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Document C2016/223/12
Call for proposals IX-2017/02 — ‘Grants to political foundations at European level’
Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»
Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»
GU C 223 del 21.6.2016, p. 14–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/14 |
Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»
(2016/C 223/12)
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, attraverso le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, anche fungendo da catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento medesimo.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.
1. Atto di base
Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (in appresso «il regolamento (CE) n. 2004/2003»), relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1).
Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «la decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004») (2).
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (in appresso «il regolamento finanziario») (3).
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (in appresso «le modalità di applicazione») (4).
2. Obiettivo
A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
3. Ricevibilità
Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell’allegato 1 della summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del 29.3.2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione. Le domande ritenute incomplete potranno respinte.
4. Criteri e documenti giustificativi
4.1. Criteri di ammissibilità
Per avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:
a) |
essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come certificato dal partito medesimo; |
b) |
avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata; |
c) |
rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto; |
d) |
non perseguire finalità di lucro; |
e) |
essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata. |
Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: «Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.»
4.2. Criteri di esclusione
I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate all’articolo 106, paragrafo 1, e all’articolo 107 del regolamento finanziario.
4.3. Criteri di selezione
I richiedenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per realizzare il programma di lavoro illustrato nella domanda di finanziamento, nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine con successo il programma di lavoro per il quale chiedono una sovvenzione.
4.4. Criteri di concessione
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l’esercizio finanziario 2017 saranno ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:
a) |
il 15 % sarà ripartito in parti uguali; |
b) |
l’85 % sarà ripartito fra le fondazioni affiliate a partiti politici a livello europeo che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri. |
4.5. Obbligo di notifica
I richiedenti beneficiari di sovvenzioni sono tenuti a notifica qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimana dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l’ordinatore può adottare la decisione sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente.
L’onere della prova spetta ai richiedenti e ai beneficiari delle sovvenzioni, che devono dimostrare di continuare a soddisfare i criteri applicabili.
4.6. Documenti giustificativi
Per la valutazione dei criteri summenzionati, i richiedenti dovranno produrre la seguente documentazione:
a) |
lettera di accompagnamento originale indicante l’importo della sovvenzione richiesta; |
b) |
modulo di domanda figurante nell’allegato 1 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29.3.2004, debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull’onore); |
c) |
statuto della fondazione politica (5); |
d) |
certificato di registrazione ufficiale (6); |
e) |
prova recente dell’esistenza della fondazione politica; |
f) |
elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognome, nome, cittadinanza, titolo o funzione in seno alla fondazione politica); |
g) |
programma politico della fondazione politica (7); |
h) |
stato finanziario completo per il 2015 certificato da un organismo esterno di revisione contabile (8); |
i) |
bilancio di previsione di funzionamento per il periodo interessato (1o gennaio 2017 - 31 dicembre 2017) indicante le spese ammissibili a un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione; |
j) |
descrizione del programma di lavoro annuale; |
k) |
documentazione attestante che la fondazione politica soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003. |
l) |
elenco completo dei membri. |
5. Finanziamento a carico del bilancio dell’Unione
Gli stanziamenti per l’esercizio 2017 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Contributi alle fondazioni politiche europee» ammontano complessivamente a 19 000 000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio.
L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L’onere della prova spetta alla fondazione politica interessata.
Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento, come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di applicazione. Le modalità di pagamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno definiti in una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello figura nell’allegato 2b della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29.3.2004.
6. Procedura e termine ultimo per la presentazione delle domande
6.1. Termine ultimo e modalità di presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2016. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
Le domande devono:
a) |
essere presentate tramite il modulo di domanda di sovvenzione (allegato 1 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004); |
b) |
essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato; |
c) |
essere presentate in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all’indirizzo del servizio destinatario riportato nell’invito a presentare proposte, la seguente menzione: «CALL FOR PROPOSALS – 2017 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON» Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerato come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell’organizzazione cui appartiene. La busta esterna, sulla quale dovrà figurare il recapito del mittente, dovrà essere indirizzata a:
L’indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:
|
d) |
essere spedite entro il termine stabilito nell’invito a presentare proposte tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta. |
6.2. Procedura e calendario di massima
Ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo si applicano i tempi e le procedure seguenti:
a) |
presentazione delle domande al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2016); |
b) |
esame e selezione da parte dei servizi competenti del Parlamento europeo; verranno esaminate in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell’invito a presentare proposte solamente le domande ritenute ricevibili; |
c) |
adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (in linea di principio entro il 1o gennaio 2017, come stabilito all’articolo 4 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29.3.2004) e comunicazione ai richidenti; |
d) |
notifica delle decisioni di concessione di sovvenzione; |
e) |
pagamento di un anticipo pari all’80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione). |
6.3. Ulteriori informazioni
Sul sito web del Parlamento europeo http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm sono disponibili i documenti seguenti
a) |
regolamento (CE) n. 2004/2003; |
b) |
decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004; |
c) |
modulo di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004). |
Le eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.
6.4. Trattamento dei dati personali
A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati saranno trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del progetto in questione. Ai fini del trattamento della domanda e della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali possono essere trattati dai servizi e dagli organi competenti del Parlamento europeo ed essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interna, alla Corte dei conti europea, all’istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati (edps@edps.europa.eu) per presentare ricorso
(1) GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(5) O una dichiarazione sull’onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.
(6) O una dichiarazione sull’onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.
(7) O una dichiarazione sull’onore attestante che non sono intervenute modifiche nei documenti già trasmessi.
(8) Salvo se la fondazione richiedente sia stata creata nell’anno in corso.
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.