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Document 52020XC0505(01)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 148/05

PUB/2020/176

OJ C 148, 5.5.2020, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 148/6


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 148/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«BIERZO»

Numero di riferimento: PDO-ES-A0615-AM02

Data della comunicazione: 31 gennaio 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica delle caratteristiche fisico-chimiche per tipo di vini

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 2, lettera a), del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Il nuovo disciplinare di produzione è inteso a modificare alcune caratteristiche analitiche dei vini con denominazione di origine «Bierzo» al fine di adeguare questi ultimi ai gusti del mercato garantendo, ad esempio, vini più freschi, livelli più elevati di acidità e minore tenore di zuccheri e anidride solforosa. Inoltre, i progressi tecnologici (le aziende vinicole lavorano sempre più spesso con botti di legno di capacità superiore a 600 litri) e i cambiamenti climatici portano alla produzione di vini più maturi. Tali caratteristiche sono indicate di seguito:

titolo alcolometrico: si intende aumentare di 0,5 % vol. il titolo alcolometrico dei vini bianchi, rosati e rossi giacché, ai fini della qualità, si ritiene che tale titolo non debba essere inferiore a 11,5 % vol. nel caso dei vini bianchi e a 12 % vol. nel caso dei vini rossi e rosati. Ciò mira a favorire una migliore maturazione dell’uva per ottenere vini più pieni, oltre a evitare rese eccessive che determinerebbero la produzione di vini qualitativamente inferiori;

tenore di glucosio e fruttosio: si mira a ridurre la concentrazione di zuccheri passando da 7 a 5 gr/l di glucosio e fruttosio nei vini bianchi e rosati, in quanto i vini tradizionalmente prodotti nella zona hanno un basso contenuto di zuccheri. L’obiettivo perseguito consiste dunque nel preservare l’identità dei vini del Bierzo, oltre a migliorare la qualità, evitando di nascondere i difetti con un tenore eccessivo di zuccheri;

acidità totale: nell’ottica di un miglioramento qualitativo, si intende aumentare da 4 a 4,5 gr/l l’acidità totale minima, espressa in acido tartarico, per i vini bianchi e rosati, allo scopo di renderli più freschi. In tal modo i produttori potranno ottenere vini bianchi e rosati maggiormente equilibrati, poiché nelle annate più soleggiate possono essere prodotti vini eccessivamente caldi e spenti, poco rappresentativi della zona;

acidità volatile: viene aumentata a 0,8 gr/l di acido tartarico per i vini della prima annata, mentre per i vini della seconda annata e delle annate successive non potrà superare il valore di 1 gr/l. Attualmente, per quanto concerne la produzione e l’invecchiamento, alcuni vini permangono in botti di legno con una capacità di oltre 600 litri, che costituisce il valore massimo autorizzato per l’invecchiamento. In caso di capacità superiori il prodotto non si considera invecchiato in botte e, solitamente, i vini lasciati in contenitori di questo tipo presentano un’acidità volatile più elevata e simile a quella ottenuta con la permanenza in botte. Ciononostante, questi vini sono privi di difetti di degustazione; pertanto, si cerca di adeguare tale parametro alle attuali tendenze di invecchiamento e produzione. Per i vini della seconda annata e delle annate successive si ritiene che l’acidità volatile non debba essere superiore a 1 gr/l di acido acetico. Tutto ciò favorirà produzioni con meno interventi e fermentazioni con lieviti autoctoni da cui si ottengono vini più tipici;

anidride solforosa totale: si mira a ridurre il contenuto di questa sostanza da 190 a 150 gr/l nei vini bianchi e rosati e da 140 a 130 gr/l nei vini rossi, giacché una dose adeguata di anidride solforosa consente di ottenere vini qualitativamente superiori con un minor grado di ossidazione, un colore e un aroma migliori e un livello più basso di acidità volatile. Si persegue il chiaro intento di produrre vini più naturali razionalizzando maggiormente l’utilizzo del conservante in questione.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

La modifica di queste caratteristiche fisico-chimiche non implica una variazione sostanziale, in quanto i vini continuano a mantenere le caratteristiche distintive e tipiche della DOP «BIERZO» e, pertanto, non influisce sulla categoria (allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013), non compromette il legame e non comporta una restrizione alla commercializzazione.

