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Document 52019XC0806(01)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

OJ C 264, 6.8.2019, p. 9–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 264/9


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33

(2019/C 264/07)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Fiefs Vendéens»

Numero di riferimento: PDO-FR-A0733-AM01

Data della comunicazione: 12 giugno 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il paragrafo relativo alla zona geografica è modificato come segue: «La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini sono effettuate nel territorio dei comuni del dipartimento della Vandea di seguito elencati, quale approvato dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 10 febbraio 2011: Auchay-sur-Vendée per il solo territorio del comune delegato di Auzay, Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, Le Champ-Saint-Père, Chantonnay, Château-Guibert, La Couture, L’Île-d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier, Vairé, Vix».

Questa modifica fa seguito alla fusione di alcuni comuni.

Il documento unico è aggiornato per effetto di tale modifica.

2.   Zona geografica DGC Mareuil

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione IV, punto 2, del disciplinare, i comuni della denominazione geografica complementare Mareuil sono sostituiti da: «“Mareuil”: Le Champ-Saint-Père, Château-Guibert, La Couture, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier».

Questa modifica fa seguito alla fusione di alcuni comuni.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

3.   Zona geografica DGC Vix

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione IV, punto 2, del disciplinare, i comuni della denominazione geografica complementare Vix sono sostituiti da: «“Vix”: Auchay-sur-Vendée per il solo territorio del comune delegato di Auzay, Longèves, Le Poiré-sur-Velluire, Vix».

Questa modifica fa seguito alla fusione di alcuni comuni.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Tipo di vitigni

Descrizione e motivi

Il punto 1 della sezione V del capitolo I del disciplinare è sostituito come segue:

«I vini sono ottenuti dai seguenti vitigni:

Vini bianchi

“Brem”

vitigno principale: Chenin B

vitigno complementare: Chardonnay B

vitigno accessorio: Grolleau gris G

“Chantonnay”, “Mareuil”, “Pissotte”

vitigno principale: Chenin B

vitigno complementare: Chardonnay B

“Vix”

vitigno principale: Chenin B

vitigno complementare: Chardonnay B

vitigno accessorio: Sauvignon B

Vini rossi

“Brem”, “Pissotte”

vitigno principale: Pinot noir N

vitigno complementare: Négrette N

vitigni accessori: Cabernet Sauvignon N, Gamay N, Cabernet franc N

“Chantonnay”, “Mareuil”, “Vix”

vitigno principale: Cabernet franc N

vitigno complementare: Négrette N

vitigni accessori: Pinot noir N, Cabernet Sauvignon N, Gamay N

Vini rosati

“Brem”

vitigno principale: Pinot noir N

vitigno complementare: Gamay N

vitigni accessori: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Grolleau gris G, Négrette N

“Chantonnay”

vitigno principale: Pinot noir N

vitigno complementare: Gamay N

vitigni accessori: Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Négrette N

“Mareuil”, “Vix”, “Pissotte”

vitigno principale: Gamay N

vitigno complementare: Pinot noir N

vitigni accessori: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Négrette N»

Questa modifica è stata apportata per semplificare le regole di assemblaggio delle varie denominazioni geografiche complementari (DGC) pur mantenendo una coerenza all’interno della denominazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Proporzione all’interno dell’azienda produttrice

Descrizione e motivi

Il punto 2, sezione V, del capitolo I del disciplinare è così sostituito:

«La conformità del tipo di vitigni è valutata, in base al colore considerato, in tutte le parcelle dell’azienda produttrice del vino a denominazione di origine controllata.

Vini bianchi

“Brem”, “Vix”, “Chantonnay”, “Mareuil”, “Pissotte”

La proporzione del vitigno principale è superiore o uguale al 60 %;

La proporzione del vitigno complementare è superiore o uguale al 10 %.

Vini rossi e rosati

“Brem”, “Pissotte”, “Chantonnay”, “Mareuil”, “Vix”

La proporzione del vitigno principale è superiore o uguale al 50 %.

La proporzione del vitigno complementare è superiore o uguale al 10 %».

Questa modifica è stata apportata per semplificare le regole di assemblaggio delle varie denominazioni geografiche complementari (DGC) pur mantenendo una coerenza all’interno della denominazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Divieto di raccolta

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione VII, punto 1, del disciplinare viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

L’eliminazione del ban des vendanges (divieto di raccolta) avviene in un contesto in cui l’esame analitico del livello di maturazione risulta controllato e sufficiente. Non è quindi più necessario avere una data di inizio raccolta.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Tenore zuccherino minimo

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione VII, punto 2, del disciplinare, il valore relativo al tenore zuccherino minimo dei vini bianchi è sostituito con 170. Il valore relativo al tenore zuccherino minimo dei vini rossi è sostituito con 190.

