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Document 52014XC0628(01)

Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020

GU C 200 del 28.6.2014, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020

(2014/C 200/01)

Indice

INTRODUZIONE 2

1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 3

1.1.

Ambito di applicazione 3

1.2.

Misure di aiuto contemplate dalla disciplina 5

1.3.

Definizioni 5

2

AIUTI A FAVORE DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA SOGGETTI A NOTIFICA 10

3

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO 11

3.1.

Principi comuni di valutazione 11

3.2.

Disposizioni generali di compatibilità 12

3.3.

Aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili 23

3.4.

Misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento 28

3.5.

Aiuti per l’uso efficiente delle risorse e in particolare aiuti per la gestione dei rifiuti 30

3.6.

Aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO2 31

3.7.

Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 32

3.8.

Aiuti per le infrastrutture energetiche 36

3.9.

Aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione 38

3.10.

Aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili 41

3.11.

Aiuti al trasferimento di imprese 41

4

VALUTAZIONE 42

5

APPLICAZIONE 43

6

RELAZIONI E MONITORAGGIO 44

7

REVISIONE 44

INTRODUZIONE

(1)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra gli Stati membri in maniera contraria all’interesse comune. Tuttavia, in determinati casi, gli aiuti di Stato possono essere compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3 del trattato.

(2)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all’interno dell’Unione europea, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(3)

La strategia Europa 2020 (1) è volta a creare le premesse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tale fine è stata formulata una serie di obiettivi principali, tra cui figurano anche obiettivi legati ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità in ambito energetico: i) ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione del 20 % rispetto ai livelli del 1990; ii) portare al 20 % la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo di energia nell’Unione; e iii) migliorare del 20 % l’efficienza energetica dell’UE rispetto ai livelli del 1990. I primi due di questi obiettivi vincolanti a livello nazionale sono stati attuati con il pacchetto per il clima e l’energia (2).

(4)

Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha proposto gli obiettivi in materia di clima ed energia da raggiungere entro il 2030 in una comunicazione dal titolo «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (3) (il quadro politico per il 2030). Tale quadro si basa sui seguenti pilastri: i) una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto ai livelli del 1990; ii) un obiettivo, vincolante a livello di UE, di almeno il 27 % di energie rinnovabili; iii) rinnovate ambizioni nelle politiche in materia di clima ed energia e iv) un nuovo sistema di governance e una serie di nuovi indicatori che garantiscano un sistema energetico competitivo e sicuro.

(5)

Gli obiettivi prioritari di cui al punto (3) rivestono un ruolo particolarmente importante per la presente disciplina. Al fine di sostenere la realizzazione di questi obiettivi, la strategia Europa 2020 propone, tra le sette iniziative faro, «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» (4). L’obiettivo di quest’iniziativa è favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di CO2, che contribuisca a:

a)

migliorare le prestazioni economiche riducendo nel contempo l’uso delle risorse;

b)

individuare e creare nuove opportunità di crescita economica e una maggiore innovazione nonché promuovere la competitività dell’Unione;

c)

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di risorse essenziali;

d)

contrastare i cambiamenti climatici e limitare gli impatti ambientali dell’uso delle risorse.

(6)

Va ribadito che la tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (5) nonché varie conclusioni del Consiglio invocano una graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose per l’ambiente (6). La presente disciplina dovrebbe pertanto esaminare gli impatti negativi delle sovvenzioni dannose per l’ambiente tenendo conto dei necessari compromessi tra settori e politiche diversi, come riconosciuto dall’iniziativa faro. Gli aiuti per l’estrazione di combustibili fossili esulano dal campo di applicazione della presente disciplina.

(7)

Nella tabella di marcia si invitano inoltre gli Stati membri a colmare le lacune che impediscono di trarre pienamente vantaggio dell’applicazione della normativa dell’Unione (7). Per evitare che le misure di aiuto di Stato causino danni ambientali, gli Stati membri devono anche, in particolare, assicurare il rispetto della legislazione ambientale dell’Unione, effettuare una valutazione dell’impatto ambientale ove richiesto dalla legislazione dell’Unione e garantire che siano ottenuti tutti i permessi necessari.

(8)

La comunicazione «Energia 2020 – Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura» (8), in quanto parte dell’iniziativa faro «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» ha già concluso che gli obiettivi di un mercato dell’energia caratterizzato da sicurezza di approvvigionamento, prezzi accessibili e sostenibilità saranno compromessi se non si procederà all’ammodernamento delle reti elettriche, se gli impianti obsoleti non saranno sostituiti da nuovi impianti competitivi e più puliti e se l’energia non sarà utilizzata in modo più efficiente lungo l’intera filiera energetica.

(9)

Il quadro politico per il 2030 invoca un impegno ambizioso per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in linea con la tabella di marcia per il 2050. L’obiettivo dovrebbe essere perseguito con un approccio improntato all’efficienza dei costi, che sia sufficientemente flessibile da consentire agli Stati membri di definire una transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio commisurata alle loro circostanze specifiche e che incentivi le politiche di ricerca e innovazione a sostegno del quadro per le politiche dell’energia e del clima per il post-2020. La presente disciplina si attiene a tali principi e spiana la strada al quadro politico per il 2030.

(10)

Nella presente disciplina la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e dell’ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(11)

Nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (9) la Commissione ha annunciato tre obiettivi da perseguire ricorrendo alla modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato:

a)

promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

b)

concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

c)

razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.

(12)

In particolare, in vista della revisione delle varie discipline e dei vari orientamenti, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune basato sul rafforzamento del mercato interno, promuovendo una maggiore efficacia della spesa pubblica mediante un migliore contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e un controllo più attento dell’effetto di incentivazione, sulla limitazione degli aiuti al minimo necessario e sulla prevenzione dei potenziali effetti negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi. Le condizioni di compatibilità stabilite nella presente disciplina si basano sui suddetti principi comuni di valutazione.

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1.   Ambito di applicazione

(13)

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato concessi per la tutela dell’ambiente o gli obiettivi nel settore dell’energia in tutti i settori disciplinati dal trattato, nella misura in cui i provvedimenti siano contemplati nella sezione 1.2. Essa si applica pertanto anche ai settori soggetti a norme specifiche in materia di aiuti di Stato (al settore dei trasporti (10), del carbone, agricolo, forestale e della pesca e dell’acquacoltura), salvo disposizione contraria contenuta nelle norme stesse.

(14)

Per quanto concerne il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura, la presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela dell’ambiente a favore delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti nonché, a determinate condizioni, alle imprese attive nella produzione primaria. A tali settori si applicano le seguenti condizioni:

a)

quanto alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca, se gli aiuti riguardano spese ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (11), o dell’atto che lo sostituirà (12), l’intensità massima di aiuto concessa è il tasso più alto tra quello previsto dalla presente disciplina e quello stabilito da detto regolamento;

b)

nel settore della produzione agricola primaria, delle misure cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli aiuti in ambito forestale, la presente disciplina si applica solo nella misura in cui gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (13), come modificati o sostituiti, non prevedano norme specifiche;

c)

nella produzione primaria dei settori della pesca e dell’acquacoltura la presente disciplina si applica solo in assenza di disposizioni specifiche concernenti gli aiuti per la tutela dell’ambiente o per obiettivi in ambito energetico.

(15)

La presente disciplina non si applica:

a)

alla concezione e alla fabbricazione di prodotti, di macchine o di mezzi di trasporto ecologici al fine di ridurre l’impiego di risorse naturali, né alle azioni intraprese all’interno di stabilimenti o altri impianti produttivi al fine di migliorare la sicurezza o l’igiene (14);

b)

al finanziamento di misure di tutela dell’ambiente relative alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne;

c)

ai «costi incagliati» (stranded costs), definiti nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi incagliati (15);

d)

agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (16), che sono soggetti alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (17).

e)

agli aiuti di Stato a favore di misure relative alla biodiversità (18).

(16)

Gli aiuti per l’ambiente e l’energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (19), come modificati o sostituiti.

(17)

Quando valuta gli aiuti a favore di un’impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell’importo dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (20).

1.2.   Misure di aiuto contemplate dalla disciplina

(18)

La Commissione ha individuato una serie di misure a favore dell’ambiente e dell’energia nel cui caso gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato:

a)

aiuti intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell’Unione (inclusi gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli adibiti al trasporto);

b)

aiuti per l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione;

c)

aiuti per studi ambientali;

d)

aiuti per il risanamento di siti contaminati;

e)

aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili;

f)

aiuti a favore di misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento;

g)

aiuti per l’uso efficiente delle risorse e, in particolare, per la gestione dei rifiuti;

h)

aiuti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2, inclusi singoli elementi della catena del sistema di cattura e stoccaggio di CO2;

i)

aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali;

j)

aiuti sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

k)

aiuti per le infrastrutture energetiche;

l)

aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione;

m)

aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili;

n)

aiuti per il trasferimento di imprese.

1.3.   Definizioni

(19)

Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«tutela ambientale o tutela dell’ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;

(2)

«efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

(3)

«norma dell’Unione»:

a)

una norma dell’Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell’ambiente (21); o

b)

l’obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE (22) di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini della presente disciplina; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

(4)

«ecoinnovazione»: tutte le forme di attività di innovazione che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela dell’ambiente, compresi nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, il cui impiego o la cui attuazione può, verosimilmente, evitare o ridurre in misura sostanziale i rischi per l’ambiente, l’inquinamento o altri effetti negativi che conseguono all’utilizzo delle risorse, per tutta la durata delle attività connesse.

Ai fini della presente definizione, non costituiscono innovazione:

i.

modifiche o migliorie minori;

ii.

l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;

iii.

i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;

iv.

i cambiamenti nella strategia commerciale;

v.

cfr. le fusioni e le acquisizioni;

vi.

la cessazione dell’utilizzazione di un processo;

vii.

la mera sostituzione o estensione di impianti;

viii.

i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, produzione personalizzata, normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;

ix.

la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

(5)

«fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

(6)

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

(7)

«biocarburante»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

(8)

«bioliquido»: combustibile liquido per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffreddamento, ricavato dalla biomassa;

(9)

«biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e successive modifiche (24);

(10)

«meccanismo di cooperazione»: un meccanismo che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6, 7 o 8 della direttiva 2009/28/CE;

(11)

«energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L’energia da fonti rinnovabili include l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’energia elettrica prodotta come risultato di detti sistemi;

(12)

«cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

(13)

«cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE (25);

(14)

«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti secondo la definizione di cui all’articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE (26). La definizione include gli impianti di produzione per il riscaldamento/raffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessaria per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell’utente;

(15)

«tassa ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;

(16)

«livello minimo di imposizione dell’Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell’Unione. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell’Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE (27);

(17)

«piccola o media impresa» («PMI»): un’impresa che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (28);

(18)

«grande impresa»: un’impresa che non rientra nella definizione di piccole e medie imprese;

(19)

«aiuto individuale»: un aiuto concesso sulla base di un regime di aiuti o su una base ad hoc;

(20)

«intensità di aiuto»: l’importo lordo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto deve essere l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L’intensità dell’aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

(21)

«profitto operativo»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare i risparmi sui costi o le produzioni accessorie aggiuntive direttamente connessi con l’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente e, eventualmente, i vantaggi che derivano da altre misure di sostegno, indipendentemente dal fatto che queste costituiscano o meno aiuti di Stato, compresi gli aiuti al funzionamento concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, le tariffe di riacquisto o altre misure di sostegno;

(22)

«costo operativo»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, in particolare i costi aggiuntivi di produzione, quali i costi di manutenzione connessi con l’investimento supplementare per la tutela dell’ambiente;

(23)

«investimenti in attivi materiali»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;

(24)

«investimenti in attivi immateriali»: ai fini del calcolo dei costi ammissibili, gli investimenti che comportano spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, qualora tali spese soddisfino le seguenti condizioni:

a)

l’investimento in attivi immateriali deve essere considerato elemento patrimoniale ammortizzabile;

b)

gli attivi immateriali devono essere acquistati a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l’acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;

c)

gli attivi immateriali devono essere iscritti all’attivo del bilancio dell’impresa e permanere ed essere sfruttati nell’azienda del beneficiario dell’aiuto per almeno cinque anni, salvo che tali attivi immateriali corrispondano a tecniche superate. Qualora siano rivenduti nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili e l’importo totale o parziale dell’aiuto deve essere eventualmente rimborsato;

(25)

«internalizzazione dei costi»: principio in base al quale le imprese che inquinano devono includere nei loro costi di produzione l’insieme dei costi legati alla tutela dell’ambiente;

(26)

«inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l’ambiente, ovvero crei le condizioni che portano al suo degrado (29);

(27)

«inquinamento»: i danni provocati dall’inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l’ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell’ambiente fisico o delle risorse naturali;

(28)

«principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l’inquinamento devono essere sostenuti dall’inquinatore;

(29)

«sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, tenuto conto dell’uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

(30)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;

(31)

«infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all’interno dell’Unione o che colleghi l’Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

a)

relativamente all’energia elettrica:

i)

infrastrutture per la trasmissione, come definita all’articolo 2, punto 3, dalla direttiva 2009/72/CE (30);

ii)

infrastrutture per la distribuzione, come definita all’articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE (30);

iii)

impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un’infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv)

qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per assicurare la sicurezza e l’efficienza del funzionamento dei sistemi di cui ai punti da i) a iii), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; nonché

v)

reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all’interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell’approvvigionamento e della protezione;

b)

relativamente al gas:

i)

condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii)

impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii)

impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («CNG»); e

iv)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

c)

relativamente al petrolio:

i)

oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii)

stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d)

relativamente al CO2: reti di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO2 verso i luoghi di stoccaggio, con l’obiettivo di iniettare il CO2 in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

(32)

«deficit di finanziamento»: la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente (generalmente utilizzando il costo del capitale);

(33)

«cattura e stoccaggio di CO: una serie di tecnologie che catturano le emissioni di biossido di carbonio (CO2) prodotte dagli impianti industriali e provenienti da combustibili fossili o da biomassa, tra cui centrali elettriche, trasportandole in un apposito luogo di stoccaggio ed iniettando il CO2 nelle formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente.

(34)

«adeguatezza della capacità di produzione»: un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda nello Stato membro in un dato periodo, determinato in base a un indicatore statistico convenzionale usato da enti cui le istituzioni dell’Unione riconoscono un ruolo essenziale nella creazione di un mercato unico dell’energia elettrica, ad esempio la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E);

(35)

«produttore»: un’impresa che produce energia elettrica a fini commerciali;

(36)

«misura intesa a garantire l’adeguatezza della capacità di produzione»: un meccanismo volto a garantire il raggiungimento di determinati livelli di adeguatezza della capacità di produzione sul piano nazionale;

(37)

«responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante sul responsabile del bilanciamento, inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

(38)

«responsabilità standard in materia di bilanciamento»: la responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato;

(39)

«responsabile del bilanciamento» (balance responsible party, BRP): un operatore di mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile del bilanciamento;

(40)

«sbilanciamento»: la differenza tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

(41)

«compensazione degli sbilanciamenti»: un meccanismo di compensazione finanziaria inteso a recuperare gli oneri di bilanciamento applicabili agli sbilanciamenti dei BRP;

(42)

«periodo di compensazione degli sbilanciamenti»: le unità di tempo utilizzate per il calcolo degli sbilanciamenti dei BRP.

(43)

«procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell’offerta iniziale presentata dall’offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti.

(44)

«avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio dei lavori si intende il momento dell’acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

(45)

«progetto dimostrativo»: un progetto che dimostra una tecnologia senza precedenti nel suo genere nell’Unione, che rappresenta un’innovazione significativa che va chiaramente oltre lo «stato dell’arte».

(46)

«zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo tra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2020, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

(47)

«carta degli aiuti a finalità regionale»: l’elenco delle zone designate da uno Stato membro in conformità delle condizioni stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (31).

2.   AIUTI A FAVORE DELL’AMBIENTE E DELL’ENERGIA SOGGETTI A NOTIFICA

(20)

Gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuto restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l’importo dell’aiuto supera le seguenti soglie di notifica (32) e non sono concessi in base a una procedura di gara competitiva:

a)

aiuti agli investimenti, quando l’ammontare dell’aiuto concesso ad un’unica impresa supera 15 milioni di EUR;

b)

aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o per la produzione combinata di calore rinnovabile, quando gli aiuti sono concessi ad impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili in siti la cui capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile per sito supera 250 megawatt (MW);

c)

aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburante, quando gli aiuti sono concessi ad impianti per la produzione di biocarburante la cui produzione supera 150 000 tonnellate (t) l’anno;

d)

aiuti al funzionamento per la cogenerazione, quando gli aiuti sono concessi ad impianti di cogenerazione la cui capacità di produzione di energia elettrica da cogenerazione supera 300 MW; gli aiuti per la produzione di calore da cogenerazione vengono valutati sulla base della capacità di produzione elettrica al momento della notifica;

e)

aiuti per le infrastrutture energetiche, quando l’importo dell’aiuto concesso a un’unica impresa supera 50 milioni di EUR, per ciascun progetto di investimento;

f)

aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO2, quando l’ammontare dell’aiuto concesso supera 50 milioni di EUR, per ciascun progetto di investimento;

g)

aiuti sotto forma di misure intese a garantire l’adeguatezza della capacità di produzione, quando l’importo dell’aiuto concesso supera 15 milioni di EUR per ciascuna impresa e per ciascun progetto.

(21)

Le esenzioni e gli sgravi fiscali da tasse ambientali e le esenzioni dal finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili che rientrano nel campo di applicazione della sezione 3.7 non sono soggetti alle condizioni per gli aiuti soggetti a notifica individuale. Tuttavia gli aiuti sotto forma di misure fiscali ai sensi della sezione 3.7 della presente disciplina sono sottoposti individualmente ad una valutazione se vengono superate le soglie di cui in tale sezione. La regola si applica anche se il singolo beneficiario fruisce allo stesso tempo di uno sgravio o di un’esenzione fiscale contemplati dalle disposizioni della sezione 3.7.

(22)

La presente disciplina stabilisce i criteri di compatibilità applicabili ai regimi di aiuto e agli aiuti individuali a favore della tutela ambientale e degli obiettivi in materia di energia che sono soggetti all’obbligo di notifica in virtù dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

(23)

Gli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale e degli obiettivi in materia di energia saranno considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se, sulla base dei principi comuni di valutazione di cui al presente capo, permettono di contribuire maggiormente agli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente o energia senza alterare negativamente le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Verranno presi in considerazione gli svantaggi specifici delle zone assistite.

(24)

Nel presente capo la Commissione chiarisce come applicherà i principi comuni di valutazione di cui alla sezione 3.1 ai fini della valutazione dei regimi di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione della presente disciplina e stabilisce, se del caso, le condizioni specifiche per gli aiuti individuali (concessi sulla base di un regime di aiuto o su una base ad hoc).

(25)

La sezione 3.2 definisce le condizioni generali di compatibilità applicabili a tutte le misure di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione della presente disciplina, salvo che le sezioni più specifiche del capo 3 precisino o deroghino a tali condizioni generali di compatibilità. Di conseguenza, la sezione 3.2 si applica in particolare alle seguenti misure che non sono contemplate nelle sezioni più specifiche del capo 3:

a)

aiuti per gli studi ambientali;

b)

aiuti per il risanamento di siti contaminati;

c)

aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell’Unione;

d)

aiuti per l’adeguamento a norme dell’Unione non ancora applicabili.