2.   Modifica delle caratteristiche organolettiche

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 2, lettera b), del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

Le caratteristiche organolettiche dei vini tutelati sono state riviste e modificate affinché possano essere vincolate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che soddisfi i criteri stabiliti nella norma UNE-EN-ISO 17025.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

La modifica di queste caratteristiche organolettiche non implica una variazione sostanziale, in quanto i vini continuano a mantenere le caratteristiche distintive e tipiche della DOP «BIERZO» e, pertanto, non influisce sulla categoria (allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013), non compromette il legame e non comporta una restrizione alla commercializzazione.

3.   Pratiche colturali: limitazione dell’irrigazione

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 3, lettera a), del disciplinare di produzione e la sezione 5, lettera a), del documento unico.

Questa limitazione è dovuta all’ubicazione in una zona con una chiara influenza atlantica e precipitazioni annue elevate che, in media, superano i 700 mm. Si ritiene che, unicamente nei primi due anni di coltivazione, eventuali estati secche possano determinare la morte delle piante: per questo motivo, in tali circostanze è consentita l’irrigazione. Essa non è invece prevista negli anni successivi, poiché le precipitazioni sono considerate sufficienti. Inoltre, l’irrigazione modifica direttamente le caratteristiche dell’uva riducendo l’importanza del fattore annata, poiché i vini mantengono caratteristiche simili tutti gli anni perdendo parte della loro identità. Essi risultano più caldi nelle annate secche e più freschi nelle annate con precipitazioni più abbondanti e temperature più miti.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Questa restrizione non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

4.   Condizioni di vinificazione: modifica del titolo alcolometrico probabile minimo di determinate varietà di uva e aggiunta del tipo «clarete» («chiaretto»)

Descrizione e motivi

La modifica del titolo alcolometrico riguarda la sezione 3, punto b.1), del disciplinare di produzione e la sezione 5, lettera a), del documento unico.

Rispetto al disciplinare di produzione suddetto, il titolo alcolometrico probabile minimo viene aumentato di 0,5 % vol. nelle varietà rosse e bianche, ad eccezione del Godello in cui l’aumento sarà pari a 1 % vol. Questo cambiamento è essenzialmente dovuto al mutamento delle condizioni climatiche e alla presenza di uve con un titolo alcolometrico probabile più elevato. In tal modo viene preservata la qualità dei vini effettuando la vendemmia allo stato di maturazione ottimale per evitare rese eccessive e pratiche di viticoltura carenti che si traducono in maturazioni incomplete e vini di scarsa qualità.

L’aggiunta del «clarete» («chiaretto») riguarda le sezioni 2, lettere a) e b), e 3, lettera c), del disciplinare di produzione nonché le sezioni 4 e 5, lettera a), del documento unico.

Di fatto, El Bierzo è una zona caratterizzata dalla tradizionale produzione di chiaretti in quasi tutti gli impianti antichi, dove le varietà venivano miscelate nel vigneto per poi essere sottoposte a un processo di produzione comune che dà origine a questi vini. Attualmente il Consejo Regulador (organismo di controllo) è invitato a promuovere la produzione di questi vini tradizionali che ha sempre contraddistinto la zona. Non si tratta dell’aggiunta di una nuova categoria, giacché tali vini rientrano nella categoria I, analogamente a quelli contemplati finora dal disciplinare di produzione.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Questa modifica non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

5.   Restrizioni alla vinificazione: modifica delle percentuali minime di varietà nella composizione dei vini

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 3, lettera c), del disciplinare di produzione e la sezione 5, lettera a), del documento unico.

La percentuale delle varietà rosse autorizzate dev’essere almeno pari all’85 % nei vini rossi; l’eventuale aggiunta di varietà bianche fino a un massimo del 15 % si effettua al fine di migliorare l’acidità totale del vino in modo naturale, oltre ad apportare freschezza, preservando l’identità dei vini della zona. Inoltre, questa pratica ha costituito la tradizione di alcune zone di El Bierzo, come dimostra chiaramente la presenza di appezzamenti con un misto di varietà rosse e bianche.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Questa modifica non implica una variazione sostanziale del prodotto protetto; pertanto non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

6.   Ampliamento della zona geografica delimitata

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 4 del disciplinare di produzione e la sezione 6 del documento unico.

