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Document 62017CN0107

Causa C-107/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 3 marzo 2017 — UAB «Aviabaltika»/BAB Ūkio bankas

OJ C 161, 22.5.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 3 marzo 2017 — UAB «Aviabaltika»/BAB Ūkio bankas

(Causa C-107/17)

(2017/C 161/14)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Aviabaltika»

Altra parte nel procedimento: BAB Ūkio bankas

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47 (1) debba essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri l’obbligo di adottare disposizioni normative che prevedono che la garanzia finanziaria non sia inclusa nei beni residui in seguito all’insolvenza del beneficiario della garanzia (una banca in fase di liquidazione). In altri termini, se gli Stati membri siano tenuti ad adottare disposizioni che prevedono che un beneficiario di garanzia (una banca) debba essere effettivamente in grado di soddisfare il suo credito, assistito da una garanzia finanziaria (denaro sul conto della banca e il diritto di richiedere tale somma), nonostante il fatto che l’evento determinante l’escussione della garanzia abbia avuto luogo dopo l’avvio della procedura di liquidazione del beneficiario della garanzia (la banca).

2)

Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2002/47 debba essere sistematicamente interpretato nel senso che conferisce al datore di garanzia il diritto di chiedere che il beneficiario di garanzia (la banca) soddisfi in primo luogo il suo credito, assistito da una garanzia finanziaria (denaro sul conto della banca e il diritto di richiedere tale somma), avvalendosi della garanzia finanziaria, e dunque nel senso che impone un obbligo al beneficiario della garanzia finanziaria di dare seguito a tale domanda nonostante l’avvio della procedura di liquidazione.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, e nel caso dunque che il datore di garanzia soddisfi il credito del beneficiario di garanzia, che è assistito dalla garanzia finanziaria, utilizzando altri beni del datore di garanzia, se le disposizioni della direttiva 2002/47, e segnatamente i suoi articoli 4 e 8, debbano essere interpretati nel senso che il datore di garanzia avrebbe dovuto applicare alla garanzia anche un’esenzione dalla parità di trattamento dei creditori del beneficiario della garanzia (della banca) nella procedura di liquidazione e che, al fine di recuperare la garanzia finanziaria, il datore di garanzia dovrebbe essere privilegiato rispetto agli altri creditori nella procedura di liquidazione.


(1)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU 2002 L 168, pag. 43).


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