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Document 52017IP0297

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12502/2016 — C8-0517/2016 — 2016/0298(NLE) — 2017/2036(INI))

OJ C 334, 19.9.2018, p. 99–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 334/99


P8_TA(2017)0297

Conclusione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba (Risoluzione)

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12502/2016 — C8-0517/2016 — 2016/0298(NLE) — 2017/2036(INI))

(2018/C 334/10)

Il Parlamento europeo,

vista l'instaurazione di relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e Cuba nel 1988,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12502/2016),

visto il progetto di accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (12504/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 209 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (C8-0517/2016),

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V sull'azione esterna dell'Unione,

visto il TFUE, in particolare la parte quinta, titoli I-III e V,

vista la posizione comune 96/697/PESC del 2 dicembre 1996 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativamente a Cuba (1),

vista la decisione (PESC) 2016/2233 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che abroga la posizione comune 96/697/PESC relativamente a Cuba (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2016 sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 dal titolo «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» (COM(2009)0495),

viste le dichiarazioni rese in occasione dei vertici dei capi di Stato e di governo dell'America latina e dei Caraibi e dell'Unione europea svoltisi fino ad oggi e, in particolare, la dichiarazione del secondo vertice UE-Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC), tenutosi a Bruxelles il 10-11 giugno 2015 sul tema «Modellare il nostro futuro comune: impegnarsi a favore di società prospere, coese e sostenibili per i nostri cittadini», che ha adottato la dichiarazione politica dal titolo: «Un partenariato per la prossima generazione»,

viste le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2012 sulla strategia comune UE-Caraibi,

vista la presenza del rappresentante speciale per i diritti umani in occasione della riunione congiunta della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti umani di questo Parlamento, il 12 ottobre 2016, per illustrare i risultati del dialogo sui diritti umani tra Cuba e l'Unione europea,

visto quanto segnalato da alcune organizzazioni della società civile cubana,

vista la sua risoluzione legislativa del 5 luglio 2017 (3) sul progetto di decisione del Consiglio,

viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare quelle del 17 novembre 2004, su Cuba (4), del 2 febbraio 2006, sulla posizione dell'Unione europea nei confronti del governo cubano (5), del 21 giugno 2007, su Cuba (6), e dell'11 marzo 2010, sui prigionieri di coscienza a Cuba (7),

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani,

visto l'articolo 99, paragrafo 2, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A8-0233/2017),

A.

considerando che tra l'Europa e Cuba esistono profondi legami storici, economici e culturali;

B.

considerando la varietà e l'ampio spettro delle relazioni tra l'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi;

C.

considerando che l'UE intrattiene relazioni con la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC); che la CELAC guarda con favore alla possibilità di espandere le relazioni tra l'UE e Cuba;

D.

considerando che Cuba era l'unico paese dell'America latina e dei Caraibi con cui l'UE non aveva firmato alcun tipo di accordo; che 20 dei suoi Stati membri hanno firmato vari tipi di accordi bilaterali e intrattengono buone relazioni con l'isola;

E.

considerando che la posizione comune 96/697/PESC è stata abrogata dalla decisione (PESC) 2016/2233 del Consiglio del 6 dicembre 2016;

F.

considerando che nel 2008 è stato rilanciato il dialogo ad alto livello UE-Cuba ed è ripresa la cooperazione bilaterale allo sviluppo; che nel 2010 il Consiglio ha avviato una riflessione sul futuro delle relazioni UE-Cuba e che nel febbraio 2014 ha adottato direttive di negoziato cui ha fatto seguito, nell'aprile 2014, l'avvio di negoziati ufficiali in vista di un ADPC che si sono conclusi l'11 marzo 2016;

G.

considerando che l'ADPC definisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e comprende tre capitoli principali sul dialogo politico, sulla cooperazione e sul dialogo strategico settoriale, nonché sugli scambi e sulla cooperazione commerciale;

H.

considerando che i diritti umani figurano sia nel capitolo sul dialogo politico che in quello sulla cooperazione; che con l'ADPC entrambe le parti ribadiscono il loro rispetto dei diritti umani universali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in altri strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani; che con l'ADPC entrambe le parti ribadiscono il loro impegno a favore del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite, nonché relativamente a tutti i principi e gli obiettivi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; che, conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'azione esterna dell'Unione dovrebbe essere fondata sui principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo — inclusi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali — e delle libertà fondamentali, sul rispetto della dignità umana, sui principi di uguaglianza e solidarietà e sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; che, in tale ottica, il rispetto dei diritti umani e la difesa della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero essere un'aspirazione essenziale dell'ADPC;