El Bierzo è una comarca amministrativa composta da 38 comuni, costituita nel 1991 dalla legge n. 1 del 14 marzo 1994 concernente la creazione e l’organizzazione di tale comarca, partendo dall’omonima regione naturale situata ad ovest della provincia di León nella comunità autonoma di Castiglia e León.

La parte storica di El Bierzo comprende il bacino idrografico del fiume Sil di León, ad eccezione di Laciana e parte di La Cabrera Baja. Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1991, la comarca del Bierzo ha incluso i seguenti comuni: Arganza, Balboa, Barjas, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Candín, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Molinaseca, Noceda del Bierzo, Oencia, Páramo del Sil, Peranzanes, Ponferrada, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Vega de Valcarce, Toral de los Vados-Villadecanes e Villafranca del Bierzo. Il comune di Palacios del Sil ha richiesto l’inclusione nel 2005.

L’11 novembre 1989 è stata riconosciuta la denominazione di origine «Bierzo» ed è stato approvato il regolamento del Consejo Regulador pertinente con pubblicazione nel BOE del 12 dicembre 1989. I comuni contemplati nel suddetto regolamento sono i seguenti: Arganza, Bembibre, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Molinaseca, Noceda, Ponferrada, Priaranza, Puente Domingo Flórez, Sancedo, Vega de Espinareda, Villadecanes-Toral de los Vados e Villafranca del Bierzo.

L’inclusione ha interessato solo 22 dei 38 comuni che costituiscono la comarca del Bierzo, fermo restando che, attualmente, Fresnedo non costituisce più un comune, dal momento che il suo territorio è entrato a far parte dei comuni di Cubillos del Sil e Toreno, finora esclusi dalla denominazione di origine «Bierzo».

Oltre ai vigneti dei 22 comuni inizialmente inclusi vi erano vigneti in altri 10 comuni della comarca che non rientravano nell’ambito geografico della denominazione di origine «Bierzo». Tali comuni sono: Benuza, Berlanga del Bierzo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Oencia, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo e Trabadelo. L’ampliamento della zona con questi 10 comuni non implica una modifica del legame, poiché si tratta di comuni della comarca del Bierzo che, al momento della creazione della denominazione di origine, non hanno manifestato il proprio interesse a far parte di questo progetto, in quanto essi si dedicavano principalmente all’attività mineraria, all’epoca in piena espansione, e alla coltivazione dei vigneti per la produzione di vino destinato al consumo personale. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche climatiche, pedologiche e orografiche, si può notare che nelle zone di confine tra i comuni inclusi e quelli esclusi sussiste una continuità logica di coltivazione interrotta solo da confini amministrativi. Le vigne sono in effetti molto antiche, poiché in queste zone non vi è stato quasi alcun rinnovo del vigneto delle stesse varietà, dei portainnesti, dei sesti di impianto e dei sistemi di coltivazione, e i fattori naturali e umani sono gli stessi in tutti i comuni, sia quelli inclusi inizialmente sia quelli nuovi che si intende includere.

L’inclusione di questi comuni mira a evitare l’abbandono della viticoltura in tali zone, poiché l’uva coltivata nei vigneti non può essere prodotta con la denominazione di origine «Bierzo», è difficile da vendere o è utilizzata per ottenere vini destinati al consumo personale. I viticoltori sono persone anziane che smettono gradualmente di produrre vino in casa, con il conseguente rischio di abbandono e perdita di vigneti molto antichi e di valore che producono uve di grande qualità. Questo abbandono si traduce inoltre nella perdita della variabilità genetica di questi antichi vigneti.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Questo ampliamento della zona non compromette il legame, poiché il nesso causale è garantito dal fatto che la zona ampliata presenta gli stessi fattori naturali e umani della zona originariamente delimitata.

7.   Modifica delle rese massime

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 5 del disciplinare di produzione e la sezione 5, lettera b), del documento unico.

La resa massima per ettaro della varietà Garnacha Tintorera viene ridotta dal momento che, per produrre vini di qualità, il valore attuale consentito di 12 000 kg/ha rende impossibile ottenere uve con un titolo alcolometrico sufficiente ai fini di tale produzione. Pertanto, la resa massima per ettaro della Garnacha Tintorera è ridotta a 11 000 kg/ha.

