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Document 62016TN0678
Case T-678/16 P: Appeal brought on 23 September 2016 by Sergio Siragusa against the order of the Civil Service Tribunal of 13 July 2016 in Case F-124/15, Siragusa v Council
Causa T-678/16 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Sergio Siragusa avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, F-124/15, Siragusa/Consiglio
Causa T-678/16 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Sergio Siragusa avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, F-124/15, Siragusa/Consiglio
OJ C 419, 14.11.2016, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/55 |
Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Sergio Siragusa avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, F-124/15, Siragusa/Consiglio
(Causa T-678/16 P)
(2016/C 419/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Controinteressati nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 13 luglio 2016, notificata il 14 luglio 2016, Siragusa/Consiglio dell’Unione europea (F-124/15); |
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decidere il ricorso nel merito ed annullare l’ordinanza impugnata; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto.
Egli ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica della decisione del Consiglio recante convalida della sua domanda di prepensionamento dell’11 luglio 2013. Di conseguenza, egli ritiene che la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 12 novembre 2014, recante rigetto del suo prepensionamento, debba essere qualificata come atto lesivo recante revoca della decisione anteriore di accettazione del prepensionamento, e non come semplice decisione di conferma di una decisione implicita di rigetto.
Il ricorrente ritiene infine che, siccome detta decisione del 12 novembre 2014 è stata impugnata nei termini, il ricorso proposto in primo grado sia ricevibile e debba essere esaminato nel merito.