I.

considerando che l'ADPC comprende una cosiddetta «clausola relativa ai diritti umani», che costituisce un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE, che consente di sospendere l'accordo in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani;

J.

considerando che entrambe le parti hanno raggiunto un accordo sulle modalità generali e i settori di cooperazione nel capitolo sulla cooperazione, anche su questioni come i diritti umani, la governance, la giustizia e la società civile;

K.

considerando che Cuba è disposta ad accettare la cooperazione con l'UE nel quadro dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); che i principali obiettivi di tale strumento sono il sostegno, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia nei paesi terzi nonché il rafforzamento del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che con l'ADPC entrambe le parti riconoscono che la democrazia poggia sulla volontà liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita;

L.

considerando che il dialogo sui diritti umani tra l'UE e Cuba, guidato dal rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, è stato istituito nel 2015; che la situazione dei diritti umani permane critica;

M.

considerando che fra le tematiche discusse in occasione della seconda riunione del dialogo sui diritti umani, tenutasi a Cuba nel giugno 2016 con la partecipazione dei ministeri e degli organismi competenti, figuravano la libertà di associazione e questioni relative ai diritti umani in un contesto multilaterale, come ad esempio la pena di morte; che la terza riunione del dialogo sui diritti umani si è svolta a Bruxelles il 22 maggio 2017;

N.

considerando che in tre diverse occasioni il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani, segnatamente ad Oswaldo Payá nel 2002, al movimento delle Damas de Blanco (Donne in bianco) nel 2005 e a Guillermo Fariñas nel 2010;

O.

considerando che l'UE è diventata il maggiore investitore estero a Cuba e il principale partner del paese in termini di esportazioni e, più in generale, di scambi commerciali, e che tra il 2009 e il 2015 il volume complessivo degli scambi commerciali e delle esportazioni dell'UE verso Cuba sono raddoppiati;

P.

considerando che l'ADPC dedica un capitolo ai principi del commercio internazionale e affronta la cooperazione in materia doganale, la facilitazione e la diversificazione degli scambi, le norme e gli standard tecnici, il commercio sostenibile e la promozione di un regime commerciale e di investimenti stabile, trasparente e non discriminatorio; che la liberalizzazione degli scambi, gli investimenti economici e finanziari, l'innovazione tecnologica e le libertà di mercato in generale consentirebbero all'isola di modernizzare la propria economia;

Q.

considerando che le «linee guida di politica economica e sociale» per Cuba, adottate nel 2011 dopo un dibattito pubblico, contenevano proposta di riforma, aggiornamento e modernizzazione;

R.

considerando che, nel 2016, a Cuba è stato avviato un dibattito pubblico su due nuove tematiche, la «concettualizzazione del modello economico e sociale» e il «piano nazionale per lo sviluppo economico e sociale fino al 2030: visione della Nazione, assi e settori strategici»;

S.

considerando che l'UE e Cuba hanno concordato di integrare la prospettiva di genere in tutti i settori della cooperazione e di prestare particolare attenzione alla prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne e al loro contrasto;

T.

considerando che Cuba ha sottoscritto undici delle diciotto convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, ratificandone otto; che Cuba non ha ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

U.

considerando che Cuba ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

V.

considerando che l'Assemblea nazionale di Cuba fa parte dell'Unione interparlamentare mondiale dal 1977;

W.

considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato ventisei risoluzioni consecutive in cui si chiedeva di porre fine all'embargo statunitense nei confronti di Cuba e che, per la prima volta nell'ottobre 2016, la risoluzione è stata adottata all'unanimità;

X.

considerando che la sua posizione tradizionale, espressa in numerose occasioni e condivisa dalle istituzioni europee, è contraria alle leggi sull'extraterritorialità, dal momento che queste ledono direttamente la popolazione cubana e incidono sulle attività delle imprese europee;

1.

accoglie con favore la firma a Bruxelles, il 12 dicembre 2016, dell'ADPC tra l'UE e Cuba, che a suo giudizio costituisce uno strumento che offrirà un nuovo quadro per le relazioni tra l'UE e Cuba, salvaguardando allo stesso tempo gli interessi dell'UE, e che si sostituisce alla posizione comune del 1996; sottolinea che il successo dell'accordo dipende dalla sua attuazione e dal suo rispetto;

