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Document 62016TN0417
Case T-417/16: Action brought on 28 July 2016 — Achemos Grupė and Achema v Commission
Causa T-417/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione
Causa T-417/16: Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione
OJ C 371, 10.10.2016, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/14 |
Ricorso proposto il 28 luglio 2016 — Achemos Grupė e Achema/Commissione
(Causa T-417/16)
(2016/C 371/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Achemos Grupė UAB (Vilnius, Lituania) e Achema AB (Jonava, Lituania) (rappresentanti: R. Martens e C. Maczkovics, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione C(2013) 7884 final della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.36740 (2013/NN) della Lituania a favore di Klaipėdos Nafta «terminale GNL», Bruxelles, (GU 2016, C 161, pag. 1); e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali previste dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 2015/1589 (1) nonché del principio di buona amministrazione, poiché, nonostante le serie difficoltà che implica la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato in questione con il mercato interno, la Commissione si è basata unicamente su un esame preliminare di tali misure, mentre, considerate tali serie difficoltà, essa era tenuta ad avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6 del regolamento n. 2015/1589. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente applicato i criteri di valutazione previsti al considerando 135 della decisione impugnata, posto che:
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, della disciplina SIEG (2) e di principi generali quali la parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento, nonché delle norme in materia di appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/18 (3) e dell’articolo 14 di quest’ultima direttiva, poiché la Commissione, accettando di affidare un incarico alla KN per un periodo di 55 anni con beneficio corrispondente al tasso di rendimento interno del progetto, avrebbe applicato in maniera errata la disciplina SIEG, posto che:
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(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248, 2015, pag. 9).
(2) Comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15) (in prosieguo: la «disciplina SIEG»).
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, 2004, pag. 114).