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Document 52011AE1858

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo — COM(2011) 479 definitivo — 2011/0218 (COD)

OJ C 43, 15.2.2012, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/56


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

COM(2011) 479 definitivo — 2011/0218 (COD)

2012/C 43/12

Relatrice: LE NOUAIL MARLIERE

Il Consiglio e il Parlamento europeo, rispettivamente in data 6 e 13 settembre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

COM(2011) 479 definitivo — 2011/0218 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 novembre 2011.

Alla sua 476a sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta del 7 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 166 voti favorevoli, 1 voto contrario e 12 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva le modifiche proposte dalla Commissione al regolamento del 2006, il cui obiettivo continua ad essere quello di garantire attività di pesca sostenibili nella regione migliorando lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi, proteggendo gli habitat sensibili e tenendo conto al tempo stesso delle particolarità della piccola pesca costiera nel Mediterraneo.

1.2   Sebbene l'impatto delle modifiche introdotte non sia stato oggetto di una valutazione, il Comitato è pronto a credere che le nuove misure avranno solo conseguenze poco rilevanti sulle risorse globali della pesca nel Mediterraneo.

2.   La proposta della Commissione

2.1   Sintesi

Le misure proposte individuano i poteri delegati nell'ambito del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione, da parte della Commissione, dei relativi atti delegati. La Commissione può pertanto adottare:

atti delegati per concedere deroghe a talune disposizioni del regolamento se tale possibilità è esplicitamente prevista dal regolamento stesso e fatto salvo il rispetto delle condizioni rigorose da esso fissate;

i criteri da applicare ai fini della fissazione e dell'assegnazione delle rotte per i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) per la pesca della lampuga nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta;

una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai requisiti degli armamenti e degli attrezzi da pesca;

atti delegati in materia di modifiche degli allegati al regolamento.

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articoli 290 e 291 dello stesso Trattato.

—   Principio di sussidiarietà

La proposta riguarda un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

—   Principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità non è messo in discussione in quanto la proposta modifica misure già previste dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

—   Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti: in applicazione del principio del «parallelismo delle forme», solo un regolamento può modificare un regolamento precedente.

INCIDENZA DI BILANCIO

La proposta non comporta spese aggiuntive per il bilancio dell'Unione.

2.1.1   La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 – Atto legislativo definitivo – relativo alle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. La base giuridica principale di questa revisione del regolamento è l'articolo 43 del TFUE (ex articolo 37 del TCE) che attribuisce alla Commissione le competenze per quanto concerne la presentazione di proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune e più precisamente, in questo caso, della politica comune della pesca.

2.2   La proposta tuttavia si basa anche sull'articolo 290 del TFUE (ex articolo 202 del TCE) che crea una nuova categoria di atti, gli atti delegati, «che sviluppano nei particolari o modificano taluni elementi di un atto legislativo nell'ambito di un'abilitazione stabilita dal legislatore».

2.3   Ciascun atto legislativo soggetto a questo regime giuridico deve esplicitamente delimitare gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere (articolo 290, paragrafo 1 del TFUE). L'atto delegato alla Commissione è un atto non legislativo che non concerne gli elementi essenziali dell'atto legislativo, il quale fissa esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega. La delega alla Commissione rientra pertanto in un quadro rigorosamente delimitato e il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono decidere di revocarla a determinate condizioni (id. § 2, lettera a)).

2.4   L'atto delegato inoltre può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni (id. § 2, lettera b)). L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

2.5   Inoltre, grazie alle competenze ad essa conferite, la Commissione può adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come previsto all'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE (atti di esecuzione).

2.6   Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1967/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, i poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati, nella proposta di regolamento modificato (1), in misure aventi natura delegata e misure aventi natura di esecuzione.

3.   Osservazioni generali del Comitato

3.1   Il Comitato osserva che solo il legislatore può stabilire se il ricorso agli atti delegati è autorizzato o no. Questo gli consente di concentrarsi sulle disposizioni principali della legislazione e gli evita di entrare nei dettagli tecnici, che possono andare sino all'ulteriore modifica di taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo considerato. È sempre il legislatore a stabilire quali sono gli elementi essenziali e quali invece non lo sono.