2.

afferma il forte valore strategico delle relazioni tra l'UE e Cuba;

3.

osserva che la struttura, il contenuto e la dinamica dell'accordo rispondono ai principi e ai valori stabiliti dalle istituzioni dell'UE in materia di relazioni esterne;

4.

sottolinea il fatto che il Consiglio dell'UE abbia deciso di definire un nuovo quadro per le relazioni con Cuba e di avviare negoziati e portarli a compimento entro un termine significativamente breve;

5.

sottolinea l'impegno che Cuba assume nei confronti dell'UE e la responsabilità di entrambe le parti quanto al rispetto delle disposizioni dell'accordo, anche attraverso il dialogo politico;

6.

ricorda che l'ADPC, essendo il primo accordo tra l'UE e Cuba, segnerà un punto di svolta nelle relazioni bilaterali tra le due parti; si compiace del fatto che entrambe le parti abbiano concordato di sviluppare questo rapporto in modo strutturato, impegnandosi reciprocamente a rispettare un programma e obblighi che sono vincolanti per entrambi i firmatari;

7.

sottolinea l'importanza dell'inclusione del capitolo sul dialogo politico e della creazione di un dialogo istituzionalizzato UE-Cuba sui diritti umani; chiede che, nel quadro di tale dialogo, l'UE appoggi la posizione del Parlamento in materia di democrazia, diritti umani universali e libertà fondamentali, come la libertà di espressione, di riunione e di associazione politica, la libertà di informazione in tutte le sue forme, nonché la sua «politica di sostegno sul piano mondiale ai difensori dei diritti umani»; incoraggia entrambe le parti a istituire garanzie per l'attività dei difensori dei diritti umani e per la partecipazione attiva di tutti gli attori della società civile e dell'opposizione politica, senza restrizioni di sorta, a tale dialogo; osserva tuttavia che, a tutt'oggi, il dialogo sui diritti umani non ha permesso di porre fine, a Cuba, agli arresti arbitrari sulla base di motivazioni politiche e che, al contrario, secondo la commissione cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale, negli ultimi anni la repressione si è intensificata;

8.

sottolinea l'importanza del dialogo sui diritti umani tra l'UE e Cuba e si compiace del fatto che sia stato avviato prima della conclusione dei negoziati ADPC; ribadisce che fra gli obiettivi della politica dell'UE nei confronti di Cuba figurano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la promozione di una modernizzazione economica e sociale finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione cubana;

9.

prende atto degli sforzi da parte cubana volti al recepimento, nell'ordinamento giuridico del paese, dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e del lavoro ed esorta Cuba a ratificare le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani non ancora ratificate, in particolare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; prende atto del lavoro del centro nazionale cubano per l'educazione sessuale; invita il governo cubano a proseguire gli sforzi per porre fine a qualsiasi discriminazione ed emarginazione nei confronti della comunità LGBT;

10.

esorta il governo cubano ad allineare la propria politica in materia di diritti umani alle norme internazionali definite nelle Carte, nelle dichiarazioni e negli strumenti internazionali di cui Cuba è firmataria; insiste sul fatto che la persecuzione e l'incarcerazione di chiunque a causa dei suoi ideali e della sua attività politica pacifica costituisce una violazione delle disposizioni contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e chiede pertanto la liberazione di quanti sono stati incarcerati in siffatte circostanze;

11.

ricorda che l'ADPC contiene una clausola che prevede la sospensione dell'accordo in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani; esorta la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad assicurare l'istituzione di un regolare scambio con il Parlamento sull'attuazione dell'ADPC, sul rispetto degli obblighi reciproci contemplati dall'accordo e, in particolare, sull'applicazione di tutte le disposizioni in materia di diritti umani, ambientali e del lavoro citate nella presente risoluzione; invita il SEAE — segnatamente attraverso la delegazione dell'UE — a fare tutto il possibile per seguire da vicino la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a Cuba in sede di attuazione dell'ADPC e a riferire in merito al Parlamento;

12.

sottolinea che l'ADPC dovrebbe contribuire a migliorare le condizioni di vita e i diritti sociali dei cittadini cubani, ribadendo quanto sia importante lavorare in modo sistematico per la promozione dei valori della democrazia e dei diritti umani, compresa la libertà di espressione, associazione e riunione;

13.

