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Document 52022AB0004

Parere della Banca Centrale Europea del 16 febbraio 2022 relativo a una proposta di regolamento che istituisce un’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (CON/2022/4) 2022/C 210/05

CON/2022/4

GU C 210 del 25.5.2022, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 210/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 febbraio 2022

relativo a una proposta di regolamento che istituisce un’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

(CON/2022/4)

(2022/C 210/05)

Introduzione e base giuridica

Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010 (di seguito «AMLAR») (1).

La Banca centrale europea (BCE) ritiene che la proposta di regolamento rientri nel proprio ambito di competenza, ancorché non sia stata consultata sulla proposta di regolamento. Essa pertanto esercita il proprio diritto previsto dall’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea di formulare pareri da sottoporre agli organismi dell’Unione competenti su questioni che rientrano nelle sue competenze. La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato in quanto l’AMLAR contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.   Aspetti generali e considerazioni introduttive

1.1.

La BCE accoglie con favore il pacchetto di quattro proposte legislative, tra cui l’AMLAR, pubblicato dalla Commissione il 20 luglio 2021, con l’obiettivo di rafforzare le norme dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CLF) (AML/CFT). Il presente parere si incentra sull’AMLAR. Distinti pareri della BCE trattano delle altre tre componenti del pacchetto di proposte legislative: a) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (2) (di seguito «AMLR1»), b) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (3) (di seguito «AMLD6») e (iii) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (rifusione) (4).

1.2.

Come osservato in precedenza (5), la BCE sostiene con forza una disciplina dell’Unione che assicuri che gli Stati membri le autorità e gli organismi dell’Unione, nonché i soggetti obbligati all’interno dell’Unione, dispongano di strumenti efficaci contrastare l’abuso del sistema finanziario dell’Unione a fini di riciclaggio [money laundering (ML)] o finanziamento del terrorismo [terrorist financing (TF)]. La BCE ha espresso pieno sostegno alla precedente fase degli sforzi di armonizzazione (6), in cui è stato rafforzato il mandato dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di AML/CFT e accoglie con favore la prossima iterazione del processo sotto forma di istituzione dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA).

1.3.

Il compito di vigilare sugli enti creditizi in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di antiriciclaggio di denaro (AML) o contrasto del finanziamento del terrorismo (CFT) non è stato conferito alla BCE. L’articolo 127, paragrafo 6, del trattato non consentirebbe inoltre alla BCE di disporre di poteri di supervisione AML/CFT, in quanto limita in modo chiaro i compiti di vigilanza che possono essere attribuiti alla BCE alla vigilanza prudenziale. Tuttavia, considerare gli esiti della supervisione AML/CFT è importante per l’assolvimento dei compiti di vigilanza prudenziale della BCE quando la BCE tiene conto delle informazioni ricevute nelle pertinenti attività di vigilanza prudenziale, compresi i processi di valutazione e revisione prudenziale, le valutazioni dell’adeguatezza dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance degli enti e le valutazioni dell’idoneità dei membri degli organi di amministrazione dei soggetti vigilati. Inoltre, in linea con la direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), le autorità di vigilanza AML/CFT degli enti creditizi e finanziari, le autorità di vigilanza prudenziale e le unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri sono tenute a collaborare strettamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze e a scambiarsi le informazioni pertinenti per i rispettivi compiti.

1.4.

La BCE è pronta a cooperare con l’AMLA e a contribuire al processo legislativo, tra l’altro condividendo la propria esperienza in quanto autorità di vigilanza prudenziale a livello dell’Unione, qualora tale esperienza possa essere rilevante per la creazione di una vigilanza AML/CFT a livello dell’Unione.

1.5.

L’istituzione di un’autorità AML/CFT a livello dell’Unione è un passo importante verso un’applicazione più armonizzata dei requisiti dell’Unione in materia di AML/CFT in tutta l’Unione. In base all’esperienza della BCE, affinché un’autorità di vigilanza prudenziale a livello dell’Unione faciliti la convergenza delle prassi di vigilanza in diversi Stati membri, le deve essere attribuito un livello di responsabilità sufficiente, sia per la vigilanza diretta che per il controllo di vigilanza. Tali responsabilità dovrebbero essere accompagnate da adeguati poteri di vigilanza. L’AMLAR prevede che, oltre ai poteri di supervisione diretta, che saranno esercitati fin dall’inizio su un gruppo relativamente limitato di soggetti obbligati, l’AMLA effettuerà valutazioni periodiche e verifiche inter pares delle autorità di supervisione AML/CFT del settore finanziario e non finanziario, rispettivamente. Ciò aiuterà l’AMLA a individuare le migliori pratiche a livello nazionale, sia per utilizzarle nella propria supervisione diretta, sia per tenerne conto nelle raccomandazioni o in altri prodotti normativi rivolti alle singole autorità AML/CFT degli Stati membri, i cui rappresentanti parteciperanno anche al consiglio generale dell’AMLA. Livelli più elevati di armonizzazione e coerenza in materia di supervisione AML/CFT andranno a beneficio anche della vigilanza prudenziale.

Osservazioni specifiche

2.   Ambito di applicazione della supervisione diretta e indiretta dell’AMLA

2.1.