3.1.   Principi comuni di valutazione

(26)

Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, generalmente la Commissione analizza se l’aiuto è congegnato in modo tale che i suoi effetti positivi derivanti dal conseguimento di un obiettivo di interesse comune superano i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

(27)

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’8 maggio 2012 (33) proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure d’aiuto. A tal fine la Commissione riterrà una misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:

a)

contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato (sezione 3.2.1);

b)

necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato (sezione 3.2.2);

c)

adeguatezza della misura d’aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune (sezione 3.2.3);

d)

effetto di incentivazione: l’aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso (sezione 3.2.4);

e)

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l’importo dell’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività supplementari nella regione interessata (sezione 3.2.5);

f)

prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri: gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.2.6);

g)

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle pertinenti informazioni sull’aiuto concesso. (sezione 3.2.7).

(28)

Alcune categorie di regimi possono inoltre essere soggette ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto nel capo 4. In tali casi, la Commissione può limitare la durata del regime (generalmente a quattro anni o meno) con la possibilità di notificarne nuovamente la proroga in un momento successivo.

(29)

Infine, se una misura di aiuto o le condizioni alle quali l’aiuto è subordinato (ivi compreso il metodo di finanziamento quando esso è parte integrante dell’aiuto) comportano in maniera indissociabile una violazione del diritto dell’Unione, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (34). Ad esempio, in materia di energia tutti i prelievi intesi a finanziare misure di aiuto di Stato devono essere, nello specifico, conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato (35).

3.2.   Disposizioni generali di compatibilità

3.2.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune:

3.2.1.1.   Condizioni generali

(30)

L’obiettivo generale degli aiuti di Stato per l’ambiente è produrre un livello di tutela dell’ambiente più elevato di quanto sarebbe possibile in assenza degli aiuti. La strategia Europa 2020 stabilisce traguardi e obiettivi e che mirano in particolare alla crescita sostenibile, al fine di agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva a e a basse emissioni di CO2. Un’economia a basse emissioni di CO2 con una quota significativa di energia variabile da fonti rinnovabili richiede un adeguamento del sistema energetico e, in particolare, ingenti investimenti nelle reti energetiche (36). L’obiettivo principale degli aiuti nel settore dell’energia è garantire un sistema energetico competitivo, sostenibile e sicuro in un efficiente mercato dell’energia dell’Unione (37).

(31)

Gli Stati membri che intendono concedere aiuti per l’ambiente o l’energia dovranno definire con precisione l’obiettivo perseguito e illustrare il contributo atteso della misura a tale obiettivo. Quando introducono misure cofinanziate dai fondi strutturali e d’investimento dell’UE, gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni esposte nei pertinenti programmi operativi per definire gli obiettivi perseguiti per l’ambiente o l’energia.

(32)

Gli studi ambientali possono contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune se sono direttamente connessi a investimenti ammissibili a norma della presente disciplina. Ciò vale anche nei casi in cui, in base agli esiti di uno studio preparatorio, l’investimento in esame non viene più realizzato.

3.2.1.2.   Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

(33)

Per dimostrare che gli aiuti soggetti all’obbligo di notifica individuale («aiuti soggetti a notifica individuale») contribuiscono ad aumentare il livello di tutela ambientale, gli Stati membri possono utilizzare, per quanto possibile in termini quantitativi, una serie di indicatori, in particolare i seguenti:

a)

tecnologie di riduzione dell’inquinamento: la quantità di gas a effetto serra o di agenti inquinanti non emessa nell’atmosfera in maniera permanente (che risulta da una riduzione della quota di combustibili fossili);

b)

norme esistenti dell’Unione: la quantificazione in termini assoluti e relativi dell’incremento del livello di tutela ambientale che va oltre quanto previsto dalle norme, che equivale a una riduzione dell’inquinamento che non sarebbe conseguita nel rispetto delle norme in assenza di un aiuto di Stato;

c)

future norme dell’Unione: la maggiore rapidità con cui vengono realizzate le future norme, che equivale a un inizio anticipato della riduzione dell’inquinamento.

3.2.2.   Necessità dell’intervento statale

3.2.2.1.   Condizioni generali

(34)

Benché sia generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, in presenza di un fallimento del mercato (38) l’intervento statale può contribuire ad un funzionamento più efficiente dei mercati. In effetti a determinate condizioni gli aiuti di Stato possono correggere i fallimenti del mercato, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo comune nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato efficiente. Per valutare se un aiuto di Stato sia efficace nel conseguire l’obiettivo, è innanzitutto necessario fare una diagnosi e definire il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato devono essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile, che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire.

(35)

Al fine di elaborare discipline atte a garantire che le misure di aiuto conseguano l’obiettivo comune, gli Stati membri dovrebbero individuare i fallimenti di mercato che ostacolano il raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell’ambiente o la realizzazione di un mercato interno dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile. Sia che presentino differenze o similitudini, i fallimenti del mercato legati ad obiettivi per l’ambiente e l’energia possono ostacolare il raggiungimento del volume ottimale di produzione e tradursi in risultati inefficienti per le ragioni seguenti:

a)

esternalità negative: sono molto frequentemente associate alle misure di aiuto per l’ambiente e sorgono quando l’inquinamento non si riflette adeguatamente nei costi, vale a dire quando l’impresa in questione non si deve far carico dell’intero costo dell’inquinamento. In questo caso le imprese, che agiscono nel proprio interesse, possono non essere abbastanza incentivate a tenere conto delle esternalità negative della produzione, né al momento di decidere in merito a determinate tecnologie di produzione, né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi di produzione sostenuti dall’impresa risultano inferiori ai costi sostenuti dalla società. Spesso le imprese non sono pertanto sufficientemente motivate a ridurre il livello di inquinamento che producono, né ad adottare provvedimenti individuali di tutela dell’ambiente;

b)

esternalità positive: il fatto che una parte dei benefici derivanti da un investimento sia fruita non dall’investitore, bensì da operatori del mercato spinge le imprese a investimenti insufficienti. Le esternalità positive si verificano, ad esempio, nel caso di investimenti nell’ecoinnovazione (39), nella stabilità dei sistemi, nelle tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili e nelle misure innovative di adattamento alla domanda oppure nel caso di infrastrutture energetiche o misure intese a garantire l’adeguatezza della capacità di produzione che vanno a beneficio di molti Stati membri (o di un più ampio numero di consumatori);

c)

asimmetria dell’informazione: tale fenomeno si verifica in genere nei mercati caratterizzati da una discrepanza tra le informazioni di cui può disporre una parte del mercato e le informazioni a disposizione dell’altra parte del mercato. Ciò potrebbe ad esempio verificarsi quando gli investitori finanziari esterni non dispongono di tutte le informazioni sul probabile rendimento e sui rischi del progetto. L’informazione può essere asimmetrica anche nel caso di collaborazioni transfrontaliere in cui una parte è svantaggiata rispetto all’altra a livello informativo. Sebbene i rischi e le incertezze di per sé non conducano a un fallimento del mercato, il problema dell’asimmetria dell’informazione è correlato all’entità di tali fenomeni. Sia i rischi, sia le incertezze tendono ad essere più elevati nel caso di investimenti nel settore ambientale che solitamente prevedono un periodo di ammortamento relativamente lungo. Questo aspetto potrebbe rafforzare una propensione verso un’ottica a breve termine che potrebbe essere aggravata dalle condizioni di finanziamento di tali investimenti, in particolare per le PMI;

d)

difficoltà di coordinamento: tali difficoltà potrebbero pregiudicare lo sviluppo di un progetto o la sua impostazione in ragione di interessi e incentivi discordanti tra investitori (i cosiddetti «incentivi divergenti»), dei costi legati alla procedura di gara, dell’incertezza sul risultato della collaborazione e degli effetti di rete, ad esempio la continuità nella fornitura di energia elettrica. Tali difficoltà possono manifestarsi, ad esempio, nel rapporto tra proprietari di immobili e locatari in relazione all’applicazione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. I problemi di coordinamento possono essere aggravati da problemi di informazione, in particolare quelli riconducibili ad un’asimmetria dell’informazione. Tali problemi possono anche nascere dalla necessità di raggiungere una determinata massa critica per poter avviare un progetto interessante dal punto di vista commerciale, il che può rivestire un ruolo particolarmente importante in progetti (transfrontalieri) relativi a infrastrutture.

(36)

La semplice presenza di fallimenti del mercato in un determinato contesto non è sufficiente per giustificare l’intervento statale. In particolare, potrebbero già essere in atto altre politiche e misure volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati. Tra gli esempi figurano la regolamentazione settoriale, norme ambientali obbligatorie, meccanismi di fissazione dei prezzi, come il sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione (Emissions Trading System – ETS) e le tasse sulle emissioni di CO2. Le misure aggiuntive, tra cui gli aiuti di Stato, possono essere destinate unicamente a un fallimento del mercato residuale, ossia il fallimento del mercato che rimane irrisolto nonostante le altre politiche e misure del caso. È inoltre importante indicare le modalità con cui l’aiuto di Stato rafforza altre politiche e misure in vigore finalizzate a porre rimedio allo stesso fallimento del mercato. Pertanto, la necessità di un aiuto di Stato è minore se esso annulla gli effetti di altre politiche messe in atto per contrastare lo stesso fallimento del mercato.

(37)

La Commissione considererà necessario l’aiuto se lo Stato membro dimostra che l’aiuto mira ad affrontare in maniera efficace un irrisolto fallimento del mercato (residuale).

3.2.2.2.   Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

(38)

Se da un lato è vero che in linea generale possono verificarsi fallimenti di mercato e le misure di aiuto possono essere, in principio, ben orientate verso risultati di mercato efficienti, è altrettanto vero che non tutte le imprese interessate potrebbero essere colpite da questi fallimenti del mercato nella stessa misura. Di conseguenza, per gli aiuti individuali soggetti a notifica, la Commissione esaminerà la necessità specifica di aiuto nei singoli casi. Spetta allo Stato membro dimostrare che esiste un fallimento del mercato irrisolto in relazione alla specifica attività sostenuta dall’aiuto e che l’aiuto è effettivamente volto a contrastare tale fallimento di mercato.

(39)

In funzione dello specifico fallimento del mercato, la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:

a)

l’eventualità che altre misure strategiche stiano già affrontando il problema del fallimento del mercato in maniera soddisfacente, in particolare norme ambientali o altre norme dell’Unione, il sistema ETS dell’Unione o tasse ambientali;

b)

la necessità o meno di un intervento statale, tenendo conto dei costi di attuazione delle norme nazionali a carico del beneficiario dell’aiuto in assenza di aiuti rispetto ai costi o all’assenza di costi di attuazione di tali norme per i principali concorrenti del beneficiario dell’aiuto;

c)

in caso di difficoltà di coordinamento, il numero di imprese che necessitano una collaborazione, gli interessi divergenti tra le parti che collaborano e i problemi pratici di coordinamento della collaborazione, come problemi linguistici, il grado di riservatezza delle informazioni e norme non armonizzate.

3.2.3.   Adeguatezza dell’aiuto

(40)

La misura di aiuto proposta deve costituire uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo in questione. Una misura d’aiuto non è considerata compatibile con il mercato interno se altri strumenti di natura politica meno distorsivi o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo all’obiettivo comune.

3.2.3.1.   Adeguatezza rispetto a strumenti alternativi d’intervento

(41)

Gli aiuti di Stato non sono l’unico strumento di politica di cui dispongono gli Stati membri per promuovere un maggiore livello di tutela dell’ambiente o la realizzazione di un mercato interno europeo dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile. È importante tener presente che possono esistere altri strumenti più idonei per conseguire tali obiettivi. Gli strumenti principali per conseguire gli obiettivi per l’ambiente e l’energia sono le normative e gli strumenti basati sulla logica di mercato. Anche misure non vincolanti, quali l’ecoetichettatura volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell’ambiente.

(42)

Le diverse misure messe in atto per porre rimedio al medesimo fallimento del mercato possono annullare i rispettivi effetti. Ciò vale nel caso in cui per contrastare in maniera mirata il problema delle esternalità sia stato messo a punto un meccanismo efficiente basato sul mercato. La realizzazione di un’ulteriore misura di sostegno volta a affrontare lo stesso fallimento del mercato rischia di compromettere l’efficienza del meccanismo basato sul mercato.

(43)

Anche diverse misure concepite per ovviare a vari fallimenti del mercato possono essere in contrasto l’una con l’altra. Una misura volta a risolvere un problema legato all’adeguatezza della capacità di produzione va soppesata nei confronti dell’obiettivo ambientale che consiste nell’eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, tra cui quelle per i combustibili fossili. Analogamente, una misura che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra può fare incrementare l’offerta di potenza variabile, il che può incidere negativamente sull’adeguatezza della capacità di produzione.

(44)

Il rispetto del principio «chi inquina paga» («polluter pays principle», PPP), possibile grazie alla legislazione ambientale, garantisce, in linea di principio, che il fallimento del mercato legato alle esternalità negative venga corretto. Pertanto, gli aiuti di Stato non sono uno strumento appropriato e non possono essere concessi nella misura in cui il beneficiario degli aiuti rischia di essere ritenuto responsabile dell’inquinamento a norma della legislazione dell’Unione o nazionale in vigore (40).

3.2.3.2.   Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

(45)

Gli aiuti di Stato per l’ambiente e l’energia possono essere concessi in varie forme. Ciononostante, lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l’aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza. A tale proposito, lo Stato membro è tenuto a dimostrare il motivo per cui ritiene che altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive, come anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette o i crediti fiscali rispetto agli sgravi fiscali oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

(46)

La scelta dello strumento di aiuto dovrebbe essere adeguata al fallimento del mercato che la misura di aiuto mira ad affrontare. In particolare se le entrate effettive sono incerte, ad esempio nel caso delle misure di risparmio energetico, un anticipo rimborsabile può costituire lo strumento appropriato. Per quanto riguarda i regimi di aiuto che danno applicazione agli obiettivi e alle priorità di programmi operativi, si ritiene che lo strumento finanziario scelto nel relativo programma sia uno strumento appropriato.

(47)

Per gli aiuti al funzionamento lo Stato membro deve dimostrare che l’aiuto è appropriato per conseguire l’obiettivo del regime in relazione ai problemi che l’aiuto è teso a risolvere. Per dimostrare che l’aiuto è appropriato, lo Stato membro può calcolare ex ante l’importo dell’aiuto sotto forma di una somma forfettaria a copertura dei costi aggiuntivi previsti durante un dato periodo, allo scopo di incentivare le imprese a contenere al minimo necessario i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficace nel tempo (41).

(48)

Per dimostrare l’adeguatezza dei regimi di aiuto, lo Stato membro può anche basarsi su risultati di precedenti valutazioni, come descritto al capo 4.

3.2.4.   Effetto di incentivazione

3.2.4.1.   Condizioni generali

(49)

Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l’aiuto. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

(50)

La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno.

(51)

Gli Stati membri sono tenuti a presentare una di domanda di aiuto e ad utilizzarla. Il modulo di domanda di aiuto contiene come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Nella domanda i beneficiari devono descrivere la situazione in assenza di aiuti, ossia una situazione considerata come scenario controfattuale, oppure lo scenario o il progetto alternativo. Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

(52)

Dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità che concede l’aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario. Non è tuttavia necessario soddisfare le condizioni di cui ai punti (50) e (51) nei casi in cui l’aiuto è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva.

Effetto di incentivazione e adeguamento alle norme dell’Unione

(53)

La Commissione ritiene che gli aiuti concessi per l’adeguamento a future norme dell’Unione in linea di principio abbiano un effetto di incentivazione, anche nei casi in cui la norma è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore. Tuttavia in quest’ultimo caso l’aiuto ha un effetto di incentivazione se incoraggia la realizzazione di investimenti in ampio anticipo rispetto all’entrata in vigore della norma. Gli aiuti concessi per l’adeguamento a norme dell’Unione già adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti con effetto di incentivazione se l’investimento è attuato e concluso almeno un anno prima dell’entrata in vigore delle norme dell’Unione.

(54)

A titolo di ulteriore deroga al punto (53), può sussistere un effetto di incentivazione se l’aiuto è concesso con le seguenti finalità:

a)

l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne che rispettano le norme dell’Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati; oppure

b)

interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne, a condizione che le norme dell’Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli in questione.

(55)

La Commissione ritiene che gli aiuti a favore degli investimenti che consentono al beneficiario di adottare misure che vanno oltre le norme applicabili dell’Unione diano un contributo positivo agli obiettivi per l’ambiente e l’energia. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell’Unione, tale contributo positivo sussiste a prescindere dalla presenza di norme nazionali vincolanti più rigorose delle norme dell’Unione. Ciò riguarda anche, ad esempio, le misure volte a migliorare la qualità delle acque e dell’aria che vanno oltre quanto prescritto dalle norme obbligatorie dell’Unione. Tale contributo positivo sussiste anche in presenza di una norma nazionale obbligatoria adottata in assenza di norme dell’Unione.

Effetto di incentivazione e audit energetici

(56)

La direttiva 2012/27/UE (42) («direttiva sull’efficienza energetica») prevede che le grandi imprese svolgano audit energetici ogni quattro anni. Pertanto gli aiuti a favore degli audit energetici per grandi imprese possono avere un effetto di incentivazione solo nella misura in cui l’aiuto non serva a finanziare un audit energetico prescritto dalla direttiva sull’efficienza energetica. Poiché le PMI non sono soggette a quest’obbligo, gli aiuti di Stato concessi alle PMI ai fini dell’esecuzione di tale audit possono avere un effetto di incentivazione.

(57)

Il punto precedente non pregiudica la valutazione dell’effetto di incentivazione degli aiuti di Stato per misure di efficienza energetica prescritte dall’audit energetico o svolte a seguito di quest’ultimo o per misure derivanti da altri strumenti, come i sistemi di gestione dell’energia e di sistemi di gestione ambientale.

3.2.4.2.   Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

(58)

Nel caso degli aiuti soggetti a notifica individuale, gli Stati membri devono dimostrare a pieno titolo alla Commissione che l’aiuto ha un effetto di incentivazione. Essi devono fornire prove inconfutabili del fatto che l’aiuto ha un impatto effettivo sulla decisione di investimento tale da convincere il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento del mercato dell’energia dell’Unione. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione completa, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto per il quale viene concesso l’aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, in cui nessuno degli Stati membri concederebbe un aiuto al beneficiario.

(59)

I vantaggi di nuovi investimenti o metodi di produzione non si limitano, solitamente, agli effetti ambientali diretti o agli effetti sul mercato dell’energia. Tali vantaggi possono, in particolare, essere legati alla produzione (43), mentre i rischi possono riferirsi in particolare all’incertezza sull’effettiva produttività di un investimento rispetto alle previsioni.

(60)

L’effetto di incentivazione in via di principio è individuato mediante un’analisi dello scenario controfattuale che mette a confronto i livelli delle attività previste in presenza e in assenza di aiuti. In sostanza, ciò equivale a una verifica della redditività del progetto in assenza dell’aiuto per appurare se di fatto è inferiore al risultato che l’impresa avrebbe registrato attuando il progetto alternativo.