accoglie con favore i riferimenti espliciti dell'ADPC alla società civile come parte attiva della cooperazione; esprime la sua profonda solidarietà alla popolazione cubana e il suo sostegno ai progressi verso la democrazia e il rispetto e la promozione delle libertà fondamentali; incoraggia entrambe le parti dell'accordo a promuovere un ruolo attivo della società civile cubana durante la fase di attuazione dell'ADPC;

14.

ricorda l'importante ruolo della società civile cubana per lo sviluppo economico e democratico del paese; sottolinea la necessità che la società civile abbia un ruolo da protagonista in tutti i settori del presente accordo, compresi quelli connessi all'aiuto allo sviluppo; ricorda il sostegno accordato dal Parlamento alla società civile cubana, attraverso il premio Sacharov, nel suo ruolo di promozione dei diritti umani e della democrazia a Cuba.

15.

ricorda che a Cuba la connettività internet è tra le più basse al mondo, che l'accesso a internet è estremamente costoso e che i contenuti restano soggetti a restrizioni; accoglie con favore il fatto che il numero di cubani che hanno accesso a internet sta aumentando, ma ritiene che il governo dovrebbe adottare ulteriori provvedimenti per promuovere un accesso senza censure e migliorare i diritti digitali della popolazione;

16.

chiede che il SEAE lo mantenga informato, a intervalli adeguati e in conformità del sistema di coordinamento previsto nell'accordo, in merito ai progressi nell'attuazione dell'accordo e alla sua applicazione;

17.

prende atto del processo di normalizzazione delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, con il ripristino delle relazioni diplomatiche nel 2015 e incoraggia ulteriori sforzi in tal senso;

18.

ribadisce il suo pensiero tradizionale, condiviso dalle altre istituzioni europee ed espresso in numerose occasioni, che si oppone alle leggi e alle misure che hanno effetti extraterritoriali, dal momento che queste ledono la popolazione cubana e incidono sul normale svolgimento delle attività delle imprese europee;

19.

riconosce che l'ADPC può contribuire ai processi di riforma, adeguamento e modernizzazione già proposti a Cuba, in particolare per quanto riguarda la diversificazione dei partner internazionali del paese e la definizione di un quadro generale di sviluppo politico ed economico; sottolinea che l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche con Cuba potrebbe contribuire a far avanzare le riforme politiche nel paese, in linea con le aspirazioni del popolo cubano; esorta le istituzioni europee e gli Stati membri a sostenere la transizione economica e politica a Cuba, incoraggiando un'evoluzione verso standard democratici ed elettorali che rispettino i diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini; è favorevole all'utilizzo dei vari strumenti di politica estera dell'UE, e in particolare dell'EIDHR, al fine di rafforzare il dialogo dell'UE con la società civile cubana e con quanti sostengono una transizione pacifica a Cuba;

20.

osserva che l'ADPC, in quanto primo accordo in assoluto tra l'UE e Cuba, costituisce il nuovo quadro giuridico per tali relazioni, che comprende un capitolo sugli scambi e la cooperazione commerciale volto a creare un contesto più prevedibile e trasparente per gli operatori economici locali ed europei;

21.

sottolinea che il pilastro dell'ADPC relativo agli scambi e alla cooperazione commerciale non prevede alcuna preferenza commerciale per Cuba; rammenta che detto pilastro abbraccia la cooperazione doganale, l'agevolazione degli scambi, la proprietà intellettuale, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, i prodotti tradizionali e artigianali, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la cooperazione in materia di difesa commerciale, le norme di origine e gli investimenti;

22.

osserva che l'ADPC costituisce una piattaforma per espandere le relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti e definire basi convenzionali per le relazioni commerciali ed economiche tra l'UE e Cuba;

23.

sostiene la prassi consolidata, confermata anche dal commissario Cecilia Malmström durante la sua audizione del 29 settembre 2014, di non applicare in via provvisoria le disposizioni in materia di commercio e investimenti contenute in accordi politicamente importanti prima che il Parlamento europeo abbia concesso la propria approvazione; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a continuare a ricorrere a tale prassi e a estenderla a tutti gli accordi internazionali connessi all'azione esterna dell'UE ove siano coinvolti aspetti commerciali, come nel caso dell'ADPC;

24.