I criteri per individuare i soggetti obbligati selezionati che saranno sotto la supervisione diretta dell’AMLA (8) sono relativamente rigorosi e i documenti che accompagnano la proposta legislativa della Commissione prevedono che solo un numero che va approssimativamente da 12 a 20 soggetti obbligati soddisferà tali criteri. Non è dato stimare quanti tra tali soggetti dovrebbero essere enti che rientrano nell’ambito di applicazione della vigilanza prudenziale diretta della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (9). Per i soggetti vigilati significativi (10) che sono sottoposti alla vigilanza diretta della BCE e che soddisferanno tali criteri, l’AMLA diventerà la controparte della BCE per lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di vigilanza corrente, verifiche dell’idoneità e «procedure comuni» (11), che comprendono le valutazioni delle domande di autorizzazione all’accesso all’attività di un ente creditizio, la revoca di tali autorizzazioni e la valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate. Qualora i soggetti vigilati meno significativi (12) (LSI) soddisfino i criteri stabiliti nell’AMLAR, la cooperazione tra la BCE e l’AMLA sarà limitata agli aspetti rilevanti delle procedure comuni.

2.2.

La BCE prende atto della portata limitata della supervisione diretta dell’AMLA così proposta, alla luce dei vincoli di bilancio della proposta. In base all’esperienza della BCE è utile che la portata della supervisione diretta a livello dell’Unione sia ampia e che gli enti che diventano soggetti a supervisione diretta siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti. La BCE sarebbe pertanto fortemente favorevole a modificare i criteri per l’individuazione dei soggetti obbligati selezionati, in modo che il processo si traduca in un bacino più ampio di soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta da parte dell’AMLA, che potrebbe includere i soggetti obbligati con sede in ciascuno degli Stati membri e promuovere una cultura di supervisione comune e convergenza delle prassi di supervisione AML/CFT. Ciò ridurrà anche il rischio di arbitraggio. Nel caso del meccanismo di vigilanza unico (MVU), tale obiettivo è stato agevolato dai criteri per la selezione dei soggetti vigilati significativi, laddove il regolamento (UE) n. 1024/2013 impone alla BCE di svolgere compiti di vigilanza diretta nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari (13). Tenuto conto dei criteri di selezione relativamente rigorosi e basati sul rischio stabiliti nell’AMLAR, la pubblicazione dell’elenco dei soggetti obbligati selezionati, come previsto dall’AMLAR, equivarrebbe a rendere pubblico indirettamente il carattere di rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) dei soggetti vigilati selezionati, che attualmente è informazione riservata condivisa solo tra le autorità competenti rigorosamente in base al principio della necessità di sapere. Potrebbe essere preferibile disporre di criteri oggettivi basati sul rischio che non comportino la divulgazione indiretta di tali informazioni riservate in materia di vigilanza, in quanto tali criteri non invierebbero segnali indesiderati ai mercati o non darebbero luogo a un rischio reputazionale per i soggetti obbligati selezionati sotto la supervisione diretta dell’AMLA. È inoltre opportuno aggiungere una disposizione per garantire la comunicazione tra l’AMLA e le autorità di vigilanza prudenziale pertinenti all’interno dell’Unione durante il processo di valutazione dei soggetti obbligati ai fini della selezione prima della pubblicazione dell’elenco dei soggetti obbligati selezionati. Ciò consentirebbe alle autorità di vigilanza prudenziale di analizzare in anticipo le possibili implicazioni prudenziali dei rischi associati a tali soggetti.

2.3.

Per quanto riguarda quasi tutti i soggetti vigilati significativi e meno significativi, le controparti principali della BCE continueranno a essere le autorità nazionali di supervisione AML/CFT degli enti creditizi e finanziari e le UIF (FIU). La BCE ha rilevato un certo grado di eterogeneità nel contributo fornito alla BCE dalle singole autorità di supervisione AML/CFT, poiché la cooperazione sistematica tra le autorità nazionali di supervisione AML/CFT e la BCE è iniziata nel 2019, a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Ciò rende più difficile includere in maniera coerente gli esiti della supervisione AML/CFT nei compiti di vigilanza prudenziale. A tale riguardo la BCE accoglie con favore il ruolo che l’AMLA svolgerà nel migliorare l’armonizzazione delle valutazioni dei rischi di ML/TF e gli altri compiti di supervisione AML/CFT svolti dalle autorità degli Stati membri. In particolare, riguardo la metodologia che deve essere sviluppata dall’AMLA per classificare il profilo di rischio intrinseco e il profilo di rischio residuo dei soggetti obbligati, è importante conseguire un elevato livello di armonizzazione di entrambe le metodologie in quanto incideranno sulla coerenza dei contributi che saranno ricevuti e presi in considerazione nella vigilanza prudenziale.

2.4.

In prospettiva, fatte salve il futuro riesame della Commissione previsto ai sensi dell’AMLAR (15), la BCE accoglierebbe con favore un ampliamento della portata dei compiti di supervisione diretta dell’AMLA, al fine di includere un sottoinsieme più ampio di enti soggetti alla vigilanza diretta della BCE. Ciò potrebbe potenzialmente raggiungere un livello più elevato di coerenza delle valutazioni nell’ambito della supervisione AML/CFT di tali enti e, pertanto, potrebbe anche contribuire a supportare ulteriormente la vigilanza prudenziale per la quale alcune di tali valutazioni contribuiscono.