(61)

In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nello specifico settore industriale considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto («VAN») del progetto (44), il tasso di rendimento interno («TRI») (45) o il rendimento medio del capitale investito («return on capital employed» – ROCE). La redditività del progetto deve essere confrontata con i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell’impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

(62)

Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell’investimento sulla base di un piano industriale ex ante.

(63)

Gli Stati membri sono invitati in particolare a basarsi su prove recenti, rilevanti e affidabili, ad esempio documenti ufficiali dei consigli di amministrazione, relazioni della commissione di credito, valutazioni dei rischi, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per accertare l’effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell’investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

(64)

Al fine di garantire che l’effetto di incentivazione sia accertato in modo obiettivo, la Commissione può, nella sua valutazione di tale effetto, effettuare un’analisi comparativa per confrontare dati specifici dell’impresa con i dati riguardanti il comparto industriale in cui opera l’impresa. In particolare, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile, fornire dati specifici al settore industriale che dimostrino che lo scenario controfattuale dell’impresa, il livello di redditività richiesto e le previsioni relative ai flussi di cassa sono ragionevoli.

(65)

La Commissione può riscontrare un effetto di incentivazione nei casi in cui un’impresa può ottenere un incentivo per l’esecuzione di un progetto beneficiando di aiuti, anche se il progetto sovvenzionato non raggiunge il livello di redditività generalmente richiesto. Ciò potrebbe essere giustificato, ad esempio, alla luce di benefici di portata più ampia che non si riflettono nella redditività a livello di progetto. In tali circostanze la documentazione fornita per provare l’esistenza di un effetto di incentivazione riveste un ruolo particolarmente importante.

(66)

Se un’impresa si adegua a norme nazionali che realizzano un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o le adotta in assenza di norme dell’Unione, la Commissione verifica se il beneficiario degli aiuti avrebbe subito un danno notevole in termini di maggiori costi e non sarebbe stato in grado di sostenere i costi connessi all’immediata attuazione delle norme nazionali.

(67)

Per contro, per gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre i livelli minimi richiesti dalle norme dell’Unione, la Commissione può non riscontrare nessun effetto di incentivazione, in particolare se tali investimenti corrispondono alle norme tecniche minime disponibili sul mercato.

(68)

Se non modifica il comportamento del beneficiario stimolando la realizzazione di attività supplementari, l’aiuto non produce un effetto di incentivazione in termini di promozione di un comportamento favorevole all’ambiente nell’Unione o di un migliore funzionamento del mercato europeo dell’energia. Pertanto, l’aiuto non verrà accordato nei casi in cui risulti che le stesse attività sarebbero realizzate anche in assenza dell’aiuto.

3.2.5.   Proporzionalità degli aiuti

3.2.5.1.   Condizioni generali

(69)

Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell’ambiente o l’obiettivo in materia di energia perseguiti.

(70)

In via di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario se l’aiuto corrisponde ai costi supplementari netti necessari per raggiungere l’obiettivo, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. I costi supplementari netti corrispondono alla differenza tra i vantaggi economici e i costi (compresi l’investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto di investimento alternativo che l’impresa realizzerebbe in assenza di aiuti, ossia lo scenario controfattuale.

(71)

Può tuttavia risultare difficile tenere pienamente conto di tutti i benefici economici che un’impresa trarrà da un investimento supplementare (46). Pertanto, per le misure che non sono sottoposte a una valutazione individuale è possibile applicare un metodo semplificato incentrato sul calcolo dei costi dell’investimento supplementare, vale a dire senza tenere in considerazione i vantaggi operativi e i costi operativi. Le misure che non sono sottoposte a una valutazione individuale saranno considerate proporzionate se l’importo dell’aiuto non supera l’intensità massima di aiuto dei costi ammissibili definiti ai punti da (72) a (76). Tali intensità massime di aiuto fungono anche da massimale per l’aiuto concesso per misure soggette a notifica.

Costi ammissibili

(72)

I costi ammissibili per gli aiuti a favore dell’ambiente corrispondono ai costi di investimento supplementari in attivi materiali e/o immateriali direttamente connessi al raggiungimento dell’obiettivo comune.

(73)

I costi ammissibili sono determinati come segue:

a)

se il costo per il raggiungimento dell’obiettivo di interesse comune è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’investimento, ad esempio se l’elemento «verde» costituisce una «componente aggiuntiva» facilmente riconoscibile, il costo ammissibile corrisponde al costo dell’investimento distinto (47).

b)

in tutti gli altri casi, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando l’investimento sovvenzionato con lo scenario controfattuale in assenza di aiuti di Stato. In via di principio, si può fare riferimento al costo di un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (48) che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti (49) e che non raggiunge l’obiettivo di interesse comune o che lo raggiunge solamente in misura minore.

(74)

L’allegato 2 riporta un elenco degli scenari controfattuali pertinenti o il calcolo dei costi ammissibili da cui si evince lo scenario controfattuale da utilizzare in casi analoghi. La Commissione può accettare scenari controfattuali alternativi se debitamente giustificati dallo Stato membro.

(75)

Per alcune misure a sostegno di progetti integrati, ad esempio misure integrate a favore dell’efficienza energetica o progetti nel settore del biogas, può essere difficile stabilire lo scenario controfattuale. Nel caso in cui non possa essere stabilito uno scenario controfattuale verosimile, la Commissione è disposta a prendere in considerazione i costi complessivi di un progetto a titolo di alternativa, il che può comportare minori intensità di aiuto che rispecchiano il diverso calcolo dei costi ammissibili.

(76)

Le norme stabilite ai punti da (73) a (75) si applicano alla costruzione degli impianti di produzione nel quadro di progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Tuttavia, analogamente alla valutazione dell’infrastruttura energetica, agli aiuti alla costruzione della rete si applicherà l’approccio basato sul deficit di finanziamento.

Intensità massime di aiuto

(77)

Per garantire la prevedibilità e la parità di trattamento, la Commissione applica le intensità massime di aiuto di cui all’allegato 1. Queste intensità di aiuto riflettono, la necessità di un intervento statale determinata, da un lato, in funzione della rilevanza del fallimento di mercato e, dall’altro, del livello previsto di distorsione della concorrenza e degli scambi.

(78)

Per alcuni tipi di aiuto o per investimento ubicati in una zona assistita si possono concedere intensità di aiuto più elevate, che però non possono in nessun caso superare il 100 % dei costi ammissibili. Intensità di aiuto più elevate sono consentite nei seguenti casi:

a)

l’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti per l’ambiente e l’energia effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti per l’ambiente e l’energia effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ritiene che tali aumenti siano giustificati in considerazione dei diversi svantaggi di tali zone che rischiano anche di frenare gli investimenti ambientali o energetici;

b)

le intensità di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. Nel conseguire gli obiettivi ambientali o energetici le piccole e medie imprese possono essere esposte, da un lato, a costi relativamente più elevati rispetto alla portata delle loro attività e, dall’altro, a imperfezioni del mercato dei capitali che le costringono a sostenere tali costi. Pertanto per queste imprese possono essere giustificate intensità di aiuto più elevate, poiché nei casi in cui il beneficiario è una piccola o media impresa il rischio di gravi distorsioni della concorrenza e degli scambi è limitato;

c)

a determinate condizioni possono essere giustificate intensità di aiuto più elevate nel caso di ecoinnovazioni che mirano a risolvere il doppio fallimento del mercato rappresentato dalla combinazione tra i rischi elevati associati all’innovazione e la dimensione ambientale del progetto. Ciò si applica, in particolare, alle misure per l’uso efficiente delle risorse. Le intensità di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

i)

gli attivi o i progetti ecoinnovativi devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell’Unione (50);

ii)

il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento derivato dall’evoluzione generale del livello tecnologico che caratterizza le attività analoghe (51);

iii)

il carattere innovativo degli attivi o dei progetti in questione comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad analoghi attivi o progetti non innovativi (52).

(79)

La Commissione riterrà pertanto l’aiuto compatibile con il mercato interno se i costi ammissibili saranno calcolati correttamente e se saranno rispettate le intensità massime di aiuto di cui all’allegato 1.

(80)

L’importo degli aiuti può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili nel caso in cui gli aiuti siano concessi al beneficiario tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (53). Detta procedura di gara, non discriminatoria, deve essere aperta alla partecipazione di un numero sufficiente di imprese. Inoltre, il bilancio a fronte della procedura di gara deve costituire un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti. Infine, gli aiuti devono essere concessi sulla base dell’offerta iniziale presentata dall’offerente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

3.2.5.2.   Cumulo di aiuti

(81)

Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i limiti dei massimali di aiuto stabiliti nella presente disciplina. I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro (54) non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso o i tassi di finanziamento massimo o massimi di cui alla normativa applicabile dell’Unione.

(82)

Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità di aiuto superiore a quella stabilita dalla presente disciplina.

3.2.5.3.   Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti e al funzionamento soggetti a notifica individuale

(83)

Per aiuti individuali, l’osservanza delle intensità massime d’aiuto definite nella presente sezione e nell’allegato 1 non è sufficiente a garantire la proporzionalità. Tali intensità massime di aiuto fungono da massimale per gli aiuti individuali (55).

(84)

Di regola, gli aiuti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai costi supplementari netti dell’investimento sovvenzionato, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Tutti i costi e i benefici pertinenti devono essere presi in considerazione nel corso della durata del progetto.

(85)

Se nessun’alternativa specifica può fungere da scenario controfattuale, la Commissione verificherà se l’importo dell’aiuto supera il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, considerando ad esempio se esso aumenta il suo tasso di rendimento interno («TRI») oltre i normali tassi di rendimento che l’impresa interessata applica ad altri progetti di investimento analoghi. Qualora tale parametro non fosse disponibile, possono essere usati a questo scopo il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme o i tassi di rendimento abitualmente registrati nell’industria in questione.

(86)

Lo Stato membro deve provare che l’importo degli aiuti è limitato al minimo. Anche i calcoli utilizzati per l’analisi dell’effetto di incentivazione possono essere impiegati per valutare se l’aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell’aiuto sulla base della documentazione menzionata al punto (63).

(87)

Per gli aiuti al funzionamento concessi mediante una procedura di gara competitiva, la proporzionalità dell’aiuto individuale si ritiene soddisfatta se sono rispettate le condizioni generali.

3.2.6.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

3.2.6.1.   Condizioni generali

(88)

Perché l’aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di interesse comune.

(89)

La Commissione individua due forme principali di distorsioni potenziali provocate dagli aiuti, ossia le distorsioni del mercato dei prodotti e gli effetti sulla scelta dell’ubicazione. Entrambe danno luogo a inefficienze allocative che compromettono il rendimento economico del mercato interno e a problemi di distribuzione che condizionano la distribuzione delle attività economiche tra le regioni.

(90)

Gli aiuti per fini ambientali tendono, per loro natura, a favorire prodotti e tecnologie ecocompatibili a discapito di alternative più inquinanti e questo effetto dell’aiuto, in linea di principio, non è considerato alla stregua di una distorsione indebita della concorrenza, poiché è intrinsecamente connesso all’obiettivo stesso degli aiuti, ossia l’inverdimento dell’economia. Al fine di valutare le possibili ripercussioni negative dell’aiuto sull’ambiente, la Commissione analizzerà il suo effetto globale sull’ambiente in relazione ai risvolti negativi della misura sulla posizione di mercato, e quindi sui profitti, delle imprese non sovvenzionate. A tal fine la Commissione considererà in particolare gli effetti distorsivi nei confronti dei concorrenti che operano, anch’essi, nel rispetto dell’ambiente, anche in assenza di aiuto. Analogamente, quanto minore è l’effetto ambientale previsto dalla misura, tanto maggiore è l’importanza che riveste la verifica dei suoi effetti sulle quote di mercato e sui profitti della concorrenza.

(91)

Un effetto potenzialmente nocivo degli aiuti di Stato sugli obiettivi per l’ambiente e l’energia è il fatto che impediscono ai meccanismi di mercato di funzionare efficacemente ovvero di premiare i produttori più efficienti e innovativi spingendo quelli meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o a uscire dal mercato. Ciò potrebbe condurre a una situazione in cui, grazie all’aiuto concesso ad alcune imprese, altre imprese concorrenti più efficienti e innovative, ad esempio i concorrenti che dispongono di tecnologie diverse - possibilmente anche più ecologiche - che sarebbero altrimenti in grado di accedere al mercato e di crescere, non sono in condizione di farlo. Nel lungo periodo, gli ostacoli al processo di ingresso e uscita di concorrenti possono soffocare l’innovazione e rallentare i miglioramenti in termini di produttività a livello dell’interno settore.

(92)

Gli aiuti potrebbero inoltre avere effetti distorsivi aumentando o mantenendo un potere di mercato considerevole da parte del beneficiario. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono influire indirettamente scoraggiando l’espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l’accesso di nuovi concorrenti.

(93)

Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti incidono sugli scambi e sulla scelta dell’ubicazione. Tali distorsioni possono insorgere tra gli Stati membri, sia quando le imprese operano in condizioni di concorrenza transfrontaliera o prendono in considerazione diverse ubicazioni per i loro investimenti. Anche se non inducono direttamente distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti miranti a preservare un’attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno possono comunque avere come effetto quello di trasferire attività o investimenti da una regione ad un’altra senza esercitare un impatto ambientale netto.

Effetti negativi manifesti

(94)

In linea di principio, occorre analizzare l’aiuto e il contesto in cui è applicato al fine di determinare in quale misura esso può essere ritenuto distorsivo. In determinate situazioni, tuttavia, gli effetti negativi sono manifestamente superiori agli eventuali effetti positivi, il che significa che l’aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

(95)

La Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto, le quali costituiscono un requisito minimo di compatibilità e il cui scopo è prevenire il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell’aiuto e costi ammissibili è ritenuto molto elevato e fortemente in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi.

(96)

Analogamente, gli aiuti per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici che determinano solamente una dislocazione dell’attività economica senza migliorare il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri dell’Unione non saranno considerati compatibili con il mercato interno.

3.2.6.2.   Condizioni generali

(97)

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione si concentra sulle distorsioni che risultano dal possibile impatto dell’aiuto per l’ambiente e l’energia sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto e sull’ubicazione dell’attività economica. Se le misure di aiuto di Stato sono ben mirate al fallimento del mercato cui si riferiscono, il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza è più limitato.

(98)

Se gli aiuti sono proporzionati e limitati ai costi dell’investimento supplementare, in linea di principio l’impatto negativo dell’aiuto è attenuato. Tuttavia anche quando risultano necessari e proporzionati, gli aiuti possono produrre nel beneficiario un cambiamento di comportamento tale da indurre distorsioni della concorrenza. Un’impresa interessata a realizzare un profitto ha interesse, in linea di principio, ad aumentare il livello di tutela ambientale al di là dei requisiti di legge solo se ritiene di poterne ricavare, seppur marginalmente, un qualche tipo di vantaggio.

(99)

Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione porrà particolare attenzione al processo di selezione. Nei limiti del possibile, il processo di selezione deve svolgersi in modo non discriminatorio, trasparente e aperto e non deve condurre all’esclusione indebita di imprese che potrebbero concorrere con progetti che si prefiggono i medesimi obiettivi ambientali o energetici. Il processo di selezione deve permettere di individuare beneficiari in grado di perseguire gli obiettivi ambientali o energetici con aiuti dall’importo minimo o nel modo più conveniente sotto il profilo costi-benefici.

(100)

La Commissione valuterà in particolare gli effetti negativi dell’aiuto tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

riduzione o compensazione dei costi unitari di produzione: se le nuove attrezzature (56) consentiranno di ridurre i costi unitari di produzione rispetto alla situazione in assenza di aiuti o se gli aiuti compensano una parte dei costi operativi, è probabile che le vendite dei beneficiari aumentino. La potenziale distorsione della concorrenza causata dall’aiuto è tanto maggiore quanto più è elevata l’elasticità del prodotto al prezzo;

b)

nuovi prodotti: se i beneficiari ottengono un prodotto nuovo o di maggiore qualità è probabile che le vendite aumentino e che traggano eventuali vantaggi dalla posizione di «primo arrivato».

3.2.6.3.   Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale

(101)

Lo Stato membro deve garantire che gli effetti negativi di cui alla sezione 3.2.6.1 siano limitati. Oltre agli elementi indicati nella sezione 3.1.6.2., la Commissione terrà in considerazione e valuterà ai fini degli aiuti individuali se l’aiuto:

a)

sostiene un’attività produttiva inefficiente, pregiudicando così la crescita della produttività nel settore;

b)

produce una distorsione degli incentivi dinamici;

c)

crea o rafforza potere di mercato o comportamenti discriminatori;

d)

modifica artificialmente gli scambi e i luoghi di produzione.

(102)

Al fine di valutare l’impatto cumulativo dell’aiuto, la Commissione può prendere in considerazione la prevista introduzione di regimi di sostegno in materia di energia e ambiente diversi da quello notificato che arrecano un beneficio diretto o indiretto al beneficiario.

(103)

La Commissione valuta inoltre se gli aiuti possono far sì che alcuni territori beneficino di condizioni più favorevoli, segnatamente in virtù di un relativo abbattimento dei costi di produzione indotto dagli aiuti, oppure grazie a standard di produzione più elevati raggiunti per merito degli aiuti. Ciò può portare al trasferimento o meno di imprese o allo spostamento dei flussi di scambio verso i territori sovvenzionati. Nella sua analisi degli aiuti individuali soggetti a notifica, la Commissione tiene quindi conto di qualsiasi elemento che comprovi che il beneficiario dell’aiuto ha preso in considerazione ubicazioni alternative.

3.2.7.   Trasparenza

(104)

Lo Stato membro interessato deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso, il nome dell’autorità che concede gli aiuti, i nomi dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso a ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui ha sede il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui questo opera (a livello di gruppo NACE).

(105)

Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e aiuti sotto forma di riduzione del finanziamento a sostegno dell’energia da fonti rinnovabili, le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nel limite dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

(106)

Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni (57). Gli Stati membri non saranno tenuti a fornire le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016. Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR si può derogare all’obbligo di pubblicare informazioni.

3.3.   Aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili

3.3.1.   Condizioni generali per gli aiuti agli investimenti e al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili

(107)

L’Unione si è prefissata di conseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità in materia di energia e cambiamenti climatici, in particolare nel quadro della strategia UE 2020. Vari atti legislativi dell’UE sostengono già la realizzazione di questi obiettivi, ad esempio il sistema ETS dell’Unione, la direttiva 2009/28/CE (58) («la direttiva sulle energie rinnovabili») e la direttiva 2009/30/CE (59) («la direttiva sulla qualità dei carburanti»). Tuttavia, la loro attuazione potrebbe non tradursi sempre nel risultato di mercato più efficiente e, a determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono rappresentare uno strumento adeguato per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e degli obiettivi nazionali connessi.

(108)

La presente disciplina si applica fino al 2020. Tuttavia, essa dovrebbe spianare la strada al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella disciplina per il 2030. In particolare, si prevede che nel periodo tra il 2020 e il 2030 le fonti di energia rinnovabili già costituite consentiranno di alimentare la rete a prezzi competitivi, il che comporterà che le sovvenzioni e delle esenzioni dalle responsabilità in materia di bilanciamento dovranno essere eliminate in maniera progressiva. La presente disciplina è in linea con tale obiettivo e garantirà la transizione verso risultati efficienti sotto il profilo dei costi grazie a meccanismi basati sul mercato;

(109)

Gli strumenti di mercato, come aste e procedure di gara competitive aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che competono su un piano di parità a livello di SEE, dovrebbero, in linea di principio, garantire che le sovvenzioni siano ridotte al minimo in vista di una loro completa eliminazione.