Il tenore zuccherino minimo è aumentato per garantire una migliore maturazione delle uve.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Titolo alcolometrico volumico minimo naturale

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione VII, punto 2, del disciplinare, il valore relativo al titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei vini bianchi è sostituito con 10,5. Il valore relativo al titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei vini rossi è sostituito con 11.

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale è aumentato in relazione all’incremento del tenore zuccherino minimo delle uve.

Il documento unico è aggiornato per effetto di tale modifica.

9.   Inizio della produzione delle vigne giovani

Descrizione e motivi

Nel capitolo I, sezione VIII, punto 2, primo trattino vengono eliminati i termini «in loco».

Questa modifica è stata apportata per migliorare la coerenza del testo.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

10.   Assemblaggio

Descrizione e motivi

Alla lettera b) del punto 1, sezione IX, capitolo I, del disciplinare della denominazione di origine controllata «Fiefs vendéens», approvato con decreto del 9 settembre 2011 di cui sopra, il testo è sostituito nel seguente modo:

«Vini bianchi

I vini sono ottenuti dall’assemblaggio di uve o di vini nelle stesse proporzioni previste per l’impianto dei vitigni.

Vini rosati e rossi

I vini provengono dall’assemblaggio di uve o di vini in cui il vitigno principale è presente per almeno il 40 % e il vitigno complementare per almeno il 10 %».

Questa modifica è stata apportata per garantire la coerenza a seguito della semplificazione delle norme di impianto dei vitigni.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

11.   Acidità volatile

Descrizione e motivi

Nella lettera d) del punto 1, sezione IX, capitolo I, del disciplinare della denominazione di origine controllata «Fiefs vendéens», approvato con decreto del 9 settembre 2011 di cui sopra, la frase «I vini presentano dopo la fermentazione:» è sostituita con «I vini presentano in fase di confezionamento:». Il valore relativo al tenore massimo di acidità volatile dei vini bianchi e rosati è sostituito con 14,3. Il valore relativo al tenore massimo di acidità volatile dei vini rossi è sostituito con 16,3.

I valori massimi di acidità volatile sono stati modificati perché ritenuti troppo bassi.

Il documento unico è aggiornato per effetto di tale modifica.

12.   Carbone per uso enologico

Descrizione e motivi

Alla lettera e) del punto 1, sezione IX, capitolo I, del disciplinare, la frase «Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’uso del carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni» è sostituita con la frase «Per l’elaborazione dei vini rosati è autorizzato l’uso del carbone per uso enologico per i mosti e i vini nuovi ancora in fermentazione nel limite del 15 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a una dose massima di 60 grammi per ettolitro».

Possibilità di utilizzare il carbone per uso enologico per correggere alcuni difetti del vino.

Il documento unico è aggiornato per effetto di tale modifica.

13.   Circolazione tra depositari autorizzati

Descrizione e motivi

Viene eliminata la lettera b) del punto 4, sezione IX, capitolo I, del disciplinare.

Si trattava di una disposizione che vietava la circolazione dei vini tra depositari autorizzati prima di una certa data.

Al momento della modifica del disciplinare si è osservato che questa disposizione non era tecnicamente giustificata ed è stata pertanto eliminata.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

14.   Legame con l’origine

Descrizione e motivi

Alla lettera a) del punto 1, sezione X, capitolo I, del disciplinare il numero 19 è sostituito con il 18.

Questa modifica rappresenta un aggiornamento del numero di comuni a seguito della fusione di alcuni di essi.

Il documento unico è aggiornato per effetto di tale modifica.

15.   Misure transitorie

Descrizione e motivi

Alla lettera a) del punto 2, sezione XI, capitolo I, del disciplinare i paragrafi:

«Dal raccolto del 2011 fino al raccolto del 2015 compreso:

Vini bianchi

“Brem”, “Pissotte”, “Mareuil”, “Vix”

La proporzione del vitigno principale è superiore o uguale al 50 %.

Vini rossi e rosati

“Brem”, “Pissotte”, “Mareuil”, “Vix”

La proporzione dei vitigni principali è superiore o uguale al 50 %.

