 * CARTA E CARTONI ; LAVORI DI PASTA DI CELLU - * LOSA , DI CARTA O DI CARTONE 48.01 * Carta e cartoni fabbricati meccanicamente , compresa l'ovatta * di cellulosa , in rotoli o in fogli : * C . Carta e cartoni kraft : * ex II . altri , esclusi la carta e i cartoni kraft per coper - * tine , detti " kraftliner " , e la carta kraft per sacchi * di grande capienza * _ * _ * 145 * ex E . altri : * _ carta bibbia , carta velina ; altre carte da stampa * ed altre carte da scrittura senza pasta di legno * meccanica o avente tenore in pasta di legno * meccanica inferiore o pari al 5 % * _ * _ * 202 * _ carta supporto greggia per tappezzeria * _ * _ * 244 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la * carta detta " cristallo " , in rotoli o in fogli * _ * _ * 126 48.07 * Carta e cartoni patinati intonacati , impregnati o coloriti in * superficie ( marmorizzati , fantasia o indiennés e simili o stam - * pati ( diversi da quelli della voce n . 48.06 e del capitolo 49 ) , * in rotoli o in fogli : * B . altri : * _ carta patinata per la stampa o la scrittura * _ * _ * 152 * _ non nominati * _ * _ * 586 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri contenitori di carta * o di cartone * _ * _ * 207 48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta * di cellulosa : * B . altri * _ * _ * 147 ex * Altri prodotti del capitolo 48 ad eccezione dei prodotti di capitolo 48 * cui alla sottovoce n . 48.01 A e voce n . 48.09 * 1 261 * 309 * 522 ex * Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche soggetti a dazi capitolo 49 * doganali nella tariffa doganale comune ( 49.03 , 49.05 A , 49.07 * A , 49.07 C II , 49.08 , 49.09 , 49.10 , 49.11 B ) * 190 * 96 * 756918 ( 1 ) ( 1 ) In lire sterline . ALLEGATO B Elenco dei massimali per l'anno 1973 N . della * * Importo tariffa doganale * Designazione delle merci * ( in tonnellate ) comune 73.02 * Ferro-leghe : * C . Ferro-silicio * 6 617 76.01 * Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio : * A . Alluminio greggio * 9 824 ALLEGATO C Elenco dei prodotti per i quali la Svizzera ridurrà i suoi dazi nei confronti della Comunità durante un periodo transitorio prolungato N . della tariffa doganale * Designazione delle merci svizzera 4801 . * Carte e cartoni fabbricati meccanicamente , compresa l'ovatta , in rotoli od * in fogli 4803 . * Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta * " cristallo " , in rotoli od in fogli : 20 * _ altri 4807 . * Carte e cartoni , patinati , spalmati , impregnati o colorati alla superficie * ( marmorizzati , operati a colori " all'indiana " e simili ) o stampati ( diversi * da quelli della voce n . 4806 e del capitolo 49 ) , in rotoli od in fogli 4815 . * Altre carte o cartoni tagliati per uso determinato : 22 * _ altri 4821 . * Altri lavori di pasta di carta , cartone od ovatta di cellulosa : 20 * _ Tovaglie , tovaglioli e fazzoletti PROTOCOLLO N . 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati Articolo 1 Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci , di cui alle tabelle allegate al presente protocollo , l'accordo non osta : _ alla percezione , all'importazione , di un elemento mobile o di un importo forfettario , o all'applicazione di misure interne di compensazione di prezzi ; _ all'applicazione di misure all'esportazione . Articolo 2 1 . Per i prodotti di cui alle tabelle allegate al presente protocollo i dazi di base sono : a ) per la Comunità nella sua composizione originaria : i dazi effettivamente applicati il 1 gennaio 1972 ; b ) per la Danimarca , l'Irlanda , la Norvegia e il Regno Unito : i ) per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento ( CEE ) n . 1059/69 : _ per l'Irlanda , da un lato _ per la Danimarca , la Norvegia e il Regno Unito , dall'altro , per quanto riguarda i prodotti non coperti dalla Convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio : i dazi di cui all'articolo 47 dell' " Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati " stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ; tali dazi di base sono notificati al Comitato misto in tempo utile e comunque anteriormente alla prima riduzione prevista al paragrafo 2 ; ii ) per quanto riguarda gli altri prodotti : i dazi effettivamente applicati il 1 gennaio 1972 ; c ) per la Svizzera : i dazi che figurano alla tabella II , allegata al presente protocollo . 2 . La differenza tra i dazi di base così definiti ed i dazi applicabili il 1 luglio 1977 quali figurano nelle tabelle allegate al presente protocollo è gradualmente soppressa per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente : il 1 aprile 1973 il 1 gennaio 1974 il 1 gennaio 1975 il 1 gennaio 1976 il 1 luglio 1977 . Tuttavia , se il dazio applicabile il 1 luglio 1977 è superiore al dazio di base , la differenza tra tali dazi è ridotta del 40 % il 1 gennaio 1974 ed è nuovamente ridotta per scaglioni del 20 % effettuati rispettivamente : il 1 gennaio 1975 il 1 gennaio 1976 il 1 luglio 1977 . 3 . In deroga all'articolo 5 , paragrafo 3 dell'accordo , e fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39 , paragrafo 5 dell' " Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati " stabilito e adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee e il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , sono applicati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti della tariffa doganale del Regno Unito , i paragrafi 1 e 2 , arrotondando al quarto decimale per i prodotti seguenti : N . della tariffa doganale * Designazione delle merci del Regno Unito 22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche * aromatizzati con parti di piante o * con sostanze aromatiche ex 22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno * di 80 ; acquaviti , liquori ed altre * bevande alcoliche ; preparazioni alco - * liche composte ( dette " estratti con - * centrati " ) per la fabbricazione delle * bevande : * _ bevande alcoliche diverse dal rum , * dall'arack , dalla tafia , dal gin , dal * whisky , dalla vodka con tenore * in alcole etilico di 45 2 o meno , * dalle acquaviti di prugne , di pere * e di ciliegie , contenenti uova o * giallo d'uovo e / o zucchero ( sacca - * rosio o zucchero invertito ) 4 . Per i prodotti di cui ai nn . 19.03 , 22.06 e 35.01 B della tariffa doganale del Regno Unito , figuranti nella tabella I allegata al presente protocollo , il Regno Unito puo rinviare al 1 luglio 1973 la prima applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 2 . Articolo 3 1 . Il presente protocollo si applica anche alle bevande alcoliche della sottovoce n . 22.09 C della tariffa doganale comune , non incluse nelle tabelle I e II allegate a detto protocollo . Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a tali prodotti sono decise dal Comitato misto . Nel definire tali modalità , o successivamente il Comitato misto decide l'eventuale inclusione nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura di Bruxelles che non formano oggetto di regolamentazioni agricole nelle Parti contraenti . 2 . In tale occasione il Comitato misto completa , se del caso , gli allegati II e III del protocollo n . 3 . TABELLA I COMUNITA ECONOMICA EUROPEA N . della * * * Dazio applicabile tariffa doganale * Designazione delle merci * Dazi di base comune * * * al 1 luglio 1977 15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali : * ex C . altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione : * _ Prodotti ottenuti da legno di pino , aventi un tenore in acidi * grassi pari o superiore al 90 % in peso * 4,5 % * 0 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : * A . Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % * in peso , senza aggiunta d'altre materie * 21 % * 12 % * B . Gomme da masticare del genere " chewing gum " * 8 % + em * * con riscos . * * mas . del 23 % * em * C . Preparazione detta " cioccolato bianco " * 13 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 27 % + daz * em * D . Altri * 13 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 27 % + daz * em 18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : * A . Cacao in polvere , semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio * 10 % + em * em * B . Gelati * 12 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 27 % + daz * em * C . Cioccolata e prodotti di cioccolata , anche ripieni ; prodotti a base di * zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostitu - * zione dello zucchero , contenenti cacao * 12 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 27 % + daz * em * D . Altri : * I . non contenenti o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie * grasse provenienti dal latte : * a ) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale * a 500 g * 12 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 27 % + daz * em * b ) altre : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g * e inferiore o uguale a 1 kg * 19 % + em * em * _ altre * 19 % + em * 6 % + em * II . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte : * a ) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 % : * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o * uguale a 500 g * 12 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 27 % + daz * em * 2 . altre : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a * 500 g e inferiore o uguale a 1 kg * 19 % + em * em * _ altre * 19 % + em * 6 % + em * b ) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % : * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o * uguale a 500 g * 12 % + em * em * 2 . altre : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto superiore * a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg * 19 % + em * em * _ altre * 19 % + em * 6 % + em * c ) uguale o superiore a 26 % : * 1 . in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o * uguale a 500 g * 12 % + em * em * 2 . altre : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto superiore * a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg * 19 % + em * em * _ altre * 19 % + em * 6 % + em 19.01 * Estratti di malto * 8 % + em * em 19.02 * Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , * a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addi - * zionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso * 11 % + em * em 19.03 * Paste alimentari * 12 % + em * em 19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * 10 % + em * em PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 272A0722(03).1 19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : " puffed rice " , * " corn flakes " e simili * 8 % + em * em 19.06 * Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di * farina , di amido o di fecola e prodotti simili * 7 % + em * em 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza * aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta : * A . Pane croccante detto " Knaeckebrot " * 9 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 24 % + daf * em * B . Pane azimo ( Mazoth ) * 6 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 20 % + daf * em * C . Pane di glutine per diabetici * 14 % + em * em * D . altri * 14 % + em * em 19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche * addizionati di cacao in qualsiasi proporzione : * A . Preparazioni dette " Pan pepato " * 13 % + em * em * B . altri * 13 % + em * * con riscos . * * mas . del * * 30 % + daf * * * 35 % + daz * em 21.01 * Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : * A . Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè : * II . altri * 8 % + em * em * B . Estratti : * II . altri * 14 % + em * em 21.04 * Salse ; condimenti composti : * B . altri : * _ contenenti pomodoro * 18 % * 10 % * _ non nominati * 18 % * 6 % 21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi pre - * parati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate : * A . Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , * preparati : * _ contenenti pomodoro * 18 % * 10 % * _ altre * 18 % * 6 % 21.06 * Lieviti naturali , vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : * A . Lieviti naturali vivi : * II . Lieviti di panificazione * 15 % + em * em * B . Lieviti naturali morti : * I . in tavolette , cubi o presentazioni simili od anche in imballaggi imme - * diati di contenuto netto di 1 kg o meno * 13 % * 4 % * II . altri * 8 % * 4 % 21.07 * Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : * A . Cereali in semi o in spighe precotti o altrimenti preparati * 13 % + em * em * B . Paste alimentari non ripiene , cotte : paste alimentari ripiene * 13 % + em * em * C . Gelati * 13 % + em * em * D . Iogurt preparati ; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fan - * ciulli o per usi dietetici o culinari * 13 % + em * em * E . Preparazioni dette " fondute " * 13 % + em * em * * con riscos . * con riscos . * * mas . di * mas . di * * 35 u.c . per * 25 u.c . per * * 100 kg * 100 kg * F . altre : * peso netto * peso netto * I . non contenenti o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie * grasse provenienti dal latte : * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno del 5 % di sacca - * rosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * ex 1 . non contenenti o contenenti , in peso , meno del 5 % di * amido o di fecola : * _ idrolisati di proteine ; autolisati di lievito * 20 % * 6 % * 2 . aventi tenore , in peso , di amido o di fecola uguale o * 13 % + em * em * superiore al 5 % * b ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero * invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 5 % e * inferiore a 15 % * 13 % + em * em * c ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero * invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 15 % e * inferiore a 30 % * 13 % + em * em * d ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero * invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 30 % e * inferiore a 50 % * 13 % + em * em * e ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero * invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 50 % e * inferiore a 85 % * 13 % + em * em * f ) aventi tenore , in peso , di saccarosio ( compreso lo zucchero * invertito calcolato in saccarosio ) uguale o superiore a 85 % * 13 % + em * em * II . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale * o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 % * 13 % + em * em * III . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte * uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 % * 13 % + em * em * IV . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte uguale * o superiore a 12 % e inferiore a 18 % * 13 % + em * em * V . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte * uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 % * 13 % + em * em * VI . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte * uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 % : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale * a 1 kg * 13 % + em * em * _ altre * 13 % + em * 6 % + em * VII . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte * uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale * a 1 kg * 13 % + em * em * _ altre * 13 % + em * 6 % + em * VIII . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte * uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 % : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale * a 1 kg * 13 % + em * em * _ altre * 13 % + em * 6 % + em * F . IX . aventi tenore , in peso , di materie grasse provenienti dal latte * uguale o superiore a 85 % : * _ in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale * a 1 kg * 13 % + em * em * _ altre * 13 % + em * 6 % + em 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aroma - * tizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi * della voce n . 20.07 : * ex A . non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte : * _ contenenti zucchero ( saccarosio o zucchero invertito ) * 15 % * 0 * B . altre * 8 % + em * em 22.03 * Birra * 24 % * 10 % 22.06 * Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con * sostanze aromatiche : * A . con gradazione alcolica effettiva di 18 o meno , presentati in recipienti * contenenti : * I . due litri o meno * 17 u.c . / hl * 0 * II . più di due litri * 14 u.c . / hl * 0 * B . con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 e non superiore a 22 , * presentati in recipienti contenenti : * I . due litri o meno * 19 u.c . / hl * 0 * II . più di due litri * 16 u.c . / hl * 0 * C . con gradazione alcolica effettiva superiore a 22 , presentati in recipienti * contenenti : * I . due litri o meno * 1,60 u.c . per * * grado e per hl * * + 10 u.c . l'hl * 0 * II . più di due litri * 1,60 u.c . per * * grado e per hl * 0 22.09 * Alcole etilico non denaturato , di meno di 80 ; acquaviti , liquori ed altre * bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette " estratti concen - * trati " ) per la fabbricazione delle bevande : * C . Bevande alcoliche : * ex V . altri : * _ contenenti uova o giallo d'uova e / o zucchero ( saccarosio o * zucchero invertito ) , presentati in recipienti contenenti : * a ) due litri o meno * 1,60 u.c . per * 1 u.c . per * * grado e per hl * grado e per hl * * + 10 u.c . * + 6 u.c . l'hl * * l'hl * b ) più di due litri * 1,60 u.c . per * 1 u.c . per * * grado e per * grado e per * * hl * hl 29.04 * Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * C . Polialcoli : $ * II . Mannite * 12 % + em * 8 % + em * C . III . Sorbite * a ) in soluzione acquosa : * 1 . contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % , * in peso , calcolata sul tenore in sorbite * 12 % + em * 6 % + em * 2 . altra * 9 % + em * 6 % + em * b ) altra : * 1 . contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % , * in peso , calcolata sul tenore in sorbite * 12 % + em * 6 % + em * 2 . altra * 9 % + em * 6 % + em 29.10 * Acetali , emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o * complesse , e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * ex B . altri : * _ Metilglicosidi * 14,4 % * 8 % 29.14 * Acidi monocarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro * derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * ex A . Acidi monocarbossilici aciclici saturi : * _ Esteri di mannite ed esteri di sorbite * da 8,8 % * 8 % * * a 18,4 % * ex B . Acidi monocarbossilici aciclici non saturi : * _ Esteri di mannite ed esteri di sorbite * da 12 % * 8 % * * a 13,6 % 29.15 * Acidi policarbossilici , loro anidridi , alogenuri , perossidi e peracidi ; loro * derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosi : * A . Acidi policarbossilici aciclici : * ex V . altri : * _ Acido itaconico , suoi sali e suoi esteri * 10,4 % * 0 29.16 * Acidi carbossilici a funzione alcool , fenolo , aldeide o chetone ed altri acidi * carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse , loro anidridi , * alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , * nitrosi : * A . Acidi carbossilici a funzione alcool : * I . Acido lattico , suoi sali e suoi esteri * 13,6 % * 0 * IV . Acido citrico , suoi sali e suoi esteri * a ) Acido citrico * 15,2 % * 0 * b ) Citrato di calcio greggio * 5,6 % * 0 * c ) Altri * 16 % * 0 * ex VIII . Altri : * _ acido glicerico , acido glicolico , acido saccaronico , acido iso - * saccaronico , acido eptasaccarico , loro sali e loro esteri * 12 % * 8 % 29.35 * Composti eterociclici , compresi gli acidi nucleinici : * ex Q . altri : * _ composti anidri di mannite o di sorbite , ad esclusione del mal - * tolo e dell'isomaltolo * 10,4 % * 8 % 29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio e il lat - * tosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci * nn . 