3.   Cooperazione tra l’AMLA e la BCE

3.1.

L’AMLAR disciplina la cooperazione tra l’AMLA e le autorità non preposte all’AML/CFT (16). La BCE accoglie con favore il fatto che quest’ultimo termine comprenda quattro tipi di autorità, tra cui la BCE nel suo ruolo in materia di vigilanza prudenziale (17). Per quanto riguarda l’agevolazione dello scambio di informazioni tra i supervisori AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale, un valore aggiunto fondamentale dell’AMLA potrebbe essere la possibilità di migliorare l’attuale cooperazione, piuttosto che divenire un ulteriore livello nello scambio di informazioni tra altre autorità. In tal senso, dovrebbe essere introdotto un obbligo generale per l’AMLA di garantire un uso proporzionato ed efficiente degli strumenti di cooperazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione per le autorità coinvolte nella cooperazione con i supervisori AML/CFT attraverso molteplici canali, inclusi, a titolo esemplificativo, i collegi AML/CFT, la banca dati AML/CFT e gli accordi di cooperazione.

3.2.

L’AMLAR prevede che l’AMLA debba cooperare con le autorità non preposte all’AML/CFT ove necessario per l’adempimento dei compiti dell’AMLA stessa (18). Tale disposizione dovrebbe essere più generale e il riferimento ai compiti dell’AMLA dovrebbe essere soppresso. Per definizione, la cooperazione deve prendere in considerazione i compiti di tutte le autorità partecipanti. Pertanto, ad esempio, il regolamento (UE) n. 1024/2013 (19) impone alla BCE di cooperare con le autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e la direttiva 2013/36/UE (20) impone alle autorità AML/CFT e alle autorità di vigilanza prudenziale di condividere informazioni rilevanti per i compiti dell’autorità ricevente, senza considerare se tale condivisione di informazioni sia necessaria anche per l’assolvimento dei compiti dell’autorità che fornisce le informazioni. Sebbene in molti casi tale necessità possa essere individuata, non è sempre così. È pertanto più opportuno sostituire il riferimento ai compiti dell’AMLA con un riferimento più generale che imponga all’AMLA di cooperare con le autorità non AML/CFT entro i limiti del suo mandato, al fine di garantire che le altre autorità interessate richiedano solo le forme di cooperazione pertinenti. Ciò è vero soprattutto ed è di particolare importanza per le autorità di vigilanza prudenziale come la BCE, dato il loro obbligo di tenere conto dei contributi di supervisione AML/CFT nelle loro valutazioni prudenziali.

3.3.

L’AMLAR fa riferimento alla fornitura di informazioni dalla banca dati AML/CFT che l’AMLA deve istituire ai sensi dell’AMLAR (21). La BCE evince che tale nuova banca dati sostituirà la banca dati delle carenze in materia di AML/CFT che l’ABE ha dovuto creare ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Le due banche dati differiscono sotto vari profili. Mentre l’ABE era tenuta a fornire informazioni estratte dalla banca dati alle autorità di vigilanza prudenziale anche di propria iniziativa (23), l’AMLA è tenuta a farlo solo su richiesta delle autorità di vigilanza prudenziale (24). L’AMLAR dovrebbe essere modificato per garantire che l’AMLA fornisca informazioni anche di propria iniziativa, sia ai supervisori AML/CFT che alle autorità di vigilanza non preposte all’AML/CFT. Se un’autorità di vigilanza non è a conoscenza dell’esistenza delle informazioni pertinenti, non sarà in grado di richiederle ai sensi dell’AMLAR (25).

3.4.

Per quanto riguarda la banca dati AML/CFT, l’AMLAR definisce le tipologie di informazioni che i supervisori AML/CFT devono trasmettere alla banca dati (26), la maggior parte delle quali si sovrappone alle informazioni che i supervisori AML/CFT sono tenuti a condividere anche con le pertinenti autorità di vigilanza prudenziale a norma dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE. In linea con lo spirito delle attuali disposizioni sulla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010, un hub di dati maggiormente accessibile potrebbe rendere un valido servizio per rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e il meccanismo di supervisione AML/CFT, per esempio basandosi su soluzioni digitali già a disposizione delle autorità di vigilanza dell’UE (ad esempio per la cooperazione tra il meccanismo di vigilanza unico (MVU) e il meccanismo di risoluzione unico). Tale possibilità ridurrebbe al minimo la duplicazione e l’onere per i supervisori AML/CFT che altrimenti dovrebbero condividere le stesse informazioni due volte, sia con la banca dati nell’ambito dell’AMLAR sia con le autorità di vigilanza prudenziale competenti a norma dell’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

3.5.

L’AMLAR impone ai supervisori AML/CFT di trasmettere alla banca dati la consulenza fornita ad altre autorità «nazionali» in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e onorabilità degli azionisti o dei membri dell’organo di amministrazione di singoli soggetti obbligati (27). Il termine «nazionali» dovrebbe essere soppresso, in quanto i supervisori AML/CFT forniranno informazioni al riguardo non solo alle autorità nazionali, ma anche alla BCE, conformemente alla direttiva 2013/36/UE (28) e alla direttiva AMLD6 (29).