Vini rosati

“Brem”

La proporzione dei vitigni principali è superiore o uguale all’80 %;

La proporzione del vitigno Pinot noir N è superiore o uguale al 30 %;

La proporzione del vitigno Gamay N è superiore o uguale al 10 %.

“Mareuil”, “Pissotte”, “Vix”

La proporzione dei vitigni principali è superiore o uguale all’80 %;

La proporzione del vitigno Gamay N è superiore o uguale al 30 %;

La proporzione del vitigno Pinot noir N è superiore o uguale al 15 %.»

sono eliminati.

Al secondo trattino, per le denominazioni geografiche complementari Brem e Pissotte, la frase «La proporzione dei vitigni principali è superiore o uguale all’80 %» e la frase «La proporzione del vitigno Cabernet franc N è superiore o uguale al 10 %; La proporzione del vitigno Négrette N è superiore o uguale al 5 %» vengono eliminate.

Al secondo trattino, per quanto riguarda le denominazioni geografiche complementari Mareuil e Vix, la frase «La proporzione dei vitigni principali è superiore o uguale all’80 %» e la frase «La proporzione del vitigno Pinot noir N è superiore o uguale al 10 %; La proporzione del vitigno Négrette N è superiore o uguale al 5 %» sono eliminate.

Queste eliminazioni corrispondono a misure transitorie giunte a scadenza.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

16.   Misure transitorie

Descrizione e motivi

Al punto 3, sezione XI, capitolo I del disciplinare viene aggiunto il seguente paragrafo: «b - Le parcelle di vigne impiantate, alla data di approvazione del presente disciplinare, aventi una distanza tra i filari superiore a 1,80 metri e inferiore o uguale a 2,20 metri, godono per il raccolto del diritto alla denominazione di origine controllata fino all’estirpazione e al massimo fino al raccolto 2021 compreso, fatto salvo il rispetto delle altre disposizioni del presente disciplinare».

Questa modifica permette di adattare il vigneto con una misura inferiore a tre anni.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

17.   Etichettatura

Descrizione e motivi

Al punto 2, sezione XII, capitolo I, del disciplinare viene aggiunto il seguente paragrafo: «d)- L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata “Fiefs Vendéens” può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che essa figuri nella dichiarazione di raccolta; che il nome della località accatastata sia menzionato proprio sotto il nome della denominazione e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta».

Il documento unico è aggiornato per effetto di tale modifica.

18.   Etichettatura

Descrizione e motivi

Al punto 2, sezione XII, capitolo I, del disciplinare viene eliminato il paragrafo e).

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

19.   Obblighi di dichiarazione

Descrizione e motivi

Il punto 1, sezione I, capitolo II, del disciplinare è sostituito dalla seguente frase: «Ogni operatore dichiara all’organismo di tutela e di gestione e all’organismo di controllo, entro il 31 maggio antecedente la raccolta, le parcelle per le quali rinuncia a produrre la denominazione di origine controllata».

Al punto 3, sezione I, capitolo II, del disciplinare vengono aggiunti i termini «e all’organismo di tutela e di gestione» dopo l’aggettivo «autorizzato».

Al punto 4, sezione I, capitolo II, del disciplinare vengono aggiunti i termini «e all’organismo di tutela e di gestione» dopo l’aggettivo «autorizzato».

Nel capitolo II, sezione I, punto 5 del disciplinare, dopo «lo dichiara» vengono aggiunti i termini «all’organismo di tutela e di gestione».

Con queste modifiche l’organismo di gestione viene aggiunto come destinatario delle informazioni dei produttori.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

20.   Principali punti da controllare

Descrizione e motivi

Nel capitolo III, punto A1 del disciplinare sono eliminati i termini «(scheda CVI mantenuta aggiornata)».

Nel capitolo III, punto A2 del disciplinare sono eliminati i termini «(scheda CVI mantenuta aggiornata, dichiarazione, registro)».

Nel capitolo III, punto A3 del disciplinare sono eliminati i termini «(dichiarazione di identificazione)».

Nel capitolo III, punto B1 del disciplinare vengono eliminati i termini «(esame visivo, conteggio del numero di grappoli e stima del carico a partire da una tabella indicativa redatta a tale scopo)».

Nel capitolo III, punto B2 del disciplinare vengono eliminati i termini «data di raccolta, sul posto (registri di cantina) e (prelievi di 200 acini e misure rifrattometriche)».