La produzione massima consentita per ettaro e destinata alla produzione di vini con riconoscimento a unità geografiche più piccole sarà pari al 20 % in meno del valore massimo consentito per il «Vino de Villa» e al 25 % in meno per il «Vino de Paraje»; tra i «Vinos de Paraje» sarà pari al 30 % in meno rispetto al valore massimo consentito per il «Viña Clasificada» e al 35 % in meno per il «Gran Viña Clasificada». Questa limitazione della produzione è finalizzata a raggiungere un equilibrio e a limitare il vigore della vigna, favorendo la maturazione, la salubrità e le caratteristiche dell’uva con l’obiettivo fondamentale di aumentare la qualità dei vini.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Si tratta di una modifica finalizzata alla qualità, che non altera le caratteristiche essenziali del prodotto e pertanto non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

8.   Aggiunta delle varietà Merenzao ed Estaladiña

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico.

Una delle caratteristiche principali della denominazione di origine Bierzo è costituita dall’età dei vigneti che, in media e in concreto, è di circa 75 anni. Questi vigneti, principalmente caratterizzati dalla varietà Mencía, presentano altre varietà minoritarie sparse e mischiate con altre, piantate in passato nella zona. Presumibilmente molte di esse si sono evolute dopo secoli di mutazioni di antichi genotipi provenienti da altri luoghi e la probabile impollinazione incrociata tra popolazioni selvatiche e coltivate, formando le varietà attualmente presenti nei vigneti in questione, spesso a rischio di estinzione.

Il Consejo Regulador si impegna a preservare queste varietà destinate a scomparire, evitando la perdita del patrimonio viticolo della zona e conservando varietà locali ben adattate all’ambiente e di interesse enologico. Si aggiungono Estaladiña e Merenzao alle varietà ammesse nel disciplinare di produzione, dato il loro utilizzo a fini di vinificazione e, come dimostrato, il livello qualitativo sufficiente per poter essere considerate varietà autorizzate per la produzione di vini a denominazione di origine «Bierzo».

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

L’aggiunta di queste due varietà, proprio per il loro carattere minoritario, non implica un’alterazione sostanziale delle caratteristiche essenziali del prodotto e pertanto non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

9.   Aggiornamento del legame

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 7 del disciplinare di produzione e la sezione 8 del documento unico.

Il legame è stato riformulato, ma il nesso causale rimane perché vengono mantenuti sia i fattori naturali che quelli umani nonché le caratteristiche del prodotto. Il nesso causale è stato chiarito meglio ma è lo stesso. Pertanto la modifica è ritenuta ORDINARIA.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

La modifica non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

10.   Giustificazione dell’imbottigliamento nella zona di origine

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 8, punto b.2.1, del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

La sezione 8, punto b.2, del disciplinare di produzione è riformulata per giustificare il condizionamento (imbottigliamento) nella zona delimitata conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del nuovo regolamento (UE) 33/2019.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Essendo già obbligatoria, questa pratica non comporta l’aggiunta di maggiori restrizioni alla commercializzazione. Si tratta unicamente di una modifica redazionale finalizzata all’adeguamento alla normativa vigente. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

11.   Disposizioni in materia di condizionamento ed etichettatura: unità geografiche più piccole

Descrizione e motivi

La modifica riguarda le sezioni 8, punto b.2.2, e 8, punto b.3, del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

I consumatori desiderano ricevere sempre più informazioni sull’origine dei vini destinati al consumo e i produttori intendono fornirle sull’etichetta, allo scopo di dare rilievo ai paesi e alle zone con una lunga tradizione nella produzione di uve di qualità e fornire al consumatore informazioni corrette sull’etichetta. Ciò rende necessaria la regolamentazione delle condizioni d’uso di queste denominazioni.

Nel caso del «Bierzo», i vini prodotti in alcune unità geografiche più piccole sono stati denominati come segue: «Vino de Villa», «Vino de Paraje» e, nell’ambito di quest’ultima categoria, vini di «Viña Clasificada» e «Gran Viña Clasificada». L’obiettivo perseguito consiste nel consolidare le attuali categorie attraverso integrazioni, presentando preziose informazioni sull’origine dei vini che contribuiranno a migliorare l’immagine degli stessi agli occhi dei consumatori.