3.6.

L’AMLAR impone all’AMLA di concludere protocolli d’intesa con le autorità non preposte all’AML/CFT, se necessario (30). La condizione «se necessario» è utile, in quanto esistono già molteplici piattaforme per la cooperazione tra le autorità di supervisione in materia di AML/CFT e autorità di vigilanza prudenziale. La BCE coopera con i supervisori AML/CFT degli Stati membri dello Spazio economico europeo anche nell’ambito di un accordo sottoscritto dalla BCE il 10 gennaio 2019 (31), in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) (l’«accordo AML»). L’accordo AML conta più di 50 firmatari, poiché in genere vi è più di un supervisore AML/CFT degli enti creditizi e finanziari in ciascuno degli Stati membri e consente la cooperazione bilaterale tra la BCE e ciascuno dei supervisori AML/CFT firmatari. A causa della natura bilaterale di tale cooperazione e dato che la vigilanza a livello di gruppo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 opera utilizzando principi diversi per la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE, l’accordo antiriciclaggio non si è dimostrato tempestivo ed efficiente quanto altri strumenti che consentono la cooperazione multilaterale, quali i collegi in ambito AML/CFT. Anche se l’accordo AML permette all’AMLA di aderirvi facilmente e l’AMLAR consente anche all’AMLA di concludere un accordo specifico tra la BCE e l’AMLA, la BCE accoglie con favore che l’AMLAR offra la flessibilità necessaria per valutare se ciò sia necessario, data la disponibilità di altri strumenti di cooperazione che potrebbero consentire una cooperazione multilaterale più efficiente, anche in vista di una maggiore partecipazione dell’AMLA al processo di scambio di informazioni con la BCE.

3.7.

L’AMLAR impone inoltre all’AMLA di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficace tra tutti i supervisori AML/CFT del settore finanziario del sistema di supervisione AML/CFT e le pertinenti autorità non preposte all’AML/CFT (33). La BCE accoglie con favore questa disposizione, poiché negli ultimi anni è stata istituita una moltitudine di piattaforme di scambio di informazioni per autorità di supervisione in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale, la cui interazione non è sempre chiara. Ad esempio, le suddette autorità di vigilanza sono tenute a scambiare informazioni non solo direttamente tra loro, ma anche attraverso la banca dati AML/CFT dell’ABE. Questa disposizione volta a garantire una cooperazione efficace dovrebbe essere estesa anche alle FIU e ai supervisori AML/CFT del settore non finanziario. Le FIU e le autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi sono già tenute a cooperare ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Poiché il consiglio generale dell’AMLA comprende anche le FIU di tutti gli Stati membri e poiché l’AMLA è tenuta a gestire il meccanismo di sostegno e coordinamento per le FIU (34), appare giustificato aggiungere le FIU all’ambito di applicazione di tale disposizione. Per quanto riguarda i supervisori AML/CFT del settore non finanziario, le autorità di vigilanza prudenziale potrebbero dover cooperare con loro se i soggetti obbligati non finanziari, ad esempio i fornitori di servizi per le cripto-attività, fanno parte dello stesso gruppo degli enti creditizi o finanziari. Nel contesto più generale della cooperazione con i supervisori AML/CFT del settore non finanziario, e come suggerito dalla BCE in un parere separato su AMLR1 e AMLD6, potrebbero essere introdotti miglioramenti generali delle autorizzazioni per la condivisione delle informazioni ai supervisori AML/CFT per consentire loro di condividere informazioni con una più ampia gamma di altre autorità. Tale rafforzamento estenderebbe automaticamente, attraverso l’AMLAR (35), le autorizzazioni dell’AMLA a condividere informazioni riservate con altre autorità.

3.8.

Poiché possono esistere prodotti normativi, quali orientamenti o norme tecniche, che sono rivolti sia ai AML/CFT che alle autorità di vigilanza prudenziale o ad altre autorità, è importante che l’AMLA cooperi con l’ABE, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nello sviluppo di tali prodotti normativi. L’obbligo generale di cooperazione che impone all’AMLA di cooperare con l’ABE (36) dovrebbe essere modificato per includere un riferimento specifico alla cooperazione nello sviluppo di tali prodotti normativi, analogo alla cooperazione tra l’AMLA e il comitato europeo per la protezione dei dati, come proposto dalla Commissione (37).

4.   Processi impiegati nella supervisione diretta e indiretta

4.1.

Analogamente all’assolvimento da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza prudenziale, si propone che l’AMLA si avvalga di gruppi di supervisione congiunti nei suoi compiti di supervisione diretta AML/CFT. L’AMLAR precisa che i gruppi di supervisione congiunti dell’AMLA saranno composti sia da personale dell’AMLA sia da personale dei supervisori AML/CFT del settore finanziario e che il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto sarà «delegato» dall’AMLA al supervisore AML/CFT del settore finanziario dello Stato membro in cui ha sede un soggetto obbligato selezionato, previo accordo dei supervisori AML/CFT del settore finanziario nazionali (38). I documenti che accompagnano la proposta legislativa indicano inoltre che quasi tutto il personale dell’AMLA che farà parte dei gruppi di supervisione congiunti avrà sede negli Stati membri. La BCE evince, in tale contesto, che il termine «delegato» (39) debba essere inteso nel senso che il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto sarà un membro del personale dell’AMLA, ma che il suo normale luogo di lavoro non si troverà nella sede centrale dell’AMLA, bensì nello Stato membro in cui ha sede principale il soggetto vigilato. Il termine «delegato» non indica quindi in alcun modo una delega dei poteri dell’AMLA al supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario o a qualsiasi altra autorità all’interno degli Stati membri. Inoltre, la BCE osserva che AMLAR affida ai gruppi di supervisione congiunti le ispezioni sia extra loco che in loco.

