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Document 62016TN0417

Causa T-417/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione

OJ C 371, 10.10.2016, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/14


Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione

(Causa T-417/16)

(2016/C 371/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituania) e Achema AB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: R. Martens e C. Maczkovics, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 7884 final della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.36740 (2013/NN) della Lituania a favore di Klaipėdos Nafta «terminale GNL», Bruxelles, (GU 2016, C 161, pag. 1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali previste dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2015/1589 (1) nonché del principio di buona amministrazione, poiché, nonostante le serie difficoltà che implica la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato in questione con il mercato interno, la Commissione si è basata unicamente su un esame preliminare di tali misure, mentre, considerate tali serie difficoltà, essa era tenuta ad avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6 del regolamento n. 2015/1589.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente applicato i criteri di valutazione previsti al considerando 135 della decisione impugnata, posto che:

in primo luogo, per quanto riguarda l’adeguatezza e la necessità delle misure, la Commissione avrebbe dovuto valutare dette misure in concreto e accertare se esistessero altri strumenti più mirati;

in secondo luogo, la Commissione avrebbe dovuto concludere per la mancanza di effetto incentivante, poiché la KN è per legge tenuta a sviluppare il terminale GNL;

in terzo luogo, la Commissione avrebbe dovuto verificare se la dimensione del terminale GNL sovvenzionato fosse proporzionata alla realizzazione dell’obiettivo perseguito e non creasse sovraccapacità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, della disciplina SIEG (2) e di principi generali quali la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento, nonché delle norme in materia di appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/18 (3) e dell’articolo 14 di quest’ultima direttiva, poiché la Commissione, accettando di affidare un incarico alla KN per un periodo di 55 anni con beneficio corrispondente al tasso di rendimento interno del progetto, avrebbe applicato in maniera errata la disciplina SIEG, posto che:

in primo luogo, il periodo dell’incarico avrebbe dovuto essere giustificato in base a criteri oggettivi, senza eccedere il periodo previsto per l’ammortamento (finanziario) dei principali attivi necessari alla prestazione del SIEG;

in secondo luogo, l’aggiudicazione della KN non avrebbe potuto prescindere dalle norme in materia di appalti pubblici a motivo della tutela in interessi essenziali (di sicurezza) ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/18, poiché nella fattispecie esistono mezzi alternativi, meno restrittivi di un’aggiudicazione diretta;

in terzo luogo, considerato il grado di rischio sopportato dalla KN, il beneficio di quest’ultima avrebbe dovuto essere limitato al tasso di swap pertinente (eventualmente rivalutato per tener conto della scadenza) maggiorato di un premio di 100 punti base.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248, 2015, pag. 9).

(2)  Comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15) (in prosieguo: la «disciplina SIEG»).

(3)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, 2004, pag. 114).


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