29.39 , 29.41 e 29.42 : * B . altri * 20 % * 8 % 29.44 * Antibiotici : * A . Penicilline * 16,8 % * 0 35.01 * Caseine , caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseina : * A . Caseine : * I . destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali ( a ) * 2 % * 0 * II . destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti * alimentari o da foraggio ( a ) : * _ avente tenore in acqua superiore a 50 % del peso * 5 % * 0 * _ altre * 5 % * 3 % * III . altre * 14 % * 12 % * B . Colle di caseina * 13 % * 11 % * C . altri * 10 % * 8 % 35.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle * d'amido o di fecola : * A . Destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti * 14 % + em * em * B . Colle di destrina , d'amido o di fecola * 13 % + em * em * * con riscos . * * massima * * del 18 % 35.06 * Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti di ogni specie * da usare come colle , preparati per la vendita al minuto come colle in * recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg : * A . Colle preparate non nominate né comprese altrove : * ex II . altre colle : * _ a base di emulsione di silicato di sodio * 12,8 % * 0 * ex B . Prodotti di ogni specie da usare come colle , preparati per la ven - * dita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto * inferiore od uguale a 1 kg : * _ a base di emulsione di silicato di sodio * 15,2 % * 0 38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura , * del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile , nell'industria della carta , * nell'industria del cuoio o in industrie simili : * A . Bozzime preparate ed appretti preparati : * I . a base di sostanze amidacee * 13 % + em * em * * con riscos . * * massima * * del 20 % 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie * connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non * nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o * delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove : * Q . Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche * 12,8 % * 8 % * ex T . altri : * _ prodotti di cracking della sorbite * 14,4 % * 8 % ( a ) Somme ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . N . della * * * Dazio applicabile tariffa doganale * Designazione delle merci * Dazi di base comune * * * al 1 luglio 1977 39.02 * Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione ( polietilene , polietileni * tetraalogenati , poliisobutilene , polistirolo , cloruro di polivinile , acetato di * polivinile , cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici , derivati * poliacrilici e polimetacrilici , resine cumaronindeniche ecc . ) : * ex C . altri : * _ adesivi a base di emulsione di resine * dal 12 % * 0 * * al 18,4 % 39.06 * Altri alti polimeri , resine artificiali e materie plastiche artificiali , compreso * l'acido alginico , i suoi sali ed i suoi esteri ; linossina : * ex B . altri : * _ Destrano * 16 % * 6 % * _ esclusa la linossina * 16 % * 8 % Nota : Le abbreviazioni em , daf e daz utilizzate in questa tabella significano : elemento mobile , dazio addizionale sulla farina , dazio addizionale sullo zucchero . TABELLA II SVIZZERA N . della * * * Dazio applicabile tariffa doganale * Designazione delle merci * Dazi di base ( * ) * al svizzera * * * 1 luglio 1977 ( * ) * * Fr . s . * Fr . s . * * per 100 kg * per 100 kg * * peso lordo * peso lordo 1510 . * Acidi grassi industriali e oli acidi di raffinatura , alcoli grassi industriali : ex 20 * _ tall acidi grassi * 1,_ * 0 1704 . * Prodotti a base di zucchero senza cacao : 20 * _ gomma da masticare * 41,_ + em * * con risc . mas . * * di 70,_ * em 30 * _ altri * 53,_ + em * * con risc . mas . * * di 90,_ * em 1806.01 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : ex * _ gelati commestibili * 50,_ * 47,50 ex * _ altri , escluse le mescolanze contenenti in peso più del 12 % di materie * grasse butirriche o in totale più del 20 % di costituenti provenienti * dal latte , in recipienti di più di 1 kg * 50,_ * 40,_ 1901.01 * Estratti di malto * 20,_ + em * em 1902 . * Preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari , * a base di farine , semole , amidi , fecole od estratti di malto , anche con * aggiunta di cacao in una proporzione inferiore al 50 % in peso : ex 10 * _ preparazioni nelle quali predomina la farina di patate , anche sotto * forma di semolino , fiocchi ecc . , e le preparazioni contenenti latte in * polvere , escluse le preparazioni contenenti , in peso , più del 12 % di * materie grasse provenienti dal latte , in recipienti di più di 2 kg * 10,_ + em * em ex 20 * _ altre , escluse le preparazioni contenenti , in peso , più del 12 % di ma - * terie grasse provenienti dal latte , in recipienti di più di 2 kg * 20,_ + em * * con risc . mas . * * di 40,_ * em 1903.01 * Paste alimentari * 3,_ + em * * con risc . mas . * * di 25,_ * em 1904 . * Tapioca , compresa quella di fecola di patate : 10 * _ di fecola di patate * 5,_ * 4,_ 20 * _ altre * 2,50 * 2,_ 1905.01 * Prodotti a base di cereali , ottenuti mediante soffiatura od abbrustolimento : * riso soffiato ( puffed rice ) , grano in fiocchi ( corn-flakes ) e simili * 25,_ * 20,_ 1906.01 * Ostie , capsule per medicinali , ostie per sigillare , paste seccate di farina , * di amido o di fecola in fogli e prodotti simili * 40,_ * 32,_ 1907 . * Pane , biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria comune , senza * aggiunta di zucchero , di miele , di uova , di materie grasse , di formaggio * o di frutta : 10 * _ non in imballaggi di vendita * 5,_ * 4,_ 20 * _ in imballaggi di vendita di ogni genere * 15,_ + em * * con risc . mas . * * di 35,_ * em * * Fr . s . * Fr . s . * * per 100 kg * per 100 kg * * peso lordo * peso lordo 1908 . * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche * con aggiunta di cacao in qualsiasi proporzione : 10 * _ non zuccherati , senza cacao né cioccolata * 27,_ + em * * con risc . mas . * * di 55,_ * em 20 * _ altri * 60,_ + em * * con risc . mas . * * di 100,_ * em 2101 . * Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : ex 10 * _ succedanei torrefatti del caffè , interi o spezzettati , esclusa la cicoria * torrefatta * 2,_ * 1,60 ex 12 * _ altri , esclusi i prodotti a base di cicoria torrefatta * 21,_ + em * * con risc . mas . * * di 50,_ * em 2104 . * Salse ; condimenti composti : 10 * _ per l'ulteriore lavorazione industriale * 10,_ * 0 20 * _ altri : * _ prodotti contenenti promodoro * 50,_ * 27,50 * _ altri * 50,_ * 0 2105 . * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , * preparati ; preparazioni alimentari omogeneizzate composte : 10 * _ preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , * preparati : * _ prodotti contenenti pomodoro * 50,_ * 27,50 * _ altre * 50,_ * 0 2106 . * Lieiviti naturali , vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : ex 20 * _ lieviti naturali , morti * 10,_ * 4,_ 2107 . * Preparazioni alimentari , non nominate né comprese altrove : ex 10 * _ mescolanze non alcoliche di estratti e di concentrati di sostanze vege - * tali , zuccherate o no * 120,_ + em * em 16 * _ grani di cereali , frantumati e preparati per la fabbricazione di corn * flakes e simili * 6,_ * 4,80 20 * _ conserve di mais * 13,_ + em * * con risc . mas . * * di 25,_ * em 22 * _ riso precotto ( riso " minuto " ) * 30,_ * 24,_ 26 * _ alimenti per bambini * 50,_ * 40,_ ex 40 * _ gelati commestibili * 110,_ * 100,_ ( a ) ex 40 * _ idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito * 110,_ * 30,_ ex 40 * _ iogurt preparati * 110,_ * 100,_ ex 40 * _ altre , escluse le preparazioni contenenti , in peso , più del 12 % di * materie grasse butirriche o , in totale , più del 20 % di costituenti * provenienti dal latte , in recipienti di più di 1 kg * 44,_ + em * em ( a ) L'aliquota sarà ridotta a Fr . s . 90,_ quando la commercializzazione dei gelati contenenti sostanze grasse vegetali sarà autorizzata su tutto il territorio della Comunità . N . della * * * Dazio applicabile tariffa doganale * Designazione delle merci * Dazi di base ( * ) * al svizzera * * * 1 luglio 1977 ( * ) * * Fr . s . * Fr . s . * * per 100 kg * per 100 kg * * peso lordo * peso lordo 2202 . * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aroma - * tizzate ed altre bevande non alcoliche , eccettuati i succhi di frutti e di * legumi della voce n . 2007 : 40 * _ altri * 8,_ * 6,40 2203 . * Birre : 08 * _ in carri serbatoi o in fusti d'una capienza superiore a 2 hl * 15,_ ( 1 ) * 6,_ ( 1 ) 10 * _ in fusti d'una capienza di 2 hl o meno * 9,_ ( 1 ) * 3,50 ( 1 ) * _ in bottiglie , scatole e recipienti simili : 12 * _ in bottiglie di vetro * 16,_ ( 1 ) * 6,_ ( 1 ) 14 * _ altri * 20,_ ( 1 ) * 8,_ ( 1 ) 2206 . * Vermut ed altri vini di uve fresche , aromattizzati con piante o con altre * sostanze aromatizzanti : 10 * _ con un titolo alcolico sino a 18 * 30,_ * 0 20 * _ con un titolo alcolico superiore a 18 * 50,_ * 0 2209 . * Alcole etilico non denaturato , di meno di 80 gradi ; acquaviti , liquori ed * altre bevande spiritose ; preparazioni alcoliche composte ( dette " estratti * concentrati " ) , per la fabbricazione di bevande : ex 40 * _ liquori ed altre bevande spiritose zuccherate anche aromatizzate : zucche - * rati o contenenti uova * 75,_ * 45,_ 2904 . * Alcoli aciclici e loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , nitrosati : 50 * _ sorbite * 2,20 * 0 ex 60 * _ mannite * 1,50 * 0 ex 2910.01 * _ metilglicosidi * 2,_ * 0 ex 2914.44 * _ esteri di mannitolo e esteri di sorbitolo * 1,50 * 0 ex 2915.30 * _ acido itaconico , suoi sali e suoi esteri * 1,50 * 0 2916 . * Acidi carbossilici a funzioni alcoliche , fenolo , aldeide o chetone e altri * acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse ; loro anidridi , * alogenuri , perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati , solfonati , nitrati , * nitrosati : 10 * _ acido lattico * _,75 * 0 12 * _ sali dell'acido lattico ( lattati ) * 5,_ * 0 30 * _ acido citrico * 2,_ * 0 32 * _ sali dell'acido citrico ( citrati ) * 2,_ * 0 ex 60 * _ esteri dell'acido lattico ed esteri dell'acido citrico ; acido gluconico , i suoi * sali ed i suoi esteri ; acido glicerico , acido glicolico , acido saccaronico , * acido isosaccaronico , acido eptasaccaronico , i loro sali ed i loro esteri * 2,50 * 0 2935 . * Composti eterociclici , compresi gli acidi nucleinici : ex 30 * _ composti anidrici del mannitolo o del sorbitolo ( per esempio il sor - * bitano ) , esclusi il maltolo e l'isomaltolo * 1,50 * 0 ( 1 ) Più sopraddazio ( orzo e altri prodotti di base utilizzati per la fabbricazione della birra ) . N . della * * * Dazio applicabile tariffa doganale * Designazione delle merci * Dazi di base ( * ) * al svizzera * * * 1 luglio 1977 ( * ) * * Fr . s . * Fr . s . * * per 100 kg * per 100 kg * * peso lordo * peso lordo 2943 . * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lat - * tosio ; eteri e esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci * 2939 , 2941 e 2942 : ex 10 * _ sorbosio * 8,50 * 0 ex 20 * _ sali ed esteri del sorbosio * 1,50 * 0 ex 2944.01 * _ penicilline * 50,_ * 0 3501 . * Caseine , cascinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseina : 20 * _ colle di caseina * 22,_ * 15,_ 3505.01 * Destrine e colle di destrine ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle * d'amido o di fecola * 6,_ * 4,80 3506 . * Colle preparate non nominate né comprese altrove ; prodotti d'ogni specie * usati come colle , condizionati per la vendita al minuto come colle , in * recipienti pesanti 1 kg o meno : ex 12 * _ colle a base di emulsioni di silicato di sodio * 7,_ * 0 ex 20 * _ colle a base di emulsioni di silicato di sodio * 20,_ * 0 ex 3812.01 * Bozzime preparate ed appretti preparati , a base di amido * 5,_ * 0 3819 . * Prodotti chimici e preparati delle industrie chimiche o delle industrie con - * nesse ( compresi quelli consistenti in misture di prodotti naturali ) , non * nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche * o delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove : ex 50 * _ prodotti di craking del sorbitolo ; leganti per anime da fonderia , pre - * parati a base di resine sintetiche * 1,50 * 0 3902 . * Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione : ex 20 * _ adesivi a base di emulsioni di resine * 6,50 * 0 ex 22 * _ adesivi a base di emulsioni di resine * 6,50 * 0 3906 . * Altri alti polimeri e materie plastiche , compreso l'acido alginico , i suoi * sali e i suoi esteri ; linossina : ex 10 * _ diversi dall'acido alginico , dai suoi sali ed esteri , e dalla linossina * 2,50 * 0 ex 20 * _ diversi dall'acido alginico , dai suoi sali ed esteri , e dalla linossina * 2,50 * 0 ex 30 * _ diversi dall'acido alginico , dai suoi sali ed esteri , e dalla linossina * 15,_ * 0 ex 32 * _ diversi dall'acido alginico , dai suoi sali ed esteri , e dalla linossina * 30,_ * 0 ex 40 * _ diversi dall'acido alginico , dai suoi sali ed esteri , e dalla linossina * 40,_ * 0 ex 42 * _ diversi dall'acido alginico , dai suoi sali ed esteri , e dalla linossina * 55,_ * 0 ( * ) Sui prodotti contenenti alcole vengono riscosse le imposte derivanti dalla legislazione svizzera in materia di alcole . PROTOCOLLO N . 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I Definizione della nozione di " prodotti originari " Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dell'accordo e senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo sono considerati : 1 . come prodotti originari della Comunità : a ) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità , b ) i prodotti ottenuti nella Comunità e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 . Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che , ai sensi del presente protocollo , sono originari della Svizzera ; 2 . come prodotti originari della Svizzera : a ) i prodotti totalmente ottenuti in Svizzera , b ) i prodotti ottenuti in Svizzera e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 . Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che , ai sensi del presente protocollo , sono originari della Comunità . I prodotti , di cui all'elenco C , sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo . Articolo 2 1 . Nella misura in cui gli scambi effettuati tra la Comunità o la Svizzera , da un lato , l'Austria , la Finlandia , l'Islanda , il Portogallo e la Svezia , dall'altro , nonché tra ciascuno di questi cinque paesi tra di loro sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo , si considerano parimenti : A . come prodotti originari della Comunità , i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 che dopo essere stati esportati dalla Comunità non abbiano subito in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti lavorazioni o trasformazioni , ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari dell'uno o dell'altro dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) o paragrafo 2 , lettera b ) del presente protocollo che figurano negli accordi di cui sopra e a condizione che : a ) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati , ovvero prodotti originari della Comunità o della Svizzera ; b ) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 , una regola di percentuale limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni , che il plusvalore sia stato ottenuto nell'osservanza , in ciascuno dei paesi , delle regole di percentuale , nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti , senza possibilità di cumulo da un paese all'altro ; B . come prodotti originari della Svizzera , i prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 che dopo essere stati esportati dalla Svizzera , non abbiano subito poi in uno qualsiasi dei cinque paesi suddetti o nella Comunità lavorazioni o trasformazioni , ovvero vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a classificarli come prodotti originari di uno dei suddetti paesi ai sensi delle disposizioni corrispondenti a quelle dell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) o paragrafo 2 , lettera b ) del presente protocollo , che figurano negli accordi di cui sopra , a condizione che : a ) siano stati utilizzati nelle lavorazioni o trasformazioni esclusivamente prodotti originari di uno dei cinque paesi summenzionati , ovvero prodotti originari della Comunità o della Svizzera ; b ) allorché negli elenchi A o B di cui all'articolo 5 è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari , suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni , il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza , in ciascuno dei paesi , delle regole di percentuale , nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti , senza possibilità di cumulo da un paese all'altro . 2 . Per l'applicazione del paragrafo 1 , punto A , lettera a ) e punto B , lettera a ) , l'utilizzazione di prodotti diversi da quelli contemplati da detto paragrafo in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati in Svizzera ovvero nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi , purché i suddetti prodotti utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Svizzera , se vi siano stati incorporati . 3 . Nei casi di cui al paragrafo 1 , punto A , lettera b ) , punto B , lettera b ) e al paragrafo 2 , non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 5 , paragrafo 3 . Articolo 3 In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da tale articolo , i prodotti ottenuti rimangono originari rispettivamente della Comunità o della Svizzera solo se il valore dei prodotti messi in opera , originari della Comunità o della Svizzera rappresenti la percentuale prevalente del valore dei prodotti ottenuti . Negli altri casi questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese in cui il plus-valore realizzato rappresenta la maggiore percentuale del loro valore . Articolo 4 Ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) e paragrafo 2 , lettera a ) , sono considerati " totalmente ottenuti " nella Comunità o in Svizzera : a ) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico ; b ) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ; c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ; d ) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati ; e ) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate ; f ) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ; g ) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina , esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f ) ; h ) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime ; i ) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate ; j ) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettere da a ) a i ) . Articolo 5 1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) e paragrafo 2 , lettera b ) , sono considerate sufficienti : a ) le lavorazioni o trasformazioni che hanno per effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti messi in opera , ad eccezione , tuttavia , di quelle comprese nell'elenco A , alle quali si applicano le disposizioni particolari a questo elenco ; b ) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B . Per sezioni , capitoli e voci tariffarie s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali . 2 . Nei casi in cui , per un determinato prodotto ottenuto , una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limiti il valore dei prodotti messi in opera , suscettibili di essere utilizzati , il valore totale di questi prodotti , che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni , trasformazioni o del montaggio _ entro i limiti e le condizioni previste nei singoli elenchi _ non puo superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto , il valore corrispondente , se i tassi sono identici nelle due liste , a questo tasso comune oppure , se sono differenti , al più elevato dei due . 