ritiene che l'accordo servirà a promuovere il dialogo e la cooperazione economica, favorendo un ambiente imprenditoriale prevedibile e trasparente e lo sviluppo di un quadro più forte e più stabile in futuro, che garantisca ai cubani di poter partecipare agli investimenti insieme a imprese e cittadini dell'UE;

25.

invita inoltre le imprese europee che operano a Cuba, in particolare quelle beneficiarie di crediti o di assistenza finanziaria di origine pubblica, ad applicare le medesime norme etiche e del lavoro vigenti nei rispettivi paesi di origine;

26.

accoglie con favore il fatto che Cuba abbia ratificato tutte le otto convenzioni fondamentali dell'ILO e sollecita impegni per la loro rapida attuazione; invita risolutamente Cuba e tutti i paesi con cui ha concluso o sta negoziando accordi a ratificare e rispettare le norme dell'ILO e l'agenda per il lavoro dignitoso, nonché a vietare tutte le forme di sfruttamento lavorativo; osserva che vi sono settori in cui sono in gioco i diritti sociali e del lavoro, come nel caso delle pratiche di assunzione da parte di imprese di proprietà dello Stato cubano e delle pratiche di confisca delle retribuzioni nel settore del turismo; sottolinea a tal proposito che tutti i lavoratori devono godere di una serie di diritti fondamentali del lavoro nonché di adeguata protezione sociale, in linea con le convenzioni dell'ILO, e invita entrambe le parti ad adoperarsi in tal senso conformemente all'articolo 38 dell'ADPC;

27.

constata che per Cuba l'UE rappresenta il principale destinatario delle esportazioni, il secondo partner commerciale e il maggiore investitore estero; sottolinea che la politica commerciale estera dell'UE non prevede alcuna preferenza commerciale per Cuba e che si applicano le aliquote tariffarie UE conformemente a quanto notificato dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); ricorda che, a seguito della riforma del sistema di preferenze generalizzate (SPG), dal gennaio 2014 Cuba ha perso le proprie preferenze commerciali per le esportazioni verso l'UE, dal momento che aveva raggiunto la categoria di paese a reddito medio alto (UMIC) e non rispondeva più ai criteri di ammissibilità; sottolinea inoltre che il commercio rappresenta tuttora solo una quota modesta dell'economia cubana, e che le esportazioni e importazioni corrispondono, complessivamente, al 26,4 % del PIL;

28.

suggerisce di esplorare le future possibilità di integrare Cuba nell'accordo di partenariato economico UE-CARIFORUM, il quale comprende numerosi capitoli specifici e utili sulla cooperazione commerciale e offrirebbe al paese l'opportunità di approfondire l'integrazione regionale;

29.

osserva che Cuba è membro dell'OMC e sottolinea pertanto la necessità di rispettare i principi di base di tale organizzazione, quali l'agevolazione degli scambi, gli accordi sugli ostacoli commerciali, le misure sanitarie e fitosanitarie e gli strumenti di difesa commerciale;

30.

invita Cuba a ratificare l'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC, entrato in vigore nel febbraio 2017; si compiace della creazione della commissione per l'agevolazione degli scambi nel paese e, in tale contesto, chiede che la Commissione e il SEAE forniscano sostegno tecnico;

31.

sottolinea che la cooperazione doganale rappresenta un ambito cruciale che occorre sviluppare per affrontare sfide importanti quali, ad esempio, la sicurezza delle frontiere, la sanità pubblica, la tutela delle indicazioni geografiche, la lotta ai prodotti contraffatti e la lotta al terrorismo; invita la Commissione e il SEAE a fornire assistenza tecnica e finanziaria e a mettere a punto di comune accordo strumenti bilaterali per aiutare Cuba a dare attuazione alle misure di agevolazione degli scambi e a introdurre servizi di informazione;

32.

sottolinea la necessità di diversificare le esportazioni di Cuba al di là dei prodotti tradizionali e chiede alla Commissione di creare sportelli commerciali appositi per scambiare le migliori pratiche e fornire agli esportatori cubani le conoscenze necessarie per migliorare l'accesso dei prodotti al mercato dell'UE;

33.

plaude al ruolo dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), che fornisce sostegno strategico all'Aduana General de la República (AGR) di Cuba nel quadro del programma Mercator, al fine di valutare lo stato di preparazione per l'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC; sottolinea che è importante che l'AGR sia proattiva nell'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi e chiede alla Commissione di assistere Cuba in tale processo;

34.