(110)

Tuttavia, visti i diversi livelli di sviluppo tecnologico delle tecnologie basate sulle energie rinnovabili, la presente disciplina consente agli Stati membri di organizzare procedure di gara specifiche in funzione del potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa, della necessità di diversificazione, dei vincoli e della stabilità della rete e dei costi (di integrazione) del sistema.

(111)

Sono previste eccezioni specifiche per gli impianti di una certa dimensione, per i quali non si ritiene appropriato avviare una procedura di gara, o per gli impianti che si trovano in uno stadio dimostrativo. L’inclusione di tali impianti è facoltativa.

(112)

Nella prospettiva di un eccesso di capacità nel mercato dei biocarburanti prodotti da colture alimentari, la Commissione non riterrà giustificati gli aiuti agli investimenti per capacità nuove o esistenti legate a tali biocarburanti. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti volti a convertire impianti di produzione di biogas da colture alimentari in impianti di produzione di biogas avanzati sono consentiti al fine di coprire i costi di tale conversione. Ad eccezione di questa particolare fattispecie, gli aiuti agli investimenti a favore dei biocarburanti possono essere concessi solo per i biocarburanti avanzati.

(113)

Gli aiuti agli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari saranno eliminati a partire dalla data di applicazione della presente disciplina, mentre gli aiuti al funzionamento a favore di tali biocarburanti potranno essere concessi solo fino al 2020. Per questo motivo tali aiuti possono essere concessi soltanto agli impianti entrati in attività prima del 31 dicembre 2020 e fino al completo ammortamento dell’impianto, ma in ogni caso non oltre il 2020.

(114)

Inoltre, la Commissione considererà che l’aiuto non incrementa il livello di tutela ambientale e non può quindi essere considerato compatibile con il mercato interno se è concesso ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione (60), a meno che lo Stato membro non sia in grado di dimostrare che l’aiuto è limitato a biocarburanti sostenibili la cui immissione in commercio è troppo costosa se associata al solo obbligo di fornitura o di miscelazione.

(115)

In particolare, benché il sistema ETS dell’UE e le tasse sull’emissione di CO2 consentano di internalizzare i costi delle emissioni di gas a effetto serra, tale internalizzazione può ancora essere integrale. Gli aiuti di Stato possono contribuire a conseguire gli obiettivi dell’Unione connessi, ma distinti, in materia di energie rinnovabili. Salvo prova contraria, la Commissione presume pertanto la presenza di un fallimento di mercato residuale che può essere contrastato grazie agli aiuti a favore delle energie rinnovabili.

(116)

Per consentire agli Stati membri di conseguire i loro obiettivi in linea con gli obiettivi UE 2020, la Commissione parte dal presupposto che, se tutte le altre condizioni sono rispettate, gli aiuti sono adeguati e che l’effetto distorsivo dell’aiuto fornito è limitato.

(117)

Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall’altro, un possibile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto necessario che, nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri rispettino la direttiva 2000/60/CE (61), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l’ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

(118)

Tra i principi fondamentali della legislazione dell’Unione in materia di rifiuti figura la gerarchia dei rifiuti, che delinea le priorità tra le varie modalità di trattamento dei rifiuti (62). Gli aiuti di Stato per la produzione di energia da fonti rinnovabili con l’utilizzo di rifiuti, compreso il calore di scarto, come combustibile d’alimentazione possono contribuire alla tutela dell’ambiente, purché rispettino tale principio.

(119)

Gli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili possono essere concessi sotto forma di un aiuto agli investimenti o al funzionamento. Per i regimi di aiuto agli investimenti e gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale si applicano le condizioni di cui alla sezione 3.2.

(120)

Per i regimi di aiuti al funzionamento, le disposizioni generali della sezione 3.2 saranno applicate così come modificate dalle disposizioni specifiche fissate nella presente sezione. Per gli aiuti al funzionamento oggetto di notifica individuale si applicano, laddove opportuno, le condizioni di cui alla sezione 3.2, tenendo conto delle modifiche apportate dalla presente sezione per i regimi di aiuti al funzionamento.

(121)

La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo massimo di dieci anni. Se mantenuta, è opportuno che tale misura sia nuovamente notificata dopo tale periodo. Per quanto riguarda i biocarburanti prodotti da colture alimentari, i regimi esistenti e notificati di recente non dovrebbero essere prorogati oltre il 2020.

(122)

L’Unione si è posta un obiettivo generale a livello di Unione per la quota delle fonti di energia rinnovabili nel consumo energetico finale e lo ha tradotto in obiettivi nazionali obbligatori. La direttiva sulle energie rinnovabili prevede meccanismi di cooperazione (63) volti ad agevolare il sostegno transfrontaliero per il conseguimento di obiettivi fissati a livello nazionale. In linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell’energia. In questo modo è possibile ridurre al minimo i costi per gli Stati membri il cui solo obiettivo è quello di conseguire l’obiettivo nazionale per le energie rinnovabili previsto dalla normativa dell’Unione. D’altro canto, determinati Stati membri potrebbero voler subordinare il sostegno transfrontaliero all’esistenza di un meccanismo di cooperazione, poiché altrimenti la produzione in impianti di altri paesi non verrà conteggiata nei loro obiettivi nazionali nell’ambito della direttiva sulle energie rinnovabili (64). La Commissione valuterà positivamente tutti i regimi aperti ad altri paesi del SEE o della Comunità dell’energia.

(123)

Gli aiuti a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dovrebbero, in via di principio, contribuire a integrare nel mercato l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, per determinati piccoli impianti ciò potrebbe non essere possibile o indicato.

3.3.2.   Aiuti al funzionamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili

3.3.2.1.   Aiuti a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili

(124)

Al fine di incentivare l’integrazione del mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è importante che i beneficiari vendano la propria energia elettrica direttamente sul mercato e che siano soggetti agli obblighi di mercato. Le seguenti condizioni cumulative si applicano a partire dal 1o gennaio 2016 a tutti i nuovi regimi di aiuto e a tutte le nuove misure di aiuto:

a)

gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato con il quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato;

b)

i beneficiari (65) sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento a meno che non esistano mercati infragiornalieri liquidi; e

c)

sono adottate misure volte a garantire che i produttori non siano incentivati a generare energia elettrica a prezzi negativi.

(125)

Le condizioni di cui al punto (124) non si applicano a impianti con una capacità installata di produzione elettrica inferiore a 500 kW o a progetti dimostrativi, eccetto per la produzione di energia elettrica da energia eolica, cui si applica una capacità installata di produzione di 3 MW o di 3 unità di produzione.

(126)

In un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori.

Dal 1o gennaio 2017 si applicano le seguenti condizioni.

Gli aiuti sono concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (66), a meno che gli Stati membri dimostrino:

a)

che l’ammissibilità è circoscritta a un solo o a un numero molto limitato di progetti o siti;

b)

che una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello di sostegno maggiore (ad esempio per evitare comportamenti strategici in sede di gara);

c)

che una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti (per evitare un’insufficiente partecipazione, il cosiddetto underbidding).

Se tali procedure di gara competitive sono aperte, su base non discriminatoria, a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Commissione considererà che l’aiuto è proporzionato e che non ha un effetto distorsivo sulla concorrenza in misura contraria ai principi del mercato interno.

Inoltre, la procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:

a)

il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; oppure

b)

la necessità di diversificazione; oppure

c)

i vincoli di rete e la stabilità della rete; oppure

d)

i costi (di integrazione) del sistema; oppure

e)

la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa (67).

(127)

Gli aiuti possono essere concessi senza una procedura di gara competitiva di cui al punto (126) agli impianti con una capacità installata di energia elettrica inferiore a 1 MV, o a progetti dimostrativi, mentre per quanto riguarda l’energia elettrica di origine eolica, possono essere concessi a impianti con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MV o 6 unità di produzione.

(128)

In assenza di una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui ai punti (124) e (125) e le condizioni relative agli aiuti al funzionamento destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall’energia elettrica di cui al punto (131).

(129)

Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell’impianto conformemente alle consuete norme contabili e ogni aiuto agli investimenti ottenuto precedentemente va detratto dall’aiuto al funzionamento.

(130)

Tali condizioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di tenere conto di considerazioni legate alla pianificazione territoriale, ad esempio subordinando la partecipazione alla procedura di gara al possesso di concessioni edilizie o richiedendo decisioni di investimento entro un dato termine.

3.3.2.2.   Aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili diversa dall’energia elettrica

(131)

Per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall’energia elettrica, gli aiuti al funzionamento saranno considerati compatibili se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l’importo dell’aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali normalizzati della produzione di energia dalla particolare tecnologia in questione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessato;

b)

i costi totali normalizzati della produzione di energia possono includere un normale rendimento sul capitale. Nel calcolo dei costi normalizzati della produzione di energia gli aiuti all’investimento sono detratti dall’intero importo dell’investimento;

c)

i costi di produzione sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale;

d)

al fine di evitare che gli aiuti al funzionamento basati sui costi normalizzati della produzione di energia siano superiori all’ammortamento dell’investimento, gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili.

3.3.2.3.   Aiuti a favore di impianti esistenti alimentati a biomassa dopo l’ammortamento degli impianti

(132)

A differenza della maggior parte delle altre fonti energetiche rinnovabili, la biomassa richiede investimenti relativamente contenuti ma comporta costi operativi maggiori. Costi operativi più elevati possono precludere la capacità di esercizio di un impianto alimentato a biomassa (68) anche dopo l’ammortamento dell’impianto, poiché i costi operativi variabili possono essere più elevati dei ricavi (il prezzo di mercato). D’altro canto, un impianto alimentato a biomassa esistente può utilizzare combustibili fossili invece che biomassa se l’uso del combustibile fossile come mezzo di alimentazione è economicamente vantaggioso rispetto all’uso della biomassa. Al fine di preservare l’uso della biomassa in entrambi i casi, la Commissione può considerare l’aiuto al funzionamento compatibile con il mercato interno anche dopo l’ammortamento dell’impianto.

(133)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l’ammortamento dell’impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l’ammortamento dell’impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell’energia in questione e a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l’aiuto è concesso unicamente sulla base dell’energia prodotta da fonti rinnovabili;

b)

la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario e il prezzo di mercato;

c)

è in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell’energia. Il meccanismo di controllo deve essere basato su informazioni aggiornate relative al costo di produzione e aver luogo almeno su base annua.

(134)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l’ammortamento dell’impianto se lo Stato membro interessato dimostra che, indipendentemente dal prezzo di mercato dell’energia in questione, l’uso di carburante fossile come mezzo di alimentazione è economicamente più vantaggioso rispetto all’uso della biomassa e a condizione che siano soddisfatte seguenti condizioni cumulative:

a)

l’aiuto è concesso unicamente sulla base dell’energia prodotta da fonti rinnovabili;

b)

la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario per l’utilizzo della biomassa in alternativa al combustibile fossile;

c)

vengono fornite prove attendibili del fatto che senza l’aiuto di Stato si passerebbe dall’uso di biomassa all’uso di combustibili fossili nello stesso impianto;

d)

è in atto un meccanismo di controllo al fine di verificare che l’uso dei combustibili fossili sia più vantaggioso rispetto all’uso della biomassa. Il meccanismo di controllo deve essere basato su informazioni aggiornate relative ai costi e aver luogo almeno su base annua.

3.3.2.4.   Aiuti concessi tramite certificati

(135)

Gli Stati membri possono concedere sostegni a favore delle energie rinnovabili mediante meccanismi di mercato, quali ad esempio i certificati verdi. Questi meccanismi di mercato (69) consentono all’insieme dei produttori di energia rinnovabile di beneficiare indirettamente di una domanda garantita per l’energia che producono, ad un prezzo superiore al prezzo di mercato dell’energia convenzionale. Il prezzo dei certificati verdi non è fissato in anticipo, ma dipenderà dalla legge della domanda e dell’offerta del mercato.

(136)

La Commissione considererà l’aiuto di cui al punto (135) compatibile con il mercato interno se gli Stati membri sono in grado di fornire prove sufficienti per dimostrare che tale sostegno: i) è indispensabile per garantire la redditività delle energie rinnovabili in questione; ii) non determina complessivamente per il regime una sovracompensazione che si manifesta nel tempo e tra diverse tecnologie oppure una sovracompensazione per singole tecnologie meno diffuse a motivo dell’introduzione di diversi livelli di certificati per unità di produzione e iii) non disincentiva i produttori di energie rinnovabili dall’aumentare la loro competitività.

(137)

In particolare la Commissione ritiene che non si possa operare nessuna distinzione nei livelli di sostegno mediante i certificati verdi a meno che gli Stati membri non dimostrino la necessità di tale diversificazione sulla base delle motivazioni di cui al punto (126)(125). Le condizioni stabilite ai punti (124) e (125) si applicano ove tecnicamente possibile. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall’aiuto al funzionamento.

3.4.   Misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento

(138)

L’Unione ha fissato l’obiettivo di ridurre del 20 % il suo consumo di energia primaria entro il 2020. In particolare, ha adottato la direttiva sull’efficienza energetica, che stabilisce un quadro comune per promuovere l’efficienza energetica all’interno dell’Unione mirando, in generale, a raggiungere l’obiettivo prioritario della strategia Europa 2020 e che spiana la strada a ulteriori progressi oltre il 2020.

3.4.1.   Obiettivo di interesse comune

(139)

Al fine di garantire che l’aiuto contribuisca a un livello più elevato di protezione dell’ambiente, gli aiuti al teleriscaldamento, al teleraffreddamento e alla cogenerazione di calore e di energia elettrica saranno considerati compatibili con il mercato interno solo se accordati a investimenti, inclusi gli ammodernamenti, a favore di una cogenerazione di calore e di energia elettrica altamente efficiente e di un teleriscaldamento e un teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico. Per le misure cofinanziate dai fondi strutturali e d’investimento dell’UE gli Stati membri possono basarsi sulle motivazioni esposte nei pertinenti programmi operativi.

(140)

Gli aiuti di Stato a favore di impianti di teleriscaldamento e di cogenerazione che utilizzano rifiuti, compreso il calore di scarto, come combustibile d’alimentazione possono contribuire alla tutela dell’ambiente, purché rispettino il principio della gerarchia dei rifiuti (cfr. punto (118)].

(141)

Per dimostrare il contributo degli aiuti all’aumento del livello di tutela ambientale, gli Stati membri possono utilizzare, per quanto possibile in termini quantitativi, una serie di indicatori, in particolare la quantità di energia risparmiata grazie a prestazioni energetiche ridotte e pertanto migliori e a una maggiore produttività energetica oppure i risparmi in termini di efficienza conseguiti grazie a un minore consumo energetico e a un minore uso di combustibile.

3.4.2.   Necessità dell’intervento statale

(142)

Le misure a favore dell’efficienza energetica mirano a contrastare le esternalità negative di cui al punto (35), creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi ambientali relativi all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Oltre ai fallimenti del mercato generali indicati nella sezione 3.2, una situazione di fallimento del mercato che può presentarsi, ad esempio, nel quadro delle misure di efficienza energetica riguarda le misure di efficienza energetica nell’edilizia. Quando si rendono necessari dei lavori di ristrutturazione di edifici, di norma i proprietari dell’immobile ne sostengono i costi, ma solitamente sono i locatari a trarre vantaggio dai benefici delle misure a favore dell’efficienza energetica. La Commissione ritiene pertanto che al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva sull’efficienza energetica possano essere necessari aiuti di Stato per promuovere gli investimenti nell’efficienza energetica.

3.4.3.   Effetto di incentivazione

(143)

La direttiva sull’efficienza energetica obbliga gli Stati membri a raggiungere determinati obiettivi che riguardano anche l’efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici e il consumo energetico finale. Tuttavia la direttiva non impone alle imprese nessun obiettivo di efficienza energetica e, sotto questo aspetto, non impedisce che un aiuto nel settore dell’efficienza energetica possa avere un effetto di incentivazione.

(144)

L’effetto di incentivazione dell’aiuto sarà valutato in base alle condizioni di cui alla sezione 3.2.4 della presente disciplina.

3.4.4.   Adeguatezza dell’aiuto

(145)

Gli aiuti di Stato possono essere considerati uno strumento adeguato per finanziare misure di efficienza energetica, indipendentemente dalla forma in cui sono concessi.

(146)

Per le misure di efficienza energetica, un anticipo rimborsabile può essere considerato uno strumento adeguato di aiuto di Stato, in particolare se i ricavi derivanti dalla misura relativa all’efficienza energetica sono incerti.

(147)

Nel valutare un aiuto di Stato concesso, in particolare, a favore dell’efficienza energetica nella ristrutturazione di edifici, uno strumento finanziario istituito dallo Stato membro per finanziare lavori di ristrutturazione può essere considerato uno strumento adeguato per la concessione di aiuti di Stato.

3.4.5.   Proporzionalità

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

(148)

I costi ammissibili corrispondono ai costi dell’investimento supplementare stabiliti al punto (73). Per le misure di efficienza energetica può essere difficile stabilire lo scenario controfattuale, in particolare in caso di progetti integrati. Per tali progetti la Commissione è disposta a prendere in considerazione un indicatore indiretto per la determinazione dei costi supplementari, come esposto al punto (75).

(149)

Si applicano le intensità di aiuto di cui all’allegato 1.

Aiuti al funzionamento a favore di misure di efficienza energetica (eccetto gli aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione di calore e di energia elettrica ad alta efficienza energetica)

(150)

La Commissione considererà proporzionati gli aiuti al funzionamento per l’efficienza energetica solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

gli aiuti si limitano a compensare i costi aggiuntivi di produzione netti derivanti dall’investimento, tenendo conto dei benefici derivanti dal risparmio energetico (70); nel determinare l’importo degli aiuti al funzionamento, si devono detrarre dai costi di produzione gli eventuali aiuti agli investimenti concessi all’impresa in questione e destinati al nuovo impianto;

b)

gli aiuti al funzionamento sono limitati a una durata di cinque anni.

Aiuti al funzionamento a favore della cogenerazione di calore e di energia elettrica ad alta efficienza energetica

(151)

Gli aiuti al funzionamento per impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica possono essere concessi sulla base delle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti di rinnovabili, come illustrato nella sezione 3.3.2.1 e unicamente:

a)

alle imprese che provvedono alla produzione pubblica di calore e di energia elettrica, ove questi siano prodotti a costi superiori al prezzo di mercato;

b)

a favore dell’impiego industriale della cogenerazione di calore e di energia elettrica, laddove si possa dimostrare che il costo di produzione di un’unità di energia ottenuta mediante tale tecnica è superiore al prezzo di mercato di un’unità di energia tradizionale.

3.5.   Aiuti per l’uso efficiente delle risorse e in particolare aiuti per la gestione dei rifiuti

3.5.1.   Uso efficiente delle risorse

(152)

L’iniziativa faro di Europa 2020 per «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» mira a una crescita sostenibile individuando e creando nuove opportunità commerciali, tra l’alto grazie a mezzi di produzione, modelli commerciali e concezioni di prodotti nuovi e innovativi. L’iniziativa illustra le modalità per dissociare tale crescita dall’uso delle risorse e dal suo conseguente impatto complessivo sull’ambiente.