3 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) e paragrafo 2 , lettera b ) , le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario , indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale : a ) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio ( ventilazione , spanditura , essicazione , refrigerazione , immersione in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , estrazione di parti avariate e operazioni analoghe ) ; b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , selezione , classificazione , assortimento ( ivi inclusa la composizione di serie di merci ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in pezzi ; c ) i ) il cambiamento di imballaggi , nonché le divisioni e le riunioni di colli ; ii ) le semplici operazioni di messa in bottiglie , boccette , sacchi , nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole , o su tavolette , ecc . e ogni altra semplice operazione di condizionamento ; d ) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi , etichette , o altri segni distintivi similari ; e ) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse , quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Svizzera ; f ) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo ; g ) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a ) a f ) ; h ) la macellazione degli animali . Articolo 6 1 . Quando gli elenchi A e B , di cui all'articolo 5 , dispongono che le merci ottenute nella Comunità o in Svizzera ne sono considerate esclusivamente originarie a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute , i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono : _ da un lato , per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ; per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione ; _ dall'altro , il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione . Il presente articolo vale anche per l'applicazione degli articoli 2 e 3 . 2 . In caso di applicazione degli articoli 2 e 3 s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato , o della Comunità , da un lato , e il valore in dogana di tutti i prodotti importati e messi in opera in tale paese o nella Comunità , dall'altro . Articolo 7 Il trasporto dei prodotti originari della Svizzera o della Comunità in una sola spedizione puo effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Svizzera , dell'Austria , della Finlandia , dell'Islanda , del Portogallo o della Svezia , all'occorrenza con trasbordo , o deposito temporaneo in tali territori , a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito , non vi siano immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano , all'occorrenza , subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la conservazione come tali . TITOLO II Metodi di cooperazione amministrativa Articolo 8 1 . I prodotti originari ai sensi dell'articolo 1 del presente protocollo sono ammessi , all'importazione nella Comunità o in Svizzera al beneficio delle disposizioni dell'accordo , su presentazione di un certificato di circolazione delle merci A.CH.1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo , e che è rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera o degli Stati membri della Comunità . 2 . In caso di applicazione dell'articolo 2 e , se del caso , dell'articolo 3 , si fa uso dei certificati di circolazione delle merci A.W.1 , il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo , e che sono rilasciati dalle autorità doganali di ciascuno dei paesi interessati in cui tali merci hanno sostato prima di essere riesportate senza aver subito lavorazioni o trasformazioni , oppure sono state assoggettate alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 2 , su presentazione dei certificati di circolazione delle merci , rilasciati in precedenza . 3 . Per consentire alle autorità doganali di verificare le condizioni in cui le merci hanno sostato nel territorio di ciascuno dei paesi interessati , allorché non siano state immesse in un deposito doganale e debbano essere riesportate tali quali , sui certificati di circolazione rilasciati in precedenza e presentati all'importazione di tali merci deve essere apposta dalle suddette autorità , su richiesta del detentore delle merci stesse , la relativa annotazione , all'atto dell'importazione e successivamente ogni sei mesi . 4 . Le autorità doganali della Svizzera o degli Stati membri della Comunità sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione delle merci previsti negli accordi di cui all'articolo 2 alle condizioni stabilite da tali accordi e purché i prodotti ai quali i certificati si riferiscono si trovino nel territorio della Svizzera o della Comunità . Il modello del certificato utilizzato è quello riportato nell'allegato VI del presente protocollo . 5 . Quando nel presente protocollo ricorrono le espressioni " certificato di circolazione delle merci " o " certificati di circolazione delle merci " e non viene precisato che si tratta del modello contemplato al paragrafo 1 , o del modello contemplato al paragrafo 2 , le relative disposizioni si applicano indifferentemente ad ambedue le categorie di certificati . Articolo 9 Il certificato di circolazione delle merci viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore , redatta sull'apposito modulo . Articolo 10 1 . Il certificato di circolazione delle merci è rilasciato dalle autorità doganali dello stato esportatore , al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce . Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata . In via eccezionale , il certificato di circolazione delle merci puo essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce , quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione , in seguito ad errore , omissione involontaria o circostanze particolari . In tal caso , il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato . Il certificato di circolazione delle merci puo essere rilasciato solo nel caso in cui puo costituire il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale previsto nell'accordo . 2 . I certificati di circolazione delle merci , compilati nei modi di cui all'articolo 8 , paragrafi 2 e 4 devono contenere gli estremi del o dei certificati di circolazione delle merci rilasciati in precedenza e in base al quale o ai quali essi sono stati rilasciati . 3 . Le domande di certificati di circolazione delle merci nonché i certificati di cui al paragrafo 2 , in base ai quali sono rilasciati dei nuovi certificati , devono essere conservate per la durata di almeno due anni dalle autorità doganali dello stato d'esportazione . Articolo 11 1 . Il certificato di circolazione delle merci deve essere presentato , entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello stato d'esportazione , all'ufficio doganale dello stato d'importazione in cui sono presentate le merci . 2 . I certificati di circolazione delle merci , presentati alle autorità doganali dello stato importatore dopo lo spirare del termine previsto al paragrafo 1 , possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale , quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali . A parte tali casi , le autorità doganali dello stato importatore possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine . 3 . I certificati di circolazione delle merci muniti o non di annotazioni nei modi stabiliti nell'articolo 8 , paragrafo 3 sono conservati dalle autorità doganali dello stato d'importazione conformemente alle regole vigenti in tale Stato . Articolo 12 Il certificato di circolazione delle merci è compilato , a seconda del caso , su un modulo di cui un modello figura all'allegato V e VI del presente protocollo . Esso è redatto in una delle lingue nelle quali è redatto l'accordo , in conformità delle disposizioni di diritto interno dello stato esportatore . Se esso è compilato a mano , esso deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello . Il certificato deve avere il formato di mm 210 per 297 ed essere stampato su carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di g 25 il m2 . Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde , in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici . Gli Stati membri della Comunità e la Svizzera possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest'ultimo caso , su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione . Ogni certificato deve recare menzione del nome e indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione . Il certificato deve recare , inoltre , un numero di serie destinato a contraddistinguerlo . Articolo 13 Il certificato di circolazione delle merci è presentato alle autorità doganali dello stato d'importazione , secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo . Articolo 14 1 . La Comunità e la Svizzera ammettono , in quanto prodotti originari , al beneficio delle disposizioni dell'accordo , senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci , le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale , quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione . 2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori , le quali per la loro natura e quantità , non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale . Inoltre , il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto , quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto , quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori . 3 . L'unità di conto ( u . c . ) ha il valore di 0,88867088 grammi di oro fino . In caso di moficica dell'unità di conto , le Parti contraenti si metteranno in contatto , a livello del Comitato misto , per ridefinire il valore in oro . Articolo 15 1 . Le merci spedite dalla Comunità o dalla Svizzera per un'esposizione , in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 2 e vendute , dopo l'esposizione , per essere importate in Svizzera o nella Comunità , beneficiano , all'importazione in quest'ultimi , delle disposizioni dell'accordo , purché soddisfino alle condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Svizzera e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova : a ) che un esportatore ha spedito tali merci dal territorio della Comunità o della Svizzera nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte ; b ) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Svizzera o nella Comunità ; c ) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Svizzera o nella Comunità , nello stato in cui sono state inviate all'esposizione ; d ) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione . 2 . Alle autorità doganali competenti deve essere presentato , nelle condizioni normali , un certificato di circolazione delle merci , con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione . All'occorrenza , puo essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte . 3 . Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga , di carattere commerciale , industriale , agricolo o artigianale _ diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere _ durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana . Articolo 16 Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo , gli Stati membri della Comunità e la Svizzera si prestano mutua assistenza , tramite le rispettive amministrazioni doganali , per il controllo dell'autenticità e della regolarità dei certificati di circolazione delle merci compresi quelli rilasciati sulla base dell'articolo 8 , paragrafo 4 . Il Comitato misto è autorizzato a prendere le decisioni necessarie affinché i metodi di cooperazione amministrativa possano essere applicati in tempo utile nella Comunità e in Svizzera . Articolo 17 Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti , allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci che permetta di far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale . TITOLO III Disposizioni finali Articolo 18 La Comunità e la Svizzera adottano ogni misura necessaria affinché i certificati di circolazione delle merci possano essere presentati , in conformità dell'articolo 13 del presente protocollo , a partire dal 1 aprile 1973 . Articolo 19 La Comunità e la Svizzera adottano , per quanto le riguarda , le misure relative all'esecuzione del presente protocollo . Articolo 20 Le note esplicative , gli elenchi A , B e C , i modelli del certificato di circolazione delle merci fanno parte integrante del presente protocollo . Articolo 21 Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I e che alla data del 1 aprile 1973 si trovino in viaggio o che nella Comunità o in Svizzera , si trovino in regime di deposito provvisorio , di deposito doganale o di zona franca , possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo purché , nel termine di quattro mesi a decorrere da tale data , vengano presentati alle autorità doganali dello stato di importazione un certificato di circolazione delle merci redatto a posteriori dalle competenti autorità dello Stato di esportazione , nonché i documenti che comprovino le condizioni di trasporto . Articolo 22 Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie perché il rilascio dei certificati di circolazione delle merci , che le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Svizzera sono abilitate a rilasciare in applicazione degli accordi di cui all'articolo 2 , venga effettuato nei modi previsti da tali accordi . Esse si impegnano altresì ad assicurare la cooperazione amministrativa necessaria a tal fine , in particolare per quanto riguarda i controlli sul viaggio e sulla sosta delle merci scambiate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 2 . Articolo 23 1 . Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n . 2 , i prodotti messi in opera , non originari della Comunità , della Svizzera o dei Paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo non possono fare oggetto di restituzione di dazi doganali , né beneficiare di un'esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma , a partire dalla data in cui il dazio applicabile ai prodotti originari della stessa specie è stato portato nella Comunità e in Svizzera al 40 % del dazio di base . 2 . Senza pregiudizio dell'articolo 1 del protocollo n . 2 , quando le autorità doganali della Danimarca , della Norvegia o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione affinché le merci possano beneficiare in Svizzera delle disposizioni tariffarie in vigore in Svizzera e contemplate nell'articolo 3 , paragrafo 1 , dell'accordo , i prodotti importati e messi in opera in Danimarca , in Norvegia o nel Regno Unito non possono fare oggetto , in questi tre Paesi di restituzione di dazi doganali , né beneficiare di un'esenzione da tali dazi sotto qualsiasi forma , salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25 , paragrafo 1 del presente protocollo . 3 . Senza pregiudizio dell'articolo 1 , del protocollo n . 2 , quando le autorità doganali svizzere rilasciano un certificato di circolazione delle merci affinché le merci possano beneficiare in Danimarca , in Norvegia o nel Regno Unito delle disposizioni tariffarie in vigore in questi tre Paesi e contemplate nell'articolo 3 , paragrafo 1 , dell'accordo i prodotti importati e messi in opera in Svizzera non possono essere oggetto , in Svizzera , di restituzione di dazi doganali , né beneficiari di un'esenzione da tali dazi in qualsiasi forma , salvo il caso in cui si tratti di prodotti di cui all'articolo 25 , paragrafo 1 , del presente protocollo . 4 . L'espressione " dazi doganali " utilizzata nel presente articolo e negli articoli seguenti comprende anche le tasse di effetto equivalente a dazi doganali . Articolo 24 1 . Dai certificati di circolazione delle merci si fa , eventualmente , risultare che i prodotti ai quali essi si riferiscono hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni ulteriore trasformazione esclusivamente in Svizzera o in Danimarca , in Norvegia , nel Regno Unito o nei cinque altri paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo , fino alla data a decorrere dalla quale il dazio doganale applicabile ai detti prodotti sarà stato soppresso tra la Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda , da un lato , e la Svizzera , dall'altro . 2 . Negli altri casi , in detti certificati si indica eventualmente il plus-valore acquisito in ciascuno dei territori seguenti : _ la Comunità nella sua composizione originaria , _ l'Irlanda , _ la Danimarca , la Norvegia , il Regno Unito , _ la Svizzera , _ ciascuno dei cinque Paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo . Articolo 25 1 . All'importazione in Svizzera o in Danimarca , in Norvegia o nel Regno Unito possono fruire delle disposizioni tariffarie in vigore in Svizzera o in questi tre paesi e contemplate nell'articolo 3 , paragrafo 1 , dell'accordo soltanto i prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci , dal quale risulta che essi hanno acquisito il carattere originario ed hanno subito ogni complemento di trasformazione esclusivamente in Svizzera o nei tre Paesi sopra menzionati o nei cinque altri Paesi di cui all'articolo 2 del presente protocollo . 2 . Nei casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 , la Svizzera , da un lato , e la Comunità , dall'altro , possono adottare disposizioni transitorie al fine di non far riscuotere i dazi previsti nell'articolo 3 , paragrafo 2 , dell'accordo , sul valore corrispondente a quello dei prodotti originari della Svizzera o della Comunità , che sono stati messi in opera per ottenere altri prodotti conformi alle condizioni previste nel presente protocollo e che sono in seguito importati in Svizzera o nella Comunità . Articolo 26 Le Parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di concludere degli accordi con l'Austria , la Finlandia , l'Islanda , il Portogallo e la Svezia atti a garantire l'applicazione del presente protocollo . Articolo 27 1 . Per l'applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , presente protocollo , ogni prodotto originario di uno dei cinque Paesi , di cui al detto articolo , è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui _ per tale prodotto e nei riguardi di tale Paese _ la Svizzera applica il dazio Paesi terzi o una corrispondente misura di salvaguardia in forza delle disposizioni che regolano gli scambi tra la Svizzera e i cinque Paesi di cui all'articolo precitato . 