I vini appartenenti a queste categorie devono essere qualitativamente elevati e tracciabili al fine di garantire la loro provenienza dall’unità geografica indicata. In tal modo viene migliorata l’offerta dei vini con denominazione di origine «Bierzo» rafforzando l’immagine degli stessi agli occhi di esperti e consumatori.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (con modifica del documento unico)

Le modifiche proposte per questa sezione non comportano una variazione del nome da tutelare né nuove restrizioni alla commercializzazione.

12.   Verifica della conformità al disciplinare di produzione

Descrizione e motivi

La modifica riguarda la sezione 9 del disciplinare di produzione senza incidere sul documento unico.

Adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in particolare all’articolo 19 di quest’ultimo, che stabilisce le modalità di attuazione della verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi di controllo per quanto concerne la conformità al disciplinare di produzione.

TIPO DI MODIFICA: ORDINARIA (senza modifica del documento unico)

La modifica non rientra in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

DOCUMENTO UNICO

1.   NOME DEL PRODOTTO

Bierzo

2.   TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.

Vino

4.   DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)

Vini bianchi

Aspetto: limpido e di colore da giallo acciaio a giallo dorato.

Odore: vini franchi, di intensità da media a elevata, con aromi fruttati (frutta bianca, frutta a nocciolo, agrumi) e/o floreali, (fiori bianchi e gialli). Nei vini bianchi fermentati o invecchiati in botte, oltre agli aromi summenzionati compariranno aromi tipici della fermentazione e/o dell’invecchiamento in botte come frutta secca e/o tostata e/o vaniglia e/o prodotti di pasticceria.

Gusto: vini freschi, con corpo e persistenza da medi a elevati.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

0,8

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Vini rosati

Aspetto: limpido; il colore può variare da rosa chiaro a rosso rubino assumendo anche sfumature salmone. La veste può variare passando da un livello molto basso a uno medio.

Odore: franchezza, di intensità aromatica da media a elevata, con presenza di aromi fruttati (frutti rossi, frutti neri, agrumi) e/o floreali (fiori bianchi e violetti).

Gusto: sensazioni di freschezza; corpo e persistenza da medi a elevati.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

0,8

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Vini chiaretti

Aspetto: vino limpido, il cui colore varia dal rosa pallido al rosso rubino a seconda dell’intensità della veste, da molto bassa a media.

Odore: franchezza, di intensità da media a elevata, con presenza di aromi di frutti rossi e/o neri e/o di fiori violetti.

Gusto: vino fresco, con una persistenza e un corpo da medi a elevati.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

0,8

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Vini rossi

Aspetto: limpido, con una veste da media a molto elevata, data la possibile variazione del colore dal violaceo al rosso.

Odore: vini franchi, di intensità aromatica da media a elevata, con presenza di aromi di frutti rossi e/o neri o di fiori violetti.

Gusto: vini freschi, strutturati, persistenti e corposi.

L’acidità volatile nei vini della seconda annata e delle annate successive non potrà superare il valore di 1 gr/l di acido acetico.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

0,8

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

Vini rossi invecchiati

Aspetto: limpido, di colore adeguato alla categoria di appartenenza. Per i vini rossi maturati in botte di rovere e «crianza» il colore varia dal violaceo al rosso, mentre per i vini «reserva» e «gran reserva» passa dal rosso al mattone, con una veste da media a elevata.

Odore: franco, di intensità medio-elevata, con presenza di aromi fruttati (frutti rossi, neri, maturi) e/o floreali (fiori violetti), nonché di aromi terziari tipici dell’invecchiamento in botte come vaniglia, cocco e note tostate, balsamiche e speziate.

Gusto: vini freschi, strutturati, con buona persistenza e buon corpo.

L’acidità volatile nei vini della seconda annata e delle annate successive non potrà superare il valore di 1 gr/l di acido acetico.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

0,8

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

5.   PRATICHE DI VINIFICAZIONE

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratica colturale

È vietato l’uso dell’irrigazione nella viticoltura per la produzione di vini con denominazione di origine «Bierzo». L’irrigazione sarà consentita solo i primi due anni nei nuovi vigneti per favorirne l’impianto.

Pratica enologica specifica

Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 12 % vol per le varietà rosse (ad eccezione di Garnacha Tintorera: 11 % vol) e 11 % vol per le varietà bianche (ad eccezione di Godello: 12 % vol)

Resa di estrazione non superiore a 74 l per 100 kg di uva.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il vino rosso sarà prodotto con almeno l’85 % delle varietà Mencia, Garnacha Tintorera, Estaladiña e/o Merenzao. La parte restante sarà ottenuta da una qualsiasi delle varietà autorizzate.