(153)

I fallimenti del mercato descritti al punto (35) sono particolarmente rilevanti ai fini dell’efficienza sotto il profilo delle risorse. Inoltre, i fallimenti del mercato in questo settore non sono spesso affrontati nell’ambito di altre politiche e misure di tipo fiscale o regolamentare. In questi casi possono essere necessari gli aiuti di Stato.

(154)

Per le misure individuali, gli Stati membri devono comprovare l’esistenza di benefici quantificabili in questo settore, in particolare l’entità delle risorse risparmiate o gli incrementi di efficienza nell’uso delle risorse.

(155)

La Commissione ricorda che, in considerazione degli stretti legami con i mezzi di produzione nuovi e innovativi, le misure a sostegno dell’efficienza sotto il profilo delle risorse possono beneficiare, una volta soddisfatti i criteri pertinenti in materia, di un’ulteriore maggiorazione legata all’ecoinnovazione, come indicato al punto (78).

3.5.2.   Aiuti per la gestione dei rifiuti

(156)

Nello specifico, e in linea con il principio della gerarchia dei rifiuti (di cui al punto (118)], la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti rappresentano una delle priorità principali del Settimo programma di azione in materia di ambiente. Gli Stati membri sono tenuti a definire dei piani di gestione dei rifiuti (71) e a rispettare tale gerarchia nonché a elaborare misure di aiuto di Stato coerenti con l’attuazione di questi piani. Un altro aspetto fondamentale cui si rifà la legislazione dell’Unione in materia ambientale è il principio «chi inquina paga», descritto al punto (44).

(157)

Gli aiuti di Stato per la gestione dei rifiuti, in particolare per le attività di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti, possono contribuire alla tutela dell’ambiente, purché rispettino i principi di cui al punto precedente. Ciò comprende il riutilizzo o il riciclaggio di acqua o minerali che altrimenti diventerebbero rifiuti inutilizzati. In particolare, alla luce del principio «chi inquina paga», le imprese che generano rifiuti non dovrebbero essere esonerate dai relativi costi di trattamento. Inoltre, il normale funzionamento del mercato dei materiali secondari non dovrebbe subire ripercussioni negative.

(158)

La Commissione considererà che gli aiuti per la gestione dei rifiuti sono finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune in conformità dei principi della gestione dei rifiuti di cui sopra se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l’investimento è inteso a ridurre i rifiuti prodotti da altre imprese, escluso l’inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti;

b)

gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della legislazione dell’Unione o nazionale; tali oneri andrebbero considerati come normali costi d’impresa per gli inquinatori;

c)

gli investimenti vanno oltre lo «stato dell’arte» (72), ossia la prevenzione, il riutilizzo o il recupero, oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali, in particolare per sostenere la creazione di un’economia circolare in cui i rifiuti sono considerati una risorsa;

d)

in assenza di aiuti, i materiali trattati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell’ambiente; e

e)

gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.

(159)

Gli aiuti che, a differenza di quanto specificato al punto (158), lettera a), sono destinati alla gestione dei rifiuti del beneficiario stesso saranno valutati sulla base dei criteri generali di cui alla sezione 3.2, applicabili agli aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o a innalzarlo in assenza di norme dell’Unione di cui al punto (25), lettera c).

3.6.   Aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO 2

(160)

Come riconosciuto dalla direttiva 2009/31/CE (direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) (73) e dalla comunicazione della Commissione sul futuro della cattura e dello stoccaggio del carbonio in Europa (74), la cattura e lo stoccaggio di CO2 sono tecnologie che possono contribuire ad attenuare i cambiamenti climatici. Nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, grazie alla tecnologia di cattura e stoccaggio di CO2 è possibile fare convergere la domanda di combustibili fossili e la necessità di ridurre le emissioni di gas serra. In alcuni settori industriali la cattura e lo stoccaggio di CO2 possono attualmente costituire l’unica soluzione tecnologica in grado di ridurre le emissioni nella misura richiesta per il lungo termine. Dato che i costi di cattura, trasporto e stoccaggio rappresentano un importante ostacolo alla diffusione della cattura e dello stoccaggio di CO2, gli aiuti di Stato possono contribuire a favorire lo sviluppo di questa tecnologia.

(161)

Al fine di promuovere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine, la Commissione ritiene che gli aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO2 contribuiscano all’obiettivo comune di tutela dell’ambiente.

(162)

L’Unione ha avviato diverse iniziative per affrontare le esternalità negative. In particolare, il sistema ETS dell’Unione assicura l’internalizzazione dei costi delle emissioni di gas a effetto serra, che possono tuttavia non essere (ancora) in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell’Unione in materia di decarbonizzazione. La Commissione presume quindi che gli aiuti per le tecnologie di cattura e stoccaggio di CO2 si orientino verso un fallimento di mercato residuale, a meno che non sia dimostrato che tale fallimento di mercato residuale non esiste più.

(163)

Fatta salva, in particolare, la normativa dell’Unione in questo campo, la Commissione presume che gli aiuti forniti siano appropriati se sono soddisfatte tutte le altre condizioni. Sono permessi sia gli aiuti al funzionamento, sia gli aiuti agli investimenti.

(164)

L’aiuto può essere fornito per sostenere le centrali elettriche a combustibili fossili o a biomassa (comprese le centrali a combustione combinata alimentate a combustibili fossili e biomassa) o altri impianti industriali dotati di strutture per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2 o di singoli elementi di detta catena del sistema di cattura e stoccaggio di CO2. Tuttavia, gli aiuti per progetti di cattura e stoccaggio di CO2 non comprendono gli aiuti per gli impianti che emettono CO2 (impianti industriali o centrali elettriche) in sé, bensì gli aiuti per i costi che risultano dal progetto di cattura e stoccaggio di CO2.

(165)

Gli aiuti sono limitati ai costi supplementari per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del CO2 emesso. È generalmente riconosciuto che lo scenario controfattuale sarebbe dato dalla una situazione in cui il progetto non si realizza, poiché la tecnologia della cattura e dello stoccaggio di CO2 è assimilabile a un’infrastruttura supplementare non necessaria per il funzionamento di un impianto. Alla luce di questo scenario controfattuale, i costi ammissibili corrispondono al deficit di finanziamento. Sono presi in considerazione tutti i ricavi, compresi, ad esempio, i risparmi conseguiti grazie a una minore necessità di quote di emissione ETS nonché di finanziamenti NER 300 ed EEPR (75).

(166)

La Commissione valuta gli effetti distorsivi degli aiuti sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 3.2.6, tenendo conto dell’esistenza o meno di accordi di condivisione delle conoscenze, di un’apertura delle infrastrutture a terzi e di un impatto positivo del sostegno a singoli elementi della catena di cattura e stoccaggio di CO2 su altri impianti a combustibili fossili di proprietà del beneficiario.

3.7.   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali e sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

3.7.1.   Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali

(167)

Le tasse ambientali sono volte ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l’ambiente. In questo modo si scoraggia tale condotta e si aumenta il livello di tutela ambientale. In linea di principio, le tasse ambientali dovrebbero riflettere il costo sociale complessivo e, di conseguenza, l’importo della tassa pagata per unità di emissioni dovrebbe essere uguale per tutte le imprese interessate. Se da un lato sgravi o esenzioni da tasse ambientali possono incidere negativamente su tale obiettivo (76), dall’altro lato un tale approccio potrebbe essere comunque necessario laddove i beneficiari sarebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile a priori l’introduzione di una tassa ambientale.

(168)

In effetti, la concessione di un trattamento fiscale più favorevole ad alcune imprese può facilitare un livello generale più elevato di tasse ambientali. Di conseguenza, gli sgravi o le esenzioni da tasse ambientali (77), inclusi i rimborsi fiscali, possono contribuire almeno indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore. Tuttavia, ciò non dovrebbe compromettere l’obiettivo generale delle tasse ambientali di contrastare comportamenti dannosi per l’ambiente. Gli sgravi fiscali dovrebbero essere necessari e basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e le imprese interessate dovrebbero contribuire a migliorare la tutela ambientale. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito mediante una compensazione sotto forma di rimborsi fiscali, in virtù della quale le imprese non sarebbero esentate dall’imposizione, ma otterrebbero una compensazione fissa annua corrispondente all’aumento previsto dell’importo fiscale da versare.

(169)

La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di [10] anni. Dopo tale periodo uno Stato membro potrà notificare nuovamente la misura se lo Stato membro valuterà nuovamente l’adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

(170)

La Commissione riterrà che gli sgravi fiscali non compromettono gli obiettivi generali perseguiti e contribuiscono, almeno indirettamente, a un elevato grado di tutela dell’ambiente se lo Stato membro interessato dimostrerà che i) le riduzioni sono ben orientate verso le imprese più colpite da una maggiore pressione fiscale e ii) è generalmente applicabile un’aliquota più elevata di quanto sarebbe in assenza di esenzione.

(171)

A tale fine la Commissione valuterà le informazioni fornite dagli Stati membri. Tali informazioni riguardano, da un lato, i rispettivi settori o le rispettive categorie di beneficiari oggetto delle esenzioni o degli sgravi e, dall’altro lato, la situazione in cui versano i principali beneficiari in ciascuno dei settori interessati e le modalità con cui la tassazione contribuisce alla tutela dell’ambiente. I settori esentati vanno descritti in maniera particolareggiata e va fornito un elenco dei principali beneficiari in ciascun settore (tenendo conto in particolare del fatturato, delle quote di mercato e dell’entità della base imponibile).

(172)

Una volta che le tasse ambientali saranno armonizzate, la Commissione potrà applicare un approccio semplificato per valutare la necessità e la proporzionalità dell’aiuto. Nel contesto della direttiva 2003/96/CE (78) («la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici»), la Commissione può applicare un approccio semplificato per gli sgravi fiscali, nel rispetto del livello minimo di imposizione dell’Unione. Per tutte le altre tasse ambientali sarà necessaria una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità dell’aiuto.

Caso 1: tasse ambientali armonizzate

(173)

La Commissione considererà necessari e proporzionati gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a condizione che: i) i beneficiari versino almeno il livello minimo di imposizione dell’Unione prescritto dalla direttiva applicabile; ii) i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e iii) gli aiuti siano concessi, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore se sono in una situazione di fatto simile.

(174)

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di sgravio dall’aliquota fiscale o sotto forma di importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni. Il vantaggio dell’approccio basato sul rimborso fiscale è dato dal fatto che le imprese rimangono esposte al segnale di prezzo dato dalle tasse ambientali. Se applicati, gli importi del rimborso fiscale dovrebbero essere calcolati sulla base di dati storici, ossia sul livello di produzione, consumo o inquinamento osservato per l’impresa in un dato anno di riferimento. L’entità del rimborso fiscale non può andare oltre il livello minimo di imposizione dell’Unione che risulterebbe per l’anno di riferimento.

(175)

Se i beneficiari versano meno del livello minimo di imposizione dell’Unione prescritto dalla direttiva applicabile, l’aiuto sarà valutato sulla base delle condizioni per le tasse ambientali non armonizzate come indicato ai punti da (177) a (178).

Caso 2: tasse ambientali non armonizzate e situazioni specifiche di tasse armonizzate

(176)

Per tutte le altre tasse ambientali non armonizzate e nel caso di tasse armonizzate al di sotto dei livelli minimi di imposizione dell’Unione di cui alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (cfr. il punto (172)], e al fine di dimostrare la necessità e la proporzionalità degli aiuti, gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente l’ambito di applicazione degli sgravi fiscali. A tal fine, gli Stati membri devono fornire le informazioni di cui al punto (171). Gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti ai beneficiari sotto forma di rimborso fiscale (cfr. il punto (174)]. Questo approccio continua ad esporre i beneficiari degli aiuti al segnale di prezzo che la tassa ambientale è intesa a fornire, limitando al contempo l’aumento previsto dell’importo fiscale da versare.

(177)

La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore se sono in una situazione di fatto simile;

b)

la tassa ambientale comporta, al lordo dello sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

c)

non sarebbe possibile far gravare sul consumatore l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite.

(178)

La Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

i beneficiari degli aiuti versano almeno il 20 % della tassa ambientale nazionale; oppure

b)

gli sgravi sono condizionati alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in forza dei quali questi si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti alla situazione in cui il beneficiario versa almeno il 20 % della tassa nazionale o, nelle circostanze previste al punto (173), alla situazione in cui è applicato il livello minimo di imposizione dell’Unione. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra le altre cose, una riduzione del consumo d’energia, una riduzione di emissioni inquinanti o qualsiasi altra misura ambientale e devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

i)

il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e stabilisce segnatamente gli obiettivi e lo scadenzario per il loro conseguimento;

ii)

lo Stato membro assicura un controllo indipendente (79) e tempestivo degli impegni assunti in forza degli accordi;

iii)

gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono un sistema efficace di sanzioni da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

(179)

Nel caso di una tassa sulle emissioni di CO2 applicata ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, il soggetto percosso è il fornitore di energia elettrica. Tale tassa può essere congegnata in modo da sostenere ed essere direttamente correlata al prezzo delle quote ETS dell’Unione tassando le emissioni di CO2. Tuttavia, se tali costi vengono trasferiti al consumatore dell’energia elettrica il prezzo dell’energia elettrica aumenta. In questo caso, l’effetto della tassa sulle emissioni di CO2 è paragonabile all’effetto dei costi delle quote ETS che si trasferiscono e sono compresi nel prezzo dell’energia elettrica, costituendo dei costi indiretti delle emissioni.

(180)

Pertanto, se le tasse di cui al punto (179) sono impostate in modo tale da essere direttamente correlate al prezzo delle quote ETS dell’Unione e sono volte ad aumentare il prezzo delle quote, si può considerare di introdurre una compensazione per tali costi indiretti più elevati. La Commissione considererà la misura compatibile con il mercato interno soltanto se le seguenti condizioni cumulative sono soddisfatte:

a)

gli aiuti sono concessi solo ai settori e sottosettori che figurano nell’allegato II degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 («gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell’ambito del sistema ETS») (80) per compensare i costi indiretti supplementari derivanti dalla tassa;

b)

le intensità di aiuto e le intensità massime di aiuto sono calcolate in base a quanto stabilito ai punti 27-30 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato nell’ambito del sistema ETS. Il prezzo a termine delle quote ETS può essere sostituito dal livello dell’imposizione fiscale nazionale;

c)

gli aiuti sono concessi sotto forma di importo forfettario, che potrà essere versato al beneficiario l’anno in cui i costi sono sostenuti o l’anno successivo. Se l’aiuto è versato nell’anno in cui i costi sono sostenuti, deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1o luglio dell’anno successivo.

3.7.2.   Aiuti sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili  (81)

(181)

Il finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili mediante l’imposizione di prelievi di per sé non è orientato verso un’esternalità negativa e di conseguenza non ha nessun effetto diretto sull’ambiente. Fondamentalmente tali prelievi sono pertanto diversi dalle tasse indirette sull’energia elettrica di cui al punto (167), sebbene possano anch’essi comportare un aumento dei prezzi dell’energia elettrica. L’aumento dei costi dell’energia elettrica può essere esplicito, per mezzo di un onere specifico prelevato ai consumatori in aggiunta alla tariffa applicata all’energia elettrica, o indiretto, tramite i costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di energia elettrica in relazione ad obblighi di acquisto di energia da fonti rinnovabili che sono successivamente trasferiti ai loro clienti, i consumatori dell’energia elettrica. Un esempio tipico sarebbe l’obbligo, per i fornitori di energia elettrica, di acquistare una certa percentuale di energie rinnovabili attraverso i certificati verdi, per i quali i fornitori non ottengono nessuna compensazione.

(182)

In linea di principio e nella misura in cui i consumatori di energia recuperano i costi del finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili, tale recupero dovrebbe avvenire senza discriminazioni tra tali consumatori. Tuttavia, possono essere necessarie alcune riduzioni mirate di tali costi in modo da garantire una base di finanziamento sufficiente per il sostegno alle energie da fonti rinnovabili e, pertanto, il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili stabiliti a livello di UE (82). D’altro canto, al fine di evitare che le imprese particolarmente colpite dai costi di finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili debbano affrontare uno svantaggio competitivo significativo, gli Stati membri potrebbero voler concedere una compensazione parziale per tali costi supplementari. Senza tale compensazione il finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili può non essere sostenibile e i cittadini potrebbero essere poco disposti ad accettare l’adozione di misure ambiziose in materia di energie rinnovabili. D’altro canto, anche una compensazione troppo elevata o concessa a troppi consumatori di energia elettrica può mettere a rischio l’intero finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili e può altresì ostacolare l’accettazione pubblica del sostegno alle energie rinnovabili, oltre a condurre a possibili distorsioni della concorrenza e del commercio particolarmente pronunciate.

(183)

Ai fini della valutazione degli aiuti di Stato a titolo di compensazione per il finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili, la Commissione applicherà soltanto le condizioni di cui alla presente sezione e alla sezione 3.2.7.

(184)

Al fine di garantire che l’aiuto sia destinato all’agevolazione del finanziamento a sostegno dell’energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri dovranno dimostrare che i costi aggiuntivi che si traducono in un aumento dei prezzi dell’energia elettrica a carico dei beneficiari sono ascrivibili esclusivamente al sostegno all’energia da fonti rinnovabili. I costi aggiuntivi non possono essere superiori al finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili (83).

(185)

L’aiuto dovrebbe essere circoscritto ai settori la cui posizione competitiva è a rischio a causa dei costi che risultano dal finanziamento del sostegno all’energia prodotta da fonti rinnovabili in ragione della loro intensità di energia elettrica e della loro esposizione al commercio internazionale. Pertanto, gli aiuti di Stato possono essere concessi a un’impresa solo se essa opera nei settori che figurano nell’allegato 3 (84). Tale elenco è destinato a essere utilizzato esclusivamente ai fini dell’ammissibilità in relazione a questa particolare forma di compensazione.

(186)

Inoltre, in considerazione del fatto che certi settori possono essere eterogenei in termini della loro intensità di energia elettrica, uno Stato membro può inserire un’impresa nel suo regime nazionale concedendo sgravi da costi che risultano dal sostegno alle energie rinnovabili se l’impresa presenta una intensità di energia elettrica di almeno il 20 % (85) e opera in un settore caratterizzato da un’intensità degli scambi di almeno il 4 % a livello dell’Unione, anche se tale settore non figura nell’allegato 3 (86). Ai fini del calcolo dell’intensità di energia elettrica di un’impresa vanno utilizzati, laddove esistono, gli indicatori di efficienza standard sul consumo di energia elettrica relativi al settore interessato.

(187)

Nel settore ammissibile gli Stati membri devono garantire che i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se essi si trovano in una situazione di fatto simile.

(188)

La Commissione considererà proporzionati gli aiuti se i beneficiari degli stessi versano almeno il 15 % dei costi aggiuntivi al lordo della riduzione.

(189)

Tuttavia, visto l’incremento significativo delle maggiorazioni legate alle energie rinnovabili negli ultimi anni, un contributo proprio del 15 % dell’intera maggiorazione di cui sopra può oltrepassare le capacità di imprese particolarmente esposte all’onere. Di conseguenza, se necessario, gli Stati membri hanno la possibilità di limitare ulteriormente l’importo dei costi generati dall’aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un’impresa deve versare, fissandolo al 4 % del valore aggiunto lordo dell’impresa interessata (87). Per le imprese che presentano un’intensità di energia elettrica di almeno il 20 %, gli Stati membri possono limitare l’importo totale da versare allo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa interessata.