2 . Per l'applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 1 , punto B , del presente protocollo ogni prodotto originario di uno dei cinque Paesi , di cui al detto articolo , è trattato come prodotto non originario durante il periodo o i periodi in cui _ per tale prodotto e nei riguardi di tale Paese _ la Comunità applica il dazio Paesi terzi in forza dell'accordo da essa concluso con detto Paese . Articolo 28 Il Comitato misto puo decidere di modificare le disposizioni del titolo I , articolo 5 , paragrafo 3 , del titolo II , del titolo III , articoli 23 , 24 e 25 nonché degli allegati I , II , III , V e VI del presente protocollo . Il Comitato misto , in particolare , è autorizzato ad adottare le misure necessarie per adeguarle alle esigenze proprie a determinate merci o a determinati modi di trasporto . ALLEGATO I NOTE ESPLICATE Nota 1 _ ad articolo 1 L'espressione " la Comunità " o " la Svizzera " comprende anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Svizzera . Le navi operanti in altomare , comprese le " navi-officina " a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca , sono considerate parte del territorio dello Stato al quale esse appartengono puché le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5 . Nota 2 _ ad articoli 1 , 2 e 3 Allo scopo di determinare se un prodotto è originario delle Comunità o della Svizzera o di uno dei Paesi di cui all'articolo 2 non ha rilevanza il fatto che i prodotti energetici , le installazioni , le macchine e gli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto siano o meno originari di Paesi terzi . Nota 3 _ ad articoli 2 e 5 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 , paragrafo 1 , punto A , lettera b ) e punto B , lettera b ) , la regola di percentuale deve essere rispettata facendo riferimento , per il plus-valore acquisito , alle disposizioni particolari previste negli elenchi A e B . Detta regola costituisce quindi , nei casi in cui il prodotto ottenuto figura nell'elenco A , un criterio aggiuntivo a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato . Del pari , il divieto di cumulare le percentuali previste negli elenchi A e B per uno stesso prodotto ottenuto sono applicabili nei singoli Paesi per il plus-valore acquisito . Nota 4 _ ad articoli 1 , 2 e 3 Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con le merci in essi contenute . Tuttavia , questa disposizione non è applicabile nei riguardi degli imballaggi che non sono di un tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore d'utilizzazione con carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio . Nota 5 _ ad articolo 4 , lettera f ) L'espressione " loro navi " si applica soltanto nei confronti delle navi : _ che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Svizzera ; _ che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera ; _ che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri della Comunità o della Svizzera , o ad una società con sede principale in uno di tali Stati , di cui il o i gerenti , il presidente del consiglio di amministrazione o di controllo e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri della Comunità e della Svizzera , e di cui , inoltre , per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata , almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati , a enti pubblici o a cittadini di tali Stati ; _ il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità o della Svizzera ; _ e il cui equipaggio è composto , almeno nella proporzione del 75 % , di cittadini degli Stati membri della Comunità e della Svizzera . Nota 6 _ ad articolo 6 Per " prezzo franco fabbrica " s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione , compreso il valore di tutti i prodotti messi in opera . Per " valore in dogana " si intende quello definito nella Convenzione sul valore in dogana delle merci , firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 . Nota 7 _ ad articolo 8 Le autorità doganali che effetuano l'annotazione sui certificati di circolazione delle merci , secondo le modalità previste all'articolo 8 , paragrafo 3 , hanno la facoltà di procedere alle verifiche delle merci conformemente alla regolamentazione in vigore nello Stato interessato . Nota 8 _ ad articolo 10 Quando un certificato di circolazione delle merci si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro della Comunità o della Svizzera , e riesportati tal quali , i nuovi certificati rilasciati dallo Stato di riesportazione devono obbligatoriamente , fatto salvo l'articolo 24 , indicare lo Stato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario . Dai nuovi certificati deve ugualmente risultare , allorché si tratta di merci non poste in deposito doganale , che le annotazioni previste all'articolo 8 , paragrafo 3 , sono state regolarmente effettuate . Nota 9 _ ad articoli 16 e 22 Quando un certificato di circolazione delle merci è stato rilasciato secondo le condizioni previste all'articolo 8 , paragrafo 2 o 4 , e si rifersice a merci riesportate tal quali , le autorità doganali del Paese di destinazione devono poter ottenere , nell'ambito della cooperazione amministrativa , le copie conformi del certificato o dei certificati rilasciati anteriormente e riguardanti dette merci . Nota 10 _ ad articoli 23 e 25 Per " disposizioni tariffarie in vigore " si intende il dazio applicato il 1 gennaio 1973 in Danimarca , in Norvegia , nel Regno Unito o in Svizzera ai prodotti di cui all'articolo 25 , paragrafo 1 o quello che secondo l'accordo sarà successivamente applicato a tali prodotti quando il dazio sarà meno elevato di quello applicato agli altri prodotti originari della Comunità o della Svizzera . Nota 11 _ ad articolo 23 Per " restituzione dei dazi doganali od esenzione dai dazi doganali sotto qualsiasi forma " si intende ogni disposizione concernente il rimborso o la non riscossione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a prodotti messi in opera , sempreché tale disposizione accordi , espressamente o di fatto , questo rimborso o non riscossione quando le merci ottenute da tali prodotti sono esportate , ma non quando le stesse sono destinate al consumo interno . Nota 12 _ ad articoli 24 e 25 L'articolo 24 , paragrafo 1 e l'articolo 25 , paragrafo 1 devono intendersi in particolare nel senso che non è stata fatta applicazione : _ né delle disposizioni dell'ultima frase dell'articolo 1 , paragrafo 2 , lettera b ) , per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda , messi in opera in Svizzera ; _ né eventualmente delle disposizioni , corrispondenti a questa frase , che figurano negli accordi di cui all'articolo 2 per i prodotti della Comunità nella sua composizione originaria e d'Irlanda , messi in opera in ciascuno dei cinque Paesi . Nota 13 _ ad articolo 25 Quando prodotti originari non conformi ai requisiti di cui all'articolo 25 , paragrafo 1 , sono importati in Danimarca , in Norvegia o nel Regno Unito , il dazio che serve di base per le riduzioni tariffarie previste nell'articolo 3 , paragrafo 2 dell'accordo è quello effettivamente applicato il 1 gennaio 1972 dal Paese importatore nei confronti dei Paesi terzi . ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale , ma che non conferiscono il carattere di " prodotti originari " ai prodotti che le subiscono , oppure lo conferiscono subordinatamente a talune condizioni Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale ex 17.04 * Prodotti a base di zuccheri non * Fabbricazione a partire da altri * contenenti cacao , esclusi gli * prodotti del capitolo 17 , il cui * estratti di liquirizia contenenti * valore supera il 30 % del valore * più del 10 % in peso di saccaro - * del prodotto finito * sio , senza aggiunta di altre so - * stanze ex 18.06 * Cioccolata e altre preparazioni * Fabbricazione a partire da pro - * alimentari contenenti cacao , * dotti del capitolo 17 , il cui valore * esclusi i prodotti diversi dal cacao * supera il 30 % del valore del pro - * in polvere , semplicemente zucche - * dotto finito * rato con aggiunta di saccarosio , * i gelati , la cioccolata e i prodotti * di cioccolata , anche ripieni e i * prodotti a base di zuccheri e loro * succedanei fabbricati a partire da * prodotti di sostituzione dello zuc - * chero , contenenti cacao , in im - * ballaggi immediati di contenuto * netto superiore a 500 g 19.01 * Estratti di malto * Fabbricazione a partire da pro - * * dotti della voce n . 11.07 19.02 * Preparazioni per l'alimentazione * Fabbricazione a partire da ce - * dei fanciulli , per usi dietetici o di * reali e derivati , carni , latte o per * cucina , a base di farine , semo - * i quali sono utilizzati dei pro - * lini , amidi , fecole o estratti di * dotti del capitolo 17 , il cui valore * malto , anche addizionate di cacao * supera il 30 % del valore del * in misura inferiore a 50 % in * prodotto finito * peso 19.03 * Paste alimentari * * Fabbricazione partendo da grano * * * duro 19.04 * Tapioca , compresa quella di fe - * Fabbricazione a partire da fecola * cola di patate * di patate 19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti * Fabbricazione a partire da pro - * per soffiatura o tostatura : " puf - * dotti diversi ( 1 ) oppure per la * fed-rice " , " corn-flakes " e simili * quale vengono impiegati prodotti * * di cui al capitolo 17 , il cui valore * * supera il 30 % del valore del pro - * * dotto finito 19.06 * Ostie , capsule per medicamenti , * Fabbricazione a partire da pro - * ostie per sigilli , fogli di paste * dotti del capitolo 11 * seccate di farina , di amido o di * fecola e prodotti simili 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri pro - * Fabbricazione a partire da pro - * dotti della panetteria ordinaria , * dotti del capitolo 11 * senza aggiunta di zuccheri , miele , * uova , materie grasse , formaggio o frutta ( 1 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo zea indurata . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 19.08 * Prodotti della panetteria fine , del - * Fabbricazione a partire da pro - * la pasticceria e della biscotteria , * dotti del capitolo 11 * anche addizionati di cacao in * qualsiasi proporzione ex 21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre * Fabbricazione a partire da pro - * o brodi ; zuppe , minestre o brodi , * dotti della voce n . 20.02 * preparati ex 22.02 * Limonate , acque gassose aroma - * Fabbricazione a partire da succhi * tizzate ( comprese le acque mine - * di fruta ( 1 ) oppure per la quale * rali aromatizzate ) e altre bevande * vengono usati prodotti del capi - * non alcoliche , esclusi i succhi di * tolo 17 , il cui valore supera il * frutta o gli ortaggi della voce n . * 30 % del valore del prodotto * 20.07 , non contenenti latte o * finito * sostanze grasse derivanti dal latte , * contenenti zucchero ( saccarosio o * zucchero invertito ) e altri 22.06 * Vermut ed altri vini di uve fre - * Fabbricazione a partire da pro - * sche aromatizzati con parti di * dotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , * piante o con sostanze aromatiche * 22.04 o 22.05 ex 22.09 * Bevande alcoliche , ad esclusione * Fabbricazione a partire da pro - * del rum , arack , tafia , gin , wisky , * dotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , * vodka con tenore di alcole eti - * 22.04 o 22.05 * lico di 45,2 o meno ed acqua - * viti di prugne , di pere o di cilie - * gie , contenenti uova o tuorli * d'uova e / o zucchero ( saccarosio o * zucchero invertito ) ex 28.13 * Acido bromidico * Tutte le fabbricazioni a partire * * dai prodotti della voce n . 28.01 ( 2 ) ex 28.19 * Ossido di zinco * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti della voce n . 79.01 28.27 * Ossido di piombo , compresi il * Tutte le fabbricazioni a partire dai * minio rosso e il minio arancione * prodotti della voce n . 78.01 ex 28.28 * Idrossido di litio * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti della voce n . 28.42 ( 2 ) ex 28.29 * Fluoruro di litio * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti delle voci nn . 28.28 o * * 28.42 ( 2 ) ex 28.30 * Cloruro di litio * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti delle voci nn . 28.28 o * * 28.42 ( 2 ) ex 28.33 * Bromuri * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti delle voci nn . 28.01 o * * 28.13 ( 2 ) ex 28.38 * Solfato d'alluminio * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso , di limetta e di pompelmo . ( 2 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di " prodotti originari " rispettando le condizioni di cui all'elenco B . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale ex 28.42 * Carbonato di litio * Tutte le fabbricazione a partire dai * * prodotti della voce n . 28.28 ( 1 ) ex 29.02 * Bromuri organici * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti delle voci nn . 28.01 o * * 28.13 ( 1 ) ex 29.02 * Diclorodifeniltricloroetano * * Trasformazione dell'etanolo in clo - * * * rale e condensazione del clorale * * * con il monoclorobenzolo ( 1 ) ex 29.35 * Piridina ; alfapicolina ; betapico - * * Fabbricazione per la quale ven - * lina ; gammapicolina * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ex 29.35 * Vinilpiridina * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ex 29.38 * Acido nicotinico * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 30.03 * Medicamenti per la medicina * * Fabbricazione per la quale ven - * umana o veterinaria * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo * * Fabbricazione per la quale ven - * capitolo presentati sia in tavolet - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * te , pastiglie e altre forme simili , * * valore non supera il 50 % del * sia in recipienti o involucri di un * * valore del prodotto finito * peso lordo massimo di 10 kg 32.06 * Lacche coloranti * Tutte le fabbricazioni a partire dai * * prodotti delle voci nn . 32.04 o * * 32.05 ( 1 ) 32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti * Miscela di ossidi o di sali com - * inorganici del genere di quelli uti - * presi nel capitolo 28 con delle * lizzati come " sostanze lumine - * cariche quali il solfato di bario , * scenti " * la creta , il carbonato di bario , il * * bianco satinato ( 1 ) 33.02 * Sottoprodotti terpenici della deter - * Fabbricazione a partire dai pro - * penazione degli oli essenziali * dotti della voce n . 33.01 ( 1 ) 35.05 * Acque distillate aromatiche e solu - * Fabbricazione a partire dai pro - * zioni acquose di oli essenziali , * dotti della voce n . 33.01 ( 1 ) * anche medicinali 33.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi * * Fabbricazione partendo da gran - * e fecole solubili o torrefatti ; colle * * turco o patate * d'amido o di fecola 37.01 * Lastre fotografiche e pellicole * Fabbricazione a partire dai pro - * piane , sensibilizzate , non impres - * dotti della voce n . 37.02 ( 1 ) * sionate , diverse da quelle di carta , * di cartone , di cartoncino o di * tessuto 37.02 * Pellicole sensibilizzate , non im - * Fabbricazione a partire dai pro - * pressionate , anche perforate , in * dotti della voce n . 37.01 ( 1 ) * rotoli o in strisce 37.04 * Lastre e pellicole impressionate , * Fabbricazione a partire dai pro - * non sviluppate , negative o posi - * dotti delle voci nn . 37.01 o * tive * 37.02 ( 1 ) 38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , * * Fabbricazione per la quale ven - * erbicidi , rodenticidi , antiparassi - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * tari e simili presentati allo stato * * valore non supera il 50 % del * di preparazioni o in forme o reci - * * valore del prodotto finito * pienti o involucri per la vendita * al minuto oppure in particolari * presentazioni quali nastri , stop - * pini e candele solforati e carte * moschicide 38.12 * Bozzime preparate , appretti pre - * * Fabbricazione per la quale ven - * parati e preparazione per la mor - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * denzatura , del tipo di quelli utili - * * valore non supera il 50 % del * zati nella industria tessile , nella * * valore del prodotto finito * industria della carta , nell'industria * del cuoio o in industrie simili 38.13 * Preparazione per il decapaggio * * Fabbricazione per la quale ven - * dei metalli ; preparazioni disossi - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * danti per saldare ed altre prepa - * * valore non supera il 50 % del * razioni ausiliarie per la saldatura * * valore del prodotto finito * dei metalli ; paste e polveri per * saldare composte di metallo di * apporto e di altri prodotti ; pre - * parazioni per il rivestimento o il * riempimento di elettrodi e di bac - * chette per saldatura ex 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibi - * * Fabbricazione per la quale ven - * tori di ossidazione , additivi pep - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * tizzanti , additivi per la viscosità , * * valore non supera il 50 % del * additivi contro la corrosione ed * * valore del prodotto finito * altri additivi preparati simili per * oli minerali , esclusi gli additivi * preparati per lubrificanti 38.15 * " Acceleranti di vulcanizzazione " * * Fabbricazione per la quale ven - * preparati * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 38.17 * Preparazioni e cariche per appa - * * Fabbricazione per la quale ven - * recchi estintori ; granate e bombe * * gono utilizzati dei prodotti il cui * estintrici * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 38.18 * Solventi e diluenti composti per * * Fabbricazione per la quale ven - * vernici o prodotti simili * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni * * Fabbricazione per la quale ven - * delle industrie chimiche o delle * * gono utilizzati dei prodotti il cui * industrie connesse ( comprese * * valore non supera il 50 % del * quelle consistenti in miscele di * * valore del prodotto finito * prodotti naturali ) , non nominati * né compresi altrove , prodotti resi - * duali delle industrie chimiche o * delle industrie connesse , non no - * minati né compresi altrove con * esclusione di : * _ oli di flemma e olio di Dippel ; * _ acidi naftenici e loro sali , in - * solubili in acqua ; esteri di aci - * di naftenici ; * _ acidi solfonaftenici e loro sali , * insolubili in acqua ; esteri di * acidi solfonaftenici ; * _ solfonati di petrolio , ad ec - * cezione dei solfonati di petro - * lio di metalli alcalini , d'am - * monio o d'etanolammine ; aci - * di solfonici di oli di minerali * bituminosi , tiofenici , e loro * sali ; * _ alchilbenzoli o alchilnaftaline * in miscele ; * _ scambiatori di ioni ; * _ catalizzatori ; * _ composizioni assorbenti per * completare il vuoto nei tubi o * nelle valvole elettriche ; * _ cementi , malte e composizioni * simili , refrattari ; * _ ossidi di ferro alcalinizzati per * la depurazione dei gas ; * _ carboni ( esclusi quelli in gra - * fite artificiale della voce n . * 38.01 ) in composizioni metal - * lografitiche od altre , presentati * sotto forma di placchette , di * barre o di altri semiprodotti ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 39.07 * Lavori delle sostanze comprese * * Fabbricazione per la quale ven - * nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 * * gono utilizzati dei prodotti il cui * incluso * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , * * Fabbricazione per la quale ven - * naturale o sintetica , non vulcaniz - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * zata , diversi dai fogli affumicati e * * valore non supera il 50 % del * dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 * * valore del prodotto finito * e 40.02 ; granuli di gomma , natu - * rale o sintetica , sotto forma di * mescole pronte per la vulcaniz - * zazione ; mescole , dette " mescole - * madri " , costituite da gomma , na - * turale o sintetica , non vulcaniz - * zata , addizionata , prima o dopo * coagulazione , di nero fumo ( con * o senza oli minerali ) o di anidride * silicica ( con o senza oli minerali ) , * sotto qualsiasi forma 41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metal - * * Verniciatura o metallizzazione * lizzati * * delle pelli delle voci dal n . 41.02 * * * al n . 41.07 incluso ( diverse dalle * * * pelli di meticci delle Indie e dalle * * * pelli di capre delle Indie , sempli - * * * cemente conciate con sostanze * * * vegetali , anche sottoposte ad altre * * * preparazioni , ma evidentemente * * * non utilizzabili , in tale stato , per * * * la fabbricazione di lavori di * * * cuoio ) ; il valore delle pelli utiliz - * * * zate non deve superare il 50 % * * * del valore del prodotto finito 43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezioni di pellicce effettuate a * * partire da pelli da pellicceria in * * tavole , sacchi , mappette , croci e * * simili ( ex voce n . 43.02 ) ( 1 ) 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e * * Fabbricazione a partire da tavole * imballaggi simili , completi , di * * non tagliate , in determinate mi - * legno * * sure 45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione che utilizza i pro - * * * dotti della voce n . 