prende atto delle misure adottate dalle autorità cubane per incoraggiare la libera impresa e la liberalizzazione dell'economia; sottolinea l'importanza di un rafforzamento graduale del settore privato; pone l'accento sul fatto che lo sviluppo di solidi investimenti esteri per migliorare l'infrastruttura fisica e tecnologica del paese e costruire un sistema produttivo cubano competitivo richiederà ulteriori misure economiche e finanziarie, con una regolamentazione che garantisca certezza giuridica, anche mediante istituzioni indipendenti, trasparenti e imparziali, e stabilità economica al paese; sottolinea che Cuba può attingere all'esperienza degli Stati membri dell'UE a tale riguardo;

35.

chiede che Cuba sia inserita fra i paesi ammissibili nell'ambito del mandato esterno della BEI, a condizione che rispetti i requisiti fissati da quest'ultima;

36.

si compiace dell'inserimento nell'ADPC di disposizioni finalizzate a uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile a Cuba, e in particolare dell'impegno a lavorare per la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), tenendo conto del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo; invita le parti, una volta ratificato l'ADPC, ad avviare rapidamente un dialogo dedicato, relativo all'attuazione dell'Agenda 2030;

37.

ricorda che le relazioni diplomatiche tra l'UE e Cuba sono state istituite nel 1988, che Cuba beneficia di aiuti allo sviluppo o di aiuti umanitari da parte dell'UE dal 1984 e che attualmente riceve dall'UE 50 milioni di EUR sotto forma di aiuti nel quadro del regolamento relativo allo strumento di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020;

38.

ricorda che l'ADPC faciliterà la partecipazione di Cuba ai programmi dell'UE nonché una migliore attuazione del programma indicativo pluriennale (PIP) per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire alla strategia di modernizzazione economica e sociale adottata dal governo cubano;

39.

è preoccupato per il fatto che Cuba, classificata dal comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE come «paese a reddito medio-alto», rischia di vedersi sopprimere progressivamente l'aiuto allo sviluppo a norma del regolamento relativo allo strumento di cooperazione allo sviluppo; ritiene che la condizione del paese in quanto stato insulare in via di sviluppo e la situazione economica cui è confrontato, acutizzata dall'impatto avverso di misure coercitive unilaterali, giustifichino l'adozione di misure che consentano il mantenimento degli aiuti dell'Unione a favore di Cuba, e che tale aspetto dovrebbe essere particolarmente preso in considerazione nel quadro della prossima valutazione intermedia del regolamento relativo allo strumento di cooperazione allo sviluppo;

40.

esprime il proprio sostegno a quanto ribadito dalle parti in relazione alla necessità che tutti i paesi sviluppati accantonino lo 0,7 % del loro reddito nazionale lordo per l'aiuto ufficiale allo sviluppo e al fatto che le economie emergenti e i paesi a reddito medio-alto si pongano come obiettivo l'aumento del loro contributo ai finanziamenti pubblici internazionali;

41.

si compiace della promozione della prospettiva di genere in tutti i settori di cooperazione pertinenti, compreso lo sviluppo sostenibile;

42.

riconosce, plaudendovi, l'importante ruolo che Cuba svolge nel quadro della cooperazione Sud-Sud, il suo impegno e la sua solidarietà internazionale, che si esprimono sotto forma di aiuti umanitari, principalmente nei settori della sanità e dell'istruzione;

43.

rileva che l'ADPC costituisce un'opportunità per Cuba per godere di un più ampio accesso ai programmi dell'UE e per parteciparvi maggiormente, compresi Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, ed Erasmus + (il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport), il che promuoverà a sua volta maggiori scambi accademici e interpersonali;

44.

rileva che l'ADPC costituirà anche uno strumento per promuovere, nelle sedi multilaterali, soluzioni comuni a sfide globali quali la migrazione, la lotta al terrorismo e il cambiamento climatico;

45.

conferma la sua decisione di inviare a Cuba una delegazione ufficiale della sua commissione per gli affari esteri; invita le autorità cubane a consentire a tale delegazione l'ingresso nel paese e l'accesso ai suoi interlocutori;

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, nonché al governo e al parlamento di Cuba.

(1)  GU L 322 del 12.12.1996, pag. 1.

(2)  GU L 337 I del 13.12.2016, pag. 41.

(3)  Testi approvati in tale data, P8_TA(2017)0296.

(4)  GU C 201 E del 18.8.2005, pag. 83.

(5)  GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 81.

(6)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 377.

(7)  GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 82.


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