4.2.

La BCE accoglie con favore l’attribuzione di poteri decisionali in materia di supervisione per determinati soggetti obbligati al Comitato esecutivo dell’AMLA quale significativo passo avanti nel rafforzamento della supervisione AML/CFT nell’Unione. Inoltre, pur riconoscendo pienamente che la supervisione AML/CFT può richiedere un assetto diverso rispetto alla vigilanza prudenziale, la BCE desidera condividere la propria esperienza con l’assetto dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nell’ambito dell’MVU. Anche i GVC dell’MVU sono guidati da un coordinatore del GVC, che è sempre un membro del personale della BCE. Tuttavia, il coordinatore dei GVC ha la propria sede di lavoro a Francoforte sul Meno e non a livello di Stato membro. Per quanto riguarda gli altri membri dei GVC, essi comprendono sia i membri del personale della BCE sia quelli delle autorità nazionali competenti. Anche i membri dei GVC che fanno parte del personale della BCE hanno sede presso la BCE e non a livello degli Stati membri. In base all’esperienza della BCE, ciò facilita la comunicazione tra le istituzioni e la condivisione delle migliori pratiche e contribuisce positivamente alla creazione di una cultura comune della vigilanza. Inoltre, al fine di stimolare il dialogo all’interno del GVC sulle procedure di vigilanza ottimali per ciascuno dei soggetti vigilati, come regola generale, il coordinatore del GVC nell’ambito dell’MVU non proviene dal paese in cui ha sede la banca vigilata. Infine, in linea di principio, i coordinatori dei GVC sono nominati per un periodo da 3 a 5 anni e dovrebbero essere soggetti a rotazione con regolarità (tenendo presente che la rotazione non può riguardare tutti i membri del GVC contemporaneamente).

4.3.

Per quanto riguarda la concentrazione di compiti extra loco e in loco all’interno dello stesso gruppo, in base all’esperienza della BCE, una funzione di ispezione in loco indipendente associata a un dialogo regolare tra gruppi extra loco e in loco migliora la qualità dell’attività ordinaria di vigilanza della BCE. Ciò garantisce in particolare che le opinioni del GVC formatesi sulla base di informazioni acquisite in precedenza non incidano sugli esiti delle ispezioni in loco. Come si chiarisce nella Guida della BCE alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni, le ispezioni in loco integrano l’attività ordinaria di vigilanza. La BCE mantiene una conoscenza approfondita e permanente dell’ente creditizio svolgendo una vigilanza continua all’esterno, che si basa principalmente sulle informazioni segnalate dall’ente creditizio, e, attraverso ispezioni in loco, la BCE verifica, tra l’altro, l’accuratezza delle informazioni utilizzate per condurre l’attività ordinaria di vigilanza. Il gruppo per le ispezioni in loco, compreso il capo missione, agisce in modo indipendente dal GVC, ma in cooperazione con esso. Una volta adottata la decisione di vigilanza sull’effettuare un’ispezione, la sua realizzazione è di esclusiva responsabilità del capo missione, che è responsabile dell’elaborazione di una relazione che includa i riscontri del gruppo ispettivo. L’articolo 144 del regolamento quadro sull’MVU stabilisce che la BCE è responsabile dell’istituzione e della composizione dei gruppi per le ispezioni con il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti (40) (ANC). Il gruppo ispettivo può essere composto da ispettori della BCE, esperti di vigilanza in servizio presso l’ANC dello Stato membro del soggetto giuridico sottoposto a ispezione e da altri esperti di vigilanza di altre ANC, nonché da membri del GVC o da altre persone autorizzate dalla BCE. Indipendentemente dalla loro origine, tutti i membri del gruppo lavorano per conto della BCE sotto la responsabilità del capo missione. Un membro del GVC non può essere nominato capo missione. In base all’esperienza della BCE, può anche essere difficile disporre efficacemente di risorse per un gruppo che svolga sia compiti di vigilanza in loco che ispezioni esterne; ciò che potrebbe essere percepito come una quantità sufficiente di risorse per l’attività ordinaria potrebbe tradursi in una carenza di personale quando una parte del gruppo partecipa a un’ispezione in loco (41). Inoltre, il coinvolgimento degli esperti di vigilanza di varie ANC nei gruppi per le ispezioni in loco si è rivelato fondamentale per sviluppare un approccio comune alle attività in loco nell’ambito dell’MVU.

4.4.