45.01 48.06 * Carta e cartoni semplicemente * * Fabbricazione a partire dalla pasta * rigati , lineati o quadrettati , in * * per carta * rotoli o in fogli 48.14 * Prodotti cartotecnici per corri - * * Fabbricazione per la quale ven - * spondenza : carta da lettere in bloc - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * chi , buste , biglietti postali , carto - * * valore non supera il 50 % del * line postali non illustrate e car - * * valore del prodotto finito * toncini ; scatole , involucri a busta * e simili , di carta o di cartone , * contenenti un assortimento di pro - * dotti cartotecnici per corrispon - * denza 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per * * Fabbricazione a partire dalla * un uso determinato * * pasta di carta 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci * * Fabbricazione per la quale ven - * ed altri contenitori di carta o di * * gono utilizzati dei prodotti il cui * cartone * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 49.09 * Cartoline postali , cartoline per * Fabbricazione a partire dai pro - * anniversari , cartoline di Natale e * dotti della voce n . 49.11 * simili , illustrate , ottenute con * qualsiasi procedimento , anche con * guarnizioni od applicazioni 49.10 * Calendari di ogni specie di carta * Fabbricazione a partire dai pro - * o cartone , compresi i blocchi di * dotti della voce n . 49.11 * calendari da sfogliare 50.04 ( 1 ) * Filati di seta non preparati per la * * Fabbricazione a partire dai pro - * vendita al minuto * * dotti delle voci nn . 50.01 o 50.02 50.05 ( 1 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) * * Fabbricazione a partire dai pro - * non preparati per la vendita al * * dotti della voce n . 50.03 non * minuto * * cardati né pettinati 50.06 ( 1 ) * Filati di roccadino o pettenuzzo * * Fabbricazione a partire dai pro - * di seta , non preparati per la ven - * * dotti della voce n . 50.03 non * dita al minuto * * cardati né pettinati 50.07 ( 1 ) * Filati di seta , di borra di seta * * Fabbricazione a partire dai pro - * ( schappe ) e di roccadino o pet - * * dotti della voce n . 50.01 o n . 50.02 * tenuzzo di seta , preparati per la * * e dai prodotti della voce n . 50.03 * vendita al minuto * * non cardati né pettinati ex 50.08 ( 1 ) * Imitazioni del catgut preparate * * Fabbricazione a partire dai pro - * con fili di seta * * dotti della voce n . 50.01 o quelli * * * della voce n . 50.03 non cardati * * * né pettinati 50.09 ( 2 ) * Tessuti di seta o di borra di seta * * Fabbricazione a partire dai * ( schappe ) * * prodotti delle voci nn . 50.02 o * * * 50.03 50.10 ( 2 ) * Tessuti di cascami di borra di * * Fabbricazione a partire dai * seta ( roccadino o pettenuzzo di * * prodotti delle voci nn . 50.02 o * seta ) * * 50.03 51.01 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed * * Fabbricazione a partire da pro - * artificiali continue , non preparati * * dotti chimici o da paste tessili * per la vendita al minuto 51.02 ( 1 ) * Monofili , lamette e simili ( paglia * * Fabbricazione a partire da pro - * artificiale ) ed imitazioni del cat - * * dotti chimici o da paste tessili * gut , di materie tessili sintetiche ed * artificiali ( 1 ) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . ( 2 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata : _ al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci ex n . 51.01 e ex n . 58.07 ; _ al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperte o no di polvere d'alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l'ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 51.03 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed * * Fabbricazione a partire da pro - * artificiali continue , preparati per * * dotti chimici o da paste tessili * la vendita al minuto 51.04 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche * * Fabbricazione a partire da pro - * ed artificiali continue ( compresi i * * dotti chimici o da paste tessili * tessuti di monofili o di lamette * delle voci nn . 51.01 o 51.02 ) 52.01 ( 1 ) * Fili di metallo combinati con filati * * Fabbricazione a partire da pro - * tessili ( filati metallici ) , compresi i * * dotti chimici , da paste tessili o da * filati tessili spiralati con metallo , * * fibre tessili naturali , da fibre tes - * e filati tessili metallizzati * * sili sintetiche ed artificiali in fioc - * * * co o loro cascami , non cardati né * * * pettinati 52.02 ( 2 ) * Tessuti di fili di metallo , di filati * * Fabbricazione a partire da pro - * metallici o di filati tessili metalliz - * * dotti chimici , da paste tessili o da * zati della voce n . 52.01 , per l'ab - * * fibre tessili naturali , fibre tessili * bigliamento , l'arredamento ed usi * * sintetiche ed artificiali in fiocco o PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 272A0722(03).2 * simili * * loro cascami 53.06 ( 1 ) * Filati di lana cardata , non pre - * * Ottenuti a partire dai prodotti * parati per la vendita al minuto * * delle voci nn . 53.01 o 53.03 53.07 ( 1 ) * Filati di lana pettinata , non pre - * * Ottenuti a partire dai prodotti * parati per la vendita al minuto * * delle voci nn . 53.01 o 53.03 53.08 ( 1 ) * Filati di peli fini , cardati o pet - * * Ottenuti a partire da peli fini non * tinati , non preparati per la ven - * * preparati della voce n . 53.02 * dita al minuto 53.09 ( 1 ) * Filati di peli grossolani o di crine , * * Ottenuti a partire da peli grosso - * non preparati per la vendita al * * lani della voce n . 53.02 o da crini * minuto * * della voce n . 05.03 , non preparati 53.10 ( 1 ) * Filati di lana , di peli ( fini o gros - * * Ottenuti a partire da materie delle * solani ) o di crine , preparati per la * * voci nn . 05.03 e 53.01 fino alla * vendita al minuto * * 53.04 incluso 53.11 ( 2 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Ottenuti a partire da materie delle * * * voci dal n . 53.01 al n . 53.05 in - * * * cluso 53.12 ( 2 ) * Tessuti di peli grossolani * * Ottenuti a partire da prodotti * * * delle voci dal n . 53.02 al n . 53.05 * * * incluso 53.13 ( 2 ) * Tessuti di crine * * Ottenuti a partire da crine della * * * voce n . 05.03 54.03 ( 1 ) * Filati di lino o di ramié , non pre - * * Ottenuti a partire da prodotti * parati per la vendita al minuto * * delle voci nn . 54.01 o 54.02 , non * * * cardati né pettinati 54.04 ( 1 ) * Filati di lino o di ramié , prepa - * * Ottenuti a partire da materie delle * rati per la vendita al minuto * * voci nn . 54.01 o 54.02 54.05 ( 2 ) * Tessuti di lino o di ramié * * Ottenuti a partire da materie delle * * * voci nn . 54.01 o 54.02 55.05 ( 1 ) * Filati di cotone non preparati per * * Ottenuti a partire da materie delle * la vendita al minuto * * voci nn . 55.01 o 55.03 55.06 ( 1 ) * Filati di cotone preparati per la * * Ottenuti a partire da materie delle * vendita al minuto * * voci nn . 55.01 o 55.03 55.07 ( 2 ) * Tessuti di cotone a punto di * * Ottenuti a partire da materie delle * garza * * voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 55.08 ( 2 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo * * Ottenuti a partire da materie delle * spugna * * voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 55.09 ( 2 ) * Altri tessuti di cotone * * Ottenuti a partire da materie delle * * * voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche * * Ottenuti a partire da prodotti chi - * ed artificiali , in massa * * mici o da paste tessili 56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre * * Ottenuti a partire da prodotti chi - * tessili sintetiche ed artificiali * * mici o da paste tessili 56.03 * Cascami di fibre tessili sintetiche * * Ottenuti a partire da prodotti chi - * ed artificiali ( continue o in fiocco ) * * mici o da paste tessili * in massa , compresi gli avanzi di * filati e gli sfilacciati 56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artifi - * * Ottenuti a partire da prodotti chi - * ciali in fiocco e cascami di fibre * * mici o da paste tessili * tessili sintetiche ed artificiali ( con - * tinue o in fiocco ) , cardati , petti - * nati o altrimenti preparati per la * filatura 56.05 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed * * Ottenuti a partire da prodotti * artificiali in fiocco ( o di cascami * * chimici o da paste tessili * di fibre tessili sintetiche ed arti - * ficiali ) , non preparati per la ven - * dita al minuto 56.06 ( 1 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed * * Ottenuti a partire da prodotti * artificiali in fiocco ( o di cascami * * chimici o da paste tessili * di fibre tessili sintetiche ed arti - * ficiali ) , preparati per la vendita al * minuto 56.07 ( 2 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche * * Ottenuti a partire da materie delle * e artificiali in fiocco * * voci dal n . 56.01 al n . 56.03 in - * * * cluso 57.05 ( 1 ) * Filati di canapa * * Ottenuti a partire dalla canapa * * * greggia 57.06 ( 1 ) * Filati di juta o di altre fibre * * Ottenuti a partire dalla juta * tessili liberiane della voce n.57.03 * * greggia o da altre fibre tessili * * * liberiane gregge della voce * * * n . 57.03 57.07 ( 1 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali * * Ottenuti a partire dalle fibre * * * tessili vegetali gregge delle voci * * * dal n . 57.02 al n . 57.04 57.08 * Filati di carta * * Ottenuti a partire da prodotti del * * * capitolo 47 , da prodotti chimici , * * * da paste tessili o da fibre tessili * * * naturali , da fibre tessili sintetiche * * * artificiali in fiocco o loro casca - * * * mi , non cardati né pettinati 57.09 ( 2 ) * Tessuti di canapa * * Ottenuti a partire da materie della * * * voce n . 57.01 57.10 ( 2 ) * Tessuti di juta o di altre fibre * * Ottenuti a partire dalla juta * tessili liberiane della voce n . 57.03 * * greggia o da altre fibre tessili * * * liberiane gregge della voce n . * * * 57.03 57.11 ( 2 ) * Tessuti di altre fibre tessili vege - * * Ottenuti a partire da materie delle * tali * * voci nn . 57.02 , 57.04 o dai filati * * * di cocco della voce n . 57.07 57.12 * Tessuti di filati di carta * * Ottenuti a partire da carta , da * * * prodotti chimici , da paste tessili * * * o da fibre tessili naturali , da fibre * * * tessili sintetiche e artificiali in * * * fiocco o loro cascami 58.01 ( 1 ) * Tappeti a punti annodati od * * Ottenuti a partire da materie * arrotolati , anche confezionati * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * * * incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 * * * incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 * * * incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso * * * o dal 57.01 al 57.04 incluso 58.02 ( 1 ) * Altri tappeti , anche confezionati ; * * Ottenuti a partire da materie * tessuti detti Kelim o Kilim , * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * Schumacks o Soumak , Karamanie * * incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 * e simili , anche confezionati * * incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 * * * incluso , dal 56.01 al 56.03 in - * * * cluso , dal 57.01 al 57.04 incluso * * * o dai filati di cocco della voce * * * n . 57.07 58.04 ( 1 ) * Velluti , felpe , tessuti ricci e tes - * * Ottenuti a partire da materie * suti di ciniglia , esclusi i manu - * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * fatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * incluso , dal 53.01 al 53.05 in - * * * cluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 * * * incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , * * * dal 57.01 al 57.04 incluso o * * * ottenuti a partire da prodotti * * * chimici o da paste tessili 58.05 ( 1 ) * Nastri , galloni e simili ; nastri * * Ottenuti a partire da materie * senza trama di fibre o di fili di - * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * sposti parallelamente ed incollati * * incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * ( bolduc ) esclusi i manufatti della * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * voce n . 58.06 * * dal 56.01 al 56.03 incluso , dal * * * 57.01 al 57.04 incluso , o ottenuti * * * a partire da prodotti chimici o da * * * paste tessili 58.06 ( 1 ) * Etichette , scudetti e simili , tessuti , * * Ottenuti a partire da materie * ma non ricamati , in pezza , in * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * nastri o tagliati * * incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * * * dal 56.01 al 56.03 incluso , o * * * ottenuti a partire da prodotti * * * chimici o da paste tessili 58.07 ( 1 ) * Filati di ciniglia ; filati spiralati * * Ottenuti a partire da materie * ( vergolinati ) , diversi da quelli * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * della voce n . 52.01 e dai filati * * incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * di crine spiralati ; trecce in pezza ; * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * altri manufatti di passamaneria * * dal 56.01 al 56.03 incluso , o * ed altri simili manufatti ornamen - * * ottenuti a partire da prodotti * tali , in pezza ; ghiande , nappe , * * chimici o da paste tessili * olive , noci , fiocchetti ( pompons ) * e simili ( 1 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata : _ al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci ex n . 51.01 e ex n . 58.07 ; _ al 30 % , quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o no di polvere d'alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l'ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 58.08 ( 1 ) * Tulli e tessuti a maglie annodate * * Ottenuti a partire da materie * ( reti ) , lisci * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * * * incluso , dal 53.01 al 53.05 in - * * * cluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 * * * incluso , dal 56.01 al 56.03 in - * * * cluso o ottenuti a partire da pro - * * * dotti chimici o da paste tessili 58.09 ( 1 ) * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a * * Ottenuti a partire da materie * maglie annodate ( reti ) , operati ; * * delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 * pizzi ( a macchina o a mano ) in * * incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * pezza , in strisce o in motivi * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * * * dal 56.01 al 56.03 incluso , o * * * ottenuti a partire da prodotti * * * chimici o da paste tessili 58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in * * Fabbricazione per la quale ven - * motivi * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 59.01 ( 1 ) * Ovatte e manufatti di ovatta ; * * Ottenuti a partire sia da fibre * borre di cimatura , nodi e grop - * * naturali , sia da prodotti chimici * petti ( bottoni ) di materie tessili * * o da paste tessili 59.02 ( 1 ) * Feltri e manufatti di feltro , anche * * Ottenuti a partire sia da fibre * impregnati o spalmati * * naturali , sia da prodotti chimici * * * o da paste tessili 59.03 ( 1 ) * " Stoffe non tessute " e manufatti * * Ottenuti a partire sia da fibre * di " stoffe non tessute " anche im - * * naturali , sia da prodotti chimici * pregnati o spalmati * * o da paste tessili 59.04 ( 1 ) * Spago , corde e funi , anche in - * * Ottenuti a partire sia da fibre * trecciati * * naturali , sia da prodotti chimici * * * o da paste tessili o filati di cocco * * * della voce n . 57.07 59.05 ( 1 ) * Reti ottenute con l'impiego di * * Ottenuti a partire sia da fibre na - * manufatti previsti dalla voce n . * * turali , sia da prodotti chimici o * 59.04 , in strisce , in pezza o in * * paste tessili o filati di cocco della * forme determinate ; reti per la * * voce n . 57.07 * pesca , in forme determinate , co - * stituite da filati , spago o corde 59.06 ( 1 ) * Altri manufatti ottenuti con l'im - * * Ottenuti a partire sia da fibre * piego di filati , spago , corde o * * naturali sia da prodotti chimici * funi , esclusi i tessuti ed i manu - * * o paste tessili o filati di cocco * fatti di tessuto * * della voce n . 57.07 59.07 * Tessuti spalmati di colla o di * * Ottenuti a partire da filati * sostanze amidacee , del tipo usato * in legatoria , per cartonaggi , nella * fabbricazione di astucci o per usi * simili ( percallina spalmata , ecc . ) , * tele per decalco o trasparenti per * il disegno ; tele preparate per la * pittura ; bugrane e tessuti simili * per cappelleria 59.08 * Tessuti impregnati o ricoperti di * * Ottenuti a partire da filati * derivati della cellulosa o di altre * materie plastiche artificiali e tes - * suti stratificati con le stesse * materie 59.09 * Tele incerate e altri tessuti oleati * * Ottenuti a partire da filati * o ricoperti di una spalmatura a * base di olio 59.10 ( 1 ) * Linoleum per qualsiasi uso , anche * * Ottenuti a partire da filati o da * tagliati ; copripavimenti costitui - * * fibre tessili * ti da una spalmatura applicata * su supporto di materie tessili , an - * che tagliati 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli * * Ottenuti a partire da filati * a maglia 59.12 * Altri tessuti impregnati o spal - * * Ottenuti a partire da filati * mati ; tele dipinte per scenari di * teatri , per sfondi di studi , o per * usi simili 59.13 ( 1 ) * Tessuti ( diversi da quelli a ma - * * Ottenuti a partire da filati semplici * glia ) elastici , costituiti da materie * tessili miste a fili di gomma 59.15 ( 1 ) * Tubi per pompe ed altri tubi * * Ottenuti a partire da materie delle * simili , di materie tessili , anche * * voci nn . dal 50.01 al 50.03 in - * con armature od accessori di * * cluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * altre materie * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * * * dal 56.01 al 56.03 incluso , dal * * * 57.01 al 57.04 incluso o da pro - * * * dotti chimici o da paste tessili 59.16 ( 1 ) * Nastri trasportatori e cinghie di * * Ottenuti a partire da materie delle * trasmissione di materie tessili , * * voci nn . dal 50.01 al 50.03 in - * anche armati * * cluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * * * dal 56.01 al 56.03 incluso , dal * * * 57.01 al 57.04 incluso o da pro - * * * dotti chimici o da paste tessili 59.17 ( 1 ) * Tessuti e manufatti per usi * * Ottenuti a partire da materie delle * tecnici , di materie tessili * * voci nn . dal 50.01 al 50.03 in - * * * cluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , * * * 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , * * * dal 56.01 al 56.03 incluso , dal * * * 57.01 al 57.04 incluso o da pro - * * dotti chimici o da paste tessili ex capitolo * Maglierie , esclusi i manufatti a * * Ottenuti a partire da fibre na - 60 * maglia ottenuti per cucitura op - * * turali cardate o pettinate , da ma - * pure unendo pezzi di maglieria * * terie delle voci nn . dal 56.01 al * ( tagliati o ottenuti direttamente * * 56.03 incluso , da prodotti chimici * nella forma voluta ) * * o paste tessili ( 1 ) ex 60.02 * Guanti a maglia non elastica né * * Ottenuti a partire da filati ( 2 ) * gommata , ottenuti per cucitura * oppure unendo pezzi di maglie - * ria ( tagliati o ottenuti diretta - * mente nella forma voluta ) ex 60.03 * Calze , sottocalze , calzini , proteg - * * Ottenuti a partire da filati ( 2 ) * gi-calze e manufatti simili , a ma - * glia non elastica né gommata , ot - * tenuti per cucitura oppure unendo * pezzi di maglieria ( tagliati o ot - * tenuti direttamente nella forma * voluta ) ex 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica * * Ottenuti a partire da filati ( 2 ) * né gommata , ottenute per cuci - * tura oppure unendo pezzi di ma - * glieria ( tagliati o ottenuti diretta - * mente nella forma voluta ) ex 60.05 * Indumenti esterni , accessori di * * Ottenuti a partire da filati ( 2 ) * abbigliamento ed altri manufatti , * a maglia non elastica né gom - * mata , ottenuti per cucitura op - * pure unendo pezzi di maglieria * ( tagliati o ottenuti