Nel capitolo III, punto B3 del disciplinare vengono eliminati i termini «Controllo documentale (registri di cantina) ed (esame visivo)».

Nel capitolo III, punto B4 del disciplinare sono eliminati i termini «(dichiarazioni, registri, eventuali deroghe) e controllo sul posto».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione del prodotto

Fiefs Vendéens

2.   Nome dello stato membro

Francia

3.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

4.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi e rosati

Si tratta di vini tranquilli bianchi, rosati e rossi.

Le loro caratteristiche analitiche sono:

Titolo alcolometrico volumico minimo naturale: vini bianchi 10 %, vini rosati 10,5 %, vini rossi 10,5 %

Titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l’arricchimento: vini bianchi 12 %, vini rosati 12 %, vini rossi 12,5 %

Tenore massimo di acidità volatile: vini bianchi 11 milliequivalenti per litro, vini rosati 11 milliequivalenti per litro, vini rossi 13 milliequivalenti per litro

Tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): vini bianchi 3 grammi per litro, vini rosati 3 grammi per litro, vini rossi 2,5 grammi per litro

Tenore massimo di acido malico: inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro per i vini rossi

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale e il titolo alcolometrico totale effettivo sono conformi alle norme stabilite dalla normativa europea. I vini bianchi presentano un equilibrio dominato dalla freschezza. Fini e delicati, questi vini hanno in generale una buona mineralità e offrono un’ampia gamma di note floreali e fruttate.

I vini rosati presentano un colore con sfumature che vanno dal rosa pallido al rosa salmone. Leggermente aciduli e caratterizzati da freschezza e da una sensazione di grasso, questi vini offrono per lo più aromi fruttati.

I vini rossi si distinguono per i potenti aromi fruttati, talvolta accompagnati da note di spezie dolci, di cuoio o liquirizia.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

14,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi

Questi vini presentano le seguenti caratteristiche analitiche:

Titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11 %

Tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 2,5 grammi per litro

Tenore massimo di acido malico: inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro per i vini rossi

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale e il titolo alcolometrico totale effettivo sono conformi alle norme stabilite dalla normativa europea.

I vini rossi si distinguono per i potenti aromi fruttati, talvolta accompagnati da note di spezie dolci, di cuoio o liquirizia.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è vietato l’uso del carbone per uso enologico, singolarmente o in combinazione nelle preparazioni.

Per i vini rossi sono ammesse le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale rispetto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %.

Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale di seguito indicato: vini bianchi 12 %, vini rosati 12 %, vini rossi 12,5 %.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini rispettano gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilite a livello europeo e nel codice rurale e della pesca marittima.

Pratica colturale

I vigneti presentano una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,80 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,30 metri.

Le viti sono potate con un massimo di 10 gemme franche per ceppo:

in potatura Guyot semplice o doppia, oppure

in potatura corta a sperone, con un massimo di 5 speroni per ceppo.

La potatura è completata entro il 31 maggio dell’anno di raccolta.

Carbone

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Per l’elaborazione dei vini rosati è autorizzato l’uso del carbone per uso enologico per i mosti e i vini nuovi ancora in fermentazione nel limite del 15 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a una dose massima di 60 grammi per ettolitro.

b.   Rese massime

Vini bianchi e rosati

66 ettolitri per ettaro

Vini rossi

62 ettolitri per ettaro

7.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini sono effettuate nel territorio dei comuni del dipartimento della Vandea di seguito elencati, quale approvato dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 10 febbraio 2011: Auchay-sur-Vendée per il solo territorio del comune delegato di Auzay, Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, Le Champ-Saint-Père, Chantonnay, Château-Guibert, La Couture, L’Île-d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier, Vairé, Vix.

8.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Chenin B

 

Négrette N

 

Cabernet franc N

 

Chardonnay B

 

Pinot noir N

9.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica è situata tra il bocage della Vandea a nord e la pianura cerealicola di Luçon a sud. Il versante del massiccio armoricano si estende da ovest a est, da Les Sables-d’Olonne sulla costa atlantica a Fontenay-le-Comte. Il vigneto sorge nei settori in cui questo versante incontra il reticolo idrografico strutturante, su pendenze spesso comprese tra il 3 e il 5 % e orientate essenzialmente a sud/sud-ovest. Si succedono le entità geografiche di «Brem» nei dintorni della palude di Olonne, di «Mareuil» e «Chantonnay» lungo le valli del Lay e dell’Yon e di «Vix» e «Pissotte» sulle pendici del fiume Vendée. Questa zona geografica copre il territorio di 18 comuni del sud del dipartimento della Vandea.