(190)

Se gli Stati membri decidono di applicare le limitazioni, fissandole rispettivamente al 4 % e allo 0,5 % del valore aggiunto lordo, tali limitazioni devono valere per tutte le imprese ammissibili.

(191)

Gli Stati membri possono adottare misure per garantire che i dati sul valore aggiunto lordo usati ai fini della presente sezione coprano tutti i costi del lavoro pertinenti.

(192)

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sotto forma di importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni (88). Se l’aiuto è concesso sotto forma di riduzione dei prelievi, deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1o luglio dell’anno successivo. Se è concesso sotto forma di importo di compensazione fisso annuo, l’aiuto deve essere calcolato sulla base dei dati storici, ossia sui livelli di consumo di energia elettrica e sul valore aggiunto lordo osservati in un dato anno di riferimento. L’importo di compensazione non può essere superiore all’importo che l’impresa avrebbe ottenuto nell’anno di riferimento applicando i parametri stabiliti nella presente sezione.

3.7.3.   Norme transitorie applicabili agli aiuti concessi per la riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

(193)

Gli Stati membri devono applicare i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alle sezioni 3.7.2 entro il 1o gennaio 2019. Gli aiuti concessi in relazione a un periodo anteriore a tale data saranno considerati compatibili se soddisfano i medesimi criteri.

(194)

La Commissione considera inoltre che tutti gli aiuti concessi ai fini della riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno dell’energia elettrica da fonti rinnovabili riferiti agli anni precedenti al 2019 possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno nella misura in cui sono in linea con un piano di adeguamento.

(195)

Al fine di prevenire cambiamenti repentini per le singole imprese, tale piano di adeguamento deve prevedere adattamenti progressivi ai livelli di aiuto necessari per applicare i criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 3.7.2.

(196)

Nella misura in cui tale aiuto è stato concesso in riferimento a un periodo che precede la data di applicazione della presente disciplina, il piano deve anche prevedere un’applicazione progressiva dei criteri per tale periodo.

(197)

Nella misura in cui tali aiuti sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno dell’energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati concessi a imprese che non sono ammissibili a norma della sezione 3.7.2 prima della data di applicazione della presente disciplina, tali aiuti possono essere dichiarati compatibili a condizione che il piano di adeguamento preveda un contributo proprio del 20 % dei costi supplementari corrispondenti all’onere al lordo della riduzione, da stabilire in maniera progressiva ed entro il 1o gennaio 2019.

(198)

Il piano di adeguamento deve tenere in considerazione tutti i fattori economici pertinenti connessi alla politica in materia di energie rinnovabili.

(199)

Il piano di adeguamento deve essere approvato dalla Commissione.

(200)

Il piano di adeguamento va notificato alla Commissione entro 12 mesi dalla data di applicazione della presente disciplina.

3.8.   Aiuti per le infrastrutture energetiche

(201)

Un’infrastruttura energetica moderna è fondamentale per realizzare un mercato dell’energia integrato, che è a sua volta un elemento indispensabile per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e per permettere all’Unione di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici di portata più generale. La Commissione ha stimato che entro il 2020 saranno necessari circa 200 miliardi di EUR di investimenti globali nelle infrastrutture energetiche di rilevanza europea (89). Tale dato si basa su una valutazione delle infrastrutture necessarie per consentire all’Unione di raggiungere gli obiettivi di politica generale concernenti il completamento del mercato interno dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili. Laddove gli operatori di mercato non sono in grado di fornire l’infrastruttura necessaria, possono essere necessari aiuti di Stato per superare i fallimenti del mercato e per garantire che nell’Unione sia soddisfatto il considerevole fabbisogno di infrastrutture. Questo vale, in particolare, per i progetti di infrastruttura con un impatto transfrontaliero o che contribuiscono alla coesione regionale. Gli aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili dovrebbero in via di principio essere concessi sotto forma di aiuti agli investimenti, anche a fini di ammodernamento e di potenziamento.

3.8.1.   Obiettivo di interesse comune

(202)

L’infrastruttura energetica è un presupposto per il corretto funzionamento del mercato dell’energia. Di conseguenza gli aiuti per le infrastrutture energetiche rafforzano il mercato interno dell’energia, migliorando la stabilità del sistema, rendendo più adeguata la capacità di produzione, integrando diverse fonti di energia e garantendo l’approvvigionamento energetico di reti non sufficientemente sviluppate. La Commissione è pertanto del parere che gli aiuti per le infrastrutture del settore energetico siano vantaggiosi per il mercato interno e che soddisfino quindi un obiettivo di interesse comune.

3.8.2.   Necessità dell’intervento statale

(203)

Gli investimenti nelle infrastrutture energetiche sono spesso caratterizzati da fallimenti del mercato. Nel settore delle infrastrutture energetiche tali fallimenti possono essere connessi a problemi di coordinamento. Interessi divergenti tra gli investitori, l’incertezza sul risultato della collaborazione e gli effetti di rete possono impedire lo sviluppo di un progetto o la sua effettiva impostazione. Allo stesso tempo, le infrastrutture energetiche possono generare notevoli esternalità positive in virtù del fatto che i costi e i benefici dell’infrastruttura possono manifestarsi in maniera asimmetrica per i diversi partecipanti al mercato e gli Stati membri.

(204)

Per affrontare i fallimenti del mercato di cui al punto (203), le infrastrutture energetiche sono generalmente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso e a requisiti di separazione conformemente alla legislazione sul mercato interno dell’energia (90).

(205)

In termini di finanziamento, oltre all’imposizione di tariffe obbligatorie per gli utenti, la concessione di aiuti di Stato rappresenta un altro modo per ovviare al fallimento del mercato. Pertanto, per dimostrare la necessità di un intervento statale nel settore delle infrastrutture energetiche, si applicano i principi descritti nei punti (206) e (207).

(206)

La Commissione ritiene che, per i progetti di interesse comune definiti nel regolamento (UE) n. 347/2013 (91), per le reti intelligenti e per gli investimenti infrastrutturali nelle zone assistite, i fallimenti del mercato in termini di esternalità positive e i problemi di coordinamento siano tali che il finanziamento mediante tariffe non possa essere sufficiente e che possano essere concessi aiuti di Stato.

(207)

Per i progetti di infrastrutture energetiche che rientrano nel punto (206) e che sono parzialmente o interamente esentati dalla regolamentazione del mercato interno dell’energia, nonché per i progetti che non rientrano nel punto (206), la Commissione valuterà caso per caso la necessità di un intervento statale. Nella sua valutazione, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori: i) in quale misura un fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell’infrastruttura necessaria; ii) in quale misura l’infrastruttura è aperta all’accesso di terzi, è soggetta alla regolamentazione delle tariffe, e iii) in quale misura il progetto contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.

(208)

Per i progetti di infrastruttura in ambito petrolifero la Commissione presume che non ci sia alcuna necessità di aiuti di Stato. Tuttavia gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato in circostanze eccezionali in casi debitamente giustificati.

3.8.3.   Adeguatezza

(209)

La Commissione è del parere che le tariffe (92) siano il mezzo primario adeguato per finanziare le infrastrutture energetiche. Tuttavia, nel caso di progetti di interesse comune, reti intelligenti e investimenti in infrastrutture nelle zone assistite, gli aiuti di Stato possono essere considerati uno strumento adeguato per il finanziamento parziale o completo di tali infrastrutture. In tali casi, i fallimenti del mercato spesso impediscono la piena attuazione del principio «chi utilizza paga», su cui si fonda la regolamentazione delle tariffe, ad esempio perché l’aumento delle tariffe volto a finanziare nuovi investimenti infrastrutturali sarebbe così sostanziale da fungere da deterrente per gli investimenti o per potenziali utenti dell’infrastruttura.

3.8.4.   Effetto di incentivazione

(210)

L’effetto di incentivazione dell’aiuto sarà valutato in base alle condizioni di cui alla sezione 3.2.4.

3.8.5.   Proporzionalità

(211)

L’aiuto deve limitarsi al minimo necessario affinché siano raggiunti gli obiettivi perseguiti nel settore delle infrastrutture. Nel caso degli aiuti per le infrastrutture si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato. Il costo ammissibile corrisponde pertanto al deficit di finanziamento.

(212)

Le misure di aiuto a sostegno di infrastrutture non dovrebbero superare un’intensità d’aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.

(213)

La Commissione chiederà agli Stati membri di individuare chiaramente e distintamente ogni altra misura di aiuto che potrebbe avere un impatto sulle misure di aiuto per le infrastrutture.

3.8.6.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(214)

In considerazione degli obblighi esistenti, intesi a rafforzare la concorrenza, che discendono dalla legislazione sul mercato interno dell’energia, la Commissione considererà che l’aiuto per le infrastrutture energetiche soggette alla regolamentazione del mercato interno non abbia indebiti effetti di distorsione.

(215)

Nel caso delle infrastrutture parzialmente o interamente esentate dalla legislazione sul mercato interno dell’energia o non soggette a quest’ultima e nel caso di impianti di stoccaggio del gas sotterranei, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso delle potenziali distorsioni della concorrenza tenendo conto, in particolare, del grado di accesso dei terzi all’infrastruttura sovvenzionata, dell’accesso a un’infrastruttura alternativa e della quota di mercato del beneficiario.

3.9.   Aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione

(216)

Con l’incremento della quota delle fonti di energia rinnovabili, in molti Stati membri la produzione di energia elettrica sta passando da un sistema di approvvigionamento relativamente stabile e continuo a un sistema con maggior numero di fonti variabili su scala ridotta. La transizione pone nuove sfide per garantire l’adeguatezza della capacità di produzione.

(217)

Inoltre, i fallimenti del mercato e della regolamentazione possono comportare un’insufficienza di investimenti nella capacità di produzione. Ciò può avvenire ad esempio quando i prezzi all’ingrosso sono soggetti a massimali e i mercati dell’energia elettrica non sono in grado di generare sufficienti incentivi agli investimenti.

(218)

Di conseguenza, alcuni Stati membri prendono in considerazione l’opportunità di introdurre misure volte a garantire l’adeguatezza della capacita di produzione, solitamente concedendo ai produttori un sostegno per la mera disponibilità di capacità produttiva (93).

3.9.1.   Obiettivo di interesse comune

(219)

Le misure per l’adeguatezza della capacità di produzione possono delinearsi in vari modi, sotto forma di aiuti agli investimenti e di aiuti al funzionamento (in principio premiando solo l’impegno a rendere disponibile l’energia elettrica) e possono perseguire obiettivi diversi. Ad esempio, le misure possono mirare ad affrontare le preoccupazioni in un’ottica a breve termine legate all’insufficienza di una capacità di produzione flessibile in grado di soddisfare improvvise oscillazioni nella produzione eolica e solare variabile, oppure possono definire un obiettivo di adeguatezza della capacità di produzione che gli Stati membri intendono garantire a prescindere da considerazioni a breve termine.

(220)

L’aiuto per l’adeguatezza della capacità di produzione può contrapporsi all’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili. Per raggiungere un’adeguata capacità di produzione gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione metodi alternativi che non incidano negativamente sull’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, ad esempio agevolando la gestione della domanda e aumentando la capacità di interconnessione.

(221)

Il preciso obiettivo al quale mira la misura deve essere chiaramente definito, indicando anche dove e quando potrebbe insorgere un problema legato all’adeguatezza della capacità di produzione. L’identificazione di un problema legato all’adeguatezza della capacità di riduzione dovrebbe essere in linea con l’analisi dell’adeguatezza della capacità di produzione svolta periodicamente dalla Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto dell’elettricità in conformità con la legislazione sul mercato interno dell’energia (94).

3.9.2.   Necessità dell’intervento statale

(222)

La natura e le cause dei problemi di adeguatezza della capacità di produzione e, di conseguenza, la necessità di aiuti di Stato al fine di assicurare tale adeguatezza dovrebbero essere opportunamente analizzate e quantificate, ad esempio in termini di insufficiente capacità per far fronte ai carichi di punta o al consumo stagionale o ai picchi di domanda nel caso in cui il mercato all’ingrosso a breve termine non riesca ad equilibrare domanda e offerta. È necessario descrivere l’unità di misura per la quantificazione e prevedere il metodo di calcolo.

(223)

Gli Stati membri devono dimostrare chiaramente i motivi per cui il mercato non può essere in grado di fornire una capacità adeguata in assenza di intervento, tenendo conto degli attuali sviluppi del mercato e l’evoluzione tecnologica (95).

(224)

Nella sua valutazione la Commissione terrà conto, tra l’altro e se del caso, dei seguenti elementi che devono essere forniti dallo Stato membro:

a)

valutazione dell’impatto della produzione variabile, anche proveniente da due sistemi contigui;

b)

valutazione dell’impatto della partecipazione dal lato della domanda, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda (96);

c)

valutazione dell’effettiva o potenziale esistenza di interconnessioni, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti;

d)

valutazione di ogni altro elemento che possa provocare o aggravare il problema dell’adeguatezza della capacità di produzione, come fallimenti regolamentari o del mercato, compresi, ad esempio, i massimali sui prezzi all’ingrosso.

3.9.3.   Adeguatezza dell’aiuto

(225)

L’aiuto dovrebbe compensare unicamente il servizio di disponibilità offerto dal produttore, ossia l’impegno a rendersi disponibile a fornire energia elettrica, e la retribuzione corrispondente per tale servizio, ad esempio sotto forma di remunerazione per MW di capacità resa disponibile. Tali aiuti non dovrebbero includere nessuna remunerazione per la vendita di energia elettrica, ossia nessuna remunerazione per MWh venduti.

(226)

La misura dovrebbe essere aperta e fornire adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri, così come agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio. Pertanto, l’aiuto deve essere erogato attraverso un meccanismo che consenta, potenzialmente, diversi tempi di realizzazione, corrispondenti ai tempi necessari per i relativi investimenti da parte di nuovi produttori che si avvalgono di tecnologie diverse. Inoltre, l’aiuto dovrebbe tener conto della misura in cui la capacità di interconnessione potrebbe porre rimedio a eventuali problemi di adeguatezza della capacità di produzione.

3.9.4.   Effetto di incentivazione

(227)

L’effetto di incentivazione dell’aiuto sarà valutato in base alle condizioni di cui alla sezione 3.2.4 della presente disciplina.

3.9.5.   Proporzionalità

(228)

Il calcolo dell’importo globale degli aiuti dovrebbe risultare in un tasso di rendimento dei beneficiari che possa essere considerato ragionevole.

(229)

Una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che miri all’obiettivo definito, sarà considerata una modalità adeguata per stabilire tassi di rendimento ragionevoli in circostanze normali.

(230)

La misura dovrebbe prevedere meccanismi intrinseci volti a prevenire profitti accidentali.

(231)

La misura dovrebbe essere impostata in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto.

3.9.6.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(232)

La misura dovrebbe essere concepita in modo da consentire la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione, in particolare tenendo in considerazione i seguenti fattori:

a)

la partecipazione di produttori che si avvalgono di tecnologie diverse e di produttori che offrono misure con prestazioni tecniche equivalenti, ad esempio la gestione della domanda, interconnessioni e stoccaggio. Fatte salve le disposizioni del punto (228), le restrizioni alla partecipazione possono essere giustificate soltanto sulla base di prestazioni tecniche insufficienti ad affrontare il problema dell’adeguatezza della capacità di produzione. Inoltre, la misura per l’adeguatezza della capacità di produzione dovrebbe essere aperta a potenziali aggregazioni della domanda e dell’offerta;

b)

la partecipazione da parte di gestori di altri Stati membri laddove tale partecipazione è materialmente possibile in particolare in un contesto regionale, ossia quando la capacità può essere materialmente fornita allo Stato membro in attuazione della misura e gli obblighi stabiliti nella misura possono essere rispettati (97);

c)

la partecipazione di un numero di produttori sufficiente a stabilire un prezzo competitivo per la capacità;

d)

la prevenzione di effetti negativi sul mercato interno, dovuti ad esempio a restrizioni all’esportazione, ai massimali di prezzo all’ingrosso, a restrizioni alle offerte nell’ambito delle gare o ad altre misure che compromettono il funzionamento dell’accoppiamento dei mercati, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento.

(233)

La misura dovrebbe:

a)

non ridurre gli incentivi ad investire in capacità di interconnessione;

b)

non compromettere l’accoppiamento del mercato, inclusi i mercati di bilanciamento;

c)

non compromettere le decisioni in materia di investimenti sulla produzione anteriori alla misura o decisioni da parte degli operatori per quanto riguarda il mercato di bilanciamento o il mercato dei servizi ausiliari;

d)

non rafforzare indebitamente una posizione dominante sul mercato;

e)

dare preferenza ai produttori a basse emissioni di CO2 in caso di parametri economici e tecnici equivalenti.

3.10.   Aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili

(234)

È possibile istituire regimi di autorizzazioni scambiabili al fine di ridurre le emissioni di agenti inquinanti, ad esempio per ridurre le emissioni di NOx  (98). Essi possono comportare l’intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato. Se il numero complessivo di autorizzazioni concesse da uno Stato membro è inferiore ai bisogni totali previsti delle imprese, l’effetto complessivo sul livello di tutela ambientale sarà positivo. A livello della singola impresa, se le quote concesse non coprono l’intero fabbisogno previsto dell’impresa, questa deve ridurre il livello di inquinamento prodotto, contribuendo in questo modo a migliorare il livello di tutela ambientale, oppure acquistare sul mercato nuove quote, pagando quindi una contropartita per l’inquinamento prodotto.

(235)

I regimi di autorizzazioni scambiabili sono considerati compatibili con il mercato interno se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i regimi di autorizzazioni scambiabili devono essere concepiti in modo tale da conseguire obiettivi ambientali superiori a quelli posti dalle norme obbligatorie dell’Unione per le imprese interessate;

b)

l’assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, deve basarsi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità; la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non deve superare le previsioni di fabbisogno dell’impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio;

c)

la metodologia di assegnazione non deve favorire determinate imprese o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;

d)

in linea di principio l’assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non deve avvenire a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati. L’accesso al regime non deve essere indebitamente ostacolato dall’assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

(236)

La Commissione valuterà la necessità e la proporzionalità degli aiuti di Stato connessi al regime di autorizzazioni scambiabili sulla base dei seguenti criteri:

a)

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti devono essere, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore ove essi siano in una situazione di fatto simile;

b)

l’asta integrale deve garantire un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

c)

non è possibile far gravare sul consumatore l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite. Questa analisi può essere condotta sulla base delle stime dell’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato e di altri fattori. Per stabilire l’impossibilità di far gravare sul consumatore l’aumento di prezzo indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili, è possibile ricorrere alle stime del calo delle vendite e al relativo impatto sulla redditività dell’impresa;

d)

le singole imprese del settore non dovrebbero avere la possibilità di ridurre i livelli di emissione affinché il prezzo dei certificati sia sostenibile. È possibile dimostrare l’irriducibilità dei livelli di consumo utilizzando come parametro i livelli di emissione ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all’interno dello spazio economico europeo («SEE»). Tutte le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare appieno di una quota pari all’aumento dei costi di produzione indotto dal regime di autorizzazioni scambiabili avvalendosi della tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore. Le imprese con i peggiori risultati ambientali ricevono quote più esigue, proporzionatamente alle prestazioni ambientali.