direttamente * nella forma voluta ) ex 60.06 * Altri manufatti ( comprese le gi - * * Ottenuti a partire da filati ( 2 ) * nocchiere e le calze per varici ) a * maglia elastica o a maglia gom - * mata , ottenuti per cucitura op - * pure unendo pezzi di maglieria * tagliati o ottenuti direttamente * nella forma voluta ) ( 2 ) Le guarnizioni e gli accessori usati ( ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria ) , che rientrano in un'altra voce tariffaria , non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * ragazzo ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * ragazza e per bambini , non rica - * mati ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per * * Ottenuti a partire da tessuti non * ragazza e per bambini , ricamati * * ricamati il cui valore non supera * * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito ( 1 ) 61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * per uomo e per ragazzo , compresi * i colli , colletti , sparati e polsini 61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * per donna , per ragazza e per * bambini ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , * * Ottenuti a partire da filati sem - * non ricamati * * plici greggi ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , * * Ottenuti a partire da tessuti non * ricamati * * ricamati il cui valore non supera * * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito ( 1 ) ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , * * Ottenuti a partire da filati sem - * sciarpette , mantiglie , veli e velette , * * plici greggi di fibre tessili naturali * e manufatti simili , non ricamati * * o di fibre tessili sintetiche e arti - * * * ficiali a fiocco o loro cascami o * * * da prodotti chimici o paste tes - * * * sili ( 1 ) ( 2 ) ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , * * Ottenuti a partire da tessuti non * sciarpette , mantiglie , veli e velette , * * ricamati il cui valore non supera * e manufatti simili , ricamati * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito ( 1 ) 61.07 * Cravatte * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) ex 61.08 * Colli , collaretti , soggoli , sparati , * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * gale , polsi , polsini , sproni , fron - * zoli ed altre guarnizioni simili per * abiti e sottovesti da donna , non * ricamati ex 61.08 * Colli , collaretti , soggoli , sparati , * * Ottenuti a partire da tessuti non * gale , polsi , polsini , sproni , fron - * * ricamati il cui valore non supera * zoli , ed altre guarnizioni simili * * il 40 % del valore del prodotto * per abiti e sottovesti da donna , * * finito ( 1 ) * ricamati ( 1 ) Le guarnizioni e gli accessori usati ( ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria ) , che rientrano in un'altra voce tariffaria , non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . ( 2 ) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B . ( 3 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 61.09 * Busti , fascette , guaine , reggiseno , * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * bretelle , giarrettiere , reggicalze e * manufatti simili , di tessuto o di * maglia , anche elastici 61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * quelli a maglia 61.11 * Altri accessori confezionati per * * Ottenuti a partire da filati ( 1 ) ( 2 ) * oggetto di vestiario : sottobraccia , * imbottiture e spalline di sostegno * per sarti , cinture e cinturoni , * manicotti , maniche di protezione , * ecc . 62.01 * Coperte * * Ottenuti a partire da filati greggi * * * di cui ai capitoli da 50 a 56 com - * * * preso ( 2 ) ( 3 ) ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da * * Ottenuti a partire da filati sem - * toletta , da servizio o da cucina ; * * plici greggi ( 2 ) ( 3 ) * tende , tendine ed altri manufatti * per l'arredamento , non ricamati ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da * * Ottenuti a partire da tessuti non * toletta , da servizio o da cucina ; * * ricamati il cui valore non supera * tende , tendine ed altri manufatti * * il 40 % del valore del prodotto * per l'arredamento , ricamati * * finito 62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio * * Ottenuti a partire da prodotti * * * chimici , da paste tessili o fibre * * * tessili naturali , da fibre tessili * * * sintetiche e artificiali in fiocco o * * * loro cascami ( 2 ) ( 3 ) 62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni , * * Ottenuti a partire da filati sem - * tende per l'esterno , tende e og - * * plici greggi ( 2 ) ( 3 ) * getti per campeggio 62.05 * Altri manufatti confezionati di * * Fabbricazione per la quale ven - * tessuti , compresi i modelli di * * gono utilizzati dei prodotti il cui * vestiti * * valore non supera il 40 % del * * * valore del prodotto finito 64.01 * Calzature con suole esterne e to - * Fabbricazione a partire dalle * maia di gomma o di materia * calzature incomplete formate da * plastica artificiale * tomaie fissate alle suole primarie * * o ad altre parti inferiori e sprov - * * viste di suole esterne , di qualsiasi * * materia eccetto il metallo 64.02 * Calzature con suole esterne di * Fabbricazione a partire dalle * cuoio naturale , artificiale o rico - * calzature incomplete formate da * stituito ; calzature ( non comprese * tomaie fissate alle suole primarie * nella voce n . 64.01 ) con suole * o ad altre parti inferiori e sprov - * esterne di gomma o di materia * viste di suole esterne , di qualsiasi * plastica artificiale * materia eccetto il metallo 64.03 * Calzature di legno o con suole * Fabbricazione a partire dalle * esterne di legno o di sughero * calzature incomplete formate da * * tomaie fissate alle suole primarie * * o ad altre parti inferiori e sprov - * * viste di suole esterne , di qualsiasi * * materia eccetto il metallo 64.04 * Calzature con suole esterne di * Fabbricazione a partire dalle cal - * altre materie ( corda , cartone , tes - * zature incomplete formate da to - * suto , feltro , giunco , materie da * maie fissate alle suole primarie o * intreccio , ecc . ) * ad altre parti inferiori e sprov - * * viste di suole esterne , di qualsiasi * * materia eccetto il metallo 65.03 * Cappelli , copricapi ed altre ac - * * Ottenuti a partire da fibre tessili * conciature , di feltro , fabbricati con * le campane o con i dischi o piatti * della voce n . 65.01 , anche guarniti 65.05 * Cappelli , copricapi ed altre accon - * * Ottenuti a partire o da filati , o * ciature ( comprese le retine per * * da fibre tessili * capelli ) , di maglia o fabbricati * con tessuti , pizzi o feltro ( in * pezzi , ma non in strisce ) , anche * guarniti * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , * * Fabbricazione per la quale sono * compresi gli ombrelli-bastone , i * * utilizzati dei prodotti il cui valore * parasoli-tende , gli ombrelloni e * * non supera il 50 % del valore del * simili * * prodotto finito ex 70.07 * Vetro colato o laminato e " vetro * Fabbricazione a partire dal vetro * per vetrate " ( anche sgrossati e * tirato , colato o laminato delle voci * smerigliati o puliti ) , tagliati in * nn . dal 70.04 al 70.06 incluso * forma diversa dalla quadrata o * dalla rettangolare , o curvati o al - * trimenti lavorati ( smussati , incisi , * ecc . ) ; vetri isolanti a pareti mul - * tiple 70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche * Fabbricazione a partire dal vetro * sagomati , consistenti in vetri * tirato , colato o laminato delle voci * temperati o formati di due o più * nn . dal 70.04 al 70.06 incluso * fogli aderenti fra loro 70.09 * Specchi di vetro , anche incorni - * Fabbricazione a partire dal vetro * ciati , compresi gli specchi retro - * tirato , colato o laminato delle voci * visivi * nn . dal 70.04 al 70.06 incluso 71.15 * Lavori di perle fini , di pietre pre - * * Fabbricazione per la quale ven - * ziose ( gemme ) , di pietre semipre - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ziose ( fini ) , di pietre sintetiche o * * valore non supera il 50 % del * ricostituite * * valore del prodotto finito ( 1 ) 73.07 * Ferro e acciaio in blumi , billette , * Fabbricazione di prodotti della * bramme e bidoni ; ferro e acciaio * voce n . 73.06 * semplicemente sbozzati per fuci - * natura o per battitura al maglio * ( sbozzi di forgia ) 73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di * Ottenuti a partire da prodotti * ferro o di acciaio * della voce n . 73.07 73.09 * Larghi piatti , di ferro o di ac - * Ottenuti a partire da prodotti * ciaio * delle voci nn . 73.07 o 73.08 73.10 * Barre di ferro o di acciaio , lami - * Ottenuti a partire da prodotti * nate o estruse a caldo o fucinate * della voce n . 73.07 * ( compresa la vergella o bordione ) ; * barre di ferro o di acciaio otte - * nute o rifinite a freddo ; barre * forate di acciaio per la perfora - * zione delle mine 73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , la - * Ottenuti a partire da prodotti * minati o estrusi a caldo , fucinati , * delle voci nn . dal 73.07 al 73.10 * oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; * incluso , 73.12 o 73.13 * palancole di ferro o di acciaio , * anche forate o fatte di elementi * riuniti 73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , la - * Ottenuti a partire da prodotti * minati a caldo o a freddo * delle voci nn . dal 73.07 al 73.09 * * incluso o 73.13 73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , * Ottenuti a partire da prodotti * laminate a caldo o a freddo * delle voci nn . dal 73.07 al 73.09 * * incluso 73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o * Ottenuti a partire da prodotti * rivestiti , esclusi i fili isolati per * della voce n . 73.10 * l'elettricità 73.16 * Elementi per la costruzione di * * Ottenuti a partire da prodotti * strade ferrate , di ghisa , di ferro * * della voce n . 73.06 * o di acciaio : rotaie , controrotaie , * aghi , cuori , incroci e scambi , ti - * ranti per aghi , rotaie a crema - * gliera , traverse , stecche , cuscinetti , * cunei , piastre di appoggio , piastre * di fissaggio , piastre e barre di * scartamento e altri pezzi special - * mente costruiti per la posa , la * congiunzione o il fissaggio delle * rotaie ( 1 ) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di " prodotti originari " rispettando le condizioni di cui all'elenco B . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di * * Ottenuti a partire da prodotti * ferro o di acciaio , esclusi gli og - * * delle voci nn . 73.06 , 73.07 , o della * getti della voce n . 73.19 * * voce n . 73.15 nelle forme indicate * * * alle voci nn . 73.06 e 73.07 74.03 * Barre , profilati e fili di sezione * * Fabbricazione per la quale vengo - * piena , di rame * * no utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di * * Fabbricazione per la quale vengo - * rame , di spessore superiore a * * no utilizzati dei prodotti il cui * 0,15 mm * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.05 * Fogli e nastri sottili di rame * * Fabbricazione per la quale vengo - * ( anche goffrati , tagliati , perforati , * * no utilizzati dei prodotti il cui * ricoperti , stampati o fissati su * * valore non supera il 50 % del * carta , cartone , materie plastiche * * valore del prodotto finito ( 1 ) * artificiali o supporti simili ) , di * spessore di 0,15 mm o meno * ( non compreso il supporto ) 74.06 * Polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengo - * * * no utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e * * Fabbricazione per la quale vengo - * barre forate , di rame * * no utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.08 * Accessori per tubi , di rame ( rac - * * Fabbricazione per la quale vengo - * cordi , gomiti , giunti , manicotti , * * no utilizzati dei prodotti il cui * flange , ecc . ) * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed * * Fabbricazione per la quale vengo - * altri recipienti simili per qualsiasi * * no utilizzati dei prodotti il cui * materia ( esclusi i gas compressi * * valore non supera il 50 % del * o liquefatti ) , di rame , di capacità * * valore del prodotto finito ( 1 ) * superiore a 300 litri , senza di - * spositivi meccanici o termici , anche * con rivestimento interno o calori - * fugo 74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di * * Fabbricazione per la quale vengo - * fili di rame , esclusi i prodotti * * no utilizzati dei prodotti il cui * isolati per l'elettricità * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele * * Fabbricazione per la quale vengo - * continue o senza fine ) , reti e * * no utilizzati dei prodotti il cui * griglie , di fili di rame * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.12 * Reti di un sol pezzo di rame , * * Fabbricazione per la quale vengo - * ottenute da lamiere o lastre in - * * no utilizzati dei prodotti il cui * cise e stirate * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.13 * Catene , catenelle e loro parti , di * * Fabbricazione per la quale vengo - * rame * * no utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.14 * Punte , chiodi , rampini , ganci e * * Fabbricazione per la quale vengo - * puntine , di rame o aventi il gam - * * no utilizzati dei prodotti il cui * bo di ferro o di acciaio e la testa * * valore non supera il 50 % del * di rame * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.15 * Bulloni e dadi ( anche non filetta - * * Fabbricazione per la quale vengo - * ti ) , viti , viti ad occhio e ganci a * * no utilizzati dei prodotti il cui * vite , ribadini , copiglie , pernotti , * * valore non supera il 50 % del * chiavette e oggetti simili di bul - * * valore del prodotto finito ( 1 ) * loneria e di viteria , di rame ; ron - * delle ( comprese le rondelle spac - * cate e quelle destinate a funzio - * nare da molla ) , di rame 74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengo - * * * no utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.17 * Apparecchi non elettrici per cuci - * * Fabbricazione per la quale vengo - * nare e per riscaldare , dei tipi di * * no utilizzati dei prodotti il cui * uso domestico , loro parti e pezzi * * valore non supera il 50 % del * staccati , di rame * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.18 * Oggetti di uso domestico o igieni - * * Fabbricazione per la quale vengo - * co e loro parti , di rame * * no utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 74.19 * Altri lavori di rame * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 75.02 * Barre , profilati e fili di sezione * * Fabbricazione per la quale ven - * piena , di nichelio * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di * * Fabbricazione per la quale ven - * qualunque spessore , di nichelio ; * * gono utilizzati dei prodotti il cui * polveri e pagliette di nichelio * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , * * Fabbricazione per la quale ven - * barre forate ed accessori per tubi * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ( raccordi , gomiti , giunti , mani - * * valore non supera il 50 % del * cotti , flange , ecc . ) di nichelio * * valore del prodotto finito ( 1 ) 75.05 * Anodi per nichelatura , compresi * * Fabbricazione per la quale ven - * quelli ottenuti per elettrolisi , greg - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * gi o lavorati * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 1 ) 76.02 * Barre , profilati e fili di sezione * * Fabbricazione per la quale ven - * piena , di alluminio * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di * * Fabbricazione per la quale ven - * alluminio , di spessore superiore * * gono utilizzati dei prodotti il cui * a 0,20 mm * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio * * Fabbricazione per la quale ven - * ( anche goffrati , tagliati , perforati , * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ricoperti , stampati o fissati su * * valore non supera il 50 % del * carta , cartone , materie plastiche * * valore del prodotto finito * artificiali o supporti simili ) , di * spessore di 0,20 mm o meno ( non * compreso il supporto ) 76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e * * Fabbricazione per la quale ven - * barre forate , di alluminio * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.07 * Accessori per tubi , di alluminio * * Fabbricazione per la quale ven - * ( raccordi , gomiti , giunti , manicot - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ti , flange , ecc . ) * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.08 * Costruzioni e loro parti ( capan - * * Fabbricazione per la quale ven - * noni , ponti ed elementi di ponti , * * gono utilizzati dei prodotti il cui * torri , piloni , pilastri , colonne , * * valore non supera il 50 % del * ossature , impalcature , tettoie , inte - * * valore del prodotto finito * laiature di porte e finestre , ba - * laustrate , ecc . ) , di alluminio ; * lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , * di alluminio , predisposti per * essere utilizzati nelle costruzioni 76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed * * Fabbricazione per la quale ven - * altri recipienti simili per qualsiasi * * gono utilizzati dei prodotti il cui * materia ( esclusi i gas compressi * * valore non supera il 50 % del * o liquefatti ) , di alluminio , di capa - * * valore del prodotto finito * cità superiore a 300 litri , senza * dispositivi meccanici o termici , * anche con rivestimento interno o * calorifugo 76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed * * Fabbricazione per la quale ven - * altri recipienti simili , per il tra - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * sporto o l'imballaggio , di allu - * * valore non supera il 50 % del * minio , compresi gli astucci tubo - * * valore del prodotto finito * lari rigidi o flessibili 76.11 * Recipienti di alluminio per gas * * Fabbricazione per la quale ven - * compressi e liquefatti * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili * * Fabbricazione per la quale ven - * di alluminio , esclusi i prodotti * * gono utilizzati dei prodotti il cui * isolati per l'elettricità * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.13 * Tele metalliche , reti e griglie , di * * Fabbricazione per la quale ven - * fili di alluminio * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.14 * Reti di un sol pezzo , di alluminio , * * Fabbricazione per la quale ven - * ottenute da lamiere o lastre incise * * gono utilizzati dei prodotti il cui * e stirate * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.15 * Oggetti di uso domestico o igieni - * * Fabbricazione per la quale ven - * co e loro parti , di alluminio * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 76.16 * Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 77.02 * Magnesio in barre , profilati , fili , * * Fabbricazione per la quale ven - * lamiere , fogli , nastri , tubi ( com - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * presi i loro sbozzi ) , barre forate , * * valore non supera il 50 % del * polveri , pagliette e torniture cali - * * valore del prodotto finito * brate 77.03 * Altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 78.02 * Barre , profilati e fili di sezione * * Fabbricazione per la quale ven - * piena , di piombo * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , * * Fabbricazione per la quale ven - * del peso superiore a 1,700 kg * * gono utilizzati dei prodotti il cui * per m2 * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo * * Fabbricazione per la quale ven - * ( anche goffrati , tagliati , perforati , * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ricoperti , stampati o fissati su * * valore non supera il 50 % del * carta , cartone , materie