Il vino rosato sarà prodotto con le varietà autorizzate di cui al paragrafo 6 del presente documento, utilizzando almeno il 70 % di uva delle varietà rosse.

Il vino bianco sarà prodotto con le seguenti varietà: Godello, Doña Blanca, Malvasia e Palomino.

Il vino chiaretto sarà prodotto secondo il metodo tradizionale previsto nel Bierzo, utilizzando una percentuale di uve rosse autorizzate compresa tra il 40 % e il 60 % e una restante percentuale di uve bianche di una qualsiasi delle varietà autorizzate. Verrà effettuata una pressatura diretta o un periodo di macerazione prefermentativa seguito dalla pressatura. Nella fermentazione alcolica del mosto sarà obbligatorio utilizzare una percentuale compresa tra il 5 % e il 10 % di bucce diraspate di varietà bianche o rosse sul volume totale del mosto.

b.    Rese massime

Varietà Palomino

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà Palomino

88,80 ettolitri per ettaro

Altre varietà

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

Altre varietà

81,40 ettolitri per ettaro

6.   ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

La zona di produzione comprende i seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di León: Arganza, Bembibre, Benuza, Berlanga del Bierzo, Borrenes, Cabañas Raras, Cacabelos, Camponaraya, Carracedelo, Carucedo, Castropodame, Congosto, Corullón, Cubillos del Sil, Fresnedo, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igueña, Molinaseca, Noceda, Oencia, Ponferrada, Priaranza, Puente de Domingo Flórez, Sancedo, Sobrado, Toreno, Torre del Bierzo, Trabadelo, Vega de Espinareda, Villadecanes-Toral de los Vados e Villafranca del Bierzo e relative province.

7.   VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO

PALOMINO

GARNACHA TINTORERA

MENCÍA

GODELLO

ALARIJE - MALVASÍA RIOJANA

ESTALADIÑA

DOÑA BLANCA - MALVASÍA CASTELLANA

MERENZAO

8.   DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

Il carattere distintivo dei vini della zona protetta è dovuto essenzialmente all’ambiente geografico, con le caratteristiche pedologiche, geologiche e climatiche della comarca, che la rendono una zona eccezionale per la coltivazione della vite. Tutti i comuni, sia quelli inizialmente inclusi nella zona di produzione, sia quelli che sono entrati a farne parte recentemente, mostrano caratteristiche simili, ragion per cui questi ultimi possono essere considerati idonei alla produzione di vini di qualità. Inoltre, la mano dell’uomo ha selezionato le varietà più idonee e meglio adattate all’ambiente in cui crescono, dal momento che si tratta di varietà autoctone presenti in tutti i comuni che fanno parte della denominazione. Inoltre è stata scelta la pratica colturale più adatta che consente di ottenere un prodotto unico e distinto, trattandosi di parcelle di vigne piantate dalla fine del XIX secolo e dall’inizio del XX secolo, con le stesse varietà, gli stessi portainnesti nonché sesti di impianto e sistemi di produzione simili.

I principali fattori che confermano tale legame sono sintetizzati di seguito.

I terreni con tessitura franca argillosa, dotati di una quantità più o meno abbondante di elementi grossolani come ardesie e quarziti, conferiscono eleganza e finezza ai vini, rendendoli facilmente distinguibili da quelli di altre zone.

Il microclima della comarca differisce da quello delle zone limitrofe, ubicate al di fuori della catena montuosa, a causa della forte influenza atlantica, che genera abbondanti precipitazioni e una temperatura media annua mite, unitamente a un certo grado di continentalità dovuto alla forte oscillazione termica che favorisce la maturazione dell’uva.

I vigneti si trovano su pendii più o meno inclinati e a diverse altitudini. Ve ne sono alcuni, ad esempio, posti oltre i 1 000 m sul livello del mare che garantiscono la produzione di vini molto freschi e vivaci.

Le varietà del Bierzo sono perfettamente adattate all’ambiente. Quelle più diffuse sono Mencía e Godello mentre le altre varietà autorizzate sono presenti in misura minore. I vini rossi della zona sono estremamente fruttati, freschi e adatti all’invecchiamento in botte. I vini bianchi sono freschi, gustosi e dotati di un volume che li rende inconfondibili.