3.11.   Aiuti al trasferimento di imprese

(237)

Gli aiuti agli investimenti per il trasferimento di imprese sono volti a fornire incentivi a livello individuale al fine di ridurre le esternalità negative delocalizzando le imprese che inquinano maggiormente in zone in cui tale inquinamento avrebbe un effetto meno dannoso, con benefici in termini di riduzione dei costi esterni. L’aiuto può pertanto essere giustificato se i motivi del trasferimento sono di ordine ambientale, ma andrebbe evitato se il trasferimento avviene per qualsiasi altra ragione.

(238)

Gli aiuti agli investimenti per il trasferimento delle imprese in nuovi siti per ragioni ambientali sono considerati compatibili con il mercato interno se sono soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni 3.2.4 e 3.2.7 e le seguenti condizioni cumulative:

a)

la delocalizzazione deve essere motivata da esigenze di tutela ambientale o di prevenzione e deve essere basata su una decisione di natura amministrativa o giuridica di un’autorità pubblica competente o concordata tra l’impresa e tale autorità;

b)

l’impresa deve adempiere alle più rigorose norme ambientali applicabili nella regione di destinazione.

(239)

Il beneficiario può essere:

a)

un’impresa stabilita in una zona urbana o in una zona speciale di conservazione come definita nella direttiva 92/43/CEE (99) che svolge nel rispetto della legislazione (ossia ottemperando a tutti gli obblighi legali, incluse le norme ambientali a essa applicabili) un’attività fortemente inquinante e che, in ragione della sua localizzazione, è costretta a stabilirsi in una zona più idonea; oppure

b)

uno stabilimento o un impianto che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE (100) (direttiva «Seveso III»).

(240)

Ai fini del calcolo dei costi ammissibili per gli aiuti al trasferimento, la Commissione terrà conto, in particolare:

a)

dei seguenti benefici:

i)

gli introiti ottenuti dalla locazione dell’impianto o del terreno non più utilizzato;

ii)

la compensazione versata in caso di esproprio;

iii)

qualsiasi altra plusvalenza connessa al trasferimento dell’impianto, in particolare introiti derivanti da un miglioramento, contestualmente al trasferimento, della tecnologia usata e plusvalenze contabili associate a un migliore uso dell’impianto;

iv)

investimenti correlati a un aumento di capacità;

b)

dei seguenti costi:

i)

i costi connessi all’acquisto di terreni o alla costruzione o all’acquisto di un nuovo impianto di pari capacità rispetto all’impianto non più utilizzato;

ii)

tutte le penali comminate all’impresa per aver posto fine al contratto di locazione del terreno o di immobili, se il trasferimento avviene per ottemperare a una decisione amministrativa o giuridica.

(241)

Le intensità di aiuto sono stabilite nell’allegato 1.

4.   VALUTAZIONE

(242)

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza, la Commissione può esigere che taluni regimi di aiuto siano soggetti a una scadenza temporale (di norma 4 anni o meno) e alla valutazione di cui al punto (28). Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

(243)

Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui piccoli progetti di aiuto, la valutazione si applica solo ai regimi di aiuto nazionali e ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune, e deve essere resa pubblica. Assieme al regime di aiuto, lo Stato membro deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione.

(244)

Nel caso dei regimi di aiuto che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria esclusivamente in ragione delle ingenti dotazioni di bilancio, la Commissione valuterà la compatibilità del regime di aiuto, ad eccezione del piano di valutazione, non sulla base della presente disciplina, ma dei criteri definiti nel regolamento.

(245)

La valutazione deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale prolungamento del regime di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L’ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto; tutte le misure di aiuto successive con un obiettivo simile (incluse le modifiche ai regimi di cui al punto (244)] devono tenere in considerazione l’esito della valutazione.

5.   APPLICAZIONE

(246)

La presente disciplina si applicherà dal 1o luglio 2014 e sostituirà la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 1o aprile 2008 (101). La presente disciplina si applicherà fino al 31 dicembre 2020.

(247)

La Commissione applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente alla loro applicabilità, anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data. Tuttavia gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuto approvati e notificati alla Commissione in forza dell’obbligo di notifica individuale saranno trattati nel quadro della disciplina che si applica al regime di aiuto approvato sul quale si basa l’aiuto individuale.

(248)

Gli aiuti illegali per la tutela dell’ambiente o dell’energia saranno valutati alla luce delle norme in vigore alla data in cui l’aiuto è stato concesso, in conformità della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (102), con la seguente eccezione.

Gli aiuti illegali sotto forma di riduzione del sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili saranno valutati alla luce delle disposizioni delle sezioni 3.7.2 e 3.7.3.

A decorrere dal 1o gennaio 2011 il piano di adeguamento previsto al punto (194) dovrà inoltre prevedere un’applicazione progressiva dei criteri di cui alla sezione 3.7.2 e del contributo proprio previsto al punto (197). Prima di tale data la Commissione considera che tutti gli aiuti concessi sotto forma di riduzioni del finanziamento a sostegno dell’energia elettrica da fonti rinnovabili possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno (103).

(249)

Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell’ambito della disciplina applicabile al regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato concesso. Se uno Stato membro ha confermato al beneficiario di tale aiuto individuale il fatto che quest’ultimo avrebbe beneficiato di un aiuto al funzionamento a sostegno delle energie da fonti rinnovabili e cogenerazione nel quadro di un regime illegale per un determinato periodo, tale aiuto può essere concesso nell’arco dell’intero periodo alle condizioni stabilite nel regime al momento della conferma, nella misura in cui tale aiuto è compatibile con le norme applicabili al momento di tale conferma.

(250)

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato CE, le seguenti misure adeguate da applicare ai regimi di aiuto di Stato per l’ambiente e l’energia esistenti:

Gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina entro il 16 gennaio 2016, con le seguenti eccezioni:

Laddove necessario, i regimi di aiuto esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (104), relativi agli aiuti al funzionamento a sostegno delle fonti di energia rinnovabili e cogenerazione devono essere adeguati alla luce della presente disciplina solo se gli Stati membri prorogano i rispettivi regimi esistenti, se devono notificarli nuovamente alla scadenza del periodo decennale o alla scadenza della validità della decisione della Commissione oppure se li modificano (105).

Quando uno Stato membro ha confermato a un beneficiario che otterrà un aiuto di Stato nell’ambito di un tale regime per un periodo predeterminato, tale aiuto potrà essere concesso nell’arco di tutto il periodo alle condizioni stabilite nel regime al momento della conferma.

(251)

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure appropriate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non concorda con le misure proposte.

6.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

(252)

Conformemente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (106) e delle loro successive modifiche, gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione.

(253)

Gli Stati membri assicurano la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti, se del caso, i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto consentita siano state rispettate. Tale documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto ed essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta.

7.   REVISIONE

(254)

La Commissione può decidere di rivedere o modificare la presente disciplina in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tenere conto di altre politiche dell’UE e di impegni internazionali.


(1)  COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

(2)  Decisione n. 406/2009/CE del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136) e direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», COM(2014) 15 final del 22.1.2014.

(4)  COM(2011) 21 del 26.1.2011.

(5)  COM(2011) 571 definitivo del 20.9.2011.

(6)  Le conclusioni del Consiglio europeo del 23 maggio 2013 hanno confermato la necessità di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente o per l’economia, tra cui figurano quelle per i combustibili fossili, al fine di agevolare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche nuove e intelligenti.

(7)  Altri atti legislativi, come la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE («la direttiva sulle energie rinnovabili») (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16) contengono, tra l’altro, criteri di sostenibilità per i biocarburanti e disposizioni sulla non-discriminazione, ad esempio l’articolo 17, paragrafi da 1) a 8), di tale direttiva.

(8)  COM(2010) 639 del 10.11.2010.

(9)  COM(2012) 209 dell’8.5.2012.

(10)  In particolare, la presente disciplina si applica fatte salve le «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13). Tali linee guida per le imprese ferroviarie prevedono diverse forme di aiuto, tra cui gli aiuti diretti a ridurre i costi esterni del trasporto ferroviario. Questi aiuti sono trattati nella sezione 6.3 delle linee guida per le imprese ferroviarie e mirano a tenere conto del fatto che il trasporto ferroviario permette di evitare alcuni costi esterni rispetto ai modi di trasporto concorrenti. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 6.3 delle linee guida per le imprese ferroviarie e se la concessione dell’aiuto non dà luogo a nessuna discriminazione, gli Stati membri possono concedere aiuti per ridurre i costi esterni.

(11)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(12)  Cfr. proposta della Commissione per un regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (COM(2011) 804 definitivo).

(13)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1. Quanto esposto vale anche per gli orientamenti che sostituiscono gli orientamenti del 2006, la cui validità è giunta a termine il 31 dicembre 2013.

(14)  Gli aiuti a favore dell’ambiente sono generalmente meno distorsivi e più efficaci se sono concessi ai consumatori/agli utilizzatori di prodotti ecologici piuttosto che ai produttori/fabbricanti del prodotto in questione. Inoltre, anche il ricorso a etichettature ambientali e a informazioni che figurano sui prodotti può essere un modo per consentire ai consumatori/utilizzatori di prendere decisioni di acquisto informate e di aumentare la domanda di prodotti ecologici. Se sono ben impostate, riconosciute, comprese, affidabili e percepite come pertinenti dai consumatori, le etichettature ambientali di buona qualità e le informazioni veritiere sull’ambiente possono costituire un valido strumento per orientare e formare il comportamento (dei consumatori) a favore di scelte di acquisto più rispettose dell’ambiente. L’uso di un sistema di etichettatura/certificazione basato su criteri chiari e sottoposto a verifiche esterne (di parti terze) rappresenterà uno dei modi più efficaci con cui le imprese potranno dimostrare ai consumatori e ai portatori d’interesse il rispetto di standard ambientali ambiziosi. Alla luce di quanto precede, la Commissione non include nell’ambito di applicazione della presente disciplina norme specifiche sugli aiuti per la concezione e la fabbricazione di prodotti ecologici.

(15)  Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri tramite lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

(16)  Per contro, la disciplina prevede una maggiorazione per i progetti ecoinnovativi, che prevedono investimenti con una spiccata componente ecologica, oltre che innovativa.

(17)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(18)  Questi aiuti possono essere valutati in applicazione delle norme stabilite per i servizi di interesse economico generale; a tale proposito si rimanda ai casi di aiuto di Stato SA-31243 (2012/N) e NN8/2009.

(19)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

(20)  Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione, (Raccolta 1995, pagina II-2265) e la comunicazione della Commissione - Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

(21)  Non sono pertanto ritenute «norme dell’Unione» le norme e gli obiettivi fissati a livello di UE vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese.

(22)  Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(23)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(24)  Il criterio della sostenibilità si applica anche ai bioliquidi in conformità della direttiva 2009/28/CE.

(25)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(26)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(27)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(28)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(29)  Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

(30)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(31)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

(32)  Per il calcolo del limite di capacità, per ciascun progetto deve essere presa in considerazione la capacità totale delle unità ammissibile agli aiuti.

(33)  COM(2012)0209 final.

(34)  Cfr., la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116). Cfr. anche, in materia di energia, le cause riunite C-128/03 e C-129/03, AEM SpA e AEM Torino SpA/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e altri (Raccolta 2000, pag. I-2861, punti 38-51).

(35)  Causa C-206/06, Essent (Raccolta 2008, pag. I-5497, punti 40-59). Per l’applicazione degli articoli 30 e 110 del trattato ai regimi di certificati scambiabili si rimanda alla decisione della Commissione C(2009)7085 del 17.9.2009; Aiuto di Stato N 437/2009, Regime di aiuti per la promozione della cogenerazione in Romania (GU C 31 del 9.2.2010, pag. 8) punti 63-65.

(36)  COM(2011)112 definitivo - «Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050»; COM(2011) 571 definitivo - «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse».

(37)  COM(2010) 639 definitivo - «Energia 2020 - Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura».

(38)  Il termine «fallimento del mercato» si riferisce alle situazioni in cui i mercati, se lasciati a se stessi, non sono in grado di raggiungere la piena efficienza.

(39)  Esempi tipici di esternalità positive sono dati da azioni volte a migliorare ulteriormente la tutela della natura o la biodiversità, a fornire servizi ecosistemici o a creare esternalità conseguenti a una formazione di portata generale.

(40)  In particolare, la Commissione riterrà che gli aiuti per i siti contaminati possano essere concessi soltanto nel caso in cui l’inquinatore - ossia il responsabile in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatta salva la direttiva sulla responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) e altre norme dell’Unione pertinenti in tale settore - non sia stato individuato o non possa essere considerato giuridicamente responsabile del finanziamento del risanamento sulla base del principio «chi inquina paga».

(41)  Tuttavia, nel caso in cui l’andamento dei costi e dei ricavi futuri presenti un elevato grado di incertezza e vi sia una forte asimmetria dell’informazione, le autorità pubbliche possono anche adottare modelli di compensazione che non siano completamente ex ante, ma piuttosto una combinazione di ex ante e ex post (ad esempio utilizzando i recuperi per consentire una ripartizione equilibrata dei ricavi imprevisti).

(42)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(43)  I vantaggi per la produzione che incidono negativamente sull’effetto di incentivazione si traducono in un aumento della capacità, della produttività, dell’efficienza o della qualità. Altri vantaggi possono essere connessi all’immagine del prodotto o all’etichettatura di metodi di produzione che potrebbero avere ripercussioni negative in particolare su mercati contraddistinti da una pressione competitiva a favore di un livello elevato di tutela dell’ambiente.

(44)  Il valore attuale netto di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente (di norma utilizzando il costo del capitale), ossia i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi. Qualora tale parametro non fosse disponibile, possono essere usati a questo scopo il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme o i tassi di rendimento abitualmente registrati nell’industria in questione.

(45)  Il tasso di rendimento interno non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l’investitore si aspetta di ricevere nel corso dell’intera durata dell’investimento. È definito come il tasso di attualizzazione per il quale il valore attuale netto dell’insieme dei flussi di cassa è pari a zero.

(46)  Ad esempio, alcuni tipi di benefici come l’«immagine ecologica», che possono essere rafforzati da investimenti ambientali, non sono sempre facili da quantificare.

(47)  Per le misure relative al risanamento di siti contaminati, i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento al netto dell’aumento di valore del terreno (cfr. allegato 2).

(48)  Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato).

(49)  Dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame.

(50)  Gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell’innovazione e delle condizioni di mercato per la sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative generalmente utilizzate da altre imprese del medesimo settore industriale nello stesso periodo.

(51)  Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per «significativamente maggiore» si intenderà che il miglioramento marginale atteso da tali innovazioni, in termini di riduzione dei rischi e dell’inquinamento ambientale o di aumento dell’efficienza energetica nell’utilizzo delle risorse, dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento consentito dai progressi generali delle attività analoghe non innovative.

Qualora l’approccio proposto non risulti appropriato o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuto di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve dare risultati analoghi a quello proposto.

(52)  Lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di tale rischio, per esempio, in termini di costi rispetto al fatturato dell’impresa, tempo richiesto per la messa a punto, benefici previsti derivanti dall’ecoinnovazione rispetto ai costi e la probabilità di fallimento.

(53)  In queste circostanze, è infatti possibile ritenere che le rispettive offerte rispecchino tutti i possibili benefici derivabili dall’investimento supplementare.

(54)  Ad esempio il sostegno concesso in base alla decisione 2010/670/UE della Commissione (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39) (finanziamento NER300), al regolamento (UE) n. 1233/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5) (finanziamento EEPR), a Orizzonte 2020 o a COSME (Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises - COSME).

(55)  Quando viene concesso un aiuto ad hoc, il massimale si determina confrontando i dati abitualmente registrati nell’industria ed equivale a un massimale per aiuti soggetti a notifica individuale concesso sulla base di un regime.

(56)  Il calcolo dei costi dell’investimento supplementare può non coprire la totalità dei vantaggi, in quanto i vantaggi operativi non sono dedotti lungo l’arco di vita dell’investimento. Potrebbe inoltre risultare difficile tenere conto di alcuni tipi di vantaggi, ad esempio quelli consistenti in aumenti di produttività o di produzione a fronte di una capacità invariata.

(57)  Tali informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro 1 anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tale informazione sia pubblicata ex post, entro 6 mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile in Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(58)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(59)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

(60)  Deve essere in vigore un obbligo di fornitura dei biocarburanti sul mercato che preveda anche un regime sanzionatorio.

(61)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(62)  La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(63)  I meccanismi di cooperazione fanno sì che l’energia rinnovabile prodotta in uno Stato membro possa essere conteggiata nell’obiettivo di un altro Stato membro.

(64)  La Commissione fa notare che due cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia potrebbero condizionare questo aspetto: Cause riunite C-204/12, C-205/12, C-206/12, C-207/12, C-208/12, Essent Belgium/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt e causa С-573/12, Ålands Vindkraft/Energimyndigheten.

(65)  I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori.

(66)  Gli impianti che hanno avviato i lavori prima del 1o gennaio 2017 e che hanno avuto conferma della concessione dell’aiuto dallo Stato membro prima di tale data possono beneficiare degli aiuti sulla base del regime in vigore al momento della conferma.

(67)  Non possono beneficiare di altri aiuti gli impianti nuovi che producono energia elettrica a partire da biomassa esclusi dalla procedura di gara.

(68)  Ciò vale anche per la produzione di biogas che presenta le stesse caratteristiche.

(69)  Tali meccanismi, ad esempio, possono obbligare i fornitori di energia elettrica a produrre una determinata quota della loro fornitura a partire da fonti rinnovabili.

(70)  Il concetto di costi di produzione si deve intendere al netto di qualsiasi aiuto, ma comprensivo di un normale livello di profitto.

(71)  Direttiva 2008/98/CE, articolo 28.

(72)  Per «stato dell’arte» si intende un processo in cui la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale sono prassi correnti ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell’arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell’Unione.

(73)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(74)  COM(2013) 180 final, 27.3.2013.

(75)  Decisione 2010/670/UE della Commissione (finanziamento NER 300) (GU L 290 del 6.11.210, pag. 39) e regolamento (UE) n. 1233/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 (finanziamento EEPR) (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).

(76)  In molti casi le imprese che beneficiano degli sgravi fiscali sono quelle che tengono il comportamento più nocivo per l’ambiente e che la tassa intende contrastare.

(77)  Una delle possibili soluzioni potrebbe essere data da una compensazione sotto forma di crediti di imposta, in virtù della quale le imprese non sono esentate dalla tassa ma ottengono un risarcimento forfettario della stessa.

(78)  La direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51), stabilisce tali livelli minimi di imposizione dell’Unione.

(79)  A tal fine è irrilevante che il controllo sia effettuato da un ente pubblico o privato.

(80)  GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.

(81)  La legislazione sul mercato interno (la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55), il regolamento (CE) n. 714/2009, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003) (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15) e i codici di rete e gli orientamenti che ne discendono) non istituisce il diritto alla sovvenzione incrociata tra i consumatori nel quadro dei regimi tariffari.

(82)  La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili stabilisce obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri. Prima ancora, la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’energia elettrica aveva stabilito obiettivi relativi all’energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri dovevano impegnarsi a realizzare.