plastiche * * valore del prodotto finito * artificiali o supporti simili ) , pe - * santi 1,700 kg o meno per m2 * ( non compreso il supporto ) ; pol - * veri e pagliette di piombo 78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , * * Fabbricazione per la quale ven - * barre forate ed accessori per tubi * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ( raccordi , gomiti , tubi ad S per * * valore non supera il 50 % del * sifoni , giunti , manicotti , flange , * * valore del prodotto finito * ecc . ) , di piombo 78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 79.02 * Barre , profilati , e fili di sezione * * Fabbricazione per la quale ven - * piena , di zinco * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qual - * * Fabbricazione per la quale ven - * siasi spessore , di zinco ; polveri e * * gono utilizzati dei prodotti il cui * pagliette di zinco * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , * * Fabbricazione per la quale ven - * barre forate ed accessori per tubi * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ( raccordi , gomiti , giunti , manicot - * * valore non supera il 50 % del * ti , flange , ecc . ) , di zinco * * valore del prodotto finito 79.05 * Grondaie , coperture per tetti , * * Fabbricazione per la quale ven - * lucernari ed altri lavori sagomati , * * gono utilizzati dei prodotti il cui * di zinco , per l'edilizia * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale ven - * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 80.02 * Barre , profilati e fili di sezione * * Fabbricazione per la quale ven - * piena , di stagno * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del va - * * * lore del prodotto finito 80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di * * Fabbricazione per la quale ven - * stagno , del peso superiore a 1 kg * * gono utilizzati dei prodotti il cui * per m2 * * valore non supera il 50 % del va - * * * lore del prodotto finito 80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno * * Fabbricazione per la quale ven - * ( anche goffrati , tagliati , perforati , * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ricoperti , stampati o fissati su * * valore non supera il 50 % del va - * carta , cartone , materie plastiche * * lore del prodotto finito * artificiali o supporti simili ) , del * peso di 1 kg o meno per m2 ( non * compreso il supporto ) ; polveri e * pagliette di stagno 80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , * * Fabbricazione per la quale ven - * barre forate ed accessori per tubi * * gono utilizzati dei prodotti il cui * ( raccordi , gomiti , giunti , manicot - * * valore non supera il 50 % del va - * ti , flange , ecc . ) , di stagno * * lore del prodotto finito 82.05 * Utensili intercambiabili per mac - * * Montaggio per il quale vengono * chine utensili e per utensileria a * * utilizzati delle parti e dei pezzi * mano , anche meccanica ( per im - * * staccati il cui valore non supera * butire , stampare , maschiare , ale - * * il 40 % del valore del prodotto * sare , filettare , fresare , mandrinare , * * finito ( 1 ) * intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , * comprese le filiere per trafilare o * estrudere i metalli nonché gli uten - * sili per forare , con parte operante 82.06 * Coltelli e lame trancianti per mac - * * Montaggio per il quale vengono * chine ed apparecchi meccanici * * utilizzati delle parti e dei pezzi * * * staccati il cui valore non supera * * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito ( 1 ) ex capitolo * Caldaie , macchine , apparecchi e * * Montaggio per il quale vengono 84 * congegni meccanici , eccettuato * * utilizzati delle parti e dei pezzi * materiale , macchine ed apparec - * * staccati il cui valore non supera * chi per la produzione del freddo * * il 40 % del valore del prodotto * con attrezzatura elettrica o di * * finito ( 1 ) * altra specie ( n . 84.15 ) e macchine * per cucire , compresi i mobili per * dette macchine ( ex 84.41 ) 84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi * * Montaggio per il quale vengono * per la produzione del freddo con * * utilizzati delle parti e dei pezzi * attrezzatura elettrica o di altra * * staccati " non originari " il cui va - * specie * * lore non supera il 40 % del valore * * * del prodotto finito e a condizione * * * che almeno il 50 % del valore dei * * * pezzi ( 2 ) utilizzati sia rappresen - * * * tato da prodotti " originari " ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , * * Montaggio per il quale vengono * calzature , ecc . ) compresi i mobili * * utilizzati delle parti e dei pezzi * per dette macchine * * staccati " non originari " il cui va - * * * lore non supera il 40 % del valore * * * del prodotto finito e a condizione : * * * _ che almeno il 50 % del valore * * * dei pezzi ( 2 ) utilizzati per il * * * montaggio della testa ( motore * * * escluso ) sia rappresentato da * * * prodotti " originari " * * * _ e che il meccanismo di ten - * * * sione del filo , il meccanismo * * * dell'uncinetto ed il meccani - * * * smo zig-zag siano dei prodotti * * * " originari " ex capitolo * Macchine ed apparecchi elettrici ; * * Montaggio per il quale vengono 85 * materiali destinati ad usi elettro - * * utilizzati delle parti e dei pezzi * tecnici ad eccezione dei prodotti * * staccati il cui valore non supera * di cui alle voci nn . 85.14 e * * il 40 % del valore del prodotto * 85.15 * * finito 85.14 * Microfoni e loro supporti , alto - * * Montaggio per il quale vengono * parlanti ed amplificatori elettrici * * utilizzati delle parti e dei pezzi * a bassa frequenza * * staccati " non originari " il cui * * * valore non supera il 40 % del * * * valore del prodotto finito e a * * * condizione : * * * _ che almeno il 50 % in valore * * * dei pezzi ( 2 ) utilizzati sia rap - * * * presentato da prodotti " origi - * * * nari " ( 1 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce n . 84.59 fino al 31 dicembre 1977 . ( 2 ) Per stabilire il valore dei prodotti , bisogna prendere in considerazione : a ) per le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita , per i suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio ; b ) per gli altri pezzi e parti , le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante : _ il valore dei prodotti importati , _ il valore dei prodotti di origine indeterminata . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 85.14 * * * _ e che il valore dei transistori * * * non originari utilizzati non * * * superi il 3 % del valore del * * * prodotto finito ( 2 ) 85.15 * Apparecchi di trasmissione e di * * Montaggio per il quale vengono * ricezione per la radiotelefonia e * * utilizzati delle parti e dei pezzi * la radiotelegrafia ; apparecchi tra - * * staccati " non originari " il cui * smittenti e riceventi per la radio - * * valore non supera il 40 % del * diffusione e la televisione ( com - * * valore del prodotto finito e a * presi gli apparecchi riceventi com - * * condizione : * binati con un apparecchio di * registrazione o di riproduzione * * _ che almeno il 50 % in valore * del suono ) e apparecchi per * * dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rap - * la presa delle immagini per la * * presentato da prodotti " origi - * televisione ; apparecchi di radio - * * nari " * guida , di radiorilevazione , di * * _ e che il valore dei transistori * radioscandaglio e di radioteleco - * * non originari utilizzati non * mando * * superi il 3 % del valore del * * * prodotto finito ( 2 ) Capitolo 86 * Veicoli e materiale per strade * * Montaggio per il quale vengono * ferrate ; apparecchi di segnalazione * * utilizzati delle parti e dei pezzi * non elettrici per vie di comu - * * staccati il cui valore non supera * nicazione * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito ex capitolo * Vetture automobili , trattori , velo - * * Montaggio per il quale vengono 87 * cipedi ed altri veicoli terrestri , * * utilizzati delle parti e dei pezzi * ad esclusione dei prodotti di cui * * staccati il cui valore non supera * alla voce n . 87.09 * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito 87.09 * Motocicli e velocipedi con mo - * * Montaggio per il quale vengono * tore ausiliario , anche con carroz - * * utilizzati delle parti e dei pezzi * zetta , carrozzette per motocicli * * staccati " non originari " il cui va - * e per velocipedi di ogni sorta , * * lore non supera il 40 % del va - * presentate isolatamente * * lore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " ori - * * * ginari " ex capitolo * Strumenti e apparecchi d'ottica , * * Montaggio per il quale vengono 90 * per fotografia e per cinemato - * * utilizzati delle parti e dei pezzi * grafia , di misura , di verifica , di * * staccati il cui valore non supera * precisione ; strumenti e apparec - * * il 40 % del valore del prodotto * chi medico-chirurgici , a esclusione * * finito * dei prodotti di cui alle voci * nn . 90.05 , 90.07 , 90.08 , 90.12 e * 90.26 ( 1 ) Per stabilire il valore dei prodotti , sono da prendere in considerazione : a ) per le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita , dei suddetti prodotti nel territorio dello stato presso il quale avviene il montaggio ; b ) per gli altri pezzi e parti , le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante : _ il valore dei prodotti importati , _ il valore dei prodotti di origine indeterminata . ( 2 ) Questa percentuale non si somma a quella del 40 % . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 90.05 * Binocoli e cannocchiali con o * * Montaggio per il quale vengono * senza prismi * * utilizzati delle parti e dei pezzi * * * staccati " non originari " il cui va - * * * lore non supera il 40 % del va - * * * lore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " ori - * * * ginari " 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi * * Montaggio per il quale vengono * o dispositivi per la produzione * * utilizzati delle parti e dei pezzi * di lampi di luce in fotografia * * staccati " non originari " il cui va - * * * lore non supera il 40 % del va - * * * lore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " ori - * * * ginari " 90.08 * Apparecchi cinematografici ( da * * Montaggio per il quale vengono * presa delle immagini e da presa * * utilizzati delle parti e dei pezzi * del suono , anche combinati , * * staccati " non originari " il cui * apparecchi da proiezione con o * * valore non supera il 40 % del * senza riproduzione del suono ) * * valore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " origi - * * * nari " 90.12 * Microscopi ottici , compresi gli * * Montaggio per il quale vengono * apparecchi per la microfotografia , * * utilizzati delle parti e dei pezzi * la microcinematografia e la micro - * * staccati " non originari " il cui * proiezione * * valore non supera il 40 % del * * * valore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " origi - * * * nari " 90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di * * Montaggio per il quale vengono * elettricità , compresi i contatori di * * utilizzati delle parti e dei pezzi * produzione , di controllo e di * * staccati " non originari " il cui * taratura * * valore non supera il 40 % del * * * valore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " origi - * * * nari " ex capitolo * Orologeria , ad eccezione dei pro - * * Montaggio per il quale vengono 91 * dotti di cui alle voci n . 91.04 e * * utilizzati delle parti e dei pezzi * n . 91.08 * * staccati il cui valore non supera * * * il 40 % del valore del prodotto * * * finito 91.04 * Orologi , pendole , sveglie e simili * * Montaggio per il quale vengono * apparecchi di orologeria , con mo - * * utilizzati delle parti e dei pezzi * vimento diverso da quello degli * * staccati " non originari " il cui * orologi tascabili * * valore non supera il 40 % del * * * valore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " origi - * * * nari " 91.08 * Altri movimenti finiti di orolo - * * Montaggio per il quale vengono * geria * * utilizzati delle parti e dei pezzi * * * staccati " non originari " il cui * * * valore non supera il 40 % del * * * valore del prodotto finito e a con - * * * dizione che almeno il 50 % in * * * valore dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia * * * rappresentato da prodotti " origi - * * * nari " ex capitolo * Strumenti musicali , apparecchi * * Montaggio per il quale vengono 92 * per la registrazione e la riprodu - * * utilizzati delle parti e dei pezzi * zione del suono o per la regi - * * staccati , il cui valore non supera * strazione e la riproduzione delle * * il 40 % del valore del prodotto * immagini e del suono in tele - * * finito * visione , mediante processo magne - * tico ; loro parti ed accessori , ad * esclusione dei prodotti di cui * alla voce n . 92.11 92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare * * Montaggio per il quale vengono * ed altri apparecchi di registrazio - * * utilizzati delle parti e dei pezzi * ne e di riproduzione del suono , * * staccati " non originari " il cui * compresi i giradischi , girafilm e * * valore non supera il 40 % del * girafili , con o senza lettore di * * valore del prodotto finito , e a * suono ; apparecchi di registrazione * * condizione : * e di riproduzione delle immagini * e del suono in televisione , me - * * _ che almeno il 50 % in valore * diante processo magnetico * * dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rap - * * * presentato da prodotti " ori - * * * ginari " * * _ e che il valore dei transistori * * * non originari utilizzati non * * * superi il 3 % del valore del * * * prodotto finito ( 2 ) Capitolo * Armi e munizioni * * Fabbricazione per la quale ven - 93 * * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito ( 2 ) Questa percentuale non puo essere sommata a quella del 40 % . Prodotti ottenuti * * Lavorazione o trasformazione * Lavorazione o trasformazione * che , quando le condizioni sottoindicate Voce della * * che non conferisce * risultano osservate , conferisce tariffa * Designazione * il carattere di " prodotti originari " * il carattere di " prodotti originari " doganale 96.02 * Spazzole , scope-spazzole , spazzo - * * Fabbricazione per la quale ven - * lini pennelli , e simili , comprese le * * gono utilizzati dei prodotti il cui * spazzole costituenti elementi di * * valore non supera il 50 % del * macchine ; rulli per dipingere , ra - * * valore del prodotto finito * schini di gomma o di altre simili * materie flessibili 97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per * * Fabbricazione per la quale ven - * divertimento * * gono utilizzati dei prodotti il cui * * * valore non supera il 50 % del * * * valore del prodotto finito 98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bot - * * Fabbricazione per la quale ven - * toni per polsini e simili ( com - * * gono utilizzati dei prodotti il cui * presi gli sbozzi , i dischetti per * * valore non supera il 50 % del * bottoni e le parti di bottoni ) * * valore del prodotto finito 98.08 * Nastri inchiostratori per macchine * * Fabbricazione per la quale ven - * da scrivere e nastri inchiostratori * * gono utilizzati dei prodotti il cui * simili , anche montati su bobine ; * * valore non supera il 50 % del * cuscinetti per timbri , anche im - * * valore del prodotto finito * pregnati , con o senza scatola ex 98.15 * Bottiglie isolanti ed altri recipien - * * Fabbricazione a partire da pro - * ti isotermici , montati , il cui isola - * * dotti della voce n . 70.12 * mento è assicurato mediante il * vuoto ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale , ma che tuttavia conferiscono il carattere di " prodotti originari " ai prodotti che ne sono oggetto Prodotti finiti * Lavorazione o N . della * * trasformazione che conferisce tariffa * Designazione * il carattere di doganale * * " prodotti originari " * * L'incorporazione dei prodotti , parti e pezzi stac - * * cati , " non originari " , nelle caldaie , macchine , ap - * * parecchi , ecc . dei capitoli da 84 a 92 , nonché * * nelle caldaie e radiatori , di cui alla voce n . 73.37 , * * non ha l'effetto di far perdere il carattere di " pro - * * dotti originari " ai suddetti prodotti , a condizione * * che il valore di questi ultimi , parti e pezzi non * * superi il 5 % del valore del prodotto finito ex 25.09 * Terre coloranti calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o polverizzazione di * * terre coloranti ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o * Segamento in lastre o in elementi , lucidatura , levi - * inferiore a 25 cm * gatura grossolana e pulitura di marmi greggi * * sgrossati , semplicemente segati e di spessore su - * * periore a 25 cm ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre * Segamento di granito , porfido , basalto , arenaria * da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o sem - * ed altre pietre da costruzione greggi , sgrossati , * plicemente segati , di spessore uguale o inferiore * semplicemente segati e di spessore superiore a * a 25 cm * 25 cm ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia Capitoli * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono dal 28 * connesse * utilizzati prodotti non originari il cui valore non al 37 * * supera il 20 % del valore del prodotto finito compreso ex * Prodotti vari delle industrie chimiche , escluso il * Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono capitolo * tallol-olio raffinato * utilizzati i prodotti non originari il cui valore non 38 * * supera il 20 % del valore del prodotto finito ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio Capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della * Lavorazioni o trasformazioni nelle quali vengono * cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze * utilizzati i prodotti non originari il cui valore non * * supera il 20 % del valore del prodotto finito ex 40.01 * Lastre di gomma laminata per suole * Laminazione di fogli di para di gomma naturale ex 40.07 * Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma * * pura ex 41.01 * Pelli di ovini tosate * Slanatura delle pelli di ovini ex 41.02 * Pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , * Riconciatura di pelli di altri animali , semplice - * preparate , escluse quelle delle voci dal n . 41.06 al * mente conciate * n . 41.08 incluso , riconciate ex 41.03 * Pelli ovine , preparate , escluse quelle delle voci dal * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente con - * n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * ciate ex 41.04 * Pelli caprine , preparate , escluse quelle delle voci * Riconciatura di pelli caprine , semplicemente con - * dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * ciate ex 41.05 * Pelli preparate di altri animali , escluse quelle delle * Riconciatura di pelli di altri animali , semplice - * voci dal n . 41.06 al n . 41.08 incluso , riconciate * mente conciate ex 43.02 * Pelli confezionate * Imbianchimento , tintura , appretto , taglio e cuci - * * tura di pelli da pellicceria conciate o preparate ex 50.09 ) * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura ex 50.10 ) * * o di rifinitura ( imbianchimento , apprettatura , essic - ex 51.04 ) * * camento , vaporizzatura , desmottamento ( " epince - ex 53.11 ) * * tage " ) rattoppatura , impregnazione , sanforizza - ex 53.12 ) * * zione , mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non ex 53.13 ) * * supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto ex 54.05 ) * * finito ex 55.07 ) ex 55.08 ) ex 55.09 ) ex 56.07 ) ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazione di lavori di ardesia ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscele a * amianto o a base di amianto e carbonato di * base di amianto o a base di amianto e di carbonato * magnesio * di magnesio ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su * Fabbricazione di lavori di mica * tessuto ex 70.10 * Bottiglie e boccette tagliate * Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore * * non supera il 50 % del valore del prodotto finito ex 70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cu - * Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non * cina , di toletta , per ufficio , per la decorazione * supera il 50 % del valore del prodotto finito * degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli * oggetti della voce n . 