L’AMLAR disciplina i poteri di supervisione dell’AMLA (42) nei confronti di soggetti obbligati selezionati sottoposti alla supervisione diretta dell’AMLA, che si aggiungono ai poteri di supervisione che saranno attribuiti a tutti i supervisori AML/CFT nazionali in virtù dell’AMLD6 (43). L’AMLA avrà altresì la facoltà di esigere, mediante istruzioni, che le autorità di supervisione AML/CFT nazionali del settore finanziario si avvalgano dei loro poteri, ai sensi delle condizioni stabilite dal diritto nazionale e in conformità alle stesse, qualora l’AMLAR non conferisca tali poteri all’AMLA. Tali poteri si sovrappongono in parte ai poteri della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, più in generale, ai poteri delle autorità di vigilanza prudenziale ai sensi della direttiva 2013/36/UE, ad esempio il potere di restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete dei soggetti vigilati (44) o il potere di imporre modifiche all’organo di amministrazione del soggetto vigilato (45). Esistono già alcune sovrapposizioni dei poteri di vigilanza per quanto riguarda i poteri dei supervisori AML/CFT ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e della legislazione nazionale di attuazione. Tale sovrapposizione dei poteri di vigilanza richiede la cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, al fine di evitare conflitti e conseguenze indesiderate, tra cui il cumulo non coordinato delle misure di vigilanza rivolte allo stesso ente creditizio. A tale riguardo, la BCE è disponibile a cooperare con l’AMLA e con i supervisori AML/CFT nazionali. Inoltre, è importante assicurare che, prima di imporre sanzioni e misure amministrative ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione anche da parte di altre autorità, l’AMLA coordini le proprie azioni di supervisione con le altre autorità pertinenti, in particolare con le competenti autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, qualora tali azioni di supervisione interessino tali enti. In un parere separato sulla direttiva AMLD6, la BCE suggerisce pertanto di modificare la direttiva AMLD6 per limitare gli effetti indesiderati dell’esercizio potenzialmente non coordinato dei poteri di vigilanza in relazione allo stesso soggetto obbligato. Viste le pertinenti disposizioni degli AMLR1, AMLD6 e AMLAR (46), la BCE ritiene che tale obbligo di coordinamento di cui all’AMLD6 si applicherebbe sia alle autorità nazionali di supervisione AML/CFT che all’AMLA.

4.5.

Per quanto riguarda il ruolo di supervisione indiretta dell’AMLA, la BCE accoglie con favore la proposta di affidare all’AMLA il compito di supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati, in quanto contribuirà alla convergenza in materia di supervisione, e consentirà inoltre all’AMLA di chiedere a un supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario di adottare misure di supervisione in circostanze eccezionali. In casi ben definiti, l’AMLAR consente inoltre all’AMLA di chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento di poteri di supervisione su un soggetto obbligato non selezionato da un supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario all’AMLA (47). L’AMLA è autorizzata a presentare tale richiesta alla Commissione solo qualora il supervisore AML/CFT nazionale del settore finanziario non si conformi alla richiesta dell’AMLA di adottare una decisione indirizzata a un soggetto obbligato. Sebbene nella pratica vi possano essere casi in cui sia il supervisore AML/CFT nazionale che l’AMLA concordino sul trasferimento di poteri di supervisione, l’AMLAR non prevede una procedura per tale trasferimento in assenza della citata inosservanza da parte del supervisore AML/CFT nazionale. A tale riguardo, la BCE osserva come sia il regolamento (UE) n. 1024/2013 (nel caso della BCE) che il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (48) (nel caso del Comitato di risoluzione unico) consentano l’assunzione dei poteri di vigilanza anche su richiesta della rispettiva autorità nazionale (49). Tale possibilità dovrebbe essere offerta anche nell’ambito del sistema di supervisione AML/CFT per un periodo massimo di tre anni. Se questa opzione fosse incorporata nell’AMLAR, sarebbe necessario analizzare l’opportuno coinvolgimento della Commissione in tale processo, tenendo conto, tra l’altro, dei limiti imposti dalla dottrina Meroni (50).

4.6.

La BCE accoglie con favore l’ampia gamma di poteri e strumenti previsti in capo all’AMLA per assolvere alla sua funzione di supervisione e garantire livelli di supervisione elevati in tutta l’Unione. La BCE osserva che gli strumenti di supervisione dell’AMLA nel settore della raccolta di informazioni relative ai soggetti obbligati non selezionati non comprendono alcuni degli strumenti a disposizione della BCE per quanto riguarda la raccolta di informazioni sugli LSI.

4.7.

In base all’esperienza della BCE, una sorveglianza efficace richiede un equilibrio tra la promozione della convergenza in materia di vigilanza e la supervisione specifica dell’ente. Quest’ultima è un potente strumento per valutare l’efficacia degli approcci di vigilanza in vigore nei diversi Stati membri e per consentire all’autorità di vigilanza indiretta di intervenire tempestivamente se necessario. La BCE osserva che, ai sensi dell’AMLAR, i supervisori del settore finanziario sono tenuti a fornire all’AMLA informazioni sui soggetti obbligati non selezionati solo in un numero molto limitato di casi (51).

4.8.