(83)  Il modo più diretto per dimostrare il nesso di causalità è dato dal riferimento a un onere o un prelievo applicato sul prezzo finale dell’energia elettrica e destinato al finanziamento a favore dell’energia da fonti rinnovabili. Un metodo indiretto per individuare i costi aggiuntivi sarebbe il calcolo dell’impatto dei costi netti più elevati per i fornitori di energia elettrica dati dai certificati verdi e il calcolo dell’impatto sul prezzo dell’energia elettrica nell’ipotesi che il fornitore trasferisca i costi netti più elevati.

(84)  La Commissione ritiene che tali rischi sussistano per settori che presentano un’intensità degli scambi commerciali del 10 % a livello di UE e un’intensità di energia elettrica pari al 10 % a livello di UE. Inoltre, un rischio simile si verifica in settori che presentano una minore esposizione agli scambi commerciali (la cui intensità è comunque pari ad almeno il 4 %), e che presentano un’intensità di energia elettrica nettamente più elevata (almeno il 20 %) o che si trovano in una situazione economica simile (ad esempio sotto il profilo della sostituibilità dei prodotti). Parimenti, un rischio simile si verifica anche in settori che presentano un’intensità di energia elettrica leggermente inferiore (ma di almeno il 7 %) e un’alta intensità degli scambi (almeno l’80 %). L’elenco dei settori ammissibili è stato elaborato su questa base. Infine, i seguenti settori sono stati inclusi perché sono economicamente simili ai settori elencati e perché producono prodotti sostituibili (fusione di acciaio, metalli leggeri e metalli non ferrosi in funzione della sostituibilità con la fusione di ghisa, recupero di materiali selezionati in funzione della sostituibilità con prodotti primari che figurano nell’elenco).

(85)  I dettagli sulle modalità di calcolo dell’intensità di energia elettrica per un’impresa figurano nell’allegato 4.

(86)  Questo criterio può essere applicato anche ad altre imprese del settore dei servizi.

(87)  I dettagli sulle modalità di calcolo del valore aggiunto lordo per un’impresa figurano nell’allegato 4.

(88)  Il ricorso a compensazioni annue fisse (rimborso fiscale) è vantaggioso poiché limita potenziali distorsioni della concorrenza nel settore, visto che le imprese esentate si confrontano con lo stesso aumento del costo marginale dell’energia elettrica (ossia lo stesso aumento del costo dell’energia elettrica per ogni MWh supplementare consumato).

(89)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle esigenze di investimento in strutture energetiche e requisiti finanziari («Energy infrastructure investment needs and financing requirements»), SEC(2011)755 del 6.6.2011, pag. 2.

(90)  La regolamentazione del mercato nel settore dell’energia verte, in particolare, sulla direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55); la direttiva 2009/73/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94); il regolamento (CE) n. 713/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; il regolamento (CE) n. 714/2009, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15) e il regolamento (CE) n. 715/2009, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(91)  Regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

(92)  Il quadro normativo sancito dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE della Commissione espone le motivazioni e i principi su cui si fonda la regolamentazione delle tariffe di accesso e utilizzo, che sono utilizzate da gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per finanziare l’investimento in tali infrastrutture e la relativa manutenzione.

(93)  La Commissione ha affrontato nello specifico la questione dell’adeguatezza della capacità di produzione nella sua comunicazione «Realizzare il mercato interno dell’energia elettrica e sfruttare al meglio l’intervento pubblico» (C(2013) 7243 final) e nel relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Generation Adequacy in the internal electricity market - guidance on public interventions» (SWD(2013) 438 final del 5 novembre 2013).

(94)  Regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, in particolare l’articolo 8 sui compiti della REGST dell’energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15). In particolare, la metodologia ENTSO-E, sviluppata dall’Associazione europea dei gestori dei sistemi di trasporto e usata per valutare l’adeguatezza della capacità di produzione a livello di UE, può essere considerata un valido riferimento a tale riguardo.

(95)  Tali evoluzioni possono includere, ad esempio, lo sviluppo dell’accoppiamento dei mercati, i mercati infragiornalieri, i mercati di bilanciamento e i mercati dei servizi ausiliari e lo stoccaggio dell’energia elettrica.

(96)  La Commissione terrà anche conto dei piani relativi all’introduzione di contatori intelligenti in conformità dell’allegato I della direttiva 2009/72/CE nonché degli obblighi di cui alla direttiva sull’efficienza energetica.

(97)  I regimi dovrebbero essere adeguati nel caso in cui siano adottati accordi comuni per agevolare la partecipazione transfrontaliera ai medesimi.

(98)  Causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi [Raccolta 2011, pag. I-7671]

(99)  Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193).

(100)  Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE (GU L 197 del 24.7.2010, pag. 1).

(101)  GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1.

(102)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(103)  La Commissione ritiene che tali aiuti non si ripercuotano negativamente sulle condizioni degli scambi in una misura tale da essere contraria all’interesse comune per le seguenti ragioni: entro il 5 dicembre 2010 gli Stati membri dovevano dare applicazione alle leggi, alle regolamentazioni e alle disposizioni amministrative necessarie per rispettare la direttiva sulle energie rinnovabili, che introduce obiettivi legalmente vincolanti per il consumo delle energie rinnovabili. Dall’altro lato, i costi complessivi per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è rimasto piuttosto limitato fino al 2010, pertanto anche il livello dei prelievi è rimasto relativamente contenuto. Per questo motivo l’importo di aiuto concesso alle imprese sotto forma di riduzioni del finanziamento a sostegno dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è rimasto limitato a livello di beneficiari individuali. Inoltre, tutti gli aiuti concessi dal dicembre 2008 al dicembre 2010 e che non superano i 500 000 EUR per impresa probabilmente sono compatibili sulla base della comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1, come modificata).

(104)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(105)  Una modifica si configura quando avviene una modifica notificabile a norma dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(106)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO 1

Intensità degli aiuti agli investimenti come parte dei costi ammissibili

(1)

Le seguenti intensità di aiuto sono applicate alle misure di aiuto per l’ambiente:

 

Piccola impresa

MEDIA impresa

Grande impresa

Aiuti alle imprese intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o ad innalzarlo in assenza di norme dell’Unione (inclusi gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli adibiti a mezzi di trasporto)

60 %

70 %, se ecoinnovazione, 100 % se mediante procedura di gara

50 %

60 %, se ecoinnovazione,

100 % se mediante procedura di gara

40 %

50 %, se ecoinnovazione,

100 % se mediante procedura di gara

Aiuti per gli studi ambientali

70 %

60 %

50 %

Aiuti per l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione

 

 

 

più di 3 anni

20 %

15 %

10 %

tra 1 e 3 anni prima dell’entrata in vigore delle norme

15 %

10 %

5 %

Aiuti per la gestione dei rifiuti

55 %

45 %

35 %

Aiuti a favore delle energie rinnovabili

Aiuti per gli impianti di cogenerazione

65 %

100 % se mediante procedura di gara

55 %

100 % se mediante procedura di gara

45 %

100 % se mediante procedura di gara

Aiuti per un uso efficiente dell’energia

50 %

100 % se mediante procedura di gara

40 %

[100] % se mediante procedura di gara

30 %

100 % se mediante procedura di gara

Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento ad energia tradizionale

65 %

100 % se mediante procedura di gara

55 %

100 % se mediante procedura di gara

45 %

100 % se mediante procedura di gara

Aiuti per il risanamento di siti contaminati

100 %

100 %

100 %

Aiuti per il trasferimento di imprese

70 %

60 %

50 %

Aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili

100 %

100 %

100 %

Aiuti per le infrastrutture energetiche

Infrastruttura di teleriscaldamento

100 %

100 %

100 %

Aiuti per la cattura e lo stoccaggio di CO2

100 %

100 %

100 %

Le intensità riprese nella tabella possono essere soggette a una maggiorazione di 5 punti percentuali nelle regioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), o a una maggiorazione di 15 punti percentuali nelle regioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, fino a un massimo del 100 % di intensità dell’aiuto.


ALLEGATO 2

Esempi di interventi statali tipici

(1)

La Commissione ritiene che vi siano scenari tipici di misure di aiuto nazionali volte ad aumentare il livello di tutela ambientale o a rafforzare il mercato interno dell’energia.

(2)

In particolare, per il calcolo dei costi ammissibili, sulla base dello scenario controfattuale vengono fornite le seguenti indicazioni:

Categoria di aiuto

Scenario controfattuale/Costi ammissibili (1)

Cogenerazione di calore e di energia elettrica

Lo scenario controfattuale è dato da un sistema tradizionale di produzione di energia elettrica o riscaldamento di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Studi ambientali (2)

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi.

Risanamento di siti contaminati

I costi sostenuti (3) per i lavori di risanamento al netto dell’aumento di valore del terreno (4).

Impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

I costi di investimento per la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento di uno o più unità di produzione che sono parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Gestione dei rifiuti (5)

L’investimento supplementare comparato al costo della produzione tradizionale senza la gestione dei rifiuti con i medesimi investimenti per la capacità.

Aiuti per elevare il livello di tutela dell’ambiente oltre le soglie delle norme dell’Unione

I costi dell’investimento supplementare corrispondono agli investimenti necessari per andare oltre il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme dell’Unione (6).

Assenza di norme dell’Unione o nazionali

In assenza di norme, i costi dell’investimento supplementare corrispondono ai costi d’investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall’impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Il costo dell’investimento supplementare comparato al costo di un impianto di produzione di energia tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Riscaldamento da fonti rinnovabili

Il costo dell’investimento supplementare comparato al costo di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Produzione di gas naturale da biogas (upgrading)

Se l’aiuto è limitato all’ammodernamento degli impianti di produzione di biogas, lo scenario controfattuale è dato dall’uso alternativo di tali impianti di produzione di biogas (compresa la combustione).

Biocarburanti e biogas utilizzati per i trasporti

In linea di principio il costo dell’investimento supplementare comparato al costo di una normale raffineria, ma la Commissione può accettare altre analisi controfattuali se debitamente giustificate.

Uso di sottoprodotti dell’industria

Il sottoprodotto andrebbe sprecato in mancanza di riutilizzo: i costi ammissibili corrispondono all’investimento supplementare necessario per poter usare il sottoprodotto, ad esempio uno scambiatore di calore nel caso di calore disperso.

Il sottoprodotto dovrebbe essere smaltito in mancanza di riutilizzo: l’investimento dello scenario controfattuale corrisponde allo smaltimento del rifiuto.

Aiuti connessi a regimi di autorizzazioni scambiabili.

La proporzionalità deve essere dimostrata dall’assenza di quote in eccesso.


(1)  La Commissione può accettare scenari controfattuali alternativi se debitamente giustificati dallo Stato membro.

(2)  Ciò comprende gli aiuti per gli audit sull’efficienza energetica.

(3)  I danni ambientali da risanare consistono nel degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o delle falde freatiche. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall’impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all’attivo del bilancio.

(4)  Le valutazioni dell’incremento di valore dei terreni derivante dalla decontaminazione devono essere effettuate da un esperto indipendente.

(5)  Ciò riguarda la gestione dei rifiuti di altre imprese e include le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia.

(6)  I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela prescritto dalle norme dell’Unione non sono ammissibili e vanno dedotti.


ALLEGATO 3

Elenco (1) dei settori ammissibili (2) di cui alla sezione 3.7.2

Codice NACE

Descrizione

510

Estrazione di antracite

729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

811

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia

891

Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

893

Estrazione di sale

899

Altre attività estrattive n.c.a.

1032

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039

Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

1041

Produzione di oli e grassi

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1104

Produzione di altre bevande fermentate non distillate

1106

Fabbricazione di malto

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

1320

Tessitura

1394

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

1610

Taglio e piallatura del legno

1621

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1711

Fabbricazione di pasta-carta

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

1722

Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015

Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2221

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2311

Fabbricazione di vetro piano

2312

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313

Fabbricazione di vetro cavo

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2349

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

2399

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.

2410

Attività siderurgiche

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

2431

Stiratura a freddo di barre

2432

Laminazione a freddo di nastri

2434

Trafilatura a freddo

2441

Produzione di metalli preziosi

2442

Produzione di alluminio

2443

Produzione di piombo, zinco e stagno

2444

Produzione di rame

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

2446

Trattamento dei combustibili nucleari

2720

Fabbricazione di batterie e accumulatori

3299

Altre industrie manifatturiere n.c.a.

2011

Fabbricazione di gas industriali

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

2351

Produzione di cemento

2352

Produzione di calce e gesso

2451 /2452 /2453 /2454

Fusione di ghisa, acciaio, metalli leggeri e altri metalli non ferrosi

2611

Fabbricazione di componenti elettronici

2680

Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

3832

Recupero dei materiali selezionati


(1)  La Commissione può procedere a una revisione dell’elenco contenuto nell’allegato 3 sulla base dei criteri di cui alla nota 89, a condizione che disponga di prove che i dati su cui si basa l’allegato sono cambiati sensibilmente.

(2)  L’elenco e i criteri su cui si basa non rappresentano né riguardano la posizione futura della Commissione sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in relazione al sistema ETS nell’ambito dell’elaborazione di norme in materia di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 nel quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030.


ALLEGATO 4

Calcolo del valore aggiunto lordo e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’impresa ai sensi della sezione 3.7.2.

(1)

Ai fini della sezione 3.7.2, per valore aggiunto lordo (VAL) per l’impresa s’intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi (1), meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate (2).

(2)

Ai fini dell’applicazione della sezione 3.7.2, è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni (3) per cui sono disponibili dati relativi al VAL.

(3)

Ai fini della sezione 3.7.2, l’intensità di energia elettrica di un’impresa è calcolata come segue:

a)

i costi in termini di energia elettrica di un’impresa (calcolati secondo il metodo di cui al punto (4)] divisi per

b)

il VAL dell’impresa (calcolato secondo il metodo di cui ai punti (1) e (2)].

(4)

I costi in termini di energia elettrica di un’impresa corrispondono:

a)

al consumo di energia elettrica dell’impresa moltiplicato per

b)

il presunto prezzo dell’energia elettrica.

(5)

Per calcolare il consumo di energia elettrica dell’impresa in questione, si applicano i parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica in quel settore, se del caso. Ove non siano disponibili, si utilizza la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni (4) per cui sono disponibili dati.

(6)

Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell’energia elettrica corrisponde al prezzo medio dell’elettricità al dettaglio applicabile nello Stato membro alle imprese con livelli simili di consumo di energia elettrica durante l’ultimo anno per cui sono disponibili dati.

(7)

Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell’energia elettrica può includere la totalità dei costi del finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che in assenza di riduzioni sarebbero a carico dell’impresa.


(1)  Per evitare dubbi, si precisa che i costi di personale non sono inclusi nei «beni e servizi».

(2)  Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese.

(3)  Nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività possono essere utilizzati dati stimati. Tuttavia, al termine del primo anno di attività («anno 1»), gli Stati membri dovrebbero effettuare una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e i limiti di costo (in percentuale di VAL) ad essa applicabili ai sensi del punto 189 della sezione 3.7.2. In base all’esito di questa valutazione, gli Stati membri erogano compensazioni alle imprese o recuperano quelle già concesse, secondo il caso. Per l’anno 2 si utilizzano i dati dell’anno 1; per l’anno 3, la media aritmetica dei dati relativi agli anni 1 e 2; a partire dall’anno 4, la media aritmetica dei dati relativi ai tre anni precedenti.

(4)  Cfr. nota precedente.


ALLEGATO 5

Settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’elenco di cui all’allegato 3 con un’intensità di scambi extra-UE di almeno il 4 %

Codice NACE

Descrizione

610

Estrazione di petrolio greggio

620

Estrazione di gas naturale

710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

812

Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

1011

Lavorazione e conservazione di carne

1012

Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1013

Produzione di prodotti a base di carne (compresa la carne di volatili)

1020

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

1031

Lavorazione e conservazione delle patate

1042

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051

Lavorazione del latte e produzione di latticini

1061

Lavorazione delle granaglie

1072

Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

1073

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1081

Produzione di zucchero

1082

Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1083

Lavorazione del tè e del caffè

1084

Produzione di condimenti e spezie

1085

Produzione di pasti e piatti preparati

1086

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1089

Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

1091

Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

1092

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici

1101

Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici

1102

Produzione di vini da uve

1103

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

1105

Fabbricazione di birra

1107

Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia

1200

Produzione di tabacchi

1391

Fabbricazione di tessuti a maglia

1392

Fabbricazione di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento

1393

Fabbricazione di tappeti e moquette

1396

Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

1399

Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.

1412

Confezione di indumenti da lavoro

1413

Confezione di altro abbigliamento esterno

1414

Confezione di biancheria intima

1419

Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

1420

Confezione di articoli in pelliccia

1431

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

1439

Fabbricazione di altri articoli di maglieria

1511

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1512

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

1520

Fabbricazione di calzature

1622

Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

1623

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

1624

Fabbricazione di imballaggi in legno

1629

Fabbricazione di altri prodotti in legno, fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio

1721

Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone

1723

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1724

Fabbricazione di carta da parati

1729

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

1813

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

1910

Fabbricazione di prodotti di cokeria

2020

Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

2030

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici

2041

Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

2042

Fabbricazione di profumi e cosmetici

2051

Fabbricazione di esplosivi

2052

Fabbricazione di colle

2053

Fabbricazione di oli essenziali

2059

Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

2120

Fabbricazione di preparati farmaceutici

2211

Fabbricazione di pneumatici e camere d’aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2223

Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia

2229

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2341

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

2344

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

2362

Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia

2365

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2369

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

2370

Taglio, modellatura e finitura di pietre

2391

Fabbricazione di prodotti abrasivi

2433

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo

2511

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

2512

Fabbricazione di porte e finestre in metallo

2521

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2529

Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

2530

Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda

2540

Fabbricazione di armi e munizioni

2571

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2572

Fabbricazione di serrature e cerniere

2573

Fabbricazione di utensileria

2591

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

2593

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle

2594

Fabbricazione di articoli di bulloneria

2599

Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a.

2612

Fabbricazione di schede elettroniche integrate

2620

Fabbricazione di computer e unità periferiche

2630

Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni

2640

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo

2651

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione

2652

Fabbricazione di orologi

2660

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

2670

Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

2680

Fabbricazione di supporti ottici e magnetici

2711

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2712

Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

2731

Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

2732

Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

2733

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

2740

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

2751

Fabbricazione di elettrodomestici

2752

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

2790

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2811

Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

2812

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

2813

Fabbricazione di altre pompe e compressori

2814

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

2815

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

2821

Fabbricazione di forni, caldaie per il riscaldamento centrale e bruciatori per caldaie

2822

Fabbricazione di apparecchi di sollevamento e movimentazione

2823

Fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

2824

Fabbricazione di utensili portatili a motore

2825

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2829

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

2830

Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

2841

Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli

2849

Fabbricazione di altre macchine utensili

2891

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2892

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2893

Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2894

Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio

2895

Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone

2896

Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma

2899

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.

2910

Fabbricazione di autoveicoli

2920

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi

2931

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli

2932

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

3011

Costruzione di navi e di strutture galleggianti

3012

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

3020

Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

3030

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

3040

Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

3091

Fabbricazione di motocicli

3092

Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

3099

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

3101

Fabbricazione di mobili per uffici e negozi

3102

Fabbricazione di mobili per cucina

3103

Fabbricazione di materassi

3109

Fabbricazione di altri mobili

3211

Conio di monete

3212

Fabbricazione di gioielli e articoli connessi

3213

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

3220

Fabbricazione di strumenti musicali

3230

Fabbricazione di articoli sportivi

3240

Fabbricazione di giochi e giocattoli

3250

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

3291

Fabbricazione di scope es spazzole


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