70.19 , tagliati ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge ex 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose * Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge * ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incasto - * nate né montate , anche infilate per comodità di * trasporto , ma non assortite ex 71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , tagliate o altrimenti * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o rico - * lavorate , non incastonate né montate , anche infi - * stituite gregge * late per comodità di trasporto , ma non assortite ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l'argento dorato e * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o tri - * l'argento platinato ) , semilavorati * turazione dell'argento e sue leghe , greggi ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l'argento dorato * Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento * e l'argento platinato ) , greggi * e sue leghe , greggi ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento , * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o tri - * semilavorati * turazione di metalli comuni placcati o ricoperti di * * argento , greggi ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l'oro platinato ) , semi - * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o tri - * lavorati * turazione dell'oro e delle sue leghe ( compreso * * l'oro platinato ) , greggi ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l'oro platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e * * sue leghe , greggi ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o tri - * oro , semilavorati * turazione di metalli comuni placcati o ricoperti di * * oro o di argento , greggi ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o tri - * leghe , greggi * turazione del platino e dei metalli del gruppo del * * platino e loro leghe , greggi ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro * Mescolanza o separazione elettrolitica del platino * leghe , semilavorati * e dei metalli del gruppo del platino e delle loro * * leghe , greggi ex 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o rico - * Laminazione , filatura , trafilatura , battitura o fran - * perti di platino o di metalli del gruppo del platino * tumazione dei metalli comuni o metalli preziosi , * * placcati o ricoperti di platino o di metalli del * * gruppo del platino , greggi ex 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio * _ nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme * 73.13 incluso * indicate alla voce n . 73.06 * _ nelle forme di cui alla voce n . 73.14 * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme * * indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 ex 74.01 * Rame da affinazione ( blister e altri ) * Conversione di metalline cuprifere ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica o elettrolitica del rame da af - * * finazione ( blisters ed altri ) , dei cascami e dei rot - * * tami di rame ex 74.01 Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , * * dei cascami e dei rottami di rame ex 75.01 * Nichelio greggio ( esclusi gli anodi della voce n . * Affinazione per elettrolisi , per fusione o per pro - * 75.05 ) * cessi chimici delle metalline " speiss " ed altri pro - * * dotti intermedi della metallurgia del nichelio ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura e triturazione * * del berillio greggio il cui valore non supera il * * 50 % del valore del prodotto finito ex 81.01 * Tungsteno ( wolframio ) lavorato * Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui * * valore non supera il 50 % del valore del prodotto * * finito ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il * * cui valore non supera il 50 % del valore del pro - * * dotto finito ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui * * valore non supera il 50 % del valore del prodotto * * finito ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni * * greggi il cui valore non supera il 50 % del valore * * del prodotto finito 84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * pistone * parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera * * il 40 % del valore del prodotto finito ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * dei propulsori a reazione e delle turbine a gas * parti e dei pezzi staccati " non originari " il cui * * valore non supera il 40 % del valore del prodotto * * finito e a condizione che almeno il 50 % in valore * * dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti * * originari 84.16 * Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilin - * parti e dei pezzi staccati " non originari " il cui va - * dri per dette macchine * lore non supera il 25 % del valore del prodotto * * finito ex 84.17 * Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettri - * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * camente , per il trattamento di materie con opera - * parti e dei pezzi staccati " non originari " il cui va - * zioni che implicano un cambiamento di tempera - * lore non supera il 25 % del valore del prodotto * tura , per l'industria del legno , delle paste per * finito * carta , carta e cartoni 84.31 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fab - * parti e dei pezzi staccati " non originari " il cui va - * bricazione e la rifinitura della carta e del cartone * lore non supera il 25 % del valore del prodotto * * finito 84.33 * Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * della pasta per carta , della carta e del cartone , * parti e dei pezzi staccati " non originari " il cui va - * comprese le tagliatrici di ogni specie * lore non supera il 25 % del valore del prodotto * * finito ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * compresi i mobili per dette macchine * parti e dei pezzi staccati " non originari " il cui va - * * lore non supera il 40 % del valore del prodotto * * finito e a condizione : * * _ che almeno il 50 % in valore dei pezzi ( 1 ) * * utilizzati per il montaggio della testa ( motore * * escluso ) sia costituito da prodotti " originari " * * _ e che il meccanismo di tensione del filo , il mec - * * canismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag * * siano dei prodotti " originari " 87.06 * Parti , pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli * Montaggio per il quale vengono utilizzati delle * compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso * parti e dei pezzi staccati il cui valore non supera il * * 15 % del valore del prodotto finito ( 1 ) Per stabilire il valore dei pezzi , bisogna prendere in considerazione : a ) per le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita , per i suddetti prodotti nel territorio delle stato presso il quale avviene il montaggio ; b ) per gli altri pezzi e parti , le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo determinante : _ il valore dei prodotti importati , _ il valore dei prodotti di origine indeterminata . Prodotti finiti * Lavorazione o * * trasformazione che conferisce N . della * * il carattere di tariffa * Designazione * " prodotti originari " doganale ex 95.01 * Lavori di tartaruga * Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata ex 95.02 * Lavori di madreperla * Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata ex 95.03 * Lavori di avorio * Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato ex 95.04 * Lavorio di osso * Fabbricazione a partire dall'osso lavorato ex 95.05 * Lavori di corno , corna di animali , corallo naturale * Fabbricazione a partire dal corno , dalle corna di * o ricostituito ed altre materie animali da intaglio * animali , dal corallo naturale o ricostituito e da * * altre materie animali da intaglio , lavorati ex 95.06 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , * Fabbricazione a partire da materie vegetali da in - * noci , semi duri , ecc . ) * taglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) lavorate ex 95.07 * Lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( suc - * Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e * cino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie * dall'ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , * minerali simili al giavazzo * dal giavazzo e da materie minerali simili al gia - * * vazzo , lavorati ex 98.11 * Pipe ( comprese le teste ) * Fabbricazione a partire dagli sbozzi ALLEGATO IV ELENCO C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo N . della * Designazione tariffa doganale ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più * del 65 % del loro volume fino a 250 C ( comprese le miscele di benzine * e di benzolo ) , destinati ad essere impiegati come carburanti o come * combustibili dal 27.09 ) * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose , cere al 27.16 ) * minerali ex 29.01 * Idrocarburi * _ aciclici , * _ cicloparaffinici e cicloolefinici , esclusi gli azuleni , * _ benzolo , toluolo , xiloli , * destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , * di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di * minerali bituminosi ex 34.04 * Cere a base di paraffina , di cere di petrolio o di minerali bituminosi , di * residui paraffinici ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti Allegato V , VI : vedi G.U . PROTOCOLLO N . 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l'Irlanda In deroga all'articolo 13 dell'accordo sono applicabili nei confronti della Svizzera le misure previste ai paragrafi 1 e 2 del protocollo n . 6 e dell'articolo 1 del protocollo n . 7 dell' " Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati " stabilito ed adottato in sede di Conferenza tra le Comunità europee ed il Regno di Danimarca , l'Irlanda , il Regno di Norvegia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord , concernente rispettivamente talune restrizioni quantitative che riguardano l'Irlanda e l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda . PROTOCOLLO N . 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all'importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie Articolo 1 La Svizzera puo assoggettare ad un regime di scorte obbligatorie i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione e dell'esercito in tempo di guerra , non prodotti in Svizzera o prodotti in misura insufficiente e le cui caratteristiche e la natura permettono la costituzione di scorte . La Svizzera applica detto regime in modo da non provocare discriminazione di sorta , diretta o indiretta , tra i prodotti importati dalla Comunità e i prodotti nazionali simili o di sostituzione . Articolo 2 Alla data della firma del presente accordo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 1 i seguenti prodotti : N . della tariffa doganale * Designazione delle merci svizzera 2707 . * Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon * fossile ottenuti ad alta temperatura ; prodotti analoghi a tenore della nota 2 * del capitolo 27 : * _ non frazionati : 10 * _ per motori 12 * _ per altri usi * _ frazionati : * _ prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla prima dei 200 C * ( benzolo , toluolo , xilolo , ecc . ) : 20 * _ per motori * _ altri oli e prodotti della distillazione , come gli oli carbolici , creoso - * tici , naftalinici , antracenici , ecc . : 30 * _ per motori 2709 . * Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi : 10 * _ per motori 20 * _ per altri usi 2710 . * Oli di petrolio o di minerali bituminosi ( diversi dagli oli greggi ) ; prepara - * zioni non nominate né comprese altrove , contenenti in peso una propor - * zione di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o pari al 70 % * e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base : * _ per motori : * _ prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla prima dei 210 C : 10 * _ benzina e sue frazioni ( etere di petrolio , gasolina , ecc . ) 12 * _ white spirit * _ altri prodotti e distillati : 20 * _ olio Diesel 22 * _ petrolio 24 * _ altri * _ per altri usi : * _ prodotti di cui almeno il 90 % in volume distilla prima dei 210 C : 32 * _ white spirit 40 * _ prodotti con punto di ebollizione superiore ai 135 C e dei quali * meno del 90 % in volume distilla prima dei 210 C e più del 65 % * in volume prima dei 250 C ( petrolio ) * _ prodotti di cui meno del 20 % in volume distilla prima dei 300 C * ( oli minerali lubrificanti , oli di paraffina , oli di vaselina e simili ) : 50 * _ non mescolati 52 * _ mescolati 60 * _ altri distillati e prodotti , come gasolio , ecc . 70 * _ oli per il riscaldamento 2838 . * Solfati e allumi ; persolfati : ex 52 * _ solfato di potassio per concime 2944.01 * Antibiotici 3003 . * Medicinali per la medicina umana o veterinaria : ex 20 * _ altri : * antibiotici , puri o mescolati con altre sostanze medicamentose 3103 . * Concimi minerali o chimici fosfatati : 20 * _ altri concimi fosfatati 3104.01 * Concimi minerali o chimici potassici 3105 . * Altri concimi ; prodotti del presente capitolo presentati sia in tavolette , * pastiglie ed altre forme simili , sia in recipienti di 10 kg o meno : ex 10 * _ altri concimi : * concimi mescolati contenenti potassa * concimi mescolati contenenti acido fosforico 3809 . * Catrami di legno , oli di catrami di legno ( diversi dai solventi e diluenti * compositi della voce n . 38.18 ) ; creosoto di legno ; metilene ed olio di ace - * tone : ex 20 * _ altri : * oli di catrame Articolo 3 In caso di modificazione dell'elenco dei prodotti citati all'articolo 2 , il regime definito all'articolo 1 sarà applicato anche ai prodotti nazionali simili , o di sostituzione . La Svizzera informa il Comitato misto che verifica preventivamente le condizioni d'applicazione definito all'articolo 1 . Articolo 4 Il Comitato misto sorveglia il buon funzionamento del regime previsto dal presente protocollo . ATTO FINALE I rappresentanti DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , E DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA , riuniti a Bruxelles il ventidue luglio millenovecentosettantadue , per la firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , hanno , al momento della firma di questo accordo , _ adottato le seguenti dichiarazioni , allegate al presente atto : 1 . Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4 , paragrafo 3 , del protocollo n . 1 , 2 . Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa al trasporto di merci in transito , 3 . Dichiarazione relativa ai lavoratori , _ preso atto delle seguenti dichiarazioni , allegate al presente atto : 1 . Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo , 2 . Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23 , paragrafo 1 , dell'accordo . I rappresentanti sopraddetti e quello DEL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN , hanno proceduto alla firma dell'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 . Udfaerdiget i Bruxelles , den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds . Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig . Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two . Fait à Bruxelles , le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze . Fatto a Bruxelles , il ventidue luglio millenovecentosettantadue . Gedaan te Brussel , de tweeentwintigste juli negentienhonderdtweeenzeventig . Utferdiget i Brussel , tjueandre juli nitten hundre og syttito . Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften In the name of the Council of the European Communities Au nom du Conseil des Communautés européennes A nome del Consiglio delle Comunità europee Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen For Raadet for De Europeiske Fellesskap Fuer die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confédération suisse Per la Confederazione svizzera Fuer das Fuerstentum Liechtenstein DICHIARAZIONI Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa all'articolo 4 , paragrafo 3 , del protocollo n . 1 Le Parti contraenti constatano che lo scambio di lettere intervenuto il 30 giugno 1967 fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , relativo all'accordo concernente i prodotti dell'orologeria resta valido e potrebbe essere invocato per il caso che le disposizioni del presente accordo non fossero più applicabili ai prodotti del capitolo 91 della Nomenclatura di Bruxelles , conformemente all'articolo 4 , paragrafo 3 , del protocollo n . 1 . Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ai trasporti di merci in transito Le Parti contraenti considerano che è interesse comune che per i trasporti di merci _ che , in provenienza e a destinazione della Comunità , attraversano in transito il territorio della Svizzera , _ o che , in provenienza e a destinazione della Svizzera , attraversano in transito il territorio della Comunità , i prezzi e le condizioni non comportino discriminazioni o distorsioni , fondate sul paese di provenienza o di destinazione delle merci , che siano suscettibili di incidere negativamente sul buon funzionamento della libera circolazione di tali merci . Dichiarazione relativa ai lavoratori Data l'importanza dell'attività in Svizzera dei lavoratori cittadini degli Stati membri nel contesto delle loro relazioni reciproche , le Parti contraenti sottolineano l'interesse comune che attribuiscono alle questioni concernenti la manodopera . A tal proposito , esse prendono atto con soddisfazione della firma , avvenuta a Roma il 22 giugno 1972 , di un processo verbale contenente i risultati dei lavori della Commissione mista italosvizzera . Le Parti contraenti hanno notato che durante tali lavori sono stati formulati principi importanti e che si sono così potuti realizzare progressi notevoli , nel rispetto della politica di stabilizzazione adottata dalle autorità svizzere ; sono state prese disposizioni adeguate per realizzarne degli altri nel miglior lasso di tempo . Esse hanno notato peraltro che tale stabilizzazione procede di pari passo con la realizzazione di una politica tendente all'istaurazione graduale di un mercato del lavoro il più omogeneo possibile . Le Parti contraenti sono decise a promuovere , ciascuna per la sua parte , la realizzazione delle soluzioni più idonee per tali questioni d'interesse comune . Esse si dichiarano pronte ad esaminare in comune eventuali problemi concernenti i loro lavoratori . Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa potrebbe adottare in virtù degli articoli 23 , 24 , 25 e 26 dell'accordo , secondo la procedura e le modalità dell'articolo 27 , ovvero in virtù dell'articolo 28 , potrà essere , in virtù delle sue norme proprie , limitata ad una delle sue regioni . Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23 , paragrafo 1 , dell'accordo La Comunità economica europea dichiara che , nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23 , paragrafo 1 , dell'accordo che incombe alle Parti contraenti , essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo sulla base dei criteri risultanti dall'applicazione delle norme degli articoli 85 , 86 , 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea .