EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0041

Causa T-41/16: Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione

OJ C 118, 4.4.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/34


Ricorso proposto il 28 gennaio 2016 — Cyprus Turkish Chamber of Industry e a./Commissione

(Causa T-41/16)

(2016/C 118/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Cipro), Animal Breeders Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Nicosia), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia) e Fatma Garanti (Güzelyurt, Cipro) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel e E. Bertolotto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione Ares(2015)5171539 del 18 novembre 2015 e la decisione della Commissione Ares(2016)220922 del 15 gennaio 2016 con riferimento ai procedimenti di opposizione relativi alla domanda di registrazione del «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» (HALLOUMI)/«HELLIM» (ΠΟΠ) (CY-PDO-0005-01243);

dichiarare l’illegittimità degli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la loro inapplicabilità nel presente procedimento, in quanto essi non prevedono un sistema che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul rilievo che le decisioni della Commissione impugnate sarebbero illegittime, in quanto escludono le ricorrenti dal procedimento di registrazione del Halloumi/Hellim come designazione di origine protetta nell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul rilievo che le decisioni della Commissione impugnate sarebbero illegittime, in quanto violano il principio della parità di trattamento e di non discriminazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli articoli 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) sarebbero illegittimi e dovrebbero essere dichiarati inapplicabili in quanto non prevedono un sistema che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).


Top