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Causa C-670/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden — Germania) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 20 — Avvio della procedura di determinazione — Presentazione di una domanda di protezione internazionale — Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti — Articolo 21, paragrafo 1 — Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico — Trasferimento della competenza a un altro Stato membro — Articolo 27 — Mezzo di impugnazione — Portata del sindacato giurisdizionale)
Case C-670/16: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 July 2017 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Minden — Germany) — Tsegezab Mengesteab v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Regulation (EU) No 604/2013 — Determination of the Member State responsible for examining an application for international protection made in one of the Member States by a third-country national — Article 20 — Start of the determination process — Lodging an application for international protection — Report prepared by the authorities that reached the competent authorities — Article 21(1) — Time limits for making a take charge request — Transfer of responsibility to another Member State — Article 27 — Remedy — Scope of judicial review)
Causa C-670/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden — Germania) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Articolo 20 — Avvio della procedura di determinazione — Presentazione di una domanda di protezione internazionale — Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti — Articolo 21, paragrafo 1 — Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico — Trasferimento della competenza a un altro Stato membro — Articolo 27 — Mezzo di impugnazione — Portata del sindacato giurisdizionale)
OJ C 309, 18.9.2017, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 309/17 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden — Germania) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-670/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 20 - Avvio della procedura di determinazione - Presentazione di una domanda di protezione internazionale - Verbale redatto dalle autorità, pervenuto alle autorità competenti - Articolo 21, paragrafo 1 - Termini previsti per la formulazione di una richiesta di presa in carico - Trasferimento della competenza a un altro Stato membro - Articolo 27 - Mezzo di impugnazione - Portata del sindacato giurisdizionale))
(2017/C 309/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Minden
Parti
Ricorrente: Tsegezab Mengesteab
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale può invocare, nell’ambito di un ricorso esercitato contro una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la scadenza di un termine indicato all’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, e ciò anche se lo Stato membro richiesto è disposto a prendere tale richiedente in carico. |
2) |
L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 dev’essere interpretato nel senso che una richiesta di presa in carico non può essere validamente formulata una volta decorsi tre mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora tale richiesta venga formulata entro due mesi dal ricevimento di una risposta pertinente di Eurodac, ai sensi di detta disposizione. |
3) |
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 dev’essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l’autorità preposta all’esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un’autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia. |