La BCE desidera condividere la propria esperienza acquisita con l’assetto di supervisione degli LSI nell’ambito dell’MVU. Il quadro prevede la possibilità per la BCE di creare categorie di LSI sulla base del loro livello di rischio e del loro impatto e di richiedere alle ANC livelli diversi di informazioni (ad esempio notifiche ex ante solo per gli LSI con priorità elevata, mentre tutti gli LSI rientrano nell’ambito della segnalazione annuale a posteriori e della notifica dei deterioramenti finanziari). Tale approccio consente alla funzione di supervisione di essere proporzionata e di concentrare le risorse sui casi più critici. La segnalazione annuale di un insieme minimo di informazioni su tutti gli LSI è utile anche per assolvere le responsabilità di supervisione (ad esempio per le revisioni orizzontali, per la valutazione di situazioni specifiche dei singoli enti o per un dialogo informato con le ANC). Inoltre, la BCE ha partecipato a diverse ispezioni in loco riguardanti gli LSI, a ulteriore supporto dell’esercizio della propria funzione di supervisione.

4.9.

Ai sensi dell’AMLAR (52), i supervisori del settore finanziario sono tenuti a informare l’AMLA nel caso la situazione di un soggetto obbligato non selezionato si deteriori rapidamente e significativamente. Poiché tali criteri sono relativamente rigidi e cumulativi, una situazione in cui un soggetto obbligato non selezionato si stia deteriorando in modo significativo, ma non rapidamente, o una situazione urgente che richieda un’attenzione immediata, ma in assenza di un rapido e significativo deterioramento (ad esempio, quando sono individuate violazioni sostanziali a lungo termine) non comporterebbe una tale notifica all’AMLA.

4.10.

La commissione amministrativa del riesame dell’AMLA è stata istituita nell’AMLAR (53) analogamente alla commissione amministrativa del riesame ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. La BCE osserva che, oltre a tale modello, esistono anche altri possibili approcci, come quelli utilizzati in seno all’ABE, all’ESMA, all’EIOPA e al Comitato di risoluzione unico, in cui gli organi di ricorso, tra l’altro, adottano decisioni vincolanti per i rispettivi organi che successivamente adottano le decisioni finali riviste. La concezione della soluzione più appropriata per l’AMLA potrebbe pertanto trarre vantaggio dal confronto tra le esperienze raccolte in merito al funzionamento di tutti i modelli.

4.11.

Qualora l’intervento di supervisione dell’AMLA comprenda istruzioni o richieste alle autorità nazionali, le differenze tra i rispettivi poteri e obblighi in base ai quadri giuridici nazionali derivanti, tra l’altro, dal diritto amministrativo nazionale, possono costituire fattori importanti da prendere in considerazione. In tali situazioni l’AMLA beneficerebbe dell’assistenza delle autorità nazionali nell’analisi degli effetti e dei limiti di tali istruzioni, compresa la potenziale responsabilità extracontrattuale delle autorità coinvolte nell’adozione dell’azione di supervisione. La BCE evince che tale assistenza sarebbe compresa nelle disposizioni generali in materia di cooperazione contenute nell’AMLAR (54).

5.   Struttura di governance dell’AMLA e disposizioni in materia di continuità

5.1.

Il consiglio generale dell’AMLA avrà due composizioni: la composizione di supervisione e la composizione FIU (55). Il consiglio generale nella composizione di vigilanza è tenuto ad ammettere, in qualità di osservatore, anche un rappresentante della BCE nominato dal Consiglio di vigilanza della BCE e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, qualora siano discusse questioni che rientrano nell’ambito dei rispettivi mandati.

5.2.

La BCE accoglie con favore questa disposizione, in quanto faciliterà la necessaria interazione tra supervisione AML/CFT e regolamentazione e vigilanza prudenziali. Attualmente la BCE contribuisce, dal punto di vista della vigilanza prudenziale, ai lavori del comitato permanente AML/CFT in seno all’ABE (56). La BCE evince che il suo ruolo di osservatore nell’AMLA sostituirà, nella pratica, il suo attuale ruolo di osservatore in seno al comitato permanente AML/CFT, in quanto quest’ultimo cesserà di esistere (57). A tale riguardo, l’AMLAR (58) dovrebbe essere modificato in modo da fare riferimento a un «rappresentante della BCE», piuttosto che a un «rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della BCE». La BCE evince che la formulazione utilizzata in tale disposizione si basi sulla formulazione già utilizzata nel regolamento (UE) n. 1093/2010 (59). Tuttavia, il coinvolgimento di specifici organi della BCE nel processo di nomina dei rappresentanti della BCE rientra nei poteri di tali organi, determinati in particolare dai trattati, dallo statuto del SEBC e della BCE e dal regolamento (UE) n. 1024/2013, ed è quindi materia dell’organizzazione interna della BCE. Non sembra opportuno che l’AMLAR interferisca nell’organizzazione interna della BCE determinando quale organo della BCE dovrebbe essere responsabile della nomina del proprio rappresentante.

5.3.

La BCE accoglie inoltre con favore il fatto che il consiglio generale dell’AMLA nella composizione FIU comprenderà anche l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, Europol, Eurojust e la Procura europea, e che AMLAR preveda l’obbligo per l’AMLA di cooperare con tali organismi dell’Unione (60). La cooperazione rafforzata tra le UIF e gli organismi dell’Unione con mandato relativo al diritto penale, che l’AMLA intende realizzare, rappresenta, in particolare, un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, 16 febbraio 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 421 final.

