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Document 62014TA0587
Case T-587/14: Judgment of the General Court of 15 September 2016 — Crosfield Italia v ECHA (REACH — Fee for registration of a substance — Reduction granted to micro-, small-and medium-sized enterprises — Error in declaration relating to the size of the enterprise — Recommendation 2003/361/EC — Decision imposing an administrative charge — Obligation to state reasons)
Causa T-587/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»)
Causa T-587/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»)
OJ C 392, 24.10.2016, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/28 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA
(Causa T-587/14) (1)
((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione che impone un onere amministrativo - Obbligo di motivazione»))
(2016/C 392/33)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (rappresentante: M. Baldassarri, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, J.-P. Trnka e E. Maurage, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)
Oggetto
Da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2013) 4672 dell’ECHA, del 28 maggio 2014, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle fatture emesse dall’ECHA in seguito all’adozione della decisione SME(2013) 4672.
Dispositivo
1) |
La decisione SME(2013) 4672 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 28 maggio 2014, è annullata. |
2) |
Le spese sono compensate. |