Dal punto di vista geologico, la zona geografica è relativamente omogenea, situata ai margini del basamento cristallino armoricano a contatto con formazioni calcaree del Giurassico. Il substrato geologico è composto prevalentemente da scisto e da riolite, a volte da gneiss e da anfiboliti e, nel caso della denominazione geografica «Vix», anche da calcare. Tuttavia il più delle volte questo calcare è ricoperto da depositi fluviali di sabbia ghiaiosa dell’era Terziaria. Di conseguenza, le parcelle precisamente delimitate per la raccolta delle uve presentano generalmente suoli bruni acidi con un’elevata proporzione di elementi grossolani. Questi suoli si distinguono in maniera sostanziale sia dai suoli limosi profondi del bocage a nord, sia dai fertili suoli argillosi della pianura più a sud. Il clima della Vandea meridionale, oceanico e temperato, è significativamente più caldo di quello del bocage situato più a nord. In particolare, è meno piovoso e più soleggiato, con una mancanza di precipitazioni durante l’estate (le regioni di Olonne e La Rochelle sono le più soleggiate della costa atlantica, con una media di 1 430 ore di sole in 6 mesi, da giugno a settembre). La temperatura media annua oscilla tra 12 e 12,5 °C, con escursioni termiche più pronunciate da ovest a est, man mano che l’altitudine aumenta e che gli influssi marittimi si attenuano.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Lo sviluppo della viticoltura in Vandea durante il Medioevo è attestato da numerosi documenti che raccontano delle decime versate alle abbazie e ai priorati della regione sul prodotto delle viti. A partire dall’XI secolo ha inizio un prospero commercio di vini a denominazione geografica «Brem» verso l’Olanda. Dal XII al XV secolo i vini della denominazione geografica «Mareuil» vengono trasportati su chiatte fino ai porti di Saint-Benoist e di Moricq-sur-le-Lay e poi transitano per La Rochelle dove sono imbarcati per l’Inghilterra.

Bisognerà aspettare gli scritti di Rabelais, che soggiornò a Fontenay-le-Comte e a Maillezais dal 1520 al 1528, per conoscere i vitigni utilizzati un tempo. Nel XVI e nel XVII secolo il vitigno bianco più coltivato era già lo Chenin B («Franc Blanc» a «Brem», «Blanc d’Aunis» a «Vix»), mentre l’impianto dei vitigni per i vini rosati e rossi era dominato dal Pinot noir N e soprattutto dal Negrette N (chiamato «Pinot rosé» o «Bourgogne» a «Brem», «Ragoûtant» a «Mareuil» e «Chantonnay», «Folle Noire» a «Vix»). L’introduzione del vitigno Cabernet franc N risale al XVIII secolo.

La viticoltura della Vandea conobbe un forte sviluppo nel XIX secolo, tanto che nel 1880 ben 18 000 ettari erano interessati dalla coltivazione delle viti. Dopo l’attacco della fillossera i produttori del sud della Vandea si sono specializzati e hanno riabilitato il vigneto sui pendii meglio esposti utilizzando piante innestate con vitigni tradizionali, cui si aggiungono per lo più le varietà Gamay N, Chardonnay B, Cabernet Sauvignon N e, a seconda dei settori, i vitigni Sauvignon blanc B («Vix») e Grolleau gris G («Brem»).

Dopo la Seconda guerra mondiale i produttori cercarono di riunire i cinque centri storici di produzione. Nel 1953 fu creata l’etichetta «Anciens Fiefs du Cardinal» in riferimento a Richelieu, nominato vescovo di Luçon nel 1608 e grande promotore dei vini della denominazione geografica «Mareuil». Furono codificate e rafforzate le norme di produzione consentendo di migliorare la qualità nel rispetto delle specificità locali di impianto dei vitigni. I «Vins des Fiefs Vendéens» sono riconosciuti come «appellation d’origine simple» nel 1965, come «vins de pays» nel 1974 e come «appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure» nel 1984. Il processo di riconoscimento come denominazione di origine controllata è iniziato nel 1991.