(2)  COM (2021) 420 final.

(3)  COM (2021) 423 final.

(4)  COM (2021) 422 final.

(5)  Cfr. parere CON/2005/2 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2005, su richiesta del Consiglio dell’Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, compreso il finanziamento del terrorismo (GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9), parere CON/2013/32 della Banca centrale europea, del 17 maggio 2013, in merito a una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e a una proposta di regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2), parere CON/2016/49 della Banca centrale europea, del 12 ottobre 2016, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/101/CE (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 3) e parere CON/2018/55 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, su una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (GU C 37 del 30.1.2019, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

(6)  Cfr. il paragrafo 1.1 del parere della BCE CON/2018/55.

(7)  Cfr. l’articolo 117, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Cfr. articoli 12 e 13 dell’AMLAR.

(9)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013 pag. 63).

(10)  Come definiti all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(11)  Come definiti all’articolo 2, punto 3, del regolamento quadro sull’MVU.

(12)  Come definiti all’articolo 2, punto 7, del regolamento quadro sull’MVU.

(13)  Cfr. l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(14)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

(15)  Cfr. l’articolo 88 dell’AMLAR.

(16)  Cfr. l’articolo 78 dell’AMLAR.

(17)  Cfr. l’articolo 2 dell’AMLAR.

(18)  Cfr. l’articolo 78, paragrafo 1, dell’AMLAR.

(19)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(20)  Cfr. l’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

(21)  Cfr. anche articolo 11, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 3, del AMLAR.

(22)  Cfr. l’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2020, pag. 12).

(23)  Cfr. l’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(24)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 1, che fa riferimento unicamente ai supervisori AML/CFT del settore finanziario e l’articolo 11, paragrafo 4, dell’AMLAR.

(25)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 4, dell’AMLAR.

(26)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, dell’AMLAR.

(27)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 2, lettera d) dell’AMLAR.

(28)  Cfr. l’articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

(29)  Cfr. l’articolo 48, paragrafo 1, dell’AMLD6.

(30)  Cfr. l’articolo 78, paragrafo 2, dell’AMLAR.

(31)  Cfr. l’Accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

(32)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(33)  Cfr. l’articolo 78, paragrafo 3, dell’AMLAR.

(34)  Cfr. gli articoli da 33 a 37 dell’AMLAR.

(35)  Cfr. l’articolo 75 dell’AMLAR.

(36)  Cfr. l’articolo 77, paragrafo 1, dell’AMLAR.

(37)  Cfr. l’articolo 77, paragrafo 2, dell’AMLAR.

(38)  Cfr. l’articolo 15 dell’AMLAR.

(39)  Cfr. l’articolo 15, paragrafo 2, dell’AMLAR.

(40)  Il termine «autorità nazionale competente» è definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(41)  Nel contesto dell’MVU, la vigilanza ispettiva (ossia le ispezioni) è una funzione specifica che opera attraverso strutture dedicate presso la BCE e le ANC, ivi comprese le «missioni» ad hoc per ciascuna ispezione, con personale che necessita di competenze e disponibilità specifiche (lunghi periodi lontani dall’ufficio/dal domicilio). Per indicare un ordine di grandezza, per gli enti significativi, l’MVU nel suo complesso dedica a questa specifica funzione in loco circa il 40 % dell’equivalente a tempo pieno assegnato alla vigilanza esterna (tramite i GVC).

(42)  Cfr. l’articolo 20 dell’AMLAR.

(43)  Cfr. l’articolo 41 dell’AMLD6.

(44)  Cfr. l’articolo 20, paragrafo 2, lettera d) dell’AMLAR.

(45)  Cfr. l’articolo 41, paragrafo 1, lettera f), dell’AMLD6.

(46)  Cfr. in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, dell’AMLAR, che stabilisce che l’AMLA ha inoltre i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità di supervisione.

(47)  Cfr. l’articolo 30 dell’AMLAR.

(48)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(49)  Cfr. l’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014.

(50)  Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni / Alta autorità, C-9/56, ECLI:EU:C:1958:7; sentenza del 14 maggio 1981, Romano, C-98/80, ECLI:EU:C:1981:104; sentenza del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C-154/04 e C-155/04, ECLI:EU:C:2005:449; e sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito / Parlamento e Consiglio, C-270/12, ECLI:EU:C:2014:18.

(51)  Cfr. gli articoli 29 e 30 dell’AMLAR.

(52)  Cfr. l’articolo 30, paragrafo 1, dell’AMLAR.

(53)  Cfr. gli articoli da 60 a 63 dell’AMLAR.

(54)  Cfr. l’articolo 7, paragrafo 2, per tutte le situazioni, e l’articolo 14, paragrafo 2, per la supervisione dei soggetti obbligati selezionati.

(55)  Cfr. l’articolo 46 dell’AMLAR.

(56)  Cfr. l’articolo 9 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(57)  Cfr. articolo 86 dell’AMLAR (che abroga gli articoli 9 bis e 9 ter e diverse altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010).

(58)  Cfr. l’articolo 46, paragrafo 4, dell’AMLAR.

(59)  Cfr. l’articolo 9 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(60)  Cfr. l’articolo 80 dell’AMLAR.


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