I sesti di impianto tradizionalmente utilizzati sono stretti e, insieme alle caratteristiche dei terreni, garantiscono una produzione di uva non eccessiva e qualitativamente elevata, con parametri analitici equilibrati e una buona maturazione.

L’età del vigneto della zona conferisce ai vini prodotti un valore aggiunto; per il vigneto del Bierzo, dove la superficie vitata è costituita per l’85 % da vecchie viti, è di circa 75 anni. Occorre osservare che la qualità dell’uva prodotta dai vecchi vigneti è molto elevata grazie all’equilibrio, sorto nel corso degli anni, tra i mezzi di produzione dell’uva e la sua raccolta, con ottimizzazione del processo di maturazione. Il potente e profondo sistema radicale va a esplorare un volume di terreno maggiore, garantendo l’approvvigionamento in minerali e una disponibilità di acqua più elevata. Le piante sono dunque meno sensibili alle variazioni climatiche annue, il che consente una maturazione costante nel corso degli anni. Il maggior volume di legno vecchio accumula inoltre una quantità di riserve più elevata che, spostandosi verso i grappoli, contribuisce a garantire la qualità nelle vendemmie successive. Inoltre, le viti vecchie hanno innumerevoli cicatrici prodotte dai tagli di potatura che ostacolano la circolazione della linfa attraverso i vasi conduttori, causando la crescita di un minor numero di grappoli. Questi ultimi saranno più piccoli e, a causa di tali difficoltà circolatorie, tendono a produrre un maggiore accumulo di zuccheri nell’uva e altri composti di qualità.

In sintesi, il microclima variegato della zona, commistione di clima atlantico e continentale, combinato ai suoli, alla predominanza di vecchi vigneti e all’alta densità di impianto che determinano basse rese con ottima maturazione, consente di ottenere vini altamente fruttati, equilibrati e con un buon grado di acidità.

9.   ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La vinificazione comprende l’imbottigliamento e l’invecchiamento dei vini; pertanto le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche dei vini possono essere garantite solo se tutte le operazioni di manipolazione del vino si svolgono all’interno della zona di produzione. Di conseguenza, nell’intento di salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare il controllo e considerando che l’imbottigliamento dei vini protetti dalla DOP «BIERZO» è uno degli elementi essenziali per il raggiungimento delle sue caratteristiche, tale operazione sarà effettuata nelle cantine degli impianti di imbottigliamento situati all’interno della zona di produzione.

Quadro giuridico di riferimento

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

Figureranno obbligatoriamente e in modo leggibile il nome «BIERZO» e la menzione tradizionale «Denominación de Origen» (denominazione di origine) anziché «Denominación de Origen Protegida» (denominazione di origine protetta).

L’indicazione dell’annata sarà obbligatoria, anche se il vino non è stato sottoposto a invecchiamento.

Indicazioni facoltative

Menzioni tradizionali «crianza», «reserva» e «gran reserva».

Menzioni «fermentado en barrica» (fermentato in botte), «criado en barrica» (maturato in botte) o «envejecido en barrica» (invecchiato in botte).

Nome di un’unità geografica più piccola insieme alle menzioni indicate di seguito:

«Vino de Villa» seguito dal nome di un comune o di una provincia inclusi nella zona geografica delimitata, qualora il 100 % dell’uva provenga da quel luogo e rispetti il limite di resa stabilito;

«Vino de Paraje» seguito dal nome di un sito individuato nella zona geografica delimitata, qualora il 100 % dell’uva provenga da tale sito e rispetti il limite di resa stabilito. Ogni sito è delimitato a livello cartografico all’interno del SIGPAC (http://www.crdobierzo.es). Questa menzione può essere integrata dalle indicazioni riportate di seguito:

«Viña Clasificada» qualora il 100 % dell’uva provenga da uno o più appezzamenti attigui, per almeno cinque anni sia stata utilizzata l’indicazione «Vino de Paraje» e sia rispettato il limite di resa stabilito.

«Gran Viña Clasificada»: stesse condizioni sopra menzionate, con l’aggiunta del requisito che, per almeno cinque anni, sia stata utilizzata l’indicazione «Viña Clasificada».

LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

http://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DO+BIERZO+modif.pdf/9c236c96-9b7f-1ffa-4020-306d4aaf42f9


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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