Nel 2009 il vigneto copriva una superficie di 480 ettari coltivati da circa 40 viticoltori con una produzione media annua di 27 000 ettolitri, divisa tra 45 % di vini rosati, 40 % di vini rossi e 15 % di vini bianchi. I vini bianchi presentano un equilibrio dominato dalla freschezza. Fini e delicati, questi vini hanno in generale una buona mineralità e offrono un’ampia gamma di note floreali e fruttate.

I vini rosati presentano un colore con sfumature che vanno dal rosa pallido al rosa salmone. Leggermente aciduli e caratterizzati da freschezza e da una sensazione di grasso, questi vini offrono per lo più aromi fruttati.

I vini rossi si distinguono per i potenti aromi fruttati, talvolta accompagnati da note di spezie dolci, di cuoio o liquirizia. Per le denominazioni geografiche «Brem» e «Pissotte», i vini hanno spesso un colore dal rubino al granata, sono rotondi e fini, mentre i vini «Mareuil», «Chantonnay» e «Vix» possono essere più colorati e presentare un palato più strutturato. La tendenza meridionale del clima del sud della Vandea, con il suo generoso soleggiamento, e la presenza di colline dai suoli sassosi e superficiali di origine prevalentemente scistosa o riolitica hanno offerto alla viticoltura della zona geografica una lunga tradizione di produzione di vini soprattutto rosati e rossi che rappresentano in media l’85 % della produzione della denominazione di origine controllata.

La posizione geografica del vigneto, tra Val de Loire e Sud-Ouest, si esprime anche nei vitigni scelti nel corso delle generazioni. Il vigneto presenta un vitigno originale che combina influenze della Loira (Chenin, Cabernet franc, Grolleau gris), continentali (Pinot nero, Gamay) e sud-occidentali (Négrette, Cabernet sauvignon). In ogni caso il vitigno Chenin B è dominante nei vini bianchi, il Pinot noir N e il Gamay N sono i vitigni principali dei vini rosati, mentre i vitigni Pinot noir N, Cabernet franc N e Negrette N costituiscono la base dei vini rossi, garantendo la tipicità dei prodotti.

La particolare storia di ogni denominazione geografica ricorda tuttavia che esistono da tempo canali commerciali distinti. I vini della denominazione geografica «Brem» passavano per il porto di Saint-Martin-de-Brem, quelli di «Mareuil» e «Chantonnay» per la valle del Lay, mentre quelli di «Vix» e «Pissotte» attraverso la foce del fiume Vendée. Date le variazioni dei fattori naturali (suolo e clima), nel corso del tempo i produttori locali si sono orientati verso strategie di impianto e usanze di assemblaggio diverse che hanno dato vita a vini con varie sfumature gustative e contribuito alla ricchezza dei vini della denominazione di origine controllata. L’assemblaggio dei vini delle 5 entità geografiche non è quindi mai stato praticato e tuttora non rappresenta una pratica auspicata.

Dal 1985 la fama della denominazione di origine controllata «Fiefs vendéens» è notevolmente cresciuta e i volumi commercializzati sono quasi raddoppiati. L’originalità, la freschezza e gli aromi fruttati dei vini sono particolarmente apprezzati dai turisti che frequentano la costa della Vandea. Grazie alla loro diversità, questi vini possono essere abbinati in qualsiasi circostanza ai piatti della gastronomia regionale.

10.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata è completato da una delle seguenti denominazioni geografiche complementari:

«Brem»;

«Chantonnay»;

«Mareuil»;

«Pissotte»;

«Vix»

per i vini che soddisfano le condizioni di produzione stabilite nel disciplinare per ciascuna di queste denominazioni.

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato con la denominazione geografica complementare «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare.

Le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni in altezza, larghezza e spessore non superano il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Etichettatura

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Le dimensioni dei caratteri delle denominazioni geografiche complementari «Brem», «Chantonnay», «Mareuil», «Pissotte», «Vix» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica complementare «Val de Loire» sono inferiori o uguali, in altezza, larghezza e spessore, ai due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

È vietata qualsiasi indicazione del nome di un vitigno sull’etichetta che riporta tutte le diciture obbligatorie.

I vini possono essere presentati con l’indicazione dell’annata se le uve utilizzate per la loro elaborazione sono le uniche uve dell’anno in questione.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Fiefs Vendéens» può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che essa figuri nella dichiarazione di raccolta; che il nome della località accatastata sia menzionato proprio sotto il nome della denominazione e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b8ebb03b-ef0d-44f7-9695-fac9f1495b9e


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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