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Document 62016TB0281

Causa T-281/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2016 — Solelec e a./Parlamento [«Procedimento sommario — Appalti pubblici di lavori — Gara d’appalto — Lavori di elettricità (correnti forti) nell’ambito del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer del Parlemento a Lussemburgo — Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»]

OJ C 6, 9.1.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/38


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2016 — Solelec e a./Parlamento

(Causa T-281/16 R)

([«Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Lavori di elettricità (correnti forti) nell’ambito del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer del Parlemento a Lussemburgo - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])

(2017/C 006/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedenti: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo), Socom SA (Foetz) (rappresentante: S. Marx, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mraz e L. Chrétien, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione del Parlamento del 27 maggio 2016 recante rigetto dell’offerta presentata dalle ricorrenti per il lotto n. 75 nell’ambito del bando di gara rif. n. INLO-D-UPIL-T-15-AO6, riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo e, dall’altro, della decisione con cui tale lotto è stato aggiudicato a un altro offerente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 9 giugno 2016 nella causa T-281/16 R è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


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