3.2   Il diritto di avocazione (call back) del Parlamento europeo o del Consiglio dà al legislatore la possibilità di ritrovare in qualsiasi momento i suoi pieni poteri legislativi; in questo caso, il Parlamento delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono, mentre il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. La delega di poteri prende fine alla data fissata nell'atto legislativo purché quest'ultimo preveda una clausola del genere (sunset clause). La delega di poteri deve allora essere eventualmente rinnovata nel momento in cui scade la delega di poteri alla Commissione.

3.3   La base giuridica della proposta di modifica del regolamento è il nuovo articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, che attribuisce all'UE la competenza in materia di politica comune della pesca (PCP). Il Comitato è d'accordo con la Commissione quando afferma che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, dato che modifica solo elementi già esistenti nel regolamento del 2006, che conferiva alla Commissione poteri delegati per la revisione di talune disposizioni non essenziali.

3.4   Il Comitato sottolinea anche il rispetto del principio del parallelismo delle forme per quanto concerne la natura dell'atto: un regolamento, poiché solo un regolamento può modificare un regolamento precedente. Infine, non sono previste spese aggiuntive di bilancio per attuare il regolamento modificato. Gli elementi principali del regolamento che occorre modificare sono i seguenti:

l'introduzione di maglie quadrate di 40 mm. per le reti da traino e, in alcuni casi, di reti a maglie romboidali di 50 mm. entro e non oltre il 1o luglio 2008;

come regola generale, è vietato l'uso di reti da traino a meno di 1,5 miglia nautiche. La pesca con rete da traino nelle acque costiere (tre 0,7 e 1,5 miglia nautiche) potrebbe tuttavia continuare ad essere autorizzata a talune condizioni nell'ambito delle modifiche proposte.

3.4.1   Inoltre, il regolamento che occorre modificare:

introduce misure tecniche destinate a migliorare la selettività delle attuali maglie di 40 mm. per le reti trainate;

rafforza l'attuale divieto di usare attrezzi da traino nelle zone costiere;

limita le dimensioni complessive di taluni attrezzi da pesca che incidono sullo sforzo di pesca;

introduce una procedura per stabilire, a titolo temporaneo o permanente, la chiusura di zone a taluni metodi di pesca, sia nelle acque dell'UE sia in quelle internazionali;

stabilisce l'adozione di piani di gestione che prevedono sia un intervento sullo sforzo di pesca sia misure tecniche;

permette agli Stati membri dell'UE di regolamentare, nelle loro acque territoriali e a determinate condizioni, le attività di pesca che non hanno una forte dimensione comunitaria o che non presentano effetti ambientali di rilievo, anche per quanto concerne taluni tipi di pesca locali attualmente autorizzati dalla legislazione dell'UE.

4.   Osservazioni particolari del Comitato

4.1   Il regolamento modificato prevede due categorie di disposizioni: da un lato le disposizioni procedurali relative all'esercizio dei poteri delegati della Commissione e, dall'altro, le misure tecniche concernenti la concessione di deroghe a taluni pescherecci per quanto riguarda le loro dimensioni, la loro potenza, gli strumenti di pesca utilizzati e le zone di pesca autorizzate.

4.2   Il Comitato rileva la conformità delle disposizioni procedurali al nuovo Trattato sul funzionamento dell'UE.

4.3   Si chiede tuttavia se le disposizioni tecniche che consentono di derogare a quelle previste dal regolamento del 2006 presentino effettivamente le caratteristiche delle disposizioni non essenziali di cui all'articolo 290 del TFUE. In questo caso, infatti, si tratta di deroghe a disposizioni volte a proteggere le risorse della pesca nel Mediterraneo minacciate da uno sfruttamento eccessivo.

4.4   Il Comitato constata che tali disposizioni sono state lungamente discusse all'interno del Consiglio e sottolinea l'astensione di uno Stato membro. La «scarsa rilevanza» delle modifiche proposte non è stata dimostrata da un'analisi d'impatto che avrebbe giustificato il ricorso alle nuove disposizioni di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.

4.5   Il CESE ritiene comunque che le proposte di deroga permetteranno ai piccoli operatori del settore della pesca nella regione di far fronte in maniera migliore alla crisi economica globale e all'aumento dei costi operativi, in particolare il costo del carburante.

Bruxelles, 7 dicembre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  COM(2011) 479 definitivo.


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